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Decisione

34.2015.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

34.2015.19

rg/sc

Lugano

9 giugno 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 1. giugno 2015 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di previdenza professionale

considerato in

fatto e in diritto

che

- con la petizione in oggetto AT 1, rappresentata dal-l’avv. __________

della RA 1, conviene in giudizio la CV 1, chiedendo il versamento di una

rendita d’invalidità LPP a partire dal 2. aprile 2014;

-

quale dipendente del __________, ai fini previdenziali AT 1 è stata assicurata

alla __________ (contratto n. __________; cfr. II/1, 2, 4);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice

delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in

materia di previ-denza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

- giusta

l’art. 73 cpv. 1 prima frase LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in

ultima istanza cantonale, decide sulle controver-sie tra istituti di previdenza,

datori di lavoro e aventi diritto;

- l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati

di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le

prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più

estese e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale

non registrate nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio

(art. 49 cpv. 2 LPP, art. 89bis cpv. 6 CC; SZS 1994 p. 65; DTF 119 V 443, 116

V 220, 115 V 247, 114 V 104 consid. 1a; Brühwiler, Obligatorische

berufliche Vorsorge, in Meyer (Hrsg); Soziale Sichereit, 2007, p. 2072s; Viret, La jurisprudence du TFA en

matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989, p.

84; Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in SZS 1983 p. 174; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 3ss);

- nella

versione dell’art. 73 LPP in vigore sino al 31 dicembre 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva

costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli

istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti

di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore

del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP (SZS 1998 pp.

122ss; DTF 122 V 320, 326). Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il

1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale

di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali –

ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con

istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assi-curazione) che

garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e

26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti

(segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi

dell’OPP 3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv.

1 lett. b LPP; è stata quindi riconosciuta la competenza dei tribunali delle

assicurazioni anche per le liti concernenti assicurazioni del 3° pilastro A) (Messaggio

sulla 1a Revisione della LPP, BBl 2000, pp. 2386ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n.

1655). Anche nel nuovo art. 73 LPP l’istituto assicurativo (eccezion fatta per

gli istituti d’assicurazione che giusta il citato cpv. 1 lett. a e b garantiscono

il mantenimento della previdenza o offrono forme di previdenza vincolata del 3°

pilastro) non è indicato quale possibile parte. Notasi al riguardo che tra gli

istituti d’assicurazione che (ri)assicurano le prestazioni dovute dagli enti di

previdenza e gli assicurati non sussiste alcun rapporto giuridico

(contrattuale) diretto, non essendovi né obbligo contributivo da parte

dell’assicu-rato né pretesa di versamento di prestazioni nei confronti dell’i-stituto

assicurativo; DTF 115 V 98; 101 Ib 238; SZS 1982 p. 76 dove é precisato che i

rapporti tra istituto di previdenza e assicurato devono essere distinti da

quelli tra istituto di previdenza e assicurazione;

- nel

caso di specie, convenuta in giudizio è la CV 1, la quale non è un istituto di

previdenza ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 LPP o una fondazione di previdenza ai

sensi dell’art. 89bis cpv. 6 CC (non è d’altronde nemmeno nel caso concreto un

istituto assicurativo giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. a LPP e 10 cpv.

Considerandi

2.

OLP o giusta i combinati artt. 73 cpv. 1 lett. b LPP e art. 1 cpv. 1 lett. a

e cpv. 2 OPP 3). Debitore della prestazione d’inva-lidità rivendicata dall’attrice

è se mai l’istituto di previdenza cui AT 1 è stata assicurata quale dipendete

del __________, ossia la __________ (cfr. comunicazioni 9 aprile 2014 e 30

gennaio 2015 sub II/2 e II/4), in rappresentanza e su incarico della quale agisce

__________ (ciò è per altro esplicitato nel certificato personale valevole da

1.

gennaio 2012 sub II/1; giova per altro ricor-dare che in caso di

rappresentanza non è il rappresentante bensì il

rappresentato a diventare creditore rispettivamente debitore di una prestazione, cfr. art. 32 cpv. 1 CO)

e che funge con ogni verosimiglianza da istituto d’assicurazione che copre i

rischi del-l’istituto di previdenza o che riassicura le prestazioni dovute dal-l’ente

previdenziale (artt. 67ss LPP; art. 101 cpv. 1 cifra 1 LCA; in argomento cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge

in der Schweiz, 2006, § 2 n. 21, § 4 n. 4 e n. 22; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 2006 p. 105; Meyer, Die Rechtswege

nach dem BVG, in: ZSR 1987, p. 611; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 432ss p. 152ss; SZS

1998.

p. 373; SVR 1997 BVG Nr. 81; DTF 126 V 470);

- di

conseguenza, non potendo nel caso concreto essere riconosciuta alla CV 1 veste

di parte ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP, la petizione presentata nei suoi confronti

da AT 1 dev’essere dichiarata irricevibile;

- la

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione è irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti