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Decisione

34.2015.11

Soppressione del diritto alla rendita d'invalidità LPP in via di revisione

4 ottobre 2018Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

sapere se la Fondazione deve versare a AT 1 – all’epoca dei fatti che

hanno portato al riconoscimento del diritto ad una rendita intera d’invalidità

LPP alle dipendenze di una banca con sede a __________ (cfr. XIX, incarto

ufficio AI, doc. 14/1-10) – le prestazioni soppresse con effetto dal 1.

novembre 2014 (cfr. consid. 1.1). Siccome il luogo in cui l’attrice è stata

assunta si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP

ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35

consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.2. Secondo l’art. 23 LPP, che è

una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40%

ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui

causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia

assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (DTF 138 V 419 consid. 6.2, 123 V 264 consid. 1b, 120 V 116 consid. 2b, 118 V 98; SZS 1995

pag. 464 consid. 3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43 pag. 128

consid. 2a).

L'evento

assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di

un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_456/2016 del 12 maggio 2017 consid.

3.1 con riferimenti,9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI

1998 pag. 126; STFA B 95/04 del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16 febbraio 2001

e B 78/99 del 2 agosto 2000), non la nascita dell'invalidità vera e propria

(DTF138 V 419 consid. 6.2, 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a).

Il richiedente dev'essere

quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità

lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge

l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b;

SZS 2002 pag. 155 seg., 1995 pag. 465 consid. 4a, 1994 pag. 469).

Questa soluzione è stata

introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro

disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini

dell’erogazione della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).

2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle

sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,

fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464

consid. 3b).

Per l'art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in

cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al

lavoro almeno al 40% in media.

Per l’art. 24 cpv. 1 LPP

infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido

per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un

quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della

previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono

prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 876 pag.

318 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 23 pag. 108).

2.4. L’art. 4 LAI (in relazione

con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno,

presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute

fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con

incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che

si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi

non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109

V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., pag. 140-141).

In ambito AI va pertanto

valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua

professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni

ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le

attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con

l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Per la stretta relazione

esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro

emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria

e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V

210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;

SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; non c’è

vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità,

cfr. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 24), ma

ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di

conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la

capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e

duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271

consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS

2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di

invalidità è infatti il medesimo. Accertamenti separati del grado di

invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo

scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid.

2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni

degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo

l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1).

Questo vincolo vale

nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento

previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione

invalidità (DTF 126 V 308).

L’istituto di previdenza

non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo

generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr.

22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STFA B 38/92 del 30 novembre

1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126

V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la

valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per

l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al

momento in cui la decisione è stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di

previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere

chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di

notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in

vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona

invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non

attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V

273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF

9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 32/03 del 21 gennaio 2005, B 66/04

del 21 settembre 2004, B 81/02 del 9 gennaio 2004, B 3/03 del 31 dicembre 2003,

B 68/03 del 16 dicembre 2003; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e

l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di

sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente,

segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque

in possesso della decisione, deve, secondo il TFA, venir esaminata in ogni caso

concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 pag. 367; per una sintesi

della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).

Secondo il TFA infine,

considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di

sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna

ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a

quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita

d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi

della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 83/04 del 25 aprile

2006, B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001). Ne

discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da

parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a

prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata,

foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di

carenza secondo l’AI (SZS 2005 pag. 241 e 2003 pag. 45; STFA B 81/03 del 9

novembre 2004 e B 47/98 dell’11 luglio 2000).

In virtù dell’art. 6 LPP

(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze

minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la

previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid.

4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore

dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado

d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di

previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag.

466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al

concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione

dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa

appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid.

2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;

DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si

fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1,

117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

Secondo la giurisprudenza

la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.

2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono

conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni

sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF

111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In

altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono

comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo

(STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

2.5. Secondo la giurisprudenza

federale, una rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere modificata o

soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita

dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni regolamentari

per quanto riferito alle prestazioni sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid.

2.3, 3.3 e 3.4 pagg. 437-438 e 439-440; 138 V 409 consid. 3.2 pagg. 415 e 416 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1 pag. 68; Hürzeler, in

Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 23, n. 23, pag. 351;

Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1122 pag. 412; Hürzeler,

Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, Basilea 2006, pag. 314

seg.).

L'istituto

di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla

decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere

sulla base di propri accertamenti.

In questo caso, il momento

in cui la soppressione prende effetto si determina in analogia all' art. 88bis

cpv. 2 OAI. L'ammissibilità di una soppressione retroattiva dipende tuttavia

dalla violazione dell'obbligo di informare nei confronti dell'istituto di

previdenza e non dell'ufficio AI (DTF 133 V 67, consid. 4.3.5, pagg. 70-72).

Secondo

l’art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce

una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa

sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire

in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in

argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013

consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag.

137).

Circa gli

effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un

assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI (DTF 138 V 409 consid. 3.3 pag. 416 con riferimento

a DTF 133 V 67 consid. 4.3.5 pagg. 70-72).

2.6. Questo Tribunale, come

accennato (cfr. consid. 1.8 e 1.10), con decreto 7 agosto 2015 ha sospeso la

causa e con lettera 4 febbraio 2016 ha comunicato alle parti che la stessa veniva

riattivata.

Dopo aver richiesto

all’Ufficio AI l’incarto completo concernente l’attrice (cfr. consid. 1.4), il

TCA ha aggiornato gli atti fino al 18 aprile 2018 e sottoposto la relativa

documentazioni alle parti che si sono espresse in merito (cfr. consid. da 1.10

a 1.14).

2.7. L’Ufficio AI, nell’ambito

della revisione intrapresa nel febbraio 2014, con decisione del 18 aprile 2018

ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. giugno 2018.

Questa decisione è stata

impugnata davanti a questo Tribunale che, con sentenza di data odierna, l’ha

confermata (STCA 32.2018.81).

Detta STCA – conformemente alla succitata

giurisprudenza (cfr. consid. 2.4) e ritenuto che dal tenore dei punti 20 e 21

del Regolamento per la previdenza di base LPP della Fondazione sub doc. 2 e dei

punti 20 e 22 del Regolamento sub doc. 3 (punti che, nell’ambito delle “Prestazioni

d’invalidità”, stabiliscono le “Definizioni” e la “Rendita

d’invalidità”) emerge che il concetto di invalidità del Regolamento coincide

sostanzialmente con quello della LPP e, quindi, della LAI – è determinante anche per la presente

fattispecie e, per questa ragione, all’occorrenza questo Tribunale procederà a

ampie citazioni della medesima.

Quanto al fatto che la

Fondazione ha prodotto il Regolamento valido dal 1. gennaio 2011 (doc. 2) e quello

valido dal 1. gennaio 2012 (doc. 3), questo Tribunale si limita a rilevare che,

per quanto qui di rilievo, il tenore dei succitati punti di entrambi i

Regolamenti è sostanzialmente il medesimo.

2.8. Nel caso in esame, nel

dicembre 2012 (cfr. doc. 1, pag. 17) l’attrice è stata posta al beneficio di

una rendita intera LPP consecutivamente al riconoscimento di analoga

prestazione in ambito LAI (cfr. consid. 1.1).

Nell’ambito della verifica

della rendita, il 24 aprile 2013, la Fondazione ha chiesto all’attrice di

compilare il questionario inviatole (cfr. doc. 16).

Il 2 luglio 2013 l’attrice

ha trasmesso alla Fondazione il suddetto formulario nel quale, in particolare,

circa l’esistenza di limitazioni per quanto riguarda la guida di un autoveicolo

a motore ha risposto: “(…) Sì. Stare seduta a lungo mi provoca forti dolori.

Tragitti brevi. (…)” (doc. 16, punto 6), per quanto riguarda lo stato di

salute attuale rispetto a dicembre 2010 ha indicato: “(…) Peggiore. (…)”(doc.

16, punto 10) e circa le attività specifiche non più possibili ha segnalato “(…)

sport in generale, nello specifico golf, tennis, walking (montagna),

equitazione. (…)” (doc. 16, punto 20).

Il 13 settembre 2013 la

Fondazione ha affidato un mandato di sorveglianza all’agenzia __________ che il

9 ottobre 2013 ha consegnato il relativo rapporto (cfr. doc. 17).

Sempre la Fondazione, il

20 febbraio 2014, ha affidato un ulteriore mandato alla medesima agenzia che,

il 3 giugno 2014, ha reso un nuovo rapporto, unitamente alla documentazione

fotografica (cfr. doc. 18 e la traduzione in italiano sub XIX incarto cassa

malati doc. 43/1-63), nel quale ha concluso che “(…) riassumendo quanto

precede, si ritiene di poter escludere che l'assicurata possa attualmente

essere limitata nella sua mobilità a causa di dolori alla schiena. Nel periodo

di osservazione è apparsa sciolta in ogni movimento, in grado di fare uso

dell'apparato motorio senza limitazione alcuna. Senza mai apparire in difficoltà,

è stata vista mantenere a lungo sia la posizione seduta che la stazione eretta,

chinarsi ripetutamente con la schiena, sedersi/alzarsi e salire/scendere dal

veicolo, come pure sollevare e trasportare gli acquisti e le borse di spesa.

Pur non presentando alcun genere di limitazione nei movimenti, la donna è

talvolta apparsa svogliata e affaticata. A questo riguardo si tenga presente la

sua attuale condizione di sovrappeso che certamente non contribuisce ad uno

stato di benessere fisico. Per i motivi di cui già si è detto ai paragrafi

precedenti, non è escluso che in prossimità del domicilio la donna possa

rendersi protagonista di un comportamento simulatorio dando volutamente

un'impressione di spossatezza attraverso un incedere appesantito e affaticato.

A questo riguardo si tenga presente come la sua credibilità risulti già

inevitabilmente incrinata a fronte dell'atteggiamento non del tutto cristallino

che la vede mascherare le sue partecipazioni alle partite di golf attraverso

l'utilizzo della dicitura "privacy" in luogo del suo nome e cognome.

Si lascia in ogni caso a chi di competenza il compito di valutare gli aspetti

medici sulla scorta di quanto osservato e documentato nel video prodotto. (…)”

(XIX incarto cassa malati doc. 43/45-46).

I suddetti rapporti del 9

ottobre 2013 e del 3 giugno 2014 sono stati sottoposti al dr. __________, FMH

in medicina interna e reumatologia, che nei rapporti del 5 dicembre 2013 (doc.

5) e del 23 luglio 2014 (doc. 6) ha, in particolare, rilevato che “(…) Die

medizinischen Akten passen insofern nicht zum Verhalten der Versicherten, wie

sie im Vorermittlungsbericht beobachtet und festgehalten wurden, als mit einer

symptomatischen DH rasche Bewegungen, flüssiger Gang, Treppensteigen ohne Mühe,

schwungvoll ins Auto sitzen und rückwärts auch fahren nicht mit der

Behändigkeit ausgeführt werden könnten, wie dies hier durch Observation festgestellt

wurde. Die Vermutung, dass es sich um einen Missbrauch

handeln kann, ist berechtigt. Meines Erachtens müsste auch eruiert werden, ab wann

die psychische Verstimmung, welche allein zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt

hat, relevant wurde. Hatte dies direkt mit der Kündigung wegen nicht Erreichens

der Berufsziele zu tun? Konnte eine endogene psychische Erkrankung ausgeschlossen

werden? Ein medizinisches Gutachten dürfte mit mehr Aufwand und Wartefristen

verbunden sein als eine Observation, welche an die Feststellungen im Vorermittlungsbericht

anschliessen würden. Ich bin fast sicher, dass bei geeigneter Observation in

den ersten Frühlingstagen ein Einsatz als GolfsportIerin beobachtet werden könnte.

Sollte dies der Fall sein, so kann auf eine Begutachtung verzichtet werden.

Sonst müsste man den Weg der multidisziplinaren Begutachtung nach Absprache mit

dem Psychiater der GD gehen. Es ist richtig, wenn nicht auf die erste Revision

der IV-Stelle gewartet wird. Die bisherigen Verdachtsmomente und das absolut

nicht krankhafte Verhalten dieser Versicherten zwingen geradezu, mit erster

Priorität einen Versicherungsmissbrauch auszuschliessen. (…)” (doc. 5) rispettivamente che “(…) zusammenfassend muss

festgestellt werden, dass eine auch nur teilweise invalide Person den aktiven

Golfsport in dieser Art und Weise nie ausüben könnte. Zudem ist die Ausdauer

von mehreren Stunden und ganzen Tagen im Mannschaftsverband nur für 100%

gesunde und trainierte Golfspieler möglich. Im Speziellen ist aufgrund der

mehrfach ausgeführten und dynamisch vollzogenen Abschläge nicht

nachvollziehbar, dass seit Beginn der Observationsperiode noch ein erheblicher

organischstruktureller Befund im Wirbelsäulenbereich vorliegen könnte, welcher

die volle sportliche Tätigkeit messbar einschränkt. Umso weniger ist

vorstellbar, dass eine sitzende Büroarbeit nicht mehr durchgeführt werden

könnte, welche in Anbetracht des Berufs der Versicherten auch jederzeit zur

Entspannung und Entlastung unterbrochen werden könnte. Medizinisch liegen

aufgrund der Einsicht in die Observationsunterlagen und den ausführlichen

46-seitigen Bericht vom 03.06.2014 keine nachvollziehbaren Gründe für eine Arbeitsunfähigkeit

vor. Sollten solche aus psychiatrischer Sicht vorliegen, wäre dies erstaunlich,

sind doch das Alltagsleben und das sportliche Verhalten der versicherten Person

alles andere als einem sozialen Rückzug entsprechend. Aus prinzipiellen Gründen

müsste aber die psychiatrische Beurteilung durch einen Facharzt für Psychiatrie

vorgenommen werden. (…)” (doc. 7).

Sempre i rapporti del 9

ottobre 2013 e del 3 giugno 2014 sono stati sottoposti anche al dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, che, nel rapporto del 27 agosto 2014 (doc. 9)

– considerate le diagnosi poste dagli specialisti dr. __________ e

dr.ssa __________, ritenuta la valutazione del consulente dr. __________

nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM del 18 gennaio 2013 (cfr.

il consulto psichiatrico del 4 dicembre 2012 sub XIX doc. 58/30-37) e visto il

succitato rapporto del 23 luglio 2014 del dr. __________ – ha espresso

la seguente valutazione: “(…) Als Hauptsymptom gibt die Versicherte

erhebliche Rückenschmerzen an. Die depressiven Symptome sind erst sekundär

aufgetreten. Die Diagnose anhaltende somatoforme Schmerzstörung, welche von

verschiedenen Behandlern und Untersuchern gestellt wurde, scheint im

Vordergrund zu stehen. Die depressiven und phobischen

Considerandi

Symptome sind sekundär, eher geringgradig und beeinträchtigen die Arbeitsfähigkeit

kaum. Dass im Rahmen einer anhaltenden somatoformen Schmerzstörung auch

depressive Symptome vorliegen, ist durchaus häufig und passt zur Diagnose. Wenn

die Symptome geringen Ausmasses sind wie bei der Versicherten, welche auch in

der Vorgeschichte und in der Familie keine depressiven und andere psychischen

Störungen aufweist, dann handelt es sich nicht um eine psychiatrische

Komorbidität, sondern um Begleitsymptome der anhaltenden somatoformen

Schmerzstörung. Ob die Versicherte in den Jahren 2012 und 2013 wirklich durch

ihre Rückenschmerzen stark beeinträchtigt war, oder ob diese Beeinträchtigung

mehr im Rahmen ihrer phobischen Symptome zu verstehen ist, bleibt dahin

gestellt. Die Observationsberichte von Februar bis Mai 2014 zeigen deutlich, dass

die Versicherte in ihrer Beweglichkeit nicht eingeschränkt ist, dass sie sich

frei bewegt, Kontakte pflegt und keinerlei sozialen Rückzug aufweist. Die mir

gestellten Fragen beantworte ich aufgrund der Akten wie folgt: 1. Aus

psychiatrischer Sicht liegt bei der Versicherten spätestens seit dem Jahr 2014

keine Arbeitsunfähigkeit vor. Sie ist in ihrer Motorik nicht eingeschränkt, die

depressive Symptomatik ist sehr gering und die phobischen Elemente (Angst vor

dem sterben, Angst vor Spitälern und ärztlichen Handlungen) beeinträchtigen die

Arbeitsfähigkeit nicht. 2. Aus psychiatrischer Sicht sehe ich keine Einschränkung

im Alltag. 3. Wie oben dargelegt, ist die depressive Symptomatik bei der

Versicherten nur geringgradig und gehört als sekundärer Effekt der anhaltenden

somatoformen Schmerzstörung zu diesem Krankheitsbild. 4. Das Verhalten, welches

bei der Versicherten in der Observation beobachtet werden konnte, wiederspricht

den Aussagen, welche sie im Sommer 2013 auf dem BVG Revisionsfragebogen gemacht

hat. Entweder hat sie aus psychischen Gründen damals ihre Beeinträchtigung

massiv überschätzt oder es ist seit Sommer 2013 eine massive Verbesserung ihres

Gesundheitszustandes eingetreten. 5. Wie oben dargelegt, sprechen die Observationsberichte

eindeutig dafür, dass eine massive Besserung eingetreten ist und dass weder die

anhaltende somatoforme Schmerzstörung noch die depressiven und ängstlichen

Symptome bei der Versicherten heute noch eine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit

bewirken. 6. Die Einschätzungen der Arztberichte und des SAM-Gutachtens weichen

nicht weit voneinander ab. 7. Es ist möglich, dass bei der Versicherten ein

Missbrauch vorliegt. Es scheint mir ebenso möglich zu sein, dass sie aufgrund

ihrer ängstlichen Symptomatik die Einschränkung ihrer Beweglichkeit und ihrer

Arbeitsfähigkeit massiv überschätzt oder überschätzt [ndr. recte: unterschätzt] hat. 8. Es liegt nach meiner

Einschätzung keine Arbeitsunfähigkeit vor. 9. Keine weitere Bemerkungen. (…)”

(doc. 9).

Fondandosi sulle suesposte

risultanze e ritenendo l’attrice abile al lavoro nella sua attività (“(…)

Le prestazioni assicurative della previdenza professionale vengono corrisposte

fintanto che è comprovata l’effettiva incapacità lavorativa ovvero invalidità.

Il diritto alla rendita d’invalidità decade non appena la persona assicurata

riacquista la capacità lavorativa (punto 21 del regolamento di previdenza [ndr.

la versione sub doc. 2]. (…)” (doc. 10)), la Fondazione, con

comunicazione del 10 settembre 2014 (cfr. doc. 10), ha soppresso il diritto

alla rendita d’invalidità LPP a contare dal mese di novembre 2014.

L’attrice, invece,

sostiene che non vi è alcun valido motivo per sopprimere la prestazione in

discussione, ritenuto che non vi è stato alcun miglioramento dello stato di

salute dopo la decisione del 14 agosto 2013 resa dall’Ufficio AI (cfr. doc. 14).

Occorre pertanto

verificare, in analogia alle disposizioni sulla revisione in ambito AI (cfr.

consid. 2.5), se nel frattempo vi è stata una rilevante modifica tale da

giustificare la soppressione della citata prestazione d’invalidità del secondo

pilastro.

2.9

Questo Tribunale rileva

innanzitutto che, alla luce delle risultanze degli accertamenti effettuati

dalla Fondazione (cfr. consid. 2.8), la comunicazione di soppressione delle

prestazioni LPP del 10 settembre 2014 non risulta essere né prematura né

arbitraria.

Infatti, ribadita

l’utilizzabilità dei rapporti dell’investigatore privato incaricato

dall’assicuratore LPP – oltre al

fatto che, nella STCA 32.2018.81 di data odierna, questo Tribunale ha

sviluppato le seguenti considerazioni: “(…) Quanto all’utilizzabilità

dell’osservazione dell’investigatore privato incaricato dall’assicuratore LPP

[…], questo Tribunale può fare proprio quanto rilevato nella decisione

impugnata dall’Ufficio AI e meglio che “(…)

con riferimento alle osservazioni presentate in data 9 aprile 2018, l’UAl

evidenzia innanzitutto che la Corte Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nel

suo giudizio 61838/10 del 18 ottobre 2016, ha indicato che la sorte della prova

illecita va valutata alla luce del diritto svizzero. Al riguardo, l'Alta Corte,

nel DTF 143 I 377 del 14 luglio 2017, ha successivamente stabilito i

presupposti per poter utilizzare - nell'ambito dell'apprezzamento delle prove -

le sorveglianze emesse senza una base legale valida. Nel caso di specie, l'UAl

ritiene che la sorveglianza esperita dall'lstituto previdenziale CV 1 è

ossequiosa della giurisprudenza resa dal Tribunale federale posteriormente

all'emissione del suindicato giudizio della CEDU. In tema, l'UAl considera in

particolare di possedere un interesse pubblico preponderante a evitare la

corresponsione di rendite d'invalidità non più dovute rispetto a quello

dell'assicurata a che la sua sfera privata non venga in alcun modo intaccata.

La sorveglianza, avviata sulla base di sospetti fondanti (cfr. il questionario

di revisione dell'CV 1 del 2 luglio 2013) e registrante comportamenti frutto

dell'iniziativa dell'assicurata (la quale non ha subito influssi esterni o

inganni da parte dell'osservante), è stata del resto effettuata in spazi

pubblici. L'UAI valuta inoltre che la sorveglianza di cui al rapporto 3 giugno

2014.

della __________ non è stata né sistematica (11 giorni in totale) né

costante (a pagina 4 del citato rapporto si evince che l'inizio e la fine delle

osservazioni variavano solitamente tra le 4 e le 9 ore giornaliere. Per un caso

analogo, si rinvia al consid. 5.2.2.2 della sentenza del Tribunale federale 8C

802/2016 del 21 agosto 2017). Visto quanto precede, l'UAl si ritiene tutt'ora

legittimato a prendere in considerazione le risultanze della sorveglianza

investigativa ordinata nel 2014 dall'CV 1. (…)” (doc. AI 248/1078). In

argomento vedi anche la STF 9C_218/2018 del 22 giugno 2018, in particolare il

consid. 4. (…)” (consid. 2.6 della STCA 32.2018.81 di data odierna) –, va qui ricordato che le risultanze di

un’accurata sorveglianza, unitamente a un rapporto medico allestito in base

agli atti, possono di principio costituire una base sufficiente per decidere in

merito allo stato di salute e alla capacità lavorativa della persona assicurata

(DTF 137 I 327 consid. 7.1 e riferimenti).

Va qui inoltre osservato

che, la decisione del 14 agosto 2013, con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto

il diritto ad una rendita intera (cfr. doc. 14), è stata emanata in un momento

in cui lo stato di salute dell’interessata non era ancora stabile.

Al riguardo, nella STCA

32.2018.81

di data odierna, questo Tribunale ha infatti osservato che “(…)

Come accennato (cfr. consid. 1.1), nell’ambito della procedura sfociata nella

decisione del 14 agosto 2013, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata

il diritto ad una rendita intera quando il suo stato di salute non era ancora

stabile. Si era, infatti, in attesa dell’esito del previsto intervento

neurochirurgico ritenuta la necessità di rivalutare in seguito la capacità

lavorativa. L’Ufficio AI (ai sensi della giurisprudenza di cui alla STF

9C_342/2008 del 20 novembre 2008, consid. 3.2 non pubblicato nella DTF 135 I

1), essendo l’assicurata ancora in cura e in attesa di sottoporsi al succitato

intervento non era ancora in grado di esprimersi in modo definitivo in merito

alla residua capacità di guadagno. In effetti una revisione era prevista già

per il 31 gennaio 2014 (cfr. la delibera del 21 maggio 2013 sub doc. AI

73/244-245) e la stessa è stata effettivamente intrapresa d’ufficio il mese

seguente (cfr. consid. 1.2). L’Alta Corte, nella succitata STF 9C_342/2008 del

20.

novembre 2008 resa nella composizione di 5 giudici – avuto riguardo

alla costante giurisprudenza secondo la quale per una riduzione della rendita

in via di revisione non basta una semplice nuova

valutazione dei presupposti necessari per riconoscere il diritto alla rendita

(cfr., tra le tante, la STF 9C_114/2008 del 30 aprile 2008 consid. 2.1) –,

ha rilevato che questo vale quando la prima decisione è stata emessa sulla base

di una completa ed effettiva valutazione dei fatti posti a fondamento della

stessa; in questo senso, ad esempio, se l’amministrazione si accontenta di un

accertamento incompleto essendo il trattamento medico ancora in corso, l’art.

17.

LPGA non le impedisce di esprimersi, sulla base delle risultanze di un

approfondito accertamento effettivo della fattispecie, nuovamente sulla rendita

in corso (“(…) Zwar

genügt für eine revisionsweise Herabsetzung der Invalidenrente eine blosse

Neubeurteilung der invaliditätsmässigen Voraussetzungen nach ständiger

Rechtsprechung nicht (statt vieler Urteil 9C_114/2008 vom 30. April 2008 E.

2.

). Hingegen liegt dieser Konzeption die Voraussetzung zugrunde, dass die

erstmalige Rentenfestsetzung auf der Basis einer umfassenden tatsächlichen

Entscheidungsgrundlage ergangen ist. Hat die Verwaltung hingegen, z.B. mit

Blick auf eine noch laufende medizinische Behandlung, eine nicht abschliessende

Aktenlage für die Rentenzusprechung genügen lassen (vgl. E. 5.3 hernach), so

schliesst Art. 17 ATSG nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt eine eingehendere

Abklärung der Sache vorzunehmen und gestützt auf deren Ergebnisse tatsächlicher

Natur über den laufenden Leistungsanspruch neu zu befinden. (…)” (STF 9C_342/2008 del 20 novembre 2008, consid. 3.2)). Il

TF si è confermato in questa giurisprudenza nella STF 9C_383/2017 dell’11

ottobre 2017 (cfr. il consid. 6.2 della succitata STF con riferimenti). (…)”

(consid. 2.5 della STCA 32.2018.81 di data odierna).

Di conseguenza,

conformemente alla giurisprudenza federale (STF 9C_342/2008 del 20 novembre

2008.

resa nella composizione di 5 giudici), questo Tribunale ritiene che la

ricorrente, nella misura in cui pretenda che gli accertamenti messi in atto

dalla Fondazione (sorveglianza e relativi rapporti medici) dovevano provare in

senso stretto un miglioramento dello stato di salute, misconosce la succitata giurisprudenza

e non può pertanto essere seguita.

Quanto alla valutazione

medica, sempre nella STCA 32.2018.81 di data odierna, questo Tribunale ha stabilito

quanto segue:

" (…) Il TCA

ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità

lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo

stato di salute è stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della

decisione qui impugnata, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.4 e 2.8), non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni

formulate dai periti del SAM fondate sulle perizie di decorso del dicembre 2015

e dell’agosto 2017. Perizie, queste, lo si ribadisce, che vanno considerate

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente.

In effetti, nelle succitate perizie, i periti hanno considerato

tutta la documentazione medica (specialistica e non) agli atti e l’insorgente

non ha prodotto alcuna documentazione medico specialistica (posteriore

all’ultima perizia di decorso dell’agosto 2017) atta a mettere in dubbio le

conclusioni a cui è giunto il SAM.

In particolare, avuto riguardo all’aspetto extra somatico, va

innanzitutto rilevato che (fatto salvo il rapporto di decorso del 29 marzo 2018

sub doc. 2) tutti gli atti medici resi dalla curante, dr.ssa __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, sono stati considerati dai periti del SAM.

La dr.ssa __________, nei rapporti medici del 16 luglio 2012 e del

20.

febbraio 2014 come nel certificato medico del 15 settembre 2014, ha

attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal marzo 2012 per motivi

psichiatrici (cfr. doc. AI 47/136 punto 1.6, 85/274 punto 1.6 e 104/370) mentre

che, nel rapporto 11 dicembre 2012 indirizzato al servizio medico

dell’assicuratore LPP, ha precisato che “(…) la sintomatologia attuale resta

florida e incompatibile con la ripresa della capacità lavorativa che complessivamente

resta allo 0%; 50% dal profilo strettamente psichiatrico per le limitazioni

date dal calo del tono dell’umore, ansia a tratti intensa, difficoltà di

concentrazione, difficoltà del sonno, anedonia, aspetti fobici ecc. (…)”

(doc. AI 104/371, la sottolineatura è del redattore).

La stessa specialista, nello scritto del 20 aprile 2016

indirizzato all’avv. __________ (doc. AI 170/639-640), ha concluso che “(…)

per quanto attiene la valutazione della capacità lavorativa, confermo che

dal profilo strettamente psichiatrico essa si situa al 50% in ogni attività. A

questa percentuale a mio parere deve essere sommata quella della problematica

somatica. (…)” (doc. AI 170/640, la sottolineatura é del redattore).

Va qui ricordato che la questione di sapere se i singoli gradi di

inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una

problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in

discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n.

72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del 19 agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre

precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va

di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, vedi anche la

STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 5.2.2).

Ora, i periti nel SAM, nelle perizie di decorso del dicembre 2015

e dell’agosto 2017, hanno concluso che “(…) l'incapacità lavorativa d'ordine

psichiatrico non va sommata a quella somatica (entrambi i consulenti

reumatologo e neurologico prendono in considerazione la stessa patologia al

rachide) in quanto tutti i consulenti prendono in considerazione il dolore

cronico e le sue implicazioni cliniche. (…)” (doc. AI 146/519, punto

8.1

), rispettivamente che “(…) complessivamente la capacità lavorativa

dell'A. in attività abituale risulta essere del 60%, risultato

dell'integrazione delle capacità lavorative neurologica e reumatologica a

quella psichiatrica, in quanto le problematiche somatiche hanno portato allo

sviluppo nell’A. della psicopatologia e tutte le patologie creano nell'A. una

riduzione del rendimento lavorativo, in quanto tutte prendono in considerazione

il sintomo doloroso dell'A. (…)” (doc. AI 221/860, punto 8.1.2).

Inoltre, la dr.ssa __________, sempre nel succitato rapporto

medico di decorso del 29 marzo 2018 (cfr. doc. 2), non si è confrontata

puntualmente con le valutazioni (riprodotte al consid. 2.7) espresse dai periti

del SAM nella perizia di decorso del dicembre 2015 e, nonostante (nel tempo)

non abbia mai mutato la propria valutazione circa la capacità lavorativa, ha

sostenuto che “(…) dal punto di vista psichiatrico, dopo il pedinamento e

l’inchiesta considerata dalla paziente parziale e lesiva della sua persona, vi

è stato un peggioramento psichico e del funzionamento personale a tutti i

livelli con ansia continua, diffidenza, irritabilità, ritiro sociale e

limitazione dell’attività. (…)” (doc. 2).

Nel medesimo rapporto, la stessa specialista, ha considerato anche

aspetti somatici e non ha contestato validamente le conclusioni a cui sono

giunti i periti del SAM nella perizia di decorso dell’agosto 2017 limitandosi

ad evidenziare che “(…) la valutazione diagnostica della perita __________

che separa la diagnosi del problema depressivo in Distimia (senza influsso sulla

capacità lavorativa) e Disturbo dell’adattamento (con influsso sulla capacità

lavorativa) appare puramente accademica e non concordo con le sue valutazioni

prognostiche in particolare relativamente all’indicazione dell’utilizzo della

tecnica EDMR che non ritengo indicata in questa specifica situazione. (…)”

(doc. 2).

In questo senso, ritenuto quanto suesposto, questo Tribunale

ritiene che a ragione il rapporto medico di decorso del 29 marzo 2018 della

dr.ssa __________ non è stato sottoposto ai periti del SAM e può fare proprio

quanto indicato al riguardo dall’Ufficio AI e meglio che “(…) sui motivi

della mancata sottoposizione del rapporto 29 marzo 2018 della Dr.ssa med. __________,

l'UAl tiene a riprendere integralmente quanto indicato nella decisione impugnata

sul fatto che tale rapporto: "[...] non inficia la valutazione

svolta dalla Consulente-psichiatra SAM Dr. med. __________ il 10 aprile 2017

(effettuata dopo due colloqui clinici e la somministrazione di 4 diversi esami

psico-diagnostici). In proposito – rammentato che per l'Assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi ma le conseguenze dei danni alla salute

sulla capacità lavorativa (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C 49/2012 del

12.

luglio 2012 consid. 6) – l’UAl considera che la perita del SAM sia riuscita

a ritenere nella propria valutazione unicamente gli aspetti medici tutelati

nella presente procedura (cfr. pt. 12 pag. 25) e abbia debitamente preso in

conto i limiti funzionali (che collimano in sostanza con quelli indicati dalla

psichiatra curante) e le risorse (quali ad esempio la capacità comunicativa, il

livello d'istruzione e il sostegno delle persone presenti nel contesto sociale,

ndr.) dell’assicurata (cfr. pt. 5 pag. 24 e pt. 17 pag. 27). [...]" (…)”

(IV, pag. 8)

Va inoltre ricordato, da una parte, che un'opinione

divergente non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_188/2017 del

14.

luglio 2017, consid. 5.5 con riferimento) e, dall’altra parte, che il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

e che al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere

considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei

particolari legami che essi hanno con il paziente, per cui, secondo esperienza

comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi

in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce

a quest'ultimo (cfr. STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2).

In simili circostanze – viste le succitate risultanze

mediche (cfr. consid. 2.7) e in applicazione del principio della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013

del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177

consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag.

195) – questo Tribunale deve ritenere che, dopo un’inabilità totale al

lavoro dal dicembre 2010, nel maggio 2014 vi è stato un miglioramento

valetudinario e che (come già enunciato al consid. 2.7 in fine) nell’attività

abituale la capacità lavorativa è del 70% dal maggio 2014 e del 60% dal giugno

2016.

mentre che, in un’attività adeguata, la capacità lavorativa è del 70% dal

maggio 2014.

Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto

riguardo a quanto sostenuto dal legale dell’assicurata con scritto del 16

agosto 2018 (cfr. consid. 1.5) e meglio che “(…) é opportuno inoltre

rilevare che le conclusioni delle perizie SAM antecedenti al 2017 erano viziate

dal fatto che i rispettivi referti reumatologici non indicavano l'esistenza di

una spondiloartrite assiale associata a psoriasi che affliggeva l'assicurata da

anni e che era stata diagnosticata per la prima volta dalla dr.ssa med. __________

il 16 marzo 2016. Il dr. med. __________ informava poi il dr. med. __________,

il quale con lettera del 7 settembre 2016 caldeggiava il SAM di procedere ad

una nuova rivalutazione. II 3 ottobre 2016 il dr. med. __________ del SAM [ndr.

recte: SMR] accoglieva l'invito del dr. med. __________ e chiedeva

l'allestimento di una nuova perizia multidisciplinare che valutasse la nuova

patologia non solo dal punto di vista reumatologico, ma anche psichiatrico e

neurologico. Purtroppo tale diagnosi era stata accertata dopo diversi anni di

sofferenza, durante i quali l’assicurata non era stata creduta dai vari periti

che hanno esaminato il caso. (…)” (VIII, punto 3).

Al riguardo a ragione l’Ufficio AI, nelle osservazioni del 4

settembre 2018 (che questo Tribunale può fare proprie), ha precisato che “(…)

circa la diagnosi di spondiloartrite sieronegativa, al pt. 7c del proprio

consulto 15 marzo 2017, il Dr. med. __________ ha indicato che tale diagnosi

risulta "[...] anche attualmente molto dubbia [...]". A complemento

di tale informazione, nel complemento peritale 22 giugno 2017 (allegato alla

perizia 9 agosto 2017), il suindicato specialista ha esaurientemente stabilito

che: "[...] le posso segnalare che per quanto riguarda l’aspetto di una

eventuale spondilartropatia psoriasica non vi sarebbero delle limitazioni delle

funzioni varie nel suo quotidiano così come esse non hanno un impatto sulla capacità

di concentrazione e di rendimento dell’assicurata. [...]". In

considerazione di ciò, l'UAl ritiene che la suindicata affezione non sia in

ogni caso idonea a inficiare il valore probante delle valutazioni

pluridisciplinari esperite. (…)” (X, punto 1).

In questo senso – ribadito che alle perizie di decorso del SAM del

dicembre 2015 e dell’agosto 2017 va riconosciuta piena forza probatoria e che

le stesse nemmeno sono state validamente contestate – questo Tribunale ritiene

che la situazione valetudinaria non necessiti ulteriori approfondimenti dal

profilo medico.

In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119

V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF

9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va qui osservato che se da una parte la procedura davanti al TCA è

retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove

ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

In concreto, lo si ribadisce ancora una volta, l’insorgente non ha

prodotto alcun atto medico specialistico che si sia confrontato compiutamente

con le valutazioni del SAM. (…)" (consid. 2.9 della STCA 32.2018.81 di

data odierna)

Da quanto appena esposto

risulta come le conclusioni circa l’evoluzione nel tempo della capacità

lavorativa nell’attività abituale hanno tenuto conto, da una parte, della

voluminosa documentazione medica agli atti e, dall’altra parte, della

giurisprudenza applicabile in caso d’invalidità cagionata da un danno alla

salute psichica (DTF 143 V 409 e 418; 141 V 281; 131 V 49; 130 V 352 e 127 V

298) e di quella valida in merito alla valenza probante di un rapporto medico

(DTF 137 V 210; 136 V 376; 132 V 376; 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid.

1c; vedi anche la STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2 con

riferimenti).

Ribadito (per le ragioni

esposte al consid. 2.7) che la STCA 32.2018.81 di data odierna è determinate

per la presente fattispecie, questo Tribunale deve dunque confermare che, dopo

un’inabilità totale al lavoro dal dicembre 2010, nel maggio 2014 vi è stato un

miglioramento valetudinario con, nell’attività abituale, una capacità

lavorativa del 70% dal maggio 2014 e del 60% dal giugno 2016. La capacità

lavorativa del 70% in un’attività adeguata è rimasta stabile dal maggio 2014.

2.10

Per quanto riguarda la

valutazione economica, nella STCA 32.2018.81 di data odierna, questa Corte ha

concluso che “(…) nella fattispecie, appurato che l’insorgente è ancora

abile ad esercitare la propria attività abituale (cfr. consid. 2.7) e che è in

questa attività che sfrutta al meglio la propria capacità lavorativa residua

(cfr. la valutazione del consulente in integrazione professionale del 29

gennaio 2016 sub doc. AI 154/601-602), per il calcolo del grado d’invalidità si

giustifica l’applicazione del metodo del confronto percentuale dei redditi. Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei

redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in

considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in

considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza

percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015

del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1

con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, op.

cit., n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si

giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in

base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente

svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è

stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di

reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima

dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14

aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).

In concreto, ritenuta l’incapacità lavorativa nell’attività abituale del 30%

dal maggio 2014 e del 40% dal giugno 2016, in base al confronto percentuale dei

redditi, il grado d’invalidità per quegli anni ammonta al 30% rispettivamente

al 40%. Considerato che l’insorgente è salariata nella misura dell’80% e in

applicazione della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.3) valida per la

valutazione dell’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività

lavorativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo

svolgimento delle mansioni consuete, il grado d’invalidità (dopo ponderazione)

si attesta al 24% dal maggio 2014 al maggio 2016 (30% x 80% = 24%)

rispettivamente al 32% (40% x 80% = 32%) dal giugno 2016. (…)” (consid.

2.10.4

della STCA 32.2018.81 di data odierna).

Va qui osservato che il TF

– nella DTF 144 V 72, visto l’art. 26 cpv. 1 LPP e chiamato a

pronunciarsi in merito al principio dell’applicazione uniforme della nozione

d’invalidità in caso di attività lucrativa a tempo parziale – si è

confermato nella propria giurisprudenza ribadendo che “(…) il grado d'invalidità stabilito dagli organi dell'assicurazione per

l'invalidità è vincolante per l'istituto di previdenza solo per quanto attiene

all'attività lucrativa (consid. 4.2 e 4.3). Contrariamente a quanto previsto

nell'assicurazione contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si

prende in considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte

possibilità di guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente

(conferma della giurisprudenza; consid. 5.3.3 e 5.3.4). (…)”

(regesto della DTF 144 V 72).

2.11

Viste le suesposte risultanze

(cfr. consid. 2.9 e 2.10), questo Tribunale deve pertanto concludere che, nel

maggio 2014, è subentrato un miglioramento dello stato di salute dell’attrice e

che, applicato il confronto percentuale dei redditi, da allora il grado

d’invalidità non ha più raggiunto almeno il 40% necessario per riconoscere il

diritto ad una prestazione LPP (cfr. punto 20 cifra 5 del Regolamento sub doc.

2.

e 3).

La Fondazione, con la

lettera del 10 settembre 2014, ha comunicato all’attrice che avrebbe proceduto

alla sospensione della rendita d’invalidità con effetto dal 1. novembre 2014

(cfr. consid. 1.1).

Di conseguenza – ribadito

il miglioramento dello stato di salute dal maggio 2014, un grado d’invalidità

(da allora) inferiore al 40% e conformemente alla giurisprudenza applicabile

alla revisione di una rendita LPP (cfr. consid. 2.5) – rettamente la Fondazione

ha soppresso la prestazione d’invalidità dal novembre 2014.

Va qui precisato che,

vista la data della comunicazione (il 10 settembre 2014) e in applicazione

analogica dell’art. 88 bis cpv. 2 OAI (cfr. DTF 138 V 409 consid. 3.3 pag. 416),

la Fondazione ha rettamente soppresso la prestazione d’invalidità con effetto

dal 1. novembre 2014.

Non si è dunque trattato

di una soppressione con effetto retroattivo.

2.12

Nella misura in cui volesse

criticare l’imparzialità del SAM – l’attrice, nelle osservazioni del 4

marzo 2016 (XLII), tramite l’avv. __________, chiede, in via subordinata, “(…)

di voler nominare dei periti giudiziari […] al fine di definire in campo neutro

il reale stato di salute (…)” (XLII, pag. 7) – e quanto alla

richiesta (oltre a quella pluridisciplinare) di una perizia da effettuare da un

professionista golfista da nominare giudiziariamente (cfr. consid. 1.7), questo

Tribunale rileva quanto segue.

Dalla documentazione

dell’incarto AI (cfr., in particolare, XIX e LXIX) risulta che, nell’ambito

della richiesta di prestazioni del luglio 2011 (XIX doc. 4/1-6), il mandato

peritale è stato assegnato il 23 ottobre 2012 mediante la piattaforma SuisseMED@P

(cfr. XIX doc. 51/1; metodo implementato dall’UFAS in ossequio all’art. 72bis

cpv. 2 OAI secondo il quale i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio) e

che con lettera del 24 ottobre 2012 (cfr. XIX doc. 52/1) l’Ufficio AI ha

comunicato all’interessata il nome dei periti indicando che “(…) obiezioni

fondate contro una/o o più delle/degli specialiste/i menzionate/i possono

essere presentate per iscritto all’Ufficio AI entro 10 giorni dal recapito

della presente comunicazione. (…)” (XIX doc. 52/2).

Nell’ambito della

revisione intrapresa nel febbraio 2014 (cfr. XIX doc. 82/1 e 83/1-4), l’Ufficio

AI – dopo averle comunicato, con scritto del 20 ottobre 2014 (cfr. XIX

doc. 96/1), l’ulteriore quesito che intende porre al SAM e datale la

possibilità (sfruttata dal suo legale; cfr. XIX doc. 100/1-3) di presentare

delle domande complementari –, con lettera del 15 maggio 2015 (cfr. XIX

doc. 124/1 e 125/1-2) ha comunicato all’attrice l’intenzione di svolgere una

perizia di decorso presso lo stesso centro medico allegando la lista delle

domande che verranno sottoposte al centro peritale designato e precisando che “(…)

se desidera aggiungere altre domande, la invitiamo a trasmettercele entro 10

giorni. (…)”(XIX doc. 124/1 e 125/1-2).

Infine, come risulta dalla

comunicazione del 6 dicembre 2016 (LXIX doc. 10/33-34), per l’ulteriore perizia

di decorso (quella del 9 agosto 2017 sub LXIX doc. 29/77-282) sono intervenuti

(come richiesto dall’attrice, che ha potuto formulare le proprie domande; cfr. LXIX

doc. 5/6-8) dei nuovi periti.

Questo Tribunale, quanto

al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, rinvia qui alla DTF 136 V

376.

Va inoltre rilevato che, nella

STF 9C 1032/2010 del 1° settembre 2011 consid. 4.1, il Tribunale federale ha

precisato che risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore

risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che l'evoluzione dello stato di

salute intervenuta nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti

medici che si erano già in precedenza confrontati con la fattispecie. Questa giurisprudenza

è stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 al

consid. 5.2,8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 al consid. 4.2 e 9C_441/2014 del

18.

giugno 2014 al consid. 2.2.2.

Visto quanto suesposto –

così come concluso nella STCA 32.2018.81 di data odierna – questo

Tribunale deve ribadire che, sulla base delle perizie di decorso del SAM del

dicembre 2015 e dell’agosto 2017 e senza che sia necessario intraprendere

ulteriori accertamenti medici, l’evoluzione nel tempo dello stato di salute

dell’attrice è stato sufficientemente chiarito.

In questo senso, secondo

questa Corte, anche la richiesta di una perizia da effettuare da un

professionista golfista da nominare giudiziariamente va respinta.

2.13

Visto tutto quanto precede è a

giusto titolo che la Fondazione ha soppresso la prestazione d’invalidità con

effetto dal 1. novembre 2014. La petizione va pertanto respinta.

2.14

La procedura é

gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA).

Alla Fondazione,

rappresentata da un avvocato, seppur vincente in causa non

sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna

indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli

organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di

previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti