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34.2014.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 maggio 2015Italiano76 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XXVII, XXVIII con

allegati, XXIX e XXX sono stati notificati alle parti per osservazioni (XXXI).

All’avv. RA 1 è stata concessa la proroga del termine fino al 20 marzo 2015

(XXXIV e XXXV).

1.11. Il 26 febbraio 2015 il TCA ha

interpellato la __________ (ex. datore di lavoro dell’attore) che ha risposto

il 6 marzo 2015 (XXXIII e XXXVII con allegato XXXVII/1).

1.12. Con lettere 26 febbraio, 9 e

16 marzo 2015 (XXXII, XXXVIII e XL) il TCA ha interpellato ancora l’avv. RA 2

che ha risposto con scritti del 6, 11 e 20 marzo 2015 (XXXVI, XXXIX e XLV con

allegati XLV/1-2).

1.13. Il 16 marzo il TCA ha

interpellato nuovamente la __________ che ha risposto il 17 marzo 2015 (XLI e

XLIII con allegato XLIII/1).

1.14. Con scritto del 31 gennaio

(recte: marzo) 2015, entro l’ultima proroga del termine (XLII e XLIV), l’avv. RA

1 ha preso posizione sull’incarto della __________ e trasmesso ulteriore documentazione

medica (XLVI e allegati doc. T e U).

1.15. I doc. XXXIII, XXXIV, XXXV,

XXXVII, XXXVII/1, XLI, XLII, XLIII, XLIII/1, XLIV e XLVI con gli allegati T e U

sono stati notificati all’avv. RA 2 che, con scritto dell’8 aprile 2015, si è

confermata nelle proprie allegazioni (XLVII e XLIX).

I doc. XXXII, XXXIII,

XXXVI, XXXVII, XXXVII/1, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIII/1, XLV e XLV/1-2

sono stati notificati all’avv. RA 1 che, con scritto del 21 aprile 2015, ha formulato le proprie osservazioni (XLVIII e L).

1.16. Il 23 aprile 2015 la __________

ha trasmesso al TCA il contratto di assicurazione del 17 dicembre 2007 con la __________

e il conteggio dell’indennità giornaliera del mese di maggio 2011 (LI e

allegati LI/1-2).

I doc. XLVIII, L, LI e LI/1-2

sono stati notificati all’avv. RA 2 per conoscenza, con possibilità di

formulare osservazioni scritte (LIII).

I doc. XLVII, XLIX, LI e

LI/1-2 sono stati notificati all’avv. RA 1 che, con lettera del 29 aprile 2015, ha comunicato al TCA di non avere nulla da aggiungere oltre a quanto già argomentato (LIII e LIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione di una rendita della previdenza

professionale.

Trattandosi di

controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza

materiale dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione

all’art. 8 LAPLPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

L'art. 73 LPP si applica

infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato

o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime

obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle

minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a

favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono

il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.

195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V

200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987

pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du

TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA

1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG" in

SZS 1983 pag. 174).

In

concreto, da una parte dall’art. 1 cpv. 1 e 2 del Regolamento di previdenza

della CV 1 (doc. B) si evince che la CV 1 ha quale scopo la previdenza

professionale per i collaboratori e le collaboratrici dei datori di lavoro a

lei affiliati e che è registrata conformemente all’art. 48 della LPP,

dall’altra parte l’art. 1 cpv. 1 del Regolamento di previdenza (parte

extraobbligatoria) del CV 2 (doc. D) stabilisce che il CV 2 è una fondazione ai

sensi dell’art. 80 segg. del CCS e dell’art. 331 e segg. CO che ha quale scopo

l’attuazione della previdenza professionale extraobbligatoria per i dipendenti

della __________ come pure per i loro famigliari, superstiti e altri

beneficiari contro le conseguenza economiche della vecchiaia, dell’invalidità e

del decesso.

Pacifica è anche la

competenza territoriale. Infatti secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella

sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la

quale l’assicurato fu assunto. In casu la __________, ex datore di lavoro, ha

sede a __________.

2.2. Secondo l’art. 23 LPP, che è

una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40%

ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui

causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia

assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (DTF 120 V 116 consid. 2b,

118 V 98; SZS 1995 pag. 464 consid. 3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43

pag. 128 consid. 2a; Moser, Bedeutung und Tragweite von art.

23 BVG, SZS 1995, pag. 403; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea

1994, pag. 209).

L'evento

assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di

un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008

consid. 3.2; VSI 1998 pag. 126; STF B 95/04 del 10 gennaio 2005; B 100/00 del

16 febbraio 2001 e B 78/99 del 2 agosto 2000), non la nascita dell'invalidità

vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a).

Se una persona, malgrado

l’esercizio di un’attività lavorativa e relativo pagamento del salario, di

fatto è incapace al lavoro in misura rilevante, se quindi è in grado o meno di

apportare il suo consueto rendimento oppure solo un rendimento ridotto a causa

dei problemi alla salute, deve essere esaminato dal giudice d’ufficio con ogni

cura (STF B 95/03 del 29 giugno 2004 e B 81/03 del 9 novembre 2004).

L’incapacità lavorativa rilevante consiste in una perdita della capacità

produttiva funzionale nella precedente professione oppure nelle proprie

funzioni rispettivamente in una produttività ridotta rispetto al normale a

causa dello stato di salute; in altre parole per incapacità lavorativa

rilevante s’intendono gli effetti del danno alla salute che si ripercuotono sul

rapporto di lavoro come ridotto rendimento, facile stancabilità, irritabilità

verso colleghi o altro (SZS 2003 pag. 356 e 434; DTF 114 V 286 consid. 3c). Di

conseguenza ci si deve di principio fondare sulle circostanze che si sono

manifestate da un punto di vista del diritto del lavoro: una deroga è ammissibile

solo con cautela, per non stemperare la protezione assicurativa (SZS 2003 pag.

356 con riferimento al caso di un assicurato che aveva ripreso al 100%

l’attività lavorativa ma aveva continuato a soffrire di forti dolori; il TFA ha

negato di conseguenza che ci fosse stato un recupero della capacità lavorativa

negando quindi l’obbligo di prestare del nuovo istituto previdenziale). Nel

caso di un disturbo depressivo recidivo la perdita di prestazioni o di

rendimento dell’assicurato deve manifestarsi ai sensi del diritto al lavoro,

segnatamente nella forma di una riduzione delle prestazioni con conseguente

constatazione o ammonimento da parte del datore di lavoro o in quella di

assenze per malattia rilevanti. Determinati sono le concrete circostanze del caso

concreto, segnatamente quelle che si sono manifestate a livello lavorativo e in

particolare gli eventuali accordi venuti in essere con il datore di lavoro, il

quale deve comunque aver notato la perdita di prestazioni o di rendimento.

Un’incapacità lavorativa medico-teorica che viene constatata solamente anni

dopo con effetto retroattivo non è invece sufficiente (STF B 95/03 del 29

giugno 2004; STF B 13/01 del 5 febbraio 2003 citata in SZS 2003 pag. 434; STF B

49/03 del 23 settembre 2004).

Il richiedente dev'essere

quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità

lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge

l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b;

SZS 2002 pag. 155 seg., 1995 pag. 465 consid. 4a, 1994 pag. 469).

Questa soluzione è stata

introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro

disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini

dell’erogazione della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).

Di conseguenza il fondo di

previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta

incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche

se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già

stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra

parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se

l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto

assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale

e temporale (SZS 2003 pag. 356).

I medesimi principi

valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332

consid. 3). Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui

l’assicurato continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia

istituto di previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e

nell’affermativa in quale estensione e a quali condizioni, il nuovo istituto di

previdenza ha ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (SVR 2004 BVG

18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).

Qualora,

inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di

previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità

si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale

(DTF 118 V 45 consid. 5; STF del 6 marzo 1996 in re S.P, del 20 luglio 1994 in re R. pag. 4 consid. 3a; SZS 1995 pag. 465

consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 pag.

426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000).

Va

altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è

stato precisato che l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse

assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28

cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto

di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG Nr. 80).

2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle

sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,

fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464

consid. 3b).

Per l'art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in

cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al

lavoro almeno al 40% in media.

Per l’art. 24 cpv. 1 LPP

infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido

per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un

quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della

previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono

prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 pag.

273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 23 pag. 108).

2.4. L’art.

4 LAI (in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità

al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire

un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro

equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V

335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., pag. 140-141).

In ambito AI va pertanto

valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua

professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni

ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le

attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con

l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Per la stretta relazione

esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro

emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria

e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V

210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;

SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; non c’è

vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità,

cfr. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 24), ma ugualmente

per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza,

parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al

lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF

134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e

riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155,

SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994

BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti

il medesimo. Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero

condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF

115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio

degli istituti di previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è

mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V

78, 132 V 1).

Questo vincolo vale nell’ambito

della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa

sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V

308).

L’istituto di previdenza

non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo

generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr.

22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgesgerichts zum IVG, 2014,

ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per

la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente

errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono

primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è

stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di

previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere

chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di

notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in

vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida,

vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva)

effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273

consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008

del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre

2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del 16 dicembre 2003; B 81/02 del 9

gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv.

1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di sapere se un

difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente,

segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque

in possesso della decisione, deve, secondo il TFA, venir esaminata in ogni caso

concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 consid. 367; per una

sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio

2009).

Secondo il TFA infine,

considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di

sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna

ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a

quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita

d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi

della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 50/99 del 14 agosto

2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne

discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da

parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a

prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata,

foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di

carenza secondo l’AI (SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STF B 47/98 dell’11

luglio 2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).

In virtù dell’art. 6 LPP

(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze

minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la

previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid.

4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore

dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado

d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di

previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag.

466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al

concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione

dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa

appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid.

2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;

DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si

fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1,

117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

Secondo la giurisprudenza

la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.

Considerandi

2.

LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono

conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni

sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF

111.

V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In

altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono

comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo

(STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

2.5

Va ancora precisato che

secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare

la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad

esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una

misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un

nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.

In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal

precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise

quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance

au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée";

cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).

Secondo la giurisprudenza

federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la

prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in

un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre

sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e

temporale.

Vi è connessione

materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è

essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al

precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.

La connessione

temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità

lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale

connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è

nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di

remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS

2002.

pag. 156; DTF 134 V 21, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già

citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:

" l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre

de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs

années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF

120.

V 117 consid. 2c)

In tal caso il vecchio

istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M.

Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).

Nella sentenza 6 dicembre

2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a

quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato

che il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa,

rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente

esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di

conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il

diritto ad una rendita (consid. 5.3).

La giurisprudenza federale

ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro,

non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto

previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid.

2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito

che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se

l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata

un’incapacità di lavoro (STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 4/94 pag. 66-67).

Per risolvere tale

questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e

meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei

motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono

determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno

intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (DTF 134

V 22, 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 118 consid. 2b; SZS 2003

pag. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 segg.). In

questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto

della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di

ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni

sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da

ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è

piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa

l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il

riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei

risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e

riferimenti a SZS 1997 pag. 67).

Quanto al presupposto

della connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene

che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere

terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della

valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un

indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano,

rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in un

ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il

reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur

Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, pag. 120

segg., in particolare 124).

2.6

In concreto dagli atti

dell’incarto AI (XVIII/1-207) emerge quanto segue.

2.6.1

L’attore ha inoltrato la prima

domanda di prestazioni AI nell’ottobre 2006 indicando quale danno alla salute

l’acne inversa (XVIII/1) e trasmettendo il rapporto del 26 marzo 2007 del dr. __________

e del dr. __________, vice primario rispettivamente capo clinica del reparto di

neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (XVIII/17/1).

Esperiti gli accertamenti

del caso – visti il rapporto del

dr. __________ del 13 dicembre 2006 che ha attestato un’incapacità lavorativa

del 100% dal novembre 2005 con ripresa sporadica al 100% in primavera estate

2006.

e inabilità totale dall’ottobre 2006 (XVIII/6), il rapporto 19 febbraio

2007.

nel quale il dr. __________ e il dr. __________ della Clinica __________

dell’Ospedale __________ di __________ hanno attestato una capacità lavorativa

del 100% (XVIII/13) e il rapporto dell’8 maggio 2007 nel quale il dr. __________

ha attestato che durante i periodi facenti seguito alle terapie per acne

inversa ha dovuto sospendere il lavoro durante il processo di cicatrizzazione

(XVIII/22); considerato che dal 20 agosto 2007 ha ripreso l’attività lavorativa al 100% (XVIII/36 e certificato medico del dr. __________ del

16.

agosto 2007 sub XVIII/37) e ritenuta l’annotazione del 5 ottobre 2007 del medico

SMR dr. __________ del seguente tenore “(…) l’A. ci comunica che ha ripreso

l’attività - al 50% dal 18.06.2007 - al 100% dal 20.08.2007. Quindi la IL per

la patologia ortopedica (operata il 08.03.2007) ha avuto una IL 100% da

novembre 2006, poi vedi sopra. Fine IL agosto 2007. Non è durata un anno. La

precedente IL era dovuta agli interventi per la patologia cutanea. Quindi

un’altra malattia. E ha provocato una IL transitoria nell’occasione degli

interventi (vedi rapporto dermatologo). In conclusione si è trattato di 2

periodi distinti per due patologie diverse, di durata inferiore a un anno, l’A.

ha ripreso la sua attività, ritenuta adatta e confacente, in misura normale.

(…)” (XVIII/42) – l’Ufficio

AI, con decisione del 16 dicembre 2007 cresciuta incontestata in giudicato

(XVIII/45), ha negato il diritto a prestazioni.

2.6.2

L’Ufficio AI, con decisione

del 14 maggio 2010 cresciuta incontestata in giudicato (XVIII/52), non è

entrato nel merito della domanda di prestazione del marzo 2010 (XVIII/48).

2.6.3

Nel giugno 2010, tramite il

rapporto del 14 giugno 2010 del dr. __________ indirizzato all’Ufficio AI

(XVIII/53), l’attore ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (XVIII/54 e

XVIII/55).

Nell’ambito di questa

domanda l’amministrazione – vista

l’annotazione del 26 ottobre 2011 nella quale il medico SMR dr. __________ ha,

in particolare, rilevato che “(…) in considerazione del decorso instabile e

con ancora presenza di dolori a distanza di oltre 6 mesi dall’intervento di

stabilizzazione neurochirurgica si impone una valutazione peritale clinica

funzionale pluridisciplinare presso il SAM (…)” (XVIII/87) – ha ordinato una perizia a cura del SAM

(XVIII/88 e XVIII/90).

Per quanto qui d’interesse,

dalla perizia pluridisciplinare dell’8 febbraio 2012 del SAM (XVIII/91) si

evince quanto segue.

In merito alla patologia

dermatologica, in sede di discussione, i periti hanno evidenziato che “(…)

costruendo la storia clinica, si può evincere che nel 1978 l’A. subisce un

primo intervento di escissione di una ciste dermoide a livello sacrale. Tra la

fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, lamenta la comparsa di numerosi

ascessi in sede inguinale, ascellare e sovrapubica, per cui l’A. è costretto a

una lunga degenza in una clinica dermatologica nella Svizzera interna per

essere sottoposto a interventi di escissione. Dalla suddetta problematica

d’idradenite suppurativa (morbo di Verneuil), alla fine degli anni ’90 è

sottoposto a trapianto cutaneo a livello ascellare e nel 2006 a trapianto cutaneo in sede inguinale, con necessità di successivi piccoli interventi chirurgici

di drenaggio di formazioni ascessuali che tuttora si sviluppano con tempistica

alternante e prossimamente dovrebbe ancora subire l’ennesimo intervento di

questo tipo a causa di nuovo ascesso in regione sovrapubica. (…)” (XVIII/91

pag. 19-20).

Nel citato rapporto del 13

dicembre 2006 (XVIII/6), il dr. __________, capo clinica di chirurgia dell’Ospedale

__________, nell’anamnesi ha, tra l’altro, rilevato che “(…) il paziente

soffre da anni di acne inversa. È già stato operato varie volte per ascessi

recidivanti alle ascelle bilateralmente e anche a livello inguinale bilaterale.

A livello delle ascelle dopo un trapianto di cute secondo Thiersch il paziente

è in remissione. A livello inguinale e sovrapubico il paziente presenta da

novembre 2005 degli ascessi recidivanti. Dopo un consulto specialistico di

chirurgia plastica all’Ospedale Universitario di __________ è stato effettuato

un’escissione radicale a livello dell’inguine sinistro. Dopo una guarigione

della ferita per secundam vi è stato un lieve periodo di remissione. Il

paziente ha anche potuto riprendere la sua attività lavorativa come impiegato.

A giugno 2006 é stato ricoverato nuovamente per nuovi ascessi a livello della

coscia destra e a livello sovrapubico. In ottobre 2006 nuovo ricovero per

recidiva di questi ascessi e con anche la presenza di un seno pinolidale

infetto. Dopo escissione di quest’ultimo vi è attualmente una guarigione delle

ferite per secundam. All’ultima consultazione del 23.11.06 la ferita a livello

della rima anale è in buona via di guarigione. A livello sovrapubico vi sono

però delle costanti piccole tumefazioni dolenti. (…)” (XVIII/6, punto D3).

Nei citati rapporti del 19

febbraio e dell’8 maggio 2007, il dr. __________ e il dr. __________, della

Clinica __________ dell’Ospedale __________ di __________, e il dr. __________,

FMH in dermatologia e venereologia, hanno attestato una capacità lavorativa del

100% (XVIII/13) rispettivamente una sospensione dal lavoro durante il processo

di cicatrizzazione (XVIII/22).

Il dr. __________, FMH in

dermatologia e venereologia, nel consulto del 21 dicembre 2011 (XVIII/91/2) – posta la seguente anamnesi: “(…) Il

primo segno della idradenite suppurativa il paziente lo ha presentato nel 1978,

quando ha sviluppato una ciste dermoide nella localizzazione classica sacrale,

operata con successo. Da allora, con andamento irregolarmente ondulante, ha

presentato episodi recidivanti di formazioni cistiche con facile tendenza alla

produzione purulenta, che hanno colpito essenzialmente la zona ascellare,

quella inguinale e il pube. La zona perineale e la rima anii non sono state

toccate, così come il collo e la zona sottomammaria. Dal punto di vista

terapeutico ha subìto a lungo una cura con isotretinoina (Roaccutane)

prescritto apparentemente all’inizio degli anni ’80 presso la Clinica

dermatologica dell’Ospedale __________ di __________, prima che il medicamento

fosse ufficialmente in commercio. Questa terapia è poi stata continuata dal dr.

__________ e dal dr. __________, dermatologi in Ticino. Non ha ottenuto un gran

risultato. Probabilmente ha ricevuto dei trattamenti con antibiotici,

antitubercolari o medicamenti biologici. L’andamento abituale è quello di una

fase di remissione seguita da episodi recidivanti di cisti infiammate e

infette, che spesso richiedono l’intervento di incisione chirurgica. Per questo

il paziente si reca d’abitudine al pronto soccorso. Anni fa ha subìto

l’asportazione del pacchetto ghiandolare totale delle due ascelle con una

copertura secondo Thiersch. Da allora in sede ascellare non ha più lamentato

disturbi. Questo intervento non è mai stato eseguito in sede inguinale.

Apparentemente già da tempo il paziente non consulta dermatologi, ma viene

curato dal medico curante con una autoterapia (con interventi al pronto

soccorso). (…)” (XVIII/91/2) –

alle domande circa la capacità lavorativa nell’ultima attività esercitata, il

momento da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata e

la sua evoluzione nel tempo, ha risposto: “(…) Mi esprimo unicamente per

quanto riguarda l’aspetto dermatologico: in una fase acuta, con una o più cisti

di grandi dimensioni (due o più centimetri) in sede inguinale o nella zona

pubica, difficilmente il paziente può restare a lungo seduto. Vi sono pertanto

momenti in cui la incapacità professionale può essere valutata al 100%. In

altri momenti dell’evoluzione, quando non vi sono lesioni attive, i pazienti

possono essere considerati abili al 100%. […] Sicuramente il paziente è

stato inabile nei momenti degli interventi maggiori. Nel 2007 [ndr. recte:

2006, cfr. il succitato rapporto del 13 dicembre 2006 del dr. __________] ha

avuto due periodi distinti di circa nove mesi di tempo in cui era inabile per

motivi dermatologici. Naturalmente è per me difficile dare un giudizio su

questa fase. Attualmente non vi è una chiara diminuzione della capacità

lavorativa, anche se in una situazione come quella del momento attuale il

paziente ha un’abilità ridotta almeno del 30%. (…)” (XVIII/91/2).

Per quanto riguarda la

patologia dermatologica, nella descrizione degli atti – menzionando il rapporto dell’11 gennaio

2011.

del dr. __________, FMH in malattie reumatiche, indirizzato alla cassa __________

–, i periti hanno rilevato: “(…)

Diagnosi: sindrome lombo vertebrale cronica in/con: stato dopo decompressione,

fusione intersomatica e stabilizzazione (PLIF) di L5-S1 per spondilolistesi di

I grado (7.3.2007), con ora sospetta insufficienza/instabilità di L4/L5; A. in

attesa di un reintervento (probabile estensione della spondilolistesi al

segmento L4-L5); morbo di Verneuil (idroadenite suppurativa). Il Dr. med. __________

afferma che all’origine della presente incapacità lavorativa del 100% in

qualità d’impiegato di banca, certificata a partire dal 5.10.2009, vi è una

patologia lombare con caratteristiche meccaniche, inizialmente ricondotta a

una spondilolistesi di primo grado di L5 su S1, probabilmente di natura

degenerativa, operata nel marzo 2007 con un’evoluzione che sarebbe stata dapprima

abbastanza favorevole, ma con in seguito un decorso negativo caratterizzato da

persistenti dolori lombari e toracolombari, risentiti in particolare sul fianco

sin. e con a volte ripercussioni dolorose anche nella coscia sin. La sofferenza

comporta impedimenti all’A. per l’assunzione di posizioni corporee statiche,

per la deambulazione, limitata, secondo l’A., a un massimo di 1/2 km ca. e per

l’alzare e trasportare pesi con un limite massimo giudicato di 10 kg ca. In un primo tempo l’origine della sintomatologia è stata attribuita a una non funzione

intersomatica del segmento operato con la proposta di una stabilizzazione di

L5-S1 per via anteriore nel febbraio 2010, operazione non eseguita per

complicanze della malattia cutanea. Gli ulteriori accertamenti effettuati nel

frattempo avrebbero, secondo l’A., però messo l’accento su

un’insufficienza-instabilità del segmento sovrastante al PLIF, con ora la

proposta di un’estensione della spondilolistesi al segmento L4-L5. L’operazione

dovrebbe avvenire all’inizio di febbraio, con il ricovero fissato per il

7.2.2011

A questo punto appare ragionevole posticipare la valutazione della

capacità funzionale residuale a dopo l’intervento. Se esso verrà effettuato

secondo le modalità spiegate all’A., ossia per via posteriore, il tempo di

recupero sarà di 4-6 mesi, durante i quali egli rimarrà inabile al lavoro al

100% per qualsiasi attività lucrativa. (…)” (XVIII/91, pag. 7, la

sottolineatura è del redattore).

Il dr. __________, FMH in

reumatologia, nel consulto del 22 dicembre 2011 (XVIII/91/3), circa la capacità

lavorativa ha concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute,

giudico l’assicurato abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento

massimo del 100%, a decorrere dal 7.5.2011, a distenza di 3 mesi dall’ultimo

intervento neurochirurgico al rachide lombare del 7.2.2011. Come funzionario di

banca, premesso che l’attività permetta di alternare le posizioni corporee

senza dover interrompere la produttività, giudico l’assicurato abile al lavoro in

misura completa con un rendimento massimo del 100% sempre a partire dal

7.5.2011

(…)” (XVIII/91/3, pag. 8).

I periti del SAM – posta la seguente valutazione

medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) dal punto di

vista medico globale, l’A. presenta una capacità lavorativa del 70%

nell’attività da ultimo esercitata in qualità di funzionario di banca presso la

__________ di __________. (…)” (XVIII/91, pag. 24) – circa le conseguenze sulla capacità

lavorativa hanno concluso che “(…) dal punto di vista dermatologico, sulla

base degli atti, dell’anamnesi richiesta, dell’esame clinico e dello status

dermatologico, il nostro consulente pone la diagnosi di idradenite suppurativa

o malattia di Verneuil. Tale patologia è un processo infiammatorio cronico e

ricorrente delle ghiandole apocrine, caratterizzata dalla presenza di noduli

follicolari profondi spesso molto dolorosi, accompagnati da pustole, papule,

ascessi, fistole, localizzati principalmente nelle regioni delle grandi pieghe

quali ascelle, inguine, regione perineale e rima anii. La patologia come detto

sopra è cronica e alterna fasi di riesacerbazione a delle fasi di quiescenza.

Dal punto di vista dermatologico, secondo il nostro consulente, attualmente non

vi è una chiara diminuzione della capacità lavorativa, anche se in una

situazione come quella del momento attuale, l’A. presenta un’incapacità

lavorativa del 30%. Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti,

dell’anamnesi richiesta e dell’esame clinico, il nostro consulente pone le

diagnosi da noi riassunte al capitolo 5. Tali patologie comportano delle

limitazioni per quanto concerne il sollevamento e il trasporto di carichi molto

pesanti fino all’altezza dei fianchi, il sollevamento di carichi

particolarmente pesanti sopra l’altezza del petto e il maneggiare attrezzi

soprattutto pesanti e molto pesanti. Secondo il nostro consulente reumatologo,

l’A., nel suo ultimo impiego di funzionario di banca, premettendo che

l’attività permetta di alternare le posizioni corporee senza dover interrompere

la produttività, giudica l’A. abile al lavoro in misura completa con un

rendimento massimo del 100% a partire dal 7.5.2011. Infine, dal punto di vista

neurologico e psichiatrico non vi sono patologie tali da giustificare una

diminuzione della capacità lavorativa. Sulla base di quanto descritto sopra,

giungiamo alla conclusione che l’A. globalmente da un punto di vista fisico e

psichico presenta un’incapacità lavorativa del 30% nello svolgimento

dell’attività che ha da ultimo esercitato in qualità di funzionario di banca

presso la __________ di __________. (…)” (XVIII/91, pag. 24).

Con decisione dell’11/21

marzo 2013 (XVIII/149 e XVIII/154/1), preavvisata il 28 agosto 2012

(XVIII/113), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto alla

rendita intera limitatamente al periodo dal 1. ottobre 2010 (dopo l’anno di

carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 agosto 2011 (3 mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute nel maggio 2011 ex art. 88a cpv. 1 OAI). La

rendita è stata versata dal 1. dicembre 2010 vista la tardività della domanda.

2.6.4

L’Ufficio AI, nell’ambito del

ricorso del 26 aprile 2013 (XVIII/154) interposto contro la decisione dell’11/21

marzo 2013, ha emesso la decisione del 24 maggio 2013 (XVIII/157) con la quale – annullata e sostituita la precedente

decisione dell’11/21 marzo 2013 vista l’annotazione 7 maggio 2013 nella quale

il medico SMR dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…)

“Dall’attuale documentazione risulta un peggioramento in particolare della

problematica dermatologica a partire da 9.2012 quando da parte del dr. __________

sono state osservate nuove manifestazioni ascessuali. […] Per quanto concerne

invece l’aspetto della schiena dalla documentazione non risulta una sostanziale

modifica rispetto alla valutazione in ambito SAM. Da notare che l’ultima

valutazione clinica da parte del dr. __________ risale a 5.2012. Attualmente

l’assicurato presenta una IL completa per la problematica dermatologica da

9.2012

per qualsiasi attività. Possibilità di ricupero d’una CL almeno parziale

nei prossimi mesi.” (…)” (XVIII/157) –

ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2010 al 31

agosto 2011 e dal 1. settembre 2012.

Questo Tribunale,

accogliendo parzialmente il ricorso del 26 aprile 2013, con la STCA del 7

ottobre 2013 (XVIII/167) – rilevato

che “(…) In queste condizioni, è da ritenere dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che a decorrere da febbraio 2012, con la prima

di una lunga serie di ricadute di ascessi bisognosi di ripetuti trattamenti

chirurgici e medicamentosi, e

successive cure di ferita aperta di lunga durata, la capacità lavorativa sia da

reputare gravemente compromessa, e meglio nella misura - totale - ammessa anche

dall’amministrazione (seppur soltanto dal settembre 2012, ma sulla base delle

medesime diagnosi). Va osservato che la conclusione che aveva tratto il medico

SMR dr. __________ nel rapporto finale del 22 giugno 2012 per il quale “la patologia

cutanea potrebbe motivare delle IL maggiori ma sul lungo periodo si giustifica

una media del 30% di limitazione nel rendimento o tempo globale sul lungo

periodo” (doc. AI 98-1), non può essere condivisa risultando in contraddizione

innanzitutto con le conclusioni del medico SMR dr. __________ nella valutazione

del 7 maggio 2013 (per il quale in sostanza la situazione dell’assicurato

motivava una completa inabilità lavorativa, doc. IV/1). Inoltre la stessa

risulta in contrasto anche con la già citata valutazione peritale del dr. __________

per il quale, come detto, nelle fasi acute di cisti ripetute o di interventi maggiori,

come è sicuramente stato il caso nel periodo valutato dal medico SMR,

l’assicurato era da considerare inabile al lavoro. Del resto il dr. __________

non poteva tener conto dell’evoluzione successiva della malattia, la quale si è

rilevata purtroppo poco favorevole. Alla luce di questi elementi e documenti

questo Tribunale, se da un lato, come detto, deve riconoscere forza probatoria

piena alla perizia SAM dell’8 febbraio 2012 per quanto riguarda la valutazione

riferita al momento della resa della stessa (e in particolare per quanto

concerne l’accertamento di un miglioramento delle condizioni di salute

dell’assicurato a far tempo dal maggio 2011), dall’altro deve ritenere comprovato

l’intervento nel febbraio 2012, ossia ancora prima dell’emissione del

provvedimento contestato ma successivamente alla perizia SAM (stesa sulla base

di consulti avvenuti nel dicembre 2011, doc. AI 84-1), di un peggioramento

delle condizioni. Lo stesso, riferito alla problematica dermatologica e che ha

comportato dall’inizio del 2012 ripetuti ascessi e ricoveri ospedalieri con

susseguenti prolungate cure di ferita (anche di diverse settimane), ha

comportato un’incapacità lavorativa totale. (…)” (XVIII/167, pag. 21-22) – ha confermato il diritto a prestazioni

dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 e riconosciuto il diritto alla rendita

intera dal 1. febbraio 2012.

Dalla succitata STCA del 7

ottobre 2013 risulta dunque che la rendita d’invalidità per il periodo

dall’ottobre 2010 al 31 agosto 2011 è stata riconosciuta per la patologia

reumatologica mentre che alla base del diritto alle prestazioni riconosciute

dal febbraio 2012 vi è l’esacerbazione della patologia dermatologica.

Va qui infatti evidenziato,

da una parte (cfr. consid. 2.6.3) che dopo il 2006 e fino alla fine del 2009

(anno in cui, con effetto al 30 novembre 2009, è stato disdetto il rapporto di

lavoro; cfr. consid. 1.1) nessun medico specialista ha attestato un’incapacità

lavorativa per motivi dermatologici e che il dr. __________, nel rapporto

dell’11 gennaio 2011, ha osservato “(…) che all’origine della presente

incapacità lavorativa del 100% in qualità d’impiegato di banca, certificata a

partire dal 5.10.2009, vi è una patologia lombare con caratteristiche

meccaniche (…)” (XVIII, pag. 7). Dall’altra parte che questo Tribunale, con

la STCA in parola, ritenuto il miglioramento somatico attestato dai periti del

SAM dal maggio 2011, ha negato il diritto a prestazione dal 1. settembre 2011

fino al 31 gennaio 2012 e riconosciuto il diritto alla rendita dal 1. febbraio

2012.

visto il peggioramento della patologia dermatologica.

2.7

Viste le suesposte risultanze

e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2, 2.3 e 2.5) questo

Tribunale rileva quanto segue.

2.7.1

Patologia dermatologica.

Il diritto alla rendita

intera d’invalidità dal 1. febbraio 2012, come visto sopra (cfr. consid.

2.6

), è stato riconosciuto dall’Ufficio AI a causa della patologia

dermatologica.

Durante il periodo in cui

è stato alle dipendenze della __________ (dal 16 febbraio 1981 al 30 novembre

2009.

cfr. consid. 1.1), con conseguente copertura assicurativa presso gli istituti

di previdenza convenuti sino alla fine di dicembre 2009 (cfr. art. 10 cpv. 3

LPP; vedi anche l’art. 3 cpv. 5 dei Regolamenti della CV 1 e del CV 2 sub doc.

B e D), a causa di questa patologia, e meglio del morbo di Verneuil o acne

inversa, l’attore ha alternato dei periodi di totale incapacità lavorativa a

dei periodi di remissione in cui è stato in grado di lavorare a tempo pieno

(cfr. consid. 2.6.3). Secondo il dr. __________ “(…) sicuramente il paziente

è stato inabile nei momenti degli interventi maggiori. Nel 2007 [ndr.

recte: 2006] ha avuto due periodi distinti di circa nove mesi di tempo in

cui era inabile per motivi dermatologici. (…)” (XVIII/91/2). In seguito,

fino alla fine del 2009, nessun medico specialista ha attestato un’inabilità

lavorativa per questa ragione.

In particolare, lo si

ribadisce, il dr. __________, nel consulto del 21 dicembre 2011, ha evidenziato che “(…) apparentemente già da tempo il paziente non consulta dermatologi, ma

viene curato dal medico curante e con un autoterapia (con interventi al pronto

soccorso). […] Naturalmente è per me difficile dare un giudizio su questa fase [ndr.:

si rifersce all’evoluzione fino al momento della perizia del SAM].

Attualmente non vi è una chiara diminuzione della capacità lavorativa, anche se

in una situazione come quella del momento attuale il paziente ha un’abilità

ridotta almeno del 30%. (…)” (XVIII/91/2).

Significativo è il fatto

che il dr. __________, nel certificato medico del 22 febbraio 2010 indirizzato

alla cassa __________, pur indicando un inizio del trattamento per l’acne

inversa al 3 febbraio 2010, quanto alla durata prevista dell’incapacità

lavorativa ha indicato: “(…) da stabilire dai neurochirurghi (…)” (doc.

Q), lasciando quindi intendere che dal profilo dermatologico non fosse

attestabile alcuna inabilità. Lo stesso sanitario, nel rapporto del 21

settembre 2012 indirizzato all’avv. RA 1, ha evidenziato che “(…) da fine

2011.

la frequenza delle consultazioni presso il nostro servizio per la

problematica di idrosadenite suppurativa è aumentata. Mentre fino al 2011 le

manifestazioni della malattia erano soprattutto a livello ascellare ed

inguinale; da fine 2011 vi è stata una nuova riapparizione degli ascessi anche

su altre regioni corporee, in particolare al tronco. […] Fino al 2011

effettivamente nel periodo tra gli episodi di manifestazione della malattia si

sarebbe potuto discutere un eventuale ripresa dell’attività lavorativa. Visto

però l’aumento di frequenza della comparsa degli ascessi si può dire che da

metà/fine 2011 il paziente non è mai più stato in remissione della sua malattia

e per questo motivo non è mai più stato abile al lavoro. […] Riassumendo si può

dire che da fine 2011 la malattia del paziente ha preso una nuova svolta con

aumento degli episodi di manifestazione della malattia e con una nuova

ridistribuzione corporea degli ascessi. Per questo motivo il paziente non ha

mai più avuto episodi di vera remissione della malattia da fine 2011, e per

questo motivo non è mai più stato abile alla ripresa di qualsiasi attività

lavorativa. (…)” (XVIII/117/1).

Anche il dr. __________,

nel rapporto dell’8 maggio 2007, circa l’inabilità lavorativa ha indicato: “(…)

determinata dal neuro-chirurgo (…)” (XVIII/22, punto 3) precisando che “(…)

il problema dermatologico penso stia migliorando ma necessita, di tanto in

tanto, di cure come quella praticata in data 7.5.2007. (…)” (XVIII/22 punto

6.

). Lo stesso sanitario, nel rapporto del 18 aprile 2013 indirizzato all’avv.

RA 1, ha invece rilevato che “(…) visto il perdurare dell’evoluzione,

ritengo che bisogna riconoscere al paziente uno stato di salute estremamente

precaria e influenzata negativamente dai dati raccolti in questo ultimo

decorso. È perciò, dal mio punto di vista professionale, non più possibile

affermare che il paziente possa dare delle garanzie di presenza al posto di

lavoro. (…)” (XVIII/154/8).

Il riassunto della storia

clinica redatto il 21 giugno 2010 dal dr. __________, Capo Dipartimento

Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, conferma, infine, che “(…)

si tratta di un paziente che è noto da anni al nostro Servizio di Chirurgia per

morbo di Verneuil, patologia che causa la comparsa di ascessi multipli e

sintomatici in diverse regioni corporee, in particolare a livello ascellare

bilaterale, inguinale bilaterale e perianale. A causa di ascessi recidivanti a

livello ascellare il Sig. AT 1 era stato più volte ricoverato anni fa (anche

presso il Reparto di Dermatologia dell’__________ di __________). Nel 1992-1993

il paziente era stato infine sottoposto ad intervento di escissione radicale e

trapianto cutaneo secondo Tiersch con esito positivo. Negli anni successivi non

ha più lamentato disturbi in sede ascellare bilaterale. Fra il 2004 ed il 2006

il paziente è stato ricoverato presso il nostro Servizio in più occasioni a

causa di ascessi, in particolare in sede inguinale a sinistra. Nel novembre

2005.

il paziente era stato inviato presso lo Studio del Dr. __________ per una

valutazione specialistica in chirurgia plastica. Ci era stato suggerito di

prendere contatto con il Dr. __________, Capo Clinica presso il Dipartimento di

chirurgia plastica e ricostruttiva all’__________ di __________. Quest’ultimo

ci proponeva un’escissione radicale della zona colpita a livello inguinale a

sinistra e successivo trapianto cutaneo secondo Tiersch. Nel gennaio 2006 si

procedeva così all’innesto cutaneo secondo Tiersch, purtroppo senza esito e con

la necessità di utilizzare una pompa VAC per la guarigione della ferita. Alcuni

mesi dopo il Sig. AT 1 sviluppava purtroppo nuove recidive in sede inguinale a

sinistra, che richiedevano ulteriore escissione chirurgica. A febbraio 2010 il

paziente era ricoverato elettivamente presso il nostro reparto per nuova

escissione di un ascesso inguinale a destra e posa di pompa VAC. (…)”

(XVIII/154/13).

Alla luce di quanto

precede, se è vero che la patologia dermatologica (alla base della concessione

della rendita AI dal 1. febbraio 2012) è presente sin dal 1978, tuttavia, come

visto sopra, durante il rapporto di lavoro con la __________ (dal 16 febbraio

1981.

al 30 novembre 2009) l’incapacità lavorativa per tale affezione

(dermatologica) si è alternata a dei periodi di totale remissione. Infatti, la

misura rilevante dell’incapacità lavorativa derivante da questa malattia (ossia

di almeno il 20%; cfr. sopra consid. 2.2) e l’assenza di significativi periodi

di interruzione è subentrata solo dopo la cessazione della copertura

assicurativa il 31 dicembre 2009 (cfr. art. 10 cpv. 3 LPP; vedi anche l’art. 3

cpv. 5 dei Regolamenti della CV 1 e del CV 2 sub doc. B e D).

In concreto, ancorché il

primo intervento di escissione di una ciste dermoide a livello sacrale risalga

al 1978 (cfr. consid. 2.6.3), successivamente all’entrata in servizio presso la

__________ vi sono stati lunghi periodi in cui non è stata comprovata (né del

resto sostenuta) un’inabilità lavorativa rilevante causata dalla medesima

problematica dermatologica. In proposito basti rinviare alle succitate

conclusioni del dr. __________ circa l’evoluzione nel tempo della patologia

dermatologica (cfr. (XVIII/91/2) e le storie cliniche della medesima patologia

del SAM e del dr. __________ (cfr. XVIII/91 pag. 19-20 e XVIII/154/13). Di

conseguenza può essere escluso a priori un eventuale nesso temporale con

l’inabilità lavorativa che ha giustificato la rendita AI dal 1. febbraio 2012.

Inoltre, sulla base delle

succitate risultanze mediche, questo Tribunale deve concludere che con alta

verosimiglianza dopo gli ulteriori interventi subìti nel 2006 (con i relativi

periodi di incapacità lavorativa totale riconosciuti in quell’anno; cfr.

consid. 2.6.3), negli anni a seguire e fino al peggioramento attestato dalla

fine del 2011 (cfr. XVIII/117/1), non è seguita un’inabilità lavorativa

rilevante riconducibile alla patologia dermatologica. Al contrario, per questa

affezione, dal 2007 a fine 2011, va sostanzialmente riconosciuta un’abilità

lavorativa totale. Basti qui, in particolare, ribadire che relativamente a

questo spazio temporale: gli specialisti della Clinica Dermatologica

dell’Ospedale __________ di __________ hanno attestato una capacità lavorativa

del 100% (cfr. il rapporto del 19 febbraio 2007 sub. XVIII/13); il dr. __________

circa l’inabilità lavorativa ha rinviato al parere del neurochirurgo, limitandosi

ad indicare la necessità di una sospensione dell’attività lavorativa durante il

processo di cicatrizzazione (cfr. il rapporto dell’8 maggio 2007 sub.

XVIII/22); il dr. __________ non è stato in grado di esprimere un giudizio

chiaro circa l’evoluzione della patologia fino al momento della perizia del SAM

evidenziando che già da tempo il paziente non consulta dermatologi (cfr. il

consulto del 21 dicembre 2011 sub XVIII/91/2); il dr. __________ ha attestato

che l’incapacità lavorativa andava stabilita dai neurochirurghi (cfr. il

certificato medico del 22 febbraio 2010 sub doc. Q) e il dr. __________ ha

certificato che all’origine dell’incapacità lavorativa del 100% dal 5 ottobre

2009.

vi era una patologia lombare (cfr. il rapporto dell’11 gennaio 2011

menzionato dai periti del SAM sub XVIII/91, pag. 7).

Del resto l’attore non ha

provato il contrario limitandosi a generiche, ma non minimamente documentate,

affermazioni per cui dopo il rifiuto della prima domanda di prestazioni AI

dell’ottobre 2006 (cfr. consid. 2.6.1) “(…) la situazione

medico-dermatologica continuava imperterrita ad aggravarsi. (…)” (I, pag.

3).

Di conseguenza, ribadito

come la connessione temporale ai sensi dell’art. 23 LPP (cfr. consid. 2.2 e

2.

) presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa,

non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo, occorre concludere che

nella specie non è data connessione temporale tra l’incapacità

lavorativa riconducibile alla patologia dermatologica manifestatasi durante

l’affiliazione agli istituti di previdenza convenuti e l’inabilità che

ha poi giustificato la rendita d’invalidità dal febbraio 2012.

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo alle osservazioni dell’attore

del 31 gennaio (recte: marzo) 2015 e agli allegati rapporti 30 marzo 2015 del

dr. __________ e 25 marzo 2015 del dr. __________, entrambi indirizzati

all’avv. __________ (cfr. XLVI e allegati doc. T e U).

Con particolare

riferimento agli estratti riprodotti nelle succitate osservazioni, il dr. __________

(nel richiamato rapporto del 26 gennaio 2015) non ha attestato un’inabilità

lavorativa riconducibile alla patologia dermatologica dal 2007 (allorquando,

come visto sopra, per questa patologia l’attore andava ritenuto abile al 100%)

fino al peggioramento attestato dalla fine del 2011. In ogni caso, si tratta di una valutazione retrospettiva che si scontra, oltre che con le

suesposte risultanze degli atti medici, anche con il fatto che – fatte salve le indennità versate dal 5

ottobre 2009 (allorquando, come ripreso dai periti del SAM, circa l’inabilità

lavorativa: “(…) Il Dr. med. __________ afferma che all’origine della

presente incapacità lavorativa del 100% in qualità d’impiegato di banca,

certificata a partire dal 5.10.2009, vi è una patologia lombare (…)” (XVIII/91

pag. 7) – la __________ non ha

versato indennità giornaliera prima del 5 ottobre 2009 (cfr. XXIX e XXX).

Inoltre – precisato che le

ultime visite risalgono al 7 maggio 2007 ed al 13 settembre 2012 e che

all’infuori di queste due visite non lo ha seguito –, il dr. __________ ha

ammesso che “(…) non so se tra le due visite il signor AT 1 abbia o meno

sofferto delle esacerbazioni del morbo. Dopo i lunghi anni di cura, egli

certamente conosceva le modalità di cura, le manifestazioni del medesimo, le

automedicazioni ed i provvedimenti da assumere. (…)” e si è limitato ad

osservare, in modo generico e senza indicarne la durata e l’eventuale

percentuale di inabilità, che “(…) non ho motivo di dubitare che durante le

visite il medesimo abbia avuto delle manifestazioni più o meno lunghe di

inabilità al lavoro, anche nella forma di riduzione della resa al lavoro. Negli

anni precedenti è sempre stato così. (…)” (doc. T). Va qui ribadito che lo

stesso specialista, nel precedente rapporto dell’8 maggio 2007, circa

l’inabilità lavorativa aveva rinviato al parere del neurochirurgo e si era

limitato ad indicare la necessità di una sospensione dell’attività lavorativa

durante il processo di cicatrizzazione (cfr. XVIII/22) e che solo nel rapporto

del 18 aprile 2013, indirizzato all’avv. RA 1, aveva rilevato che “(…) visto

il perdurare dell’evoluzione, ritengo che bisogna riconoscere al paziente uno

stato di salute estremamente precaria e influenzata negativamente dai dati

raccolti in questo ultimo decorso. È perciò, dal mio punto di vista

professionale, non più possibile affermare che il paziente possa dare delle

garanzie di presenza al posto di lavoro. (…)” (XVIII/154/8).

Dal canto suo il dr. __________,

nel rapporto del 25 marzo 2015, ha, in particolare, confermato che “(…)

come accennato nella mia ultima lettera la situazione del signor AT 1 per quel

che riguarda la sua malattia dermatologica è peggiorata sensibilmente

soprattutto dopo il periodo 2007 – 2009. Durante questo periodo la sua invalidità

non era da imputare solo alla malattia di acne inversa ma probabilmente

soprattutto agli esiti dell’intervento neurochirurgico. (…)” (doc. U).

Pertanto, per l’invalidità

causata dalla patologia dermatologica, non sono adempiuti i presupposti dell’art.

23.

LPP per il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità del 2.

pilastro da parte della CV 1 e del CV 2.

Va qui rilevato che l’Alta

Corte, nella STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 –

nel caso di un assicurato che (per il fatto di essere già stato in cura per una

patologia psichiatrica durante il rapporto di previdenza) pretendeva il diritto

ad una rendita sostenendo che lo stato depressivo avrebbe contribuito

all’evoluzione della malattia essendo indissolubilmente legato con il danno somatico

–, ha evidenziato che “(…) il

ricorrente dimentica che non è l'apparizione dei disturbi in quanto tale a

costituire l'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP, ma piuttosto

l'intervento di una incapacità lavorativa di una certa importanza (di almeno il

20%) dovuta all'affezione invalidante. Anche volendo ammettere che l'affezione

psichica fosse già apparsa in un'epoca in cui l'assicurato era ancora affiliato

presso la Cassa opponente, ciò non basta a giustificare un obbligo di

prestazione a carico di quest'ultima poiché il disturbo in questione non aveva

ancora avuto alcuna incidenza (di rilievo) sulla capacità lavorativa. Il

momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa determinante deve infatti

essere sufficientemente provata. Se nel diritto del lavoro già un'incapacità

lavorativa di pochi giorni dev'essere dimostrata con un certificato medico o in

altro modo, a maggior ragione non si può prescindere dal pretendere sufficienti

e chiare prove in relazione all'inabilità lavorativa di riferimento per la

previdenza professionale, dove le conseguenze sono di più ampia portata

(rendite vitalizie, ecc.). Queste prove non possono essere sostituite da

considerazioni e congetture speculative, bensì devono potersi dedurre con il

grado di verosimiglianza preponderante usuale nel diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. sentenza B 68/06 del 31 agosto 2007 consid. 6.4 con riferimenti).

Ora, l'accertamento del primo giudice che nel caso di specie ha rilevato

l'assenza di indizi chiari e sufficienti per ammettere non soltanto la presenza

di un'affezione psichica, ma anche e soprattutto di una incapacità lavorativa

di rilievo ad essa associabile già durante il rapporto di previdenza è

tutt'altro che arbitrario. Del resto non va dimenticato che pure l'UAI ha riconosciuto

il diritto alla mezza rendita dal 1° gennaio 2012 per motivi psichici

riconducendo la nuova inabilità a un danno alla salute diverso dall'incapacità

lavorativa oggetto della prima rendita. Ne discende che su questo punto il

ricorso va respinto siccome manifestamente infondato e la pronuncia cantonale

confermata. (…)” (STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 3.2)

2.7.2

Patologia reumatologica.

2.7.2.1

Quanto al diritto alla rendita

d’invalidità riconosciuto dall’Ufficio AI, per la patologia reumatologica,

limitatamente al periodo dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 (cfr. consid.

2.6.3

e 2.6.4) – vedi la decisione

dell’11/21 marzo 2013 (in quanto tale vincolante visto che la stessa è stata notificata

alla CV 1 e che secondo gli art. 18 cpv. 1 e 2 rispettivamente 18 cpv. 4 dei

Regolamenti della CV 1 e del CV 2 sub doc. B e D il concetto d’invalidità

coincide con quello della LPP e quindi, della LAI; cfr. consid. 2.4) confermata

sia dalla decisione del 24 maggio 2013 dell’Ufficio AI che dalla STCA del 7

ottobre 2013 (cfr. consid. 2.6.4) –,

va osservato quanto segue.

Secondo l'art.

26.

cpv. 2 LPP l’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni

regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che

l’assicurato riscuote il salario completo.

Basandosi su questa

disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato

di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei

suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha

autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli

istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino

all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in

sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere

dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento

del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state

finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Per la giurisprudenza

l'art. 26 OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende

evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui

il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri

all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando

lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF

1976.

I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61

consid. 2b, SZS 1994 pag. 236; SZS 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che

le indennità siano state effettivamente versate; un semplice diritto non è

sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art.

26.

BVV 2 n. 3 pag. 396 con riferimenti; Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter,

(éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 26, n. 8, pag. 387).

Il diritto ad una rendita

d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne

(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente

(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10,

pag. 387).

L'istituto di previdenza

non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni

cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma

regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24

OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità

giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del

calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n.

11, pag. 388 con riferimenti).

2.7.2.2

Il TCA, con lettera del 5

dicembre 2014 (cfr. consid. 1.9 e XXIII), ha interpellato parte convenuta in

merito al rifiuto ad una rendita invalidità LPP dal 1. ottobre 2010 al 31

agosto 2011 visto che per questo periodo, per il danno alla salute

riconducibile alla patologia reumatologica, all’attore è stato riconosciuto il

diritto ad una rendita intera AI (cfr. consid. 2.6.3 e 2.6.4).

Con scritto del 15

dicembre 2014 l’avv. RA 2 ha risposto che “(…) nel caso specifico siamo in

presenza di due casi distinti – la problematica dermatologica e quella

reumatologica. Dalla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni [ndr:

si riferisce alla STCA del 7 ottobre 2013 sub XVIII/167; cfr. consid. 2.6.4],

la problematica reumatologica (lombare) risulta “SENZA INFLUSSO SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA” [ndr.: la citazione non è corretta. In realtà si tratta di una

deduzione tratta dall’avv. RA 2]. QUESTO SIGNIFICA CHE IL 30% RESIDUALE

DECISO DA AI CONCERNE UNICAMENTE LA PROBLEMATICA DERMATOLOGICA. L’art. 18 del

Regolamento prevede che il caso d’invalidità é di competenza della Fondazione a

condizione che la persona sia assicurata a norma del Regolamento in oggetto

quando insorge l’incapacità lavorativa che ha condotto all’invalidità.

L’invalidità minima é del 40% (COPERTURA). L’art. 20 punto 5 del

Regolamento prevede, tra le altre condizioni, che il diritto alla rendita nasce

al più tardi alla scadenza del periodo di attesa fissato dal Regolamento della

Cassa (DIRITTO ALLE PRESTAZIONI). Il termine di attesa previsto dal

contratto d’assicurazione é di 24 mesi. Pertanto nella fattispecie nessun

diritto alle prestazioni é dovuto, considerato il termine di attesa di 24 mesi

e la percentuale d’invalidità inferiore al minimo previsto. La

Fondazione ha riconosciuto per il caso in oggetto unicamente la liberazione del

pagamento dei premi fino al 7 maggio 2011, data della chiusura del caso e che

corrisponde alla fissazione dell’inabilità al 30%. Nei 24 mesi è infatti

intervenuta la copertura perdita di guadagno malattia (__________). (…)”

(XXIV)

Il TFA, nella DTF 118 V 35, ha stabilito che non è compatibile con l’art. 26 LPP una disposizione statutaria per la quale il

diritto a prestazioni d’invalidità, nell’ambito della previdenza obbligatoria,

nasce solo dopo il decorso di un periodo di carenza di 24 mesi dal momento

della sopravvenienza dell’incapacità di lavoro (“(…)

Gesetzwidrig ist dagegen die Regelung, dass auch im

Obligatoriumsbereich der Anspruch auf Invalidenleistungen bei einem

Invaliditätsgrad von mindestens 50% grundsätzlich erst nach Ablauf einer

Wartezeit von 24 Monaten entstehen soll, was mit Art. 26 Abs. 1 BVG in

Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 Variante 2 IVG in der hier anwendbaren, bis Ende

1987.

gültig gewesenen Fassung (Wartezeit von 360 Tagen) bzw. Art. 29 Abs. 1

lit. b IVG (Wartezeit von einem Jahr) unverträglich ist. Soweit der Anspruch

auf eine Invalidenleistung bei einem Invaliditätsgrad von wenigstens 50% in

Frage steht, ist kraft Gesetz die Wartezeit von 360 Tagen resp. von einem Jahr

massgeblich, woran die Reglementsbestimmung nichts zu ändern vermag. Dagegen

darf gegebenenfalls der Anspruch auf eine Invalidenleistung bei einem

Invaliditätsgrad von weniger als 50% vom Bestehen der reglementarischen

Wartezeit von 24 Monaten abhängig gemacht werden. (…)”

(DTF 118 V 35 consid. 2b/cc pag. 42).

L’art. 20 cifra 5 del

Regolamento della CV 1 stabilisce che il diritto alla rendità d’invalidità

nasce al più tardi in una delle seguenti circostanze: “(…) ▪ inizio

del diritto alla rendita secondo l’AI ▪ cessazione dell’obbligo di

pagamento del salario da parte del datore di lavoro o estinzione del diritto ad

un’indennità giornaliera per malattia pari almeno all’80% del salario in caso

d’incapacità lavorativa totale, finanziata per almeno la metà dal datore di

lavoro ▪ scadenza del periodo d’attesa fissato nel Regolamento

della Cassa. (…)” (doc. B) e, secondo l’art. 7.4.2 del Regolamento della

cassa, che regola la rendita d’invalidità, “(…) il periodo d’attesa per la

rendita d’invalidità ai sensi dell’art. 20 cifra 5 del Regolamento di

previdenza ammonta a 24 mesi. (…)” (doc. XXIV/7).

L’art. 18 cifra 4 del

Regolamento del CV 2 stabilisce che il diritto alla rendità d’invalidità nasce

al più tardi in una delle seguenti circostanze: “(…) • Inizio del

diritto alla rendita secondo l’AI • Cessazione dell’obbligo di

pagamento del salario da parte del datore di lavoro o estinzione del diritto ad

un’indennità giornaliera per malattia pari almeno all’80% del salario in caso

d’incapacità lavorativa totale, finanziata per almeno la metà dal datore di

lavoro • Scadenza del periodo d’attesa fissato nel Piano di previdenza.

(…)” (doc. D) e, secondo l’art. 7.4.2 del Piano di previdenza (parte

extraobbligatoria) del CV 2, che regola la rendita d’invalidità in seguito a

malattia, “(…) il periodo d’attesa per la rendita d’invalidità ai sensi

dell’art. 19 cifra 5 del Regolamento di previdenza ammonta a 24 mesi. (…)”

(doc. 2).

Conformemente alla

succitata DTF 118 V 35 e contrario, le suddette norme regolamentari, laddove

prevedono un periodo d’attesa di 24 mesi per il versamento delle rendite

d’invalidità, valgono solo per le prestazioni sovraobbligatorie.

Nella fattispecie

concreta, in applicazione delle succitate disposizioni regolamentari e ritenuto

che nell’ottobre 2011 (termine del periodo d’attesa di 24 mesi iniziato a

decorrere dall’ottobre 2009) il diritto alla rendita intera per la patologia

reumatologica era già stato soppresso con effetto dal 1. settembre 2011 (cfr.

consid. 2.6.3 e 2.6.4; nel consulto peritale reumatologico del 22 dicembre 2011

sub. XVIII/91/3 il dr. __________ ha ritenuto l’attore abile al 100% sia nella

sua attività abituale che in un’altra attività adeguata dal 7 maggio 2011), non

sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto ad una rendita

d’invalidità LPP sovraobbligatoria del 2. pilastro da parte della CV 1 e

del CV 2.

2.7.2.3

Quanto alla previdenza obbligatoria

va rilevato quanto segue.

L’avv. – interpellata dal TCA circa la possibilità

di differire il diritto a prestazioni ai sensi dell’art. 26 OPP 2 (cfr. gli

scritti del 26 febbraio e del 9 marzo 2015 sub. XXXII e XXXVIII) – con lettere del 6 e dell’11 marzo 2015 ha rilevato: “(…) Il regolamento CV 1 applicabile (2009 – approvato da OFAS quale autorità di

vigilanza anche nel merito della sua chiarezza) all’art. 20 punto 5 prevede il

differimento del diritto alle prestazioni. Tale differimento (ai sensi

dell’art. 7 dello stesso regolamento) è, per la parte obbligatoria di 12 mesi

in analogia alla pratica AI (i 24 mesi concernono la parte sovraobbligatoria).

Considerato che allo scadere dei 12 mesi (differimento), l’assicurato percepiva

già delle indennità giornaliere PGM (finanziate per la metà almeno dal datore

di lavoro), applicando la coordinazione prevista dall’art. 28 del Regolamento,

ne risulta che lo stesso, allo scadere di tale termine, presenti si (di

principio) un diritto alla rendita, il cui ammontare è tuttavia di CHF 0 per la

coordinazione (versamento delle indennità giornaliere da parte di __________)

(cfr. “Berufliche Vorsorge” del Dr. iur. Stauffer, dove figura da parte della

dottrina una critica nei confronti della giurisprudenza ATF 128 V 243). (…)”

(XXXVI) e che “(…) 1 – Le indennità giornaliera versate da __________

rappresentano l’80% del salario di cui l’assicurato è stato privato (vedasi

conteggio __________); 2 – Dalla lettera dell’ex datore di lavoro datata 6

marzo 2015, risulta che la __________ ha pagato INTERAMENTE il premio

dell’assicurazione per perdita di guadagno malattia e/o infortuni. 3 – Anche

nell’ipotesi di un’applicazione dell’art. 24 OPP2, le prestazioni a carico

della fondazione collettiva professionale obbligatoria sarebbero pari a 00

(cfr. Stauffer e dottrina). (…)” (XXXIX).

Quanto alla possibilità di

un differimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPP e dell’art. 26 OPP 2 (cfr.

consid. 2.7.2.1) – l’ammontare di

un’eventuale prestazione obbligatoria con il relativo calcolo del

sovraindennizzo verrà trattato al prossimo considerando – vale quanto segue.

Nella STF 27/04 del 21

febbraio 2005 (pubblicata in SZS 2006 pag. 37), l’Alta Corte ha stabilito che

la possibilità di un differimento delle rendite dell’istituto di previdenza

basata sulle disposizioni regolamentari di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP e 27 OPP

2.

viene a cadere, se l’assicuratore delle indennità giornaliere (IG), il quale

ha versato delle IG per un’incapacità al lavoro completa, pretende il rimborso

di queste prestazioni nella misura della rendita dell’assicurazione invalidità

assegnata in un secondo tempo.

Il TF si è confermato in

questa giurisprudenza e, nella STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 – premesso che nel suo principio andava

riconosciuta una rendita intera limitata nel tempo per le conseguenze

invalidanti di natura somatica e che su questo aspetto questo Tribunale non si

era espresso –, ha sviluppato la

seguente considerazione: “(…) Dovendo necessariamente

ricorrere all'esame dell'incarto (art. 105 cpv. 2 LTF), emerge che l'istituto

di previdenza opponente contempla la possibilità di differire le proprie

prestazioni fintanto che vengono a scadenza prestazioni d'indennità giornaliera

dell'assicurazione malattia o infortuni (art. 9.1 del Regolamento). Allo stesso

tempo risulta che le indennità giornaliere di malattia versate dalla __________

coprivano l'80% del salario. Non è per contro chiaro se le indennità

giornaliere fossero anche finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Il giudizio impugnato, come detto, non si pronuncia su tale questione e rende

pertanto necessario un complemento istruttorio (cfr. DTF 129 V 15 consid. 5b

pag. 26). Complemento che del resto si impone anche perché l'Ufficio AI ha

compensato, per fr. 9'944.-, parte delle rendite AI arretrate con le pretese di

restituzione della __________ (cfr. decisione del 2 febbraio 2011, poi

sostituita da quella del 2 marzo 2012). La Corte cantonale dovrà verificare

se in questo modo le indennità giornaliere in caso di malattia restanti (non

toccate dalla restituzione/compensazione) raggiungano comunque la soglia

dell'80% stabilita dall'art. 26 OPP 2, posto che se ciò non fosse il caso la

possibilità di differimento riservata dalla stessa norma verrebbe a cadere

(cfr. RSAS 2010 pag. 280,9C_1026/2008, consid. 7.2; 2006 pag. 37, B 27/04,

consid. 1 e 2). (…)” (STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid.

4.3

, le sottolineature sono del redattore).

Nella fattispecie, da una

parte, dagli accertameni esperiti da questo Tribunale presso l’ex datore di

lavoro, è emerso che durante il rapporto di lavoro la __________ ha finanziato

interamente il premio dell’assicurazione perdita di guadagno (cfr. XXXIII,

XXXVII e XXXVII/1). Inoltre, interpellata dal TCA (XLI), la __________ ha

dichiarato che “(…) le prestazioni di indennità giornaliera causa malattia

sono state corrisposte fino ad esaurimento ossia fino 04.11.2011 in base alla

CGA (Condizioni generali d’assicurazione) del contratto collettivo della __________

e applicabili al caso (Art. 8-2-3 Copertuta suppletiva). L’art. 10.3 prevede

inoltre la liberazione del pagamento dei premi durante il sinistro. (…)”

(XLIII).

Dall’altra parte, dalla

tabella “Leistungszusammenstellung Taggeld” prodotta dalla __________

(XXVIII/1), risulta che l’importo di fr. 47'651.60 – importo ottenuto togliendo alle indennità giornaliere per

malattia versate dal dicembre 2010 all’agosto 2011 di fr. 63'102.60 il rimborso

di fr. 15'451.-- ricevuto dall’AI –

non copre l’80 per cento del salario riferito allo stesso periodo pari a fr.

56'040.-- (salario annuo di fr.

93'400.-- (cfr. XVIII/62/1) :12 x 9 x 80% = 56'039.99).

Di conseguenza, non

essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi necessari (l’assicurato, una volta tolto il succitato

rimborso ottenuto dall’AI, non ha ricevuto dalla __________, in sostituzione

del salario intero, un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro le

malattie ammontante almeno all’80 per cento del salario di cui è stato privato), un differimento ai sensi dell’art. 26

cpv. 2 LPP e dell’art. 26 OPP 2 è escluso.

Questo Tribunale, anche

avuto riguardo alla critica formulata da parte della dottrina (al riguardo vedi

Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1008 pag. 369-370), non

ritiene infatti di doversi scostare dalla succitata giurisprudenza secondo cui,

per il calcolo della copertura di almeno l’80% del salario di cui é privato,

dalle indennità giornaliere versate dall’assicurazione malattia va tolto il

rimborso ottenuto dall’Ufficio AI nel caso di una rendita

dell’assicurazione invalidità assegnata in un secondo tempo.

Nel caso di specie, in

conclusione, per la parte obbligatoria, esclusa la possibilità di un

differimento e ritenuto il diritto alla rendita d’invalidità riconosciuto

dall’Ufficio AI (per la patologia reumatologica) limitatamente al periodo dal

1.

dicembre 2010 al 31 agosto 2011, in linea di principio va riconosciuto

all’attore il diritto ad una rendita intera per lo stesso periodo oltre alla

rendita per la figlia __________.

In particolare, quanto

all’inizio, al 1. dicembre 2010, del diritto alla rendita d’invalidità LPP, va

osservato che, nella nella DTF 140 V 470 consid. 3.2 e 3.3, il TF ha stabilito

che con l’entrata in vigore della 5a revisione dell’AI il diritto

alle prestazioni di invalidità della previdenza professionale (obbligatoria)

inizia con la nascita del diritto a una rendita dell’assicurazione invalidità

secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI e non con la decorrenza del periodo di carenza a

norma dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (DTF 132 V 159 è obsoleta).

2.8

Appurato il diritto per

principio ad una rendita intera dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 (cfr.

consid. 2.7.2.3) oltre alla rendita per la figlia, occorre ora stabilire l’ammontare

delle prestazioni obbligatorie dovute all’attore per questo periodo.

In questo senso, con

lettera del 9 marzo 2015, il TCA ha posto all’avv. RA 2 il seguente quesito: “(…)

3.

Indipendentemente dalla possibilità o meno di procedere ad un differimento

voglia indicare il dettaglio delle prestazioni obbligatorie dovute all’attore

dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 (rendita principale e rendita per la

figlia), incluso il calcolo degli interessi e avuto riguardo a che non ci sia

un caso di sovrassicurazione ai sensi degli articoli 34a cpv. 1 LPP e 24 OPP 2

(in argomento vedi la STF 9C_1026/2008 del 24 agosto 2009). (…)” (XXXVIII).

Con lettera dell’11 marzo

2015.

l’avv. RA 2 ha così risposto al TCA: “(…) 3 – Anche nell’ipotesi di

un’applicazione dell’art. 24 OPP 2, le prestazioni a carico della fondazione

collettiva professionale obbligatoria sarebbero pari a 00 (cfr. Stauffer e

dottrina). (…)” (XXXIX).

L’avv. RA 2 – sollecitata nuovamente dal vicepresidente

del TCA con uno scritto del 16 marzo 2015 (XL) –,

con lettera del 20 marzo 2015 ha risposto: “(…) Come risulta dal certificato

d’assicurazione agli atti, ma che allego nuovamente, il diritto a una rendita

di invalidità massima (dopo 24 mesi di attesa) è di CHF 20'162.--. Nella

fattispecie nessuna rendita è dovuta all’assicurato in quanto lo stesso risulta

essere sovraindennizzato come risulta dal calcolo (esperito su base 12 mesi) da

lei richiesto che allego. (…)” (XLV).

Dal conteggio 20 marzo

2015.

(XLV/2) risulta che, ai sensi delle disposizioni di legge (art. 24 OPP 2)

e del regolamento, per il calcolo di coordinamento valido dal 1. dicembre 2010

parte convenuta ha proceduto come segue:

1.

Presunta perdita

di guadagno CHF 93'400.00

2.

90% della presunta

perdita di guadagno CHF 84'060.00

3.

Reddito da

attività lavorativa e sostitutiva

del lavoro

- Rendita AI annuale 2010 (CHF 2'280.00 al mese x 12

CHF 27'360.00

- Ind. Giornaliera della __________ al 100% (CHF 255.89/g

x 365

./. coordinazione AI – CHF 20'601.24 (15'451.00/9x12)

CHF 93'399.85

CHF

100’158.61

4.

Differenza della

presunta perdita di guadagno

e la somma dei

redditi da attività lavorativa e

sostitutiva del

lavoro (= 2 meno 3) - CHF 16'098.61

Il totale dei redditi messi in conto è superiore alla perdita di

guadagno presunta. Per questo motivo l’istituto di previdenza non eroga alcuna

rendita.

5.

Prestazioni

dell’istituto di previdenza

- Ammontare della rendita d’invalidità annua coordinata CHF

0.00

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che è sulla base dell’assicurazione contro la perdita di guadagno

(LCA) che la __________ ha riconosciuto all’attore il diritto all’indennità

giornaliera per malattia di CHF 255. 89 (cfr. LI/1 e LI/2).

Il TFA, pronunciandosi in

un caso concernente la coordinazione delle prestazioni LPP in caso di

invalidità con quelle di un’assicurazione contro la perdita di salario in caso

di malattia, nella DTF 128 V 243, ha stabilito che una disposizione statutaria

dell’istituto di previdenza che prevede, a determinate condizioni, la

possibilità di ridurre le prestazioni in caso di concorrenza con prestazioni

del datore di lavoro, rispettivamente di un’assicurazione malattia o infortuni,

per le quali il datore di lavoro partecipa al pagamento dei premi, esplica

effetto solo nell’ambito della previdenza professionale più estesa.

L’Alta corte si è

confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_1026/2008 del 24 agosto

2008.

(pubblicata in SZS 2010 pag. 280) ha stabilito che “(…) die

Koordinationsregelung des Art. 24 BVV 2 erlaubt nur die Reduktion von

Leistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge mit denjenigen einer

anderen Sozialversicherung. Die Taggelder einer

privaten Versicherung, welche den Einkommensverlust im Falle einer Krankheit

decken, stellen keine anrechenbare Einkünfte im Sinne von Art. 24 Abs. 2 BVV 2

dar. (…)” (SZS 2010 pag 280).

Vedi in questo senso anche

Stauffer ad. art. 34a LPP laddove evidenzia che “(…) Taggeldzahlungen einer privaten Versicherung nach VVG dürfen nicht

angerechnet werden (BSV, Mitteilungen über die berufliche Vorsorge, 114/2009,

Rz 709 [9C_1026/2008]). Fall einer Taggeldversicherung im Sinne einer

Schadenversicherung mit del Folge, dass nur in der weitergehenden Vorsorge eine

Anrechnung zulässig ist: BGE 128 V 247 E. 2 [B 66/00]. (…)” Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 34a pag. 118).

Di

conseguenza le indennità giornaliere versate all’attore dalla __________ non

possono essere considerate nel calcolo della sovrassicurazione.

Al fine del calcolo della

sovrassicurazione questo Tribunale procede pertanto come segue.

Dal dicembre

2010.

all’agosto 2011 l’attore è stato messo al beneficio di una rendita intera

d’invalidità di fr. 2'280.-- oltre ad una rendita per figli di fr. 912.-- (cfr.

la decisione dell’Ufficio AI dell’11 marzo 2013 sub XVIII/149). Riportata su un

anno la rendita intera dell’attore ammonta a fr. 27'360.-- e quella per figli a

fr. 10'944.--.

Dalle

indicazioni fornite dalla parte convenuta risulta che (per lo stesso periodo)

la rendita obbligatoria intera LPP è pari a fr. 20'162.-- annui mentre la

rendita per figli a fr. 4'032.-- (vedi il certificato d’assicurazione sub

XLV/1).

Sommando

l’importo complessivo delle rendite AI di fr. 38'304.--(nel calcolo

della sovraindennizazione va tenuto conto delle rendite per figli; cfr. Hürzeler

in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 34a,

n. 28, pag. 493 con riferimenti giurisprudenziali) alle rendite LPP di

complessivi fr. 24'194.-- (20'162 + 4'032) risulta un reddito sostitutivo del

lavoro annuo di fr. 62'498.--.

Essendo il

salario annuo presumibilmente perso di fr. 84’060.-- (importo questo ritenuto

dalla parte convenuta, rimasto incontestato e dal quale questo Tribunale non ha

motivo di scostarsi) superiore al reddito sostitutivo di fr. 62'498.-- non vi è

sovrassicurazione e all’attore va riconosciuta interamente la rendita obbligatoria

intera LPP pari a fr. 20'162.-- annui (fr. 1'680.20 al mese) oltre alla rendita

per figli pari a fr. 4'032.-- (fr. 336.00 al mese).

Ritenuto il

diritto alla rendita LPP obbligatoria dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011, la

CV 1 dovrà versare a AT 1 una rendita intera e una rendita per figli,

per detto periodo, di complessivi fr. 18'145.80 ([1'680.20 x 9] +

[336.00 x 9] = 18'145.80).

2.9

L’attore ha

chiesto il versamento degli interessi di mora (cfr. consid. 1.3).

Per quel che concerne il versamento di interessi di mora, secondo

la giurisprudenza, in caso di versamento tardivo di una prestazione di

invalidità tali interessi sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio

1992.

per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia). In tal caso va applicato

il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468;

DTF 119 V 133, 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata

disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo

cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli

statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).

In

casu, non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli

interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente un interesse del 5%.

Per

quel che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO, secondo cui

il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla corrisponsione di rendite

od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal

giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domada

giudiziale.

Dagli

atti non risulta che l’attore abbia precedentemente promosso una procedura

esecutiva nei confronti della CV 1. Di conseguenza gli interessi di mora del 5%

decorrono dal 14 aprile 2014, data dell’inoltro della petizione

2.10

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, la petizione va parzialmente accolta.

L’attore, parzialmente vittorioso, ha diritto a fr.

1'500.-- di ripetibli parziali.

Alla CV

1.

e al CV 2, rappresentati da un avvocato, seppur parzialmente vincenti in

causa non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla

giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata

alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò

vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169

consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione é parzialmente

accolta.

§ La CV 1 é condannata a versare a AT 1 una rendita intera e una

rendita per figli dal 1° dicembre 2010 al 31 agosto 2011 di complessivi fr. 18'145.80, con interessi al 5% dal 14 aprile 2014.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV

1 verserà a AT 1 fr.

1'500.-- di ripetibili parziali.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti