34.2015.20
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio
6 novembre 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.20
rg/sc
Lugano
6 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 2/3 giugno 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 27 marzo 2015, passata in giudicato il 22 maggio 2015, il Pretore del
Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1
e CV 1 il 3 novembre 1997. Al punto 8 del dispositivo della sentenza il Pretore
ha accertato il diritto di ciascun coniuge alla metà della prestazione d’uscita
accumulata dall’altro coniuge durante il matrimonio (cfr. I, II).
1.2 Il
2/3 giugno 2015 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281
cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ e agli istituti di previdenza
interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le
informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle
singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti
(cfr. IV-XII) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, in appresso.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad
art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la pre-stazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la ripartizione
degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la
data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V
236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1 Dal fascicolo ed in particolare
dalla documentazione che il Tribunale ha d’ufficio acquisito agli atti, emerge
che AT 1 – che all’epoca del matrimonio non risulta disponesse di averi previdenziali
– alla crescita in giudicato del divorzio (momento determinante per il riparto;
cfr. supra consid. 2.3) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF
132'632.-- presso la AT 2 dove è assicurato a far tempo da settembre 2000 (cfr.
IX/2, IV; precedentemente è stato assicurato alla __________ e l’avere previdenziale
ivi accumulato di CHF 2'251.40 è stato trasferito a AT 2 nel dicembre 2008,
cfr. IV, IV/2).
2.5.2Dal canto suo CV 1 non risulta aver
accumulato capitale previdenziale suscettibile di essere diviso nella presente
sede, i salari da essa percepiti nel periodo qui determinante (novembre
1997-maggio 2015) non avendo mai raggiunto il minimo assicurabile ai sensi
della LPP (cfr. artt. 2 e 7 LPP, cfr. estratto conto individuale AVS sub XI/1;
cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, p. 185).
2.5.3Dal fascicolo
non si evince per il resto che durante il matrimonio siano stati effettuati
prelievi anticipati per il finanziamento dell’a-bitazione giusta l’art. 30c
LPP, ciò che influirebbe di principio sulla determinazione degli averi
previdenziali da ripartire (sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332).
2.5.4 Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita
dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante (unicamente) un avere
previdenziale divisibile di CHF 132'632.-- acquisito da AT 1 durante il
matrimonio (cfr. supra consid. 2.5.1) a favore di CV 1 spetta un accredito di
CHF 66'316.-- (132'632 : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 66'316.--, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo
dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (22 maggio 2015) e sino
al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02
dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003;
Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita
da parte della AT 2 a favore di CV 1 su un conto di libero
passaggio da aprirsi a suo nome presso l’__________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1
LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 132'632.--.
2.- È
fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di CV 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo
nome presso la __________, la somma di CHF 66'316.-- oltre interessi
compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 22 maggio 2015.
Fatti
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti