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Decisione

34.2015.22

Diritto al capitale di decesso. In casu, non avendo dimostrato di aver convissuto ininterrottamente con l'assicurato nella stessa economia nei cinque anni precedenti il decesso, l'attrice non ha dirit

25 maggio 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I succitati documenti sono

stati notificati alle parti che sono state invitate a presentare osservazioni

scritte e a prendere visione degli incarti depositati presso la cancelleria del

TCA (XXI).

1.7. Le osservazioni 22 marzo 2015

(recte 2016) della CV 1 (XXII) sono state notificate all’attrice (XXIV) che,

con lettera del 18 aprile 2016 – ribadito che “(…) una persona

fisica è domiciliata nel luogo in cui manifesta in modo oggettivo e

riconoscibile da terze persone l’intenzione di stabilirvisi, ciò che

presuppone ch’essa abbia in quel luogo il centro degli interessi vitali, ovvero

dei propri interessi personali e professionali. […] In concreto, la sola dichiarazione

di volontà della persona di voler stabilire il proprio domicilio in un posto

diverso non è affatto decisiva. (…)” (XXVII) –, ha concluso: “(…)

alla luce di ciò, se ne desume che il centro degli interessi si trova nel luogo

in cui possono essere localizzati in modo preponderante i legami e gli

interessi familiari e che non si può considerare un domicilio separato, solo in

virtù del fatto che l'Ufficio Prestazioni Complementari ha considerato la

signora AT 1 quale persona sola. Inoltre, preme rilevare come la signora AT 1

avesse sempre comunicato alle diverse istituzioni che I'indirizzo per la

corrispondenza fosse quello di __________ e non quello di __________, tant'è

che anche la decisione AVS era stata inviata a __________ in data 7.03.2013

(cfr. docc. M-N). Va inoltre fatto presente che resterebbe comunque salvo il

diritto per le istituzioni di richiedere in restituzione quanto percepito in

più in funzione della convivenza. (…)” (XXVII).

1.8. Le osservazioni 5 aprile 2016

dell’attrice (XXIII) sono state notificate alla CV 1 (XXV) che, con lettera del

14 aprile 2015 (recte 2016) – ribadito che l’asserita convivenza con il

signor __________ a __________ “(…) viene contraddetta dalle stesse

dichiarazioni rilasciate da quest'ultima presso varie autorità ticinesi (Cassa __________;

Ufficio del sostegno sociale; Ufficio di tassazione), dove risultava unicamente

residente a __________ come persona sola e non-convivente. (…)” (XXVI) –,

ha precisato: “(…) l'Attrice ammette di aver avuto a __________ almeno una

sua seconda residenza - anche se, come già esposto sopra, dagli atti risulta

che si trattava del suo vero e proprio domicilio. Negli articoli 24a capoverso

1 e 27 capoverso 2 delle disposizioni regoIamentari viene richiesto all'avente

diritto di una rendita per conviventi una convivenza ininterrotta in una comune

e unica economia domestica con il partner deceduto. Il che esclude qualsiasi

altra dimora avuta contemporaneamente da uno dei due partner a parte. Non può

risultare quindi convivente nel (stretto) senso del regolamento, chi

trascorreva una parte della vita fuori dall'economia domestica in una sua

residenza secondaria. Anche nel caso in cui la dimora a __________ fosse da

ritenersi come seconda residenza non sussisterebbero i requisiti alle prestazioni

richieste. (…)” (XXVI).

1.9. Invitate ad esprimersi sulle

succitate osservazioni del 7 e del 18 aprile 2016 (XXVIII e XXIX) la CV 1 è

rimasta silente (XXX) mentre la rappresentante dell’attrice ha evidenziato

ancora “(…) come la signora AT 1 avesse sempre comunicato alle diverse

istituzioni che l'indirizzo per la corrispondenza fosse quello di __________ e

non quello di __________, tant'è che la corrispondenza è sempre stata inviata

dalle Istituzioni a Losone. Il fatto che il signor __________ e la signora AT 1

avessero un domicilio secondario (alias, di vacanza) a __________ ovviamente

non implica affatto l'interruzione della convivenza, ritenuto che il rustico

era di proprietà del signor __________, il quale vi si recava e trascorreva le

sue giornate sempre e congiuntamente alla signora AT 1 (vedansi fatture

trasporto passeggeri __________, doc. V petizione). La prova della convivenza e

della comunione domestica è fornita non solo dalle numerose testimonianze

addotte, ma anche dal mantenimento della nostra assistita da parte del signor __________

e dal fatto che lo stesso l'ha designata quale sua erede universale (scrivendo

nel testamento stesso allestito di suo proprio pugno a __________ il fatto che

convivessero da oltre 12 anni) e designandola quale unica beneficiaria nella

clausola del 21.07.2012 dell'importo previdenziale sino a quel tempo maturato

(vedansi incarto parte convenuta). (…)” (XXXI).

1.10. Con sentenza 34.2015.16 del 27

maggio 2015 il TCA aveva dichiarato irricevibile la petizione del 13 maggio

2015 inoltrata dall’attrice contro la RA 2.

Il ricorso inoltrato

dall’assicurata contro quella sentenza cantonale è stato respinto dal Tribunale

federale con sentenza 9C_475/2015 del 29 settembre 2015 nel quale l’Alta Corte

ha rilevato in particolare, che “(…) la legittimazione passiva della CV 1

non sembrerebbe più essere contestata dalla ricorrente che, dopo l’emanazione

del giudizio impugnato, si è adoperata per inoltrare una petizione [ndr.:

trattasi della petizione del 25 giugno 2015 oggetto della presente vertenza]

per un’azione, questa volta condannatoria, direttamente nei confronti della CV

1. (…)” (STF 9C_475/2015 del 29 settembre 2015 consid. 4.2).

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Siccome il luogo in cui † __________

è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra

assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente

Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.2. Oggetto del contendere è

unicamente la questione di sapere se AT 1 ha diritto al capitale di decesso il

cui importo ammonta (incontestatamente) a fr. 332'517.70 (cfr. la lettera del

13 febbraio 2015 della RA 2 indirizzata all’avv. __________ sub doc. 12 e la

petizione del 25 giugno 2015 sub I).

2.3. Secondo l’art. 20a cpv. 1 LPP,

nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto di

previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo

gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per

superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole

dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli

ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di

uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i

figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i

genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle

lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici,

nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del

capitale di previdenza.

Nel far uso di tale

facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei

beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1

LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno

di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi,

appunto, di previdenza sovraobbligatoria.

L’Alta Corte – circa la possibilità per gli istituti di

previdenza, che fanno uso dell’art. 20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni

più ristrettive rispetto a quelle contenute nella stessa disposizione –, nella STF 9C_403/2011 del 12 giugno

2012, ha evidenziato che “(…) Selon une

jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent,

lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1

LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette

disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V

383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non

problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement

et de l'interdiction de discrimination. (…)” (STF

9C_403/2011 del 12 giugno 2012, consid. 4.4).

Al riguardo il TF, nella

STF 9C_284/2015 del 22 aprile 2016 destinata alla pubblicazione, ha sviluppato la

seguente considerazione: “(…) Nach Art. 20a Abs. 1

BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement neben den

Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender Ehegatte), 19a

(eingetragene Partnerin oder Partner) und 20 (Waisen) begünstigte Personen für

die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche Personen, die vom

Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die

mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine

Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer

gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine Vorsorgeeinrichtung muss nicht

alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG aufgezählten Personen begünstigen und

kann den Kreis der Anspruchsberechtigten enger fassen als im Gesetz

umschrieben, insbesondere ist sie befugt, von einem restriktiveren Begriff der

Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung der in Art. 20a Abs. 1 BVG

genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw. überobligatorischen

beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3 BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 3

ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu bestimmen, ob sie überhaupt

und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen vorsehen wollen.

Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art. 20a Abs. 1 BVG

aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso mehr muss es den

Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der Rechtssicherheit

(Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder auch im Hinblick auf die

Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu begünstigenden Personen enger

zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 137 V 383 E. 3.2 S. 388; 136 V 49 E.

3.2 S. 51, 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E. 6.3.1.2 S. 378; je mit Hinweisen auf

die Lehre). (…)” (STF 9C_284/2015 del 22 aprile 2016 consid. 1.1).

2.4. Il Regolamento della CV 1 di __________

(doc. 6; di seguito Regolamento; valevole dal 1. gennaio 2013 e applicabile in

concreto), agli articoli 24a (che regola la “Rendita per conviventi”) e

27 (che regola il “Capitale di decesso”), stabilisce che:

"

(…)

1 Se

l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità

decede, il suo convivente è trattato alla stregua di coniuge e beneficia delle

stesse prestazioni di rendita come il coniuge ai sensi dell'art. 24, a

condizione che, al momento del decesso della persona assicurata risp. del

beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, siano soddisfatte

cumulativamente le seguenti condizioni:

a. il convivente

superstite non beneficia di una rendita per coniugi o per conviventi da un

prendente [ndr. recte: precedente] matrimonio, da una precedente unione

domestica registrata o convivenza, e

b ambedue i

conviventi erano celibi, risp. non vivevano in regime di unione domestica

registrata, e

c i due conviventi non erano parenti ai sensi dell'art. 95

CCS, e

d dalla

convivenza risultano figli dell'assicurato, risp. del convivente, che da parte

della Cassa pensione avrebbero diritto ad una rendita per orfani; oppure il

convivente ha più di 45 anni d'età e, al momento della morte dell'assicurato

risp. del pensionato, ha convissuto in modo documentato e ininterrottamente

in una comunione abitativa comune presso un comune domicilio fisso per

almeno 5 anni, senza contrarre matrimonio, e

e l'assicurato

ha trasmesso in vita alla Cassa pensione una richiesta firmata.

Considerandi

2.

ll

convivente deve poter provare che le premesse per esercitare il diritto sono

soddisfatte.

3.

Per

conviventi di beneficiari di una rendita di vecchiaia non sussistono diritti a

prestazioni se prima dell'effettivo pensionamento dell'assicurato non erano

soddisfatte le premesse previste al cpv. 1.

4.

Per

conviventi superstiti non sussiste alcun diritto alle prestazioni minime LPP

per coniugi.

(…)" (doc.

6, la sottolineatura è del redattore).

rispettivamente che:

" (…)

1.

Se

un assicurato decede prima del suo pensionamento senza che sia nato il diritto

ad una rendita di vedovanza ai sensi dell'art. 24, diviene esigibile un

capitale di decesso.

2.

Indipendentemente

dal diritto ereditario, il capitale di decesso è pagato alle seguenti persone:

a. al coniuge superstite, risp. al partner registrato, in sua

assenza

b. ai figli dell'assicurato

deceduto che hanno diritto alla rendita per orfani della Cassa pensione, in

loro assenza

c se

designata per scritto dall'assicurato prima della propria morte, alla persona

che negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con

l'assicurato nella stessa economia domestica o che deve provvedere al

sostentamento di uno o più figli comuni.

d. In assenza

di beneficiari ai sensi della lett. c, gli altri figli, i genitori o i

fratelli.

3.

L'assicurato

può indirizzare alla Cassa pensione un documento con il quale designa le

persone che, all'interno della cerchia di persone, hanno diritto a quale

porzione del capitale di decesso.

4.

Se

l’assicurato non ha lasciato una dichiarazione scritta sul come procedere alla

distribuzione del capitale di decesso, il capitale sarà distribuito ai

beneficiari in parti uguali.

5.

Le

persone ai sensi del cpv. 2, lett. c, devono essere comunicate in vita dalla

persona assicurata alla Cassa pensione. In caso contrario decade ogni diritto.

Devono inoltre produrre la prova che soddisfano le premesse per l'esercizio del

diritto.

6.

Beneficiari

ai sensi del cpv. 2, lett. d, devono inoltrare, entro tre mesi dalla morte

della persona assicurata, una richiesta per il pagamento del capitale di

decesso. In caso contrario decade ogni diritto.

7.

Il

capitale di decesso corrisponde al capitale di vecchiaia accumulato fino al

momento della morte, in ogni caso almeno il 25% del salario assicurato.

(…)" (doc. 6, la sottolineatura è del redattore).

2.5

Nella presente fattispecie,

come accennato (cfr. consid. 1.1), prima del decesso avvenuto il 15 aprile 2014,

__________ – dopo aver optato per il ritiro del capitale di vecchiaia al

momento del pensionamento (cfr. doc. D e E) – ha (da ultimo) designato

quale beneficiaria delle sue prestazioni previdenziali la convivente AT 1, qui

attrice (cfr. docc. 9-11 e G).

Per stabilire il diritto

al capitale di decesso va dunque applicato l’art. 27 del Regolamento secondo il

quale l’attrice deve dimostrare che negli ultimi cinque anni di vita ha

convissuto ininterrottamente con † __________ nella stessa “economia

domestica” (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. c e cpv. 5 del Regolamento).

Non può invece essere

seguita la convenuta laddove, a diverse riprese (cfr. consid. 1.3 e 1.5; senza

tuttavia specificare a quale nozione di domicilio si riferisce il Regolamento: nella

risposta sub. V eccepisce il mantenimento di “domicili fiscali e civili

diversi” e nelle osservazioni 21 settembre 2015 sub. IX sostiene che “non

esisteva un domicilio comune” senza ulteriori precisazioni), sembrerebbe

pretendere che per il diritto al capitale di decesso è necessario il “domicilio

comune”.

Va infatti evidenziato che

– a differenza dell’art. 24a del

Regolamento che menziona quale presupposto necessario al diritto ad una rendita

per conviventi la prova che l’attrice “(…) ha convissuto in modo

documentato e ininterrottamente in una comunione abitativa comune presso un

comune domicilio fisso per almeno 5 anni (…)” (art. 24a cpv. 1 lett. d

del Regolamento, la sottolineatura è del redattore) – l’art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento non menziona

esplicitamente la necessità di un domicilio comune riconoscendo (lo si

ribadisce) il diritto al capitale di decesso alla persona designata “(…) che

negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l’assicurato

nella stessa economia domestica (…)” (art. 27 cpv. 2 lett. c del

Regolamento, la sottolineatura è del redattore).

Non merita, pertanto,

ulteriore approfondimento la disamina circa la nozione di domicilio sviluppata

dall’attrice nello scritto del 5 aprile 2016 (cfr. XXIII) e ribadita in quello

del 18 aprile 2016 (cfr. consid. 1.7).

2.6

Il TF – chiamato a pronunciarsi

sull’interpretazione e l’applicazione della nozione regolamentare di “vita

in comunione domestica ininterrotta durante almeno cinque anni” –, nella DTF 137 V 383, ha stabilito che “(…)

in caso di comunione di vita è determinante sapere, per quanto concerne

l'esigenza supplementare di una convivenza ininterrotta durante almeno i cinque

anni immediatamente precedenti il decesso, se i partner avevano la chiara

volontà di vivere, circostanze permettendo, in unione domestica indivisa (…)”

(cfr. il regesto della DTF 137 V 383).

Nel caso concreto ci si

potrebbe semmai chiedere se la CV 1 –

stabilendo che la persona designata ha diritto al capitale di decesso se “(…)

negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l’assicurato

nella stessa economia domestica (…)” (art. 27 cpv. 2 lett. c del

Regolamento, la sottolineatura è del redattore); nella succitata DTF l’Alta

Corte si è infatti espressa invece sulla nozione di “vita in comunione

domestica ininterrotta” – abbia

ammissibilmente posto delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle

trattate dal TF nella DTF 137 V 383.

Questo quesito può restare

irrisolto ritenuto che, in ogni caso e per le ragioni che seguono, questo

Tribunale ritiene che l’attrice non ha provato né di aver “convissuto

ininterrottamente nella stessa economia domestica”, né l’esistenza di una “vita

in comunione domestica ininterrotta”, con il proprio compagno negli ultimi

cinque anni prima del decesso di __________ avvenuto il 15 aprile 2014.

In effetti, va

innanzitutto osservato che lo scritto del 23 aprile 2014 (controfirmato da __________

per l’amministrazione dell’omonima fiduciaria e dal quale l’attrice

pretenderebbe provata la comunione abitativa) del seguente tenore: “(…) la

signora AT 1 già residente nell’appartamento al 2° piano, appartamento

sinistro, intestato al defunto __________ conferma con la presente di

riprendere il contratto di locazione [ndr. si tratta del contratto di

locazione con inizio dal 15 ottobre 2008 sub doc. K] alle medesime

condizioni. Il contratto attuale rimane in vigore alle stesse condizioni e dal

1.

maggio 2014 viene intestato a AT 1. (…)” (doc. X) – per il periodo precedente nello scritto

del 29 aprile 2014 __________ attesta: “(…) con la presente, quale

proprietario locatore, certifico che il sig. __________ assieme alla signora AT

1.

hanno abitato quali inquilini a __________ in via __________

nell’appartamento di 3 ½ locali al terzo piano, dal 2004 al 31.10.2008.

L’affitto era regolato da contratto di locazione con il sig. __________ quale

conduttore. (…)” (doc. Y) – è

contraddetto dalle seguenti emergenze.

Dall’incarto dell’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento (XV) risulta che la funzionaria __________

(nell’ambito della domanda del sussidio integrativo all’indennità

disoccupazione inoltrata dall’attrice; cfr. fascicolo azzuro sub XV), in una

nota del 18 gennaio 2011 (redatta quindi in un periodo non sospetto e della

quale questo Tribunale non ha alcun motivo di dubitare) ha riportato, tra

l’altro, che “(…) La signora ha spiegato che il Iuogo dove vive, un rustico,

si trova a ca. 30 minuti a piedi da __________. Il costo della Iocazione è

assai contenuto, fr. 100.-- mensili, perché trattasi di un rustico di proprietà

del marito di una sua amica, ma tutte le spese se le deve assumere

personalmente (v. contratto di locazione). In merito alla casella postale che

spesso appare sull'indirizzo dei documenti ci ha informato che trattasi della

casella postale della stessa amica, moglie del proprietario del rustico.

Considerato che la signora ha problemi di salute questa amica le ha offerto

tale situazione così ad intervalli regolari, quando la salute glielo permette,

scende a ritirare la posta oppure l'amica gliela porta. Ha informato inoltre

che per la posta che comunque a tratti Ie arriva comunque a __________ è

d'accordo con il postino che è da lasciare ad un certo signor __________ che

gentilmente le ha dato questa opportunità non avendo lei una cassetta della

posta in Paese. (…)” (nota del 18 gennaio 2011 fascicolo azzuro sub XV).

Quanto sopra trova conferma

nello scritto del 14 settembre 2013 (indirizzato all’IAS nell’ambito della

richiesta di prestazioni complementari) dove la stessa attrice (sempre in un

periodo non sospetto e con precisione) ha dichiarato, tra l’altro, che “(…)

vivo a __________ con molte difficoltà abitando in un rustico che mi permette

di vivere non al massimo, soprattutto in inverno. Una volta arrivata a __________

devo ancora camminare per 35 minuti se non di più, poi mi devo cambiare per

strada perché non posso recarmi dai medici con gli scarponi ecc.. […] Ma qui

per fortuna non pago molto di affitto, ma sono sola, e le spese sono molte,

soprattutto questo inverno era molto più freddo del solito e ho avuto bisogno

di altro gas e legna, e alla fine del mese non mi resta più molto anzi niente.

Quando devo scendere per recarmi dai medici, prima a piedi per circa 35 minuti

(anche con la neve perché sono circa mille metri di altezza) e se devo scendere

giù non è molto divertente, poi in autobus per altri 45 minuti (…)” (cfr.

la lettera del 14 settembre 2013 dell’attrice indirizzata all’IAS sub XVII nell’incarto

della Cassa __________).

Dallo stesso incarto

risulta che anche il recapito presso il signor __________ a __________ è

confermato nel formulario “Richiesta di una prestazione complementare alla

rendita AVS o AI” del 24 settembre 2013 (XVII).

Ma vi è di più. Nello

scritto del 18 aprile 2016 l’avv. __________ ha osservato che “(…) preme

rilevare come la signora AT 1 avesse sempre comunicato alle diverse istituzioni

che l’indirizzo per la corrispondenza fosse quello di __________ e non quello

di __________. (…)” (XXVII).

In realtà, se l’indirizzo

del compagno risulta effettivamente essere quello presso la __________ a __________

(cfr. l’incarto dell’USSI, in particolare l’attestazione non datata

firmata dall’attrice e intestata al compagno con la quale ella si impegna a

restituire acconti ricevuti negli anni dal 2009 al 2010 sub. XV; vedi inoltre

il doc. M dove, nella lettera del 20 dicembre 2012 all’USSI, l’attrice precisa

quale indirizzo per la corrispondenza la __________ a __________), in

una lettera del 10 settembre 2010 l’attrice indica quale recapito la __________

a __________ e non __________ (cfr. l’incarto dell’USSI sub. XV).

Dallo stesso incarto

risulta che anche la Cassa disoccupazione __________ ha indirizzato il

conteggio di ottobre 2010 alla __________ a __________ mentre quello del

novembre 2010 alla __________ a __________ (cfr. XV il fascicolo verde

intitolato “Inserimento”). Lo stesso vale per i conteggi della cassa malati __________

del 7 ottobre 2010 indirizzato alla __________ a __________ e del 16 dicembre

2012.

indirizzato invece alla __________ a __________ (XV).

Non è dunque provato che a

partire dal contratto di locazione con inizio dal 15 ottobre 2008 (cfr. doc. K)

l’attrice ha avuto quale recapito la __________ a __________.

Viste le succitate

dichiarazioni formulate in periodi non sospetti dalla medesima attrice e

ritenute le risultanze oggettive circa i recapiti presso diverse caselle

postali, questo Tribunale deve concludere che, conformemente al criterio della

probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle

prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio

2014.

consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10

marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3

pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), l’attrice

non ha provato né di aver “convissuto ininterrottamente nella stessa

economia domestica” (come richiesto dall’art. 27 cpv. 3 lett. del

Regolamento), né l’esistenza di una “vita in comunione domestica

ininterrotta” (ai sensi della DTF 137 V 283), nei cinque anni prima della

morte del compagno.

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo al doc. Z. Si tratta infatti di

una serie di formulari prestampati – trasmessi dal precedente legale

avv. __________ (cfr. doc. 12) e pervenuti alla CV 1 il 24 settembre e il 17

ottobre 2014 – sui quali figurano (sostanzialmente) nome, cognome e

indirizzo di oltre 100 persone che sembrerebbero confermare la generica

dicitura posta in testa ad ogni formulario del seguente tenore: “I

sottoscritti conoscendo personalmente i signori __________ e AT 1 attestano che

essi convivono da più di 10 anni”.

Al riguardo – viste le

suesposte risultanze – questo Tribunale non ritiene di dover procedere né all’audizione

testimoniale di tutti i firmatari di cui al doc. Z né all’interrogatorio

formale postulati dall’attrice nello scritto del 9 settembre 2015 (VII).

Va qui ricordato che quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Infine, non può essere

seguita l’attrice laddove, nello scritto del 25 aprile 2016, sostiene che la

prova della convivenza e della comunione domestica sarebbe data anche “(…)

dal mantenimento della nostra assistita da parte del signor __________ e dal

fatto che lo stesso l’ha designata quale erede universale (scrivendo nel

testamento stesso allestito di suo proprio pugno a __________ il fatto che convivessero

da oltre 12 anni) e designandola quale unica beneficiaria nella clausola

del 21.07.2012 dell’importo previdenziale sino a quel tempo maturato (vedansi

incarto parte convenuta). (…)” (XXXI).

In effetti – a parte il fatto che viste le suesposte

risultanze dette argomentazioni non appaiono concludenti e che l’art. 27 del

Regolamento non prevede il mantenimento della persona designata per poter

beneficiare del capitale di decesso –

in merito all’asserito mantenimento va evidenziato che dagli atti degli incarti

richiamati (cfr. XV e XVII) risulta comunque che nella già menzionata attestazione

non datata l’attrice si é impegnata a restituire al compagno gli acconti

ricevuti negli anni dal 2009 al 2010 (cfr. incarto dell’USSI sub XV). Nello

stesso incarto si trovano pure il contratto d’affitto del 1. marzo 2008 e la

ricevuta del 31 dicembre 2010 dove __________ dichiara di aver ricevuto la

somma di fr. 1'854.-- quale affitto per il periodo dal 1. luglio al 31 dicembre

2010.

Inoltre, nell’incarto della Cassa __________ (XVII), vi è anche la dichiarazione

dell’8 maggio 2013 con la quale l’attrice si è impegnata a restituire al

compagno la somma di fr. 5'000.-- ricevuta per saldare diverse fatture

scoperte.

Circa la durata della convivenza

i dati non sono poi univoci: l’avv. __________, nella lettera del 30 aprile

2014.

indirizzata alla RA 2, rileva che “(…) essendo stato incaricato dalla

signora AT 1 che conviveva con il signor __________ da 18 anni, di occuparmi

delle pratiche successorie, vi sarei grato se mi comunicaste l’avere che

potrebbe toccare alla sua convivente nel caso essa risultasse erede. (…)”

(doc. 12) mentre che nel testamento olografo del 4 settembre 2012 __________ ha

dichiarato di convivere con l’attrice da circa 12 anni (cfr. doc. 16).

Quanto alla clausola del

21.

luglio 2012 (trattasi del formulario con il quale __________ ha designato

quale beneficiaria l’attrice; cfr. doc. G) la stessa è stata redatta dopo che __________

già il 30 ottobre 2009 aveva chiesto alla CV 1 il versamento di un’indennità

unica in capitale corrispondente all’avere di vecchiaia esistente ai sensi

dell’art. 18 del Regolamento (cfr. doc. D).

2.7

In simili circostanze, non

avendo dimostrato di aver convissuto ininterrottamente con __________ nella

stessa economia domestica nei cinque anni precedenti il decesso del 14 aprile

2014, all’attrice non può essere riconosciuto il diritto ad un capitale di

decesso ai sensi dell’art. 27 del Regolamento.

Di conseguenza la

petizione del 25 giugno 2015 va respinta.

2.8

La procedura é gratuita (art.

73.

cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA).

Alla CV 1, rappresentata

dai legali della RA 2, seppur vincente in causa non sono assegnate ripetibili.

Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è

di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di

diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149

consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti