34.2015.18
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale
7 dicembre 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.18
RG/sc
Lugano
7
dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa promossa
con istanza 22 maggio 2015 e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
2. CV 2
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio;
delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in fatto e in
diritto
1.1 Con sentenza 15 luglio 2014, passata
in giudicato il 9 marzo 2015, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 il
19 maggio 1998, confermando – per quanto qui interessa – la validità della
regolamentazione nella quale le parti hanno concordato di “assegnare alla
signora AT 1 la quota del 50% dell’importo maturato a titolo di Secondo
Pilastro (prestazione d’uscita del sistema previdenziale Elvetico) presso la
Cassa Pensioni Svizzera dal signor CV 1 per effetto dell’attività lavorativa
dallo stesso prestata in Svizzera, calcolato per la durata del matrimonio
comprensivo degli interessi, in forza di contratto n. __________ stipulato con CV
2 (RA 2) __________ (CH)” (doc. A).
1.2 Con
istanza 22 maggio 2015 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è rivolta allo
scrivente Tribunale (TCA) chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza i-taliana
nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali dell’ex marito (cfr.
I).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto ad CV 1 di confermare, in particolare, di non opporsi
alla delibazione e di presentare e-ventuali osservazioni all’istanza in
oggetto, di indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante
il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o
polizze di libero passaggio, di indicare se egli percepisce prestazioni del
secondo pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio
capitale previdenziale (cfr. II).
Stante
la non opposizione dell’ex marito alla delibazione, alla lu-ce delle informazioni
fornite relativamente agli istituti di previdenza cui esso è stato assicurato
durante il matrimonio (cfr. I, V) e degli ulteriori accertamenti esperiti ex
officio (cfr. IX, X), il TCA ha chiesto all’istituto interessato (segnatamente
la CV 2; cfr. VII, VIII) le informazioni utili ai fini del riparto.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dun-que decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2 Delibazione
2.2.1 La
procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP
(RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del
Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudizia-le, l’autorità adita
può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Dall’istanza
in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della
sentenza del Tribunale di __________ – laddove statuisce in materia di
ripartizione degli averi previdenziali dell’ex marito – sia la consecutiva
esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.
In
caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73
cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove
ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso
cui l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1; Bucher,
Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit,
in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im
Bereich der So-zialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen und die
schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del
tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto
in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla ba-se della sentenza di divorzio pronunciata
all’estero, l’esecuzio-ne del riparto degli averi previdenziali accumulati dal
marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die fa-milienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abtei-lung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011
p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP
l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in
costanza di matrimonio da CV 1 il quale ha svolto, con accumulo di capitale previ-denziale,
e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. V, X). Al TCA
compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi del
summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento
e di di-chiarazione di esecutività (exequatur), della sentenza del Tribunale di
__________, laddove questa ha per oggetto la compensa-zione delle aspettative previdenziali
(in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219,
nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di
Lugano).
2.2.2
L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta
in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato
in cui fu pronunciata (lett. a), se la deci-sione non può più essere impugnata
con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste
alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri
ter-mini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29
cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze
manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche
di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in
violazione di principi fon-damentali del diritto procedurale svizzero,
segnatamente in di-sattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b),
come pu-re di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pen-desse o
fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo
oggetto (cpv. 2 lett. c).
2.2.3 In materia di previdenza
professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui
fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella
generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio
(art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30
gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli
artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere
se la com-petenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla
com-pensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art.
65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im
internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad
art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit
internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung
ausländi-scher Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung
und Vollstreckung von ausländischen Schei-dungsurteilen unter besonderer
Berücksichtigung von kindes-rechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p.
701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla
impedisce il riconoscimento, per quan-to riguarda la competenza indiretta del
giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una
delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato
del giudizio]).
In
concreto dal fascicolo risulta che al momento della pronunzia del divorzio AT 1
e CV 1 erano entrambi domiciliati a __________ (__________, Italia). A norma
dell’art. 26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la
competenza del Tribunale Civile di __________ era quindi data, come risulterebbe
d’altronde pure data la competenza giusta il suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che
prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di
uno dei coniugi. La sentenza da delibare è inoltre regolarmente passata in
giudicato il 9 marzo 2015 come attestato dalla stampiglia apposta sull'esemplare
della sentenza versata agli atti (doc. A).
2.2.4 Nel
caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli
averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il
giudice straniero – sottoposto alle me-desime regole applicabili al giudice
svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno
raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma
gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella proce-dura
giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC) e non è quindi stata pro-dotta alcuna
attestazione da parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare
il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della
divisione, deve cioè limi-tarsi a stabilire la chiave di riparto –
rispettivamente, se del ca-so, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia
ex art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1.4; DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/
Lavanchy, Besoin de réforme
dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions
actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle
aspettative previdenziali a se-guito di divorzio quale violazione dell’art. 27
cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op.
cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al
giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti
effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso
nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4;
Volken,
Kom-mentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti
Greiner, Der Begriff der
Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp.
23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen,
österrei-chischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/
Rumo-Jungo
(Hrsg.), Kind und
Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr.
anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La
divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di
divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul rico-noscimento
parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio
cfr. Jametti Greiner, op. cit., p.
24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di
decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, A-nerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.
165ss).
Posto come non siano nella
specie ravvisabili – e nemmeno vengono fatti valere – motivi di rifiuto giusta
l’art. 27 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di
un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte
dell’istituto previdenziale circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno
essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la
fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da
trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto
Fatti
di previdenza – la sentenza 15 luglio 2014 del Tribunale Civile di __________,
laddove stabilisce il diritto di AT 1 alla
metà dell’avere pensionistico (2° pilastro) accumulato in Svizzera dall’ex
coniuge (cfr. supra consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta
e dichiarata esecutiva.
2.3 Divisione
2.3.1
Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP,
nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.
supra consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla
chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di
diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice im-partisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive con-clusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio
sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti
in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere
divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria
(pilastro 2A) e della previ-denza più estesa (pilastro 2B). Non
rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia
Considerandi
del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare
STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le
divorce, cit., p. 215; Stauffer, Be-rufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.3.2
Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che CV 1
fosse assicurato al momento del matrimonio presso un ente previdenziale svizzero
o disponesse a tale epoca di averi di previdenza depositati in Svizzera. Dal
fascicolo emerge che da gennaio 2008 egli è assicurato alla CV 2 quale
dipendente della __________ di __________ e che alla crescita in giudicato del
divorzio (9 marzo 2015, momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V
236) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 22'347.85 (cfr.
XIII).
Considerato quanto precede,
richiamata la chiave di riparti-zione stabilita dalla giudice del divorzio,
essendo nella specie da considerare che tutto l’avere disponibile al momento
del di-vorzio è stato accumulato in costanza di matrimonio e ritenuto,
per il resto, come nel periodo qui determinante non risultino essere
stati effettuati prelievi anticipati per il finanziamento del-l’abitazione
giusta l’art. 30c LPP (ciò che avrebbe di principio influito sulla
determinazione dell’avere previdenziale da ripar-tire; sul punto cfr. DTF 133 V
29, 132 V 332), a favore di AT 1 spetta un
accredito di CHF 11'173.90 (22'347.85 : 2).
2.3.3
Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in
cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
Ne
consegue che la somma di CHF 11'173.90 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF
9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e
12.
OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'isti-tuto debitore – maturati dal 9 marzo
2015.
sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA
B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 lu-glio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere
accreditata da parte della CV 2 (contratto d’adesione n. __________) e a
favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’__________
(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP), ritenuto che il conto aperto
nell’ottobre 2015 presso __________ e comunicato al TCA quale conto su cui
versare l’avere di sua spettanza non costituisce un conto (vincolato) di libero
passaggio bensì un conto privato (“Conto privato CHF”, cfr. XV/1).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare
della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4
settembre 2003).
2.4
La procedura
è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 22'347.85.
2.- È
fatto ordine alla CV 2 (contratto d’adesione n. __________) di versare a favore
di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione
Istituto collettore LPP, la somma di CHF 11'173.90 oltre interessi compensativi
ai sensi dei considerandi a datare dal 9 marzo 2015.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti