34.2014.26
Istanza di un coniuge volta ad ottenere il consenso giudiziario al versamento della prestazione d'uscita. Istanza dichiarata irricevibile con trasmissione degli atti per competenza alla pretura
6 ottobre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2014.26
BS/RG
Lugano
6 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull’”istanza” del 23 settembre 2014 di
AT 1
rappr. da: RA 1
volta ad ottenere il consenso
giudiziario al versamento della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 5 cpv.
3 LFLP;
considerato in fatto e in diritto
che - con “istanza” 23 settembre
2014 AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto nel petitum – senza per
altro precisare in ingresso quale sia la parte convenuta in giudizio – che sia “fatto
ordine alla spettabile __________ previo calcolo, di versare (…) o l’intera
quota di sua spettanza oppure fr. 50'000.--, a valere quale acconto di sua
spettanza” sulla base dei seguenti motivi:
" 1. Il
signor AT 1, cittadino __________,
titolare
di un permesso di dimora (B), dal 02.07.1990 lavora in Svizzera (doc. B). Egli
è coniugato dal 01.05.1983 con __________, la quale ha abitato in Svizzera solo
per 6 mesi ca nell'anno 1992. Dal 1994 i coniugi __________ vivono di fatto
separati, il marito in Svizzera e la moglie in __________
2. Dal
01.05.2014 AT 1 si è affiliato alla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG
quale indipendente (doc. C1, C2).
3. I suoi
averi pensionistici LPP sono confluiti su un conto di libero passaggio presso
la __________ (doc. D1, D2).
4. Per
ricevere il capitale della prestazione di libero passaggio ha bisogno del
consenso della moglie, consenso che quest'ultima, dopo vari tergiversare, non
vuole accordare (doc. E).
5. Tuttavia
il signor AT 1 ha urgente necessità di ottenere la parte di sua spettanza. Con
tale capitale egli deve infatti acquistare il camion, strumento indispensabile
per la nuova attività professionale indipendente (doc. F)."
- l’art. 2 cpv.
1 LFLP dispone che l’assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che
insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una
prestazione d'uscita;
- secondo l’art. 5 cpv. 1
LFLP l’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione
d’uscita se:
a. lascia
definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l’articolo 25f;
b.
comincia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla
previdenza professionale obbligatoria o
c. l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei
suoi contributi.
Il capoverso 2 della
medesima norma prevede se l’avente diritto è coniugato, il pagamento in
contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge.
Il capoverso 3 stabilisce
che se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza
motivo fondato, può essere adito il Tribunale.
La possibilità di adire il
Tribunale è stata creata affinché il coniuge (rispettivamente il partner
registrato) beneficiario di prestazioni previdenziali non sia soggetto al
comportamento arbitrario del-l’altro coniuge (Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 5 LFLP, n. 74 p. 1515);
- si pone la questione di sapere
quale sia il Tribunale competente ratione materiae a conoscere vertenze
riguardanti l’applicazione dell’art. 5 cpv. 3 LFLP;
- occorre al riguardo distinguere
il caso di mancato consenso ex art. 5 cpv. 3 LFLP nell’ambito di una procedura
di divorzio da quello che si realizza al di fuori di una tale procedura.
Nel secondo caso si pone segnatamente il quesito della competenza del giudice
delle misure di protezione dell’unione coniugale oppure del tribunale istituito
dall’art. 73 LPP (Meyer/
Uttinger, op. cit., ad art. 5 LFLP, n. 76 p. 1515);
- al di
Considerandi
fuori di una procedura di divorzio la LFLP non precisa quale Tribunale sia materialmente
competente e tale questione è stata lasciata aperta dal TF (cfr. DTF 125 V 169
consid. 3a);
- la giurisprudenza di
alcuni Cantoni ha per contro avuto modo di chinarsi sulla questione. Con
sentenza 5 dicembre 2013 (pubblicata in BJM 2014 p. 149; cfr. anche sentenza
100.
07 314/LIA dell’11 settembre 2007 pubblicata in www.baselland.ch), il tribunale
cantonale di Basilea-Campagna ha stabilito la competenza del giudice
(civile) della protezione dell’unione coniugale. Nel medesimo senso si è
pronunciato il tribunale cantonale di San Gallo (sentenza del 26
settembre 2002, pubblicata in ZBJV 2003, pp. 544ss) e l’Obergericht di Zurigo
(sentenza del 31 agosto 2001 pubblicata in ZR 101/2002 Heft 6 Nr. 47, 167-172 in un caso d’applicazione dell’art. 30c cpv. 5 LPP);
In dottrina, per la
competenza del giudice (civile) delle misure protettrici dell’unione coniugale
si sono espressi Geiser
(“Freizugigkeitsgesetz”, in ZBJV 1995 p. 187) Meyer/Uttinger
(op. cit., ad art. 73 n. 50
p. 1195 nota 99), Siegfried/Sert
(“Das Erfordernis der Zustimmung zur Auszahlung von Vorsorgeleistungen aus der
beruflichen Vorsorge und der Säule 3a“, in HAVE 2008 p. 16) e – con riferimento
all’analoga ipotesi di mancato consenso del coniuge contemplata dall’art. 30c
cpv. 5 LPP – Cardinaux
(“Vorsorgerechtliche Sicherungsinstrumente”, in Freiburger Sozialrechtstage
2014, 20 Jahre Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, p.
358).
Anche diversi
commentatori del nuovo CPC federale evidenziano come l’art. 271 –
relativo alla procedura sommaria prevista per le misure a tutela dell’unione
coniugale ed al suo campo d’applicazione – non contenga un’enumerazione esaustiva
e precisano come rientrino pure nella sua sfera d’applicazione i
casi in cui un coniuge rifiuti ingiustificatamente di consentire al versamento
dell’avere LPP giusta l’art. 5 cpv. 3 LFLP o giusta l’art. 30c cpv. 5 LPP (Spycher, Commentario bernese, ad art. 271 n. 9, p. 2600; Siehr/Bähler, Commentario basilese, ad art. 271 n. 2, pp. 1604s; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, ad art.
271.
n. 9; Trezzini,
in Cocchi/Trez-zini/Bernasconi, Commentario al CPC,
2011, ad art. 271 p. 1230; cfr. anche Vetterli, Beschränkter Schutz in der Ehe, in AJP 2005 p. 298).
- tra i fautori di una competenza
ex art. 73 LPP vi è per contro Vetter-Schreiber
(Kommentar zum BVG, 2009, ad art. 6 FZG, n. 21, p. 478), la quale fa riferimento
alla DTF 128 V 47 consid. 2d in cui l’Alta Corte – facendo a sua volta
riferimento a Zünd (“Probleme
im Zusammenhang mit der schriftlichen Zustimmung zur
Barauszahlung der Austrittsleistungen des nicht am Vorsorgeverhältnis
beteiligten Ehegatten”, in SZS 2000 p. 425) e anche a Geiser (“Bemerkungen zum Verzicht auf den Vorsorgungsausgleich
im neuem Scheidungsrecht (art. 123 ZGB)”, ZBJV 2000, nr. 6.3, p. 104) – aveva in realtà ammesso la competenza del giudice della
previdenza professionale in una controversia (che opponeva un coniuge
all’istituto di previdenza in merito alla validità di un versamento della
prestazione di libero passaggio al-l’altro coniuge) nell’ambito però di una procedura
di divorzio (cfr. anche. Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2012, n. 1250, p. 452);
- nel
caso in esame l’attore è separato di fatto dalla moglie e non risulta che sia pendente
una procedura di divorzio (cfr. istanza);
- alla luce della suevocata
dottrina e giurisprudenza, secondo questo Tribunale la competenza a conoscere
il presente litigio avente ad oggetto l’asserito mancato consenso del coniuge
ex art. 5 cpv. 3 LFLP dev’essere attribuita al giudice della protezione dell’unione
coniugale.
In primo luogo occorre
ricordare che scopo del consenso di cui all’art. 5 cpv. 3 LFLP (previsto in
ambito previdenziale anche per il prelievo anticipato in relazione della
promozione della proprietà d’abitazioni, art. 30c cpv. 5 LPP ed anche per il
versamento della liquidazione in capitale ai sensi dell’art. 37 cpv. 5 LPP) è
quello di evitare che un coniuge possa prendere da solo una decisione che in
definitiva tocca entrambi i coniugi e che ha parimenti delle ripercussioni sui
figli della coppia (cfr. Messaggio del Consiglio Federale concernente il
disegno della LFLP del 26 febbraio 1992, FF 1992 III 574; Schneider, La loi
fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et son
ordonnance, in SZS 1994 p. 433). Nella citata pronunzia basilese dell’11 settembre
2007.
viene al riguardo rilevato che il consenso serve a preservare la
aspettative economiche di ogni singolo coniuge, in particolare nel ricevere in
caso di divorzio la metà della prestazioni di libero passaggio accumulate
durante il matrimonio. Siccome il disaccordo sul consenso del versamento della
prestazione d’uscita è da configurare come un conflitto tra coniugi, come
sarebbe il caso in esame, la persona più competente a derimerlo è proprio il
giudice della protezione dell’unione coniugale (in tal senso cfr. Siegfried/Sert, op.
cit. p. 16). Nella pronunzia basilese del 5 dicembre 2013, infine, prendendo
quale esempio il consenso richiesto per la disdetta ed alienazione
dell’abitazione coniugale (art. 169 cpv. 2 CCS), sono stati evidenziati i
vantaggi procedurali nell’attribuire la competenza al giudice della protezio-ne
dell’unione coniugale (“In diesem Zusammenhang eignet sich aber der
Eheschutzgericht besser als ein Sozialversicherungsgericht, weil es sich darum
handelt, in einem raschen und parteinahen Verfahren einen Konflikt zwischen den
Ehegatten zu lösen und ihre Interessen gegeneinander abzuwägen. Das Eheschutzgericht muss demnach zuständig sein, die verweigerte
oder gar nicht einholbare Zustimmung des Ehegatten zu ersetzen“);
- il giudice della
protezione dell’unione coniugale non dà indicazioni all’istituto di previdenza,
ma semplicemente autorizza il coniuge ad agire da solo, nel senso di inoltrare
la domanda di versamento della prestazione d’uscita (“Anzumerken bleibt, dass das
Eheschutzgericht keine direkte Anweisung an die Vorsorgeeinrichtung erteilt, sondern
lediglich den Ehegatten resp. den eingetragenenen Partner oder die eingetragene
Partnerin zum alleinigen Handel (Gesuchstellung) ermächtigen kann”; Sieg-fried/Sert, op. cit., p. 16);
- secondo il
principio generale del diritto amministrativo – valido
anche nell’ambito delle assicurazioni sociali – l’autorità incompetente, sia
che si tratti di procedura di ricorso o di procedura d’azione, deve
trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente (Kieser, ATSG –
Kommentar, 2009, n. 15 ad art. 30; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze
des Sozialversicherungsprozesses, in FS Koller 1993, pp. 459s; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgesetz des Kantons Zürich,
2009, § 2 n. 14, § 9 n. 8; cfr. anche art. 6 cpv. 1 LPamm in relazione con
l’art. 31 Lptca);
- secondo l’art. 23 CPC “per
le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di
provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte”;
- visto quanto sopra,
l’”istanza” dev’essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per
competenza alla Pretura di __________, foro del domicilio dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’”istanza” è irricevibile.
2. Gli atti sono trasmessi
alla Pretura di __________ per ragione di competenza.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti