34.2014.32
L'assicurato contesta il calcolo della prestazione di invalidità versatagli dall'istituto di previdenza, ritenendo che la cassa non abbia tenuto conto di accrediti di natura previdenziale da lui effet
8 giugno 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.32
FC
Lugano
8 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 4 novembre 2014 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1958, già
dipendente della __________ quale venditore dal 1. aprile 1978 sino al 31
dicembre 1985 e, quindi, ai fini previdenziali assicurato, tramite il datore di
lavoro, alla CO 1 (in seguito: CV 1), a decorrere dal 1. novembre 1982 è stato
messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità da parte dell’Ufficio AI,
trasformata poi in rendita intera dal 1. maggio 1997. La Cassa ha riconosciuto
dal canto suo una mezza prestazione di invalidità dal 1. febbraio 1984 (versata
dal 1. luglio 1985) e una intera dal 1. maggio 1997. A seguito del ricalcolo della sovrassicurazione l’importo della prestazione ha subito nel corso
degli anni cambiamenti che hanno causato contestazioni da parte dell’interessato.
Con una petizione presentata al TCA avverso la CV 1 (denominata “ricorso”) il 1.
marzo 2010, l’assicurato ha quindi formulato una serie di censure riguardanti
le modalità di calcolo della prestazione di invalidità, della sovrassicurazione
così come l’adeguamento al rincaro, relativamente a vari periodi di erogazione,
ma soprattutto con riferimento al periodo successivo al 2005.
La petizione, avversata
dalla parte convenuta, rappresentata dall’avv. RA 1, è stata accolta dal TCA limitatamente
al diritto dell’attore all’adeguamento al rincaro delle prestazioni, mediante
pronuncia del 15 dicembre 2011 (STCA 34.2010.12). Nella sua sentenza il TCA ha accertato
la correttezza dell’ammontare della rendita d’invalidità, anche nella misura
della copertura sovraobbligatoria, riconosciuta all’assicurato a far tempo dal
2005 con riferimento sia al calcolo della prestazione al momento della prima
attribuzione, da febbraio 1984, sia ai successivi cambiamenti effettuati dopo il
gennaio 2005, confermando anche il calcolo della sovrassicurazione; il TCA ha inoltre
respinto in quanto prescritta un’ulteriore richiesta di fr. 17'964.-- sollevata
dall’attore nei confronti della Cassa oltre ad altre non ben precisate pretese
dell’attore e in ogni modo le richieste relative a prestazioni eventualmente
dovute nel periodo precedente ai 5 anni prima della petizione. Nella sua
pronuncia il TCA ha per contro ammesso il diritto dell’attore all’adeguamento
al rincaro, conformemente alle disposizioni regolamentari, della rendita
versatagli anche per il periodo successivo al 2006.
La pronuncia cantonale è stata
in seguito integralmente confermata dal Tribunale Federale che ha dichiarato
irricevibile il ricorso di AT 1 e respinto quello inoltrato dalla CV 1 (STF 9C_37/2012
e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013).
1.2. A seguito di un nuovo scambio
di prese di posizione tra le parti, con una nuova petizione del 4 novembre 2014
AT 1 chiede che la CV 1 sia condannata a produrre un certificato previdenziale
aggiornato e ad “accreditare retroattivamente i contributi previdenziali
dell’attore” e “soprattutto ad aggiornare le prestazioni previdenziali” e
a “versare all’attore le prestazioni retroattive”, con i relativi
interessi di mora. In sostanza l’attore reputa che nei calcoli delle
prestazioni la CV 1 non abbia tenuto contro di accrediti di natura
previdenziale da lui effettuati con conseguente diminuzione delle rendite (doc.
I).
1.3. Con la risposta di causa la CV
1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la reiezione della petizione
contestando le singole pretese dell’assicurato, con motivazioni che verranno se
del caso esposte nel prosieguo di causa; ribadisce in particolare la
correttezza delle prestazioni erogate, confermando di aver correttamente
contabilizzato anche la prestazione di libero passaggio (interessi inclusi) da
lui riversata a seguito del riconoscimento della rendita di invalidità al 100%.
Ha inoltre comunque sollevato l’eccezione di prescrizione situandosi il preteso
mancato accredito nel 1999. Pure da respingere, secondo la Cassa, è la richiesta
di emissione di un nuovo certificato di previdenza (doc. V).
1.4. Con scritti del 30 dicembre
2014 e 26 gennaio 2015 l’attore ha in sostanza confermato la propria posizione,
producendo ulteriore documentazione (VII; XI). Il 15 gennaio 2015 la Cassa si è
confermata nelle sue domande e allegazioni, evidenziando nuovamente la
correttezza dei calcoli operati e l’irrilevanza della documentazione prodotta
dall’attore (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Nel caso in esame, pacifico è
che, sulla scorta delle decisioni dell’Ufficio AI (il quale ha versato una
mezza rendita di invalidità dal 1. novembre 1982 e una rendita intera dal 1.
maggio 1997, doc. 3/1, 9/1), la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una mezza
rendita di invalidità a far tempo dal 1. febbraio 1984 (la prestazione è
tuttavia stata versata solo a decorrere dal 1. luglio 1985 avendo l’assicurato
sino a quella data percepito le indennità giornaliere per malattia),
trasformata poi in rendita intera dal 1. maggio 1997.
L'invalidità, il grado della
stessa e la decorrenza della prestazione di invalidità non sono contestati. Mediante
pronuncia del 15 dicembre 2011 questo Tribunale ha esaminato nel dettaglio l’ammontare
della rendita di invalidità della previdenza professionale fondata sul
regolamento della CV 1, in particolare della previdenza sovraobbligatoria,
segnatamente anche le modalità di calcolo e la misura di un’eventuale riduzione
della stessa per sovrassicurazione. Anche l’adeguamento della prestazione al
rincaro è stato oggetto di esame.
In particolare, il TCA,
riepilogate innanzitutto le prestazioni assegnate all’assicurato a decorrere
dal 1. luglio 1985, ha esaminato le singole contestazioni, per quanto riferito
alle rendite successive al 1. dicembre 2005, avendo l’assicurato ribadito di
non vantare alcuna pretesa riferita alle prestazioni erogate dalla Cassa
precedentemente a tale periodo.
Confermata comunque la
correttezza del calcolo della mezza rendita dovuta quale prestazione massima
assicurata (vale a dire a prescindere da un eventuale sovrassicurazione) al
momento della prima attribuzione (che del resto non era sostanzialmente
contestata), il TCA ha pure confermato, in quanto rispettoso della normativa
legale e regolamentare applicabile, il calcolo eseguito dalla convenuta per
determinare la prestazione (intera) dovuta a far tempo dal 1. maggio 1997,
ossia a seguito dell’innalzamento al 75% del grado di invalidità (per
complessivi fr. 1'799.-, pari a fr. 1'155 della mezza rendita già erogata in
precedenza e fr. 644 relativamente alla seconda metà di invalidità), effettuato
dopo aver preteso la restituzione della metà della prestazione di libero
passaggio a suo tempo trasferita alla Banca __________, per fr. 9'161.10 oltre
interessi.
In proposito sono pure state
evase le singole contestazioni sollevate dall’assicurato.
Per il resto questo Tribunale,
confermata la correttezza dell’importo della prestazione massima assicurata
dovuta all’attore, ha pure esaminato il calcolo della sovrassicurazione
effettuato dalla Cassa, relativamente al periodo successivo al 2005. L’esame si
è esteso anche alla legittimità della modifica, con effetto dal 1. dicembre
2005, del metodo di calcolo di sovrassicurazione, sulla base del Regolamento
entrato in vigore il 1. gennaio 2005, che ha, tra l’altro, ridotto il limite
della sovrassicurazione dal 100% al 90% del salario lordo perso e introdotto il
computo del reddito d’attività lavorativa presumibilmente ottenibile e, in
misura completa, delle prestazioni a favore del coniuge e dei figli.
Infine, con riferimento ad
una richiesta di pagamento per delle prestazioni che non gli sarebbero state
versate nel 1998, quantificata dall’attore in fr. 17'964, il Tribunale ha
respinto simile pretesa in quanto prescritta.
Tutto bene considerato quindi
il TCA ha accolto la petizione solo laddove ha stabilito
l’obbligo per la convenuta di adeguare al rincaro la rendita anche per il
periodo successivo al 2006.
2.2. Nella misura in
cui con la petizione introdotta il 4 novembre 2014 l’attore solleva nuovamente
contestazioni concernenti le prestazioni erogategli dalla convenuta, le stesse
devono essere integralmente respinte in quanto irricevibili.
Con pertinenza infatti la
convenuta ha sostanzialmente sollevato l'eccezione della crescita in giudicato
materiale ("ne bis in idem") della precitata sentenza del 15 dicembre
2011, con la quale il TCA, in evasione della petizione inoltrata dall'attore il
1. marzo 2010, già aveva respinto le richieste dell’assicurato in relazione
alle rendite da lui percepite dalla convenuta. In sostanza quindi la CV 1 sostiene
che questa Corte si è già pronunciata sul medesimo oggetto tramite l'emanazione
della precedente pronuncia, cresciuta in giudicato dopo la resa della STF.
In proposito va infatti
rilevato che acquista cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia in
modo definitivo su una determinata vertenza.
Una sentenza acquista, in
particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di
diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine di ricorso,
rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di
diritto.
A seguito
dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale invece un giudizio vincola
le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione
di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può
più essere modificata, se non a determinate condizioni (revisione, riesame, U.
Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p.
166; p. 170 N 782; C: Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999 N10 § 27).
Per stabilire il
significato del dispositivo e l'identità dell'azione si fa capo ai motivi della
sentenza. Se il dispositivo fa inoltre riferimento ai considerandi, anch'essi
passano in giudicato materiale (C. Zünd, op. cit. p. 203).
In virtù del principio “ne
bis in idem”, quindi, il Tribunale non può più pronunciarsi su un oggetto, di
cui su cui si è già chinato oppure si sono occupate in precedenza altre istanze
competenti. In tale evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile
(cfr. STFA non pubbl. dell’8 maggio 1996 in re E. G. e del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; H.U. Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, p. 308).
Al riguardo va ribadito che,
sulla liceità delle prestazioni di invalidità versate all’assicurato dalla CV 1,
il TCA si è già pronunciato in maniera definitiva con la sentenza 15 dicembre
2011, la quale, dopo la reiezione dei ricorsi al TF, è cresciuta in giudicato.
In simili condizioni la
petizione presentata da AT 1, nella misura in cui chiede un ricalcolo della
prestazioni versate e future (a dipendenza di un presunto errato accredito della
prestazione di libero passaggio da lui riversata alla Cassa rispettivamente di
un addotto “mancato accredito di contributi previdenziali versati”), dev'essere
considerata irricevibile in base al principio "ne bis in idem".
In particolare irricevibile
risulta l’allegazione dell’attore laddove sostiene che la prestazione di
libero passaggio che egli ha dovuto riversare alla Cassa dopo che gli era stata
riconosciuta una rendita di invalidità intera non sarebbe stata accreditata
correttamente, nella misura di fr. 4'746, ciò che ha comportato una non legittima
diminuzione delle rendite a lui versate.
La correttezza dei calcoli
operati dalla Cassa per determinare le prestazioni di invalidità riconosciutegli
è in effetti già stata oggetto della prima pronuncia di questo Tribunale.
E questo a prescindere dal
fatto che la convenuta ha ampiamente illustrato, con motivazioni convincenti
cui si rinvia (doc. V), come le allegazioni dell’attore siano del tutto
infondate, la questione degli interessi, versati dall’attore in un secondo
tempo rispetto alla prestazione di libero passaggio, non avendo avuto alcun
influsso sui calcoli delle rendite. In sostanza la CV 1 ha illustrato come la
prestazione riconosciuta all’attore sia stata calcolata considerando
interamente tutti gli anni del periodo intercorso tra l’entrata e l’uscita
dalla Cassa, e questo malgrado il mancato versamento degli interessi maturati
sulla prestazione di libero passaggio relativa agli anni 1978-85; più
precisamente la CV 1 ha illustrato come ai fini del calcolo della rendita è
stato calcolato il numero di anni intercorsi tra l’entrata nella CV 1 e il
pensionamento a 62 anni, ciò che corrispondeva agli anni di assicurazione pieni
(42.08), diminuiti poi degli anni (gennaio 1986 sino luglio 1997) intercorsi
tra l’uscita dalla Cassa all’aumento della rendita al 100% (11.333 anni),
giungendo ad un numero di anni di 30.75 (cfr. doc. 16-18 e la STCA 34.2010.12,
segnatamente ai consid. 2.9, 2.12 con i riferimenti alle norme regolamentati
applicabili).
Non da ultimo va inoltre
osservato che la convenuta ha in ogni modo sollevato l’eccezione di
prescrizione, ritenuto come la pretesa si fonderebbe su un presunto mancato computo,
da parte della Cassa, di contributi previdenziali da lui versati nel 1999
(rispettivamente “interessi maturati sulla prestazione di libero passaggio
dal 17 febbraio 1986 al 28 gennaio 1999”, doc. I) e che quindi ogni eventuale pretesa riferita a tale mancato accredito sarebbe ampiamente prescritta,
essendo il termine di prescrizione di cui all'art. 41 LPP e agli artt. 129 e
segg. da tempo superato.
2.3. Quanto poi all’allegazione di
AT 1 per la quale le sue richieste troverebbero giustificazione in un passaggio
a pagina 33 della sentenza di questa Corte, l’interprestazione data dall’attore
non può essere condivisa.
L’attore si riferisce
segnatamente al considerando 2.12 p. 33 della pronuncia cantonale laddove il
TCA, con specifico riferimento all’eccezione sollevata dall’assicurato secondo
cui a torto la Cassa l’avrebbe considerato uscito nel 1986 ritenuto come egli
avrebbe riversato nel 1998 alla Cassa non solo la prestazione di libero
passaggio a suo tempo versatagli per la quota del 50% di uscita dalla __________
per il 31 dicembre 1985, ma anche i contributi da lui versati alla __________
oltre che “fr. 4'746 per l’arco di uscita dal 1986 al 1998” (XI p. 7), questo TCA l’ha ritenuta inammissibile, considerando:
" Dalla
documentazione agli atti si evince che al momento dell’uscita dalla Cassa
l’assicurato ha percepito una prestazione di libero passaggio, relativa alla
quota del 50% di parte valida, di fr. 9'161.10, come da conteggio del 17
febbraio 1986 (doc. 9/4). Al momento dell’aumento del grado invalidità, allo
scopo di finanziare la prestazione di invalidità da versare all’avente diritto,
conformemente all’art. 3 cpv. 2 LFLP la Cassa ha legittimamente richiesto in
restituzione tale somma, la quale è stata riversata dall’assicurato nel gennaio
1999 (scritto 5 gennaio 1999 della Cassa all’assicurato, doc. 9.4). Del versamento
di ulteriori importi (versamento che sarebbe avvenuto dodici anni prima
dell’inoltro della petizione di cui a questa causa) non vi è traccia agli atti
e le affermazioni dell’attore sono rimaste sprovviste di qualsivoglia atto
probatorio. Qualora tuttavia l’importo addotto dall’attore si riferisse a
contributi versati per l’attività lavorativa svolta, per un periodo limitato,
successivamente all’attribuzione della rendita parziale, nella misura della
capacità lavorativa residua, va detto che lo stesso potrebbe avere tutt’al più
influsso sull’ammontare dei contributi iscritti sul conto vecchiaia individuale
e, quindi, sull’avere di vecchiaia determinante per la fissazione delle
prestazioni al raggiungimento dell’età di pensionamento.
Del resto, contrariamente
a quanto sostanzialmente sembra addurre l’attore, alla luce di queste
circostanze in nessun caso egli potrebbe vantare la sussistenza di un rapporto
assicurativo con la convenuta oltre l’anno 1986, anno in cui egli ha cessato
interamente di lavorare per __________. Con lo scioglimento del rapporto di
lavoro infatti e, quindi, l’uscita dall’ultimo istituto di previdenza, è
insorto un caso di libero passaggio nella misura della parte attiva
corrispondente alla parte ancora valida da destinare a una delle opzioni di
utilizzazione elencate dagli art. 3-5 LFLP. Né del resto nel presente caso è
dato un caso di affiliazione esterna.
Tale passaggio si riferisce quindi
a una contestazione che egli aveva sollevato nella precedente procedura in
merito ad un presunto addotto accredito di contributi previdenziali dopo
l'aumento del grado di invalidità. Confermando che la richiesta della cassa (formulata
al momento dell’innalzamento del grado di invalidità dell’attore) volta alla
restituzione della prestazione di libero passaggio (versata per la metà della
parte inizialmente rimasta valida) era legittima, osservando poi come non vi erano
prove riguardanti l'accredito di ulteriori importi per il periodo dal 1986 al
1998, questa Corte ha semplicemente osservato che eventuali contributi versati
per un'attività lavorativa svolta dopo il riconoscimento della rendita
parziale, avrebbero potuto avere tutt'al più un influsso sull'avere di
vecchiaia determinante per la fissazione delle prestazioni di vecchiaia al
raggiungimento dell'età di pensionamento.
Nessun diritto può invece
dedurne l’attore con riferimento alle prestazioni di invalidità versate dalla CV
1, oppure alla prestazione di libero passaggio versata al momento dell'uscita
dalla Cassa (capitale e interessi). Sia nuovamente ribadito che le rendite sono
state calcolate considerando interamente tutti gli anni precedenti l’uscita
dell’attore dalla CV 1 (doc. E). E questo a prescindere dal fatto che l’entità
di presunti contributi che sarebbero stati versati successivamente non risulta
dall’attore minimamente comprovata, come del resto già attestato chiaramente e
in maniera vincolante nella precedente pronuncia di questa Corte.
Ne discende che le richieste
formulate da AT 1 nella petizione che qui ci occupa, tendenti a un ricalcolo
delle rendite di invalidità per non aver considerato un presunto accredito di
fr. 4'746.-- (interessi sulla prestazione d'uscita), nella misura in cui dovessero
anche essere reputate ricevibili, devono essere integralmente respinte giacché
infondate (poiché, come si evince nel precedente giudizio, ininfluenti ai fini
del calcolo della prestazione massima assicurata), e comunque ampiamente
prescritte, considerato il termine decennale di prescrizione (art. 41 LPP e
129seg CO).
2.4. Ci si potrebbe tutt’al più chiedere
se la richiesta dell'assicurato non possa venir considerata quale domanda di
revisione (processuale) di una sentenza cresciuta in giudicato.
Secondo l'art. 61 cpv. 1
lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati
scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato
da un crimine o da un delitto.
Per gli art. 24 e 25 della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca):
" Art. 24. Contro
le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la
revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Art. 25. 1La domanda di revisione, con
l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il
termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le
circostanze nuove previste dalle lettere a) e b) dell'art. 24; nel caso
dell’art. 24 lett. a, la domanda di revisione deve inoltre essere interposta
entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2La forma è quella stabilita dall’art. 3; si applica la
procedura prescritta dalla presente legge."
Un fatto è da
considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato
emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto
al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna
revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva
esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della
precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a
dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF C 223/06 del 16 gennaio
2008,2A.531/1999 del 22 agosto 2000).
Per quanto riguarda i nuovi
mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in
grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in
precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche
in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia
stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138
consid. 2).
Costituisce, dunque, fatto
nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non
era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir
prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della
necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3). I
fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di
natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e
da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico
corretto. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già
rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il
semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti
all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può
determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi
del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014 e 8F_13/2013
dell’11 dicembre 2013; cfr. anche STF C 223/06 del 16 gennaio 2008, consid.
3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid.
5b p. 358; 110 V 138 consid. 2 p.
141, 291 consid. 2a p. 293; 108 V 170 consid. 1 p.
171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.
5 p. 205).
In concreto l'assicurato
non ha fatto valere nuovi fatti, né prodotto nuovi mezzi di prova, ai sensi
della succitata giurisprudenza, che potrebbero indurre questa Corte a
concludere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza 15 dicembre
2011.
In simili condizioni,
anche se trattata quale domanda di revisione, la richiesta andrebbe considerata
irricevibile.
2.5. L’art. 86b LPP e gli artt. 8
e 24 LFLP (cfr. anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sanciscono l’obbligo per
gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni
concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione
d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza. L’art. 86b dispone quanto segue:
1 L'istituto di previdenza informa
ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:
a.
Fatti
i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di
contribuzione e l'avere di vecchiaia;
b.
l'organizzazione e il finanziamento;
c.
i membri dell'organo paritetico secondo l'articolo 51.
2 Su domanda, il conto annuale e il
rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L'istituto di
previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla
redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese
di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di
riserve e sul grado di copertura.
3 Su domanda, gli istituti
collettivi e comuni devono informare l'organo paritetico sui contributi
arretrati del datore di lavoro. L'istituto di previdenza deve, di moto proprio,
informare l'organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano
ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.
4 L'articolo 75 è applicabile.
Il diritto di essere informati
sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale
dell’assicurato (quali appunto i menzionati diritti alle prestazioni, il
salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia) ai
sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche art. 8 LFLP) può essere fatto valere per
via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad
art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8; Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire
LPP et LFLF, 2010, (Pärli) ad art. 86b n. 11; l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP
stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato
nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate
dall’autorità di vigilanza; cfr. anche art. 74 cpv. 2 LPP).
Le informazioni sono da
fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato
assicurativo individuale (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n.
6). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione
e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di
orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla
legge (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n. 9: cfr. anche DTF 131
V 472).
2.6. Quanto alla richiesta
dell’attore tendente all’ottenimento di un nuovo certificato di previdenza, la
convenuta ha allegato che il mancato allestimento del certificato di previdenza
nel suo caso sarebbe da ricondurre al fatto che egli, in quanto titolare di una
rendita intera di invalidità, non fa più parte degli assicurati attivi
dell'impresa. A questi ultimi soltanto infatti è riservato tale documento, al
fine di illustrare loro la situazione assicurativa che di principio può mutare ogni
anno a dipendenza di modifiche salariali, di mutazioni del grado di attività o
dell’acquisto di anni di assicurazione con conseguenti cambiamenti nelle
prestazioni assicurate e dell’ammontare dell'indennità d'uscita al termine
dell'anno civile.
Considerato come la situazione
dell’attore rimane invariata negli anni, percependo egli una rendita di
invalidità calcolata a suo tempo tenendo conto degli anni di assicurazione fino
all'età di pensionamento (quindi prestazioni massime) e che, conformemente al
previgente (e applicabile all’attore) regolamento, la rendita di invalidità corrisponde
alla rendita di vecchiaia a 62 anni, la resa di un certificato di assicurazione
non si giustifica (doc. C). Le prestazioni assicurate nel caso di AT 1 non
subiscono infatti modifica alcuna.
Questo Tribunale deve aderire, premesso
altresì come simile conclusione sia rispettosa anche del precitato art. 86b cpv.
1 lett. a LPP che si riferisce manifestamente agli assicurati attivi ai quali
viene di regola inviato un certificato assicurativo annualmente.
Secondo l’art. 59 del
Regolamento della CV 1, ogni anno la CV 1 informa le persone assicurate in
merito ai diritti alle prestazioni, al reddito assicurato, al tasso di
contribuzione e alla prestazione di libero passaggio, all’organizzazione e al
finanziamento, ai membri dei propri organi. D’altra parte, secondo l’art. 5 “sottostanno
all’obbligo di assicurazione i collaboratori delle imprese affiliate che..”,
tra l’altro, “percepiscono un reddito globale annuo superiore al salario
minimo LPP in vigore” (lett. a), hanno concluso un contratto di lavoro
(lett. b) e, tra l’altro, “non hanno diritto ad una rendita di invalidità
intera dell’AI” (lett. d) (cfr. doc. 21).
Considerandi
Da tali disposizioni regolamentari
si evince chiaramente che l’informazione annuale, nella forma del certificato
assicurativo, è riservata alla persone assicurate, vale a dire alle persone
attive, completamente o parzialmente, presso un’azienda affiliata alla Cassa.
Tale precisazione compare del resto anche nel modulo riservato al certificato
assicurativo della CV 1, che specifica che “il certificato di previdenza
mostra i dati attuali relativi alla situazione assicurativa personale e viene consegnato
a tutte le persone assicurate” ritenuto che ”siete assicurati se a
partire dal 1. gennaio successivo al 17esimo anno di età, percepite un salario
annuo che raggiunge almeno il salario minimo LPP” (doc. 23).
Del resto deve essere osservato
come la richiesta dell’attore risulti altresì sprovvista di ogni ragione
pratica e rasenta quindi la temerarietà, considerato come la convenuta abbia
ripetutamente precisato che l’assicurato è titolare di una prestazione massima
sotto forma di rendita di invalidità intera, calcolata secondo il piano delle
prestazioni, tenendo conto degli anni di assicurazione fino all'età di
pensionamento (quindi prestazioni massime) e che, conformemente al previgente
(e applicabile all’attore) regolamento, la stessa corrisponde alla rendita di
vecchiaia a 62 anni. Ritenuto quindi che le prestazioni erogate non hanno
subito e non subiranno modificazioni, la resa di un certificato di
assicurazione non si giustifica.
Con riferimento all’ulteriore censura
dell’attore, la Cassa ha altresì precisato che malgrado all’assicurato sia
stata inizialmente erogata solo una rendita del 50% (dal 1. febbraio 1984), dal
31.
dicembre 1985 egli ha comunque cessato di essere dipendente dell’azienda __________
e, quindi, di essere assicurato attivo alla CV 1 che ha pertanto provveduto a
trasferire la sua prestazione di libero passaggio nella misura della capacità
lavorativa residua. Di conseguenza all’attore non è più stato consegnato alcun
certificato assicurativo successivamente alla completa cessazione dell’attività
lavorativa presso __________, nemmeno in occasione della concessione della
rendita intera a far tempo dal 1. maggio 1997. A quell’epoca erano tuttavia stati sottoposti all’attenzione dell’attore i conteggi relativi al
calcolo della prestazione completa (cfr. STCA 34.2012.12, in particolare al
consid. 2.12).
Né infine può mutare alle
predette conclusioni la documentazione prodotta dall’attore in corso di causa
(cfr. doc. N, O) che peraltro si riferisce ad altri istituti previdenziali e
non alla CPM e risulta pertanto del tutto ininfluente.
A titolo abbondanziale val la
pena ancora di osservare che in ogni modo, per prassi consolidata, decisivo per
la definizione della prestazioni assicurative dovute è il regolamento. Nella misura
in cui le prestazioni assicurative vengono altresì descritte in altri documenti,
segnatamente nei certificati assicurativi, che contengono dati e indicazioni
personalizzati al singolo assicurato, va detto che se tali dati divergono dal
regolamento, è quest’ultimo ad essere determinante. Di conseguenza l’assicurato
non si può ad esempio richiamare ad un ammontare di una prestazione
assicurativa così come indicata sul certificato assicurativo se nel regolamento
è prevista una regolamentazione sulla riduzione di prestazioni a motivo di
sovrassicurazione (Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1564).
2.7
Nei suoi
scritti l’attore sembra nuovamente formulare altre, non motivate e sostanziate
allegazioni (come il vago riferimento ad una presunta violazione dei suoi
diritti ad una corretta informazione; cfr. doc. XI) che tuttavia risultano
incomprensibili o non sufficientemente motivate, ragione per cui questo
Tribunale non vi entra nel merito, respingendole senza ulteriore disamina.
E questo a
prescindere dalla circostanza che la documentazione versata agli atti in questa
procedura, così come quella prodotta o richiamata dal Tribunale nel corso della
precedente procedura di cui all’inc. 34.2010.12, sembrerebbero non solo aver
fornito tutti i dati utili all’attore, ma anche dimostrare in maniera
sufficiente come la Cassa convenuta abbia sempre fatto fronte alle richieste di
informazioni pervenutele dall’attore, in particolare circa le prestazioni a suo
favore.
2.8
Ne discende
quindi la reiezione della petizione.
Essendo
la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20
cpv. 1 LPTCA), all’attore, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e
spese di giustizia.
In effetti,
malgrado l’interessato si sia fondato su motivazioni palesemente prive
di qualsiasi fondamento, e che, alla luce della precedente resa del giudizio di
questo TCA del 15 dicembre 2011, il suo comportamento appare al limite del
temerario,
questo
Tribunale ritiene che non vi siano (ancora) gli estremi per riconoscergli un
comportamento processuale temerario o improntato alla leggerezza passibile
d’essere sanzionato tramite il pagamento di spese di giustizia, come richiesto
dalla CPM (cfr. DTF 128 V 133s consid. 5,
323.
consid. 1, 127 V 207).
Inoltre,
nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata dalle autorità
vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per
gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per
le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164).
Ne consegue che alla Cassa
pensioni convenuta, benché vincente, non sono assegnate ripetibili. Del resto
la stessa non ha formulato alcuna richiesta in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti