34.2014.28
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza
2 aprile 2015Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.28
rg/sc
Lugano
2 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 17 ottobre 2014 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
contratto d’adesione sottoscritto il 25 febbraio/25 marzo 2010 (contratto n. __________)
la CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l’attuazione della previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1.
febbraio 2010 (doc. A/1-2).
1.2 Disdetto
– dopo l’invio di diffide (doc. A/11-12-13) – il contratto d’adesione per il 31
ottobre 2013 (doc. A/14) a motivo del mancato pagamento dei premi dovuti per un
ammontare complessivo (comprensivo di interessi e spese) di CHF 44'639.65
(valuta 31 ottobre 2013; cfr. conteggio sub doc. A/15), adite le vie esecutive
con PE n. __________ dell’UE di __________ del 3 giugno 2014 (doc. A/16), con
la petizione in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al
pagamento dell’importo di CHF 43'328.80 oltre interessi al 5% dal 1. aprile
2014 più CHF 1'957.15 per interessi al 31 marzo 2014 nonché delle “spese di
esecuzione”, dedotta la somma di CHF 7'740.-- versata dalla società in data
18 agosto 2014. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 La
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine
perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
1.4 Con
scritto 3 dicembre 2014 parte attrice ha comunicato al tribunale che in data 18
novembre 2014 la società convenuta ha provveduto al versamento di CHF
18'800.--.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli isti-tuti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono
per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.3 Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
Fatti
2.4 Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone assicurate,
l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e
versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del
contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi), agli artt.
2, 3, 5 del regola-mento di previdenza (doc. A/3) e nel piano di previdenza
(doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore
di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e
delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto d'adesione e
piano di previdenza).
Dagli atti di causa
emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (e interessi) dovuti dalla
convenuta sino al 31 ottobre 2012 è stato effettuato conformemente alle sopra
richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario
coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni
intervenute. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi
elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente
sostanziato. Inoltre, le spese addebitate alla convenuta per complessivi CHF 1’100.--
(CHF 400.-- per diffide e CHF 700.-- per scioglimento del contratto, compresi
nell’importo di CHF 43'328.80; cfr. doc. A/6, 11-13, cfr. anche doc. A/15)
paiono giustificate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e
vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).
Del resto la convenuta
non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi
e dei conteggi inviatile dall’attrice. Anzi, oltre ad aver effettuato nell’agosto
2014, dopo l’emanazione del precetto esecutivo a suo carico, un pagamento di
CHF 7'740.-- che la fondazione chiede venga dedotto dall’im-porto fatto valere
in petizione (cfr. supra consid. 1.1), pendete lite la società convenuta ha provveduto
all’ulteriore versamento a favore della fondazione attrice di CHF 18'800.--,
ciò che rende par-zialmente priva di oggetto per acquiescenza l’azione
giudiziaria promossa nei suoi confronti. In simili condizioni, tenuto conto dei
Considerandi
suddetti pagamenti intervenuti, la CV 1 deve essere condannata a versare i
contributi previdenziali (spese e interessi debitori compresi) ancora scoperti
ammontanti a CHF 18'745.95.
Oggetto di condanna
devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese di
esecuzione”), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure
nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto e contemplati
nel regolamento delle spese (CHF 300.--).
Complessivamente alla
fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 19'045.95.
2.5
L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. aprile 2014.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.
2.6
L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione
al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 3 giugno 2014.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione
senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudi-ce dell'esecuzione.
2.7 La
procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca, 73 cpv. 2 LPP).
2.8 L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia
agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Nella
misura in cui non è divenuta priva di oggetto per acquiescenza, la petizione è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 19'045.95 oltre interessi
al 5% dal 1. aprile 2014 su CHF 18'745.95.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________
del 3 giugno 2014 per l’importo di CHF 19'045.95 oltre interessi al 5% dal 1.
aprile 2014 su CHF 18'745.95.
2.- Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti