34.2015.14
Aventi diritto al versamento di capitale previdenziale dopo il decesso dell'assicurato (capitale di decesso)
2 novembre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.14
rg/sc
Lugano
2 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 28 aprile 2015 di
Comunione ereditaria fu AT 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 AT 1, nato il 13 dicembre
1949, celibe, ha prestato attività lavorativa quale muratore alle dipendenze
dell’impresa __________, affiliata alla __________ (doc. 1).
1.2 A motivo della cessazione dell’attività
lavorativa al compimento del 60° anno d’età, dal 1. gennaio 2010 AT 1 è stato
(incontestatamente) posto al beneficio di una rendita da parte della __________.
1.3 A seguito del suddetto
pensionamento anticipato, nel luglio 2010 la __________, quantificata la
prestazione di libero passaggio di spettanza di AT 1 in complessivi fr.
94’066.-- (di cui fr. 89'371.-- quale avere ai sensi della LPP, cfr. conteggio
sub doc. 1.1), ha versato alla CV 1 l’importo di fr. 89'440.50 (interessi
compresi) accreditando invece la restante somma di fr. 4'455.90 di spettanza
dell’assicurato su un conto postale (doc. 1-1.2).
1.4 In data 22 gennaio 2014 AT 1
è deceduto. Suoi eredi sono RA 1 (doc. C).
Il 9 febbraio 2014, per il
tramite dell’RA 2, gli eredi hanno chiesto alla CV 1 il versamento a loro
favore dell’intero capitale di risparmio accumulato da AT 1 (doc. E).
Con scritto 7 luglio 2014
– dopo aver richiesto ulteriore documentazione oltre a quella allegata alla
richiesta di versamento (doc. 9) – la CV 1 ha comunicato agli interessati che
in assenza di aventi diritto secondo l’art. 21 cpv. 2 delle Disposizioni
generali (DG) del Regolamento di previdenza (in seguito: Regolamento DG) –
ossia, giusta il cpv. 1: il coniuge superstite (lett. a), in sua mancanza i
figli che hanno diritto ad una rendita per orfani (lett. b), in loro mancanza
le persone al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto (lett. c) ed
in mancanza di questi ultimi i figli che non hanno diritto ad una rendita per
orfani (lett. d) – il capitale di decesso di fr. 111'158.75 viene trasferito,
in applicazione dell’art. 21 cpv. 4, alla Fondazione (doc. E).
1.5 Nel successivo scambio
epistolare gli eredi hanno sostenuto che il capitale di decesso deve essere
versato a loro favore in quanto eredi legittimi (doc. 12), che nel caso di
specie torna applicabile “l’art. 10 del regolamento sulla tenuta dei conti
di libero passaggio, precisamente al cpv. 1 lettera a, viene fatto
espressamente riferimento a “Fratelli e sorelle”, in mancanza di altri eredi
(v. art. 10 cpv. 1 a, b, c, d; cfr. doc. 15)” e che “l’avere di
vecchiaia che è stato trasferito dalla __________ alla vostra spettabile
Fondazione [CV 1, ndr] dev’essere equiparato dunque ad un “libretto di
risparmio”, cosicchè il cui avere dev’essere versato ai fratelli/eredi del defunto”;
doc. 17). Da parte sua la Fondazione ha ribadito l’applicabilità dell’art. 21
cpv. 2 Regolamento DG precisando, con riferimento all’art. 20a LPP, che “gli
istituti di previdenza sono liberi di prevedere un disciplinamento” e che
“se lo fanno … è principalmente permesso … circoscrivere la cerchia di
beneficiari (DTF 137 V 383 consid. 3.2)” (doc. 13). Ha altresì evidenziato
come nel caso concreto torni applicabile l’art. 47 LPP e come quindi “Presso
il nostro istituto il sig. AT 1 ha continuato solo la sua previdenza per la
vecchiaia (Piano di previdenza WO - continuazione della previdenza per la
vecchiaia senza prestazioni rischio” e come inoltre non si sia verificato alcun
caso di libero passaggio giustificante il versamento della prestazione di
libero passaggio, AT 1 essendo stato assicurato sino al momento del decesso (doc.
16.2). Con lettera 2 aprile 2015, infine, confermando definitivamente la sua
posizione, la Fondazione ha fatto presente al rappresentante degli eredi la
possibilità di adire le competenti autorità giudiziarie giusta l’art. 73 LPP
(doc. 18).
1.6 Con la petizione in rassegna RA
1, sempre rappresentati dall’RA 2, convengono in giudizio la CV 1 sostenendo
che quali “legittimi eredi di AT 1 hanno diritto di ricevere il capitale di
decesso pari a CHF 111'158.75 oltre interessi dal 23.01.2014” ed argomentando
come non sia nella fattispecie applicabile l’art. 21 cpv. 2 Regolamento DG,
posto a fondamento del comunicato diniego, ma come invece, il defunto essendo
stato “assicurato ai soli fini della previdenza per la vecchiaia e non
in caso di invalidità, conseguentemente tornano applicabili gli art. 10 e 11
del Regolamento di Previdenza, Piano previdenza WO … disposizioni queste, che
legittimano gli eredi a ricevere il capitale di decesso”. Gli attori
asseverano inoltre che nel certificato di previdenza rilasciato nel gennaio
2013 non sia indicata alcuna limitazione per quanto riguarda la cerchia dei
beneficiari in caso di decesso rispettivamente come non vi sia al riguardo
alcun riferimento a disposizioni regolamentari. Evidenziano infine, a titolo
abbondanziale, come il giorno del decesso il fratello avesse un debito residuo
di euro € 105'939.64 nei confronti dell’istituto bancario che nell’ottobre 2008
gli aveva concesso un credito per l’acquisto di un appartamento.
1.7 Con la risposta di causa la fondazione
convenuta chiede la reiezione della petizione facendo rilevare, nell’ordine,
che l’assicurato non ha lasciato l’istituto di previdenza prima dell’insorgenza
di un caso di previdenza (e non vi è quindi diritto ad una prestazione
d’uscita), che al momento del decesso l’assicurato “deteneva un conto di
vecchiaia dell’importo di CHF 111'158.75 e nessun conto supplementare”, che
al momento del decesso non sussistevano aventi diritto ai sensi dell’art. 21
cpv. 2 Regolamento DG e, infine, che non si applica l’art. 11 cpv. 1 Piano di
previdenza WO non disponendo l’assicurato di un conto supplementare.
1.8 Le parti si sono
successivamente riconfermate nelle loro antitetiche posizioni, la fondazione
convenuta producendo anche, su richiesta del Tribunale, il prospetto
informativo pubblicato dalla __________ e destinato agli assicurati nonché
copia della Convenzione sottoscritta dalla __________ e dalla CV 1 relativa
alla gestione della previdenza (doc. XII/1-3). In relazione a questi documenti
parte attrice non ha presentato osservazioni.
2.1 La competenza
dello scrivente Tribunale ex art. 73 LPP appare nel caso concreto data, la lite
avente ad oggetto una questione specifica della previdenza professionale (cpv.
1; cfr. in argomento, pro multis, DTF 135 V 23, 130 V 105, 128 V 258, 127
V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in
der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss) – segnatamente il
versamento di capitale previdenziale a seguito di decesso – e l’assicurato essendo
stato assunto ed avendo svolto attività lavorativa presso un’impresa di costruzioni
nel Cantone Ticino (cpv. 3).
2.2 Gli attori, fratelli ed eredi
del defunto AT 1, nell’atto di petizione, come accennato, si dolgono che
l’istituto di previdenza convenuto non abbia dato seguito alla loro richiesta
di versamento dell’avere di fr. 111'158’75 accumulato dal fratello sino alla
data del decesso. Sostengono in sintesi che nel caso concreto tornano
applicabili gli artt. 10 e 11 Piano previdenza WO, in base ai quali il
capitale di decesso deve essere versato ai fratelli e alle sorelle del defunto
e non invece trasferito alla Fondazione convenuta ai sensi dell’art. 22 cpv. 4 Regolamento
DG. Nei precedenti loro scritti indirizzati alla Fondazione (cfr. supra consid.
1.4 e 1.5) gli attori avevano rivendicato il versamento del capitale di decesso
facendo in particolare riferimento sia al fatto di essere eredi legittimi dell’assicurato,
sia invocando l’art. 10 cpv. 1 lett. e del Regolamento sulla tenuta dei conti
di libero passaggio.
Per i motivi che seguono,
le tesi attoree non possono essere condivise.
2.2.1 Va anzitutto ricordato che le
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria non
rientrano nella successione e che quindi le pretese nei confronti di istituti
previdenziali non sono pretese di natura successoria; anche capitali di decesso
e averi di libero passaggio non fanno parte della massa successoria (Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2012, Nr. 855 p. 310 con riferimenti; DTF 130 I 220 consid. 8, 129
III 305, 116 V 222 consid. 2; cfr. anche Scartazzini, in: Commentaire LPP e LFLP, 2010,
ad art. 20a LPP, n. 7 p. 323; invece [ma ciò non corrisponde al caso in esame] un
capitale di vecchiaia lasciato presso un istituto di previdenza e che un
assicurato, benché ne avesse il diritto, non ha riscosso prima del suo decesso,
rientra, salvo disposizione contraria del regolamento, nella successione, cfr. Riemer/Riemer-Kafka,
op. cit., §7 Nr. 174 con riferimento alla STFA inedita del 16 agosto 1995
parzialmente pubblicata in: SZS 1997, pp. 482ss).
In concreto, la
pretesa fatta valere dagli attori non trovando fondamento nel diritto successorio,
la legittimazione a rivendicare il versamento del capitale litigioso non può essere
quindi riconducibile alla loro veste di eredi del defunto fratello.
2.2.2 Dal fascicolo, come visto,
emerge che nel luglio 2010 la __________, cui AT 1 era assicurato quale
dipendente della __________, a seguito del pensionamento
anticipato del lavoratore ha versato alla CV 1 l’importo di fr. 89'440.50
(interessi compresi), corrispondente alla parte obbligatoria LPP della prestazione
d’uscita accumulata sino a tale momento.
Tale versamento è avvenuto
in applicazione della Convenzione tra la __________ (__________) e la CV 1 (doc.
XII/1, versione del marzo 2005; in seguito: Convenzione) la quale prevede – per
Fatti
i lavoratori ai quali, a seguito del pensionamento anticipato assicurato dalla __________,
non è dato di rimanere assicurati sino all’età ordinaria di pensionamento
presso il proprio istituto di previdenza – la possibilità di assicurarsi alla CV
1 (artt. 1.2 e 1.3 Convenzione e art. 20 CCL PEAN; in
argomento cfr. Keller, Der flexible Altersrücktritt im
Bauhauptgewerbe – Ein Beitrag zur überwindung
der Suche nach dem “richtigen” Rentenalter in der Schweiz, 2008, pp. 289ss,
629ss; Pétremand, La fixation de l’âge de la retraite en droit international,
européen et suisse de la sécurité sociale, 2013, pp. 420s). La Convenzione
stabilisce inoltre che nella continuazione della previdenza la __________
assume il ruolo di datore di lavoro in particolare per quanto concerne
l’obbligo di annuncio ed il pagamento dei contributi previdenziali (cfr. anche
art. 20 Regolamento __________ consultabile in __________) e che le
persone vengono assicurate secondo il Piano di previdenza WO (art. 2.3). La Convenzione
disciplina in seguito anche, ma non solo, il trasferimento della prestazione
d’uscita dal precedente istituto nonché il pagamento delle rendite di vecchiaia
al momento del pensionamento rispettivamente l’opzione del versamento in
capitale (artt. 2.5 e 2.6). Precisa anche che l’obbligo d’informare le aziende
e gli assicurati per quanto riguarda il pensionamento anticipato incombe alla __________,
mentre che l’informazione agli assicurati circa le prestazioni della CV 1
spetta a quest’ultima (art. 2.7 Convenzione; cfr. anche art. 22 Regolamento
__________).
La __________ ha quindi
allestito un prospetto informativo destinato agli assicurati (doc. XII/2) il
quale, oltre a contenere le indicazioni e la procedura da seguire in caso di
pensionamento anticipato, illustra nel dettaglio le possibilità di mantenimento
dell’assicurazione LPP, segnatamente la continuazione presso l’originario
istituto di previdenza oppure la possibilità per l’assicurato di scegliere una
delle 3 varianti nel caso in cui la permanenza presso quest’ultimo sia
esclusa. La prima opzione prevede il trasferimento, da parte del precedente
istituto di previdenza, della parte obbligatoria del capitale previdenziale
alla CV 1, secondo il Piano di previdenza WO, mentre la componente
sovraobbligatoria può essere anch’essa trasferita alla CV 1 per ottimizzare la
rendita ordinaria a partire da 65 anni, oppure versata all’assicurato
oppure ancora trasferita su un conto/polizza di libero passaggio (su tale
ultimo punto cfr. la più chiara e completa versione tedesca del prospetto
informativo, in __________). La seconda opzione consiste invece nel versamento
del capitale LPP su un conto o polizza di libero passaggio. La terza infine,
prevede la liquidazione in capitale.
2.2.3 Nel caso in esame, risulta che
a seguito del pensionamento anticipato la continuazione della previdenza di AT
1 è stata garantita conformemente alla prima summenzionata opzione che prevede
segnatamente il versamento della parte obbligatoria della prestazione d’uscita
(proveniente in casu dalla __________) alla CV 1 con mantenimento quindi
dell’assicurazione LPP e il versamento all’assicurato (in casu su un conto
corrente postale), invece, della parte sovraobbligatoria (cfr. supra consid.
1.3). In tale evenienza, oltre alle Disposizioni generali (DG) del Regolamento che
disciplina la previdenza professionale per le persone assicurate all’Istituto
collettore quale istituto di previdenza ai sensi dell’art. 60 LPP (cfr. art. 1
Regolamento), torna applicabile – giusta l’art. 2.2 Convenzione, nel caso in
cui si sia optato (ciò che corrisponde incontestatamente al caso in esame) per
la continuazione della previdenza presso la CV 1 – il suddetto Piano di
previdenza WO. Quest’ultimo ha per oggetto la continuazione (unicamente) della
previdenza per la vecchiaia senza prestazioni di rischio (doc. 20) e, giusta il
suo articolo 1, consente ai lavoratori dipendenti non più soggetti al regime
obbligatorio – come è stato il caso per AT 1 – di proseguire il rapporto di
previdenza ai sensi dell’art. 47 LPP, a tenore del quale l’assicurato che cessa
di essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria può continuare l’intera
previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso
il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o
presso l’istituto collettore (sull’applicazione dell’art. 47 LPP per quanto
riguarda la continuazione della previdenza presso la CV 1 a seguito di
pensionamento anticipato __________ cfr. Schneider, Le rôle actuel des conventions
collectives dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, in: RSAS 2015 p. 181, 219; Keller, op. cit., pp. 630, 633).
2.2.4 Per quanto riguarda il
capitale di decesso (ossia l’avere disponibile sul conto vecchiaia al
giorno del decesso; art. 10 Piano di previdenza WO) conformemente all’art. 21
cpv. 4 Regolamento DG, in caso di morte di una persona assicurata, in mancanza
degli aventi diritto di cui al cpv. 2 – segnatamente il coniuge superstite
(lett. a), in sua mancanza i figli che hanno diritto a una rendita per orfani
ai sensi del regolamento (lett. b), in loro mancanza le persone al cui
sostentamento l’assicurato ha provveduto in misura preponderante oppure la
persona che ha convissuto per almeno 5 anni ininterrottamente prima del decesso
e che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune (lett. c),
in loro mancanza i figli della persona defunta che non hanno diritto a una
rendita per orfani ai sensi del regolamento (lett. d) – il capitale
viene trasferito alla Fondazione.
E’ solo nel caso di
assicurati che dispongano di un conto supplementare – ossia di un conto
sul quale viene accreditata la parte della prestazione di libero passaggio
apportata (all’entrata nell’istituto) ed eccedente l’ammontare massimo
possibile dell’avere disponibile sul conto di vecchiaia per il finanziamento
delle prestazioni regolamentari complete fissate nel piano di previdenza (cfr.
artt. 40 cpv. 2 e 41 del Regolamento DG; ciò che non risulta essere stato il
caso nella fattispecie che ci occupa [per il calcolo, che nulla agli atti
permette di considerare non corretto, cfr. artt. 3 e 4 dell’Appendice al piano
di previdenza WO sub doc. 20]) – che il capitale di decesso, in
applicazione dell’art. 11 cpv. 1 lett. e Piano di previdenza WO, alla chiusura
del conto viene versato ai fratelli e le sorelle della persona assicurata
defunta (cpv. 1 lett. e) e ciò in mancanza del coniuge superstite, dei figli
aventi diritto a una rendita per orfani, nonché del coniuge divorziato (lett.
a), delle persone al cui sostentamento l’assicurato ha provveduto o di quelle
con cui ha convissuto a determinate condizioni (lett. b), del figli non aventi
diritto a prestazioni per orfani (lett. c) e dei genitori (lett. d).
Nei certificati personali
agli atti (doc. 3 e 7.1) non è del resto – rettamente – indicata l’esistenza di
un conto supplementare intestato a AT 1.
Non sono quindi nella
specie applicabili, come visto, gli articoli 10 e 11 Regolamento DG, come non è
all’evidenza pure applicabile – contrariamente alla tesi sostenuta dagli attori
nell’ambito dello scambio epistolare precedente l’inoltro della presente
petizione (cfr. scritto 18 settembre RA 2 a CV 1, doc. 15) – il Regolamento
sulla tenuta dei conti di libero passaggio della CV 1 (agli atti), in
particolare laddove al suo art. 10 cpv. 1 lett. e stabilisce che in assenza di
altri aventi diritto (segnatamente quelli elencati alle cifre a, b, c, d,
corrispondenti per altro a quelli elencati al suevocato art. 11 Piano di
previdenza WO) il versamento della prestazione di libero passaggio in caso di
decesso spetta ai fratelli e alle sorelle. Nel caso in esame, infatti, a
seguito del pensionamento anticipato il capitale previdenziale accumulato da AT
1 presso la __________ non è stato versato, contrariamente a quanto in un primo
momento sembrava volessero sostenere gli eredi (doc. 15), su un conto di libero
passaggio – ciò che sarebbe stato il caso, invece, se l’interessato avesse
all’epoca optato per la 2a summenzionata variante (cfr. supra consid.
2.2.2) – bensì è stato trasferito alla fondazione qui convenuta quale istituto
di previdenza per la continuazione dell’assicurazione LPP (al riguardo l’art. 1
Piano di previdenza WO fa esplicito riferimento all’art. 47 LPP) con
affiliazione (giusta l’art. 2.1 Convenzione, cfr. doc. 7.1 e 8.1) della __________
quale datore di lavoro (neppure, evidentemente, può nel caso in esame entrare
in considerazione l’ipotesi di un conto di libero passaggio aperto a seguito
dell’uscita, in vita, dell’assicurato dall’istituto di previdenza, atteso che AT
1 è rimasto assicurato presso l’Istituto collettore sino al decesso).
2.3 Sulla scorta di quanto
precede e rilevato inoltre come l’esistenza, al momento del decesso, di un
debito nei confronti di un istituto bancario che nell’ottobre 2008 aveva
concesso a AT 1 un mutuo per l’acquisto di un appartamento (cfr. supra consid.
1.6), sia circostanza irrilevante ai fini del presente giudizio, si deve
concludere che a ragione la fondazione convenuta, in corretta applicazione
dell’art. 21 cpv. 4 Regolamento DG, ha rifiutato il versamento a favore degli
attori del capitale di decesso di fr. 111'158.75.
Giova al proposito ricordare
che nello stabilire all’art. 21 cpv. 2 Regolamento DG chi sono gli aventi diritto
al capitale di decesso, la fondazione convenuta ha fatto uso della facoltà
concessale dall’art. 20a LPP (concernente le prestazioni per superstiti come
pure il capitale di decesso, cfr. Bollettino LPP UFAS nr. 79 del 27 gennaio
2005, cifra 472; cfr. anche Stauffer,
op. cit., Nr. 854 p. 310) quale norma di natura potestativa (“Kann-Vorschrift”;
DTF 138 V 86 consid. 4.2; Stauffer,
op. cit., Nr. 840 p. 305) in vigore dal 1. gennaio 2005 e appartenente alla
previdenza sovraobbligatoria (DTF 138 V 86 consid. 4.2, 137 V 105 consid. 8.2,
136 V 49, 127, 135 V 80 consid. 3.3; STF 9C_568/2012 del 28 febbraio 2013
consid. 2.2).
Secondo l’art. 20a cpv. 1 LPP
l'istituto di previdenza può segnatamente prevedere nel suo
regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti
beneficiari di prestazioni per superstiti: a) le persone
fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la
persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni
prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli
comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del
defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i
fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b,
gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione
dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del capitale di
previdenza.
Nel far uso di tale facoltà l’istituto di previdenza non può
tuttavia estendere la cerchia dei beneficiari né modificare l’ordine a cascata
stabilito dall’art. 20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle
persone beneficiarie all’interno di una cascata [come nel presente caso dove,
in particolare e per quanto qui interessa, rispetto a quanto previsto all’art.
20a cpv. 1 lett. b LPP non vengono menzionati i fratelli e le sorelle] oppure
anche di porre ulteriori condizioni limitative trattandosi, appunto, di
previdenza sovraobbligatoria (Stauffer,
op. cit., Nr. 841-843 p. 306, N. 846 p. 308 con riferimento alla DTF 135 V 80
consid. 3.4 e a Moser, Lebenspartnerschaft in
der beruflichen Vorsorge nach geltendem und künftigem Recht, in: AJP 2004 p.
1510; Riemer/Riemer-Kafka,
Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz,
2006, §7 Nr. 62s, p. 120; Gächter/Amstutz in: Leistungsverpflichtungen
von Pensionskassen: “Hinterlassenleistungen”/Die Begünstigtenordung nache Art.
20a BVG, GEWOS – Schriftenreihe Stiftung Grundlagen und Praxis, Band Nr. 4,
2011, pp. 70ss; STF 9C_550/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 3.4; Riemer-Kafka, “BGE 137 V 383 ff. sowie 9C_73/2011 vom 17. Januar 2012
(BGE-Publikation vorgesehen): einschränkende Leistungsvoraussetzungen im Falle
von Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG”, in: SZS 2012 p. 189; Amstutz, Möglichkeiten und Grenzen von Todesfallleistungen/Gestaltungspotenzial
bei der Umsetzung von Art. 20a BVG, in: SPV 2014, p. 46; Hürzeler, Todesfallleistungen nach Art. 20a BVG, Eine übersicht, in: SPV 2014 p. 29; DTF 138
V 98 consid. 4, 137 V 127).
2.4 Per quanto riguarda, infine,
la censurata mancata indicazione, nei certificati di previdenza, della cerchia
dei beneficiari del capitale di decesso (cfr. supra consid. 1.6)
rispettivamente l’assenza di un rimando, in proposito, alle disposizioni del
regolamento, è bene sottolineare come nessuna norma legale (cfr. art. 86b LPP
disciplinante l’obbligo d‘informazione degli istituti di previdenza nei confronti
degli assicurati; sul punto v. Pärli,
in: Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 86b LPP, Nr. 5ss) o regolamentare (cfr.
Regolamento DG e Piano di previdenza WO) imponga un siffatto obbligo all’istituto
di previdenza convenuto.
2.5 In conclusione, visto quanto
sopra, la petizione deve essere respinta.
La procedura è gratuita
(art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lpcta).
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è respinta.
Considerandi
2.
- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti