34.2014.30
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza
14 aprile 2015Italiano9 min
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Incarto
n.
34.2014.30
rg/sc
Lugano
14 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 4 novembre 2014 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
contratto sottoscritto il 30 marzo/26 aprile 2006 la CV 1, quale datore di lavoro,
ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi
dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. gennaio 2006 (doc. A/2).
1.2 A
seguito del mancato pagamento dei premi dovuti, dopo diffide (doc. A/11-12) e
disdetto il contratto d’adesione per il 31 dicembre 2013 (doc. A/12, A/15),
adìte le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________ (doc.
A/16) per un importo di CHF 22'789.05 (cfr. doc. A/15), con la petizione in rassegna
la fondazione attrice chiede la condanna della società convenuta al pagamento
del summenzionato importo oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2014, nonché di
CHF 103.-- per spese di precetto esecutivo. Postula altresì il rigetto
definitivo dell’opposizione al suevocato precetto e la rifusione delle spese
ripetibili.
1.3 Parte
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio
ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione
ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento
dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello
complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli
interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.
Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza,
Fatti
i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,
nessuna contestazione, anche prima dell’inoltro della petizione, risulta del
resto essere stata sollevata da controparte.
Le persone assicurate,
le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro
versamento sono regolate in particolare nel contratto di affiliazione (doc.
A/2), nel piano di previdenza (doc. A/18) e nelle condizioni contrattuali (doc.
A/20). I lavoratori assicurati, i salari erogati (notificati) e le mutazioni intervenute
risultano dai documenti di causa, mentre nulla permette di mettere in dubbio la
correttezza del calcolo dei contributi effettuato dalla fondazione. In data 31
dicembre 2013 l’importo dovuto all’istituto di previdenza per contributi, interessi
e spese (di diffida e per informazione ex art. 86b cpv. 3 LPP, contemplate entrambe
nel regolamento dei costi sub doc. A/21) ammontava a CHF 22'234.70 (cfr. estratto
conto doc. A/19). Sono stati dipoi addebitati ulteriori CHF 54.35 per interessi
Considerandi
(di conto corrente; cfr. doc. A/15) e CHF 500.-- per domanda di esecuzione
(cfr. doc. A/15; cfr. regolamento dei costi). Il saldo dovuto dalla società
convenuta deve essere quindi cifrato in CHF 22'789.05, oltre interessi di mora
del 5% dal 23 gennaio 2014 (sugli interessi cfr. art. 66 cpv. 2
LPP; art. 104 CO; cfr. Brühwiler, op. cit., p. 2065).
Quanto importo di CHF 103.-- fatto valere per spese relative
al-l’emissione del precetto esecutivo (cfr. doc. A/16), va osservato che detto
costo segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposto né
dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del
credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con
successo all’esecuzio-ne, in caso contrario dal creditore. Tale spesa è aggiunta
alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto,
senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
2.5
Chiesta
è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 22 maggio 2014.
.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore se-gua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Il
presente giudizio varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione
senza che la fondazione attrice debba prima chiedere il rigetto (definitivo)
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.6 Giusta
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza
federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura
in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce
un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni
sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3
Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria
richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La
temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione
palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che
le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere
valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il
datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente
infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce
in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento
delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP).
Nel
caso in disamina la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di
pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della
suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura
per CHF 300.--.
2.7 L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia
agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 22'789.05 oltre interessi
al 5% dal 21 gennaio 2014.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________ del 22 maggio 2014.
2.- Tasse
e spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico della parte convenuta.
Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti