34.2014.24
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Notifica tardiva di salari; obbligo d'informazione del datore di lavoro
2 febbraio 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2014.24
rg/sc
Lugano
29 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 15 settembre 2014 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
che - con
la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società
convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento, a titolo di contributi della
previdenza professionale, di CHF 3'866.50 oltre interessi al 5% dal 19 giugno
2014, di CHF 88.05 per interessi dal 1. gennaio al 18 giugno 2014, di
“un’indennità di CHF 500.--“ e delle “spese del presente precetto”, chiedendo
altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UEF di __________;
- con
la risposta di causa parte convenuta non contesta la prete-sa attorea ma
afferma di trovarsi in difficoltà economiche dovute al considerevole calo delle
vendite immobiliari e di avere “l’intenzione di rientrare al più presto con
il pagamento ai nostri creditori ed in particolare con il pagamento delle Assicurazioni
del personale”, chiedendo “un incontro per accordare un paga-mento
rateale del totale aggiornato agli stipendi pagati dal 2013 fino al 30 aprile
2014 (conteggio definitivo AVS 2013 allegato, su richiesta conteggio
provvisorio 2014) e se possibile una riduzione delle spese supplementari fatturate”;
-
con scritto 12 novembre 2014 la fondazione attrice si è dichiarata non
disposta a concedere un piano d’ammortamento con versamenti rateali;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- l’art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Giusta
l’art. 66 LPP l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari
a) l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori, b) che il
contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo
dei suoi lavoratori, c) che il datore di lavoro deve all'istituto gli interi
contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari (sul punto cfr. Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998
p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32);
- nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente
sostanziata e documentata;
- con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 13 maggio 2011 la CV 1
si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite
prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e
dei suoi contributi alla fondazione (art. 5 contratto d'affiliazione, doc.
A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo
che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le perso-ne
assicurate, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in
particolare nel piano di previdenza di cui al paragrafo C del contratto
d’affiliazione. Il contratto contempla inoltre le norme applicabili al pagamento
e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di
interessi in caso di pagamento anticipato/ritardato dei contributi;
- dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi di
conto corrente) dovuti sino allo scioglimento del contratto, avvenuto tramite disdetta
con effetto al 31 maggio 2014 (doc. A/3), è stato effettuato conformemente alle
disposizioni legali e regolamentari;
- come
accennato, nelle more della presente procedura parte convenuta, in relazione
alla sua richiesta di poter beneficare della possibilità di un pagamento rateale
del non contestato debito contributivo (cfr. infra), ha chiesto di aggiornare
il calcolo sulla base della distinta salariale AVS relativa al 2013 (prodotta sub
doc. 1) e di quella non prodotta (ma – per quanto è dato di capire – a disposizione)
relativa al 2014 (conteggio provvisorio). Al proposito deve anzitutto essere
rilevato come parte convenuta abbia manifestamente disatteso i propri obblighi
d’informazione e collaborazione derivanti dall’art. 10 OPP 2 (obbligo
d’informazione) e dall’art. 4 del Contratto d’affiliazione, ai sensi del quale
le modifiche del personale e di salari vanno notificate rispettando i termini
ivi stabiliti (in particolare nuove ammissioni vanno notificate al più presto
90 giorni prima e al più tardi 60 giorni dopo l’inizio del rapporto di lavoro,
mentre che vanno immediatamente comunicati scioglimenti di rapporti di lavoro e
salari non attingenti più l’importo limite regolamentare). Inoltre, come questa
Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA 34.06.29 del 14 febbraio 2007 e
34.05.45 del 7 giugno 2006), in caso di notifica tardiva – come nel
presente caso, le suddette distinte salariali, da cui risulterebbero modiche
delle somme salariali rispetto a quelle considerate ai fini del calcolo operato
dalla fondazione, essendo state prodotte solo nelle more della presente
procedura – un nuovo calcolo dei premi non può aver luogo quando
l’istituto di previdenza (come in concreto, cfr. doc. A/3, doc. IX) ha sciolto
il contratto d’ade-sione e versato le prestazioni di libero passaggio dei
singoli dipendenti, quando si consideri anche che in simile evenienza una
rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato
sia di tempo che di costi (cfr. la suevocata giurisprudenza). Inoltre, atteso
che le modifiche rilevanti riguardano nel caso di specie unicamente l’impiegata
__________, per la quale i contributi sono stati conteggiati sulla base di un
salario superiore (cfr. IV/1, cfr. doc. A/5), la mancata tempestiva notifica di
cambiamento (salario inferiore) non ha procurato all’interessata alcun pregiudizio
(in argomento cfr. Vetter,
Berufliche Vorsorge, 2005, ad art. 10 OPP 2 p. 333 con riferimento alla
sentenza 16 luglio 1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 p.
69);
-
la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello
legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata: giusta l’art. 66 cpv. 2
LPP sui contributi non pagati alla scaden-za l'istituto di previdenza può
infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS
1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
- per
quanto attiene all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le
stesse vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste nel regolamento
dei costi. In tal senso vanno nel caso concreto ammesse spese di diffida per complessivi
CH 600.-- e spese di esecuzione per complessivi CHF 1'500.-- (cfr. doc. A/7.1,
A/7.2, A/7.3, A/7.4 e A/8; cfr. estratto conto sub. doc. A/6; cfr. regolamento
dei costi sub doc. A/2). Non può per contro essere riconosciuta la spesa di CHF
73.-- addebitata nel luglio 2013 né quella di pari importo addebitata nell’aprile
2014, trattandosi di somme riferite con ogni verosimiglianza alle spese
anticipate dalla fondazione per l’avvio di precedenti procedure d’esecuzione (invece,
la spesa di CHF 73.30 relativa al precetto emesso nel luglio 2014 non è rettamente
stata fatta valere; cfr. estratto conto sub doc. A/6; cfr. doc. A/8). Va
infatti osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione e non possono
essere imposte né dall’assicu-ratore né dal tribunale delle assicurazioni in
quanto costituiscono un accessorio del credito che dev’essere sopportato dal
debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso
contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione
per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita
pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007);
-
non possono parimenti essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità”
chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in
petizione;
-
stante quanto sopra, complessivamente va quindi riconosciuto un credito di
CHF 4'308.55;
-
anche la richiesta volta alla pronunzia del rigetto definitivo
dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 3
luglio 2014 dell'UEF di __________ merita accogli-mento.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione
prevista dall'art. 80 LEF. Lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai
sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo
della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60).
Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice
civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
-
parte convenuta, come accennato, ha chiesto di poter dividere in 48 rate il pagamento
dell’importo dovuto;
-
allo scrivente Tribunale non compete l’esame di eventuali accordi tra le
parti riguardanti dilazioni o facilitazioni di pagamento, le quali potranno se
del caso essere in seguito riproposte e concordate con la fondazione attrice;
-
la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca);
- a
parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili
(non può che riferirsi a siffatto indennizzo la richiesta, priva di riscontro
nel regolamento dei costi, di rifusione delle “spese del presente precetto”
formulata nel petitum). Nessuna indennità per ripetibili è
infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi
con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza
(DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni vedi DTF 128 V
133, 323, 127 V 207).
Per questi
motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 4'308.55
oltre interessi al 5% dal 19 giugno 2014 su CHF 3'720.50.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 3 luglio 2014 dell'UEF di __________ per l’importo di CHF 4'308.55 oltre interessi
al 5% dal 19 giugno 2014 su CHF 3'720.50.
Considerandi
2.
- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione agli interessati i quali possono
impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti