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Decisione

34.2015.1

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Rigetto definitivo dell'opposizione. Spese di procedura

25 giugno 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.4 Nel

caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone assicurate,

l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e

versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del

contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli interessi), agli

artt. 2, 3, 5 del regolamento di previdenza (doc. A/3) e nel piano di

previdenza (doc. A/4). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe

al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di

rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. contratto

d'adesione e piano di previdenza).

Dagli atti di causa

emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino al 30 giugno 2014) con

interessi (sino al 20 agosto 2014) dovuti dalla società convenuta è stato

effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari,

tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari

erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi

e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.

Inoltre, le spese amministrative, per diffida, gestione, piano di pagamento e

scioglimento del contratto addebitate alla convenuta (cfr. doc. A/6, 10, 14)

paiono giustificate e conformi al regolamento delle spese (sub doc. A/1) e

vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).

Del resto la convenuta

non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi,

delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.

Oggetto di condanna

devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese di

esecuzione”), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure

nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto e contemplati

nel regolamento delle spese (CHF 300.--).

Considerandi

Ulteriori non meglio

precisati “altri costi” (cfr. petitum) non possono invece essere

riconosciuti.

Complessivamente alla

fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 15'852.70 (15'152.20 + 400.50

+ 300).

2.5

L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 21 agosto 2014 su

CHF 15'152.20.

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge,

in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è

fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si

applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02

dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl,

cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.

2.6

L’attrice postula pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'oppo-sizione

al summenzionato PE n. __________ dell’UE di __________ del 27 ottobre 2014.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione

dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto

dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione

pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un

Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel

Dispositivo

dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione

senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

2.7 Giusta

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza

federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura

in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce

un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni

sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3

Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria

richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La

temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione

palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che

le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta.

Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere

valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il

datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure

esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente

infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce

in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia

messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento

delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa

FICLPP).

Nel

caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele dalla fondazione attrice, non ha rispettato il piano di pagamento

dilazionato concessole, ha inter-posto opposizione al precetto esecutivo e non

è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurispruden-za,

ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.

2.8 L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia

agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984

p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 15'852.70 oltre interessi

al 5% dal 21 agosto 2014 su CHF 15'152.20.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________

del 27 ottobre 2014 per l’importo di CHF 15'852.70 oltre interessi al 5% dal 21

agosto 2014 su CHF 15'152.20.

2.- Tasse

e spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico della parte convenuta.

Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti