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Decisione

34.2014.30

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

14 aprile 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3 Nel

processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale

l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine

di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni

sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti

nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V

195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore

di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se

la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate

non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati

in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di

poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,

nessuna contestazione, anche prima dell’inoltro della petizione, risulta del

resto essere stata sollevata da controparte.

Le persone assicurate,

le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro

versamento sono regolate in particolare nel contratto di affiliazione (doc.

A/2), nel piano di previdenza (doc. A/18) e nelle condizioni contrattuali (doc.

A/20). I lavoratori assicurati, i salari erogati (notificati) e le mutazioni intervenute

risultano dai documenti di causa, mentre nulla permette di mettere in dubbio la

correttezza del calcolo dei contributi effettuato dalla fondazione. In data 31

dicembre 2013 l’importo dovuto all’istituto di previdenza per contributi, interessi

e spese (di diffida e per informazione ex art. 86b cpv. 3 LPP, contemplate entrambe

nel regolamento dei costi sub doc. A/21) ammontava a CHF 22'234.70 (cfr. estratto

conto doc. A/19). Sono stati dipoi addebitati ulteriori CHF 54.35 per interessi

Considerandi

(di conto corrente; cfr. doc. A/15) e CHF 500.-- per domanda di esecuzione

(cfr. doc. A/15; cfr. regolamento dei costi). Il saldo dovuto dalla società

convenuta deve essere quindi cifrato in CHF 22'789.05, oltre interessi di mora

del 5% dal 23 gennaio 2014 (sugli interessi cfr. art. 66 cpv. 2

LPP; art. 104 CO; cfr. Brühwiler, op. cit., p. 2065).

Quanto importo di CHF 103.-- fatto valere per spese relative

al-l’emissione del precetto esecutivo (cfr. doc. A/16), va osservato che detto

costo segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposto né

dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del

credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con

successo all’esecuzio-ne, in caso contrario dal creditore. Tale spesa è aggiunta

alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto,

senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La

mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.5

Chiesta

è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 22 maggio 2014.

.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore se-gua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler,

in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

Il

presente giudizio varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione

senza che la fondazione attrice debba prima chiedere il rigetto (definitivo)

dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.6 Giusta

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza

federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura

in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce

un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni

sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3

Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria

richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La

temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione

palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che

le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta.

Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere

valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il

datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente

infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce

in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento

delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa

FICLPP).

Nel

caso in disamina la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di

pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto

esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della

suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura

per CHF 300.--.

2.7 L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia

agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984

p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 22'789.05 oltre interessi

al 5% dal 21 gennaio 2014.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’UE di __________ del 22 maggio 2014.

2.- Tasse

e spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico della parte convenuta.

Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti