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Decisione

34.2014.32

L'assicurato contesta il calcolo della prestazione di invalidità versatagli dall'istituto di previdenza, ritenendo che la cassa non abbia tenuto conto di accrediti di natura previdenziale da lui effet

8 giugno 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di

contribuzione e l'avere di vecchiaia;

b.

l'organizzazione e il finanziamento;

c.

i membri dell'organo paritetico secondo l'articolo 51.

2 Su domanda, il conto annuale e il

rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L'istituto di

previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla

redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese

di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di

riserve e sul grado di copertura.

3 Su domanda, gli istituti

collettivi e comuni devono informare l'organo paritetico sui contributi

arretrati del datore di lavoro. L'istituto di previdenza deve, di moto proprio,

informare l'organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano

ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.

4 L'articolo 75 è applicabile.

Il diritto di essere informati

sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale

dell’assicurato (quali appunto i menzionati diritti alle prestazioni, il

salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia) ai

sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche art. 8 LFLP) può essere fatto valere per

via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad

art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen

Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8; Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire

LPP et LFLF, 2010, (Pärli) ad art. 86b n. 11; l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP

stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato

nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate

dall’autorità di vigilanza; cfr. anche art. 74 cpv. 2 LPP).

Le informazioni sono da

fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato

assicurativo individuale (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n.

6). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione

e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di

orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla

legge (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n. 9: cfr. anche DTF 131

V 472).

2.6. Quanto alla richiesta

dell’attore tendente all’ottenimento di un nuovo certificato di previdenza, la

convenuta ha allegato che il mancato allestimento del certificato di previdenza

nel suo caso sarebbe da ricondurre al fatto che egli, in quanto titolare di una

rendita intera di invalidità, non fa più parte degli assicurati attivi

dell'impresa. A questi ultimi soltanto infatti è riservato tale documento, al

fine di illustrare loro la situazione assicurativa che di principio può mutare ogni

anno a dipendenza di modifiche salariali, di mutazioni del grado di attività o

dell’acquisto di anni di assicurazione con conseguenti cambiamenti nelle

prestazioni assicurate e dell’ammontare dell'indennità d'uscita al termine

dell'anno civile.

Considerato come la situazione

dell’attore rimane invariata negli anni, percependo egli una rendita di

invalidità calcolata a suo tempo tenendo conto degli anni di assicurazione fino

all'età di pensionamento (quindi prestazioni massime) e che, conformemente al

previgente (e applicabile all’attore) regolamento, la rendita di invalidità corrisponde

alla rendita di vecchiaia a 62 anni, la resa di un certificato di assicurazione

non si giustifica (doc. C). Le prestazioni assicurate nel caso di AT 1 non

subiscono infatti modifica alcuna.

Questo Tribunale deve aderire, premesso

altresì come simile conclusione sia rispettosa anche del precitato art. 86b cpv.

1 lett. a LPP che si riferisce manifestamente agli assicurati attivi ai quali

viene di regola inviato un certificato assicurativo annualmente.

Secondo l’art. 59 del

Regolamento della CV 1, ogni anno la CV 1 informa le persone assicurate in

merito ai diritti alle prestazioni, al reddito assicurato, al tasso di

contribuzione e alla prestazione di libero passaggio, all’organizzazione e al

finanziamento, ai membri dei propri organi. D’altra parte, secondo l’art. 5 “sottostanno

all’obbligo di assicurazione i collaboratori delle imprese affiliate che..”,

tra l’altro, “percepiscono un reddito globale annuo superiore al salario

minimo LPP in vigore” (lett. a), hanno concluso un contratto di lavoro

(lett. b) e, tra l’altro, “non hanno diritto ad una rendita di invalidità

intera dell’AI” (lett. d) (cfr. doc. 21).

Considerandi

Da tali disposizioni regolamentari

si evince chiaramente che l’informazione annuale, nella forma del certificato

assicurativo, è riservata alla persone assicurate, vale a dire alle persone

attive, completamente o parzialmente, presso un’azienda affiliata alla Cassa.

Tale precisazione compare del resto anche nel modulo riservato al certificato

assicurativo della CV 1, che specifica che “il certificato di previdenza

mostra i dati attuali relativi alla situazione assicurativa personale e viene consegnato

a tutte le persone assicurate” ritenuto che ”siete assicurati se a

partire dal 1. gennaio successivo al 17esimo anno di età, percepite un salario

annuo che raggiunge almeno il salario minimo LPP” (doc. 23).

Del resto deve essere osservato

come la richiesta dell’attore risulti altresì sprovvista di ogni ragione

pratica e rasenta quindi la temerarietà, considerato come la convenuta abbia

ripetutamente precisato che l’assicurato è titolare di una prestazione massima

sotto forma di rendita di invalidità intera, calcolata secondo il piano delle

prestazioni, tenendo conto degli anni di assicurazione fino all'età di

pensionamento (quindi prestazioni massime) e che, conformemente al previgente

(e applicabile all’attore) regolamento, la stessa corrisponde alla rendita di

vecchiaia a 62 anni. Ritenuto quindi che le prestazioni erogate non hanno

subito e non subiranno modificazioni, la resa di un certificato di

assicurazione non si giustifica.

Con riferimento all’ulteriore censura

dell’attore, la Cassa ha altresì precisato che malgrado all’assicurato sia

stata inizialmente erogata solo una rendita del 50% (dal 1. febbraio 1984), dal

31.

dicembre 1985 egli ha comunque cessato di essere dipendente dell’azienda __________

e, quindi, di essere assicurato attivo alla CV 1 che ha pertanto provveduto a

trasferire la sua prestazione di libero passaggio nella misura della capacità

lavorativa residua. Di conseguenza all’attore non è più stato consegnato alcun

certificato assicurativo successivamente alla completa cessazione dell’attività

lavorativa presso __________, nemmeno in occasione della concessione della

rendita intera a far tempo dal 1. maggio 1997. A quell’epoca erano tuttavia stati sottoposti all’attenzione dell’attore i conteggi relativi al

calcolo della prestazione completa (cfr. STCA 34.2012.12, in particolare al

consid. 2.12).

Né infine può mutare alle

predette conclusioni la documentazione prodotta dall’attore in corso di causa

(cfr. doc. N, O) che peraltro si riferisce ad altri istituti previdenziali e

non alla CPM e risulta pertanto del tutto ininfluente.

A titolo abbondanziale val la

pena ancora di osservare che in ogni modo, per prassi consolidata, decisivo per

la definizione della prestazioni assicurative dovute è il regolamento. Nella misura

in cui le prestazioni assicurative vengono altresì descritte in altri documenti,

segnatamente nei certificati assicurativi, che contengono dati e indicazioni

personalizzati al singolo assicurato, va detto che se tali dati divergono dal

regolamento, è quest’ultimo ad essere determinante. Di conseguenza l’assicurato

non si può ad esempio richiamare ad un ammontare di una prestazione

assicurativa così come indicata sul certificato assicurativo se nel regolamento

è prevista una regolamentazione sulla riduzione di prestazioni a motivo di

sovrassicurazione (Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1564).

2.7

Nei suoi

scritti l’attore sembra nuovamente formulare altre, non motivate e sostanziate

allegazioni (come il vago riferimento ad una presunta violazione dei suoi

diritti ad una corretta informazione; cfr. doc. XI) che tuttavia risultano

incomprensibili o non sufficientemente motivate, ragione per cui questo

Tribunale non vi entra nel merito, respingendole senza ulteriore disamina.

E questo a

prescindere dalla circostanza che la documentazione versata agli atti in questa

procedura, così come quella prodotta o richiamata dal Tribunale nel corso della

precedente procedura di cui all’inc. 34.2010.12, sembrerebbero non solo aver

fornito tutti i dati utili all’attore, ma anche dimostrare in maniera

sufficiente come la Cassa convenuta abbia sempre fatto fronte alle richieste di

informazioni pervenutele dall’attore, in particolare circa le prestazioni a suo

favore.

2.8

Ne discende

quindi la reiezione della petizione.

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 LPTCA), all’attore, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e

spese di giustizia.

In effetti,

malgrado l’interessato si sia fondato su motivazioni palesemente prive

di qualsiasi fondamento, e che, alla luce della precedente resa del giudizio di

questo TCA del 15 dicembre 2011, il suo comportamento appare al limite del

temerario,

questo

Tribunale ritiene che non vi siano (ancora) gli estremi per riconoscergli un

comportamento processuale temerario o improntato alla leggerezza passibile

d’essere sanzionato tramite il pagamento di spese di giustizia, come richiesto

dalla CPM (cfr. DTF 128 V 133s consid. 5,

323.

consid. 1, 127 V 207).

Inoltre,

nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata dalle autorità

vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per

gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per

le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164).

Ne consegue che alla Cassa

pensioni convenuta, benché vincente, non sono assegnate ripetibili. Del resto

la stessa non ha formulato alcuna richiesta in tal senso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti