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Decisione

34.2014.28

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

2 aprile 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.4 Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone assicurate,

l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e

versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del

contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi), agli artt.

2, 3, 5 del regola-mento di previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza

(doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore

di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e

delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e

piano di previdenza).

Dagli atti di causa

emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (e interessi) dovuti dalla

convenuta sino al 31 ottobre 2012 è stato effettuato conformemente alle sopra

richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario

coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni

intervenute. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi

elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente

sostanziato. Inoltre, le spese addebitate alla convenuta per complessivi CHF 1’100.--

(CHF 400.-- per diffide e CHF 700.-- per scioglimento del contratto, compresi

nell’importo di CHF 43'328.80; cfr. doc. A/6, 11-13, cfr. anche doc. A/15)

paiono giustificate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e

vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).

Del resto la convenuta

non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi

e dei conteggi inviatile dall’attrice. Anzi, oltre ad aver effettuato nell’agosto

2014, dopo l’emanazione del precetto esecutivo a suo carico, un pagamento di

CHF 7'740.-- che la fondazione chiede venga dedotto dall’im-porto fatto valere

in petizione (cfr. supra consid. 1.1), pendete lite la società convenuta ha provveduto

all’ulteriore versamento a favore della fondazione attrice di CHF 18'800.--,

ciò che rende par-zialmente priva di oggetto per acquiescenza l’azione

giudiziaria promossa nei suoi confronti. In simili condizioni, tenuto conto dei

Considerandi

suddetti pagamenti intervenuti, la CV 1 deve essere condannata a versare i

contributi previdenziali (spese e interessi debitori compresi) ancora scoperti

ammontanti a CHF 18'745.95.

Oggetto di condanna

devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese di

esecuzione”), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure

nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto e contemplati

nel regolamento delle spese (CHF 300.--).

Complessivamente alla

fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 19'045.95.

2.5

L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. aprile 2014.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,

cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.

2.6

L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione

al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 3 giugno 2014.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione

senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudi-ce dell'ese­cuzione.

2.7 La

procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca, 73 cpv. 2 LPP).

2.8 L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia

agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984

p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Nella

misura in cui non è divenuta priva di oggetto per acquiescenza, la petizione è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 19'045.95 oltre interessi

al 5% dal 1. aprile 2014 su CHF 18'745.95.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________

del 3 giugno 2014 per l’importo di CHF 19'045.95 oltre interessi al 5% dal 1.

aprile 2014 su CHF 18'745.95.

2.- Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti