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Decisione

34.2014.26

Istanza di un coniuge volta ad ottenere il consenso giudiziario al versamento della prestazione d'uscita. Istanza dichiarata irricevibile con trasmissione degli atti per competenza alla pretura

6 ottobre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

34.2014.26

BS/RG

Lugano

6 ottobre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sull’”istanza” del 23 settembre 2014 di

AT 1

rappr. da: RA 1

volta ad ottenere il consenso

giudiziario al versamento della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 5 cpv.

3 LFLP;

considerato in fatto e in diritto

che - con “istanza” 23 settembre

2014 AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto nel petitum – senza per

altro precisare in ingresso quale sia la parte convenuta in giudizio – che sia “fatto

ordine alla spettabile __________ previo calcolo, di versare (…) o l’intera

quota di sua spettanza oppure fr. 50'000.--, a valere quale acconto di sua

spettanza” sulla base dei seguenti motivi:

" 1. Il

signor AT 1, cittadino __________,

titolare

di un permesso di dimora (B), dal 02.07.1990 lavora in Svizzera (doc. B). Egli

è coniugato dal 01.05.1983 con __________, la quale ha abitato in Svizzera solo

per 6 mesi ca nell'anno 1992. Dal 1994 i coniugi __________ vivono di fatto

separati, il marito in Svizzera e la moglie in __________

2. Dal

01.05.2014 AT 1 si è affiliato alla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG

quale indipendente (doc. C1, C2).

3. I suoi

averi pensionistici LPP sono confluiti su un conto di libero passaggio presso

la __________ (doc. D1, D2).

4. Per

ricevere il capitale della prestazione di libero passaggio ha bisogno del

consenso della moglie, consenso che quest'ultima, dopo vari tergiversare, non

vuole accordare (doc. E).

5. Tuttavia

il signor AT 1 ha urgente necessità di ottenere la parte di sua spettanza. Con

tale capitale egli deve infatti acquistare il camion, strumento indispensabile

per la nuova attività professionale indipendente (doc. F)."

- l’art. 2 cpv.

1 LFLP dispone che l’assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che

insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una

prestazione d'uscita;

- secondo l’art. 5 cpv. 1

LFLP l’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione

d’uscita se:

a. lascia

definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l’articolo 25f;

b.

comincia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla

previdenza professionale obbligatoria o

c. l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei

suoi contributi.

Il capoverso 2 della

medesima norma prevede se l’avente diritto è coniugato, il pagamento in

contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge.

Il capoverso 3 stabilisce

che se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza

motivo fondato, può essere adito il Tribunale.

La possibilità di adire il

Tribunale è stata creata affinché il coniuge (rispettivamente il partner

registrato) beneficiario di prestazioni previdenziali non sia soggetto al

comportamento arbitrario del-l’altro coniuge (Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter

(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 5 LFLP, n. 74 p. 1515);

- si pone la questione di sapere

quale sia il Tribunale competente ratione materiae a conoscere vertenze

riguardanti l’applicazione dell’art. 5 cpv. 3 LFLP;

- occorre al riguardo distinguere

il caso di mancato consenso ex art. 5 cpv. 3 LFLP nell’ambito di una procedura

di divorzio da quello che si realizza al di fuori di una tale procedura.

Nel secondo caso si pone segnatamente il quesito della competenza del giudice

delle misure di protezione dell’unione coniugale oppure del tribunale istituito

dall’art. 73 LPP (Meyer/

Uttinger, op. cit., ad art. 5 LFLP, n. 76 p. 1515);

- al di

Considerandi

fuori di una procedura di divorzio la LFLP non precisa quale Tribunale sia materialmente

competente e tale questione è stata lasciata aperta dal TF (cfr. DTF 125 V 169

consid. 3a);

- la giurisprudenza di

alcuni Cantoni ha per contro avuto modo di chinarsi sulla questione. Con

sentenza 5 dicembre 2013 (pubblicata in BJM 2014 p. 149; cfr. anche sentenza

100.

07 314/LIA dell’11 settembre 2007 pubblicata in www.baselland.ch), il tribunale

cantonale di Basilea-Campagna ha stabilito la competenza del giudice

(civile) della protezione dell’unione coniugale. Nel medesimo senso si è

pronunciato il tribunale cantonale di San Gallo (sentenza del 26

settembre 2002, pubblicata in ZBJV 2003, pp. 544ss) e l’Obergericht di Zurigo

(sentenza del 31 agosto 2001 pubblicata in ZR 101/2002 Heft 6 Nr. 47, 167-172 in un caso d’applicazione dell’art. 30c cpv. 5 LPP);

In dottrina, per la

competenza del giudice (civile) delle misure protettrici dell’unione coniugale

si sono espressi Geiser

(“Freizugigkeitsgesetz”, in ZBJV 1995 p. 187) Meyer/Uttinger

(op. cit., ad art. 73 n. 50

p. 1195 nota 99), Siegfried/Sert

(“Das Erfordernis der Zustimmung zur Auszahlung von Vorsorgeleistungen aus der

beruflichen Vorsorge und der Säule 3a“, in HAVE 2008 p. 16) e – con riferimento

all’analoga ipotesi di mancato consenso del coniuge contemplata dall’art. 30c

cpv. 5 LPP – Cardinaux

(“Vorsorgerechtliche Sicherungsinstrumente”, in Freiburger Sozialrechtstage

2014, 20 Jahre Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, p.

358).

Anche diversi

commentatori del nuovo CPC federale evidenziano come l’art. 271 –

relativo alla procedura sommaria prevista per le misure a tutela dell’unione

coniugale ed al suo campo d’applicazione – non contenga un’enumerazione esaustiva

e precisano come rientrino pure nella sua sfera d’applicazione i

casi in cui un coniuge rifiuti ingiustificatamente di consentire al versamento

dell’avere LPP giusta l’art. 5 cpv. 3 LFLP o giusta l’art. 30c cpv. 5 LPP (Spycher, Commentario bernese, ad art. 271 n. 9, p. 2600; Siehr/Bähler, Commentario basilese, ad art. 271 n. 2, pp. 1604s; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, ad art.

271.

n. 9; Trezzini,

in Cocchi/Trez-zini/Bernasconi, Commentario al CPC,

2011, ad art. 271 p. 1230; cfr. anche Vetterli, Beschränkter Schutz in der Ehe, in AJP 2005 p. 298).

- tra i fautori di una competenza

ex art. 73 LPP vi è per contro Vetter-Schreiber

(Kommentar zum BVG, 2009, ad art. 6 FZG, n. 21, p. 478), la quale fa riferimento

alla DTF 128 V 47 consid. 2d in cui l’Alta Corte – facendo a sua volta

riferimento a Zünd (“Probleme

im Zusammenhang mit der schriftlichen Zustimmung zur

Barauszahlung der Austrittsleistungen des nicht am Vorsorgeverhältnis

beteiligten Ehegatten”, in SZS 2000 p. 425) e anche a Geiser (“Bemerkungen zum Verzicht auf den Vorsorgungsausgleich

im neuem Scheidungsrecht (art. 123 ZGB)”, ZBJV 2000, nr. 6.3, p. 104) – aveva in realtà ammesso la competenza del giudice della

previdenza professionale in una controversia (che opponeva un coniuge

all’istituto di previdenza in merito alla validità di un versamento della

prestazione di libero passaggio al-l’altro coniuge) nell’ambito però di una procedura

di divorzio (cfr. anche. Stauffer, Berufliche

Vorsorge, 2012, n. 1250, p. 452);

- nel

caso in esame l’attore è separato di fatto dalla moglie e non risulta che sia pendente

una procedura di divorzio (cfr. istanza);

- alla luce della suevocata

dottrina e giurisprudenza, secondo questo Tribunale la competenza a conoscere

il presente litigio avente ad oggetto l’asserito mancato consenso del coniuge

ex art. 5 cpv. 3 LFLP dev’essere attribuita al giudice della protezione dell’unione

coniugale.

In primo luogo occorre

ricordare che scopo del consenso di cui all’art. 5 cpv. 3 LFLP (previsto in

ambito previdenziale anche per il prelievo anticipato in relazione della

promozione della proprietà d’abitazioni, art. 30c cpv. 5 LPP ed anche per il

versamento della liquidazione in capitale ai sensi dell’art. 37 cpv. 5 LPP) è

quello di evitare che un coniuge possa prendere da solo una decisione che in

definitiva tocca entrambi i coniugi e che ha parimenti delle ripercussioni sui

figli della coppia (cfr. Messaggio del Consiglio Federale concernente il

disegno della LFLP del 26 febbraio 1992, FF 1992 III 574; Schneider, La loi

fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et son

ordonnance, in SZS 1994 p. 433). Nella citata pronunzia basilese dell’11 settembre

2007.

viene al riguardo rilevato che il consenso serve a preservare la

aspettative economiche di ogni singolo coniuge, in particolare nel ricevere in

caso di divorzio la metà della prestazioni di libero passaggio accumulate

durante il matrimonio. Siccome il disaccordo sul consenso del versamento della

prestazione d’uscita è da configurare come un conflitto tra coniugi, come

sarebbe il caso in esame, la persona più competente a derimerlo è proprio il

giudice della protezione dell’unione coniugale (in tal senso cfr. Siegfried/Sert, op.

cit. p. 16). Nella pronunzia basilese del 5 dicembre 2013, infine, prendendo

quale esempio il consenso richiesto per la disdetta ed alienazione

dell’abitazione coniugale (art. 169 cpv. 2 CCS), sono stati evidenziati i

vantaggi procedurali nell’attribuire la competenza al giudice della protezio-ne

dell’unione coniugale (“In diesem Zusammenhang eignet sich aber der

Eheschutzgericht besser als ein Sozialversicherungsgericht, weil es sich darum

handelt, in einem raschen und parteinahen Verfahren einen Konflikt zwischen den

Ehegatten zu lösen und ihre Interessen gegeneinander abzuwägen. Das Eheschutzgericht muss demnach zuständig sein, die verweigerte

oder gar nicht einholbare Zustimmung des Ehegatten zu ersetzen“);

- il giudice della

protezione dell’unione coniugale non dà indicazioni all’istituto di previdenza,

ma semplicemente autorizza il coniuge ad agire da solo, nel senso di inoltrare

la domanda di versamento della prestazione d’uscita (“Anzumerken bleibt, dass das

Eheschutzgericht keine direkte Anweisung an die Vorsorgeeinrichtung erteilt, sondern

lediglich den Ehegatten resp. den eingetragenenen Partner oder die eingetragene

Partnerin zum alleinigen Handel (Gesuchstellung) ermächtigen kann”; Sieg-fried/Sert, op. cit., p. 16);

- secondo il

principio generale del diritto amministrativo – valido

anche nell’ambito delle assicurazioni sociali – l’autorità incompetente, sia

che si tratti di procedura di ricorso o di procedura d’azione, deve

trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente (Kieser, ATSG –

Kommentar, 2009, n. 15 ad art. 30; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze

des Sozialversicherungsprozesses, in FS Koller 1993, pp. 459s; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgesetz des Kantons Zürich,

2009, § 2 n. 14, § 9 n. 8; cfr. anche art. 6 cpv. 1 LPamm in relazione con

l’art. 31 Lptca);

- secondo l’art. 23 CPC “per

le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di

provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte”;

- visto quanto sopra,

l’”istanza” dev’essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per

competenza alla Pretura di __________, foro del domicilio dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’”istanza” è irricevibile.

2. Gli atti sono trasmessi

alla Pretura di __________ per ragione di competenza.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti