34.2014.8
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20 maggio 2015Italiano76 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2014.8-9
FS
Lugano
20 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 14 aprile 2014 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
1. CV 1
2. CV
2
tutti rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1959, è stato
alle dipendenze della __________ di __________ dal 16 febbraio 1981 al 30
novembre 2009 (cfr. doc. H12) e, di conseguenza, è stato assicurato per la
previdenza professionale presso la CV 1 (di seguito CV 1; cfr. doc. A) e presso
il CV 2 (di seguito CV 2; cfr. doc. C).
L’ultimo giorno di lavoro
è stato il 2 ottobre 2009 e il rapporto di lavoro si è concluso, per disdetta
data dall’attore per motivi personali, con effetto al 30 novembre 2009 (cfr.
doc. H12).
1.2. L’assicurazione federale per
l’invalidità, con decisione del 6 febbraio 2014 dell’Ufficio AI (cfr. doc. E),
conformemente alla STCA del 7 ottobre 2013 (doc. F) – giudizio con il quale, in parziale accoglimento del
ricorso interposto contro la decisione dell’Ufficio AI dell’11/21 marzo 2013
con cui l’amministrazione gli aveva riconosciuto il diritto alla rendita intera
limitatamente al periodo dal 1. ottobre 2010 (versata dal 1. dicembre essendo
la domanda tardiva) al 31 agosto 2011, questo Tribunale ha confermato il
diritto a prestazioni dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 e riconosciuto il
diritto a una rendita intera dal 1. febbraio 2012 –, ha stabilito per AT 1 il diritto ad una rendita intera dal
1. febbraio 2012 oltre a una rendita completiva per figli dal 01.02.2012 al
31.08.2012 (cfr. doc. E).
1.3. Con la presente petizione AT
1, tramite l’avv. RA 1 – sulla
base della succitata STCA del 7 ottobre 2013 e facendo valere, in estrema
sintesi, che “(…) da qualche anno dopo i 20 anni circa (…)” (I) ha
sofferto di acne inversa, che questa malattia dermatologica lo ha reso incapace
al lavoro dal novembre 2005 in avanti con sporadiche riprese dell’attività e
che negli anni si è affiancata una patologia lombare meno grave rispetto a
quella dermatologica – ha chiesto:
" (…)
1. La CV 1,
è condannata a versare a AT 1, le seguenti rendite:
- CHF
1'731.60 mensili a far tempo dall’1.10.2010 al 31.8.2011 e dall’1.2.2012
in avanti, quale rendita LPP obbligatoria;
- CHF
346.35 mensili a far tempo dall’1.10.2010 al 31.8.2011 e dall’1.2.2012
al 31.8.2012, quale rendita LPP obbligatoria per figli;
- CHF
1'175.45 mensili a far tempo dall’1.10.2010 al 31.8.2011 e dall’1.2.2012
in avanti, quale rendita sovraobbligatoria;
- CHF 46.10
mensili a far tempo dall’1.10.2010 al 31.8.2011 e dall’1.2.2012 al
31.8.2012, quale rendita sovraobbligatoria per figli;
2. Il CV 2,
è condannato a versare a AT 1, le seguenti rendite:
- CHF
528.90 mensili a far tempo dall’1.10.2011 al 31.1.2012;
- CHF
1'763.-- mensili dall’1.2.2012 in avanti;
- CHF
235.10 mensili a far tempo dall’1.10.2010 al 31.8.2011 e dall’1.2.2012
al 31.8.2012.
3. Gli importi di rendita di cui sopra sono da adeguare:
(a.) a quelli congiunturali intervenuti,
che sono da istruire come richiesto in petizione;
(b.) agli averi atti a formare la
rendita aggiornati come richiesto in sede istruttoria ed in conformità alla LPP
ed ai disposti regolamentari.
4. Sulle rendite
richieste ai disposti nr. 1 e nr. 2, è da corrispondere un interesse di mora
del 5% annuo, che per ogni singolo rateo di rendita decorrerà dal 1. giorno del
mese successivo a quello cui la rendita si riferisce (ad esempio: per la
rendita obbligatoria del mese di dicembre 2010, dovrà essere corrisposto
l’interesse del 5% dall’1.1.2011 sull’importo di CHF 1'763.-).
5. Protestate le spese e le ripetibili.
(…)." (I, pag. 11-12)
1.4. Con la risposta di causa la CV
1 e il CV 2, entrambi rappresentati dall’avv. RA 2 – rilevato che “(…) l’inabilità lavorativa che ha portato
al riconoscimento di una rendita AI limitata a 8 mesi era dovuta a problemi
reumatologici. Per i problemi dermatologici non è mai stata riconosciuta
un’invalidità, se non a partire dal 1. febbraio 2012, oltre due anni dopo la
fine del rapporto di lavoro con la __________. Ma tale invalidità non ha nessun
nesso con l’inabilità lavorativa che ha colpito il signor AT 1 dal 2 ottobre
2009 quando era ancora alle dipendenze della __________. (…)” (III, pag. 2)
–, hanno chiesto, in via
principale di respingere la petizione e, in via subordinata qualora questo
Tribunale riconoscesse dovute delle prestazioni, il rinvio degli atti per le
necessarie verifiche ed i relativi calcoli.
1.5. Con replica del 18 giugno
2014 – dopo la chiesta proroga del termine (VII e VIII) –
l’attore si è confermato nelle proprie allegazioni opponendosi all’eventuale
rinvio degli atti limitato al calcolo delle prestazioni riconosciute (IX).
1.6. Con duplica del 1. luglio
2014 l’avv. RA 2 – ribadito che “(…)
per la patologia reumatologica l’assicurazione AI ha riconosciuto un invalidità
limitata nel tempo dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011. Pertanto […] non
esiste alcun stretto nesso materiale e causale tra l’inabilità lavorativa che
ha colpito il qui attore quando era ancora alle dipendenze della __________ e
l’invalidità riconosciuta a partire dal 1. Febbraio 2012. (…)” (XI) – si è riconfermato nelle proprie
posizioni.
1.7. Con scritto del 28 agosto
2014 l’avv. RA 1 – a complemento
delle osservazioni del 18 agosto come preavvisato (XIII e XIV) – ha notificato ulteriori mezzi di prova
(XV e allegati doc. N-S) che sono stati trasmessi all’avv. RA 2 per
osservazioni (XVI).
1.8. Con lettera del 10 ottobre
2014 il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto completo di AT 1 ed alle
parti è stato assegnato un termine per prenderne visione e formulare eventuali
osservazioni scritte (XVII, XVIII e XIV).
Con scitto del 13 novembre
2014 – dopo la chiesta proroga del termine (XX e XXI) – l’avv. RA 1 ha
comunicato al TCA di non ritenere necessario formulare ulteriori osservazioni
(XXII).
1.9. Il TCA, con lettera del 5
dicembre 2014 (oltre alla trasmissione dei Regolamenti applicabili alla
presente fattispecie), ha chiesto all’avv. RA 2 come mai, ammesso l’insorgere
dell’inabilità lavorativa per motivi reumatologici dall’ottobre 2009, le sue
assistite hanno rifiutato il diritto ad una rendita LPP nel periodo
dall’ottobre 2010 al 31 agosto 2011 (XXIII).
La risposta dell’avv. RA 2
del 15 dicembre 2014 (XXIV) con i regolamenti e la corrispondenza prodotta
(XXIV/6-8) sono stati notificati all’avv. RA 1 (XXV) che, con scritto del 7
gennaio 2015, ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni scritte
da formulare (XXVI).
1.10. Con lettere del 30 gennaio e
del 12 febbraio 2015 il TCA ha chiesto alla __________ se durante il periodo
dal 2006 al 2010 ha versato all’attore delle indennità di perdita di guadagno
per malattia e la produzione dell’incarto completo (XXVII e XXIX).
Con scritti del 10 e 16
febbraio 2015 la __________ ha risposto al TCA e trasmesso l’incarto (XXVIII
con allegati e XXX).
Fatti
I doc. XXVII, XXVIII con
allegati, XXIX e XXX sono stati notificati alle parti per osservazioni (XXXI).
All’avv. RA 1 è stata concessa la proroga del termine fino al 20 marzo 2015
(XXXIV e XXXV).
1.11. Il 26 febbraio 2015 il TCA ha
interpellato la __________ (ex. datore di lavoro dell’attore) che ha risposto
il 6 marzo 2015 (XXXIII e XXXVII con allegato XXXVII/1).
1.12. Con lettere 26 febbraio, 9 e
16 marzo 2015 (XXXII, XXXVIII e XL) il TCA ha interpellato ancora l’avv. RA 2
che ha risposto con scritti del 6, 11 e 20 marzo 2015 (XXXVI, XXXIX e XLV con
allegati XLV/1-2).
1.13. Il 16 marzo il TCA ha
interpellato nuovamente la __________ che ha risposto il 17 marzo 2015 (XLI e
XLIII con allegato XLIII/1).
1.14. Con scritto del 31 gennaio
(recte: marzo) 2015, entro l’ultima proroga del termine (XLII e XLIV), l’avv. RA
1 ha preso posizione sull’incarto della __________ e trasmesso ulteriore documentazione
medica (XLVI e allegati doc. T e U).
1.15. I doc. XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVII, XXXVII/1, XLI, XLII, XLIII, XLIII/1, XLIV e XLVI con gli allegati T e U
sono stati notificati all’avv. RA 2 che, con scritto dell’8 aprile 2015, si è
confermata nelle proprie allegazioni (XLVII e XLIX).
I doc. XXXII, XXXIII,
XXXVI, XXXVII, XXXVII/1, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIII/1, XLV e XLV/1-2
sono stati notificati all’avv. RA 1 che, con scritto del 21 aprile 2015, ha formulato le proprie osservazioni (XLVIII e L).
1.16. Il 23 aprile 2015 la __________
ha trasmesso al TCA il contratto di assicurazione del 17 dicembre 2007 con la __________
e il conteggio dell’indennità giornaliera del mese di maggio 2011 (LI e
allegati LI/1-2).
I doc. XLVIII, L, LI e LI/1-2
sono stati notificati all’avv. RA 2 per conoscenza, con possibilità di
formulare osservazioni scritte (LIII).
I doc. XLVII, XLIX, LI e
LI/1-2 sono stati notificati all’avv. RA 1 che, con lettera del 29 aprile 2015, ha comunicato al TCA di non avere nulla da aggiungere oltre a quanto già argomentato (LIII e LIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione di una rendita della previdenza
professionale.
Trattandosi di
controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza
materiale dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione
all’art. 8 LAPLPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
L'art. 73 LPP si applica
infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato
o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle
minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a
favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.
195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V
200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987
pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du
TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA
1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG" in
SZS 1983 pag. 174).
In
concreto, da una parte dall’art. 1 cpv. 1 e 2 del Regolamento di previdenza
della CV 1 (doc. B) si evince che la CV 1 ha quale scopo la previdenza
professionale per i collaboratori e le collaboratrici dei datori di lavoro a
lei affiliati e che è registrata conformemente all’art. 48 della LPP,
dall’altra parte l’art. 1 cpv. 1 del Regolamento di previdenza (parte
extraobbligatoria) del CV 2 (doc. D) stabilisce che il CV 2 è una fondazione ai
sensi dell’art. 80 segg. del CCS e dell’art. 331 e segg. CO che ha quale scopo
l’attuazione della previdenza professionale extraobbligatoria per i dipendenti
della __________ come pure per i loro famigliari, superstiti e altri
beneficiari contro le conseguenza economiche della vecchiaia, dell’invalidità e
del decesso.
Pacifica è anche la
competenza territoriale. Infatti secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella
sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la
quale l’assicurato fu assunto. In casu la __________, ex datore di lavoro, ha
sede a __________.
2.2. Secondo l’art. 23 LPP, che è
una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni
d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40%
ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui
causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia
assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (DTF 120 V 116 consid. 2b,
118 V 98; SZS 1995 pag. 464 consid. 3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43
pag. 128 consid. 2a; Moser, Bedeutung und Tragweite von art.
23 BVG, SZS 1995, pag. 403; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea
1994, pag. 209).
L'evento
assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di
un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la
giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008
consid. 3.2; VSI 1998 pag. 126; STF B 95/04 del 10 gennaio 2005; B 100/00 del
16 febbraio 2001 e B 78/99 del 2 agosto 2000), non la nascita dell'invalidità
vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a).
Se una persona, malgrado
l’esercizio di un’attività lavorativa e relativo pagamento del salario, di
fatto è incapace al lavoro in misura rilevante, se quindi è in grado o meno di
apportare il suo consueto rendimento oppure solo un rendimento ridotto a causa
dei problemi alla salute, deve essere esaminato dal giudice d’ufficio con ogni
cura (STF B 95/03 del 29 giugno 2004 e B 81/03 del 9 novembre 2004).
L’incapacità lavorativa rilevante consiste in una perdita della capacità
produttiva funzionale nella precedente professione oppure nelle proprie
funzioni rispettivamente in una produttività ridotta rispetto al normale a
causa dello stato di salute; in altre parole per incapacità lavorativa
rilevante s’intendono gli effetti del danno alla salute che si ripercuotono sul
rapporto di lavoro come ridotto rendimento, facile stancabilità, irritabilità
verso colleghi o altro (SZS 2003 pag. 356 e 434; DTF 114 V 286 consid. 3c). Di
conseguenza ci si deve di principio fondare sulle circostanze che si sono
manifestate da un punto di vista del diritto del lavoro: una deroga è ammissibile
solo con cautela, per non stemperare la protezione assicurativa (SZS 2003 pag.
356 con riferimento al caso di un assicurato che aveva ripreso al 100%
l’attività lavorativa ma aveva continuato a soffrire di forti dolori; il TFA ha
negato di conseguenza che ci fosse stato un recupero della capacità lavorativa
negando quindi l’obbligo di prestare del nuovo istituto previdenziale). Nel
caso di un disturbo depressivo recidivo la perdita di prestazioni o di
rendimento dell’assicurato deve manifestarsi ai sensi del diritto al lavoro,
segnatamente nella forma di una riduzione delle prestazioni con conseguente
constatazione o ammonimento da parte del datore di lavoro o in quella di
assenze per malattia rilevanti. Determinati sono le concrete circostanze del caso
concreto, segnatamente quelle che si sono manifestate a livello lavorativo e in
particolare gli eventuali accordi venuti in essere con il datore di lavoro, il
quale deve comunque aver notato la perdita di prestazioni o di rendimento.
Un’incapacità lavorativa medico-teorica che viene constatata solamente anni
dopo con effetto retroattivo non è invece sufficiente (STF B 95/03 del 29
giugno 2004; STF B 13/01 del 5 febbraio 2003 citata in SZS 2003 pag. 434; STF B
49/03 del 23 settembre 2004).
Il richiedente dev'essere
quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità
lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge
l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b;
SZS 2002 pag. 155 seg., 1995 pag. 465 consid. 4a, 1994 pag. 469).
Questa soluzione è stata
introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro
disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini
dell’erogazione della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).
Di conseguenza il fondo di
previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta
incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche
se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già
stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra
parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se
l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto
assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale
e temporale (SZS 2003 pag. 356).
I medesimi principi
valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni
statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332
consid. 3). Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui
l’assicurato continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia
istituto di previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e
nell’affermativa in quale estensione e a quali condizioni, il nuovo istituto di
previdenza ha ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (SVR 2004 BVG
18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).
Qualora,
inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di
previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità
si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale
(DTF 118 V 45 consid. 5; STF del 6 marzo 1996 in re S.P, del 20 luglio 1994 in re R. pag. 4 consid. 3a; SZS 1995 pag. 465
consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 pag.
426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000).
Va
altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è
stato precisato che l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse
assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28
cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto
di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha
condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG Nr. 80).
2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che,
per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per
analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione
invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle
sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,
fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464
consid. 3b).
Per l'art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in
cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al
lavoro almeno al 40% in media.
Per l’art. 24 cpv. 1 LPP
infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso
dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido
per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un
quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della
previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono
prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che
l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo
della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria
(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11
settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 pag.
273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 23 pag. 108).
2.4. L’art.
4 LAI (in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità
al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire
un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro
equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V
335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., pag. 140-141).
In ambito AI va pertanto
valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua
professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni
ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;
Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le
attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con
l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.
Per la stretta relazione
esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro
emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria
e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V
210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza,
nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono
vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel
che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;
SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; non c’è
vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità,
cfr. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 24), ma ugualmente
per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,
parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al
lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF
134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e
riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155,
SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994
BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti
il medesimo. Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero
condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF
115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio
degli istituti di previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è
mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V
78, 132 V 1).
Questo vincolo vale nell’ambito
della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa
sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V
308).
L’istituto di previdenza
non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.
Innanzitutto, a titolo
generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr.
22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgesgerichts zum IVG, 2014,
ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per
la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente
errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono
primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è
stata presa).
D’altra parte, la
giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di
previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere
chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di
notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in
vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente
innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e
ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione
dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto
così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida,
vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva)
effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273
consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008
del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre
2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del 16 dicembre 2003; B 81/02 del 9
gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv.
1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di sapere se un
difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente,
segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque
in possesso della decisione, deve, secondo il TFA, venir esaminata in ogni caso
concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 consid. 367; per una
sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio
2009).
Secondo il TFA infine,
considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di
sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna
ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a
quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura
(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita
d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi
della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa
liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 50/99 del 14 agosto
2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne
discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da
parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a
prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata,
foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di
carenza secondo l’AI (SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STF B 47/98 dell’11
luglio 2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).
In virtù dell’art. 6 LPP
(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze
minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la
previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid.
4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore
dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado
d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di
previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag.
466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al
concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione
dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa
appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid.
2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;
DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Inoltre, se il concetto di
invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle
conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto
conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su
elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si
fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1,
117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).
Secondo la giurisprudenza
la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.
Considerandi
2.
LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei
loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono
conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni
sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF
111.
V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In
altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono
comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo
(STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).
2.5
Va ancora precisato che
secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare
la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad
esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una
misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un
nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.
In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal
precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise
quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance
au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";
cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).
Secondo la giurisprudenza
federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la
prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in
un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre
sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e
temporale.
Vi è connessione
materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è
essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al
precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.
La connessione
temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità
lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale
connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS
2002.
pag. 156; DTF 134 V 21, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già
citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:
" l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre
de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs
années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF
120.
V 117 consid. 2c)
In tal caso il vecchio
istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M.
Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).
Nella sentenza 6 dicembre
2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a
quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato
che il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa,
rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente
esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di
conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il
diritto ad una rendita (consid. 5.3).
La giurisprudenza federale
ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro,
non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto
previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid.
2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito
che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se
l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata
un’incapacità di lavoro (STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 4/94 pag. 66-67).
Per risolvere tale
questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e
meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei
motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono
determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno
intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (DTF 134
V 22, 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 118 consid. 2b; SZS 2003
pag. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 segg.). In
questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto
della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di
ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni
sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da
ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è
piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa
l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il
riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei
risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e
riferimenti a SZS 1997 pag. 67).
Quanto al presupposto
della connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene
che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere
terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della
valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un
indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano,
rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in un
ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il
reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur
Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, pag. 120
segg., in particolare 124).
2.6
In concreto dagli atti
dell’incarto AI (XVIII/1-207) emerge quanto segue.
2.6.1
L’attore ha inoltrato la prima
domanda di prestazioni AI nell’ottobre 2006 indicando quale danno alla salute
l’acne inversa (XVIII/1) e trasmettendo il rapporto del 26 marzo 2007 del dr. __________
e del dr. __________, vice primario rispettivamente capo clinica del reparto di
neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (XVIII/17/1).
Esperiti gli accertamenti
del caso – visti il rapporto del
dr. __________ del 13 dicembre 2006 che ha attestato un’incapacità lavorativa
del 100% dal novembre 2005 con ripresa sporadica al 100% in primavera estate
2006.
e inabilità totale dall’ottobre 2006 (XVIII/6), il rapporto 19 febbraio
2007.
nel quale il dr. __________ e il dr. __________ della Clinica __________
dell’Ospedale __________ di __________ hanno attestato una capacità lavorativa
del 100% (XVIII/13) e il rapporto dell’8 maggio 2007 nel quale il dr. __________
ha attestato che durante i periodi facenti seguito alle terapie per acne
inversa ha dovuto sospendere il lavoro durante il processo di cicatrizzazione
(XVIII/22); considerato che dal 20 agosto 2007 ha ripreso l’attività lavorativa al 100% (XVIII/36 e certificato medico del dr. __________ del
16.
agosto 2007 sub XVIII/37) e ritenuta l’annotazione del 5 ottobre 2007 del medico
SMR dr. __________ del seguente tenore “(…) l’A. ci comunica che ha ripreso
l’attività - al 50% dal 18.06.2007 - al 100% dal 20.08.2007. Quindi la IL per
la patologia ortopedica (operata il 08.03.2007) ha avuto una IL 100% da
novembre 2006, poi vedi sopra. Fine IL agosto 2007. Non è durata un anno. La
precedente IL era dovuta agli interventi per la patologia cutanea. Quindi
un’altra malattia. E ha provocato una IL transitoria nell’occasione degli
interventi (vedi rapporto dermatologo). In conclusione si è trattato di 2
periodi distinti per due patologie diverse, di durata inferiore a un anno, l’A.
ha ripreso la sua attività, ritenuta adatta e confacente, in misura normale.
(…)” (XVIII/42) – l’Ufficio
AI, con decisione del 16 dicembre 2007 cresciuta incontestata in giudicato
(XVIII/45), ha negato il diritto a prestazioni.
2.6.2
L’Ufficio AI, con decisione
del 14 maggio 2010 cresciuta incontestata in giudicato (XVIII/52), non è
entrato nel merito della domanda di prestazione del marzo 2010 (XVIII/48).
2.6.3
Nel giugno 2010, tramite il
rapporto del 14 giugno 2010 del dr. __________ indirizzato all’Ufficio AI
(XVIII/53), l’attore ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (XVIII/54 e
XVIII/55).
Nell’ambito di questa
domanda l’amministrazione – vista
l’annotazione del 26 ottobre 2011 nella quale il medico SMR dr. __________ ha,
in particolare, rilevato che “(…) in considerazione del decorso instabile e
con ancora presenza di dolori a distanza di oltre 6 mesi dall’intervento di
stabilizzazione neurochirurgica si impone una valutazione peritale clinica
funzionale pluridisciplinare presso il SAM (…)” (XVIII/87) – ha ordinato una perizia a cura del SAM
(XVIII/88 e XVIII/90).
Per quanto qui d’interesse,
dalla perizia pluridisciplinare dell’8 febbraio 2012 del SAM (XVIII/91) si
evince quanto segue.
In merito alla patologia
dermatologica, in sede di discussione, i periti hanno evidenziato che “(…)
costruendo la storia clinica, si può evincere che nel 1978 l’A. subisce un
primo intervento di escissione di una ciste dermoide a livello sacrale. Tra la
fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, lamenta la comparsa di numerosi
ascessi in sede inguinale, ascellare e sovrapubica, per cui l’A. è costretto a
una lunga degenza in una clinica dermatologica nella Svizzera interna per
essere sottoposto a interventi di escissione. Dalla suddetta problematica
d’idradenite suppurativa (morbo di Verneuil), alla fine degli anni ’90 è
sottoposto a trapianto cutaneo a livello ascellare e nel 2006 a trapianto cutaneo in sede inguinale, con necessità di successivi piccoli interventi chirurgici
di drenaggio di formazioni ascessuali che tuttora si sviluppano con tempistica
alternante e prossimamente dovrebbe ancora subire l’ennesimo intervento di
questo tipo a causa di nuovo ascesso in regione sovrapubica. (…)” (XVIII/91
pag. 19-20).
Nel citato rapporto del 13
dicembre 2006 (XVIII/6), il dr. __________, capo clinica di chirurgia dell’Ospedale
__________, nell’anamnesi ha, tra l’altro, rilevato che “(…) il paziente
soffre da anni di acne inversa. È già stato operato varie volte per ascessi
recidivanti alle ascelle bilateralmente e anche a livello inguinale bilaterale.
A livello delle ascelle dopo un trapianto di cute secondo Thiersch il paziente
è in remissione. A livello inguinale e sovrapubico il paziente presenta da
novembre 2005 degli ascessi recidivanti. Dopo un consulto specialistico di
chirurgia plastica all’Ospedale Universitario di __________ è stato effettuato
un’escissione radicale a livello dell’inguine sinistro. Dopo una guarigione
della ferita per secundam vi è stato un lieve periodo di remissione. Il
paziente ha anche potuto riprendere la sua attività lavorativa come impiegato.
A giugno 2006 é stato ricoverato nuovamente per nuovi ascessi a livello della
coscia destra e a livello sovrapubico. In ottobre 2006 nuovo ricovero per
recidiva di questi ascessi e con anche la presenza di un seno pinolidale
infetto. Dopo escissione di quest’ultimo vi è attualmente una guarigione delle
ferite per secundam. All’ultima consultazione del 23.11.06 la ferita a livello
della rima anale è in buona via di guarigione. A livello sovrapubico vi sono
però delle costanti piccole tumefazioni dolenti. (…)” (XVIII/6, punto D3).
Nei citati rapporti del 19
febbraio e dell’8 maggio 2007, il dr. __________ e il dr. __________, della
Clinica __________ dell’Ospedale __________ di __________, e il dr. __________,
FMH in dermatologia e venereologia, hanno attestato una capacità lavorativa del
100% (XVIII/13) rispettivamente una sospensione dal lavoro durante il processo
di cicatrizzazione (XVIII/22).
Il dr. __________, FMH in
dermatologia e venereologia, nel consulto del 21 dicembre 2011 (XVIII/91/2) – posta la seguente anamnesi: “(…) Il
primo segno della idradenite suppurativa il paziente lo ha presentato nel 1978,
quando ha sviluppato una ciste dermoide nella localizzazione classica sacrale,
operata con successo. Da allora, con andamento irregolarmente ondulante, ha
presentato episodi recidivanti di formazioni cistiche con facile tendenza alla
produzione purulenta, che hanno colpito essenzialmente la zona ascellare,
quella inguinale e il pube. La zona perineale e la rima anii non sono state
toccate, così come il collo e la zona sottomammaria. Dal punto di vista
terapeutico ha subìto a lungo una cura con isotretinoina (Roaccutane)
prescritto apparentemente all’inizio degli anni ’80 presso la Clinica
dermatologica dell’Ospedale __________ di __________, prima che il medicamento
fosse ufficialmente in commercio. Questa terapia è poi stata continuata dal dr.
__________ e dal dr. __________, dermatologi in Ticino. Non ha ottenuto un gran
risultato. Probabilmente ha ricevuto dei trattamenti con antibiotici,
antitubercolari o medicamenti biologici. L’andamento abituale è quello di una
fase di remissione seguita da episodi recidivanti di cisti infiammate e
infette, che spesso richiedono l’intervento di incisione chirurgica. Per questo
il paziente si reca d’abitudine al pronto soccorso. Anni fa ha subìto
l’asportazione del pacchetto ghiandolare totale delle due ascelle con una
copertura secondo Thiersch. Da allora in sede ascellare non ha più lamentato
disturbi. Questo intervento non è mai stato eseguito in sede inguinale.
Apparentemente già da tempo il paziente non consulta dermatologi, ma viene
curato dal medico curante con una autoterapia (con interventi al pronto
soccorso). (…)” (XVIII/91/2) –
alle domande circa la capacità lavorativa nell’ultima attività esercitata, il
momento da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata e
la sua evoluzione nel tempo, ha risposto: “(…) Mi esprimo unicamente per
quanto riguarda l’aspetto dermatologico: in una fase acuta, con una o più cisti
di grandi dimensioni (due o più centimetri) in sede inguinale o nella zona
pubica, difficilmente il paziente può restare a lungo seduto. Vi sono pertanto
momenti in cui la incapacità professionale può essere valutata al 100%. In
altri momenti dell’evoluzione, quando non vi sono lesioni attive, i pazienti
possono essere considerati abili al 100%. […] Sicuramente il paziente è
stato inabile nei momenti degli interventi maggiori. Nel 2007 [ndr. recte:
2006, cfr. il succitato rapporto del 13 dicembre 2006 del dr. __________] ha
avuto due periodi distinti di circa nove mesi di tempo in cui era inabile per
motivi dermatologici. Naturalmente è per me difficile dare un giudizio su
questa fase. Attualmente non vi è una chiara diminuzione della capacità
lavorativa, anche se in una situazione come quella del momento attuale il
paziente ha un’abilità ridotta almeno del 30%. (…)” (XVIII/91/2).
Per quanto riguarda la
patologia dermatologica, nella descrizione degli atti – menzionando il rapporto dell’11 gennaio
2011.
del dr. __________, FMH in malattie reumatiche, indirizzato alla cassa __________
–, i periti hanno rilevato: “(…)
Diagnosi: sindrome lombo vertebrale cronica in/con: stato dopo decompressione,
fusione intersomatica e stabilizzazione (PLIF) di L5-S1 per spondilolistesi di
I grado (7.3.2007), con ora sospetta insufficienza/instabilità di L4/L5; A. in
attesa di un reintervento (probabile estensione della spondilolistesi al
segmento L4-L5); morbo di Verneuil (idroadenite suppurativa). Il Dr. med. __________
afferma che all’origine della presente incapacità lavorativa del 100% in
qualità d’impiegato di banca, certificata a partire dal 5.10.2009, vi è una
patologia lombare con caratteristiche meccaniche, inizialmente ricondotta a
una spondilolistesi di primo grado di L5 su S1, probabilmente di natura
degenerativa, operata nel marzo 2007 con un’evoluzione che sarebbe stata dapprima
abbastanza favorevole, ma con in seguito un decorso negativo caratterizzato da
persistenti dolori lombari e toracolombari, risentiti in particolare sul fianco
sin. e con a volte ripercussioni dolorose anche nella coscia sin. La sofferenza
comporta impedimenti all’A. per l’assunzione di posizioni corporee statiche,
per la deambulazione, limitata, secondo l’A., a un massimo di 1/2 km ca. e per
l’alzare e trasportare pesi con un limite massimo giudicato di 10 kg ca. In un primo tempo l’origine della sintomatologia è stata attribuita a una non funzione
intersomatica del segmento operato con la proposta di una stabilizzazione di
L5-S1 per via anteriore nel febbraio 2010, operazione non eseguita per
complicanze della malattia cutanea. Gli ulteriori accertamenti effettuati nel
frattempo avrebbero, secondo l’A., però messo l’accento su
un’insufficienza-instabilità del segmento sovrastante al PLIF, con ora la
proposta di un’estensione della spondilolistesi al segmento L4-L5. L’operazione
dovrebbe avvenire all’inizio di febbraio, con il ricovero fissato per il
7.2.2011
A questo punto appare ragionevole posticipare la valutazione della
capacità funzionale residuale a dopo l’intervento. Se esso verrà effettuato
secondo le modalità spiegate all’A., ossia per via posteriore, il tempo di
recupero sarà di 4-6 mesi, durante i quali egli rimarrà inabile al lavoro al
100% per qualsiasi attività lucrativa. (…)” (XVIII/91, pag. 7, la
sottolineatura è del redattore).
Il dr. __________, FMH in
reumatologia, nel consulto del 22 dicembre 2011 (XVIII/91/3), circa la capacità
lavorativa ha concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute,
giudico l’assicurato abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento
massimo del 100%, a decorrere dal 7.5.2011, a distenza di 3 mesi dall’ultimo
intervento neurochirurgico al rachide lombare del 7.2.2011. Come funzionario di
banca, premesso che l’attività permetta di alternare le posizioni corporee
senza dover interrompere la produttività, giudico l’assicurato abile al lavoro in
misura completa con un rendimento massimo del 100% sempre a partire dal
7.5.2011
(…)” (XVIII/91/3, pag. 8).
I periti del SAM – posta la seguente valutazione
medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) dal punto di
vista medico globale, l’A. presenta una capacità lavorativa del 70%
nell’attività da ultimo esercitata in qualità di funzionario di banca presso la
__________ di __________. (…)” (XVIII/91, pag. 24) – circa le conseguenze sulla capacità
lavorativa hanno concluso che “(…) dal punto di vista dermatologico, sulla
base degli atti, dell’anamnesi richiesta, dell’esame clinico e dello status
dermatologico, il nostro consulente pone la diagnosi di idradenite suppurativa
o malattia di Verneuil. Tale patologia è un processo infiammatorio cronico e
ricorrente delle ghiandole apocrine, caratterizzata dalla presenza di noduli
follicolari profondi spesso molto dolorosi, accompagnati da pustole, papule,
ascessi, fistole, localizzati principalmente nelle regioni delle grandi pieghe
quali ascelle, inguine, regione perineale e rima anii. La patologia come detto
sopra è cronica e alterna fasi di riesacerbazione a delle fasi di quiescenza.
Dal punto di vista dermatologico, secondo il nostro consulente, attualmente non
vi è una chiara diminuzione della capacità lavorativa, anche se in una
situazione come quella del momento attuale, l’A. presenta un’incapacità
lavorativa del 30%. Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti,
dell’anamnesi richiesta e dell’esame clinico, il nostro consulente pone le
diagnosi da noi riassunte al capitolo 5. Tali patologie comportano delle
limitazioni per quanto concerne il sollevamento e il trasporto di carichi molto
pesanti fino all’altezza dei fianchi, il sollevamento di carichi
particolarmente pesanti sopra l’altezza del petto e il maneggiare attrezzi
soprattutto pesanti e molto pesanti. Secondo il nostro consulente reumatologo,
l’A., nel suo ultimo impiego di funzionario di banca, premettendo che
l’attività permetta di alternare le posizioni corporee senza dover interrompere
la produttività, giudica l’A. abile al lavoro in misura completa con un
rendimento massimo del 100% a partire dal 7.5.2011. Infine, dal punto di vista
neurologico e psichiatrico non vi sono patologie tali da giustificare una
diminuzione della capacità lavorativa. Sulla base di quanto descritto sopra,
giungiamo alla conclusione che l’A. globalmente da un punto di vista fisico e
psichico presenta un’incapacità lavorativa del 30% nello svolgimento
dell’attività che ha da ultimo esercitato in qualità di funzionario di banca
presso la __________ di __________. (…)” (XVIII/91, pag. 24).
Con decisione dell’11/21
marzo 2013 (XVIII/149 e XVIII/154/1), preavvisata il 28 agosto 2012
(XVIII/113), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto alla
rendita intera limitatamente al periodo dal 1. ottobre 2010 (dopo l’anno di
carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 agosto 2011 (3 mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute nel maggio 2011 ex art. 88a cpv. 1 OAI). La
rendita è stata versata dal 1. dicembre 2010 vista la tardività della domanda.
2.6.4
L’Ufficio AI, nell’ambito del
ricorso del 26 aprile 2013 (XVIII/154) interposto contro la decisione dell’11/21
marzo 2013, ha emesso la decisione del 24 maggio 2013 (XVIII/157) con la quale – annullata e sostituita la precedente
decisione dell’11/21 marzo 2013 vista l’annotazione 7 maggio 2013 nella quale
il medico SMR dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…)
“Dall’attuale documentazione risulta un peggioramento in particolare della
problematica dermatologica a partire da 9.2012 quando da parte del dr. __________
sono state osservate nuove manifestazioni ascessuali. […] Per quanto concerne
invece l’aspetto della schiena dalla documentazione non risulta una sostanziale
modifica rispetto alla valutazione in ambito SAM. Da notare che l’ultima
valutazione clinica da parte del dr. __________ risale a 5.2012. Attualmente
l’assicurato presenta una IL completa per la problematica dermatologica da
9.2012
per qualsiasi attività. Possibilità di ricupero d’una CL almeno parziale
nei prossimi mesi.” (…)” (XVIII/157) –
ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2010 al 31
agosto 2011 e dal 1. settembre 2012.
Questo Tribunale,
accogliendo parzialmente il ricorso del 26 aprile 2013, con la STCA del 7
ottobre 2013 (XVIII/167) – rilevato
che “(…) In queste condizioni, è da ritenere dimostrato, con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati), che a decorrere da febbraio 2012, con la prima
di una lunga serie di ricadute di ascessi bisognosi di ripetuti trattamenti
chirurgici e medicamentosi, e
successive cure di ferita aperta di lunga durata, la capacità lavorativa sia da
reputare gravemente compromessa, e meglio nella misura - totale - ammessa anche
dall’amministrazione (seppur soltanto dal settembre 2012, ma sulla base delle
medesime diagnosi). Va osservato che la conclusione che aveva tratto il medico
SMR dr. __________ nel rapporto finale del 22 giugno 2012 per il quale “la patologia
cutanea potrebbe motivare delle IL maggiori ma sul lungo periodo si giustifica
una media del 30% di limitazione nel rendimento o tempo globale sul lungo
periodo” (doc. AI 98-1), non può essere condivisa risultando in contraddizione
innanzitutto con le conclusioni del medico SMR dr. __________ nella valutazione
del 7 maggio 2013 (per il quale in sostanza la situazione dell’assicurato
motivava una completa inabilità lavorativa, doc. IV/1). Inoltre la stessa
risulta in contrasto anche con la già citata valutazione peritale del dr. __________
per il quale, come detto, nelle fasi acute di cisti ripetute o di interventi maggiori,
come è sicuramente stato il caso nel periodo valutato dal medico SMR,
l’assicurato era da considerare inabile al lavoro. Del resto il dr. __________
non poteva tener conto dell’evoluzione successiva della malattia, la quale si è
rilevata purtroppo poco favorevole. Alla luce di questi elementi e documenti
questo Tribunale, se da un lato, come detto, deve riconoscere forza probatoria
piena alla perizia SAM dell’8 febbraio 2012 per quanto riguarda la valutazione
riferita al momento della resa della stessa (e in particolare per quanto
concerne l’accertamento di un miglioramento delle condizioni di salute
dell’assicurato a far tempo dal maggio 2011), dall’altro deve ritenere comprovato
l’intervento nel febbraio 2012, ossia ancora prima dell’emissione del
provvedimento contestato ma successivamente alla perizia SAM (stesa sulla base
di consulti avvenuti nel dicembre 2011, doc. AI 84-1), di un peggioramento
delle condizioni. Lo stesso, riferito alla problematica dermatologica e che ha
comportato dall’inizio del 2012 ripetuti ascessi e ricoveri ospedalieri con
susseguenti prolungate cure di ferita (anche di diverse settimane), ha
comportato un’incapacità lavorativa totale. (…)” (XVIII/167, pag. 21-22) – ha confermato il diritto a prestazioni
dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 e riconosciuto il diritto alla rendita
intera dal 1. febbraio 2012.
Dalla succitata STCA del 7
ottobre 2013 risulta dunque che la rendita d’invalidità per il periodo
dall’ottobre 2010 al 31 agosto 2011 è stata riconosciuta per la patologia
reumatologica mentre che alla base del diritto alle prestazioni riconosciute
dal febbraio 2012 vi è l’esacerbazione della patologia dermatologica.
Va qui infatti evidenziato,
da una parte (cfr. consid. 2.6.3) che dopo il 2006 e fino alla fine del 2009
(anno in cui, con effetto al 30 novembre 2009, è stato disdetto il rapporto di
lavoro; cfr. consid. 1.1) nessun medico specialista ha attestato un’incapacità
lavorativa per motivi dermatologici e che il dr. __________, nel rapporto
dell’11 gennaio 2011, ha osservato “(…) che all’origine della presente
incapacità lavorativa del 100% in qualità d’impiegato di banca, certificata a
partire dal 5.10.2009, vi è una patologia lombare con caratteristiche
meccaniche (…)” (XVIII, pag. 7). Dall’altra parte che questo Tribunale, con
la STCA in parola, ritenuto il miglioramento somatico attestato dai periti del
SAM dal maggio 2011, ha negato il diritto a prestazione dal 1. settembre 2011
fino al 31 gennaio 2012 e riconosciuto il diritto alla rendita dal 1. febbraio
2012.
visto il peggioramento della patologia dermatologica.
2.7
Viste le suesposte risultanze
e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2, 2.3 e 2.5) questo
Tribunale rileva quanto segue.
2.7.1
Patologia dermatologica.
Il diritto alla rendita
intera d’invalidità dal 1. febbraio 2012, come visto sopra (cfr. consid.
2.6
), è stato riconosciuto dall’Ufficio AI a causa della patologia
dermatologica.
Durante il periodo in cui
è stato alle dipendenze della __________ (dal 16 febbraio 1981 al 30 novembre
2009.
cfr. consid. 1.1), con conseguente copertura assicurativa presso gli istituti
di previdenza convenuti sino alla fine di dicembre 2009 (cfr. art. 10 cpv. 3
LPP; vedi anche l’art. 3 cpv. 5 dei Regolamenti della CV 1 e del CV 2 sub doc.
B e D), a causa di questa patologia, e meglio del morbo di Verneuil o acne
inversa, l’attore ha alternato dei periodi di totale incapacità lavorativa a
dei periodi di remissione in cui è stato in grado di lavorare a tempo pieno
(cfr. consid. 2.6.3). Secondo il dr. __________ “(…) sicuramente il paziente
è stato inabile nei momenti degli interventi maggiori. Nel 2007 [ndr.
recte: 2006] ha avuto due periodi distinti di circa nove mesi di tempo in
cui era inabile per motivi dermatologici. (…)” (XVIII/91/2). In seguito,
fino alla fine del 2009, nessun medico specialista ha attestato un’inabilità
lavorativa per questa ragione.
In particolare, lo si
ribadisce, il dr. __________, nel consulto del 21 dicembre 2011, ha evidenziato che “(…) apparentemente già da tempo il paziente non consulta dermatologi, ma
viene curato dal medico curante e con un autoterapia (con interventi al pronto
soccorso). […] Naturalmente è per me difficile dare un giudizio su questa fase [ndr.:
si rifersce all’evoluzione fino al momento della perizia del SAM].
Attualmente non vi è una chiara diminuzione della capacità lavorativa, anche se
in una situazione come quella del momento attuale il paziente ha un’abilità
ridotta almeno del 30%. (…)” (XVIII/91/2).
Significativo è il fatto
che il dr. __________, nel certificato medico del 22 febbraio 2010 indirizzato
alla cassa __________, pur indicando un inizio del trattamento per l’acne
inversa al 3 febbraio 2010, quanto alla durata prevista dell’incapacità
lavorativa ha indicato: “(…) da stabilire dai neurochirurghi (…)” (doc.
Q), lasciando quindi intendere che dal profilo dermatologico non fosse
attestabile alcuna inabilità. Lo stesso sanitario, nel rapporto del 21
settembre 2012 indirizzato all’avv. RA 1, ha evidenziato che “(…) da fine
2011.
la frequenza delle consultazioni presso il nostro servizio per la
problematica di idrosadenite suppurativa è aumentata. Mentre fino al 2011 le
manifestazioni della malattia erano soprattutto a livello ascellare ed
inguinale; da fine 2011 vi è stata una nuova riapparizione degli ascessi anche
su altre regioni corporee, in particolare al tronco. […] Fino al 2011
effettivamente nel periodo tra gli episodi di manifestazione della malattia si
sarebbe potuto discutere un eventuale ripresa dell’attività lavorativa. Visto
però l’aumento di frequenza della comparsa degli ascessi si può dire che da
metà/fine 2011 il paziente non è mai più stato in remissione della sua malattia
e per questo motivo non è mai più stato abile al lavoro. […] Riassumendo si può
dire che da fine 2011 la malattia del paziente ha preso una nuova svolta con
aumento degli episodi di manifestazione della malattia e con una nuova
ridistribuzione corporea degli ascessi. Per questo motivo il paziente non ha
mai più avuto episodi di vera remissione della malattia da fine 2011, e per
questo motivo non è mai più stato abile alla ripresa di qualsiasi attività
lavorativa. (…)” (XVIII/117/1).
Anche il dr. __________,
nel rapporto dell’8 maggio 2007, circa l’inabilità lavorativa ha indicato: “(…)
determinata dal neuro-chirurgo (…)” (XVIII/22, punto 3) precisando che “(…)
il problema dermatologico penso stia migliorando ma necessita, di tanto in
tanto, di cure come quella praticata in data 7.5.2007. (…)” (XVIII/22 punto
6.
). Lo stesso sanitario, nel rapporto del 18 aprile 2013 indirizzato all’avv.
RA 1, ha invece rilevato che “(…) visto il perdurare dell’evoluzione,
ritengo che bisogna riconoscere al paziente uno stato di salute estremamente
precaria e influenzata negativamente dai dati raccolti in questo ultimo
decorso. È perciò, dal mio punto di vista professionale, non più possibile
affermare che il paziente possa dare delle garanzie di presenza al posto di
lavoro. (…)” (XVIII/154/8).
Il riassunto della storia
clinica redatto il 21 giugno 2010 dal dr. __________, Capo Dipartimento
Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, conferma, infine, che “(…)
si tratta di un paziente che è noto da anni al nostro Servizio di Chirurgia per
morbo di Verneuil, patologia che causa la comparsa di ascessi multipli e
sintomatici in diverse regioni corporee, in particolare a livello ascellare
bilaterale, inguinale bilaterale e perianale. A causa di ascessi recidivanti a
livello ascellare il Sig. AT 1 era stato più volte ricoverato anni fa (anche
presso il Reparto di Dermatologia dell’__________ di __________). Nel 1992-1993
il paziente era stato infine sottoposto ad intervento di escissione radicale e
trapianto cutaneo secondo Tiersch con esito positivo. Negli anni successivi non
ha più lamentato disturbi in sede ascellare bilaterale. Fra il 2004 ed il 2006
il paziente è stato ricoverato presso il nostro Servizio in più occasioni a
causa di ascessi, in particolare in sede inguinale a sinistra. Nel novembre
2005.
il paziente era stato inviato presso lo Studio del Dr. __________ per una
valutazione specialistica in chirurgia plastica. Ci era stato suggerito di
prendere contatto con il Dr. __________, Capo Clinica presso il Dipartimento di
chirurgia plastica e ricostruttiva all’__________ di __________. Quest’ultimo
ci proponeva un’escissione radicale della zona colpita a livello inguinale a
sinistra e successivo trapianto cutaneo secondo Tiersch. Nel gennaio 2006 si
procedeva così all’innesto cutaneo secondo Tiersch, purtroppo senza esito e con
la necessità di utilizzare una pompa VAC per la guarigione della ferita. Alcuni
mesi dopo il Sig. AT 1 sviluppava purtroppo nuove recidive in sede inguinale a
sinistra, che richiedevano ulteriore escissione chirurgica. A febbraio 2010 il
paziente era ricoverato elettivamente presso il nostro reparto per nuova
escissione di un ascesso inguinale a destra e posa di pompa VAC. (…)”
(XVIII/154/13).
Alla luce di quanto
precede, se è vero che la patologia dermatologica (alla base della concessione
della rendita AI dal 1. febbraio 2012) è presente sin dal 1978, tuttavia, come
visto sopra, durante il rapporto di lavoro con la __________ (dal 16 febbraio
1981.
al 30 novembre 2009) l’incapacità lavorativa per tale affezione
(dermatologica) si è alternata a dei periodi di totale remissione. Infatti, la
misura rilevante dell’incapacità lavorativa derivante da questa malattia (ossia
di almeno il 20%; cfr. sopra consid. 2.2) e l’assenza di significativi periodi
di interruzione è subentrata solo dopo la cessazione della copertura
assicurativa il 31 dicembre 2009 (cfr. art. 10 cpv. 3 LPP; vedi anche l’art. 3
cpv. 5 dei Regolamenti della CV 1 e del CV 2 sub doc. B e D).
In concreto, ancorché il
primo intervento di escissione di una ciste dermoide a livello sacrale risalga
al 1978 (cfr. consid. 2.6.3), successivamente all’entrata in servizio presso la
__________ vi sono stati lunghi periodi in cui non è stata comprovata (né del
resto sostenuta) un’inabilità lavorativa rilevante causata dalla medesima
problematica dermatologica. In proposito basti rinviare alle succitate
conclusioni del dr. __________ circa l’evoluzione nel tempo della patologia
dermatologica (cfr. (XVIII/91/2) e le storie cliniche della medesima patologia
del SAM e del dr. __________ (cfr. XVIII/91 pag. 19-20 e XVIII/154/13). Di
conseguenza può essere escluso a priori un eventuale nesso temporale con
l’inabilità lavorativa che ha giustificato la rendita AI dal 1. febbraio 2012.
Inoltre, sulla base delle
succitate risultanze mediche, questo Tribunale deve concludere che con alta
verosimiglianza dopo gli ulteriori interventi subìti nel 2006 (con i relativi
periodi di incapacità lavorativa totale riconosciuti in quell’anno; cfr.
consid. 2.6.3), negli anni a seguire e fino al peggioramento attestato dalla
fine del 2011 (cfr. XVIII/117/1), non è seguita un’inabilità lavorativa
rilevante riconducibile alla patologia dermatologica. Al contrario, per questa
affezione, dal 2007 a fine 2011, va sostanzialmente riconosciuta un’abilità
lavorativa totale. Basti qui, in particolare, ribadire che relativamente a
questo spazio temporale: gli specialisti della Clinica Dermatologica
dell’Ospedale __________ di __________ hanno attestato una capacità lavorativa
del 100% (cfr. il rapporto del 19 febbraio 2007 sub. XVIII/13); il dr. __________
circa l’inabilità lavorativa ha rinviato al parere del neurochirurgo, limitandosi
ad indicare la necessità di una sospensione dell’attività lavorativa durante il
processo di cicatrizzazione (cfr. il rapporto dell’8 maggio 2007 sub.
XVIII/22); il dr. __________ non è stato in grado di esprimere un giudizio
chiaro circa l’evoluzione della patologia fino al momento della perizia del SAM
evidenziando che già da tempo il paziente non consulta dermatologi (cfr. il
consulto del 21 dicembre 2011 sub XVIII/91/2); il dr. __________ ha attestato
che l’incapacità lavorativa andava stabilita dai neurochirurghi (cfr. il
certificato medico del 22 febbraio 2010 sub doc. Q) e il dr. __________ ha
certificato che all’origine dell’incapacità lavorativa del 100% dal 5 ottobre
2009.
vi era una patologia lombare (cfr. il rapporto dell’11 gennaio 2011
menzionato dai periti del SAM sub XVIII/91, pag. 7).
Del resto l’attore non ha
provato il contrario limitandosi a generiche, ma non minimamente documentate,
affermazioni per cui dopo il rifiuto della prima domanda di prestazioni AI
dell’ottobre 2006 (cfr. consid. 2.6.1) “(…) la situazione
medico-dermatologica continuava imperterrita ad aggravarsi. (…)” (I, pag.
3).
Di conseguenza, ribadito
come la connessione temporale ai sensi dell’art. 23 LPP (cfr. consid. 2.2 e
2.
) presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa,
non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo, occorre concludere che
nella specie non è data connessione temporale tra l’incapacità
lavorativa riconducibile alla patologia dermatologica manifestatasi durante
l’affiliazione agli istituti di previdenza convenuti e l’inabilità che
ha poi giustificato la rendita d’invalidità dal febbraio 2012.
Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo alle osservazioni dell’attore
del 31 gennaio (recte: marzo) 2015 e agli allegati rapporti 30 marzo 2015 del
dr. __________ e 25 marzo 2015 del dr. __________, entrambi indirizzati
all’avv. __________ (cfr. XLVI e allegati doc. T e U).
Con particolare
riferimento agli estratti riprodotti nelle succitate osservazioni, il dr. __________
(nel richiamato rapporto del 26 gennaio 2015) non ha attestato un’inabilità
lavorativa riconducibile alla patologia dermatologica dal 2007 (allorquando,
come visto sopra, per questa patologia l’attore andava ritenuto abile al 100%)
fino al peggioramento attestato dalla fine del 2011. In ogni caso, si tratta di una valutazione retrospettiva che si scontra, oltre che con le
suesposte risultanze degli atti medici, anche con il fatto che – fatte salve le indennità versate dal 5
ottobre 2009 (allorquando, come ripreso dai periti del SAM, circa l’inabilità
lavorativa: “(…) Il Dr. med. __________ afferma che all’origine della
presente incapacità lavorativa del 100% in qualità d’impiegato di banca,
certificata a partire dal 5.10.2009, vi è una patologia lombare (…)” (XVIII/91
pag. 7) – la __________ non ha
versato indennità giornaliera prima del 5 ottobre 2009 (cfr. XXIX e XXX).
Inoltre – precisato che le
ultime visite risalgono al 7 maggio 2007 ed al 13 settembre 2012 e che
all’infuori di queste due visite non lo ha seguito –, il dr. __________ ha
ammesso che “(…) non so se tra le due visite il signor AT 1 abbia o meno
sofferto delle esacerbazioni del morbo. Dopo i lunghi anni di cura, egli
certamente conosceva le modalità di cura, le manifestazioni del medesimo, le
automedicazioni ed i provvedimenti da assumere. (…)” e si è limitato ad
osservare, in modo generico e senza indicarne la durata e l’eventuale
percentuale di inabilità, che “(…) non ho motivo di dubitare che durante le
visite il medesimo abbia avuto delle manifestazioni più o meno lunghe di
inabilità al lavoro, anche nella forma di riduzione della resa al lavoro. Negli
anni precedenti è sempre stato così. (…)” (doc. T). Va qui ribadito che lo
stesso specialista, nel precedente rapporto dell’8 maggio 2007, circa
l’inabilità lavorativa aveva rinviato al parere del neurochirurgo e si era
limitato ad indicare la necessità di una sospensione dell’attività lavorativa
durante il processo di cicatrizzazione (cfr. XVIII/22) e che solo nel rapporto
del 18 aprile 2013, indirizzato all’avv. RA 1, aveva rilevato che “(…) visto
il perdurare dell’evoluzione, ritengo che bisogna riconoscere al paziente uno
stato di salute estremamente precaria e influenzata negativamente dai dati
raccolti in questo ultimo decorso. È perciò, dal mio punto di vista
professionale, non più possibile affermare che il paziente possa dare delle
garanzie di presenza al posto di lavoro. (…)” (XVIII/154/8).
Dal canto suo il dr. __________,
nel rapporto del 25 marzo 2015, ha, in particolare, confermato che “(…)
come accennato nella mia ultima lettera la situazione del signor AT 1 per quel
che riguarda la sua malattia dermatologica è peggiorata sensibilmente
soprattutto dopo il periodo 2007 – 2009. Durante questo periodo la sua invalidità
non era da imputare solo alla malattia di acne inversa ma probabilmente
soprattutto agli esiti dell’intervento neurochirurgico. (…)” (doc. U).
Pertanto, per l’invalidità
causata dalla patologia dermatologica, non sono adempiuti i presupposti dell’art.
23.
LPP per il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità del 2.
pilastro da parte della CV 1 e del CV 2.
Va qui rilevato che l’Alta
Corte, nella STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 –
nel caso di un assicurato che (per il fatto di essere già stato in cura per una
patologia psichiatrica durante il rapporto di previdenza) pretendeva il diritto
ad una rendita sostenendo che lo stato depressivo avrebbe contribuito
all’evoluzione della malattia essendo indissolubilmente legato con il danno somatico
–, ha evidenziato che “(…) il
ricorrente dimentica che non è l'apparizione dei disturbi in quanto tale a
costituire l'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP, ma piuttosto
l'intervento di una incapacità lavorativa di una certa importanza (di almeno il
20%) dovuta all'affezione invalidante. Anche volendo ammettere che l'affezione
psichica fosse già apparsa in un'epoca in cui l'assicurato era ancora affiliato
presso la Cassa opponente, ciò non basta a giustificare un obbligo di
prestazione a carico di quest'ultima poiché il disturbo in questione non aveva
ancora avuto alcuna incidenza (di rilievo) sulla capacità lavorativa. Il
momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa determinante deve infatti
essere sufficientemente provata. Se nel diritto del lavoro già un'incapacità
lavorativa di pochi giorni dev'essere dimostrata con un certificato medico o in
altro modo, a maggior ragione non si può prescindere dal pretendere sufficienti
e chiare prove in relazione all'inabilità lavorativa di riferimento per la
previdenza professionale, dove le conseguenze sono di più ampia portata
(rendite vitalizie, ecc.). Queste prove non possono essere sostituite da
considerazioni e congetture speculative, bensì devono potersi dedurre con il
grado di verosimiglianza preponderante usuale nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. sentenza B 68/06 del 31 agosto 2007 consid. 6.4 con riferimenti).
Ora, l'accertamento del primo giudice che nel caso di specie ha rilevato
l'assenza di indizi chiari e sufficienti per ammettere non soltanto la presenza
di un'affezione psichica, ma anche e soprattutto di una incapacità lavorativa
di rilievo ad essa associabile già durante il rapporto di previdenza è
tutt'altro che arbitrario. Del resto non va dimenticato che pure l'UAI ha riconosciuto
il diritto alla mezza rendita dal 1° gennaio 2012 per motivi psichici
riconducendo la nuova inabilità a un danno alla salute diverso dall'incapacità
lavorativa oggetto della prima rendita. Ne discende che su questo punto il
ricorso va respinto siccome manifestamente infondato e la pronuncia cantonale
confermata. (…)” (STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 3.2)
2.7.2
Patologia reumatologica.
2.7.2.1
Quanto al diritto alla rendita
d’invalidità riconosciuto dall’Ufficio AI, per la patologia reumatologica,
limitatamente al periodo dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 (cfr. consid.
2.6.3
e 2.6.4) – vedi la decisione
dell’11/21 marzo 2013 (in quanto tale vincolante visto che la stessa è stata notificata
alla CV 1 e che secondo gli art. 18 cpv. 1 e 2 rispettivamente 18 cpv. 4 dei
Regolamenti della CV 1 e del CV 2 sub doc. B e D il concetto d’invalidità
coincide con quello della LPP e quindi, della LAI; cfr. consid. 2.4) confermata
sia dalla decisione del 24 maggio 2013 dell’Ufficio AI che dalla STCA del 7
ottobre 2013 (cfr. consid. 2.6.4) –,
va osservato quanto segue.
Secondo l'art.
26.
cpv. 2 LPP l’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni
regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che
l’assicurato riscuote il salario completo.
Basandosi su questa
disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato
di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei
suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha
autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli
istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino
all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in
sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere
dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento
del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state
finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
Per la giurisprudenza
l'art. 26 OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende
evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui
il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri
all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando
lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF
1976.
I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61
consid. 2b, SZS 1994 pag. 236; SZS 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che
le indennità siano state effettivamente versate; un semplice diritto non è
sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art.
26.
BVV 2 n. 3 pag. 396 con riferimenti; Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter,
(éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 26, n. 8, pag. 387).
Il diritto ad una rendita
d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne
(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente
(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10,
pag. 387).
L'istituto di previdenza
non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni
cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma
regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24
OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità
giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del
calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n.
11, pag. 388 con riferimenti).
2.7.2.2
Il TCA, con lettera del 5
dicembre 2014 (cfr. consid. 1.9 e XXIII), ha interpellato parte convenuta in
merito al rifiuto ad una rendita invalidità LPP dal 1. ottobre 2010 al 31
agosto 2011 visto che per questo periodo, per il danno alla salute
riconducibile alla patologia reumatologica, all’attore è stato riconosciuto il
diritto ad una rendita intera AI (cfr. consid. 2.6.3 e 2.6.4).
Con scritto del 15
dicembre 2014 l’avv. RA 2 ha risposto che “(…) nel caso specifico siamo in
presenza di due casi distinti – la problematica dermatologica e quella
reumatologica. Dalla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni [ndr:
si riferisce alla STCA del 7 ottobre 2013 sub XVIII/167; cfr. consid. 2.6.4],
la problematica reumatologica (lombare) risulta “SENZA INFLUSSO SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA” [ndr.: la citazione non è corretta. In realtà si tratta di una
deduzione tratta dall’avv. RA 2]. QUESTO SIGNIFICA CHE IL 30% RESIDUALE
DECISO DA AI CONCERNE UNICAMENTE LA PROBLEMATICA DERMATOLOGICA. L’art. 18 del
Regolamento prevede che il caso d’invalidità é di competenza della Fondazione a
condizione che la persona sia assicurata a norma del Regolamento in oggetto
quando insorge l’incapacità lavorativa che ha condotto all’invalidità.
L’invalidità minima é del 40% (COPERTURA). L’art. 20 punto 5 del
Regolamento prevede, tra le altre condizioni, che il diritto alla rendita nasce
al più tardi alla scadenza del periodo di attesa fissato dal Regolamento della
Cassa (DIRITTO ALLE PRESTAZIONI). Il termine di attesa previsto dal
contratto d’assicurazione é di 24 mesi. Pertanto nella fattispecie nessun
diritto alle prestazioni é dovuto, considerato il termine di attesa di 24 mesi
e la percentuale d’invalidità inferiore al minimo previsto. La
Fondazione ha riconosciuto per il caso in oggetto unicamente la liberazione del
pagamento dei premi fino al 7 maggio 2011, data della chiusura del caso e che
corrisponde alla fissazione dell’inabilità al 30%. Nei 24 mesi è infatti
intervenuta la copertura perdita di guadagno malattia (__________). (…)”
(XXIV)
Il TFA, nella DTF 118 V 35, ha stabilito che non è compatibile con l’art. 26 LPP una disposizione statutaria per la quale il
diritto a prestazioni d’invalidità, nell’ambito della previdenza obbligatoria,
nasce solo dopo il decorso di un periodo di carenza di 24 mesi dal momento
della sopravvenienza dell’incapacità di lavoro (“(…)
Gesetzwidrig ist dagegen die Regelung, dass auch im
Obligatoriumsbereich der Anspruch auf Invalidenleistungen bei einem
Invaliditätsgrad von mindestens 50% grundsätzlich erst nach Ablauf einer
Wartezeit von 24 Monaten entstehen soll, was mit Art. 26 Abs. 1 BVG in
Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 Variante 2 IVG in der hier anwendbaren, bis Ende
1987.
gültig gewesenen Fassung (Wartezeit von 360 Tagen) bzw. Art. 29 Abs. 1
lit. b IVG (Wartezeit von einem Jahr) unverträglich ist. Soweit der Anspruch
auf eine Invalidenleistung bei einem Invaliditätsgrad von wenigstens 50% in
Frage steht, ist kraft Gesetz die Wartezeit von 360 Tagen resp. von einem Jahr
massgeblich, woran die Reglementsbestimmung nichts zu ändern vermag. Dagegen
darf gegebenenfalls der Anspruch auf eine Invalidenleistung bei einem
Invaliditätsgrad von weniger als 50% vom Bestehen der reglementarischen
Wartezeit von 24 Monaten abhängig gemacht werden. (…)”
(DTF 118 V 35 consid. 2b/cc pag. 42).
L’art. 20 cifra 5 del
Regolamento della CV 1 stabilisce che il diritto alla rendità d’invalidità
nasce al più tardi in una delle seguenti circostanze: “(…) ▪ inizio
del diritto alla rendita secondo l’AI ▪ cessazione dell’obbligo di
pagamento del salario da parte del datore di lavoro o estinzione del diritto ad
un’indennità giornaliera per malattia pari almeno all’80% del salario in caso
d’incapacità lavorativa totale, finanziata per almeno la metà dal datore di
lavoro ▪ scadenza del periodo d’attesa fissato nel Regolamento
della Cassa. (…)” (doc. B) e, secondo l’art. 7.4.2 del Regolamento della
cassa, che regola la rendita d’invalidità, “(…) il periodo d’attesa per la
rendita d’invalidità ai sensi dell’art. 20 cifra 5 del Regolamento di
previdenza ammonta a 24 mesi. (…)” (doc. XXIV/7).
L’art. 18 cifra 4 del
Regolamento del CV 2 stabilisce che il diritto alla rendità d’invalidità nasce
al più tardi in una delle seguenti circostanze: “(…) • Inizio del
diritto alla rendita secondo l’AI • Cessazione dell’obbligo di
pagamento del salario da parte del datore di lavoro o estinzione del diritto ad
un’indennità giornaliera per malattia pari almeno all’80% del salario in caso
d’incapacità lavorativa totale, finanziata per almeno la metà dal datore di
lavoro • Scadenza del periodo d’attesa fissato nel Piano di previdenza.
(…)” (doc. D) e, secondo l’art. 7.4.2 del Piano di previdenza (parte
extraobbligatoria) del CV 2, che regola la rendita d’invalidità in seguito a
malattia, “(…) il periodo d’attesa per la rendita d’invalidità ai sensi
dell’art. 19 cifra 5 del Regolamento di previdenza ammonta a 24 mesi. (…)”
(doc. 2).
Conformemente alla
succitata DTF 118 V 35 e contrario, le suddette norme regolamentari, laddove
prevedono un periodo d’attesa di 24 mesi per il versamento delle rendite
d’invalidità, valgono solo per le prestazioni sovraobbligatorie.
Nella fattispecie
concreta, in applicazione delle succitate disposizioni regolamentari e ritenuto
che nell’ottobre 2011 (termine del periodo d’attesa di 24 mesi iniziato a
decorrere dall’ottobre 2009) il diritto alla rendita intera per la patologia
reumatologica era già stato soppresso con effetto dal 1. settembre 2011 (cfr.
consid. 2.6.3 e 2.6.4; nel consulto peritale reumatologico del 22 dicembre 2011
sub. XVIII/91/3 il dr. __________ ha ritenuto l’attore abile al 100% sia nella
sua attività abituale che in un’altra attività adeguata dal 7 maggio 2011), non
sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto ad una rendita
d’invalidità LPP sovraobbligatoria del 2. pilastro da parte della CV 1 e
del CV 2.
2.7.2.3
Quanto alla previdenza obbligatoria
va rilevato quanto segue.
L’avv. – interpellata dal TCA circa la possibilità
di differire il diritto a prestazioni ai sensi dell’art. 26 OPP 2 (cfr. gli
scritti del 26 febbraio e del 9 marzo 2015 sub. XXXII e XXXVIII) – con lettere del 6 e dell’11 marzo 2015 ha rilevato: “(…) Il regolamento CV 1 applicabile (2009 – approvato da OFAS quale autorità di
vigilanza anche nel merito della sua chiarezza) all’art. 20 punto 5 prevede il
differimento del diritto alle prestazioni. Tale differimento (ai sensi
dell’art. 7 dello stesso regolamento) è, per la parte obbligatoria di 12 mesi
in analogia alla pratica AI (i 24 mesi concernono la parte sovraobbligatoria).
Considerato che allo scadere dei 12 mesi (differimento), l’assicurato percepiva
già delle indennità giornaliere PGM (finanziate per la metà almeno dal datore
di lavoro), applicando la coordinazione prevista dall’art. 28 del Regolamento,
ne risulta che lo stesso, allo scadere di tale termine, presenti si (di
principio) un diritto alla rendita, il cui ammontare è tuttavia di CHF 0 per la
coordinazione (versamento delle indennità giornaliere da parte di __________)
(cfr. “Berufliche Vorsorge” del Dr. iur. Stauffer, dove figura da parte della
dottrina una critica nei confronti della giurisprudenza ATF 128 V 243). (…)”
(XXXVI) e che “(…) 1 – Le indennità giornaliera versate da __________
rappresentano l’80% del salario di cui l’assicurato è stato privato (vedasi
conteggio __________); 2 – Dalla lettera dell’ex datore di lavoro datata 6
marzo 2015, risulta che la __________ ha pagato INTERAMENTE il premio
dell’assicurazione per perdita di guadagno malattia e/o infortuni. 3 – Anche
nell’ipotesi di un’applicazione dell’art. 24 OPP2, le prestazioni a carico
della fondazione collettiva professionale obbligatoria sarebbero pari a 00
(cfr. Stauffer e dottrina). (…)” (XXXIX).
Quanto alla possibilità di
un differimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPP e dell’art. 26 OPP 2 (cfr.
consid. 2.7.2.1) – l’ammontare di
un’eventuale prestazione obbligatoria con il relativo calcolo del
sovraindennizzo verrà trattato al prossimo considerando – vale quanto segue.
Nella STF 27/04 del 21
febbraio 2005 (pubblicata in SZS 2006 pag. 37), l’Alta Corte ha stabilito che
la possibilità di un differimento delle rendite dell’istituto di previdenza
basata sulle disposizioni regolamentari di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP e 27 OPP
2.
viene a cadere, se l’assicuratore delle indennità giornaliere (IG), il quale
ha versato delle IG per un’incapacità al lavoro completa, pretende il rimborso
di queste prestazioni nella misura della rendita dell’assicurazione invalidità
assegnata in un secondo tempo.
Il TF si è confermato in
questa giurisprudenza e, nella STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 – premesso che nel suo principio andava
riconosciuta una rendita intera limitata nel tempo per le conseguenze
invalidanti di natura somatica e che su questo aspetto questo Tribunale non si
era espresso –, ha sviluppato la
seguente considerazione: “(…) Dovendo necessariamente
ricorrere all'esame dell'incarto (art. 105 cpv. 2 LTF), emerge che l'istituto
di previdenza opponente contempla la possibilità di differire le proprie
prestazioni fintanto che vengono a scadenza prestazioni d'indennità giornaliera
dell'assicurazione malattia o infortuni (art. 9.1 del Regolamento). Allo stesso
tempo risulta che le indennità giornaliere di malattia versate dalla __________
coprivano l'80% del salario. Non è per contro chiaro se le indennità
giornaliere fossero anche finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
Il giudizio impugnato, come detto, non si pronuncia su tale questione e rende
pertanto necessario un complemento istruttorio (cfr. DTF 129 V 15 consid. 5b
pag. 26). Complemento che del resto si impone anche perché l'Ufficio AI ha
compensato, per fr. 9'944.-, parte delle rendite AI arretrate con le pretese di
restituzione della __________ (cfr. decisione del 2 febbraio 2011, poi
sostituita da quella del 2 marzo 2012). La Corte cantonale dovrà verificare
se in questo modo le indennità giornaliere in caso di malattia restanti (non
toccate dalla restituzione/compensazione) raggiungano comunque la soglia
dell'80% stabilita dall'art. 26 OPP 2, posto che se ciò non fosse il caso la
possibilità di differimento riservata dalla stessa norma verrebbe a cadere
(cfr. RSAS 2010 pag. 280,9C_1026/2008, consid. 7.2; 2006 pag. 37, B 27/04,
consid. 1 e 2). (…)” (STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid.
4.3
, le sottolineature sono del redattore).
Nella fattispecie, da una
parte, dagli accertameni esperiti da questo Tribunale presso l’ex datore di
lavoro, è emerso che durante il rapporto di lavoro la __________ ha finanziato
interamente il premio dell’assicurazione perdita di guadagno (cfr. XXXIII,
XXXVII e XXXVII/1). Inoltre, interpellata dal TCA (XLI), la __________ ha
dichiarato che “(…) le prestazioni di indennità giornaliera causa malattia
sono state corrisposte fino ad esaurimento ossia fino 04.11.2011 in base alla
CGA (Condizioni generali d’assicurazione) del contratto collettivo della __________
e applicabili al caso (Art. 8-2-3 Copertuta suppletiva). L’art. 10.3 prevede
inoltre la liberazione del pagamento dei premi durante il sinistro. (…)”
(XLIII).
Dall’altra parte, dalla
tabella “Leistungszusammenstellung Taggeld” prodotta dalla __________
(XXVIII/1), risulta che l’importo di fr. 47'651.60 – importo ottenuto togliendo alle indennità giornaliere per
malattia versate dal dicembre 2010 all’agosto 2011 di fr. 63'102.60 il rimborso
di fr. 15'451.-- ricevuto dall’AI –
non copre l’80 per cento del salario riferito allo stesso periodo pari a fr.
56'040.-- (salario annuo di fr.
93'400.-- (cfr. XVIII/62/1) :12 x 9 x 80% = 56'039.99).
Di conseguenza, non
essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi necessari (l’assicurato, una volta tolto il succitato
rimborso ottenuto dall’AI, non ha ricevuto dalla __________, in sostituzione
del salario intero, un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro le
malattie ammontante almeno all’80 per cento del salario di cui è stato privato), un differimento ai sensi dell’art. 26
cpv. 2 LPP e dell’art. 26 OPP 2 è escluso.
Questo Tribunale, anche
avuto riguardo alla critica formulata da parte della dottrina (al riguardo vedi
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1008 pag. 369-370), non
ritiene infatti di doversi scostare dalla succitata giurisprudenza secondo cui,
per il calcolo della copertura di almeno l’80% del salario di cui é privato,
dalle indennità giornaliere versate dall’assicurazione malattia va tolto il
rimborso ottenuto dall’Ufficio AI nel caso di una rendita
dell’assicurazione invalidità assegnata in un secondo tempo.
Nel caso di specie, in
conclusione, per la parte obbligatoria, esclusa la possibilità di un
differimento e ritenuto il diritto alla rendita d’invalidità riconosciuto
dall’Ufficio AI (per la patologia reumatologica) limitatamente al periodo dal
1.
dicembre 2010 al 31 agosto 2011, in linea di principio va riconosciuto
all’attore il diritto ad una rendita intera per lo stesso periodo oltre alla
rendita per la figlia __________.
In particolare, quanto
all’inizio, al 1. dicembre 2010, del diritto alla rendita d’invalidità LPP, va
osservato che, nella nella DTF 140 V 470 consid. 3.2 e 3.3, il TF ha stabilito
che con l’entrata in vigore della 5a revisione dell’AI il diritto
alle prestazioni di invalidità della previdenza professionale (obbligatoria)
inizia con la nascita del diritto a una rendita dell’assicurazione invalidità
secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI e non con la decorrenza del periodo di carenza a
norma dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (DTF 132 V 159 è obsoleta).
2.8
Appurato il diritto per
principio ad una rendita intera dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 (cfr.
consid. 2.7.2.3) oltre alla rendita per la figlia, occorre ora stabilire l’ammontare
delle prestazioni obbligatorie dovute all’attore per questo periodo.
In questo senso, con
lettera del 9 marzo 2015, il TCA ha posto all’avv. RA 2 il seguente quesito: “(…)
3.
Indipendentemente dalla possibilità o meno di procedere ad un differimento
voglia indicare il dettaglio delle prestazioni obbligatorie dovute all’attore
dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 (rendita principale e rendita per la
figlia), incluso il calcolo degli interessi e avuto riguardo a che non ci sia
un caso di sovrassicurazione ai sensi degli articoli 34a cpv. 1 LPP e 24 OPP 2
(in argomento vedi la STF 9C_1026/2008 del 24 agosto 2009). (…)” (XXXVIII).
Con lettera dell’11 marzo
2015.
l’avv. RA 2 ha così risposto al TCA: “(…) 3 – Anche nell’ipotesi di
un’applicazione dell’art. 24 OPP 2, le prestazioni a carico della fondazione
collettiva professionale obbligatoria sarebbero pari a 00 (cfr. Stauffer e
dottrina). (…)” (XXXIX).
L’avv. RA 2 – sollecitata nuovamente dal vicepresidente
del TCA con uno scritto del 16 marzo 2015 (XL) –,
con lettera del 20 marzo 2015 ha risposto: “(…) Come risulta dal certificato
d’assicurazione agli atti, ma che allego nuovamente, il diritto a una rendita
di invalidità massima (dopo 24 mesi di attesa) è di CHF 20'162.--. Nella
fattispecie nessuna rendita è dovuta all’assicurato in quanto lo stesso risulta
essere sovraindennizzato come risulta dal calcolo (esperito su base 12 mesi) da
lei richiesto che allego. (…)” (XLV).
Dal conteggio 20 marzo
2015.
(XLV/2) risulta che, ai sensi delle disposizioni di legge (art. 24 OPP 2)
e del regolamento, per il calcolo di coordinamento valido dal 1. dicembre 2010
parte convenuta ha proceduto come segue:
1.
Presunta perdita
di guadagno CHF 93'400.00
2.
90% della presunta
perdita di guadagno CHF 84'060.00
3.
Reddito da
attività lavorativa e sostitutiva
del lavoro
- Rendita AI annuale 2010 (CHF 2'280.00 al mese x 12
CHF 27'360.00
- Ind. Giornaliera della __________ al 100% (CHF 255.89/g
x 365
./. coordinazione AI – CHF 20'601.24 (15'451.00/9x12)
CHF 93'399.85
CHF
100’158.61
4.
Differenza della
presunta perdita di guadagno
e la somma dei
redditi da attività lavorativa e
sostitutiva del
lavoro (= 2 meno 3) - CHF 16'098.61
Il totale dei redditi messi in conto è superiore alla perdita di
guadagno presunta. Per questo motivo l’istituto di previdenza non eroga alcuna
rendita.
5.
Prestazioni
dell’istituto di previdenza
- Ammontare della rendita d’invalidità annua coordinata CHF
0.00
Questo Tribunale rileva
innanzitutto che è sulla base dell’assicurazione contro la perdita di guadagno
(LCA) che la __________ ha riconosciuto all’attore il diritto all’indennità
giornaliera per malattia di CHF 255. 89 (cfr. LI/1 e LI/2).
Il TFA, pronunciandosi in
un caso concernente la coordinazione delle prestazioni LPP in caso di
invalidità con quelle di un’assicurazione contro la perdita di salario in caso
di malattia, nella DTF 128 V 243, ha stabilito che una disposizione statutaria
dell’istituto di previdenza che prevede, a determinate condizioni, la
possibilità di ridurre le prestazioni in caso di concorrenza con prestazioni
del datore di lavoro, rispettivamente di un’assicurazione malattia o infortuni,
per le quali il datore di lavoro partecipa al pagamento dei premi, esplica
effetto solo nell’ambito della previdenza professionale più estesa.
L’Alta corte si è
confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_1026/2008 del 24 agosto
2008.
(pubblicata in SZS 2010 pag. 280) ha stabilito che “(…) die
Koordinationsregelung des Art. 24 BVV 2 erlaubt nur die Reduktion von
Leistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge mit denjenigen einer
anderen Sozialversicherung. Die Taggelder einer
privaten Versicherung, welche den Einkommensverlust im Falle einer Krankheit
decken, stellen keine anrechenbare Einkünfte im Sinne von Art. 24 Abs. 2 BVV 2
dar. (…)” (SZS 2010 pag 280).
Vedi in questo senso anche
Stauffer ad. art. 34a LPP laddove evidenzia che “(…) Taggeldzahlungen einer privaten Versicherung nach VVG dürfen nicht
angerechnet werden (BSV, Mitteilungen über die berufliche Vorsorge, 114/2009,
Rz 709 [9C_1026/2008]). Fall einer Taggeldversicherung im Sinne einer
Schadenversicherung mit del Folge, dass nur in der weitergehenden Vorsorge eine
Anrechnung zulässig ist: BGE 128 V 247 E. 2 [B 66/00]. (…)” Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 34a pag. 118).
Di
conseguenza le indennità giornaliere versate all’attore dalla __________ non
possono essere considerate nel calcolo della sovrassicurazione.
Al fine del calcolo della
sovrassicurazione questo Tribunale procede pertanto come segue.
Dal dicembre
2010.
all’agosto 2011 l’attore è stato messo al beneficio di una rendita intera
d’invalidità di fr. 2'280.-- oltre ad una rendita per figli di fr. 912.-- (cfr.
la decisione dell’Ufficio AI dell’11 marzo 2013 sub XVIII/149). Riportata su un
anno la rendita intera dell’attore ammonta a fr. 27'360.-- e quella per figli a
fr. 10'944.--.
Dalle
indicazioni fornite dalla parte convenuta risulta che (per lo stesso periodo)
la rendita obbligatoria intera LPP è pari a fr. 20'162.-- annui mentre la
rendita per figli a fr. 4'032.-- (vedi il certificato d’assicurazione sub
XLV/1).
Sommando
l’importo complessivo delle rendite AI di fr. 38'304.--(nel calcolo
della sovraindennizazione va tenuto conto delle rendite per figli; cfr. Hürzeler
in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 34a,
n. 28, pag. 493 con riferimenti giurisprudenziali) alle rendite LPP di
complessivi fr. 24'194.-- (20'162 + 4'032) risulta un reddito sostitutivo del
lavoro annuo di fr. 62'498.--.
Essendo il
salario annuo presumibilmente perso di fr. 84’060.-- (importo questo ritenuto
dalla parte convenuta, rimasto incontestato e dal quale questo Tribunale non ha
motivo di scostarsi) superiore al reddito sostitutivo di fr. 62'498.-- non vi è
sovrassicurazione e all’attore va riconosciuta interamente la rendita obbligatoria
intera LPP pari a fr. 20'162.-- annui (fr. 1'680.20 al mese) oltre alla rendita
per figli pari a fr. 4'032.-- (fr. 336.00 al mese).
Ritenuto il
diritto alla rendita LPP obbligatoria dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011, la
CV 1 dovrà versare a AT 1 una rendita intera e una rendita per figli,
per detto periodo, di complessivi fr. 18'145.80 ([1'680.20 x 9] +
[336.00 x 9] = 18'145.80).
2.9
L’attore ha
chiesto il versamento degli interessi di mora (cfr. consid. 1.3).
Per quel che concerne il versamento di interessi di mora, secondo
la giurisprudenza, in caso di versamento tardivo di una prestazione di
invalidità tali interessi sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio
1992.
per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia). In tal caso va applicato
il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468;
DTF 119 V 133, 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata
disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo
cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli
statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).
In
casu, non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli
interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente un interesse del 5%.
Per
quel che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO, secondo cui
il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla corrisponsione di rendite
od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal
giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domada
giudiziale.
Dagli
atti non risulta che l’attore abbia precedentemente promosso una procedura
esecutiva nei confronti della CV 1. Di conseguenza gli interessi di mora del 5%
decorrono dal 14 aprile 2014, data dell’inoltro della petizione
2.10
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, la petizione va parzialmente accolta.
L’attore, parzialmente vittorioso, ha diritto a fr.
1'500.-- di ripetibli parziali.
Alla CV
1.
e al CV 2, rappresentati da un avvocato, seppur parzialmente vincenti in
causa non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla
giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata
alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò
vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169
consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione é parzialmente
accolta.
§ La CV 1 é condannata a versare a AT 1 una rendita intera e una
rendita per figli dal 1° dicembre 2010 al 31 agosto 2011 di complessivi fr. 18'145.80, con interessi al 5% dal 14 aprile 2014.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV
1 verserà a AT 1 fr.
1'500.-- di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti