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34.2015.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 maggio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

34.2015.16

rg/sc

Lugano

27 maggio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 13 maggio 2015 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

che - con la petizione in oggetto AT 1, rappresentata dal-l’avv. __________

della RA 1, conviene in giudizio la CV 1 chiedendo che

venga accertato il suo diritto ad ottenere il versamento del capitale

previdenziale di decesso accumulato dal suo compagno __________, deceduto il 15

aprile 2014, con il quale essa avrebbe convissuto più di 10 anni e il quale

avrebbe altresì costantemente provveduto al suo sostentamento;

-

quale dipendente della __________, ai fini previdenziali __________ è stato assicurato

alla __________ (cfr. doc. A, C, D, F, H; cfr. estratto

del Registro di Commercio, agli atti);

-

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non

è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o

della valutazione delle prove). La causa può dunque essere decisa a giudice

unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice

delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in

materia di previ-denza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se

irricevibile;

- giusta

l’art. 73 cpv. 1 1a frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che,

in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza,

datori di lavoro e aventi diritto;

- l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati

di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni

minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e,

d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non

registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio

(art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116

V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatori-sche

berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en

matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989, p.

84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174);

- nella

Considerandi

versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva

costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli

istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti

di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore

del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp.

122ss; DTF 122 V 320, 326). Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa

anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale prima non

ammetteva (DTF 122 V 320) – con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o

istituti d’assi-curazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza

ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a

controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza

riconosciute ai sensi dell’OPP 3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv.

2.

LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza

dei tribunali delle assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni

del 3° pilastro A) (Messaggio sulla 1a Revisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche

Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto assicurativo

(eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che giusta il citato cpv. 1

lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza

vincolata del 3° pilastro) non è indicato quale possibile parte;

- nel

caso di specie, convenuta in giudizio è la CO 1, la quale è una società di diritto

privato (cfr. estratto RC, agli atti; cfr. anche il sito web www.vorsorgeberatung.biz)

specializzata nella consulenza in materia previdenziale e che all’evidenza agisce

nel caso concreto in rappresentanza della __________ (cfr. doc. A, F, H; giova ricordare che in caso di rappresentanza non è il rappresentante bensì il rappresentato a diventare creditore

rispettivamente debitore di una prestazione [cfr. art. 32 cpv. 1 CO]). L’ente

convenuto non è quindi un istituto di previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1

LPP o una fondazione di previdenza ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC (non è

d’altrone nemmeno un istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1

lett. a LPP e 10 cpv. 2 OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e

art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP 3). Debitore del capitale di decesso vantato

dall’attrice è semmai l’istituto di previdenza cui __________ è stato

assicurato e dove egli ha accumulato il capitale qui litigioso, ossia la __________

(cfr. estratto RC agli atti) in rappresentanza della quale ha agito la CV 1 (in

argomento cfr. Meyer,

Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; SZS 1998 p.

373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);

-

stante quanto sopra, non potendo nel caso concreto essere riconosciuta

alla società convenuta veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP – non rientrando cioè essa nel campo d’applicazione personale dell’art.

73.

LPP – la petizione presentata nei suoi confronti da AT 1 deve essere dichiarata

irricevibile;

-

d’altronde, sempre con riferimento alla ricevibilità della presente azione

giudiziaria, non può non essere osservato come con la stessa venga chiesto “l’accertamento

del diritto dell’attrice al versamento del capitale previdenziale maturato dal

compagno __________ (…)”. Così come formulata la domanda pare quin-di

configurare un'azione di accertamento. Considerato

quanto precede, stante cioè l’evidente irricevibilità della petizione già per le

suesposte ragioni, la questione della proponibilità nel caso concreto dell’azione

di accertamento può tuttavia restare indecisa. In questa sede basti osservare

che per giurisprudenza l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di

accertamento solo se l’istante si avvale di un interesse attuale e immediato,

oltre che considerevole degno di protezione alla constatazione immediata di un

rapporto giuridico litigioso, ritenuto che l'interesse degno di protezione fa

difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF

128.

V 48, 120 V 301 consid. 2a, 119 V

13, 118 V 102, 117 V 320; SZS 1992 p. 234; Riemer/Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8,

p. 162; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS 1987 I p. 614; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1667, p. 632). Questa restrizione si applica tanto all'azione di

accertamento del diritto civile (DTF 114 II 255; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-und

Gerichtsorganisationsrecht, 1986 n. 434, p. 158; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen

der Kantone BS und BL, 1992, § 13 n. 21, p. 141) che a quella del diritto amministrativo

(DTF 119 V 13, 108 Ib 546; SZS 1994 p. 67), nel senso che il diritto di

ottenere una decisione di accertamento è sussidiaria a quella condannatoria

(DTF 128 V 48, 120 V 302; SZS 1998 p. 442; Stauffer, op. cit., n. 1667, p. 632; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, 2000,

§ 2 ad art. 71 CPC p. 28 ). Qualora difetti un interesse degno di

protezione all’accertamento dell’esistenza o inesistenza di un diritto,

l’azione deve essere dichiarata irricevibile (DTF 119 V 14; Olgiati, op. cit., § 2 ad art. 71 CPC,

p. 36);

- la

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti