34.2015.21
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; rinuncia alla divisione (art. 123 CC) improponibile dinanzi al TCA
15 febbraio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.21
RG/sc
Lugano
15 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
l’11/12 giugno 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
rappr. da: RA 3
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in fatto e in diritto
1.1. Con
sentenza 22 maggio 2015, passata in giudicato – per rinuncia all’impugnazione
da parte di entrambi i coniugi – il 1. giugno 2015, il Pretore del Distretto di
__________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 21
giugno 2003. Al punto n. 7 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “gli
averi di previdenza professionale vengono divisi in ragione di metà ciascuno ex
art. 122 CC, demandando la deci-sione sull’importo al TCA” (cfr. I, II).
1.2 L’11/12
giugno 2015 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281
cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________, agli istituti di previdenza e
di libero passaggio ed agli enti assicurativi interessati (segnatamente la AT 2
per quanto riguarda gli averi accumulati dall’ex marito, la RA 3 e la __________
per quanto attiene invece al capitale acquisito dalla ex moglie) di
determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie
ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze
istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXVII) si
dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi successivi.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/Geiser/Gächter
(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.
1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5 Oggetto di divisione ex
art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali
accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.6
Pendente lite le parti (ex coniugi) hanno manifestato la
reciproca e concorde volontà di non procedere ad alcuna divisione (cfr.
IX, X). Con scritto 11 agosto 2015 il Vicepresidente del TCA ha comunicato loro
quanto segue:
“Nell’ambito del divorzio mediante convenzione le
parti possono accordarsi – entro certi limiti (art. 123 CC) – sulla
ripartizione dei loro diritti previdenziali. Il giudice (del divorzio) omologa
la convenzione sulla divisione alle condizioni stabilite all’art. 280 cpv. 1
CPC.
L’art. 123 CC disciplina i casi in cui può essere
derogato al principio della ripartizione a metà ex art. 122 CC sia per rinuncia
totale o parziale (cpv. 1) – le cui condizioni, segnatamente la garanzia per il
coniuge rinunciatario di una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per
l’invalidità, il giudice del divorzio è tenuto a verificare d’ufficio (cfr.
anche art. 280 cpv. 3 CPC) – sia per rifiuto da parte del giudice in tutto o in
parte della divisione (cpv. 2) qualora essa appaia manifestamente iniqua dal
profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei
Considerandi
coniugi dopo il divorzio (in argomento cfr. Geiser,
Bemerkungen zum Verzicht auf den Vorsorgeausgleich im neuen Scheidungsrecht
(art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pp. 92ss; DTF 129 III 577; FamPra 2003 pp. 416ss;
Baumann/Lauterburg,
Fam/Pra/Kommentar, 2000, ad art. 123 n. 34ss, 112ss).
Alle parti non è dato di rinunciare (art. 123 cpv. 1
CC) alla divisione dinanzi al tribunale delle assicurazioni, l’esame in merito
ad una parziale o totale rinuncia essendo di competenza del giudice del
divorzio (Baumannn /Lauterburg, in
FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141
cpv. 3 CC; STF B 116/03 del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129
III 481). In caso di rinuncia totale o parziale egli deve segnatamente
verificare d’ufficio nell’ambito della procedura di divorzio se una
corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità sia altrimenti
garantita e questo controllo può unicamente avvenire nel contesto della
liquidazione del regime matrimoniale (STF 9C_943/2008 del 3 dicembre 2009
consid. 2; cfr. anche STCA 34.2010.18 del 10 settembre 2010). In DTF 132
V 337 il TFA ha invero ammesso la possibilità di concludere una transazione dinanzi
al giudice delle assicurazioni sociali, ma unicamente per quanto attiene alle
modalità della divisione, senza possibilità di modifica della quota di
ripartizione stabilita dal giudice civile, precisando che in tale contesto può
essere fatta oggetto di transazione una posticipazione della divisione [in quel
caso si trattava della posticipazione della divisione di un importo prelevato
per il finanziamento dell’abitazione]).
Nella fattispecie in esame, stante quanto sopra e
ricordato anche come la decisione del giudice del divorzio quo alla
ripartizione degli averi pensionistici – in casu la divisione a metà ex art.
122.
CC (cfr. dispositivo n. 7 della sentenza di divorzio) – è vincolante per il
giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 130 III 341 e STF B 48/06
dell’8 marzo 2007), la soluzione prospettata non è suscettibile di essere presa
in considerazione nell’ambito della presente procedura, la stessa non essendo
stata fatta oggetto di omologazione da parte del Pretore.”
2.7
2.7.1
Dalla documentazione acquisita
agli atti risulta che al momento del matrimonio (21 giugno 2003) CV 1 disponeva di un avere previdenziale di CHF
25'753.30 sulla polizza di libero passaggio n. __________ aperta presso __________
nel gennaio 1999 e il cui avere è stato trasferito, nell’agosto 2009, sulla
polizza di libero passaggio __________ presso RA 3 (cfr. XIX, XXII, XXIV). Su
quest’ultima polizza era già stato depositato il capitale previdenziale acquisito
– quale dipendente di __________ succursale di __________ – presso la __________
nel periodo gennaio 2004-maggio 2008 e dove alla crescita in giudicato del
divorzio (momento determinante per la divisione; cfr. supra consid. 2.3) vi era
un avere divisibile di CHF 93'529.50 (cfr. XIX).
Ai
fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento
del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio
(artt. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP); l'avere al momento del matrimonio e i suoi
interessi non soggiacendo a divisione ma spetta infatti esclusivamente al
coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et
consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/
Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli
interessi vanno calcolati applicando
il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a
cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente
da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau
droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De
l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Nella specie l’avere esistente
al momento del matrimonio (CHF CHF 25'753.30) aumentato degli interessi scaduti
al momento del divorzio (CHF 7'461.30; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) deve
essere cifrato in CHF 33’214.60.
Per il che il capitale previdenziale accumulato da CV 1 e soggetto a divisione ammonta a CHF 60'314.90 (93'529.50 - 33’214.60).
2.7.2
Per quanto concerne AT 1,
assicurato ad un istituto di previdenza in Svizzera (cfr. supra consid. 2.5) –
segnata-mente alla AT 2 quale dipendente di __________ – unicamente a far tempo
dal 12 gennaio 2015, al passaggio in giudicato del divorzio disponeva di una
prestazione d’uscita divisibile di CHF 7'529.15 (cfr. X, XVII).
2.7.3
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita
dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un avere previdenziale divisibile
di complessivi CHF 60'314.90 accumulato dalla ex moglie rispettivamente
di CHF 7'529.15 acquisito dall’ex marito in costanza di matrimonio,
a favore di quest’ultimo spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un
importo di CHF 26'392.90 ([60'314.90 - 7'529.15] : 2).
2.8
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 26'392.90, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui
superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (1.
giugno 2015) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B
36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere trasferita da parte di RA 3 (polizza __________) a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto __________; numero
d’assicurato __________).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.9
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 60'314.90.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 7'529.15.
3.- È
fatto ordine a RA 3 di versare, a debito della polizza di libero passaggio __________
intestata a CV 1 e a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto __________; numero
d’assicurato __________), la somma di CHF 26'392.90 oltre interessi compensativi
ai sensi dei considerandi a datare dal 1. giugno 2015.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti