34.2014.36
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Pagamento dilazionato
16 gennaio 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2014.36
rg/sc
Lugano
16 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 1° dicembre 2014 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che -
con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società
convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – a titolo di contributi della
previdenza professionale rimasti insoluti nel periodo 2012-2014 – di CHF
5'578.95 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2014, di CHF 223.-- per interessi
dal 1. gennaio al 28 agosto 2014 e delle “spese del presente precetto”, chiedendo
altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 4
settembre 2014 dell’UE di __________;
- con
la risposta di causa parte convenuta – senza contestare la pretesa
attorea ma evidenziando come in relazione ad alcuni sinistri sia tuttora aperto
un contenzioso con AT 1 per un vantato credito della CV 1 di circa CHF
130'000.-- – riconosce il proprio obbligo contributivo chiedendo la
concessione di “una ratealizzazione dell’importo dovuto in 48 mesi”;
-
con scritto 12 gennaio 2015 la fondazione attrice, preso atto del
riconoscimento da parte della società convenuta del proprio debito di cui alla
petizione in rassegna, si è dichiarata non disposta a concedere una
rateizzazione dell’importo dovuto;
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG;
- richiamati
gli artt. 11 LPP - che impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato - e 66 LPP - secondo cui l'istituto di previdenza stabilisce nelle
disposizioni regolamentari a) l'importo dei contributi del datore di lavoro e
dei lavoratori, b) che il contributo del datore di lavoro deve essere almeno
uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori, c) che il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari (sul punto
cfr. Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32), nel caso di specie che la pretesa della fondazione attrice –
per altro riconosciuta da parte convenuta – appare sufficientemente
sostanziata e documentata;
- con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 30 agosto 2010 la CV 1
si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite
prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e
dei suoi contributi alla fondazione (art. 5 contratto d'affiliazione, doc.
A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo
che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate,
il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel
piano di previdenza di cui al paragrafo D del contratto d’affiliazione (doc.
A/2). Il contratto stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e
all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito d’interessi
in caso di pa-gamento anticipato/ritardato dei contributi;
- dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi di
conto corrente) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle
disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati
(doc. A/4-5);
-
pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera
quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66
cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza
può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.
46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
- per
quanto attiene alle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le stesse vanno
riconosciute nella misura in cui documentate e previste nell’apposito regolamento
dei costi (sub doc. A/2). In tal senso vanno ammesse spese di diffida per CH
600.-- (cfr. doc. A/7.2, A/7.3; l’importo di CHF 300.-- addebitato nell’aprile
2014 agli atti non risulta invece documentato) e spese di esecuzione per CHF
1’000.-- (in relazione alle esecuzioni n. __________ in seguito sostituita
dall’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ (cfr. doc. A/8; cfr. estratto
conto sub. doc. A/6). Non può inoltre essere riconosciuto l’importo di CHF
73.-- addebitato nel dicembre 2013 e riferito con ogni verosimiglianza alle spese
di precetto anticipate dalla fondazione per l’emissione di un PE nel dicembre
2013 (quello di cui è qui chiesto il rigetto definitivo è stato invece emesso
nel settembre 2014; cfr. doc. A/8). Va infatti osservato che tale spesa segue
le sorti dell’esecuzione e non può essere imposta né dall’assicuratore né dal
tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un accessorio del credito
che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio
2007);
-
stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito di CHF
5'428.95;
-
la richiesta volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione
interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 4 settembre 2014
dell’UE di __________ merita accoglimento.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronun-ciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o
da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit
privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione
aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione
ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile
o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
-
come accennato, parte convenuta chiede alla fondazione attrice di poter rateizzare
il pagamento dell’importo dovuto ed evidenzia pure come in relazione ad alcuni sinistri
sia tutt’ora aperto un contenzioso con AT 1 per un vantato credito della AT 1
di circa CHF 130'000.--;
-
allo scrivente Tribunale non compete l’esame di eventuali accordi tra le
parti riguardanti dilazioni o facilitazioni di pagamento, le quali potranno se
del caso essere in seguito riproposte e concordate con la fondazione attrice.
Per quanto riguarda invece l’asserito credito di CHF 130’000.--, nella misura
in cui – e per quanto è dato di capire – viene fatta valere nella presente sede
una compensazione con l’importo dovuto a titolo di contributi previdenziali, la
stessa non può essere presa in considerazione già solo perché nel caso concreto
difetta la reciproca identità tra debitore e creditore (sul punto cfr. Imhof/ Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung,
6.a edizione, volume 1, pp. 196s; DTF 128 V 224 consid. 3b; STF 9C_566/2007 del
3 gennaio 2008; STFA B 132/06 del 21 agosto 2007), ossia prestazione e
controprestazione non sussistono tra i medesimi soggetti giuridici (AT 1 non
coincide con __________ [e neppure, eventualmente, con __________]), ma anche
perché non è in ogni caso data la competenza ratione personae e materiae dello
scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP (in argomento cfr. Meyer/Uttinger; in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP e LFLP, cit., ad art.
73, n. 1-22);
-
la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca);
- a
parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili.
Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna
indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata
alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico e ciò vale anche
per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7;
per le eccezioni vedi DTF 128 V 133, 323, 127 V 207).
Per questi
motivi,
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 5'428.95
oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2014 su CHF 5'205.95.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 4 settembre 2014 dell'UE di __________ per l’importo di CHF 5'428.95 oltre
interessi al 5% dal 29 agosto 2014 su CHF 5'205.95.
Considerandi
2.
- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione agli interessati i quali possono
impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti