34.2014.25
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto definitivo dell'opposizione. Spese di procedura
4 febbraio 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.25
RG/sc
Lugano
4
febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 18 settembre 2014 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
contratto concluso il 22 aprile/15 maggio 2009 la CV 1, quale datore di lavoro,
ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti
alla AT 1, con effetto dal 1. maggio 2009 (doc. A/2).
1.2 A
seguito del mancato pagamento dei premi dovuti, dopo diffide (doc. A/7-8) e
disdetta del contratto d’adesione per il 31 dicembre 2012 (doc. A/8-9), adite
le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UEF di __________ (doc. A/10)
per un importo di CHF 13'042 (valuta 9 febbraio 2013; cfr. estratto sub doc.
A/11) oltre interessi, con la petizione in oggetto la fondazione attrice chiede
la condanna della società convenuta al pagamento del summenzionato importo
oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2013, nonché di CHF 103.-- per spese di
precetto esecutivo. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione come
pure la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 Parte
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio
ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previden-za possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchia-ia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono
per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.3 Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,
nessuna contestazione, anche prima dell’inoltro della petizione, risulta del
resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Le persone assicurate,
le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro
versamento sono regolati in particolare nel contratto di affiliazione (doc.
A/2) nonché nelle condizioni contrattuali (doc. A/14).
Fatti
I lavoratori assicurati
e i salari erogati (notificati) risultano dai documenti di causa, mentre nulla
permette di mettere in dubbio la correttezza del calcolo dei contributi
effettuato dall’istituto di previdenza (doc. A/3-5). In data 9 febbraio 2013
l’importo dovuto per contributi, interessi e spese (previste dal regolamento
dei costi; cfr. V/1) ammontava a CHF 13'042.-- (cfr. estratto conto doc. A/18),
ciò che corrisponde alla somma chiesta nel petitum. Parte attrice ha tuttavia evidenziato
come dall’importo richiesto in petizione debbano essere dedotti gli importi
versati il 12 novembre 2013 (CHF 1'729.60) e il 16 aprile 2014 (CHF 767.--) da
parte dell’assicurazione contro gli infortuni. Per il che il saldo dovuto dalla
società convenuta deve essere cifrato in CHF 10'545.40, oltre interessi di mora
del 5% dal 9 febbraio 2013 (sugli interessi cfr. art. 66 cpv. 2 LPP e art. 104
CO; sul punto cfr.
Brühwiler,
cit., p. 46).
Quo
all’ulteriore importo di CHF 103.-- fatto valere per spese relative
all’emissione del precetto esecutivo (cfr. doc. A/16), va osservato che detto
costo segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposto né
dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del
credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con
Considerandi
successo all’esecuzio-ne, in caso contrario dal creditore. Tale spesa è aggiunta
alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto,
senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
Il
credito complessivo di spettanza dell’istituto di previdenza ammonta di conseguenza
a CHF 10'545.40.
2.5
Chiesta
è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ del 10 settembre 2013.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso
e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Il
presente giudizio varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione
senza che la fondazione attrice debba prima chiedere il rigetto (definitivo)
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.6 Giusta
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza
federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura
in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce
un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni
sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3
Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta
su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è
tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione
palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che
le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere
valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il
datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente
infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce
in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento
delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla fondazione, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e
non è intervenuta in causa. In simili circostanze, stante la suesposta giurisprudenza,
ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 200.--.
2.7 L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia
agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 10'545.40 oltre interessi
al 5% dal 9 febbraio 2013.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UEF di __________ del 10 settembre 2013 per l’importo di CHF 10'545.40
oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2013.
2.- Tasse
e spese per complessivi CHF 200.-- sono poste a carico della parte convenuta.
Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti