34.2014.31
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria
1 giugno 2015Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.31
RG/sc
Lugano
1
giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 4/5 novembre 2014 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 9 agosto 2012, passata in giudicato il 15 settembre 2012, il Pretore
di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da AT 1 e CV 1
(nata __________) il 13 dicembre 2002. Quo agli aspetti previdenziali, al
dispositivo n. 7 della sentenza il Pretore ha stabilito una ripartizione a metà
dei rispettivi averi previdenziali accumulati dalla data del matrimonio sino
alla crescita in giudicato del divor-zio (cfr. I, II).
1.2 Il
4/5 novembre 2014 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281
cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente
di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2
LFLP). Delle singole risultanze i-struttorie e delle relative prese di
posizione delle parti (cfr. IV-XVIII) si dirà più diffusamente, per quanto
occorra, in appresso.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr.
art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31
dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2
LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la pre-stazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA
34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate)
di-chiarazioni di parte emerge che alla data del matrimonio (13 dicembre 2002) AT
1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di CHF 34'890.35 presso __________,
dove è stato assicurato dal 22 dicembre 1987 al 31 ottobre 2008 (cfr. III/2,
V/2), dopo di che l’avere ivi accumulato (CHF 39'675.20) è stato trasferito su
un conto di libero passaggio della AT 2 (cfr. III/2, V). Dal fascicolo risulta
che il 15 aprile 2003, quindi durante il periodo d’affiliazione a __________,
l’ex marito ha effettuato, come attestato sia dalla AT 2 che da __________, un
prelievo di CHF 27'215.20 per il finanziamento della proprietà
d’abitazione (cfr. V, V/2, XV/1; cfr. anche sentenza pretorile consid. 5.d, 5.r
e dispositivo n. 2.2 che indicano tuttavia, contrariamente a quanto attestato nelle
more della presente procedura, un prelievo ammontante a CHF 27'134.15). Alla
crescita in giudicato del divorzio (15 settembre 2012, momento
determinante per il riparto; cfr. supra consid. 2.3) presso la Fondazione di
libero passaggio di UBS SA egli disponeva di un avere divisibile di CHF
40'612.45 (cfr. XV/1).
Giusta
il suevocato art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) ai fini
del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del
matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/
Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che
gli interessi vanno calcolati applicando
il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a
cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente
quindi da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau
droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De
l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Inoltre,
capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il
finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora (come in
casu, la sentenza di divorzio avendo segnatamente stabilito a carico della ex
moglie l’obbligo di rimborsare, dopo crescita in giudicato del giudizio
pretorile, sul conto previdenziale dell’ex marito il capitale previdenziale da
questi prelevato in costanza di matrimonio), l’obbligo di rimborso alla crescita
in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro
natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio
e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale
momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente
agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art.
331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der
Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
Tenuto
conto della giurisprudenza federale in materia (STF 9C_691/2009 del 24 novembre
2009 pubblicata in DTF 135 V 436; vedi anche Schai, Vorbezüge aus der zweiten Säule für
Wohneigentum im Scheidungsfall, in BJM pp. 57ss, 80) appare quindi in concreto
giustificato considerare gli interessi maturati sull’avere di CHF 34'890.35 presente alla data del matrimonio
(13 dicembre 2002) sino alla data del prelievo (15 aprile 2003).
Ne consegue che – stante un capitale di CHF
40'612.45 al momento del divorzio, aumentato dell’importo di cui al suddetto
prelievo (CHF 27'215.20) e considerata una prestazione di
CHF 34'890.35 alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui
sopra (cifrabili in CHF 395.55; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch)
– l’avere pensionistico
accumulato da AT 1 e suscettibile di essere diviso ammonta
a CHF 32'541.75 (40'612.45 + 27'215.20 – 34'890.35.
– 395.55).
2.5.2Per
quanto riguarda CV 1, l’istruttoria ha permesso di appurare che al momento del
matrimonio ella disponeva presso la __________ – dove da gennaio 1999 a dicembre 2006 è stata a diverse riprese assicurata – di un avere previdenziale di CHF 6'915.10
(contratto __________) rispettivamente di un avere di CHF 3’843.-- (contratto __________)
(cfr. XXIII). Senza da parte sua aver nel frattempo effettuato prelievi per il
finanziamento dell’abitazione, al passaggio in giudicato del divorzio (15 settembre
2012) essa disponeva di un capitale previdenziale divisibile di CHF 57'215.40
presso CV 2 (cfr. XVI/6) dove è stata assicurata dapprima da gennaio 2012 a luglio 2013 ed in seguito da gennaio ad agosto 2014 (cfr. XVI/1, 9, 11). All’uscita –
nell’agosto 2014 appunto – la prestazione di libero passaggio di sua spettanza
è rimasta depositata presso la medesima fondazione di previdenza (contratto __________
pol. __________; cfr. XVI), dove è per altro da ritenere essere confluito
l’intero capitale previdenziale precedentemente accumulato, quindi anche quello
acquisito presso la __________ nel periodo gennaio 2007-dicembre 2010 (cfr.
VIII/bis, XII) e presso la __________ dove è stata in seguito assicurata sino a
marzo 2012 (cfr. X/1, XVI/13).
Nella
specie l’avere esistente al momento del matrimonio (complessivamente CHF
10'758.10) aumentato – giusta l’art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP (cfr. supra
consid 2.3 e 2.5.1) – degli interessi scaduti al momento del divorzio (CHF 2'748.75;
per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) ammonta a CHF 13'506.85.
Per
il che il capitale previdenziale accumulato da CV 1 e
soggetto a divisione va cifrato in CHF 43'708.55 (57'215.40 - 13'506.85).
2.5.3Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a
favore di AT 1 spetta a saldo (cfr. art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254)
un importo di CHF 5'583.40 ([43'708.55 - 32'541.75] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 5'583.40, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai
combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B
73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere
trasferita, da parte di CV 2, a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad
esso intestato presso la AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Non
si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 43'708.55.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 32'541.75.
3.- E'
fatto ordine a CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero
passaggio n. __________ presso la AT 2, la somma di CHF 5'583.40 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 15 settembre
Fatti
2012.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti