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Decisione

34.2015.18

Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale

7 dicembre 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

di previdenza – la sentenza 15 luglio 2014 del Tribunale Civile di __________,

laddove stabilisce il diritto di AT 1 alla

metà dell’avere pensionistico (2° pilastro) accumulato in Svizzera dall’ex

coniuge (cfr. supra consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta

e dichiarata esecutiva.

2.3 Divisione

2.3.1

Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP,

nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.

supra consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla

chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di

diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa

procedura. Il giudice im-partisce loro un termine adeguato per inoltrare le

rispettive con-clusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio

sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,

233.46).

Secondo

l’art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le

prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise conformemente

agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.

Per

l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione

d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la

prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al

momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero

passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla

prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del

matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti

in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der

Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

Le prestazioni suscettibili di essere

divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono

le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così

come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).

Si tratta quindi di prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria

(pilastro 2A) e della previ-denza più estesa (pilastro 2B). Non

rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia

Considerandi

del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare

STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le

divorce, cit., p. 215; Stauffer, Be-rufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.3.2

Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che CV 1

fosse assicurato al momento del matrimonio presso un ente previdenziale svizzero

o disponesse a tale epoca di averi di previdenza depositati in Svizzera. Dal

fascicolo emerge che da gennaio 2008 egli è assicurato alla CV 2 quale

dipendente della __________ di __________ e che alla crescita in giudicato del

divorzio (9 marzo 2015, momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V

236) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 22'347.85 (cfr.

XIII).

Considerato quanto precede,

richiamata la chiave di riparti-zione stabilita dalla giudice del divorzio,

essendo nella specie da considerare che tutto l’avere disponibile al momento

del di-vorzio è stato accumulato in costanza di matrimonio e ritenuto,

per il resto, come nel periodo qui determinante non risultino essere

stati effettuati prelievi anticipati per il finanziamento del-l’abitazione

giusta l’art. 30c LPP (ciò che avrebbe di principio influito sulla

determinazione dell’avere previdenziale da ripar-tire; sul punto cfr. DTF 133 V

29, 132 V 332), a favore di AT 1 spetta un

accredito di CHF 11'173.90 (22'347.85 : 2).

2.3.3

Per

applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto

deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di

libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve

quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza

di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in

cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.

Ne

consegue che la somma di CHF 11'173.90 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF

9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e

12.

OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato

dall'isti-tuto debitore – maturati dal 9 marzo

2015.

sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA

B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 lu-glio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere

accreditata da parte della CV 2 (contratto d’adesione n. __________) e a

favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’__________

(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP), ritenuto che il conto aperto

nell’ottobre 2015 presso __________ e comunicato al TCA quale conto su cui

versare l’avere di sua spettanza non costituisce un conto (vincolato) di libero

passaggio bensì un conto privato (“Conto privato CHF”, cfr. XV/1).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,

dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare

della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora

giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4

settembre 2003).

2.4

La procedura

è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 22'347.85.

2.- È

fatto ordine alla CV 2 (contratto d’adesione n. __________) di versare a favore

di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione

Istituto collettore LPP, la somma di CHF 11'173.90 oltre interessi compensativi

ai sensi dei considerandi a datare dal 9 marzo 2015.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti