34.2014.7
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Calcolo degli interessi dal matrimonio al divorzio. Versamento in contanti durante il matrimonio per donna sposata che cessava la sua attivit
13 agosto 2014Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.7
rg/gm
Lugano
13 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo nella causa rimessagli
il 2/3 aprile 2014 dalla Pretura di __________ e che oppone
1. AT
1
2. AT
2
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1 Con pronunzia 28 novembre 2011 il Pretore del
Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto da AT 1
e CV 1 il 14 giugno 1991 ed ha accertato – per quanto qui interessa – il
diritto di ciascun coniuge, in applicazione dell’art. 122 CC, alla metà della
prestazione di libero passaggio accumulata dall’altro durante il matrimonio
(cfr. dispo-sitivo n. 4 della sentenza di divorzio, confermato con sentenza 16
dicembre 2013 della prima Camera civile del Tribunale d’appello); la pronunzia
del divorzio è cresciuta in giudicato il 16 gennaio 2012 (cfr. I, II);
1.2 Il
2/3 aprile 2013 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281
cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente
di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2
LFLP). Delle singole risultanze i-struttorie e delle relative prese di
posizione delle parti (cfr. V-XXX) si dirà più diffusamente, per quanto
occorra, in appresso.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in: Schneider/Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr.
art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31
dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2
LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la pre-stazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli
averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa
sentenza, ossia della pronunzia dello sciogli-mento del matrimonio per divorzio
(DTF 132 V 236 e ivi riferimenti).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita
esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1.
gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza
di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante
il matrimonio (Vetterli/Keel,
Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p.
1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile
svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni di parte
emerge che alla data del matrimonio (14 giugno 1991), co-me del resto già
accertato in procedura di divorzio (cfr. la summenzionata sentenza d’appello
del 16 dicembre 2013, consid. 16c, p. 29), AT 1 disponeva di un avere previdenziale
di CHF 32'045.25 presso l’istituto di previdenza cui era all’epoca assicurato.
Trattasi con ogni verosimiglianza e come indicato dall’interessato medesimo
nelle more della presente procedura, dell’istituto di previdenza del __________
(cfr. VI) cui era affiliato il suo datore di lavoro (l’ex marito ha dichiarato
di avere sempre lavorato, dal 1990, alle dipendenze di __________ [sino al 2005:
__________]; cfr. VI; cfr. doc. OO inc. pretorile sub XVIII; cfr. estratto RC
informatizzato agli atti). In seguito, dal fascicolo egli risulta essere stato
assicurato, sempre alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, alla
Fondazione __________ (contratto __________; cfr. XXX), alla Fondazione __________
(XXIX; cfr. anche X e V/1) ed infine, dal 1. gennaio 2006, alla Fondazione AT 2
(cfr. V, V/2) dove alla crescita in giudicato, il 16 gennaio 2012, del divorzio
pronunziato dal Pretore con sentenza 28 novembre 2011 (momento determinante per
il riparto è infatti, contrariamente a quanto sostenuto dell’ex marito [cfr. XXXII],
il passaggio in giudicato della sentenza che scioglie il matrimonio per
divorzio; cfr. supra consid. 2.3) egli disponeva di una prestazione d’uscita
divisibile di CHF 555'995.50 (cfr. XXVII/bis).
Ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(artt. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP), l'avere al momento del matrimonio e i suoi
interessi non soggiacendo a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge
che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et
consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio
federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente quindi da quello effettivamente
praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les
droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau
droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez,
cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Nella
specie l’avere esistente al momento del matrimonio (CHF 32'045.25) aumentato
degli interessi scaduti al momento del divorzio (CHF 30'500.69; per il
calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) ammonta di conseguenza a CHF 62'545.95.
Per
il che il capitale previdenziale accumulato da AT 1 e
soggetto a divisione deve essere cifrato in CHF 493’449.55 (555'995.50 -
62'545.95).
2.5.2 Per quanto
riguarda AT 1, dagli atti essa risulta aver accumulato un capitale divisibile
di CHF 8'979.35 attualmente depositato su un conto di libero passaggio della
Fondazione CV 2 ed accumulato (incontestatamente) nel periodo 1999-2001 (cfr.
VII, XXVIII). Dalle tavole pro-cessuali emerge inoltre che nel gennaio 1994 all’ex
moglie è stato versato in contanti da parte della Fondazione __________, presso
cui era assicurata a far tempo da settembre 1988, il capitale previdenziale di
CHF 15'134.35 e ciò a motivo di cessazione della propria attività lavorativa
(cfr. VII/1-3). Essendo stato effettuato secondo la normativa in vigore
all’epoca – che prevedeva segnatamente
la possibilità, giusta gli artt. 30 cpv. 2 lett. c LPP [RU 1993 797] e 7 cpv. 2
lett. b cifra 3 dell’Ordinanza sul mantenimento della previdenza e del libero
passaggio del 12 novembre 1986 [RU 1986 2008], di un versamento in contanti per
una donna sposata che cessava la sua attività lavorativa (senza alcun obbligo
legale, contrariamente a quello che sembra essere l’assunto di entrambi
gli ex coniugi __________ [cfr. XXXII, XXXIII], di render conto dell’utilizzo
del capitale prelevato) – suddetto
a-vere è uscito dal ciclo previdenziale e non è quindi più suscettibile di
essere diviso giusta l’art. 122 CC (DTF 125 V 254; Baumann/Lauterburg, Darf’s ein bisschen weniger
sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeausgleich, in: FamPra 2000,
p. 213; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, 1999, p. 58; STCA
34.2002.02 del 29 gennaio 2003). Non è per il resto da ritenere che CV
1 abbia accumulato ulteriori averi di previdenza in costanza di matrimonio. I
certificati di salario prodotti dall’ex marito nelle more della presente
procedura attestano l’erogazione di salari annui a favore dell’ex moglie (CHF
6’840.-- nel 2003, CHF 3'330.-- nel 2004 e CHF 2’930.-- nel 2005; cfr. XXXII/1-3)
Fatti
i quali non raggiungevano tuttavia il salario minimo assicurabile LPP (per i salari
minimi ex artt. 2 e 7 LPP in suddetti anni cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, p. 185).
2.5.3 Dal fascicolo
non si evince che durante il matrimonio siano stati effettuati prelievi
anticipati per il finanziamento dell’abitazione giusta l’art. 30c LPP, ciò che
avrebbe di principio influito sulla determinazione degli averi previdenziali da
ripartire (sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332).
2.5.4 Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo
(cfr. art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 242'235.10 ([493’449.55 - 8'979.35] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3
a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma
vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato
in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258).
L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o
Considerandi
polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 242'235.10, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai
combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in
cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su
tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio
(16 gennaio 2012) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B
36/02 del 18 luglio 2003), dovrà essere trasferita, da parte della Fondazio-ne AT 2, a favore di CV 1 sul
conto di libero passaggio ad essa intestato presso la Fondazione CV 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA
B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 493’449.55.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 8'979.35.
3.- È
fatto ordine alla Fondazione AT 2 di versare a favore di CV
1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la
Fondazione CV 2, la somma di CHF 242'235.10 oltre interessi compensativi ai
sensi dei considerandi a datare dal 16 gennaio 2012.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti