34.2015.19
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9 giugno 2015Italiano6 min
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n.
Fatti
34.2015.19
rg/sc
Lugano
9 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 1. giugno 2015 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
che
- con la petizione in oggetto AT 1, rappresentata dal-l’avv. __________
della RA 1, conviene in giudizio la CV 1, chiedendo il versamento di una
rendita d’invalidità LPP a partire dal 2. aprile 2014;
-
quale dipendente del __________, ai fini previdenziali AT 1 è stata assicurata
alla __________ (contratto n. __________; cfr. II/1, 2, 4);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice
delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in
materia di previ-denza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;
- giusta
l’art. 73 cpv. 1 prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in
ultima istanza cantonale, decide sulle controver-sie tra istituti di previdenza,
datori di lavoro e aventi diritto;
- l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati
di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le
prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più
estese e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale
non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio
(art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CC; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116
V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische
berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en
matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989, p.
84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 3ss);
- nella
versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva
costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli
istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti
di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore
del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp.
122ss; DTF 122 V 320, 326). Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il
1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale
di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali –
ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con
istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assi-curazione) che
garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e
26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti
(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi
dell’OPP 3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.
1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle
assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A) (Messaggio
sulla 1a Revisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n.
1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto assicurativo (eccezion fatta per
gli istituti d’assicurazione che giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono
il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3°
pilastro) non è indicato quale possibile parte. Notasi al riguardo che tra gli
istituti d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di
previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico
(contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte
dell’assicu-rato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti dell’i-stituto
assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove é precisato che i
rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere distinti da
quelli tra istituto di previdenza e assicurazione;
- nel
caso di specie, convenuta in giudizio è la CV 1, la quale non è un istituto di
previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP o una fondazione di previdenza ai
sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC (non è d’altronde nemmeno nel caso concreto un
istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv.
Considerandi
2.
OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a
e cpv. 2 OPP 3). Debitore della prestazione d’inva-lidità rivendicata dall’attrice
è se mai l’istituto di previdenza cui AT 1 è stata assicurata quale dipendete
del __________, ossia la __________ (cfr. comunicazioni 9 aprile 2014 e 30
gennaio 2015 sub II/2 e II/4), in rappresentanza e su incarico della quale agisce
__________ (ciò è per altro esplicitato nel certificato personale valevole da
1.
gennaio 2012 sub II/1; giova per altro ricor-dare che in caso di
rappresentanza non è il rappresentante bensì il
rappresentato a diventare creditore rispettivamente debitore di una prestazione, cfr. art. 32 cpv. 1 CO)
e che funge con ogni verosimiglianza da istituto d’assicurazione che copre i
rischi del-l’istituto di previdenza o che riassicura le prestazioni dovute dal-l’ente
previdenziale (artt. 67ss LPP; art. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA; in argomento cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge
in der Schweiz, 2006, § 2 n. 21, § 4 n. 4 e n. 22; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 2006 p. 105; Meyer, Die Rechtswege
nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 432ss p. 152ss; SZS
1998.
p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);
- di
conseguenza, non potendo nel caso concreto essere riconosciuta alla CV 1 veste
di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP, la petizione presentata nei suoi confronti
da AT 1 dev’essere dichiarata irricevibile;
- la
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione è irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti