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Decisione

34.2014.24

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Notifica tardiva di salari; obbligo d'informazione del datore di lavoro

2 febbraio 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

34.2014.24

rg/sc

Lugano

29 gennaio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 15 settembre 2014 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

che - con

la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società

convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento, a titolo di contributi della

previdenza professionale, di CHF 3'866.50 oltre interessi al 5% dal 19 giugno

2014, di CHF 88.05 per interessi dal 1. gennaio al 18 giugno 2014, di

“un’indennità di CHF 500.--“ e delle “spese del presente precetto”, chiedendo

altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’UEF di __________;

- con

la risposta di causa parte convenuta non contesta la prete-sa attorea ma

afferma di trovarsi in difficoltà economiche dovute al considerevole calo delle

vendite immobiliari e di avere “l’intenzione di rientrare al più presto con

il pagamento ai nostri creditori ed in particolare con il pagamento delle Assicurazioni

del personale”, chiedendo “un incontro per accordare un paga-mento

rateale del totale aggiornato agli stipendi pagati dal 2013 fino al 30 aprile

2014 (conteggio definitivo AVS 2013 allegato, su richiesta conteggio

provvisorio 2014) e se possibile una riduzione delle spese supplementari fatturate”;

-

con scritto 12 novembre 2014 la fondazione attrice si è dichiarata non

disposta a concedere un piano d’ammortamento con versamenti rateali;

-

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;

- l’art.

11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente

di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Giusta

l’art. 66 LPP l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari

a) l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori, b) che il

contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo

dei suoi lavoratori, c) che il datore di lavoro deve all'istituto gli interi

contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle

disposizioni regolamentari (sul punto cfr. Brühwiler,

Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998

p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,

1989, p. 32);

- nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente

sostanziata e documentata;

- con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 13 maggio 2011 la CV 1

si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite

prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e

dei suoi contributi alla fondazione (art. 5 contratto d'affiliazione, doc.

A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo

che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le perso-ne

assicurate, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in

particolare nel piano di previdenza di cui al paragrafo C del contratto

d’affiliazione. Il contratto contempla inoltre le norme applicabili al pagamento

e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di

interessi in caso di pagamento anticipato/ritardato dei contributi;

- dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi di

conto corrente) dovuti sino allo scioglimento del contratto, avvenuto tramite disdetta

con effetto al 31 maggio 2014 (doc. A/3), è stato effettuato conformemente alle

disposizioni legali e regolamentari;

- come

accennato, nelle more della presente procedura parte convenuta, in relazione

alla sua richiesta di poter beneficare della possibilità di un pagamento rateale

del non contestato debito contributivo (cfr. infra), ha chiesto di aggiornare

il calcolo sulla base della distinta salariale AVS relativa al 2013 (prodotta sub

doc. 1) e di quella non prodotta (ma – per quanto è dato di capire – a disposizione)

relativa al 2014 (conteggio provvisorio). Al proposito deve anzitutto essere

rilevato come parte convenuta abbia manifestamente disatteso i propri obblighi

d’informazione e collaborazione derivanti dall’art. 10 OPP 2 (obbligo

d’informazione) e dall’art. 4 del Contratto d’affiliazione, ai sensi del quale

le modifiche del personale e di salari vanno notificate rispettando i termini

ivi stabiliti (in particolare nuove ammissioni vanno notificate al più presto

90 giorni prima e al più tardi 60 giorni dopo l’inizio del rapporto di lavoro,

mentre che vanno immediatamente comunicati scioglimenti di rapporti di lavoro e

salari non attingenti più l’importo limite regolamentare). Inoltre, come questa

Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA 34.06.29 del 14 febbraio 2007 e

34.05.45 del 7 giugno 2006), in caso di notifica tardiva – come nel

presente caso, le suddette distinte salariali, da cui risulterebbero modiche

delle somme salariali rispetto a quelle considerate ai fini del calcolo operato

dalla fondazione, essendo state prodotte solo nelle more della presente

procedura – un nuovo calcolo dei premi non può aver luogo quando

l’istituto di previdenza (come in concreto, cfr. doc. A/3, doc. IX) ha sciolto

il contratto d’ade-sione e versato le prestazioni di libero passaggio dei

singoli dipendenti, quando si consideri anche che in simile evenienza una

rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato

sia di tempo che di costi (cfr. la suevocata giurisprudenza). Inoltre, atteso

che le modifiche rilevanti riguardano nel caso di specie unicamente l’impiegata

__________, per la quale i contributi sono stati conteggiati sulla base di un

salario superiore (cfr. IV/1, cfr. doc. A/5), la mancata tempestiva notifica di

cambiamento (salario inferiore) non ha procurato all’interessata alcun pregiudizio

(in argomento cfr. Vetter,

Berufliche Vorsorge, 2005, ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla

sentenza 16 luglio 1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 p.

69);

-

la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello

legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata: giusta l’art. 66 cpv. 2

LPP sui contributi non pagati alla scaden-za l'istituto di previdenza può

infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS

1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

- per

quanto attiene all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le

stesse vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste nel regolamento

dei costi. In tal senso vanno nel caso concreto ammesse spese di diffida per complessivi

CH 600.-- e spese di esecuzione per complessivi CHF 1'500.-- (cfr. doc. A/7.1,

A/7.2, A/7.3, A/7.4 e A/8; cfr. estratto conto sub. doc. A/6; cfr. regolamento

dei costi sub doc. A/2). Non può per contro essere riconosciuta la spesa di CHF

73.-- addebitata nel luglio 2013 né quella di pari importo addebitata nell’aprile

2014, trattandosi di somme riferite con ogni verosimiglianza alle spese

anticipate dalla fondazione per l’avvio di precedenti procedure d’esecuzione (invece,

la spesa di CHF 73.30 relativa al precetto emesso nel luglio 2014 non è rettamente

stata fatta valere; cfr. estratto conto sub doc. A/6; cfr. doc. A/8). Va

infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione e non possono

essere imposte né dall’assicu-ratore né dal tribunale delle assicurazioni in

quanto costituiscono un accessorio del credito che dev’essere sopportato dal

debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso

contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione

per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita

pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007);

-

non possono parimenti essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità”

chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in

petizione;

-

stante quanto sopra, complessivamente va quindi riconosciuto un credito di

CHF 4'308.55;

-

anche la richiesta volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 3

luglio 2014 dell'UEF di __________ merita accogli-mento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione

prevista dall'art. 80 LEF. Lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai

sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo

della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).

Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice

civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

-

parte convenuta, come accennato, ha chiesto di poter dividere in 48 rate il pagamento

dell’importo dovuto;

-

allo scrivente Tribunale non compete l’esame di eventuali accordi tra le

parti riguardanti dilazioni o facilitazioni di pagamento, le quali potranno se

del caso essere in seguito riproposte e concordate con la fondazione attrice;

-

la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca);

- a

parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili

(non può che riferirsi a siffatto indennizzo la richiesta, priva di riscontro

nel regolamento dei costi, di rifusione delle “spese del presente precetto”

formulata nel petitum). Nessuna indennità per ripetibili è

infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi

con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza

(DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni vedi DTF 128 V

133, 323, 127 V 207).

Per questi

motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 4'308.55

oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2014 su CHF 3'720.50.

§§ E'

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 3 luglio 2014 dell'UEF di __________ per l’importo di CHF 4'308.55 oltre interessi

al 5% dal 19 giugno 2014 su CHF 3'720.50.

Considerandi

2.

- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione agli interessati i quali possono

impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti