34.2015.12
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 ottobre 2015Italiano43 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.12
FC
Lugano
7 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 17 marzo 2015 promossa dal
Comune di __________
(rappresentato dal suo Municipio)
contro
Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
in materia di previdenza professionale
in relazione al caso PI 1
ritenuto in fatto
1.1. PI 1, nato nel 1982, ha
svolto attività lucrativa alle dipendenze del Comune di __________ dal 1. settembre
2003 con un’occupazione al 50%, essendo egli già al beneficio di una mezza
rendita di invalidità dell’AI a far tempo dal 1. settembre 2003 (grado di
invalidità del 51%; decisione del 13 maggio 2004, doc. 37). Ai fini dell’attuazione
della previdenza professionale dei suoi dipendenti, il Comune di __________ si
è affiliato all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato - la cui
attività è stata quindi proseguita, dal 1. gennaio 2013, dall’Istituto di
previdenza del Cantone Ticino (Ipct) che ne ha ripreso attivi e passivi - in
forza di una convenzione stipulata l’11 gennaio 2002 (doc. 38). Il comune di __________
ha inoltre concluso con la __________ un contratto d'assicurazione contro la
perdita di guadagno in caso di malattia per tutto il suo personale (doc. XI/U).
Dal 4 marzo 2013 PI 1 ha
interrotto l’attività lavorativa per malattia.
Conformemente all’art. 58
del Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD, doc. R), il Comune di __________
ha inizialmente versato al dipendente, dall’insorgenza della malattia sino al
mese di aprile 2014, l’intero stipendio (doc. XI/U 24 e 25). Sempre per il
primo anno di incapacità lavorativa, dal 5 aprile 2013, la __________ è dal
canto suo intervenuta rimborsando al Comune il 90% del salario (doc. XI/U17-23).
Con decisione 29 aprile
2014, preannunciata al Comune di __________ con lettera del 24 marzo 2014,
l’Ufficio AI ha concesso a PI 1 una rendita di invalidità intera con effetto retroattivo
dal 1. ottobre 2013 (doc. 16).
In applicazione dell’art.
58 ROD, il quale prescrive tra l’altro che il diritto al salario intero decade
al momento del riconoscimento di una rendita AI, dal 1. aprile 2014 PI 1 è quindi
stato collocato a riposo con conseguente interruzione del pagamento del salario
(doc. G). La __________ ha cessato il versamento delle indennità giornaliere dal
mese di aprile 2014, recuperando altresì quelle versate dal 1. ottobre 2013 al
31 marzo 2014 nell’ambito della procedura di compensazione di pagamenti
retroattivi dell’AVS/AI (doc. XI/U, F).
1.2. L’Ipct ha dal canto suo comunicato
al Comune di __________, con lettere del 27 marzo e 12 dicembre 2014 e 20
gennaio e 23 febbraio 2015, che avrebbe concesso all’assicurato una rendita di
invalidità mensile di fr. 1'002.-- , prestazione che avrebbe tuttavia differito
sino al 4 marzo 2015, vale a dire sino allo scadere dei 720 giorni di malattia
previsti dall’art. 58 del Regolamento dei dipendenti del Comune di __________ e
la conseguente decadenza del diritto al salario, ritenuto altresì come sino a
quella data il Comune restava debitore dei contributi a favore del dipendente (doc.
N, 7).
1.3 Con “ricorso” 17 marzo 2015
il Comune di __________, nella sua qualità di datore di lavoro di PI 1, ha in
sostanza contestato il differimento del pagamento della rendita di invalidità
della previdenza professionale e, quindi, la decorrenza della rendita di
invalidità stabilita dall’Ipct a favore del suo dipendente, chiedendo che essa
coincida con quella stabilita dall’Ufficio AI e quindi con il 1. ottobre 2013 (in
applicazione dell’art. 26 LPP e art. 19 cpv. 1 Ripct) e postulando altresì il
rimborso dei contributi previdenziali fatturati dall’istituto previdenziale
convenuto al Comune per il periodo dal 1. ottobre 2013 al 3 marzo 2015. A
motivazione della sua richiesta il Comune ha evidenziato che secondo l'art. 58 ROD
il diritto del dipendente allo stipendio pieno per un periodo di 720 giorni in
caso di assenza per malattia o infortunio decade al momento del riconoscimento
di un’eventuale rendita AI. Di conseguenza, essendosi il diritto al salario di PI
1 esaurito retroattivamente con la concessione della prestazione AI a far tempo
dal 1. ottobre 2013, l’istituto di previdenza non poteva differire il
versamento della pensione di invalidità della previdenza professionale.
1.4 Con risposta di causa 21 aprile
2015 l’Ipct ha chiesto di respingere la petizione, ritenendo di essere tenuto
al versamento della rendita intera di invalidità solo a partire dal 4 marzo
2015, ossia all’esaurimento del diritto al salario che, a suo avviso, il comune
di __________ era tenuto a versare al dipendente per il periodo di 720 giorni
previsto dal ROD, malgrado il riconoscimento della rendita AI, una diversa
regolamentazione comunale essendo incompatibile con la normativa previdenziale
dell’Istituto. Si prevale in altre parole del diritto di differire il diritto
alla prestazione di invalidità in applicazione degli art. 26 LPP e art. 19 del
Regolamento di previdenza dell’Ipct (Ripct).
1.5. Con scritti del 18 agosto
rispettivamente 14 settembre 2015 le parti si sono riconfermate nelle loro
allegazioni (doc. VI, VIII).
Il 17 settembre 2015 il Comune
di __________ ha prodotto, su richiesta del TCA, la documentazione relativa al
contratto di assicurazione contro la perdita di guadagno stipulato con
l’assicurazione __________ (doc. XI e allegati).
PI 1, al quale sono stati
notificati tutti gli atti di causa, con facoltà di prendere posizione, non è
intervenuto nella lite.
considerato in diritto
In ordine
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto
sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton
Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art.
57 LPGA e art. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA, Lptca).
L’art. 73 LPP contempla
unicamente le liti fra:
- istituti di
previdenza e aventi diritto;
- istituti di
previdenza e datori di lavoro;
- datori
di lavoro e aventi diritto (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad
art. 73 n.13 ss; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 I p. 610).
L'art. 73 LPP si applica
dunque, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o
di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime
obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle
minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a
favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p.
195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V
247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, RCC 1988 pag. 48 =
SZS 1988 p. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance
professionnelle: Questions de procédure", in: RSA 1989 p. 84;
Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG", in: SZS 1983 p.
174).
La
dottrina non è unanime trattandosi di stabilire se le controversie di cui
all’art. 73 cpv. 1 LPP siano di diritto delle assicurazioni sociali o di
diritto privato (DTF 116 V 112 e riferimenti ivi citati). Il tema comunque non
è di rilievo decisivo ai fini di stabilire la via di diritto entrante in linea
di conto; determinante è piuttosto che esista fra le parti una lite relativa
alla previdenza professionale, in senso stretto o in senso lato. È data la via
dell’art. 73 cpv. 1 e 4 solo qualora la lite concerna un istituto
previdenziale, un datore di lavoro o un avente diritto, agenti come parti poste
sullo stesso piano (Meyer, op. cit., p. 613).
Vertenze fra datori di
lavoro e istituti di previdenza sono segnatamente quelle relative alla
ripartizione dei contributi (art. 66 LPP) ed all’affiliazione (Meyer, op. cit.,
p. 614).
Nel caso di specie la
controversia oppone l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, vale a dire un
istituto di previdenza di diritto pubblico iscritto nel registro della
previdenza professionale (art. 1 e 2 della Legge sull’Istituto di previdenza
del Cantone Ticino, Lipct), ad un datore di lavoro sul tema della decorrenza
della rendita d’invalidità della previdenza professionale dovuta ad un'ex dipendente
e della conseguente ripartizione degli oneri fra le parti in causa. Si tratta
quindi di una vertenza che ha come oggetto un rapporto assicurativo concreto di
natura previdenziale e che cade pertanto nella competenza di questo tribunale
(DTF 120 V 15: vertenza opponente due istituti previdenziali, per analogia;
cfr. STCA 34.2003.4 del 1. aprile 2004).
2.2. Il Comune di __________,
rappresentato dal suo Municipio, ha presentato "ricorso" per
contestare la decorrenza della rendita di invalidità assegnata dall’Ipct a PI 1
con comunicazioni del 20 gennaio e 23 febbraio 2015 (I, doc. P, Q).
In proposito va rilevato
che il Tribunale federale ha già statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la
LPP non prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di
pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale, cantonale
o comunale (RDAT I 1994 p. 195).
Per questi motivi la
procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso, ma dell'azione. Alla
base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una
"controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto" (SZS 2000 p. 65; STF B 91/05 del 17 gennaio 2007; DTF 134 I 166;
Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 73 n. 1; cfr. anche DTF 112 Ia 184 consid.
2a; 118 Ib 177, 118 V 162; Viret, "La jurisprudence du
TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in
RSA 1989 p. 92).
Dal
momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni,
le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di
parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il
riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di
regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di
prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art.
129 a 142 CO; DTF 117 V 332; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 73 n. 28).
Nel caso in esame il
rimedio di diritto corretto è quindi quello dell'azione, non del ricorso.
L'atto di causa è in ogni caso ricevibile.
Nel merito
2.3. La questione, esaminabile
d'ufficio (cfr. DTF 118 Ia 129 consid.
1 p. 130; STF 9C-904/2012 del 6 maggio 2013), di sapere se una parte è
legittimata ad agire in giudizio in qualità di attrice (legittimazione attiva)
e quale altra parte debba essere convenuta in giudizio (legittimazione passiva)
si determina - anche nelle procedure su azione di diritto pubblico - secondo il
diritto materiale. Di principio la legittimazione attiva spetta al detentore
del diritto in discussione, mentre quella passiva alla persona obbligata
materialmente.
In proposito va rilevato
anche che la legittimazione (attiva o passiva) si distingue dalla capacità di
essere parte. Nel primo caso infatti le parti possono essere tali e nel
processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La
legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammissibilità processuale
dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione
sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione
(attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è
sufficiente un giudizio in ordine. È infatti legittimato attivamente o
passivamente il soggetto del diritto sostanziale che vien fatto valere.
L’attore ha la legittimazione attiva, quando egli, e non un altro, è titolare
della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva quando
è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e meglio è il
titolare dell’obbligo che gli si contesta (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel
processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17/18, e dottrina ivi citata).
Nella fattispecie, litigiosa
è sostanzialmente la data di versamento della rendita d'invalidità della
previdenza professionale da erogarsi - incontestatamente - a PI 1, già
dipendente del Comune di __________, così come l’obbligo di quest’ultimo di
assumersi i contributi previdenziali per l’ex dipendente dal 1. ottobre 2013 al
3 marzo 2015.
Ora, se incontestatamente
titolare del diritto alla rendita di invalidità è l’assicurato medesimo, la
data di decorrenza della prestazione a suo favore ha delle conseguenze dirette anche
sul Comune suo ex datore di lavoro considerato innanzitutto che l’istituto di
previdenza convenuto ha fatturato il pagamento dei premi per PI 1 per il
periodo sino alla concessione - differita - della rendita. Inoltre, la data di
decorrenza della prestazione d’invalidità ha delle conseguenze nel senso che il
Comune attore è titolare dell’obbligo, invocato dall’istituto previdenziale
convenuto, di versare lo stipendio pieno per 720 giorni dall’esordio della
malattia e conseguente inabilità lavorativa. Il Comune di __________ deve
quindi essere - peraltro pacificamente - considerato legittimato attivamente
nella presente lite (cfr. in un’analoga vertenza la STCA 34.2003.4 del 1. aprile
2004; cfr. anche STCA 34.01.35 del 23 aprile 2002).
2.4. Litigiosa è in concreto, come
detto, la data di decorrenza del versamento della rendita d'invalidità della
previdenza professionale da erogarsi - incontestatamente - a PI 1, già
dipendente del Comune di __________.
L’istituto di previdenza
cantonale ritiene infatti di essere legittimato a differire il pagamento della
rendita sino al momento dell’esaurimento del diritto del dipendente allo
stipendio pieno, della durata di due anni dall’insorgenza dell’incapacità
lavorativa per malattia, e cioè fino al 5 marzo 2015. A far tempo da tale data l’Ipct
ha garantito il versamento della prestazione.
Il Comune di __________
pretende invece che la prestazione (di mensili fr. 1'002, doc. 5) venga erogata
retroattivamente a far tempo dal 1.ottobre 2013, ossia parallelamente alla
nascita del diritto alla rendita AI, ritenuto come giusta l’art. 58 del
Regolamento organico dei dipendenti comunale (ROD) il diritto allo stipendio
intero in caso di malattia decade al momento del riconoscimento di un’eventuale
rendita AI.
2.5. Per quanto concerne la
decorrenza di una rendita di invalidità della previdenza professionale l’art.
26 cpv. 1 LPP prevede che
" per la nascita del diritto
alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti
disposizioni della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29
LAI)."
Secondo l’art. 29 cpv. 1
LAI, applicabile in base al rinvio di cui all’art. 26 cpv. 1 LPP,
"
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma la più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni.”
D’altra parte, secondo
l’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto a una rendita se, tra l’altro,
presenta un’incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione e al termine di quest’anno è invalido almeno al 40%.
Analogamente all’art. 26
LPP, l’art. 19 del Regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del
Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 (Ripct), entrato in vigore retroattivamente
il 1. gennaio 2013 (il quale ha ripreso sostanzialmente il testo dei previgenti
art. 16a cpv. 1 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, Lcpd,
nella sua versione in vigore dal 1. ottobre 2000 e art. 19 cpv. 4 Ripct), stabilisce:
"
La pensione d'invalidità e i relativi supplementi decorrono dalla
nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI), riservato il cpv.
2."
L’art. 18 cpv. 1 Ripct (Decorrenza
delle pensioni) prevede inoltre che:
" Riservato
l’art. 19 del presente Regolamento le pensioni decorrono dal primo giorno del
mese che segue la sospensione dello stipendio o il versamento di una precedente
pensione."
2.6. Nella fattispecie
l’assicurato, già titolare di una mezza rendita di invalidità, con decisione 29
aprile 2014 dell’Ufficio AI è stato messo al beneficio di una rendita intera con
decorrenza dal 1. ottobre 2013 (consid. 1.1).
Di conseguenza, secondo
l’art. 26 cpv. 1 LPP e l'art. 19 cpv. 1 Ripct, anche la rendita LPP dovrebbe
decorrere dalla medesima data.
2.7. L’Istituto di previdenza, che
non contesta il diritto dell’assicurato a percepire una rendita d’invalidità
della previdenza professionale né la sua decorrenza, si avvale tuttavia degli art.
26 cpv. 2 LPP e art. 26 OPP2 e dell’art.19 cpv. 4 Ripct.
Richiamando la sentenza
del TCA pubblicata in RDAT I 1995 p. 232 e quelle, non pubblicate, del 19
novembre 1998 (STCA 34.1998.30) e del 23 aprile 2002 (STCA 34.2001.35),
evidenzia che, nel caso di specie, vi è la possibilità di differire il
versamento della rendita, poiché per due anni dall’insorgenza dell’inabilità
lavorativa l’assicurato deve aver diritto al versamento del salario completo.
Ora, il diritto della
previdenza professionale contiene alcune disposizioni in materia di
coordinamento.
In particolare, secondo
l’art. 26 cpv. 2 LPP
"
L’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni
regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che
l’assicurato riscuote il salario completo."
Il
Consiglio Federale, basandosi su questa norma nonché sull’art. 34 cpv. 2 LPP
(nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2002, ripresa sostanzialmente
invariata all'art. 34a cpv. 1 LPP in vigore dal 1. gennaio 2003) - che gli
conferisce il mandato d'emanare prescrizioni finalizzate ad impedire che il
cumulo di prestazioni procuri un vantaggio ingiustificato all'assicurato -, ha
inoltre autorizzato gli istituti di previdenza a differire il diritto a
prestazioni d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità
giornaliera se (art. 26 OPP2):
a. l’assicurato, in
sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere
dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento
del salario di cui è privato, e
b. se le indennità
giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
Si
tratta di una normativa di coordinamento nel tempo, che intende evitare che il
pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di
lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle
risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente
(Messaggio del CF sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V
24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994 p. 236; SZS 1998
p. 393).
Il diritto ad una rendita
d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne
(regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente
(DTF 123 V 199 e 120 V 61; Nef, Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in
Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, in
SZS 1987 p. 31; SZS 1994 p. 236; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b e
dottrina ivi citata; SZS 1998 p. 393; cfr. Hürzeler, in
Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 26, n. 7ss; cfr. anche
Stauffer, Die berufliche Vorsorge, p. 289 e 314; Moser, Die Zweite Säule und
ihre Tragfähigkeit, Basilea e Francoforte 1993, p. 206; Viret, "La surindemnisation
dans la prévoyance professionelle", in RSA 1999 p. 28; cfr. anche Duc,
Coordination entre les pestations de l’assurance-maladie pour perte de salaire
et celles de la prévoyance professionelles, in SZS 198, p. 432segg.).
Da notare che l'istituto di previdenza
non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni
cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma
regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24
OPP2 (Profitti indebiti) in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato
come le indennità giornaliere non sono dei proventi da prendere in
considerazione nell'ambito del calcolo di una eventuale sovrassicurazione (RAMI
1994 p. 173 e riferimenti; cfr. anche Frésard, "Questions de coordination
en matière de prévoyance professionnelle", in: RJN 2000 p. 32).
La
regola non cambia anche quando le disposizioni interne dell’istituto di
previdenza non prevedono la possibilità di differire il diritto alle
prestazioni in caso di pagamento d’indennità giornaliere. Questa
regolamentazione vale anche in materia di previdenza più estesa alla quale è
pure applicabile l'art. 122 cpv. 3 OAMal (RAMI 1994 p. 173).
Invece, nel caso in cui le
condizioni dell’art. 26 OPP2 sono soddisfatte, l’assicurato riceve soltanto
l’80% del suo stipendio, senza aver la possibilità di compensare il 20% residuo
con delle prestazioni (eventualmente ridotte) dell’istituto di previdenza
(Frésard, "Questions de coordination en matière de prévoyance professionnelle",
in: RJN 2000 p. 32).
2.8. Già
si è detto che il Ripct (entrato in vigore retroattivamente dal 1. gennaio
2013), al suo art. 19 cpv. 1 - che ha sostanzialmente ripreso il previgente
art. 16a Lcpd - prevede che la pensione d'invalidità ed i relativi supplementi
decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).
Giusta
il cpv. 2 del medesimo disposto (sempre analogamente al previgente art. 16a
cpv. 2 Lcpd):
" Il
versamento delle prestazioni dell’Istituto di previdenza inizia il mese
successivo alla delibera dell’Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del
diritto allo stipendio pieno."
Con riferimento all'art.
19 cpv. 2 Ripct, va detto che la disposizione non può che essere intesa nel
senso che le prestazioni previdenziali vengono erogate solo dopo la resa della
decisione dell'Ufficio AI e questo tuttavia manifestamente anche nella misura
degli eventuali pagamenti retroattivi dalla nascita del diritto alle
prestazioni medesime, momento questo che resta invece fissato conformemente al
cpv. 1 dell'art. 19 Ripct (cfr. analogamente STCA 34.2003.4 del 1. aprile 2004
con riferimento al previgente art. 16a cpv. 2 Lcpd di analogo tenore).
Il
cpv. 4 di tale norma, che ha ripreso il tenore del previgente art. 14 cpv. 3 Rcpd,
prevede d'altra parte che
"
L’istituto di previdenza differisce il diritto alla pensione
d'invalidità fino all’esaurimento del diritto allo stipendio 100% o
all’indennità giornaliera per malattia o infortunio”.
Infine, per il cpv. 5:
" ln caso di
assenza per malattia professionale o di infortunio professionale ai sensi della
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge
federale sull’assicurazione militare (LAM), il versamento delle prestazioni
dell’Istituto di previdenza è differito sino all’esaurimento del versamento
dello stipendio al 100%."
Dal chiaro tenore di tali
disposizioni emerge quindi che l’Istituto di previdenza cantonale ha
espressamente previsto la possibilità del differimento del pagamento della
rendita di invalidità conformemente dell’art. 26 cpv. 2 LPP (e 26 OPP2) e della
giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento
di indennità giornaliere (cfr. STCA 34.2008.49 del 15 dicembre 2008 e 34.2003.4
del 1. aprile 2004).
A
titolo abbondanziale si rilevi che già nella sentenza pubblicata in RDAT I 1995
p. 232 il TCA aveva avuto modo di statuire che la Lcpd, nel vecchio tenore,
prevedeva il differimento della rendita. Il previgente art. 24 cpv. 2 disponeva
segnatamente che “la pensione è esigibile a partire dal mese successivo a
quello in cui all’assicurato o ai suoi superstiti è stato riconosciuto il
salario”.
Inoltre,
nella sentenza non pubblicata del 19 novembre 1998 in causa B. (inc. 34.1998.30),
con specifico riferimento all'art. 14 cpv. 3 del Regolamento nella sua versione
in vigore sino al 30 giugno 2001 - che prevedeva la possibilità per la Cassa di
differire il diritto a prestazioni d'invalidità " fino all’esaurimento del
diritto all’indennità giornaliera"-, questo Tribunale aveva concluso che
il fatto che l’art. 14 indicasse unicamente le indennità giornaliere non era
rilevante e significava unicamente che il legislatore aveva voluto assimilare
colui che riceve indennità giornaliere a colui che percepisce un salario, il
differimento nell’ipotesi di versamento del salario essendo comunque espressamente
previsto agli art. 16 cpv. 3 Lcpd e 12 cpv. 1 del regolamento.
2.9. Nel caso di specie, a seguito
della resa della decisione 29 aprile 2014 dell'Ufficio AI con la quale è stata
riconosciuta a PI 1 una rendita di invalidità intera (decisione comunicata al
Comune con scritto 27 marzo 2014, doc. D), mediante scritto al dipendente dell’11
aprile 2014, il Comune di __________ lo ha collocato a riposo con effetto dal
1. aprile 2014 (ossia dal mese della decisione dell’Ufficio AI), sospendendo di
conseguenza il versamento del salario con effetto dalla medesima data.
Dalla documentazione agli atti emerge che il Comune ha ritenuto in
sostanza che l’attribuzione della rendita di invalidità da parte dell’AI comportasse
anche la cessazione del rapporto di impiego con il dipendente e meglio in
applicazione dell'art. 68 ROD, il quale, analogamente all’art. 58 LORD (Legge
cantonale sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995), prescrive che la cessazione del rapporto d'impiego avviene, tra
l'altro, anche per “invalidità” (X).
In proposito vale la pena di
citare una sentenza resa dal Tribunale cantonale amministrativo il 12 settembre
2001 in re S.A., relativa ad un impiegato cantonale, con la quale il Tribunale,
esprimendosi sull'art. 50 LORD [recte: 58 LORD] che, nella versione precedente
alla modifica del 17 aprile 2012 (cfr. BU 2012 p. 297), non prevedeva (ancora) espressamente
la cessazione del rapporto d'impiego per invalidità, ha giudicato che
analogamente al decesso del dipendente, l'evento stesso del pensionamento, per
anzianità o per invalidità, determina l'estinzione del rapporto d'impiego.
Ne discende che nella fattispecie deve essere ammesso che il
rapporto di lavoro fra PI 1 e il Comune di __________ ha preso fine il 30 marzo
2014.
Del resto non risulta dall’incarto che il Comune abbia disdetto il
contratto di lavoro con il suo dipendente per una diversa scadenza,
segnatamente precedente.
A titolo abbondanziale va detto
che la questione di sapere in quale momento il contratto di lavoro tra PI 1 e
il Comune di __________ è stato sciolto, non appare comunque in concreto
rilevante, ritenuto che la stessa non è prioritaria per quanto concerne
l’obbligo dell’Ipct di versare la rendita di invalidità (cfr. in seguito al
consid. 2.13 con riferimento all’obbligo di versare i contributi).
2.10. D’altra parte, per quanto
concerne le norme comunali, il ROD del Comune di __________, al capitolo “Malattia
e infortunio”, prevede, fra l’altro, quanto segue:
" Art. 57
(Principio)
1. Il Comune
assicura tutti i dipendenti contro la perdita di salario dovuta a infortuni
professionali e non professionali o malattia.
2. I premi sono a
carico del Comune ad eccezione di quello relativo all'assicurazione contro gli
infortuni non professionali, che è a completo carico del dipendente.
3. Il Comune può
stipulare assicurazioni complementari per la copertura del salario eccedente le
prestazioni LAINF e per le spese di cura, assumendosi il pagamento dei relativi
premi.
Non vengono stipulate altre
assicurazioni a favore del dipendente ad eccezione dei casi speciali in cui il
rischio professionale è più elevato.
Art. 58 (Assenze per malattia e infortunio)
1. In caso di
assenza per malattia e infortunio professionale e non o evento coperto in base
alla Legge federale sull'assicurazione militare, il dipendente ha il diritto
allo stipendio intero per un periodo di 720 giorni. Il diritto decade al
momento del riconoscimento di un’eventuale rendita AI.
2. Il Municipio ha
la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo da un suo medico
di fiducia, subordinandovi il diritto allo stipendio.
3. Il diritto allo
stipendio può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la
malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza si è
consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un'azione
temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto.
Sono inoltre applicabili i principi
enunciati negli art. 37 LAINF e art. 65 della Legge federale sull'assicurazione
militare (riduzione delle prestazioni assicurative per colpa grave del
dipendente)."
In concreto, dagli atti
risulta che PI 1, assente per malattia al 100% dal 4 marzo 2013, ha inizialmente
percepito lo stipendio intero fino al mese di marzo 2014 compreso (XI, doc. U
23 e 24).
Sulla base del citato art.
58 ROD, in caso di malattia il dipendente ha infatti diritto allo stipendio
intero per un periodo di 720 giorni, ritenuto tuttavia che tale diritto “decade
al momento del riconoscimento di un’eventuale rendita AI”.
In applicazione di tale
normativa il Comune attore, non appena informato dell’attribuzione della
rendita intera di invalidità a far tempo dal 1. ottobre 2013, mediante
comunicazione dell’Ufficio AI del 27 marzo 2014, ha interrotto l’erogazione del
salario.
Tale agire non appare
censurabile.
A ragione infatti l’attore
ritiene che l’obbligo di versare al dipendente l’intero stipendio (art. 58 ROD)
è decaduto dal 1. ottobre 2013, con l’avvenuta attribuzione retroattiva della
rendita d’invalidità da parte dell’AI. In effetti, l’art. 58 ROD non garantisce
il diritto allo stipendio per 720 giorni in modo assoluto e incondizionatamente,
ma fa dipendere - peraltro del tutto legittimamente - il versamento dello
stesso dal mancato versamento di un’eventuale rendita AI. Presuppone quindi
implicitamente che il dipendente rimanga in carica, considerato come, per la
citata normativa comunale applicabile (art. 68 ROD), l’invalidità comporta la fine
del rapporto di impiego. Tale normativa non assicura quindi al dipendente di
rimanere in carica sino al momento in cui il diritto allo stipendio decade e
non impedisce pertanto che egli venga pensionato per invalidità prima che siano
trascorsi 720 giorni di assenza (cfr. STCA del 12 settembre 2001 in re S.A.,
consid. 4, relativo all’art. 23 Lstip, per analogia), ciò che è accaduto nel
caso di specie.
Il Comune di __________ non era dunque tenuto a versare lo stipendio
dopo il 30 settembre 2013, data a partire dalla quale il dipendente è stato retroattivamente
riconosciuto completamente invalido dall’AI e messo al beneficio della rendita
intera di invalidità (doc. D).
In proposito è bene precisare che, come detto, inizialmente il Comune
ha pagato il salario completo al suo dipendente a far tempo dall’insorgenza
dell’inabilità lavorativa per malattia (dal marzo 2013), venendo a sua volta
risarcito, dal 5 aprile 2013 (ossia dopo la decorrenza del termine di attesa
contrattuale) e nella misura del 90%, del salario versato dall’assicurazione perdita
di guadagno in caso di malattia __________ (doc. A e B; cfr. anche doc. XI/U;
cfr. in seguito al consid. 2.11.2). Presa conoscenza della decisione
dell’Ufficio AI di concessione della rendita intera dal 1. ottobre 2013, il
Comune ha provveduto immediatamente a interrompere il pagamento del salario e
la __________ ha (parzialmente) recuperato, nell’ambito della procedura di
compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI, le indennità versate dal 1.
ottobre 2013 al 31 marzo 2014 mediante incasso delle rendite assegnate per quel
periodo all’assicurato (doc. E, doc. 16). Per il periodo dal 1. ottobre 2013 al
31 marzo 2014 l’Ufficio AI ha quindi rimborsato retroattivamente l’assicurazione
perdita di guadagno __________, che ne aveva fatto richiesta, mediante
versamento delle rendite di invalidità attribuite all’assicurato. Ne discende
quindi che i versamenti di salario ricevuti dal dipendente per il periodo in
questione, effettuati prima del riconoscimento della rendita di invalidità
dell’AI, non sono stati formalmente chiesti in restituzione all’assicurato, ma
sono stati in buona misura compensati dal mancato percepimento della rendita AI
maturata, la quale è stata versata all’assicurazione __________ che ha
risarcito il Comune con il pagamento delle indennità giornaliere contrattuali.
2.11. Esaurito quindi il 30
settembre 2013 il diritto allo stipendio integrale secondo l'art. 58 ROD, per
avvenuto riconoscimento della rendita AI, litigioso è il quesito di sapere se
da questa data l’Ipct sia tenuto a versare la rendita della previdenza
professionale.
Ora, premesso che
l’istituto convenuto non contesta il diritto alla rendita di invalidità, il
quale, di principio, in applicazione degli art. 26 cpv. 1 LPP in relazione
all’art. 29 LAI e l’art. 19 cpv. 1 Ripct, è insorto il 1. ottobre 2013,
analogamente a quello dell’AI, si pone cioè il quesito del differimento del
versamento della medesima prestazione.
Come detto il Ripct, prevede la
possibilità di differire il versamento della pensione di invalidità,
conformemente all’art. 26 cpv. 2 LPP (e 26 OPP2) e della giurisprudenza
federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità
giornaliere.
2.11.1. Per quanto riguarda la
possibilità di differire la rendita a PI 1 a motivo del versamento del salario
pieno, la stessa va negata, considerata la legittima interruzione del
versamento del salario pieno, formalmente a far tempo dal 1. aprile
2014, ossia non appena avuto conoscenza della concessione della rendita AI, materialmente
tuttavia già a far tempo dal 1. ottobre 2013, considerato come per il periodo
dal 1. ottobre 2013 al 31 marzo 2014 l’assicurazione __________ – che aveva
provveduto ad indennizzare il Comune del 90% dei salari versati – ha, come
detto, proceduto a chiedere all'UAI, ottenendolo, il rimborso dell'importo
versato nei mesi da ottobre 2013 a marzo 2014 (fr. 2'374.-- ca mensili pari al
90% del guadagno assicurato, doc. U19, 20) nell'ambito della procedura di
compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI (cfr. doc. E). Ora, se è
vero che per tale periodo il saldo è comunque favorevole all’assicurato (il
quale ha percepito salari netti di ca fr. 2'000.-- mensili nel periodo
dall’ottobre 2013 al marzo 2014 a fronte di un mancato introito dall’AI di fr. 4'680.--
bonificato all’assicurazione perdita di guadagno (doc. 16, U24, U18, U20 e U24),
l’avvenuto rimborso da parte dell’AI a favore della __________ fa comunque in
modo che PI 1, nel periodo in oggetto, non abbia ricevuto il salario pieno,
come invece prescrivono gli art. 26 LPP e l’art. 19 Ripct.
2.11.2. Per quanto concerne il
differimento del diritto a prestazioni d’invalidità nell’evenienza del
versamento all’assicurato di indennità giornaliere, la stessa, come anticipato
sopra, è data per il disciplinamento legale (art. 26 OPP2) se l’assicurato, in
sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere
dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento
del salario di cui è privato, e se le stesse sono state finanziate almeno per
la metà dal datore di lavoro.
Come anticipato, la normativa
dell’Ipct stabilisce che il medesimo ha la possibilità di differire il
pagamento della rendita di invalidità conformemente all’art. 26 cpv. 2 LPP (e
26 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario
che di versamento di indennità giornaliere.
Di
fatto quindi il legislatore cantonale ha voluto equiparare colui che riceve
indennità giornaliere a colui che percepisce un salario.
Nella
fattispecie, giusta l’art. 57 ROD, il Comune assicura tutti i dipendenti contro
la perdita di salario dovuta a infortuni professionali e non professionali o
malattia. I premi sono a carico del Comune (ad eccezione di quello relativo
all’assicurazione contro gli infortuni non professionali che è a carico del
dipendente; doc. R).
Il Comune di __________ ha stipulato con la __________ un
contratto collettivo d’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia di
tutto il personale comunale, sottoposto alla LCA (doc. XI). Tale accordo, con
effetto dal 1. gennaio 2010, contempla una copertura in coordinazione alla LPP
che prevede il versamento di 730 indennità giornaliere al massimo, con
deduzione del termine di attesa di 30 giorni (cfr. XI). L’indennità giornaliera
versata al comune è del 90% del salario AVS (doc. XI, U1-2).
Le disposizioni
particolari contenute nell’Allegato alla polizza n. __________ dell’8 gennaio
2013 conclusa tra tale compagnia assicurativa e il Comune di __________
prevedono tuttavia:
Durata delle prestazioni – diritto quadro alle indennità
giornaliere
In caso di malattia le indennità giornaliere vengono corrisposte
per un periodo di 730 giorni. In deroga all’art. 8.4.3. delle CGA, il diritto
alle prestazioni decade al momento del riconoscimento di un’eventuale rendita
AI (art. 58 Regolamento organico dei dipendenti) (doc. T).
Ora, dalla documentazione
agli atti emerge che l’assicurazione in parola ha riconosciuto al Comune di __________,
per il caso del dipendente PI 1, inabile al lavoro dal 4 marzo 2013, il
versamento di indennità giornaliere pari al 90% del salario AVS per il periodo
dal 5 aprile 2013. La stessa ha quindi interrotto il versamento delle indennità
giornaliere a favore del Comune con effetto dal 1. aprile 2014, con l’avvenuta
comunicazione della concessione della rendita d’invalidità a favore del
dipendente comunale. Inoltre, considerato come per la disposizione contrattuale
particolare appena menzionata le indennità giornaliere cessavano di essere
dovute al momento del riconoscimento di una rendita AI, la __________ ha pure proceduto
a postulare, come detto, all'Ufficio AI il rimborso dell'importo versato nei
mesi da ottobre 2013 a marzo 2014 nell'ambito della procedura di compensazione
di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI.
Ne discende che malgrado
le disposizioni dell’istituto di previdenza convenuto prevedano espressamente
la possibilità di differire il pagamento della rendita d'invalidità
conformemente agli art. 26 cpv. 2 LPP e art. 26 OPP2 non solo in caso di pagamento
di salario, ma anche in quello di versamento di indennità giornaliere (cfr.
consid. 2.6.), il preteso diritto al differimento dell'erogazione della rendita
d'invalidità a PI 1 non può essere ammesso nemmeno con riferimento alle
indennità giornaliere versate dalla __________ in quanto le stesse di fatto non
sono state attribuite per il periodo successivo all’ottobre 2013, giacché
oggetto di rimborso mediante versamento della rendita AI.
E questo a prescindere dal
fatto che l’assicurazione in parola ha il carattere di una riassicurazione stipulata
a copertura del rischio pagamento salario che grava sul datore di lavoro in
caso di malattia dei dipendenti. L’indennità giornaliera viene in effetti
versata al Comune, nella sua qualità di contraente del contratto, conformemente
alle condizioni generali al contratto che prevedono anche la possibilità per
l’assicuratore di compensare prestazioni scadute con crediti vantati nei
confronti del contraente (cfr. le Condizioni generali di assicurazione di __________
per i contratti di Assicurazione contro la perdita di guadagno (LCA)
scaricabili su __________). Il contraente e datore di lavoro ha poi la facoltà
o di riversare alla persona assicurata (ossia il dipendente) le indennità
giornaliere oppure, come nel caso concreto, di trattenerle a (parziale)
compensazione del salario intero versato alla persona inabile al lavoro.
Date queste circostanze,
può tuttavia restare aperto il quesito di sapere se tale assicurazione possa
essere considerata un’assicurazione ai sensi dell’art. 26 OPP2, considerato
come in ogni modo conformemente alla disposizione particolare citata, anche la __________
ha cessato le proprie prestazioni a favore del contraente retroattivamente con
effetto a decorrere dalla data di decorrenza della rendita AI.
2.11.3. Ne discende che l’Ipct non può
differire il versamento della rendita d’invalidità della previdenza
professionale, dovuta unitamente alla rendita AI, in quanto nel periodo
successivo al 1. ottobre 2013 l’assicurato non ha percepito il salario intero
né indennità giornaliere dell’assicurazione malattia ammontanti almeno all’80%
del salario giusta i combinati disposti di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP, 26
OPP2, 18 cpv. 2 e 4 Ripct.
2.12. Alle conclusioni che precedono
non possono mutare le allegazioni dell’istituto convenuto, il quale pretende, a
torto, che dal ROD del comune di __________ si debba dedurre un obbligo di
versamento di salario al 100% per 720 giorni, ritenendo che “la precisazione
con cui si indica che il salario decade con il riconoscimento dell’eventuale
rendita AI non è compatibile con le disposizioni del Regolamento di
previdenza”.
Ora, deve innanzitutto
essere precisato che il tenore dell’art. 58 ROD è chiaro ed inequivocabile, nel
senso che dispone senza ombra di dubbio che il diritto allo stipendio intero
cessa al momento del riconoscimento di una rendita AI. Altrettanto chiaro è che
la cessazione del diritto allo stipendio ha effetto a decorrere dalla data in
cui il diritto alla prestazione AI viene riconosciuto, anche se il versamento
della prestazione AI avviene con effetto retroattivo.
Per quanto riguarda
l’addotta incompatibilità di tale disposto comunale con il disciplinamento
federale e cantonale, va ribadito innanzitutto che, come è stato ricordato al
consid. 2.7, la normativa di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP e 26 OPP2 è una norma
di coordinamento nel tempo che persegue lo scopo di evitare che l’eventuale pagamento
del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è
esonerato dal versamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più
elevate di quelle che percepiva quando lavorava (cfr. DTF 129 V 26 e
riferimenti).
Solo a precise, esplicite
condizioni il pagamento del salario o di indennità giornaliere di malattia
possono consentire un differimento delle prestazioni (cfr. consid. 2.7).
Ora, tale normativa non sancisce
alcun obbligo, per il datore di lavoro, di prevedere in caso di malattia il
versamento del salario al dipendente per un determinato periodo di tempo,
disciplinamento questo che tutt’al più rientra nelle competenze del diritto del
lavoro (cfr. l’art. 324a CO) rispettivamente, da un lato, dei contratti di
lavoro, individuali o collettivi o normali di lavoro, dall’altro, delle norme
di diritto che regolano i rapporti di impiego pubblici. La stessa intende per
contro unicamente coordinare nel tempo le prestazioni assicurative e quelle
salariali nel senso di impedire che in caso di inabilità al lavoro per malattia
o infortunio il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive procuri
all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando
lavorava.
In nessun modo si può quindi ritenere
che l’art. 58 ROD sia in qualche modo incompatibile con la normativa federale
LPP/OPP e quella cantonale, segnatamente con il Ripct.
Al contrario: nella misura in
cui il ROD del Comune di __________ prevede il pagamento del salario completo
in caso di malattia, condizionandolo tuttavia al mancato riconoscimento di una
rendita AI concomitante, lo stesso è conforme alla normativa applicabile e rispettoso
dei diritti dei lavoratori.
Laddove l’art. 19 cpv. 4 Ripct,
riprendendo l’art. 26 LPP, stabilisce che il pagamento delle prestazioni viene differito
“fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo” non comporta
alcun obbligo per il datore di lavoro affiliato all’Istituto convenuto di
prevedere il pagamento del salario completo al dipendente per due anni dall’insorgenza
dell’inabilità lavorativa, né del resto di sottoscrivere un’assicurazione di
perdita di guadagno collettiva per i suoi dipendenti prevedente delle
prestazioni durante 720 giorni, ma disciplina unicamente l’evenienza in cui,
dato di principio il diritto ad una rendita di invalidità della previdenza
professionale, l’assicurato è titolare di un diritto al salario pieno
concomitante. In questo caso, allora, proprio per evitare, conformemente al menzionato
fine di tale normativa, un arricchimento dell’assicurato, ossia che il
pagamento del salario o di prestazioni sostitutive procuri entrate più elevate
di quelle che percepiva lavorando (cfr. sopra consid. 2.7 e i riferimenti), il
diritto ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale può essere
differito se le disposizioni interne (regolamento, statuto) dell’istituto di
previdenza lo prevedono esplicitamente e se il salario intero rispettivamente
le indennità sostitutive, vengono versate effettivamente. In nessun modo
tuttavia, né la LPP o la OPP2 né il Ricpt prevedono un obbligo per il datore di
lavoro di versare il salario o prestazioni sostitutive oltre a quanto previsto
a livello di normativa del diritto del lavoro o di contratto di lavoro
rispettivamente di normativa sul rapporto di impiego pubblico.
Contrariamente a quanto
sostiene l’Ipct non vi è quindi incompatibilità tra le norme del ROD e la
normativa federale di cui alla LPP/OPP2 rispettivamente quella cantonale
contenuta nel Ripct o la convenzione di affiliazione stipulata tra le parti.
Non vi può pertanto essere, per quanto concerne il tema del contendere, nemmeno
una questione di preminenza di una sull’altra.
Nemmeno può essere seguito
l’Ipct laddove ritiene che la norma del ROD in discussione sarebbe lesiva del
principio dell’equità di trattamento dei dipendenti giacché metterebbe su un
diverso piano l’assicurato che, come PI 1, viene privato del salario completo a
motivo dell’attribuzione della rendita di invalidità dell’AI e quello che invece
continua a percepirlo per due anni dall’insorgenza dell’inabilità lavorativa
perché non ha formulato la domanda AI o la stessa gli è stata respinta. Il
primo, al quale viene sospeso il versamento del salario al momento del
riconoscimento della rendita AI e, quindi, della previdenza professionale,
avrebbe in effetti introiti inferiori a quelli del secondo che continuerebbe a
percepire il salario pieno per 720 giorni. Un simile costellazione innanzitutto
appare quantomeno improbabile poiché al verificarsi di un’inabilità lavorativa
di lunga durata la presentazione di una domanda di prestazioni AI appare un
passo obbligato e, comunque, richiesta generalmente sia dal datore di lavoro
sia dalla relativa assicurazione di perdita di guadagno. Anche la variante in
cui la domanda AI venga respinta malgrado il perdurare di un’inabilità
lavorativa se non è da escludere completamente è comunque un’eventualità che da
sola non giustifica di ammettere un obbligo per il datore di lavoro di versare
indiscriminatamente il salario pieno in caso di malattia per due anni. Come è
stato esposto, il disciplinamento legale della previdenza professionale si
limita infatti a prevedere una normativa di coordinamento laddove segnatamente,
all’art. 26 LPP e 26 OPP2, fa riferimento alle indennità giornaliere
dell’assicurazione malattia versate in sostituzione del salario pieno dovuto in
forza dell’art. 324a CO. Le stesse sono di regola stipulate per 720 giorni, ma
possono anche essere concordate per un periodo più corto (in argomento cfr.
anche Duc. op. cit., in SZS 1998 p. 434; Stauffer, op. cit. p.315).
Né infine appare rilevante
l’allegazione dell’Ipct per il quale vi sarebbe una contraddittorietà nel fatto
che da un lato il comune attore chiede che la rendita della previdenza
professionale venga versata dal 1. ottobre 2013 (momento a partire dal quale è
stata attribuita la rendita AI) e dall’altro ha comunicato al dipendente il
collocamento a riposo con effetto “solo” dal 1. aprile 2014. Ora, evidentemente
il Comune non poteva collocare a riposo il proprio dipendente, a seguito di
invalidità (art. 68 ROD), prima di aver ricevuto la decisione dell’Ufficio AI
con la quale gli è stato riconosciuto lo statuto di invalido totale e con esso
la rendita intera dal 1. ottobre 2013. Questo nulla toglie tuttavia al fatto
che l’invalidità è stata riconosciuta retroattivamente dal 1. ottobre 2013,
data dalla quale quindi, essendo versata la rendita dell’AI (e dovendo essere
attribuita anche quella della LPP) il salario già versato non era dato, ragione
per cui, del resto, la __________ ha proceduto al recupero delle indennità
giornaliere versate, in sede di compensazione degli anticipi di fronte alla
Cassa __________.
Quanto infine ai richiami
giurisprudenziali a sentenze di questa Corte che confermerebbero la tesi dell’istituto
convenuto, questo Tribunale si limita a precisare che i casi menzionati non
riguardavano fattispecie equiparabili a quella in esame. Se è vero infatti che
in tali pronunce questa Corte ha confermato la legittimità del disciplinamento
dell’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato prevedente la possibilità
del differimento del pagamento della rendita di invalidità previdenziale conformemente
dell’art. 26 cpv. 2 LPP (e 26 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in
caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliere (cfr.
STCA 34.2008.49 del 15 dicembre 2008, 34.2003.4 del 1. aprile 2004; cfr. anche STCA
34.1998.30 del 19 novembre 1998, 34.2001.35 del 23 aprile 2002; cfr. anche CP
31/93 del 17 novembre 1994), tuttavia con le stesse il TCA non ha assolutamente
sancito un obbligo del datore di lavoro di garantire una copertura in caso di
inabilità lavorativa prevedente il pagamento del salario nella misura del 100%
per due anni. Se è vero, come adduce l’Ipct in questa sede, che “il diritto
al salario al 100% è un diritto preminente sulle prestazioni dell’istituto di
previdenza e come tale non può essere revocato” (risposta p. 6), tuttavia
tale principio vale evidentemente soltanto laddove il disciplinamento del rapporto
di lavoro tra l’assicurato e il suo datore di lavoro rispettivamente gli
accordi in essere tra il datore di lavoro e l’istituto previdenziale cui si è
affiliato, contemplano un simile pagamento del salario durante la malattia. Come
dianzi detto, la facoltà del differimento presuppone che un simile diritto al
salario (o alle indennità giornaliere) sia previsto e effettivamente attuato,
come ha sottolineato la giurisprudenza. Il disciplinamento legale della
previdenza professionale non prevede per contro alcun obbligo per il datore di
lavoro affiliato di regolare in tal modo i propri rapporti contrattuali con i
dipendenti.
Ne consegue che a torto la
Cassa convenuta pretende di poter differire il pagamento della rendita
d'invalidità dovuta a PI 1. Dal 1. ottobre 2013, momento in cui è stata
attribuita la rendita AI e conseguentemente è venuto meno il diritto allo
stipendio pieno all’assicurato (ed è anche decaduto il versamento delle
indennità giornaliere dell’assicurazione malattia al datore di lavoro), l’Ipct
è dunque tenuto a versare a PI 1 la rendita di invalidità della previdenza
professionale, come richiesto in petizione.
2.13. Quanto all’obbligo del comune
di __________ di versare i contributi previdenziali per PI 1 nel periodo dal 1.
ottobre 2013 al 3 marzo 2015, come da fattura da parte dell’Ipct rispettivamente
addebito tramite il conto corrente in essere tra il comune e l’istituto
previdenziale (doc. 12), a ragione l’attore ne pretende la restituzione
rispettivamente ne rifiuta il pagamento.
Ammesso infatti, come
detto, il diritto del Comune di __________ di sospendere il versamento del
salario con effetto (retroattivo) al 1. ottobre 2013 in relazione alla
concessione della rendita AI e, quindi, l’obbligo dell’Ipct di versare da tale
data la rendita di invalidità, ne discende che nessun contributo può essere
dovuto giacché l’obbligo assicurativo e contributivo presuppone non solo che il
rapporto di lavoro non sia sciolto (art. 10 cpv. 2 LPP), ma in ogni modo il
conseguimento di un salario che raggiunga il minimo assicurabile conformemente
ai combinati disposti di cui all’art. 2, 7, 10 LPP e art. 5 e 7 Ripct. L’art. 7
cpv. 2 Ripct dispone espressamente che l’obbligo assicurativo termina quando
sorge il diritto a una prestazione anticipata, di vecchiaia, invalidità o per
superstiti o quando il rapporto di impiego è sciolto per altri motivi.
A far tempo dal 1. ottobre
2013, momento dal quale l’Ipct è tenuto, per quanto detto, a versare una
rendita di invalidità a PI 1, l’obbligo contributivo di quest’ultimo, rispettivamente
del suo datore di lavoro e qui attore, è quindi terminato, ragione per cui gli
eventuali contributi previdenziali fatturati dall’Ipct vanno rimborsati.
2.14. Considerato quanto sopra, la
petizione è accolta e, di conseguenza, l’Istituto di previdenza del Cantone
Ticino è condannato a versare a PI 1 la rendita d’invalidità della previdenza
professionale da erogare dal 1. ottobre 2013. Da tale data nessun contributo
previdenziale è quindi più dovuto, rispettivamente eventuali contributi già
prelevati vanno ribonificati al Comune di __________.
2.15. Per quel che riguarda
l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che
secondo l’art. 29 cpv. 1 Lptca, applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2
LALPP, la procedura è di principio gratuita.
Per quanto concerne invece
il versamento di ripetibili le stesse non sono in concreto date considerato
come il Comune di __________ non sia assistito da un legale (cfr. RAMI 1996 p.
261 e 262; cfr. RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ Di
conseguenza, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino è condannato a versare
a PI 1 una rendita d’invalidità della previdenza professionale dal 1° ottobre
2013.
§§
L’Istituto di previdenza del Cantone Ticino è inoltre condannato a rimborsare
al Comune di __________ i contributi previdenziali per PI 1 fatturati
successivamente al 1° ottobre 2013, conformemente ai considerandi.
Fatti
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
Considerandi
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti