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Decisione

34.2014.34

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

22 aprile 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3 Nel

processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale

l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine

di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni

sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti

nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V

195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore

di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se

la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate

non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati

in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di

poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4 Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata,

nessuna contestazione risulta del resto essere stata sollevata da controparte,

la quale, come accennato (cfr. supra consid. 1.3), nelle more della presente

procedura si è limitata a comunicare di non aver più erogato salari a far tempo

dal 1. ottobre 2013.

Le persone assicurate,

le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro

versamento sono regolate in particolare nel contratto di affiliazione (doc. A/2),

nel piano di previdenza (doc. A/13) e nelle condizioni contrattuali (doc. A/14).

I lavoratori assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute risultano

dai documenti di causa. Tenuto segnatamente conto del fatto che a partire dal

1. ottobre 2013 la società datrice di lavoro non ha più avuto dipendenti (cfr.

IV, IV/1, VI/2, VI/3; cfr. petizione p. 5) con consecutivo storno di CHF

Considerandi

6'431.-- operato il 22 luglio 2014 a favore del datore di lavoro (cfr. VI/3), il

saldo dovuto alla fondazione di previdenza dev’essere cifrato in CHF 6'977.95 (cfr.

estratto conto sub doc. A/16; tale importo è comprensivo di interessi di conto

corrente e spese di diffida e per domanda di esecuzione; cfr. regolamento dei

costi sub VII, cfr. petizione p. 7) e non in CHF 13'305.65 (valuta 31. gennaio

2014; cfr. estratto sub doc. A/16) chiesti nel petitum.

Quanto all’importo di CHF 103.-- fatto valere per spese relative

all’emissione del precetto esecutivo (cfr. doc. A/16), va osservato che detto

costo segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposto né

dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del

credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con

successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Tale spesa è aggiunta

alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto,

senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La

mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.5

Chiesta

è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ del 3 luglio 2014.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale am-ministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore se-gua la procedura

dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non

debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la

procedura dell'art. 80 LEF (Adler,

in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

Il

presente giudizio varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione

senza che la fondazione attrice debba prima chiedere il rigetto (definitivo)

dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.6 La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia

agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984

p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

ditta CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 6’977.95 oltre

interessi al 5% dal 1. febbraio 2014.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’UEF di __________ del 3 luglio 2014 per l’importo di CHF 6’977.95 oltre

interessi al 5% dal 1. febbraio 2014.

2.- Non

si prelevano né tasse né spese.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti