34.2014.35
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamenot dell'abitazioe; calcolo interessi sull'avere presente alla data del matrimonio sino al momento del prelievo
10 giugno 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.35
RG/sc
Lugano
10
giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 4/5 novembre 2014 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT
1
1 rappr. da: RA 1
2. AT
2
a
1. CV
1
2. CV
2
3. CV
3
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 17 giugno 2013, passata in giudicato il 26 agosto 2013, il Pretore del
Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1
e CV 1 il 18 settembre 1997. Al punto 5 del dispositivo il Pretore ha stabilito
che “la questione secondo pilastro-Cassa pensione (LPP) viene demandata al
Tribunale d’appello” e che “momento determinante per la suddivisione
degli averi di libero passaggio accumulati in costanza di matrimonio è la
crescita in giudicato della presente decisione”.
1.2 Il
21 novembre 2014 il giudice del divorzio ha trasmesso l’incar-to allo scrivente
Tribunale. Da questi sollecitato, il 22/23 dicembre 2014 il Pretore ha pure comunicato
la chiave di riparto (divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali) consensualmente
adottata dalle parti.
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente
di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2
LFLP). Delle singole risultanze i-struttorie e delle relative prese di
posizione delle parti (cfr. IV-XXXVII) si dirà più diffusamente, per quanto
occorra, in appresso.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad
art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31
dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2
LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la pre-stazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA
34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) di-chiarazioni
di parte emerge che alla data del matrimonio (18 settembre 1987) AT 1 disponeva
presso il __________ di una prestazione di libero passaggio di CHF 41'515.40
(cfr. XIII, XXII), importo, questo, calcolato tenendo rettamente conto (anche)
del versamento a suo favore di CHF 24'584.-- (accreditato alla Fondazione
Istituto collettore LPP [cfr. I/8, IX, IX/4] e da questi poi versato
nell’aprile 2008 all’istituto di previdenza di __________ [cfr. VI, IX/3])
avvenuto nel dicembre 2003 a seguito della STCA 34.2002.43 del 19 novembre 2003
(confermata dal TF con STF B 1/04 del 1. settembre 2006) in cui lo scrivente
Tribunale aveva condannato la __________ (quale datore di lavoro) al
pagamento dei contributi previdenziali (con interessi) dovuti per il dipendente
AT 1 nel periodo 1. gennaio 1995 - 31 dicembre 1998 (cfr. anche
scritto 19 dicembre 2003 dell’istituto di previdenza di __________ all’assicu-rato
sub I/8; cfr. conteggio sub I/6).
Di
seguito, da gennaio 1999 a dicembre 2005 è stato assicurato sia alla __________
quale dipendente (in diversi periodi) di __________ sia (da settembre 2002 a gennaio 2005) alla __________ quale dipendente della __________ (cfr. I/15-16, XXIX; cfr.
estratto conto individuale AVS sub XVIII). Quale dipendente di __________ da
gennaio 2006 AT 1 è assicurato al AT 2 dove il 2 ottobre 2008 ha effettuato un prelievo per il finanzia-mento dell’abitazione primaria di CHF 67'700.-- (cfr.
VI, IX/3 e 5, XV). Alla crescita in giudicato del divorzio
(26 agosto 2013, momento determinante per il riparto; cfr. supra consid. 2.3)
presso il AT 2 (contratto n. __________) egli disponeva di un avere divisibile
di CHF 15'127.65 (cfr. VI, XV).
Giusta
il suevocato art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) ai fini
del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del
matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/
Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che
gli interessi vanno calcolati applicando
il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a
cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente
quindi da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau
droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De
l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Inoltre,
capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il
finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo
di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b)
– non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale
sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione
esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da
dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art.
30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in
argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung
und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der
Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
Tenuto
conto della giurisprudenza federale in materia (STF 9C_691/2009 del 24 novembre
2009 pubblicata in DTF 135 V 436; vedi anche Schai, Vorbezüge aus der zweiten Säule für
Wohneigentum im Scheidungsfall, in BJM pp. 57ss, 80) appare quindi in concreto
giustificato considerare gli interessi maturati sull’avere di CHF 41'515.40 presente alla data del matrimonio (18 settembre 1997)
sino alla data del prelievo (2 ottobre 2008).
Ne consegue che – stante un capitale di CHF
15'127.65 al momento del divorzio, aumentato dell’importo di cui al suddetto
prelievo (CHF 67'700.--) e considerata una prestazione di CHF 41'515.40 alla celebrazione del matrimonio aumentata degli
interessi di cui sopra (cifrabili in CHF 17'775.50; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch)
– l’avere pensionistico
accumulato da AT 1 e suscettibile di essere diviso ammonta
a CHF 23'536.75 (15'127.65 + 67'700 –
41'515.40 – 17'775.50).
AT
1 risulta aver stipulato alcune polizze di assicurauzione sulla vita – una
delle quali, stipulata con la __________, è per altro già stata considerata dal
Pretore nella sentenza di divorzio (cfr. sentenza di divorzio, cfr. verbale d’udienza
sub I/2, cfr. X/4-5) – le quali contrariamente a quanto sembra voler sostenere
la ex moglie (per lo meno con riferimento all’assicura-zione stipulata con __________;
cfr. X), non sono suscettibili di es-sere prese in considerazione nell’ambito
della presente proce-dura di divisione, siano essere riconducibili al pilastro
3A o al pilastro 3B (cfr. supra consid. 2.4).
2.5.2Per
quanto riguarda CV 1, l’istruttoria ha permesso di appurare che è stata assicurata
da ottobre 2009 a luglio 2014 alla __________ (cfr. X/1, XVII/1, XXXII/1), dove
al passaggio in giudicato del divorzio (26 agosto 2013) disponeva di una prestazione
d’uscita di CHF 3'238.35 (cfr. XXXII/1). Nel dicembre 2014 il capitale
previdenziale ivi accumulato di CHF 4'232.-- è stato versato alla dove la ex moglie
è assicurata quale dipendente di uno studio medico (cfr. XVII/1, XXVII) e dove
attualmente (valuta 31 marzo 2015) dispone di un avere previden-ziale divisibile
di CHF 7'422.-- (cfr. XXVII). Ella risulta pure essere stata assicurata ai fini
previdenziali alla AT 2 quale impiegata – per quanto è dato di capire – della __________
(contratto n. __________) nel periodo 1. gennaio 2006 - 31 dicembre
2008 (cfr. XXVI; cfr. estratto conto individuale AVS sub XVI). Durante questo
periodo ha accumulato un capitale previdenziale che solo il 26 settembre 2013
(poco dopo la crescita in giudicato del divorzio) è stato trasferito per un importo
di CHF 1'105.55 su un conto di libero passaggio della Fondazione Istituto collettore
LPP, il cui avere attuale (valuta 31 maggio 2015) ammonta a CHF 1’122.99.
Per
il che il capitale previdenziale accumulato da Sara
Maciariello e soggetto a divisione dev’essere cifrato in CHF 4'343.90
(3'238.35 + 1'105.55).
2.5.3Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata
la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a
favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di
CHF 9'596.40 ([23'536.75 - 4'343.90] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 9'596.40, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo
dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e sino al momento dell'effettivo
trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02
dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del
16 marzo 2015), dovrà essere trasferita, da parte del AT 2 (contratto n. __________), a favore di
CV 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso
la Fondazione istituto collettore LPP.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Non
si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 23'536.75.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 4'343.90.
3.- È
fatto ordine al AT 2 (contratto n. __________) di versare
a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso
la Fondazione istituto collettore LPP, la somma di CHF 9'596.40 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 26 agosto 2013.
Fatti
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti