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Decisione

34.2014.7

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi dal matrimonio al divorzio. Versamento in contanti durante il matrimonio per donna sposata che cessava la sua attivit

13 agosto 2014Italiano12 min

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Fatti

i quali non raggiungevano tuttavia il salario minimo assicurabile LPP (per i salari

minimi ex artt. 2 e 7 LPP in suddetti anni cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, p. 185).

2.5.3 Dal fascicolo

non si evince che durante il matrimonio siano stati effettuati prelievi

anticipati per il finanziamento dell’abitazione giusta l’art. 30c LPP, ciò che

avrebbe di principio influito sulla determinazione degli averi previdenziali da

ripartire (sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332).

2.5.4 Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo

(cfr. art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 242'235.10 ([493’449.55 - 8'979.35] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3

a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma

vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato

in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258).

L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o

Considerandi

polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Pertanto, la somma

di CHF 242'235.10, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai

combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in

cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su

tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio

(16 gennaio 2012) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B

36/02 del 18 luglio 2003), dovrà essere trasferita, da parte della Fondazio-ne AT 2, a favore di CV 1 sul

conto di libero passaggio ad essa intestato presso la Fondazione CV 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA

B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 493’449.55.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 8'979.35.

3.- È

fatto ordine alla Fondazione AT 2 di versare a favore di CV

1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la

Fondazione CV 2, la somma di CHF 242'235.10 oltre interessi compensativi ai

sensi dei considerandi a datare dal 16 gennaio 2012.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti