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Decisione

34.2015.21

Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; rinuncia alla divisione (art. 123 CC) improponibile dinanzi al TCA

15 febbraio 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/Geiser/Gächter

(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.

1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente

agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione

d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio

vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in

contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di

principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza

(DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5 Oggetto di divisione ex

art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali

accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.6

Pendente lite le parti (ex coniugi) hanno manifestato la

reciproca e concorde volontà di non procedere ad alcuna divisione (cfr.

IX, X). Con scritto 11 agosto 2015 il Vicepresidente del TCA ha comunicato loro

quanto segue:

“Nell’ambito del divorzio mediante convenzione le

parti possono accordarsi – entro certi limiti (art. 123 CC) – sulla

ripartizione dei loro diritti previdenziali. Il giudice (del divorzio) omologa

la convenzione sulla divisione alle condizioni stabilite all’art. 280 cpv. 1

CPC.

L’art. 123 CC disciplina i casi in cui può essere

derogato al principio della ripartizione a metà ex art. 122 CC sia per rinuncia

totale o parziale (cpv. 1) – le cui condizioni, segnatamente la garanzia per il

coniuge rinunciatario di una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per

l’invalidità, il giudice del divorzio è tenuto a verificare d’ufficio (cfr.

anche art. 280 cpv. 3 CPC) – sia per rifiuto da parte del giudice in tutto o in

parte della divisione (cpv. 2) qualora essa appaia manifestamente iniqua dal

profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei

Considerandi

coniugi dopo il divorzio (in argomento cfr. Geiser,

Bemerkungen zum Verzicht auf den Vorsorgeausgleich im neuen Scheidungsrecht

(art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pp. 92ss; DTF 129 III 577; FamPra 2003 pp. 416ss;

Baumann/Lauterburg,

Fam/Pra/Kommentar, 2000, ad art. 123 n. 34ss, 112ss).

Alle parti non è dato di rinunciare (art. 123 cpv. 1

CC) alla divisione dinanzi al tribunale delle assicurazioni, l’esame in merito

ad una parziale o totale rinuncia essendo di competenza del giudice del

divorzio (Baumannn /Lauterburg, in

FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141

cpv. 3 CC; STF B 116/03 del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129

III 481). In caso di rinuncia totale o parziale egli deve segnatamente

verificare d’ufficio nell’ambito della procedura di divorzio se una

corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità sia altrimenti

garantita e questo controllo può unicamente avvenire nel contesto della

liquidazione del regime matrimoniale (STF 9C_943/2008 del 3 dicembre 2009

consid. 2; cfr. anche STCA 34.2010.18 del 10 settembre 2010). In DTF 132

V 337 il TFA ha invero ammesso la possibilità di concludere una transazione dinanzi

al giudice delle assicurazioni sociali, ma unicamente per quanto attiene alle

modalità della divisione, senza possibilità di modifica della quota di

ripartizione stabilita dal giudice civile, precisando che in tale contesto può

essere fatta oggetto di transazione una posticipazione della divisione [in quel

caso si trattava della posticipazione della divisione di un importo prelevato

per il finanziamento dell’abitazione]).

Nella fattispecie in esame, stante quanto sopra e

ricordato anche come la decisione del giudice del divorzio quo alla

ripartizione degli averi pensionistici – in casu la divisione a metà ex art.

122.

CC (cfr. dispositivo n. 7 della sentenza di divorzio) – è vincolante per il

giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 130 III 341 e STF B 48/06

dell’8 marzo 2007), la soluzione prospettata non è suscettibile di essere presa

in considerazione nell’ambito della presente procedura, la stessa non essendo

stata fatta oggetto di omologazione da parte del Pretore.”

2.7

2.7.1

Dalla documentazione acquisita

agli atti risulta che al momento del matrimonio (21 giugno 2003) CV 1 disponeva di un avere previdenziale di CHF

25'753.30 sulla polizza di libero passaggio n. __________ aperta presso __________

nel gennaio 1999 e il cui avere è stato trasferito, nell’agosto 2009, sulla

polizza di libero passaggio __________ presso RA 3 (cfr. XIX, XXII, XXIV). Su

quest’ultima polizza era già stato depositato il capitale previdenziale acquisito

– quale dipendente di __________ succursale di __________ – presso la __________

nel periodo gennaio 2004-maggio 2008 e dove alla crescita in giudicato del

divorzio (momento determinante per la divisione; cfr. supra consid. 2.3) vi era

un avere divisibile di CHF 93'529.50 (cfr. XIX).

Ai

fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento

del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio

(artt. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP); l'avere al momento del matrimonio e i suoi

interessi non soggiacendo a divisione ma spetta infatti esclusivamente al

coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et

consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/

Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli

interessi vanno calcolati applicando

il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a

cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente

da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau

droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De

l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner,

Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).

Nella specie l’avere esistente

al momento del matrimonio (CHF CHF 25'753.30) aumentato degli interessi scaduti

al momento del divorzio (CHF 7'461.30; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) deve

essere cifrato in CHF 33’214.60.

Per il che il capitale previdenziale accumulato da CV 1 e soggetto a divisione ammonta a CHF 60'314.90 (93'529.50 - 33’214.60).

2.7.2

Per quanto concerne AT 1,

assicurato ad un istituto di previdenza in Svizzera (cfr. supra consid. 2.5) –

segnata-mente alla AT 2 quale dipendente di __________ – unicamente a far tempo

dal 12 gennaio 2015, al passaggio in giudicato del divorzio disponeva di una

prestazione d’uscita divisibile di CHF 7'529.15 (cfr. X, XVII).

2.7.3

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita

dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un avere previdenziale divisibile

di complessivi CHF 60'314.90 accumulato dalla ex moglie rispettivamente

di CHF 7'529.15 acquisito dall’ex marito in costanza di matrimonio,

a favore di quest’ultimo spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un

importo di CHF 26'392.90 ([60'314.90 - 7'529.15] : 2).

2.8

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, la somma

di CHF 26'392.90, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati

articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui

superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (1.

giugno 2015) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B

36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà

essere trasferita da parte di RA 3 (polizza __________) a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto __________; numero

d’assicurato __________).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.9

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 60'314.90.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 7'529.15.

3.- È

fatto ordine a RA 3 di versare, a debito della polizza di libero passaggio __________

intestata a CV 1 e a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto __________; numero

d’assicurato __________), la somma di CHF 26'392.90 oltre interessi compensativi

ai sensi dei considerandi a datare dal 1. giugno 2015.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti