34.2014.27
Versamento di prestazioni (parzialmente) in capitale. Aspetti fiscali: obbligo di notifica
31 marzo 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2014.27
rg/sc
Lugano
31 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 1° ottobre 2014 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 AT
1 è stato assicurato ai fini previdenziali dal 10 maggio 1976 al 30 settembre
1993 alla CV 1 e dal 1. ottobre 1993 al 31 dicembre 1998 alla __________ (doc.
1, 4-9, 27, XIII/11). Dal 1. gennaio 1999 e sino al suo pensionamento (31
agosto 2014) è stato assicurato alla CV 1 (creata l’11 dicembre 1997 e
sino a febbraio 2002 con il nome di __________; doc. 10-25 e estratto RC informatizzato
agli atti).
1.2
Per sentenza 15 ottobre 2014 (inc. 34.2014.16), cresciuta incontestata in giudicato,
lo scrivente Tribunale ha respinto, nella misura in cui ricevibile, la petizione
con cui l’11 giugno 2014 AT 1 aveva chiesto che la CV 1 gli comunicasse i dati
e le informazioni necessarie a definire l’ammontare dei contributi versati dal
datore di lavoro negli anni 1991, 1992 e 1993 alla __________, contestando
parimenti l’ammontare della prestazione di libero passaggio (fr. 78’221.--) trasferita da quest’ultima alla __________ nel gennaio 1994 (a mente dell’assicurato in
suddetti anni l’ex datore di lavoro avrebbe segnatamente omesso di versare all’istituto
di previdenza circa fr. 7’000.--).
1.3 Prima
del raggiungimento dell’età di pensionamento, per l’esattezza il 7 aprile
2012, AT 1 ha presentato alla CV 1 una domanda di liquidazione dell’intero
capitale previ-denziale in luogo dell’erogazione della rendita di vecchiaia
(doc. 2). Previo contatto telefonico con l’istituto di previdenza, il 13 luglio
2014 l’assicurato ha formalmente modificato la pro-pria richiesta, chiedendo la
liquidazione in capitale unicamente di fr. 100'000.--, con le aggiunte, da lui
stesso scritte a mano, “con riserva, vedi lettera allegata del 13.7.2014”
e “versa-mento netto” (doc. 4).
Nella
citata lettera del 13 luglio 2014, che già era stata inviata in copia al TCA
nell’ambito della precedente procedura giudiziaria (sub doc. 4), AT 1, per
quanto qui interessa, indicando che tale suo scritto concerneva la “Prestazione
di vecchia dal 01.09.2014 con RISERVA a dipendenza di quanto deciderà il
tribunale cantonale delle assicurazioni. Giudice signor Raffaele Guffi”, ha
precisato: “Signora __________, Mi riferisco alla sua lettera del 03.04.2014
in cui mi ha presentato due varianti. Io e la moglie abbiamo scelto la variante
UNO con prelievo di fr. 100'000.-- NETTI cui allego il tutto debitamente firmato
da entrambi. Riservato l'esito della causa esistente presso il tribunale delle
ass. cantonali a Lugano. (…)" (sub doc. 10).
1.4
Con scritto 5 agosto 2014 la fondazione di previdenza ha confermato la propria
disponibilità a soddisfare la richiesta dell’assicurato di ritirare in forma di
capitale l’importo di fr. 100'000.-- invece che l’intero avere di vecchiaia,
precisando anche l’ammontare delle rendite (di vecchiaia e per figli) che
sarebbero state versate al momento del pensionamento (31. agosto 2014) e
confermando pure il versamento, valuta 1. settembre 2014, del capitale di fr.
100'000.-- sul conto bancario indicato dall’assicurato (doc. 5).
1.5
Per lettera 8 settembre 2014 l’assicurato ha confermato alla fondazione di
aver ricevuto l’importo di CHF 100'000.-- evi-denziando tuttavia come “(…)
nel cambiamento annunciato il 13.07.14 avevo scritto che il versamento di FR.
100'000.-- do-veva essere al netto senza le tasse che si dovranno pagare.
Quando riceverò il conteggio esatto mi permetterò di inviarvelo per il dovuto
pagamento con i SOLDI DELLA MIA CASSA PENSIONE, come intendevo nel mio scritto
del 13.07.14. Spero non ci siano problemi, altrimenti vorrà dire che non ci
siamo capiti ma che in ogni caso è quello che desidero avendo rinunciato al
ritiro totale del capitale" (doc. 10).
1.6
Tramite scritto 26 settembre 2014 l’istituto di previdenza ha tra l’altro fatto
presente all’assicurato che gli istituti di previdenza calcolano e deducono
direttamente dalle prestazioni previdenziali l’imposta (alla fonte) dovuta unicamente
nel caso di beneficiari residenti all’estero (doc. 11).
1.7
Con la petizione in oggetto AT 1, premesso che egli “doveva ricevere fr.
106'000 lordi dalla cassa pensione, i signori sapevano benissimo che il sottoscritto
doveva pagare le tasse ed è ciò che ho richiesto e ricevuto dall’Ufficio
tassazioni di __________” e che “inoltre l’accordo di liquidazione per
fr. 100'000.-- l’ho firmato il 13.07.2014 CON RISERVA moglie compresa. Il perché
VEDI INCARTO NO 34.2014.16”, chiede la condanna della CV 1 al versamento “della
somma mancante di CHF 6’000.-- che adopererò per pagare le tasse, per una tassazione
totale di fr. 106'000.--“.
1.8
Con la risposta di causa la fondazione convenuta postula l’in-tegrale reiezione
della petizione facendo in particolare rilevare come già a suo tempo era stato comunicato
all’assicurato che “(…) le prestazioni della previdenza professionale (capitale
e rendita) vengono sempre versate sotto forma di importi lordi dalle casse
pensioni e dalle istituzioni di libero passaggio. Gli istituti di previdenza
sono poi tenuti a notificare all'Amministrazione federale delle contribuzioni
mediante apposito modulo, le prestazioni versate. Su tale base l'autorità
fiscale calcola e riscuote poi le imposte dovute”, osservando inoltre che
“Giusta l'art. 22 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi
dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di
previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale
vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti,
premi e contributi (…)".
1.9
In replica l’attore afferma che ”ben sapevo che dovevo pagare le tasse
cant. federali e comunali sul versamento di fr. 100'000.-- da parte della cassa
pensione CV 1”, ribadendo per il resto di aver firmato la domanda di
versamento in capitale “con riserva” e di aver chiesto il versamento di “Fr.
100'000.-- NETTI SENZA LE TASSE” (VII), mentre che in duplica parte
convenuta evidenzia come la riserva formulata dall’attore concernesse unicamente
l’esito della procedura allora pendente dinanzi al TCA – sfociata poi nella
sentenza del 15 ottobre 2014 – e non anche le imposte dovute sul versamento di
capitale, sottolineando altresì come agli istituti di previdenza non incombe
l’obbligo di “calcolare, dedurre e saldare i pubblici tributi dovuti a nome
e per conto degli assicurati”.
1.10
Con ulteriori osservazioni spontanee datate 13 novembre 2014, l’attore osserva
che “Il 13.07.2014 AVEVO anche scritto che scegliendo la variante uno il versamento
CON RISERVA di fr. 100'000.-- doveva essere NETTO. La mia tesi, come dice
l'avv. RA 1, non è per niente palesemente contraddetta. Non è per niente vero,
io e la moglie abbiamo firmato con riserva, poco importa che l'unica riserva
formulata era l'esito della procedura poi respinta il 15 ottobre 2014.
Richieste di chiarimento in tal senso. FIRMA CON RISERVA, non ne ho ricevuto.
Visto i brutti rapporti con la responsabile della cassa pensione signora __________
non ero certo obbligato a formulargli altri perché, l'avrei fatto su richiesta.
Non ho mai preteso che la cassa pensione CV 1 calcolasse il totale delle spese
da pagare Vedi scritto del 08.09.2014. Inoltre per il dovuto pagamento delle
tasse sono già in possesso del conteggio totale. Pretendo, perché è un mio
diritto, altri fr. 6'000.-- punto. Ribadisco la mia petizione va accolta anche
Considerandi
perchè i SOLDI SONO MIEI, non della cassa pensione CV 1. Secondo me posso
ancora ritirare tutto il capitale come avevo previsto. HO FIRMATO CON RISERVA o
forse l'avv. RA 1 vuol negare ANCHE QUESTO !!" (cfr. XII).
1.11
Su richiesta del Tribunale parte convenuta ha trasmesso copia del regolamento
di previdenza applicabile alla fattispecie (XIII/bis).
2.1
La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (in particolare per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2
La
presente petizione è da considerare ricevibile ratione materiae a norma
dell’art. 73 cpv. 1 LPP (cfr. anche art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1) nella misura in cui la lite ha per oggetto – per lo meno se si considera
la richiesta di giudizio tendente al versamento di un avere previdenziale
maggiore di quello già versato a titolo di parziale liquidazione in capitale in
luogo della rendita – prestazioni assicurative (cfr. pro multis DTF 130
V 105, 128 V 258; Riemer/Riemer-Kafka, Das
Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss), sussistendo
tuttavia dubbi sulla qualificabilità come questione previdenziale specifica degli
ar-gomenti e dei motivi addotti a sostegno della richiesta attorea (che
parrebbero invece avere attinenza piuttosto con il tema della responsabilità
degli organi di una persona giuridica [cfr. art. 55 CC] il cui contenzioso è di
competenza dei tribunali civili e non del tribunale istituito dall’art. 73 LPP;
cfr. sul punto STCA
34.2004.50
del 10 marzo 2005, 34.2012.36 del 25 gennaio 2013; STFA 6/05 del 25
luglio 2005, STFA B 37/03 del 10 marzo 2004; cfr. anche STFA B 27/00 del 10
ottobre 2001; Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in SBVR/ So-ziale Sicherheit, 2007, p. 2015). Pacifica per il resto è la
competenza ratione loci dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 cpv. 3
LPP (in casu foro nel luogo dell’a-zienda presso la quale l’assicurato fu assunto).
2.3
L’attore, come
accennato, nel pretendere il versamento di ulteriori fr. 6'000.-- in aggiunta
all’importo già versatogli di fr. 100'000.--, rimprovera alla fondazione
convenuta di non aver correttamente dato seguito alla sua domanda di
liquidazione che egli asserisce essere di complessivi fr. 106'000.--.
La
richiesta attorea dev’essere disattesa. L’argomento sollevato dall’attore, secondo
cui la fondazione avrebbe dovuto versagli un capitale complessivo di fr.
106'000.-- stante la riserva formulata a margine della richiesta di parziale liquidazione
come pure l’aggiunta del termine “versamento netto” accanto all’importo da
esso indicato di fr. 100'000.--, non può infatti essere condiviso per i motivi
in appresso.
2.3.1
Anzitutto
la riserva cui si appella l’attore, contrariamente a quello che egli sembra
sostenere (cfr. XII; cfr. supra consid. 1.7), si riferisce chiaramente e per
sua esplicita indicazione all’esito che avrebbe avuto la procedura a quel momento
ancora pendente dinanzi al TCA ed avente per oggetto la quantificazione della
prestazione di libero passaggio riconosciutagli nel gennaio 1994 (inc. 34.
2014.
; cfr. supra consid. 1.2). Nello scritto 13 luglio 2014 – cui è fatto rimando
nel modulo di richiesta di liquidazione e dove l’interessato ha aggiunto
“con RISERVA vedi lettera allegata del 13.7.14” (cfr. sub doc. 4) – AT 1,
come già accennato (cfr. supra consid. 1.3), ha infatti chiaramente ed inequivocabilmente
precisato che trattasi di “Prestazione di vecchia dal 01.09.2014 con RISERVA
a dipendenza di quanto deciderà il tribunale cantonale delle assicurazioni” (cfr.
sub doc. 10).
Giova
al riguardo rilevare che in relazione e per quanto riguarda l’oggetto del
contendere di cui alla STCA del 15 ottobre 2014, l’attore non ha in seguito fatto
valere alcuna modifica della propria richiesta di liquidazione del 13 luglio
2014.
2.3.2
Nella lettera del 13 luglio 2014 l’attore ha inoltre indicato di aver “scelto
la variante UNO con prelievo di fr. 100'000.-- NETTI” rispettivamente nel
suddetto modulo di richiesta egli, nello specificare la somma che intendeva
riscuotere, ha precisato “CHF 100'000.-- Versamento NETTO”.
Orbene
– premesso che in suddetta lettera egli non ha scritto, come asserito invece nelle
more della presente procedura, “fr. 100'000.-- netti senza le tasse”
(cfr. VII; cfr. anche suo scritto 8 settembre 2014 all’istituto di previdenza, sub
doc. 10) – da suddette aggiunte l’istituto di previdenza non poteva nè doveva dedurre
che avrebbe dovuto versare a AT 1 l’importo indicato maggiorato della somma
necessaria all’assicurato per onorare le imposte (federali e cantonali) dovute
su fr. 100'000.--.
Anzitutto,
per quanto riguarda gli aspetti fiscali, all’istituto di previdenza incombeva
nel caso in esame – non
trattandosi di un beneficiario di prestazioni domiciliato all’estero (cfr. art.
96.
LIFD e art. 119 LT che prevedono la trattenuta alla fonte) né di un caso di
opposizione alla notifica (nel qual caso vi è per l’istituto di previdenza
l’obbligo di dedurre l’imposta preventiva; cfr. art. 19 cpv. 1 LIP, art. 49
OIPrev) – unicamente l’obbligo di
notificare (cfr. art. 129 cpv. 1 lett. b LFID rispettivamente art. 203 cpv. 1
lett. b LT) il versamento della prestazione in capitale (doc. 9) rispettivamente
delle rendite dovute (doc. 8) all’Amministrazione federale delle contribuzioni seguendo
la procedura di cui agli artt. 19 LIP e 47 OIPrev (e quindi tramite i
moduli n. 563 rispettivamente n. 565; in argomento cfr. Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über
die direkte Bundessteuer, III Teil, ad Art. 129 n. 9, pp. 520s; cfr. anche
Promemoria concernente l’imposta preventiva in caso di prestazioni di
previdenza o di assicurazione, cfr. http:// www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dokumentation/00207/00431/index.html?lang=it)
e non quello di calcolare e consecutivamente dedurre (come avviene invece per
l’imposta alla fonte o quella preventiva in caso di opposizione alla notifica),
l’ammontare delle imposte su di esse dovute.
Come
conseguenza di quanto sopra considerato, trattandosi di comunicare l’ammontare
del capitale oggetto di liquidazione e l’istituto di previdenza non avendo al
riguardo alcuna competenza o incombenza dal profilo fiscale (nei confronti
dell’assicurato) se non quella di notifica (nei confronti dell’autorità
fiscale) ai sensi della suevocata normativa, se intendeva farsi versare una
somma comprensiva anche del-l’importo necessario a far fronte ai consecutivi
oneri fiscali, l’assicurato avrebbe potuto e dovuto informarsi preventivamente
(facendo se del caso capo ad un consulente, come egli risulta d’altronde aver
fatto nell’ambito della problematica sottoposta a giudizio dello scrivente Tribunale
e di cui alla STCA 34.2014.16 del 15 ottobre 2014), sull’ammontare dei futuri
oneri fiscali a suo carico (su fr. 100'000.--) ed indicare di conseguenza nella
richiesta l’importo complessivo della liquidazione richiesta.
Inoltre,
è bene sottolineare come con comunicazione di data 5 agosto 2014 (doc. 5) la
fondazione, a seguito e prendendo atto della richiesta di liquidazione parziale
del 13 luglio 2014, ha presentato all’assicurato un conteggio relativo agli
importi che sarebbero stati erogati a suo favore, ossia il capitale di fr.
100'000.-- nonché la rendita annua di vecchiaia di fr. 18'753.60 e le due
rendite per figli di fr. 312.60 cadauna. Ora, non è dato a divedere per quale motivo
l’assicurato non abbia reagito a tale comunicazione – che indicava
espressamente che vi sarebbe stato il versamento di fr. 100'000.-- il 1. settembre
2014.
e che precisava che tale versamento, unitamente a quello delle rendite, sarebbe
stato notificato all’Ammini-strazione federale delle contribuzioni – ma abbia
atteso sino all’8 settembre successivo (cfr. doc. 10) per dolersi di non aver
ricevuto un capitale comprensivo anche degli importi dovuti a titolo d’imposte
su fr. 100’000.--.
2.3.3
Dagli atti non risulta per il resto che vi sia stata in precedenza una
promessa o un’informazione, da parte dell’istituto di previdenza, facendo
affidamento alla quale l’assicurato avrebbe se del caso potuto in buona fede
(cfr. DTF 131 II 627. STF B 70/05 del 12 giugno 2007 consid. 4.1; SVR 2006 BVG
Nr. 11) formulare la sua richiesta/modifica di liquidazione, come in seguito ha
fatto, nella convinzione che l’ente previdenziale avrebbe lui stesso proceduto
al calcolo delle imposte dovute e a versargli il capitale comprendente (anche) gli
importi ad esse relativi.
2.3.4
Non è d’altronde dato di giungere a diversa conclusione anche avuto riguardo
al contenuto e al tenore dell’originaria richiesta di liquidazione dell’intero
avere di vecchiaia presentata il 7 aprile 2012 (doc. 2) – nel rispetto del
termine di due anni giusta l’art. 3.6 del Regolamento di previdenza (cfr. art.
37.
LPP; cfr. XIII/bis) – senza alcuna specifica indicazione relativa ad
eventuali questioni o aspetti fiscali e di cui la qui litigiosa richiesta del
13.
luglio 2014 costituisce una modifica (cfr. supra consid. 1.3; ci si potrebbe
invero di transenna chiedere se, accettando la modifica rispettivamente la
revoca parziale della precedente richiesta di liquidazione dell’intero capitale,
l’istituto di previdenza, nell’ammettere la possibilità di detta modifica
comunicata solo un mese e mezzo circa prima del-l’età del pensionamento non
abbia concesso all’assicurato, a-vuto riguardo al problema dei costi e alla
necessità di evitare la cosiddetta antiselezione [in argomento cfr. Bollettino
UFAS della previdenza professionale no. 62 del 28 ottobre 2002; DTF 124 V 278;
STCA 34.2002.65 del 14 gennaio 2004], più di quanto doveva).
2.4
Stante quanto precede, nella misura in cui ricevibile (cfr. supra consid. 2.1)
la petizione deve essere respinta.
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lpcta). All’istituto di previdenza convenuto, rappresentato da un
avvocato, ancorché vincente in causa non vengono assegnate
ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata
alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico e ciò
vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169
consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta.
2.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti