34.2015.13
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio
16 settembre 2015Italiano10 min
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Incarto
n.
34.2015.13
RG/sc
Lugano
16
settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 2/3 aprile 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 30 dicembre 2014, passata in giudicato il 27 febbraio 2015, il Pretore
del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da CV
1 e AT 1 (nata __________) il 26 novembre 2003. Per quanto riguarda gli aspetti
previdenziali, al punto 2.6 del dispositivo il Pretore ha o-mologato l’accordo
in cui le parti hanno stabilito una divisione a metà dei rispettivi averi
previdenziali accumulati durante il matri-monio (cfr. I, II).
1.2 Il
2/3 aprile 2015 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire
(art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente
di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2
LFLP). Delle singole risultanze i-struttorie e delle relative prese di
posizione delle parti (cfr. IV-XXIV) si dirà più diffusamente, per quanto
occorra, in appresso.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad
art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la pre-stazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle (incontestate) di-chiarazioni di parte non risulta che alla
data del matrimonio (2003) CV 1 disponesse di averi previdenziali. Per contro alla
crescita in giudicato del divorzio (momento determinante per il
riparto; cfr. supra consid. 2.3) egli disponeva di un avere di CHF 2'273.56 depositato
su un conto di libero passaggio della CV 2 (conto n. __________) e sul quale il
13 dicembre 2006 sono stati versati CHF 2'113.10 da parte del __________, dove
l’ex marito è stato assicurato dal 6 dicembre 2004 al 13 dicembre 2006 (cfr.
VIII, XIX, XIX/1, XXII, XXII/1).
Dal fascicolo risulta inoltre che dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 2000
egli è stato assicurato alla __________ quale dipendente della ditta __________
e che all’uscita da questa fondazione il capitale previdenziale ivi accumulato
è stato versato su un conto di libero passaggio della CV 2 (conto n. __________)
(cfr. XX, XX/2, XXIV/1). Suddetto conto risulta incontestatamente essere stato
estinto in data 26 novembre 2001 a seguito del versamento a favore
dell’assicurato dell’intero avere ivi depositato di CHF 4'710.75 a motivo di trasferimento
all’estero (cfr. XXIV/1).
Orbene, atteso che il suevocato importo di CHF 4'710.75 versato
all’assicurato non è suscettibile di essere ripartito nella presente sede in
quanto regolarmente uscito dal ciclo previdenziale giusta l’art. 5 cpv. 1 lett.
a LFLP (quindi non più divisibile ex art. 122 CC; DTF 127 III 437, STCA
34.2009.63 del 23 agosto 2010; art. 22 cpv. 2 ultima frase LFLP), l’unico avere pensionistico di spettanza di CV 1 e soggetto a
divisione rimane il summenzionato avere di libero passaggio di CHF 2‘273.56 depositato sul conto n. __________ presso la CV 2 (cfr. XXII).
2.5.2 Dal canto suo nel periodo qui
determinante AT 1 risulta dagli atti aver accumulato un avere previdenziale
divisibile di CHF 35'789.-- presso la AT 2, quale dipendente della __________.
Nell’ago-sto 2008 l’avere è stato trasferito su una polizza di libero passaggio
della AT 2 (polizza n. __________; cfr. II/1, XII). Alla crescita in giudicato
del divorzio, l’avere previdenziale divisibile di spettanza dell’ex moglie su
tale polizza ammontava a CHF 40'338.-- (cfr. XII).
2.5.3 Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita
dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un avere previdenziale di CHF 40'338.-- accumulato da AT 1 rispettivamente di CHF 2'273.56 accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio, a favore
di quest’ultimo spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo
di CHF 19'032.20 ([40'338 - 2'273.56] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 19'032.20, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui
superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e
sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B
73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere
trasferita da parte della AT 2, a debito della polizza di libero passaggio n. __________,
a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad esso intestato presso la CV 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 2'273.56.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 40'338.--.
3.- È
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, sul conto di
libero passaggio (n. __________) presso la CV 2, la somma di CHF
19'032.20 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal
Fatti
27 febbraio 2015.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti