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Decisione

34.2014.36

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Pagamento dilazionato

16 gennaio 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

34.2014.36

rg/sc

Lugano

16 gennaio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 1° dicembre 2014 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che -

con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società

convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – a titolo di contributi della

previdenza professionale rimasti insoluti nel periodo 2012-2014 – di CHF

5'578.95 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2014, di CHF 223.-- per interessi

dal 1. gennaio al 28 agosto 2014 e delle “spese del presente precetto”, chiedendo

altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 4

settembre 2014 dell’UE di __________;

- con

la risposta di causa parte convenuta – senza contestare la pretesa

attorea ma evidenziando come in relazione ad alcuni sinistri sia tuttora aperto

un contenzioso con AT 1 per un vantato credito della CV 1 di circa CHF

130'000.-- – riconosce il proprio obbligo contributivo chiedendo la

concessione di “una ratealizzazione dell’importo dovuto in 48 mesi”;

-

con scritto 12 gennaio 2015 la fondazione attrice, preso atto del

riconoscimento da parte della società convenuta del proprio debito di cui alla

petizione in rassegna, si è dichiarata non disposta a concedere una

rateizzazione dell’importo dovuto;

-

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG;

- richiamati

gli artt. 11 LPP - che impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da

assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente

registrato - e 66 LPP - secondo cui l'istituto di previdenza stabilisce nelle

disposizioni regolamentari a) l'importo dei contributi del datore di lavoro e

dei lavoratori, b) che il contributo del datore di lavoro deve essere almeno

uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori, c) che il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari (sul punto

cfr. Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis

zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32), nel caso di specie che la pretesa della fondazione attrice –

per altro riconosciuta da parte convenuta – appare sufficientemente

sostanziata e documentata;

- con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 30 agosto 2010 la CV 1

si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite

prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e

dei suoi contributi alla fondazione (art. 5 contratto d'affiliazione, doc.

A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo

che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate,

il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel

piano di previdenza di cui al paragrafo D del contratto d’affiliazione (doc.

A/2). Il contratto stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e

all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito d’interessi

in caso di pa-gamento anticipato/ritardato dei contributi;

- dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi di

conto corrente) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle

disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati

(doc. A/4-5);

-

pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera

quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66

cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.

46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

- per

quanto attiene alle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le stesse vanno

riconosciute nella misura in cui documentate e previste nell’apposito regolamento

dei costi (sub doc. A/2). In tal senso vanno ammesse spese di diffida per CH

600.-- (cfr. doc. A/7.2, A/7.3; l’importo di CHF 300.-- addebitato nell’aprile

2014 agli atti non risulta invece documentato) e spese di esecuzione per CHF

1’000.-- (in relazione alle esecuzioni n. __________ in seguito sostituita

dall’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ (cfr. doc. A/8; cfr. estratto

conto sub. doc. A/6). Non può inoltre essere riconosciuto l’importo di CHF

73.-- addebitato nel dicembre 2013 e riferito con ogni verosimiglianza alle spese

di precetto anticipate dalla fondazione per l’emissione di un PE nel dicembre

2013 (quello di cui è qui chiesto il rigetto definitivo è stato invece emesso

nel settembre 2014; cfr. doc. A/8). Va infatti osservato che tale spesa segue

le sorti dell’esecuzione e non può essere imposta né dall’assicuratore né dal

tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un accessorio del credito

che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio

2007);

-

stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito di CHF

5'428.95;

-

la richiesta volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione

interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 4 settembre 2014

dell’UE di __________ merita accoglimento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronun-ciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o

da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

-

come accennato, parte convenuta chiede alla fondazione attrice di poter rateizzare

il pagamento dell’importo dovuto ed evidenzia pure come in relazione ad alcuni sinistri

sia tutt’ora aperto un contenzioso con AT 1 per un vantato credito della AT 1

di circa CHF 130'000.--;

-

allo scrivente Tribunale non compete l’esame di eventuali accordi tra le

parti riguardanti dilazioni o facilitazioni di pagamento, le quali potranno se

del caso essere in seguito riproposte e concordate con la fondazione attrice.

Per quanto riguarda invece l’asserito credito di CHF 130’000.--, nella misura

in cui – e per quanto è dato di capire – viene fatta valere nella presente sede

una compensazione con l’importo dovuto a titolo di contributi previdenziali, la

stessa non può essere presa in considerazione già solo perché nel caso concreto

difetta la reciproca identità tra debitore e creditore (sul punto cfr. Imhof/ Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung,

6.a edizione, volume 1, pp. 196s; DTF 128 V 224 consid. 3b; STF 9C_566/2007 del

3 gennaio 2008; STFA B 132/06 del 21 agosto 2007), ossia prestazione e

controprestazione non sussistono tra i medesimi soggetti giuridici (AT 1 non

coincide con __________ [e neppure, eventualmente, con __________]), ma anche

perché non è in ogni caso data la competenza ratione personae e materiae dello

scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP (in argomento cfr. Meyer/Uttinger; in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP e LFLP, cit., ad art.

73, n. 1-22);

-

la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca);

- a

parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili.

Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna

indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata

alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico e ciò vale anche

per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7;

per le eccezioni vedi DTF 128 V 133, 323, 127 V 207).

Per questi

motivi,

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 5'428.95

oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2014 su CHF 5'205.95.

§§ E'

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 4 settembre 2014 dell'UE di __________ per l’importo di CHF 5'428.95 oltre

interessi al 5% dal 29 agosto 2014 su CHF 5'205.95.

Considerandi

2.

- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione agli interessati i quali possono

impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti