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34.2014.33

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24 settembre 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di

previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio

2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.

73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel

luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Oggetto del contendere è

sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione da parte della Fondazione convenuta di

una rendita d’invalidità del secondo pilastro. Siccome il luogo in cui

l’assicurato è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia

tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.2. L’art. 23 LPP, che è una

disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che:

a) nel senso

dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al

momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato

all’invalidità;

b) in seguito a

un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20

e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché

l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata

raggiungendo almeno il 40 per cento;

c) diventate

invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano

un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio

dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la

cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40

per cento.

Per

avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre

dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa

o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.

3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è

invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF

123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere

assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure

il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b).

Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative,

nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla

decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita

AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263

consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso

cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità

lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al

momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato

sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi

valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

statutarie divergenti.

2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle

sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,

fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464

consid. 3b).

Per l'art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in

cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al

lavoro almeno al 40% in media.

Per l’art. 24 cpv. 1 LPP,

infine, l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido

per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un

quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della

previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono

prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 pag.

273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 25 pag. 108).

2.4. Secondo

la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la

responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio

nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta

a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore

di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution

de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité

assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b;

STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

Affinché il precedente

istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità,

l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato

era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità

e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi

è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è

essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al

precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La

connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza

dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.

Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS

2002 pag. 156; DTF 130 V 275 consid. 4., 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117

consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il

vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117).

Per stabilire la durata

necessaria affinché la (ripresa della) capacità lavorativa interrompa il nesso

temporale, è possibile orientarsi alla regola dell'art. 88a cpv. 1 OAI. Secondo

tale disposizione si deve in ogni caso tenere in considerazione un

miglioramento determinante della capacità lucrativa allorché è durato tre mesi,

senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare. Una piena

capacità lavorativa di almeno tre mesi e l'oggettiva verosimiglianza che il

riacquisto della capacità lucrativa sarà duraturo costituiscono seri indizi per

l'interruzione della connessione temporale (DTF 134 V 22 consid. 3.2.1 citata

in STF 9C_339/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.2.).

Per risolvere tale

questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e

meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei

motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono

determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno

intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento. In

questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto

della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di

ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni

sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da

ritenere improbabile (DTF 134 V 22 consid. 3.2.1 con

riferimenti; Vetter-Schreiber, op.cit, ad art. 23, n. 36, pag. 96). Decisivo

è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa

l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il

riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei

risultati del tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber,

op. cit, ad art. 23, n. 37, pag. 97; STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e

riferimenti a SZS 1997 pag. 67).

Infine,

per determinare il momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa

secondo l'art. 23 LPP ha

portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale nella

professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate (DTF

130 V 97 consid. 3.2 pag. 99;114 V 281 pag.

286; cfr. pure DTF 130 V 35 consid.

3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità

subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a

prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina

invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità

lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla

salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di

conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid. 5.3 pag. 27 in STF 9C_339/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.3).

2.5. Nel caso concreto, è pacifico

che la risorta invalidità è conducibile allo stesso danno alla salute (epatite

C) per il quale AT 1 aveva beneficiato di una rendita AI temporanea (1°

settembre 2009 al 31 dicembre 2009), la cui inabilità lavorativa risale

all’aprile 2008 allorquando egli era affiliato presso la Fondazione convenuta.

Va poi fatto presente che

il momento del miglioramento delle condizioni di salute, con la conseguente

soppressione della rendita AI, è stato fatto risalire dall’Ufficio AI al 28

settembre 2009, corrispondente alla fine della cura antivirale, così come

risulta dallo scritto 24 febbraio 2010 del dr. __________, specialista in

malattie infettive, il quale aveva risposto all’amministrazione:

" Data della

fine della terapia antivirale?

La cura antivirale è terminata in data 28.9.2009,

quando ha assunto per l'ultima volta la Ribavirina.

C'è stato un miglioramento dello stato di salute

dell'assicurato?

Sì, si è osservato un progressivo miglioramento della stanchezza,

della formula sanguigna ed anche della dermatite associata all'uso della

Ribavirina.

L'assicurato è attualmente abile al lavoro? Se

sì, in quale percentuale? Entro quali limiti?

Il Signor AT 1 è nuovamente abile al lavoro,

un'abilità al 100% sarebbe secondo me possibile, non vedo limitazioni per la

tipologia di lavoro da svolgere.

Non posso escludere che si presentino in futuro dei

disturbi della salute legati alla progressione dell'evoluzione fibro-cirrotica

della sua epatite C.

In data 27.11.2009 ho eseguito un Fibroscan, metodo

non invasivo per valutare la fibrosi epatica, che ha mostrato dei valori

indicativi per una cirrosi epatica conclamata. Al momento che avremo

disponibili nuovi farmaci, che promettono di essere più efficaci rispetto la combinazione

tra Interferone e Ribavirina, tenteremo nuovamente un'eradicazione virale. Se

non riusciamo a debellare la sua epatite C il Signor AT 1 potrebbe essere un

futuro candidato per un trapianto epatico." (cfr. atti AI = doc. 7)

Oggetto del contendere è

invece il nesso temporale, sostenuto dall’attore, tra l’incapacità lavorativa

(29 aprile 2008 – 30 settembre 2009) all’origine del riconoscimento della

rendita AI temporanea (cfr. decisione 10 giugno 2010 dell’Ufficio AI) ed il

risorgere dell’incapacità lavorativa al 100% (22 luglio 2011) che ha portato

all’erogazione della successiva rendita intera con effetto dal 1° settembre

2011 (cfr. decisione 9 febbraio 2012 dell’Ufficio AI). Secondo la parte

convenuta tale nesso è interrotto, motivo per cui non è tenuta a versare le

chieste prestazioni d’invalidità della previdenza professionale. A torto e

questo per i motivi che seguono.

2.6. Dal 30 settembre 2009 al 31

marzo 2011 l’attore, in ricerca di lavoro, ha percepito delle indennità

giornaliere dall’assicurazione contro la disoccupazione.

Secondo la giurisprudenza tra le circostanze da prendere in considerazione per la

valutazione della connessione temporale rientrano i rapporti esteriori verso

terzi nel mondo lavorativo, come il fatto che un assicurato percepisca per un

lungo periodo delle indennità della disoccupazione quale persona con una

capacità al collocamento per un’attività da svolgere a tempo pieno (STF 9C_768/2008 del 15 maggio 2009 consid. 3. con riferimenti). Tuttavia,

ai periodi di disoccupazione non può essere dato lo stesso valore attribuibile

a quelli in cui l’interessato ha effettivamente esercitato un’attività

lucrativa (STFA B 23/01 del 21 novembre 2002 consid. 3.3

citata in Vetter, op. cit., ad art. 23, n. 36 pag. 96). L’idoneità al

collocamento non esclude pertanto la presenza di un’incapacità lavorativa (STF

B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4 citata in Vetter, op. cit., ad art.

23, n. 36 pag. 96).

In concreto, AT 1 rileva

che dall’aprile 2008, salvo che per un breve periodo (dal 4 giugno all’8 luglio

2008), non ha più ripreso un’attività lucrativa. Ciò non significa tuttavia

che, come sembrerebbe essere il parere dell’attore, per questa ragione sussiste

una connessione temporale tra l’inabilità lavorativa sorta durante il periodo

di affiliazione presso la convenuta ed il risorgere dell’invalidità nel 2011.

Va ricordato che egli ha percepito per un anno e mezzo delle indennità contro

la disoccupazione, apparentemente con piena capacità al collocamento,

circostanza che, come da giurisprudenza riportata sopra, rientra nell’ambito

della valutazione della connessione temporale. Occorre pertanto esaminare se

durante quel periodo l’attore era in effetti abile al lavoro.

A tal riguardo, pendente

causa l’attore ha prodotto il rapporto 13 marzo 2015 dell’__________. Dopo aver

esposto le diagnosi, tra cui i tre trattamenti antivirali (nel 2003, 2009 e

2012), la dr. ssa __________ ha in particolare rilevato:

" (…)

Trattasi di un paziente 46enne, noto per infezione cronica da

virus HCV, acquisita per via trasfusionale, nell'ambito d'incidente della

circolazione, avvenuto nel 1990. Da allora l'epatopatia ha avuto un decorso in

rapida progressione verso la cirrosi epatica, nonostante i diversi tentativi

terapeutici (trattamento antivirale specifico con PegINF e Ribavirina, per 48

settimane, nel 2003 e nel 2009, entrambi completati, con risposta a fine

trattamento ma "relapse virale" durante i primi 6 mesi dopo la fine

della terapia).

Anche se il paziente ha tentato una ripresa lavorativa la

seconda terapia antivirale, tra il 30 settembre 2009 e il 21 luglio 2011, lo

stato di fragile equilibrio è durato pochi mesi, con nuovo peggioramento delle

sue condizioni, che lo costringevano a tornare inabile al lavoro.

Considerata l'entità della malattia del signor AT 1, risultava

scontato che il riacquisto della capacità lavorativa non sarebbe stato duraturo.

(…)" (sottolineatura del redattore; doc. O)

Sulla base del succitato

atto medico l’attore ha pertanto sostenuto come inverosimile una ripresa

duratura della capacità lavorativa.

Con scritto 13 maggio 2015

il TCA ha chiesto all’__________ di __________ (XXIX) delle delucidazioni,

ricevendo risposta dalla dr.ssa __________ in data 30 giugno 2015 (XXXI, la

risposta è riportata in grassetto):

" Dagli atti

di causa risulta in particolare che alle domande poste dall’Ufficio AI il 4

febbraio 2010, con scritto 24 febbraio 2010 il dr. __________ ha risposto (cfr.

allegato A):

"(…)

Data

della fine della terapia antivirale?

La cura

antivirale è terminata in data 28.9.2009, quando ha assunto per l'ultima volta

la Ribavirina.

C'è

stato un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato?

Sì, si

è osservato un progressivo miglioramento della stanchezza, della formula

sanguigna ed anche della dermatite associata all'uso della Ribavirina.

L'assicurato

è attualmente abile al lavoro? Se sì, in quale percentuale? Entro quali limiti?

Il

Signor AT 1 è nuovamente abile al lavoro, un'abilità al 100% sarebbe secondo me

possibile, non vedo limitazioni per la tipologia di lavoro da svolgere.

Non posso

escludere che si presentino in futuro dei disturbi della salute legati alla

progressione dell'evoluzione fibro-cirrotica della sua epatite C.

In data

27.11.2009 ho eseguito un Fibroscan, metodo non invasivo per valutare la

fibrosi epatica, che ha mostrato dei valori indicativi per una cirrosi epatica

conclamata. Al momento che avremo disponibili nuovi farmaci, che promettono di

essere più efficaci rispetto la combinazione tra Interferone e Ribavirina,

tenteremo nuovamente un'eradicazione virale. Se non riusciamo a debellare la

sua epatite C il Signor AT 1 potrebbe essere un futuro candidato per un

trapianto epatico."

Scrivendo all’avv. Paolo Marchi,

legale del ricorrente, con lettera 13 marzo 2015 la dr.ssa __________ ha in

particolare rilevato (cfr. allegato B):

"(…)

Trattasi

di un paziente 46enne, noto per infezione cronica da virus HCV, acquisita per

via trasfusionale, nell'ambito d'incidente della circolazione, avvenuto nel

1990. Da allora l'epatopatia ha avuto un decorso in rapida progressione verso

la cirrosi epatica, nonostante i diversi tentativi terapeutici (trattamento

antivirale specifico con PegINF e Ribavirina, per 48 settimane, nel 2003 e nel

2009, entrambi completati, con risposta a fine trattamento ma "relapse

virale" durante i primi 6 mesi dopo la fine della terapia).

Anche

se il paziente ha tentato una ripresa lavorativa (dopo, n.d.r.) la seconda

terapia antivirale, tra il 30 settembre 2009 e il 21 luglio 2011, lo stato di

fragile equilibrio è durato pochi mesi, con nuovo peggioramento delle sue

condizioni, che lo costringevano a tornare inabile al lavoro.

Considerata

l'entità della malattia del signor AT 1, risultava scontato che il riacquisto

della capacità lavorativa non sarebbe stato duraturo." (…)

(sottolineatura

del redattore)

Dopo la seconda terapia antivirale,

dal 30 settembre 2009 al 31 marzo 2011 il signor AT 1, in cerca di un’attività

a tempo pieno, ha percepito delle indennità di disoccupazione. Il 22 luglio

2011 egli ha iniziato un’altra cura antivirale, presentando una totale

incapacità lavorativa.

Premesso quanto sopra, ai fini

istruttori necessitiamo delle seguenti delucidazioni:

1. Durante il periodo 30 settembre 2009 – 21 luglio 2011

avete attestato delle incapacità lavorative? (In caso affermativo, p.f.

precisare dettagliatamente)

Dagli

atti in mio possesso non risulta alcuna attestazione d’incapacità lavorativa durante

quel periodo.

Considerandi

2.

La prognosi di un ripristino della piena capacità

lavorativa formulata nello scritto 24 febbraio 2010 era, a quel momento, da

considerarsi duratura? Se si, indicativamente per quanti mesi? Se no, perché?

Quando è stato eseguito il Fibroscan (27 novembre 2009) il signor AT 1

presentava un’incapacità lavorativa? Se si, di che grado e quali erano le

limitazioni?

L'incapacità

lavorativa non era da considerarsi duratura, vista l'entità della malattia che

affligge il paziente (ingravescente se non si risolve la causa dell'epatopatia,

come in questo caso) e l'inefficacia delle cure antivirali attuate, con

conseguente progressione dell'epatopatia.

L'inizio

della seguente terapia antivirale, il 21 luglio 2011, determinava un ulteriore

peggioramento della capacità lavorativa (era gravata da innumerevoli effetti

collaterali) e del suo "fragile equilibrio” che era durato dal 30

settembre 2009 al 21 luglio 2011.

L'inabilità

lavorativa era stata certificata dal Prof. __________ dal 21 luglio 2011 (abile

dal 30 settembre 2009 al 21 luglio 2011). Presumo che al controllo del 27

novembre 2009 il paziente era abile al lavoro.

3.

Quali sono i motivi per cui nello scritto 13 marzo

2015.

si afferma che lo stato di salute era di “fragile equilibrio”?

Quanti mesi è durato questo fragile equilibrio? In che cosa consisteva il

peggioramento?

Vedi domanda precedente.”

Con scritto 17 agosto 2015

il TCA ha chiesto alla dr.ssa __________ una delucidazione in merito alla

risposta della domanda no. 2:

" Alla

risposta no. 2 lei ha scritto che “l’incapacità lavorativa non era da

considerarsi duratura…” proseguendo con “vista l’entità della malattia che

affligge il paziente… e l’inefficacia delle cure antivirali attuate, con

progressione dell’epatopatia”.

Visto quanto sopra, le chiedo se lei intendeva scrivere

“l’incapacità lavorativa era da considerarsi duratura” (XXVII)

Il 28 agosto 2015 la

succitata, rispondendo affermativamente, ha specificato che intendeva “la

capacità lavorativa non era da considerare duratura” (XXXVIII).

In queste circostanze, applicando

il criterio della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali, vista l’ingravescente malattia il riacquisto della

capacità lavorativa dal settembre 2009 non poteva essere considerato duraturo.

Vero che dal 30 settembre

2009.

al 31 marzo 2011 l’attore ha percepito delle indennità di disoccupazione,

ma come detto in precedenza, l’idoneità al collocamento non esclude la presenza

di un’incapacità lavorativa (STF B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4

citata in Vetter, op. cit., ad art. 23, n. 36 pag. 96).

Ne consegue quindi un

obbligo da parte della CV 1 al versamento a favore dell’attore di prestazioni

d’invalidità.

Da ultimo va fatto

presente che nel succitato rapporto 13 marzo 2015 la dr.ssa __________ ha

chiesto all’assicurazione malattia la copertura per la terapia antivirale della

durata di 24 settimane, con una probabilità di debellare il virus attorno al

90% (doc. O). Ciò significa che, qualora l’attore dovesse guarire dall’epatite

C, la Fondazione convenuta potrà procedere ad una revisione della prestazione

d’invalidità.

2.7

Per quel che concerne la

rendita d’invalidità, il Regolamento previdenziale (doc. 2) prevede:

" 18.1

L'assicurato che subisce un'incapacità di guadagno ha diritto ad una rendita d’invalidità

a partire dalla scadenza del termine d'attesa, fino a quando persiste

l'incapacità di guadagno, ma al più tardi fino all'età del pensionamerìto.

Quando l'assicurato raggiunge I‘età del pensionamento, la rendita d'invalidità

è sostituita dalla rendita di vecchiaia pari almeno alla rendita d'invalidità

minima esigibile ai sensi della LPP.

18.2

ll versamento della rendita d'invalidità inizia non appena la

data effettiva dell'incapacità di guadagno ha superato il termine d'attesa di

24.

mesi. In linea di massima, il termine d'attesa ricomincia a decorrere per

ogni nuova incapacità di guadagno. In caso di una nuova incapacità di guadagno

avente la medesima origine (ricaduta) entro un anno, i giorni della precedente

incapacità di guadagno sono invece presi in considerazione nel termine

d'attesa. In questi casi gli eventuali adattamenti delle prestazioni

intervenute nel frattempo sono annullati.

(…)

18.3

Vi è incapacità di guadagno qualora un medico attesta, sulla

base di osservazioni obiettive, che l’assicurato è incapace, totalmente o

parzialmente, di esercitare la sua professione od ogni altra attività lucrativa

compatibile con la sua posizione sociale, le sue cognizioni e le sue capacità.”

18.4

Se l'assicurato è affetto da un'incapacità di guadagno

parziale, la rendíta d'invalidità è versata in base ai grado dì tale incapacità

secondo la scala seguente:

- un grado d'incapacità

di guadagno inferiore al 25% non dà diritto ad alcuna prestazione;

- un grado

d'incapacità di guadagno uguale o superiore al 25% dà diritto ad una rendita

d'invalidità proporzionale corrispondente;

- un grado

d'incapacità di guadagno pari o superiore al 60% dà diritto a 3/4 di rendita;

- un grado

d'incapacità di guadagno pari o superiore

- ai 70% dà

diritto ad una rendita intera.

Qualora l'assicurato beneficia di una rendita d'invalidità

dell'Al, il grado d'incapacità preso in considerazione dalla fondazione per l'attribuzione

della rendita d'invalidità minima ai sensi della LPP corrisponde almeno al

grado d'invalidità stabilito dall'Al, a meno che la decisione dell'Al non

appaia insostenibile. Un riesame periodico del grado d'invalidità resta riservato.”

Come visto sopra, l’Ufficio

AI ha ritenuto l’attore totalmente inabile in qualsiasi attività dal 29 aprile

2008.

al 30 settembre 2009 (17 mesi) e dal 1° luglio 2011 in avanti.

Quest’ultimo ha percepito una rendita intera AI dal 1° settembre 2009 al 31

dicembre 2009 e, a seguito del risorgere dell’invalidità, dal 1° settembre

2011.

Secondo l’art. 18.2 del

Regolamento il diritto alla rendita sorge dopo un termine di attesa di 24 mesi.

Occorre ricordare che l’art. 26 LPP stabilisce che per la nascita del diritto

alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti

disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art 29 LAI). L'art.

29.

cpv. 1 lett. b LAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007,

prevede che il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui

l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al

lavoro almeno il 40% in media (va ricordato che per l’art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI, nel tenore valido dal 1° gennaio 2008, l’assicurato ha diritto ad una

rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media

durante un anno senza notevole interruzione). Dal 1° gennaio 2008 l’art. 29

cpv. 1 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei

mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni.

Secondo dottrina, i regolamenti possono introdurre, nell’ambito della

previdenza professionale sovrobbligatoria – quindi non nella previdenza

obbligatoria – un termine di attesa di 24 mesi (Vetter-Schreiber, BVG/FZG

Kommentar, 3a edizione, 2013, ad art. 26 n. 2, pag. 111 con riferimento a DTF

118.

V 42 consid. 2b/cc). Sempre secondo dottrina, dal momento che l’art. 48

cpv. 2 vLAI, abolito al 31 dicembre 2007 (“se l’assicurato si annuncia più

di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate

soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24

capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato

non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro

dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza”) non era applicabile in via analogica

nella previdenza professionale obbligatoria, altrettanto non lo è l’art. 29

cpv. 1 LAI (Hürzeler, in Scheider/Geiser/ Gächter, Commentaire LPP et LFLP, ad l’art.

26.

n. 3, pag. 385).

Nel caso in esame, questo

significa che nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria, l’attore

ha diritto ad una prestazione d’invalidità dal 1° aprile 2009 (12 mesi dopo

l’inizio dell’incapacità lavorativa) al 30 settembre 2009 e dal 1° settembre

2011.

in avanti (cfr. art. 29bis OAI).

Nell’ambito della

previdenza professionale sovraobbligatoria, applicabile è l’art. 18.2 del

Regolamento. Alla scadenza del termine di attesa di 24 mesi (aprile 2011) l’attore

non presentava un’inabilità lavorativa e quindi non ha diritto ad alcuna

prestazione in relazione al primo periodo d’incapacità lavorativa. Per contro,

dal momento che la ricaduta ai sensi dell’art. 18.2 del Regolamento è avvenuta dopo

un anno dal primo periodo d’inabilità lavorativa, il termine di attesa di 24

mesi inizia a decorrere di nuovo dal luglio 2011, motivo per cui il diritto

alla prestazione d’invalidità sorge il 1° luglio 2013.

Essendo l’attore beneficiario

di una rendita intera dell’AI, egli ha diritto ad una rendita di pari grado della

previdenza professionale (art. 18.4 cpv. 2 Regolamento).

In conclusione, la CV 1 è

condannata a versare a AT 1 una rendita intera d’invalidità della previdenza

obbligatoria dal 1° aprile 2009 al 30 settembre 2009 e dal 1° settembre 2011

sia nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria che

sovraobbligatoria.

Ne consegue che la petizione

è accolta. La Fondazione convenuta, soccombente, è tenuta a versare all’attore fr.

2’000.-- di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta ai

sensi dei considerandi.

§ La CV 1 è condannata a

versare a AT 1 una rendita intera d’invalidità della previdenza obbligatoria dal

1° aprile 2009 al 30 settembre 2009 e dal 1° settembre 2011 in avanti. Nell’ambito

della previdenza professionale sovraobbligatoria egli ha diritto ad una rendita

intera dal 1° luglio 2013.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà a AT

1 fr. 2’000.-- di ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti