34.2015.1
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto definitivo dell'opposizione. Spese di procedura
25 giugno 2015Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.1
rg/sc
Lugano
25 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 29 dicembre 2014 formulata da
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
contratto d’adesione sottoscritto il 12/27 aprile 2007 (contratto n. __________)
la CV 1 (nel marzo 2012 la ragione sociale è stata modificata in CV 1; cfr.
estratto RC agli atti), quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della
previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con
effetto dal 1. febbraio 2007 (doc. A/1).
1.2 Disdetto
– dopo concessione di un piano di pagamento (non rispettato; doc. A/10) e
l’invio di diffide (doc. A/11-12) – il contratto d’adesione per il 30 giugno
2014 (doc. A/13) a causa del mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare
complessivo (comprensivo di interessi e spese) di CHF 15'358.85 (valuta 30
giugno 2014; cfr. conteggio sub doc. A/14), adite le vie esecutive con PE n. __________
dell’UE di __________ del 27 ottobre 2014 (doc. A/15), con la petizione in
rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento
dell’importo di CHF 15'152.20 oltre interessi al 5% dal 21 agosto 2014 più CHF
400.-- per interessi al 20 agosto 2014 nonché delle “spese di esecuzione”
e “altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo del-l’opposizione
interposta al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 La
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il
termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine
perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art.
11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli isti-tuti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono
per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.3 Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
Fatti
2.4 Nel
caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone assicurate,
l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e
versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del
contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi), agli
artt. 2, 3, 5 del regolamento di previdenza (doc. A/3) e nel piano di
previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe
al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di
rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto
d'adesione e piano di previdenza).
Dagli atti di causa
emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino al 30 giugno 2014) con
interessi (sino al 20 agosto 2014) dovuti dalla società convenuta è stato
effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari,
tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari
erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi
e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.
Inoltre, le spese amministrative, per diffida, gestione, piano di pagamento e
scioglimento del contratto addebitate alla convenuta (cfr. doc. A/6, 10, 14)
paiono giustificate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e
vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).
Del resto la convenuta
non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi,
delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.
Oggetto di condanna
devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese di
esecuzione”), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure
nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto e contemplati
nel regolamento delle spese (CHF 300.--).
Considerandi
Ulteriori non meglio
precisati “altri costi” (cfr. petitum) non possono invece essere
riconosciuti.
Complessivamente alla
fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 15'852.70 (15'152.20 + 400.50
+ 300).
2.5
L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 21 agosto 2014 su
CHF 15'152.20.
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,
in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è
fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si
applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02
dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,
cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.
2.6
L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione
al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 27 ottobre 2014.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
Dispositivo
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione
senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 Giusta
l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza
federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura
in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce
un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni
sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3
Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria
richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La
temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione
palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che
le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere
valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il
datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure
esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente
infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce
in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia
messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento
delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP).
Nel
caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento
inviatele dalla fondazione attrice, non ha rispettato il piano di pagamento
dilazionato concessole, ha inter-posto opposizione al precetto esecutivo e non
è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurispruden-za,
ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.
2.8 L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia
agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 15'852.70 oltre interessi
al 5% dal 21 agosto 2014 su CHF 15'152.20.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________
del 27 ottobre 2014 per l’importo di CHF 15'852.70 oltre interessi al 5% dal 21
agosto 2014 su CHF 15'152.20.
2.- Tasse
e spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico della parte convenuta.
Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti