Lexipedia

Decisione

34.2014.27

Versamento di prestazioni (parzialmente) in capitale. Aspetti fiscali: obbligo di notifica

31 marzo 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

34.2014.27

rg/sc

Lugano

31 marzo 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 1° ottobre 2014 di

AT 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

1.1 AT

1 è stato assicurato ai fini previdenziali dal 10 maggio 1976 al 30 settembre

1993 alla CV 1 e dal 1. ottobre 1993 al 31 dicembre 1998 alla __________ (doc.

1, 4-9, 27, XIII/11). Dal 1. gennaio 1999 e sino al suo pensionamento (31

agosto 2014) è stato assicurato alla CV 1 (creata l’11 dicembre 1997 e

sino a febbraio 2002 con il nome di __________; doc. 10-25 e estratto RC informatizzato

agli atti).

1.2

Per sentenza 15 ottobre 2014 (inc. 34.2014.16), cresciuta incontestata in giudicato,

lo scrivente Tribunale ha respinto, nella misura in cui ricevibile, la petizione

con cui l’11 giugno 2014 AT 1 aveva chiesto che la CV 1 gli comunicasse i dati

e le informazioni necessarie a definire l’ammontare dei contributi versati dal

datore di lavoro negli anni 1991, 1992 e 1993 alla __________, contestando

parimenti l’ammontare della prestazione di libero passaggio (fr. 78’221.--) trasferita da quest’ultima alla __________ nel gennaio 1994 (a mente dell’assicurato in

suddetti anni l’ex datore di lavoro avrebbe segnatamente omesso di versare all’istituto

di previdenza circa fr. 7’000.--).

1.3 Prima

del raggiungimento dell’età di pensionamento, per l’esattezza il 7 aprile

2012, AT 1 ha presentato alla CV 1 una domanda di liquidazione dell’intero

capitale previ-denziale in luogo dell’erogazione della rendita di vecchiaia

(doc. 2). Previo contatto telefonico con l’istituto di previdenza, il 13 luglio

2014 l’assicurato ha formalmente modificato la pro-pria richiesta, chiedendo la

liquidazione in capitale unicamente di fr. 100'000.--, con le aggiunte, da lui

stesso scritte a mano, “con riserva, vedi lettera allegata del 13.7.2014”

e “versa-mento netto” (doc. 4).

Nella

citata lettera del 13 luglio 2014, che già era stata inviata in copia al TCA

nell’ambito della precedente procedura giudiziaria (sub doc. 4), AT 1, per

quanto qui interessa, indicando che tale suo scritto concerneva la “Prestazione

di vecchia dal 01.09.2014 con RISERVA a dipendenza di quanto deciderà il

tribunale cantonale delle assicurazioni. Giudice signor Raffaele Guffi”, ha

precisato: “Signora __________, Mi riferisco alla sua lettera del 03.04.2014

in cui mi ha presentato due varianti. Io e la moglie abbiamo scelto la variante

UNO con prelievo di fr. 100'000.-- NETTI cui allego il tutto debitamente firmato

da entrambi. Riservato l'esito della causa esistente presso il tribunale delle

ass. cantonali a Lugano. (…)" (sub doc. 10).

1.4

Con scritto 5 agosto 2014 la fondazione di previdenza ha confermato la propria

disponibilità a soddisfare la richiesta dell’assicurato di ritirare in forma di

capitale l’importo di fr. 100'000.-- invece che l’intero avere di vecchiaia,

precisando anche l’ammontare delle rendite (di vecchiaia e per figli) che

sarebbero state versate al momento del pensionamento (31. agosto 2014) e

confermando pure il versamento, valuta 1. settembre 2014, del capitale di fr.

100'000.-- sul conto bancario indicato dall’assicurato (doc. 5).

1.5

Per lettera 8 settembre 2014 l’assicurato ha confermato alla fondazione di

aver ricevuto l’importo di CHF 100'000.-- evi-denziando tuttavia come “(…)

nel cambiamento annunciato il 13.07.14 avevo scritto che il versamento di FR.

100'000.-- do-veva essere al netto senza le tasse che si dovranno pagare.

Quando riceverò il conteggio esatto mi permetterò di inviarvelo per il dovuto

pagamento con i SOLDI DELLA MIA CASSA PENSIONE, come intendevo nel mio scritto

del 13.07.14. Spero non ci siano problemi, altrimenti vorrà dire che non ci

siamo capiti ma che in ogni caso è quello che desidero avendo rinunciato al

ritiro totale del capitale" (doc. 10).

1.6

Tramite scritto 26 settembre 2014 l’istituto di previdenza ha tra l’altro fatto

presente all’assicurato che gli istituti di previdenza calcolano e deducono

direttamente dalle prestazioni previdenziali l’imposta (alla fonte) dovuta unicamente

nel caso di beneficiari residenti all’estero (doc. 11).

1.7

Con la petizione in oggetto AT 1, premesso che egli “doveva ricevere fr.

106'000 lordi dalla cassa pensione, i signori sapevano benissimo che il sottoscritto

doveva pagare le tasse ed è ciò che ho richiesto e ricevuto dall’Ufficio

tassazioni di __________” e che “inoltre l’accordo di liquidazione per

fr. 100'000.-- l’ho firmato il 13.07.2014 CON RISERVA moglie compresa. Il perché

VEDI INCARTO NO 34.2014.16”, chiede la condanna della CV 1 al versamento “della

somma mancante di CHF 6’000.-- che adopererò per pagare le tasse, per una tassazione

totale di fr. 106'000.--“.

1.8

Con la risposta di causa la fondazione convenuta postula l’in-tegrale reiezione

della petizione facendo in particolare rilevare come già a suo tempo era stato comunicato

all’assicurato che “(…) le prestazioni della previdenza professionale (capitale

e rendita) vengono sempre versate sotto forma di importi lordi dalle casse

pensioni e dalle istituzioni di libero passaggio. Gli istituti di previdenza

sono poi tenuti a notificare all'Amministrazione federale delle contribuzioni

mediante apposito modulo, le prestazioni versate. Su tale base l'autorità

fiscale calcola e riscuote poi le imposte dovute”, osservando inoltre che

“Giusta l'art. 22 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi

dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di

previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale

vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti,

premi e contributi (…)".

1.9

In replica l’attore afferma che ”ben sapevo che dovevo pagare le tasse

cant. federali e comunali sul versamento di fr. 100'000.-- da parte della cassa

pensione CV 1”, ribadendo per il resto di aver firmato la domanda di

versamento in capitale “con riserva” e di aver chiesto il versamento di “Fr.

100'000.-- NETTI SENZA LE TASSE” (VII), mentre che in duplica parte

convenuta evidenzia come la riserva formulata dall’attore concernesse unicamente

l’esito della procedura allora pendente dinanzi al TCA – sfociata poi nella

sentenza del 15 ottobre 2014 – e non anche le imposte dovute sul versamento di

capitale, sottolineando altresì come agli istituti di previdenza non incombe

l’obbligo di “calcolare, dedurre e saldare i pubblici tributi dovuti a nome

e per conto degli assicurati”.

1.10

Con ulteriori osservazioni spontanee datate 13 novembre 2014, l’attore osserva

che “Il 13.07.2014 AVEVO anche scritto che scegliendo la variante uno il versamento

CON RISERVA di fr. 100'000.-- doveva essere NETTO. La mia tesi, come dice

l'avv. RA 1, non è per niente palesemente contraddetta. Non è per niente vero,

io e la moglie abbiamo firmato con riserva, poco importa che l'unica riserva

formulata era l'esito della procedura poi respinta il 15 ottobre 2014.

Richieste di chiarimento in tal senso. FIRMA CON RISERVA, non ne ho ricevuto.

Visto i brutti rapporti con la responsabile della cassa pensione signora __________

non ero certo obbligato a formulargli altri perché, l'avrei fatto su richiesta.

Non ho mai preteso che la cassa pensione CV 1 calcolasse il totale delle spese

da pagare Vedi scritto del 08.09.2014. Inoltre per il dovuto pagamento delle

tasse sono già in possesso del conteggio totale. Pretendo, perché è un mio

diritto, altri fr. 6'000.-- punto. Ribadisco la mia petizione va accolta anche

Considerandi

perchè i SOLDI SONO MIEI, non della cassa pensione CV 1. Secondo me posso

ancora ritirare tutto il capitale come avevo previsto. HO FIRMATO CON RISERVA o

forse l'avv. RA 1 vuol negare ANCHE QUESTO !!" (cfr. XII).

1.11

Su richiesta del Tribunale parte convenuta ha trasmesso copia del regolamento

di previdenza applicabile alla fattispecie (XIII/bis).

2.1

La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (in particolare per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG.

2.2

La

presente petizione è da considerare ricevibile ratione materiae a norma

dell’art. 73 cpv. 1 LPP (cfr. anche art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1) nella misura in cui la lite ha per oggetto – per lo meno se si considera

la richiesta di giudizio tendente al versamento di un avere previdenziale

maggiore di quello già versato a titolo di parziale liquidazione in capitale in

luogo della rendita – prestazioni assicurative (cfr. pro multis DTF 130

V 105, 128 V 258; Riemer/Riemer-Kafka, Das

Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss), sussistendo

tuttavia dubbi sulla qualificabilità come questione previdenziale specifica degli

ar-gomenti e dei motivi addotti a sostegno della richiesta attorea (che

parrebbero invece avere attinenza piuttosto con il tema della responsabilità

degli organi di una persona giuridica [cfr. art. 55 CC] il cui contenzioso è di

competenza dei tribunali civili e non del tribunale istituito dall’art. 73 LPP;

cfr. sul punto STCA

34.2004.50

del 10 marzo 2005, 34.2012.36 del 25 gennaio 2013; STFA 6/05 del 25

luglio 2005, STFA B 37/03 del 10 marzo 2004; cfr. anche STFA B 27/00 del 10

ottobre 2001; Brühwiler, Obligatorische

berufliche Vorsorge, in SBVR/ So-ziale Sicherheit, 2007, p. 2015). Pacifica per il resto è la

competenza ratione loci dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 cpv. 3

LPP (in casu foro nel luogo dell’a-zienda presso la quale l’assicurato fu assunto).

2.3

L’attore, come

accennato, nel pretendere il versamento di ulteriori fr. 6'000.-- in aggiunta

all’importo già versatogli di fr. 100'000.--, rimprovera alla fondazione

convenuta di non aver correttamente dato seguito alla sua domanda di

liquidazione che egli asserisce essere di complessivi fr. 106'000.--.

La

richiesta attorea dev’essere disattesa. L’argomento sollevato dall’attore, secondo

cui la fondazione avrebbe dovuto versagli un capitale complessivo di fr.

106'000.-- stante la riserva formulata a margine della richiesta di parziale liquidazione

come pure l’aggiunta del termine “versamento netto” accanto all’importo da

esso indicato di fr. 100'000.--, non può infatti essere condiviso per i motivi

in appresso.

2.3.1

Anzitutto

la riserva cui si appella l’attore, contrariamente a quello che egli sembra

sostenere (cfr. XII; cfr. supra consid. 1.7), si riferisce chiaramente e per

sua esplicita indicazione all’esito che avrebbe avuto la procedura a quel momento

ancora pendente dinanzi al TCA ed avente per oggetto la quantificazione della

prestazione di libero passaggio riconosciutagli nel gennaio 1994 (inc. 34.

2014.

; cfr. supra consid. 1.2). Nello scritto 13 luglio 2014 – cui è fatto rimando

nel modulo di richiesta di liquidazione e dove l’interessato ha aggiunto

“con RISERVA vedi lettera allegata del 13.7.14” (cfr. sub doc. 4) – AT 1,

come già accennato (cfr. supra consid. 1.3), ha infatti chiaramente ed inequivocabilmente

precisato che trattasi di “Prestazione di vecchia dal 01.09.2014 con RISERVA

a dipendenza di quanto deciderà il tribunale cantonale delle assicurazioni” (cfr.

sub doc. 10).

Giova

al riguardo rilevare che in relazione e per quanto riguarda l’oggetto del

contendere di cui alla STCA del 15 ottobre 2014, l’attore non ha in seguito fatto

valere alcuna modifica della propria richiesta di liquidazione del 13 luglio

2014.

2.3.2

Nella lettera del 13 luglio 2014 l’attore ha inoltre indicato di aver “scelto

la variante UNO con prelievo di fr. 100'000.-- NETTI” rispettivamente nel

suddetto modulo di richiesta egli, nello specificare la somma che intendeva

riscuotere, ha precisato “CHF 100'000.-- Versamento NETTO”.

Orbene

– premesso che in suddetta lettera egli non ha scritto, come asserito invece nelle

more della presente procedura, “fr. 100'000.-- netti senza le tasse”

(cfr. VII; cfr. anche suo scritto 8 settembre 2014 all’istituto di previdenza, sub

doc. 10) – da suddette aggiunte l’istituto di previdenza non poteva nè doveva dedurre

che avrebbe dovuto versare a AT 1 l’importo indicato maggiorato della somma

necessaria all’assicurato per onorare le imposte (federali e cantonali) dovute

su fr. 100'000.--.

Anzitutto,

per quanto riguarda gli aspetti fiscali, all’istituto di previdenza incombeva

nel caso in esame – non

trattandosi di un beneficiario di prestazioni domiciliato all’estero (cfr. art.

96.

LIFD e art. 119 LT che prevedono la trattenuta alla fonte) né di un caso di

opposizione alla notifica (nel qual caso vi è per l’istituto di previdenza

l’obbligo di dedurre l’imposta preventiva; cfr. art. 19 cpv. 1 LIP, art. 49

OIPrev) – unicamente l’obbligo di

notificare (cfr. art. 129 cpv. 1 lett. b LFID rispettivamente art. 203 cpv. 1

lett. b LT) il versamento della prestazione in capitale (doc. 9) rispettivamente

delle rendite dovute (doc. 8) all’Amministrazione federale delle contribuzioni seguendo

la procedura di cui agli artt. 19 LIP e 47 OIPrev (e quindi tramite i

moduli n. 563 rispettivamente n. 565; in argomento cfr. Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, III Teil, ad Art. 129 n. 9, pp. 520s; cfr. anche

Promemoria concernente l’imposta preventiva in caso di prestazioni di

previdenza o di assicurazione, cfr. http:// www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dokumentation/00207/00431/index.html?lang=it)

e non quello di calcolare e consecutivamente dedurre (come avviene invece per

l’imposta alla fonte o quella preventiva in caso di opposizione alla notifica),

l’ammontare delle imposte su di esse dovute.

Come

conseguenza di quanto sopra considerato, trattandosi di comunicare l’ammontare

del capitale oggetto di liquidazione e l’istituto di previdenza non avendo al

riguardo alcuna competenza o incombenza dal profilo fiscale (nei confronti

dell’assicurato) se non quella di notifica (nei confronti dell’autorità

fiscale) ai sensi della suevocata normativa, se intendeva farsi versare una

somma comprensiva anche del-l’importo necessario a far fronte ai consecutivi

oneri fiscali, l’assicurato avrebbe potuto e dovuto informarsi preventivamente

(facendo se del caso capo ad un consulente, come egli risulta d’altronde aver

fatto nell’ambito della problematica sottoposta a giudizio dello scrivente Tribunale

e di cui alla STCA 34.2014.16 del 15 ottobre 2014), sull’ammontare dei futuri

oneri fiscali a suo carico (su fr. 100'000.--) ed indicare di conseguenza nella

richiesta l’importo complessivo della liquidazione richiesta.

Inoltre,

è bene sottolineare come con comunicazione di data 5 agosto 2014 (doc. 5) la

fondazione, a seguito e prendendo atto della richiesta di liquidazione parziale

del 13 luglio 2014, ha presentato all’assicurato un conteggio relativo agli

importi che sarebbero stati erogati a suo favore, ossia il capitale di fr.

100'000.-- nonché la rendita annua di vecchiaia di fr. 18'753.60 e le due

rendite per figli di fr. 312.60 cadauna. Ora, non è dato a divedere per quale motivo

l’assicurato non abbia reagito a tale comunicazione – che indicava

espressamente che vi sarebbe stato il versamento di fr. 100'000.-- il 1. settembre

2014.

e che precisava che tale versamento, unitamente a quello delle rendite, sarebbe

stato notificato all’Ammini-strazione federale delle contribuzioni – ma abbia

atteso sino all’8 settembre successivo (cfr. doc. 10) per dolersi di non aver

ricevuto un capitale comprensivo anche degli importi dovuti a titolo d’imposte

su fr. 100’000.--.

2.3.3

Dagli atti non risulta per il resto che vi sia stata in precedenza una

promessa o un’informazione, da parte dell’istituto di previdenza, facendo

affidamento alla quale l’assicurato avrebbe se del caso potuto in buona fede

(cfr. DTF 131 II 627. STF B 70/05 del 12 giugno 2007 consid. 4.1; SVR 2006 BVG

Nr. 11) formulare la sua richiesta/modifica di liquidazione, come in seguito ha

fatto, nella convinzione che l’ente previdenziale avrebbe lui stesso proceduto

al calcolo delle imposte dovute e a versargli il capitale comprendente (anche) gli

importi ad esse relativi.

2.3.4

Non è d’altronde dato di giungere a diversa conclusione anche avuto riguardo

al contenuto e al tenore dell’originaria richiesta di liquidazione dell’intero

avere di vecchiaia presentata il 7 aprile 2012 (doc. 2) – nel rispetto del

termine di due anni giusta l’art. 3.6 del Regolamento di previdenza (cfr. art.

37.

LPP; cfr. XIII/bis) – senza alcuna specifica indicazione relativa ad

eventuali questioni o aspetti fiscali e di cui la qui litigiosa richiesta del

13.

luglio 2014 costituisce una modifica (cfr. supra consid. 1.3; ci si potrebbe

invero di transenna chiedere se, accettando la modifica rispettivamente la

revoca parziale della precedente richiesta di liquidazione dell’intero capitale,

l’istituto di previdenza, nell’ammettere la possibilità di detta modifica

comunicata solo un mese e mezzo circa prima del-l’età del pensionamento non

abbia concesso all’assicurato, a-vuto riguardo al problema dei costi e alla

necessità di evitare la cosiddetta antiselezione [in argomento cfr. Bollettino

UFAS della previdenza professionale no. 62 del 28 ottobre 2002; DTF 124 V 278;

STCA 34.2002.65 del 14 gennaio 2004], più di quanto doveva).

2.4

Stante quanto precede, nella misura in cui ricevibile (cfr. supra consid. 2.1)

la petizione deve essere respinta.

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lpcta). All’istituto di previdenza convenuto, rappresentato da un

avvocato, ancorché vincente in causa non vengono assegnate

ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna

indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata

alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico e ciò

vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169

consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella

misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta.

2.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti