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Decisione

34.2014.5

Restituzioni di prestazioni versate indebitamente. Prescrizione del diritto alla restituzione: decorrenza del termine di prescrizione

24 settembre 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi calcoli di sovrindennizzo a motivo sia dell’erogazione della rendite

AI che del guadagno da attività lucrativa (doc. A/143-156);

- con

successivi scritti 1. e 2 maggio 2013 ATTO 1 ha chiesto la re-stituzione dell’ulteriore

importo di CHF 9'210.40 per prestazioni percepite in eccesso da gennaio 2011 a maggio 2013, calcolato tenendo conto in particolare della comunicazione dei nuovi dati di

reddito a partire dal 1. gennaio 2011 corretti dall’autorità fiscale in sede di

reclamo (doc. A/157-165);

- per

lettera 13 maggio 2013, CONV 1, tramite l’avv. RAPP 1, si è fermamente opposto alle

richieste di restituzione, evidenziando in particolare come con lettera 16

febbraio 1999 egli abbia informato l’istituto di previdenza dell’esi-stenza

degli elementi idonei a mettere in discussione l’entità delle prestazioni LPP

riconosciutegli, agendo successivamente sempre in maniera trasparente e

rendendo noto all’Istituto delle assicurazioni sociali, in occasione delle

procedura di revisione, ogni sua entrata. Ha quindi infine sottolineato come le

richieste di restituzione risultino ampiamente tardive (doc. A/167);

- nel

successivo scambio di corrispondenze ATTO 1 e CONV 1 si sono riconfermati nelle

loro antitetiche posizioni (doc. A/169-186);

- il

16/20 gennaio 2014 CONV 1 ha trasmesso, tra l’altro, a ATTO 1 una dichiarazione

di rinuncia alla prescrizione sottoscritta il 10 gennaio 2014 (doc. A/189);

- con

la petizione in oggetto ATTO 1

chiede la condanna di CONV 1 alla restituzione di CHF 125'017.25 per

prestazioni versate in eccesso negli ultimi cinque anni (rendite e supplementi

fissi) a motivo di sovrindennizzo, ricalcolato tenendo conto dei redditi da

attività lavorativa conseguiti dal convenuto in tale periodo e della cui esistenza

l’istituto di previdenza sarebbe venuto a conoscenza a seguito dei controlli

eseguiti nel gennaio 2013 (delle singole motivazioni si dirà più

dettagliatamente, per quanto occorra, nel prosieguo);

- con

la risposta di causa il convenuto, sempre patrocinato dal-l’avv. RAPP 1, chiede

la reiezione della petizione. In particolare ec-cepisce la prescrizione/perenzione

del diritto di chiedere la restituzione sostenendo in particolare di aver

fornito con il suo scritto 16 febbraio 1999 le necessarie informazioni a seguito

delle quali l’istituto di previdenza, agendo con la dovuta diligenza, avrebbe dovuto

immediatamente attivarsi ed effettuare le opportune verifiche (delle ulteriori

argomentazioni di parte convenuta si dirà, se necessario nei considerandi successivi);

- ATTO

1 ha replicato, il convenuto ha duplicato;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai

sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;

- in

lite è la restituzione da parte del convenuto di complessivi CHF 125'017.25 di

prestazioni erogate in eccesso nel periodo maggio 2008-maggio 2013. La controversia

ha quindi natura previdenziale e rientra nel campo di applicazione materiale

del-l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber,

Berufliche Vorsorge, 2013, art. 73 n. 8, p. 272; SZS

2001 p. 485). È di conseguenza data la competenza ratione materiae di questo Tribunale

(cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca);

- la

competenza territoriale dello scrivente TCA ex art. 73 cpv. 3 LPP appare pure data,

al momento dell’inoltro della petizione il convenuto essendo domiciliato nel

Cantone Ticino;

- secondo

l’art. 35a cpv.1 LPP le prestazioni ricevute indebitamente devono essere

restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona

fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave. Il diritto di

chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui

l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo

cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chie-dere la

restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine

di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 35a cpv. 2 LPP). L’art. 35a LPP, entrato in vigore al 1. gennaio 2005, è applicabile sia

alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (art. 49 cpv. 1

cifra 4 LPP). Prima di tale data, in assenza di una

norma statutaria o re-golamentare che la prevedesse specificatamente, la restituzione

di prestazioni della previdenza professionale versate a torto era retta dagli

art. 62 segg. CO, e questo sia in materia di previdenza obbligatoria che di

previdenza più estesa (DTF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50 e 236, 115 V 118; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 2, p. 136). Rispetto all’indebito

arricchimento ai sensi dell’art. 62 CO, l’art. 35a LPP non esige più che il

beneficiario sia ancora arricchito al momento della domanda di restituzione (Kahil-Wolff in: Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 35a n. 8, p. 604 con riferimenti).

Gli artt. 62ss CO rimangono applicabili, in assenza di norme

regolamentari, nel caso di istituiti previdenziali non registrati (Vetter-Schreiber, op. cit., 2013, art. 35a n. 3, p. 137). Sono considerate prestazioni

della previdenza professionale le prestazioni periodiche (rendite di vecchiaia,

superstiti ed invalidità: artt. 13 – 26 LPP) e le prestazioni versate sotto

forma di capitale al posto di una rendita (art. 37 LPP). L’art. 35a è applicabile

per analogia, in quanto destinati alla previdenza professionale, anche ai versamenti

di prestazioni d’uscita ad un nuovo istituto di previdenza o su un conto di

libero passaggio (Kahil-Wolff, cit., art. 35a, n. 5, pp. 602s e

riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti);

- nel

caso in esame ATTO 1 fonda la propria richiesta sul summenzionato

art. 35a LPP, omettendo di precisare che anche il Regolamento di previdenza per

gli impiegati ed i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della ATTO

1 del 15 giugno 2007 (RPIC; RS 172.220.141.1) sancisce l’obbligo di restituzione

di prestazioni indebitamente percepite con possibilità di rinuncia, da parte

dell’istituto di previdenza, a chiedere la restituzione nei casi di rigore o per

motivi di economia amministrativa (art. 72 RPIC), rimandando invece all’art.

35a LPP per quanto riguarda la prescrizione del diritto di restituzione (art.

73 RPIC);

- il

convenuto non contesta in sé la fondatezza della richiesta attorea né il quantum

da restituire, ma eccepisce la prescrizione/pe-renzione del diritto di chiedere

la restituzione;

-

come accennato l’art. 35a cpv. 2 LPP stabilisce che il diritto di

chiedere la restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui l’istituto

di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni

dal versamento della prestazione ritenuto che se la pretesa di restituzione

nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione

più lun-go, si applica quest’ultimo. Se l’anno di cui all’art. 35a cpv. 2 LPP

sia da considerare – come ipotizzato da alcuni autori (Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 946; Vetter-Schreiber, op.

cit., 2009, art. 35a n. 9, p. 117 s.; Kahil-Wolff, cit., art.

35a n. 12, p. 606) e nonostante

che il testo legale parli di prescrizione – un termine di perenzione è

questione che il TF ha lasciato aperta (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013

consid. 2.3, STF 9C_611/ 2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3 con riferimenti). Determinante

è il momento in cui l’amministrazione, usando l’attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione. Al riguardo, la

giurisprudenza concernente gli artt. 25 LPGA e 47 vLAVS può essere applicata

all’art. 35a LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1; STF 9C_611/

2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; STCA 34.2011.2 del 29 settembre 2011

consid. 2.6). Il termine di un anno comincia quin-di normalmente

a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione, ossia del carattere

indebito della prestazione versata (DTF 139 V 6 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a,

110 V 304; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2;

Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 12). Una prestazione è ricevuta indebitamente dal

momento che è stata versata senza valida causa giuridica (che può per esempio

risultare da un errore di calcolo o anche da un sovrindennizzo; cfr. Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 6) e la violazione di una norma legale da parte

dell’isti-tuto di previdenza o la cattiva fede del beneficiario non sono requisiti

necessari (la non buona fede del beneficiario deve per contro essere esaminata

nel quadro di un eventuale condono; Kahil-Wolff, cit., art. 35a nota 27

p. 603; SVR 2011 BVG Nr. 31). Secondo la giurisprudenza federale, in

caso di errore – ad esempio nel calcolo di una prestazione – il termine non

decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui

l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo – per esempio in occasione

di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti

atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa – rendersi conto

dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF

124 V 380 consid. 1 e 2c; RDAT II-2003 n. 72 p. 306; STF 9C_482/ 2009 del 19

febbraio 2010 consid. 3.3.2., STF 9C_323/ 2011 del 10 giugno 2011). L’Alta

Corte ha spiegato il motivo di questa precisazione, osservando che se si

facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data

del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità di reclamare

il rimborso di prestazioni versate a torto (DTF 124 V 380 consid. 1; DTA 2006 p.

158);

- nella summenzionata STF 9C_482/2009 (consid. 3.3.2) il TF ha ammesso che

il principio del secondo evento potrebbe portare con sé una certa insicurezza

giuridica poiché è solo l’avvio di u-na periodica verifica, il cui momento

viene determinato dall’am-ministrazione, a far scattare il termine.

Un’incertezza ritenuta tuttavia accettabile e che non può essere definita

arbitraria, dal mo-mento che altre circostanze, quali ad esempio la segnalazione

di un errore all’amministrazione da parte di un assicurato, e la verifica delle

condizioni economiche personali ogni quattro anni (in quel caso si trattava di

prestazioni complementari indebitamente versate) portano a far decorrere il

termine relativo di prescrizione e che, infine, il termine assoluto di cinque

anni a partire dal versamento della rispettiva prestazione limita comunque il

diritto di restituzione (cfr. anche STCA 34.2011.2 del 29 settembre 2011);

-

determinante, conformemente alla surriferita giurisprudenza, non è

quindi l’errato versamento degli averi previdenziali, ma la circo-stanza che,

con la dovuta e ragionevole attenzione, l’organo esecutivo in un secondo

momento avrebbe dovuto riconoscere il carattere indebito del versamento;

- nel

caso in esame parte attrice sostiene che “la prima azione errata

dell’attrice è stata quella di non effettuare alcun accertamento in seguito

alla lettera del convenuto del 16 febbraio 1999 e quindi di non determinare la

sussistenza di un sovraindennizzo in seguito al reddito da lavoro. Pertanto,

per la determinazione dell’inizio del termine di prescrizione/perenzione è

determinante il giorno in cui l’attrice, in un secondo momento, usando l’atten-zione

ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto del suo errore”

(petizione p.6).

L’argomentazione

non ha pregio e dev’essere disattesa.

Alla

luce dei suevocati principi giurisprudenziali, nel caso concreto l’errore,

ossia il versamento senza causa giuridica di una prestazione, corrisponde infatti

a non aver dubbi al versamento, la prima volta nel luglio 1998 (doc. A/15

e segg.) della rendita (con indennità per figli e supplemento fisso) quantificata

senza considerare la totalità dei redditi conteggiabili nel calcolo di sovrindennizzo

in base alla normativa applicabile all’epoca (cfr. infra). Il secondo evento

atto a fondare il momento della conoscenza di circostanze giustificanti la

restituzione è invece nella specie costituito dalla summenzionata lettera 16

febbraio 1999 del convenuto in base alla quale l’istituto di previdenza avrebbe

potuto e dovuto rendersi conto – come si vedrà in appresso – dell’esi-stenza di

circostanze idonee a far ritenere non corretto il calcolo della sovrassicurazione;

- qualora

l’istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa u-na possibile pretesa

di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, esso è tenuto a

compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato (per giurisprudenza

viene di regola considerato un termine di 4 mesi; STF 8C_64/ 2011 del 7

novembre 2011 consid. 2.2; SVR 2001 IV Nr. 30 p. 93 consid. 2e);

- secondo

l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza CPC in vigore dal 1. gennaio 1995 al 31 dicembre 2007

rispettivamente giusta l’art. 29 cpv. 1 OCPC 1 in vigore dal 1. gennaio 2002 al 30 giugno 2008 e l’art. 77 cpv. 3 lett. g RPIC in vigore dal 1.

luglio 2008, nel calcolo del sovrindennizzo sono computabili, per i beneficiari

di prestazioni d’invalidità AI, i redditi da attività lucrativa;

- nella

fattispecie in esame, dopo ricezione (il 17 febbraio 1999; doc. A/22) della comunicazione

16 febbraio 1999, raccogliendo le necessarie informazioni presso l’Ufficio AI

in merito all’ema-nazione di una decisione formale (in casu resa l’8

dicembre 1998, cfr. atti AI sub doc. 1/A; dal fascicolo si evince che

l’istituto di previdenza era a conoscenza di quanto deciso in ambito AI

addirittura già al momento del calcolo della sovrassicurazione comunicato il 1.

gennaio 1999 [doc. A/20]) ma in particolare alla sua crescita in

giudicato (sul punto STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1.2; DTF

139 V 106 consid. 7.2.2), stante il riconoscimento del diritto ad una mezza

rendita AI per un grado d’invalidità del 50% e quindi l’esistenza di una capacità

residua, l’istituto di previdenza avrebbe dovuto già all’epoca intraprendere le

necessarie verifiche – messe in atto solo nel 2013 – che gli avrebbero consentito

di accertare l’esistenza di redditi da attività lucrativa (attestati già dal

1998; cfr. notifiche di tassazione sub doc. A/190 e segg.) suscettibili di

influire sulla quantificazione (in applicazione delle summenzionate disposizioni

legali in vigore a quel momento) delle prestazioni di spettanza del convenuto;

- stante

quanto sopra il diritto alla restituzione appare all’evidenza ampiamente prescritto/perento;

- la

tardività della richiesta di restituzione non può d’altronde non essere riconosciuta

anche sulla base delle argomentazioni che seguono;

- giusta

l’art. 77 cpv. 3 lett. g RPIC in vigore dal 1. luglio 2008 rispettivamente a

norma dell’art. 24 cpv. 2 OPP2 nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2005,

per i beneficiari di prestazioni d’in-validità nel calcolo del sovrindennizzo

vanno conteggiati non solo i redditi conseguiti da attività lucrativa ma anche

i redditi “ra-gionevolmente ancora conseguibili” (RPIC) rispettivamente

il reddito “che può presumibilmente essere ancora conseguito” (OPP2);

- partendo

dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP)

– sancito dagli artt. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP –, il TF ha stabilito

che generalmente il reddito da invalido stabilito dall’AI corrisponde al

reddito che l’assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai

sensi dell’art. 24 cpv. 2 secondo frase OPP2 . L’Alta Corte ha parlato al

riguardo di una presunzione (DTF 134 V 70 consid. 4.1.2 e

4.1.3; Vetter-Schreiber, op. cit.,

2009, art. 24 BVV 2 n. 34, p. 328);

-

nel febbraio 1999, come visto, l’istituto di previdenza è venuto a conoscenza

del fatto che in ambito AI, anche se allo stadio di progetto decisionale, era

stato riconosciuto a CONV 1 il diritto ad una mezza rendita d’invalidità e che

in tale ambito era stata accertata l’esigibilità, malgrado il danno alla

salute, di attività confacenti e quindi un reddito ipotetico da invalido di CHF

32'500.-- annui (doc. A/24);

- anche

volendo quindi prescindere dai redditi da attività lucrativa computabili nel

calcolo di sovrassicurazione e volendo pure considerare – per pura ipotesi di lavoro

– quale primo errore, come sostenuto da ATTO 1, quello di non avere immediatamente

dato seguito ai necessari accertamenti dopo ricezione della lettera 16 febbraio

1999, il diritto a chiedere la restituzione risulta in ogni caso non essere

stato fatto valere in tempo utile ai sensi dell’art. 35a cpv. 2 LPP;

-

infatti, sulla base delle informazioni che, agendo con la

dovuta diligenza, avrebbe senza indugio potuto raccogliere in merito alla crescita

in giudicato del provvedimento d’attribuzione di una rendita parziale (confermativo

del progetto di decisione del giugno 1998), l’istituto di previdenza avrebbe

dovuto considerare, a partire dall’entrata in vigore il 1. gennaio 2005 del summenzionato

art. 24 cpv. 2 OPP 2 (ma in ogni caso dalla modifica dell’art. 77 cpv. 3 lett.

g RPIC in vigore dal 1. luglio 2008), un reddito presumibilmente ancora

conseguibile malgrado l’invalidità (all’epoca cifrato dagli organi AI in CHF

32'500.--; per giurisprudenza, come detto, vi è la presunzione che il reddito

presumibile corrisponde al reddito da invalido determinato dall’AI; cfr. anche STF 9C_238/2014 del 22 agosto 2014 destinato alla

pubblicazione) e idoneo a mettere in dubbio la correttezza delle

prestazioni erogate. Avrebbe in tale contesto dovuto, se

non addirittura considerare tout court l’importo di CHF 32'500.--, almeno

verificare la conferma o l’eventuale modifica nel tempo (in ambito AI) di tale reddito

(non senza preventivamente sentire l’interessato sulla situazione

effettiva del mercato del lavoro; DTF 134 V 71 ss, consid. 4.2.1 e 4.2.2) in

occasione degli annuali calcoli di sovraindennizzo effettuati a partire (per lo

meno) dall’ottobre dal 2008 (doc. A/96 e segg.) e quindi accorgersi del carattere (anche solo parzialmente) indebito di quanto versato in precedenza.

Al riguardo è bene ricordare che di principio si applicano le norme legali e

regolamentari valide al momento in cui si pone la questione della

sovrassicurazione, quindi anche alle rendite correnti, le norme applicabili al

momento della nascita del diritto alla prestazione non continuando quindi ad

essere applicabili (Schneider/Geiser/

Gächter (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, art. 34a n. 51, p. 51; Vetter-Schreiber, op. cit., 2009, art. 24 BVV n. 51, p. 330; DTF 134 V 67 consid.

2.3.1 e 2.3.3, 122 V 319 consid. 3c; STF B 82/06 del 19 gennaio 2007,

pubblicata in SVR 2007 BVG nr. 35). Una verifica del reddito da invalido

sarebbe d’altronde stata da effettuare anche in occasione della revisione della

rendita AI comunicata all’istituto di previdenza nell’ottobre 2007, in cui era stato confermato il diritto di CONV 1 alla mezza rendita già erogata dal 1998 (doc.

A/77);

- la

giurisprudenza federale relativa all’art. 25 cpv. 2 LPGA – appli-cabile

all’art. 35a cpv. 2 LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novem-bre

2013 e 9C_611/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3)

– ha tuttavia avuto modo di precisare che il termine annuo

per chiedere la restituzione non può cominciare a decorrere prima che le

prestazioni siano state erogate e che detto termine decorre quin-di dal

giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (SVR

2010 EL n. 12 p. 35; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid.

Considerandi

2.

; STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2; STF

8C_927/2012,8C_933/2012 [parzialmente pubblicata in DTF 139 V 429] consid. 5);

- ne

consegue che, stante in concreto la rinuncia, formulata il 10 gennaio 2014

dall’assicurato, ad eccepire la prescrizione a condizione che questa non fosse

già intervenuta (per un caso in cui il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se il termine di cui all’art. 35a cpv. 2 LPP sia un termine di

prescrizione o di perenzione pur trattandosi di fattispecie ove vi era stata

rinuncia ad invocare la prescrizione cfr. STF 9C_298/2013 e 9C_310/2013 del 22

novembre 2013; cfr. anche STF 9C_216/2014 del 1. settembre 2014), il diritto

alla restituzione delle prestazioni indebitamente versate nei 12 mesi che

precedono tale data (ossia dal 10 febbraio 2013) non può essere considerato

prescritto;

- ricordato

come l’art. 77 RPIC stabilisce che “le prestazioni ricorrenti di Publica sono

trasferite nel corso dei primi 10 giorni del mese” e come nella fattispecie

l’indebito versamento di prestazioni ha preso fine nel maggio 2013 – la

richiesta attorea avendo infatti per oggetto la restituzione di prestazioni

versate in eccesso senza giusta causa sino al 31 di maggio 2013 (cfr. petizione)

– l’importo da restituire deve essere cifrato in complessivi CHF 7'335.80 (CHF 5'747.80

relativi al periodo gennaio-aprile 2013 [cfr. conteggio sub doc. A/146] e CHF

1'588.-- relativi al periodo gennaio-maggio 2013 [cfr. conteggio sub doc.

A/159]);

- parte

attrice non ha fatto valere interessi di mora;

- quo

all’eventuale condono del debito di restituzione ai sensi del-l’art. 35a cpv. 1

seconda frase LPP (rispettivamente alla rinuncia di ATTO 1 alla restituzione ai

sensi del Regolamento del 25 novembre 2010 concernente i casi di rigore; sub

VII/b), parte convenuta, pur avendo già fornito alcuni elementi di valutazione con

la risposta di causa, si è espressamente riservata nelle more della presente procedura

di avvalersi formalmente di tale possibilità (tramite presentazione della relativa

formale richiesta) a dipendenza dell’esito e quindi dopo emanazione del

presente giudizio (cfr. IX);

- la

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP; art. 29 cpv. 1 Lptca). ATTO 1 verserà a CONV 1 CHF

1’800.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§ CONV

1 è condannato a versare alla ATTO 1 CHF

7'335.80.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa ATTO 1 verserà a CONV 1 CHF 1’800.- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti