34.2014.33
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 settembre 2015Italiano28 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
34.2014.33
BS/sc
Lugano
24 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 15 novembre 2014 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, classe 1968, con
contratto sottoscritto il 3 luglio 2007 ha iniziato a lavorare presso la __________,
servizi di sicurezza. Il rapporto di lavoro ha preso termine il 30 giugno 2008 a
seguito di disdetta da parte del datore di lavoro (cfr. doc. B).
Ai fini previdenziali egli
è stato assicurato, per il tramite del datore di lavoro, presso la CV 1 (in
seguito: CV 1; cfr. certificato di previdenza, stato 1° gennaio 2008, in doc. C), dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2009 (cfr. conteggio d’uscita del 4 dicembre
2009 in doc. 1).
1.2. Riconosciuta una totale
inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 29 aprile 2008 al 30 settembre
2009, con decisione 10 giugno 2010 l’Ufficio AI ha posto al beneficio di una
rendita intera dal 1° settembre 2009 (sei mesi dopo l’inoltro della domanda di
prestazioni; art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 dicembre 2009 (tre mesi dopo il
miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 LAI), a seguito dell’epatite C di
cui è portatore (doc. G).
Dal 30 settembre 2009 al
31 marzo 2011 egli ha percepito delle indennità dall’assicurazione contro la
disoccupazione, in particolare dalla Cassa __________ (cfr. atti __________
XIII).
A seguito di un
peggioramento della malattia epatica, riconosciuta un’inabilità lavorativa in
qualsiasi attività dal 22 luglio 2011 (cfr. certificato medico 22 luglio 2011
del dr. __________; doc. H2), trattandosi di un risorgere dell’invalidità ai
sensi dell’art. 29bis OAI, con decisione 9 febbraio 2012 l’Ufficio AI ha posto AT
1 al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2011 (data dell’inoltro
della richiesta AI; doc. I).
1.3. Con lettera 30 aprile 2012 la
CV 1, e per essa la CV 1, dopo aver consultato la documentazione AI, ha comunicato
a AT 1 di non dover versare alcuna rendita d’invalidità per i seguenti motivi:
" L'Ufficio
dell'assicurazione invalidità competente ha riconosciuto l'inabilità al lavoro nella
seguente misura:
• 100% dal
29.04.2008 al 30.09.2009, rendita intera per un periodo limitato dal 01.04.2009
al 31.12.2009, con versamento dal 1.09.2009
• 0% dal
01.10.2009 al 21.07.2011, dal 2009 disoccupato e alla ricerca di
un lavoro al 100%
• 100% dal 22.07.2011, rendita intera dal
01.09.2011.
Fino al 31.12.2009 il Signor AT 1 è stato assicurato
ai fini previdenziali presso la nostra società.
Secondo la giurisprudenza attualmente in vigore, le
prestazioni d'invalidità vanno a carico dell'istituzione di previdenza presso
la quale l'assicurato era coperto all'inizio dell'incapacità lavorativa che ha
portato successivamente all'invalidità. E ciò anche se l'incapacità lavorativa
ha subito delle interruzioni, comunque però a condizione che sussistano un
nesso causale e temporale tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità.
Per stabilire la durata necessaria affinché la
capacità lavorativa interrompa il nesso temporale, è possibile orientarsi alla
regola dell'art. 88a cpv. 1 OAI. Secondo tale disposizione si deve in ogni caso
tenere in considerazione un miglioramento determinante della capacità lucrativa
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente
continuerà a durare. Una piena capacità lavorativa di almeno tre mesi e
l'oggettiva verosimiglianza che il riacquisto della capacità lucrativa sarà
duraturo costituiscono seri indizi per l'interruzione della connessione
temporale.
A nostro avviso queste condizioni sono date. Per
questo motivo riteniamo che la nostra compagnia non sia responsabile della
copertura del caso e la invitiamo a volersi rivolgere direttamente alla
Fondazione Istituto Collettore LPP.” (doc. F)
Tale
posizione è stata confermata dalla convenuta con lettera 4 febbraio 2013 (doc.
D).
1.4. Con la presente petizione AT
1, rappresentato dall’avv. RA 1, postula la condanna della CV 1 al versamento
di una rendita d’invalidità dal 1° settembre 2011. Contestando l’interruzione
del nesso temporale, egli rileva che dall’aprile 2008, salvo per un breve
periodo (dal 4 giugno all’8 luglio 2008), a seguito della malattia non ha mai
ripreso un’attività lavorativa e quindi non ha effettivamente fornito una piena
prestazione lavorativa per almeno tre mesi. Ritiene pertanto che prima del
risorgere dell’inabilità lavorativa, che ha determinato il riconoscimento della
rendita AI dal 1° settembre 2011, non vi erano motivi oggettivi per considerare
verosimile un duraturo riacquisto della capacità lavorativa.
1.5. Con la risposta di causa, la CV
1, per il tramite dell’avv. RA 2, chiede la reiezione della petizione. Rileva
come l’attore abbia percepito delle indennità giornaliere di disoccupazione
superiori a tre mesi (dal 30 settembre 2009 al 31 marzo 2011), dimostrando quindi
di essere stato collocabile a tempo pieno e che tale circostanza ha reso
verosimile la sua capacità a svolgere un’attività a tempo pieno. Evidenzia inoltre
che per diversi periodi la malattia (epatite C), presente sin dagli anni 90, è
rimasta asintomatica e che nel rapporto 21 aprile 2009 lo specialista curante
aveva attestato che, a dipendenza del trattamento antivirale, dal mese di ottobre
2009 il paziente avrebbe potuto ricominciare a lavorare (tra il 50 ed il 100%).
In queste circostanze, la
Fondazione convenuta sostiene che il riacquisto della capacità lavorativa era verosimilmente
da ritenere durevole.
1.6. Il TCA ha richiamato
dall’Ufficio AI (X), dalla Cassa disoccupazione __________ (XIII) e dalla __________
(XVI) i relativi incarti concernenti l’attore, dando alle parti facoltà di consultarli
e di presentare osservazioni (XVII).
Il 26 febbraio 2015
l’attore ha inoltrato una replica (XIX) e il 16 marzo 2015 le proprie
osservazioni alla documentazione richiamata dal TCA (XXI).
Le osservazioni di parte
convenuta sono del 6 aprile 2015 (XXV).
Il 24 aprile 2015 parte
attrice ha presentato ulteriori osservazioni (XXVIII).
1.7. Infine, questo Tribunale ha
svolto un accertamento presso l’__________ di __________ (XXIX), ricevendo
risposta il 30 giugno 2015 (XXXI). Con scritto 13 luglio 2015 la CV 1 ha
inoltrato una presa di posizione riguardo all’accertamento svolto (doc. XXXII),
seguita dalle osservazioni 14 agosto 2015 dell’attore (XXXIV). Il 17 agosto
2015 il TCA ha chiesto all’__________ una delucidazione (XXXVII), pervenuta con
scritto 20 agosto 2015 (XXXVIII) e trasmessa alle parti per conoscenza (XXXIX).
considerando in diritto
Fatti
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni
(art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di
previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio
2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art.
73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel
luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Oggetto del contendere è
sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione da parte della Fondazione convenuta di
una rendita d’invalidità del secondo pilastro. Siccome il luogo in cui
l’assicurato è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia
tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente
Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. L’art. 23 LPP, che è una
disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità le persone che:
a) nel senso
dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al
momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato
all’invalidità;
b) in seguito a
un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20
e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché
l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata
raggiungendo almeno il 40 per cento;
c) diventate
invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano
un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio
dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la
cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40
per cento.
Per
avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre
dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa
o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid.
3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è
invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF
123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere
assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure
il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b).
Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative,
nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla
decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita
AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263
consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso
cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità
lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al
momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato
sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi
valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni
statutarie divergenti.
2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che,
per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione
invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle
sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,
fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464
consid. 3b).
Per l'art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in
cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al
lavoro almeno al 40% in media.
Per l’art. 24 cpv. 1 LPP,
infine, l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso
dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido
per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un
quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della
previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono
prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che
l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11
settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 pag.
273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 25 pag. 108).
2.4. Secondo
la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la
responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio
nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta
a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore
di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.
In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal
precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution
de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité
assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b;
STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Affinché il precedente
istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità,
l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato
era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità
e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi
è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è
essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al
precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La
connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza
dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo.
Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS
2002 pag. 156; DTF 130 V 275 consid. 4., 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117
consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il
vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117).
Per stabilire la durata
necessaria affinché la (ripresa della) capacità lavorativa interrompa il nesso
temporale, è possibile orientarsi alla regola dell'art. 88a cpv. 1 OAI. Secondo
tale disposizione si deve in ogni caso tenere in considerazione un
miglioramento determinante della capacità lucrativa allorché è durato tre mesi,
senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare. Una piena
capacità lavorativa di almeno tre mesi e l'oggettiva verosimiglianza che il
riacquisto della capacità lucrativa sarà duraturo costituiscono seri indizi per
l'interruzione della connessione temporale (DTF 134 V 22 consid. 3.2.1 citata
in STF 9C_339/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.2.).
Per risolvere tale
questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e
meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei
motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono
determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno
intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento. In
questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto
della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di
ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni
sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da
ritenere improbabile (DTF 134 V 22 consid. 3.2.1 con
riferimenti; Vetter-Schreiber, op.cit, ad art. 23, n. 36, pag. 96). Decisivo
è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa
l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il
riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei
risultati del tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber,
op. cit, ad art. 23, n. 37, pag. 97; STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e
riferimenti a SZS 1997 pag. 67).
Infine,
per determinare il momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa
secondo l'art. 23 LPP ha
portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale nella
professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate (DTF
130 V 97 consid. 3.2 pag. 99;114 V 281 pag.
286; cfr. pure DTF 130 V 35 consid.
3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità
subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a
prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina
invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità
lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla
salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di
conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid. 5.3 pag. 27 in STF 9C_339/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.3).
2.5. Nel caso concreto, è pacifico
che la risorta invalidità è conducibile allo stesso danno alla salute (epatite
C) per il quale AT 1 aveva beneficiato di una rendita AI temporanea (1°
settembre 2009 al 31 dicembre 2009), la cui inabilità lavorativa risale
all’aprile 2008 allorquando egli era affiliato presso la Fondazione convenuta.
Va poi fatto presente che
il momento del miglioramento delle condizioni di salute, con la conseguente
soppressione della rendita AI, è stato fatto risalire dall’Ufficio AI al 28
settembre 2009, corrispondente alla fine della cura antivirale, così come
risulta dallo scritto 24 febbraio 2010 del dr. __________, specialista in
malattie infettive, il quale aveva risposto all’amministrazione:
" Data della
fine della terapia antivirale?
La cura antivirale è terminata in data 28.9.2009,
quando ha assunto per l'ultima volta la Ribavirina.
C'è stato un miglioramento dello stato di salute
dell'assicurato?
Sì, si è osservato un progressivo miglioramento della stanchezza,
della formula sanguigna ed anche della dermatite associata all'uso della
Ribavirina.
L'assicurato è attualmente abile al lavoro? Se
sì, in quale percentuale? Entro quali limiti?
Il Signor AT 1 è nuovamente abile al lavoro,
un'abilità al 100% sarebbe secondo me possibile, non vedo limitazioni per la
tipologia di lavoro da svolgere.
Non posso escludere che si presentino in futuro dei
disturbi della salute legati alla progressione dell'evoluzione fibro-cirrotica
della sua epatite C.
In data 27.11.2009 ho eseguito un Fibroscan, metodo
non invasivo per valutare la fibrosi epatica, che ha mostrato dei valori
indicativi per una cirrosi epatica conclamata. Al momento che avremo
disponibili nuovi farmaci, che promettono di essere più efficaci rispetto la combinazione
tra Interferone e Ribavirina, tenteremo nuovamente un'eradicazione virale. Se
non riusciamo a debellare la sua epatite C il Signor AT 1 potrebbe essere un
futuro candidato per un trapianto epatico." (cfr. atti AI = doc. 7)
Oggetto del contendere è
invece il nesso temporale, sostenuto dall’attore, tra l’incapacità lavorativa
(29 aprile 2008 – 30 settembre 2009) all’origine del riconoscimento della
rendita AI temporanea (cfr. decisione 10 giugno 2010 dell’Ufficio AI) ed il
risorgere dell’incapacità lavorativa al 100% (22 luglio 2011) che ha portato
all’erogazione della successiva rendita intera con effetto dal 1° settembre
2011 (cfr. decisione 9 febbraio 2012 dell’Ufficio AI). Secondo la parte
convenuta tale nesso è interrotto, motivo per cui non è tenuta a versare le
chieste prestazioni d’invalidità della previdenza professionale. A torto e
questo per i motivi che seguono.
2.6. Dal 30 settembre 2009 al 31
marzo 2011 l’attore, in ricerca di lavoro, ha percepito delle indennità
giornaliere dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Secondo la giurisprudenza tra le circostanze da prendere in considerazione per la
valutazione della connessione temporale rientrano i rapporti esteriori verso
terzi nel mondo lavorativo, come il fatto che un assicurato percepisca per un
lungo periodo delle indennità della disoccupazione quale persona con una
capacità al collocamento per un’attività da svolgere a tempo pieno (STF 9C_768/2008 del 15 maggio 2009 consid. 3. con riferimenti). Tuttavia,
ai periodi di disoccupazione non può essere dato lo stesso valore attribuibile
a quelli in cui l’interessato ha effettivamente esercitato un’attività
lucrativa (STFA B 23/01 del 21 novembre 2002 consid. 3.3
citata in Vetter, op. cit., ad art. 23, n. 36 pag. 96). L’idoneità al
collocamento non esclude pertanto la presenza di un’incapacità lavorativa (STF
B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4 citata in Vetter, op. cit., ad art.
23, n. 36 pag. 96).
In concreto, AT 1 rileva
che dall’aprile 2008, salvo che per un breve periodo (dal 4 giugno all’8 luglio
2008), non ha più ripreso un’attività lucrativa. Ciò non significa tuttavia
che, come sembrerebbe essere il parere dell’attore, per questa ragione sussiste
una connessione temporale tra l’inabilità lavorativa sorta durante il periodo
di affiliazione presso la convenuta ed il risorgere dell’invalidità nel 2011.
Va ricordato che egli ha percepito per un anno e mezzo delle indennità contro
la disoccupazione, apparentemente con piena capacità al collocamento,
circostanza che, come da giurisprudenza riportata sopra, rientra nell’ambito
della valutazione della connessione temporale. Occorre pertanto esaminare se
durante quel periodo l’attore era in effetti abile al lavoro.
A tal riguardo, pendente
causa l’attore ha prodotto il rapporto 13 marzo 2015 dell’__________. Dopo aver
esposto le diagnosi, tra cui i tre trattamenti antivirali (nel 2003, 2009 e
2012), la dr. ssa __________ ha in particolare rilevato:
" (…)
Trattasi di un paziente 46enne, noto per infezione cronica da
virus HCV, acquisita per via trasfusionale, nell'ambito d'incidente della
circolazione, avvenuto nel 1990. Da allora l'epatopatia ha avuto un decorso in
rapida progressione verso la cirrosi epatica, nonostante i diversi tentativi
terapeutici (trattamento antivirale specifico con PegINF e Ribavirina, per 48
settimane, nel 2003 e nel 2009, entrambi completati, con risposta a fine
trattamento ma "relapse virale" durante i primi 6 mesi dopo la fine
della terapia).
Anche se il paziente ha tentato una ripresa lavorativa la
seconda terapia antivirale, tra il 30 settembre 2009 e il 21 luglio 2011, lo
stato di fragile equilibrio è durato pochi mesi, con nuovo peggioramento delle
sue condizioni, che lo costringevano a tornare inabile al lavoro.
Considerata l'entità della malattia del signor AT 1, risultava
scontato che il riacquisto della capacità lavorativa non sarebbe stato duraturo.
(…)" (sottolineatura del redattore; doc. O)
Sulla base del succitato
atto medico l’attore ha pertanto sostenuto come inverosimile una ripresa
duratura della capacità lavorativa.
Con scritto 13 maggio 2015
il TCA ha chiesto all’__________ di __________ (XXIX) delle delucidazioni,
ricevendo risposta dalla dr.ssa __________ in data 30 giugno 2015 (XXXI, la
risposta è riportata in grassetto):
" Dagli atti
di causa risulta in particolare che alle domande poste dall’Ufficio AI il 4
febbraio 2010, con scritto 24 febbraio 2010 il dr. __________ ha risposto (cfr.
allegato A):
"(…)
Data
della fine della terapia antivirale?
La cura
antivirale è terminata in data 28.9.2009, quando ha assunto per l'ultima volta
la Ribavirina.
C'è
stato un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato?
Sì, si
è osservato un progressivo miglioramento della stanchezza, della formula
sanguigna ed anche della dermatite associata all'uso della Ribavirina.
L'assicurato
è attualmente abile al lavoro? Se sì, in quale percentuale? Entro quali limiti?
Il
Signor AT 1 è nuovamente abile al lavoro, un'abilità al 100% sarebbe secondo me
possibile, non vedo limitazioni per la tipologia di lavoro da svolgere.
Non posso
escludere che si presentino in futuro dei disturbi della salute legati alla
progressione dell'evoluzione fibro-cirrotica della sua epatite C.
In data
27.11.2009 ho eseguito un Fibroscan, metodo non invasivo per valutare la
fibrosi epatica, che ha mostrato dei valori indicativi per una cirrosi epatica
conclamata. Al momento che avremo disponibili nuovi farmaci, che promettono di
essere più efficaci rispetto la combinazione tra Interferone e Ribavirina,
tenteremo nuovamente un'eradicazione virale. Se non riusciamo a debellare la
sua epatite C il Signor AT 1 potrebbe essere un futuro candidato per un
trapianto epatico."
Scrivendo all’avv. Paolo Marchi,
legale del ricorrente, con lettera 13 marzo 2015 la dr.ssa __________ ha in
particolare rilevato (cfr. allegato B):
"(…)
Trattasi
di un paziente 46enne, noto per infezione cronica da virus HCV, acquisita per
via trasfusionale, nell'ambito d'incidente della circolazione, avvenuto nel
1990. Da allora l'epatopatia ha avuto un decorso in rapida progressione verso
la cirrosi epatica, nonostante i diversi tentativi terapeutici (trattamento
antivirale specifico con PegINF e Ribavirina, per 48 settimane, nel 2003 e nel
2009, entrambi completati, con risposta a fine trattamento ma "relapse
virale" durante i primi 6 mesi dopo la fine della terapia).
Anche
se il paziente ha tentato una ripresa lavorativa (dopo, n.d.r.) la seconda
terapia antivirale, tra il 30 settembre 2009 e il 21 luglio 2011, lo stato di
fragile equilibrio è durato pochi mesi, con nuovo peggioramento delle sue
condizioni, che lo costringevano a tornare inabile al lavoro.
Considerata
l'entità della malattia del signor AT 1, risultava scontato che il riacquisto
della capacità lavorativa non sarebbe stato duraturo." (…)
(sottolineatura
del redattore)
Dopo la seconda terapia antivirale,
dal 30 settembre 2009 al 31 marzo 2011 il signor AT 1, in cerca di un’attività
a tempo pieno, ha percepito delle indennità di disoccupazione. Il 22 luglio
2011 egli ha iniziato un’altra cura antivirale, presentando una totale
incapacità lavorativa.
Premesso quanto sopra, ai fini
istruttori necessitiamo delle seguenti delucidazioni:
1. Durante il periodo 30 settembre 2009 – 21 luglio 2011
avete attestato delle incapacità lavorative? (In caso affermativo, p.f.
precisare dettagliatamente)
Dagli
atti in mio possesso non risulta alcuna attestazione d’incapacità lavorativa durante
quel periodo.
Considerandi
2.
La prognosi di un ripristino della piena capacità
lavorativa formulata nello scritto 24 febbraio 2010 era, a quel momento, da
considerarsi duratura? Se si, indicativamente per quanti mesi? Se no, perché?
Quando è stato eseguito il Fibroscan (27 novembre 2009) il signor AT 1
presentava un’incapacità lavorativa? Se si, di che grado e quali erano le
limitazioni?
L'incapacità
lavorativa non era da considerarsi duratura, vista l'entità della malattia che
affligge il paziente (ingravescente se non si risolve la causa dell'epatopatia,
come in questo caso) e l'inefficacia delle cure antivirali attuate, con
conseguente progressione dell'epatopatia.
L'inizio
della seguente terapia antivirale, il 21 luglio 2011, determinava un ulteriore
peggioramento della capacità lavorativa (era gravata da innumerevoli effetti
collaterali) e del suo "fragile equilibrio” che era durato dal 30
settembre 2009 al 21 luglio 2011.
L'inabilità
lavorativa era stata certificata dal Prof. __________ dal 21 luglio 2011 (abile
dal 30 settembre 2009 al 21 luglio 2011). Presumo che al controllo del 27
novembre 2009 il paziente era abile al lavoro.
3.
Quali sono i motivi per cui nello scritto 13 marzo
2015.
si afferma che lo stato di salute era di “fragile equilibrio”?
Quanti mesi è durato questo fragile equilibrio? In che cosa consisteva il
peggioramento?
Vedi domanda precedente.”
Con scritto 17 agosto 2015
il TCA ha chiesto alla dr.ssa __________ una delucidazione in merito alla
risposta della domanda no. 2:
" Alla
risposta no. 2 lei ha scritto che “l’incapacità lavorativa non era da
considerarsi duratura…” proseguendo con “vista l’entità della malattia che
affligge il paziente… e l’inefficacia delle cure antivirali attuate, con
progressione dell’epatopatia”.
Visto quanto sopra, le chiedo se lei intendeva scrivere
“l’incapacità lavorativa era da considerarsi duratura” (XXVII)
Il 28 agosto 2015 la
succitata, rispondendo affermativamente, ha specificato che intendeva “la
capacità lavorativa non era da considerare duratura” (XXXVIII).
In queste circostanze, applicando
il criterio della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali, vista l’ingravescente malattia il riacquisto della
capacità lavorativa dal settembre 2009 non poteva essere considerato duraturo.
Vero che dal 30 settembre
2009.
al 31 marzo 2011 l’attore ha percepito delle indennità di disoccupazione,
ma come detto in precedenza, l’idoneità al collocamento non esclude la presenza
di un’incapacità lavorativa (STF B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4
citata in Vetter, op. cit., ad art. 23, n. 36 pag. 96).
Ne consegue quindi un
obbligo da parte della CV 1 al versamento a favore dell’attore di prestazioni
d’invalidità.
Da ultimo va fatto
presente che nel succitato rapporto 13 marzo 2015 la dr.ssa __________ ha
chiesto all’assicurazione malattia la copertura per la terapia antivirale della
durata di 24 settimane, con una probabilità di debellare il virus attorno al
90% (doc. O). Ciò significa che, qualora l’attore dovesse guarire dall’epatite
C, la Fondazione convenuta potrà procedere ad una revisione della prestazione
d’invalidità.
2.7
Per quel che concerne la
rendita d’invalidità, il Regolamento previdenziale (doc. 2) prevede:
" 18.1
L'assicurato che subisce un'incapacità di guadagno ha diritto ad una rendita d’invalidità
a partire dalla scadenza del termine d'attesa, fino a quando persiste
l'incapacità di guadagno, ma al più tardi fino all'età del pensionamerìto.
Quando l'assicurato raggiunge I‘età del pensionamento, la rendita d'invalidità
è sostituita dalla rendita di vecchiaia pari almeno alla rendita d'invalidità
minima esigibile ai sensi della LPP.
18.2
ll versamento della rendita d'invalidità inizia non appena la
data effettiva dell'incapacità di guadagno ha superato il termine d'attesa di
24.
mesi. In linea di massima, il termine d'attesa ricomincia a decorrere per
ogni nuova incapacità di guadagno. In caso di una nuova incapacità di guadagno
avente la medesima origine (ricaduta) entro un anno, i giorni della precedente
incapacità di guadagno sono invece presi in considerazione nel termine
d'attesa. In questi casi gli eventuali adattamenti delle prestazioni
intervenute nel frattempo sono annullati.
(…)
18.3
Vi è incapacità di guadagno qualora un medico attesta, sulla
base di osservazioni obiettive, che l’assicurato è incapace, totalmente o
parzialmente, di esercitare la sua professione od ogni altra attività lucrativa
compatibile con la sua posizione sociale, le sue cognizioni e le sue capacità.”
18.4
Se l'assicurato è affetto da un'incapacità di guadagno
parziale, la rendíta d'invalidità è versata in base ai grado dì tale incapacità
secondo la scala seguente:
- un grado d'incapacità
di guadagno inferiore al 25% non dà diritto ad alcuna prestazione;
- un grado
d'incapacità di guadagno uguale o superiore al 25% dà diritto ad una rendita
d'invalidità proporzionale corrispondente;
- un grado
d'incapacità di guadagno pari o superiore al 60% dà diritto a 3/4 di rendita;
- un grado
d'incapacità di guadagno pari o superiore
- ai 70% dà
diritto ad una rendita intera.
Qualora l'assicurato beneficia di una rendita d'invalidità
dell'Al, il grado d'incapacità preso in considerazione dalla fondazione per l'attribuzione
della rendita d'invalidità minima ai sensi della LPP corrisponde almeno al
grado d'invalidità stabilito dall'Al, a meno che la decisione dell'Al non
appaia insostenibile. Un riesame periodico del grado d'invalidità resta riservato.”
Come visto sopra, l’Ufficio
AI ha ritenuto l’attore totalmente inabile in qualsiasi attività dal 29 aprile
2008.
al 30 settembre 2009 (17 mesi) e dal 1° luglio 2011 in avanti.
Quest’ultimo ha percepito una rendita intera AI dal 1° settembre 2009 al 31
dicembre 2009 e, a seguito del risorgere dell’invalidità, dal 1° settembre
2011.
Secondo l’art. 18.2 del
Regolamento il diritto alla rendita sorge dopo un termine di attesa di 24 mesi.
Occorre ricordare che l’art. 26 LPP stabilisce che per la nascita del diritto
alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti
disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art 29 LAI). L'art.
29.
cpv. 1 lett. b LAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007,
prevede che il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui
l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro almeno il 40% in media (va ricordato che per l’art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI, nel tenore valido dal 1° gennaio 2008, l’assicurato ha diritto ad una
rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media
durante un anno senza notevole interruzione). Dal 1° gennaio 2008 l’art. 29
cpv. 1 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei
mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni.
Secondo dottrina, i regolamenti possono introdurre, nell’ambito della
previdenza professionale sovrobbligatoria – quindi non nella previdenza
obbligatoria – un termine di attesa di 24 mesi (Vetter-Schreiber, BVG/FZG
Kommentar, 3a edizione, 2013, ad art. 26 n. 2, pag. 111 con riferimento a DTF
118.
V 42 consid. 2b/cc). Sempre secondo dottrina, dal momento che l’art. 48
cpv. 2 vLAI, abolito al 31 dicembre 2007 (“se l’assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate
soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24
capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato
non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro
dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza”) non era applicabile in via analogica
nella previdenza professionale obbligatoria, altrettanto non lo è l’art. 29
cpv. 1 LAI (Hürzeler, in Scheider/Geiser/ Gächter, Commentaire LPP et LFLP, ad l’art.
26.
n. 3, pag. 385).
Nel caso in esame, questo
significa che nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria, l’attore
ha diritto ad una prestazione d’invalidità dal 1° aprile 2009 (12 mesi dopo
l’inizio dell’incapacità lavorativa) al 30 settembre 2009 e dal 1° settembre
2011.
in avanti (cfr. art. 29bis OAI).
Nell’ambito della
previdenza professionale sovraobbligatoria, applicabile è l’art. 18.2 del
Regolamento. Alla scadenza del termine di attesa di 24 mesi (aprile 2011) l’attore
non presentava un’inabilità lavorativa e quindi non ha diritto ad alcuna
prestazione in relazione al primo periodo d’incapacità lavorativa. Per contro,
dal momento che la ricaduta ai sensi dell’art. 18.2 del Regolamento è avvenuta dopo
un anno dal primo periodo d’inabilità lavorativa, il termine di attesa di 24
mesi inizia a decorrere di nuovo dal luglio 2011, motivo per cui il diritto
alla prestazione d’invalidità sorge il 1° luglio 2013.
Essendo l’attore beneficiario
di una rendita intera dell’AI, egli ha diritto ad una rendita di pari grado della
previdenza professionale (art. 18.4 cpv. 2 Regolamento).
In conclusione, la CV 1 è
condannata a versare a AT 1 una rendita intera d’invalidità della previdenza
obbligatoria dal 1° aprile 2009 al 30 settembre 2009 e dal 1° settembre 2011
sia nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria che
sovraobbligatoria.
Ne consegue che la petizione
è accolta. La Fondazione convenuta, soccombente, è tenuta a versare all’attore fr.
2’000.-- di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta ai
sensi dei considerandi.
§ La CV 1 è condannata a
versare a AT 1 una rendita intera d’invalidità della previdenza obbligatoria dal
1° aprile 2009 al 30 settembre 2009 e dal 1° settembre 2011 in avanti. Nell’ambito
della previdenza professionale sovraobbligatoria egli ha diritto ad una rendita
intera dal 1° luglio 2013.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà a AT
1 fr. 2’000.-- di ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti