34.2015.16
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27 maggio 2015Italiano8 min
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n.
Fatti
34.2015.16
rg/sc
Lugano
27 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 maggio 2015 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
che - con la petizione in oggetto AT 1, rappresentata dal-l’avv. __________
della RA 1, conviene in giudizio la CV 1 chiedendo che
venga accertato il suo diritto ad ottenere il versamento del capitale
previdenziale di decesso accumulato dal suo compagno __________, deceduto il 15
aprile 2014, con il quale essa avrebbe convissuto più di 10 anni e il quale
avrebbe altresì costantemente provveduto al suo sostentamento;
-
quale dipendente della __________, ai fini previdenziali __________ è stato assicurato
alla __________ (cfr. doc. A, C, D, F, H; cfr. estratto
del Registro di Commercio, agli atti);
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o
della valutazione delle prove). La causa può dunque essere decisa a giudice
unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice
delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in
materia di previ-denza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se
irricevibile;
- giusta
l’art. 73 cpv. 1 1a frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che,
in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza,
datori di lavoro e aventi diritto;
- l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati
di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni
minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese e,
d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non
registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio
(art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CCS; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116
V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatori-sche
berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en
matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989, p.
84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174);
- nella
Considerandi
versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva
costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli
istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti
di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore
del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp.
122ss; DTF 122 V 320, 326). Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa
anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale prima non
ammetteva (DTF 122 V 320) – con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o
istituti d’assi-curazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza
ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a
controversie con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza
riconosciute ai sensi dell’OPP 3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv.
2.
LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza
dei tribunali delle assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni
del 3° pilastro A) (Messaggio sulla 1a Revisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche
Vorsorge, 2005, n. 1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto assicurativo
(eccezion fatta per gli istituti d’assicurazione che giusta il citato cpv. 1
lett. a e b garantiscono il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza
vincolata del 3° pilastro) non è indicato quale possibile parte;
- nel
caso di specie, convenuta in giudizio è la CO 1, la quale è una società di diritto
privato (cfr. estratto RC, agli atti; cfr. anche il sito web www.vorsorgeberatung.biz)
specializzata nella consulenza in materia previdenziale e che all’evidenza agisce
nel caso concreto in rappresentanza della __________ (cfr. doc. A, F, H; giova ricordare che in caso di rappresentanza non è il rappresentante bensì il rappresentato a diventare creditore
rispettivamente debitore di una prestazione [cfr. art. 32 cpv. 1 CO]). L’ente
convenuto non è quindi un istituto di previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1
LPP o una fondazione di previdenza ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC (non è
d’altrone nemmeno un istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1
lett. a LPP e 10 cpv. 2 OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e
art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OPP 3). Debitore del capitale di decesso vantato
dall’attrice è semmai l’istituto di previdenza cui __________ è stato
assicurato e dove egli ha accumulato il capitale qui litigioso, ossia la __________
(cfr. estratto RC agli atti) in rappresentanza della quale ha agito la CV 1 (in
argomento cfr. Meyer,
Die Rechtswege nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, op. cit., p. 623 n. 1641; SZS 1998 p.
373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);
-
stante quanto sopra, non potendo nel caso concreto essere riconosciuta
alla società convenuta veste di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP – non rientrando cioè essa nel campo d’applicazione personale dell’art.
73.
LPP – la petizione presentata nei suoi confronti da AT 1 deve essere dichiarata
irricevibile;
-
d’altronde, sempre con riferimento alla ricevibilità della presente azione
giudiziaria, non può non essere osservato come con la stessa venga chiesto “l’accertamento
del diritto dell’attrice al versamento del capitale previdenziale maturato dal
compagno __________ (…)”. Così come formulata la domanda pare quin-di
configurare un'azione di accertamento. Considerato
quanto precede, stante cioè l’evidente irricevibilità della petizione già per le
suesposte ragioni, la questione della proponibilità nel caso concreto dell’azione
di accertamento può tuttavia restare indecisa. In questa sede basti osservare
che per giurisprudenza l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di
accertamento solo se l’istante si avvale di un interesse attuale e immediato,
oltre che considerevole degno di protezione alla constatazione immediata di un
rapporto giuridico litigioso, ritenuto che l'interesse degno di protezione fa
difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF
128.
V 48, 120 V 301 consid. 2a, 119 V
13, 118 V 102, 117 V 320; SZS 1992 p. 234; Riemer/Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8,
p. 162; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, in RDS 1987 I p. 614; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1667, p. 632). Questa restrizione si applica tanto all'azione di
accertamento del diritto civile (DTF 114 II 255; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-und
Gerichtsorganisationsrecht, 1986 n. 434, p. 158; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen
der Kantone BS und BL, 1992, § 13 n. 21, p. 141) che a quella del diritto amministrativo
(DTF 119 V 13, 108 Ib 546; SZS 1994 p. 67), nel senso che il diritto di
ottenere una decisione di accertamento è sussidiaria a quella condannatoria
(DTF 128 V 48, 120 V 302; SZS 1998 p. 442; Stauffer, op. cit., n. 1667, p. 632; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, 2000,
§ 2 ad art. 71 CPC p. 28 ). Qualora difetti un interesse degno di
protezione all’accertamento dell’esistenza o inesistenza di un diritto,
l’azione deve essere dichiarata irricevibile (DTF 119 V 14; Olgiati, op. cit., § 2 ad art. 71 CPC,
p. 36);
- la
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti