34.2014.34
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza
22 aprile 2015Italiano8 min
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Incarto
n.
34.2014.34
rg/sc
Lugano
22 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 21 novembre 2014 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
contratto sottoscritto il 24 aprile/3 maggio 2006 la ditta CV 1, quale datore
di lavoro, ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria
dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. a-prile 2006 (doc. A/2).
1.2 A
seguito del mancato pagamento dei premi dovuti, dopo richiami e diffide (doc.
A/5-7) e disdetto il contratto d’adesione per il 31 dicembre 2013 (doc. A/7-8),
adìte le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UEF di __________ per un
importo di CHF 13'305.65 (doc. A/9), con la petizione in rassegna la fondazione
attrice chiede la condanna della società convenuta al pagamento del summenzionato
importo oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2014, nonché di CHF 103.-- per
spese di precetto esecutivo. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione
al suevocato precetto e la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 Con
scritto 6 febbraio 2015 il socio e gerente __________ ha comunicato – per
quanto qui interessa – che la società ha smesso l’attività da settembre 2013,
producendo copia della conferma di affiliazione alla Cassa __________ quale
ente senza salari a decorrere dal 1. ottobre 2013 (cfr. IV).
1.4 Prendendo
posizione su suddetta comunicazione, l’istituto di pre-videnza attore ha in
sostanza evidenziato, richiamando e produ-cendo la relativa documentazione,
come sia stato tenuto conto dei salari – a suo tempo già comunicatigli dalla
Cassa di compensazione – erogati sino al 30 settembre 2013, precisando inoltre
come alla società datrice di lavoro siano stati stornati i premi relativi al
periodo 1. ottobre 2013-31 dicembre 2013.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione
ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento
dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi,
l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni
regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello
complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli
interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle
disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei
contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und
Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla
scadenza l'istituto può preten-dere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP).
Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono
strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.
Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza,
Fatti
i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,
nessuna contestazione risulta del resto essere stata sollevata da controparte,
la quale, come accennato (cfr. supra consid. 1.3), nelle more della presente
procedura si è limitata a comunicare di non aver più erogato salari a far tempo
dal 1. ottobre 2013.
Le persone assicurate,
le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro
versamento sono regolate in particolare nel contratto di affiliazione (doc. A/2),
nel piano di previdenza (doc. A/13) e nelle condizioni contrattuali (doc. A/14).
I lavoratori assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute risultano
dai documenti di causa. Tenuto segnatamente conto del fatto che a partire dal
1. ottobre 2013 la società datrice di lavoro non ha più avuto dipendenti (cfr.
IV, IV/1, VI/2, VI/3; cfr. petizione p. 5) con consecutivo storno di CHF
Considerandi
6'431.-- operato il 22 luglio 2014 a favore del datore di lavoro (cfr. VI/3), il
saldo dovuto alla fondazione di previdenza dev’essere cifrato in CHF 6'977.95 (cfr.
estratto conto sub doc. A/16; tale importo è comprensivo di interessi di conto
corrente e spese di diffida e per domanda di esecuzione; cfr. regolamento dei
costi sub VII, cfr. petizione p. 7) e non in CHF 13'305.65 (valuta 31. gennaio
2014; cfr. estratto sub doc. A/16) chiesti nel petitum.
Quanto all’importo di CHF 103.-- fatto valere per spese relative
all’emissione del precetto esecutivo (cfr. doc. A/16), va osservato che detto
costo segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposto né
dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del
credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con
successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Tale spesa è aggiunta
alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto,
senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
2.5
Chiesta
è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ del 3 luglio 2014.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore se-gua la procedura
dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non
debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la
procedura dell'art. 80 LEF (Adler,
in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Il
presente giudizio varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione
senza che la fondazione attrice debba prima chiedere il rigetto (definitivo)
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.6 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia
agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
ditta CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 6’977.95 oltre
interessi al 5% dal 1. febbraio 2014.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UEF di __________ del 3 luglio 2014 per l’importo di CHF 6’977.95 oltre
interessi al 5% dal 1. febbraio 2014.
2.- Non
si prelevano né tasse né spese.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti