34.2015.22
Diritto al capitale di decesso. In casu, non avendo dimostrato di aver convissuto ininterrottamente con l'assicurato nella stessa economia nei cinque anni precedenti il decesso, l'attrice non ha dirit
25 maggio 2016Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.22
FS
Lugano
25 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 25 giugno 2015 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. __________, ex dipendente
della ditta __________ di __________, è rimasto assicurato, anche dopo il
termine del rapporto di lavoro il 31 luglio 2013, quale assicurato esterno
presso la CV 1 (di seguito: CV 1; cfr. il “piano d’accompagnamento” dell’8
aprile 2013 sub doc. 4 e la conferma della copertura assicurativa del 18 luglio
2013 sub. doc. 5).
Con scritto del 7
settembre 2012 – dopo che con lettera del 30 ottobre 2009 aveva chiesto
che al momento del raggiungimento dell’età termine o di un eventuale
pensionamento anticipato gli venisse versata un’indennità unica in capitale
(cfr. doc. D e E) e annullata la precedente disposizione con cui aveva nominato
sua sorella quale beneficiaria (cfr. doc. 7 e 8) – egli ha comunicato
alla __________ di voler nominare la signora AT 1, sua convivente, quale
beneficiaria del capitale di decesso (cfr. doc. 9 e 10).
Il 15 aprile 2014 __________
è deceduto lasciando come unica erede la sua compagna AT 1 (cfr. doc. 12 e 16).
1.2. Con la presente petizione AT
1, tramite l’avv. __________ della RA 1 –
dopo la corrispondenza intercorsa con la RA 2 (cfr. doc. da 11 a 16 e A)
sfociata nella comunicazione del 12 giugno 2015 indirizzata all’avv. __________
del seguente tenore: “(…) Dopo aver esaminato la documentazione ricevuta la
informiamo che la CV 1, ha sottoposto al consiglio di fondazione la
decisione se verranno a scadenza o meno ulteriori prestazioni a favore della
signora AT 1. Con riunione del 16 marzo 2015 è stato deciso che non potendo
dimostrare di aver convissuto allo stesso domicilio non verrà versato alla
signora AT 1 il capitale di decesso, ma unicamente le rendite di invalidità
temporanee retroattive (1/4 di rendita) secondo la decisione AI, per il periodo
dal 01.12.2013 al 29.02.2014, per un totale pari a 1'500.40. (…)” (doc. B) –, ha postulato:
" (…)
1. La
petizione è accolta. Di conseguenza, la CV 1 è condannata a versare alla
signora AT 1 l’importo del capitale di decesso inerente al suo compagno __________,
per complessivi CHF 332'517.70 oltre interessi a decorrere dal 1. maggio 2014.
2. Protestate tassa, spese e ripetibili.
(…)" (I, pag. 7)
In sostanza l’attrice
sostiene che – avendo † __________ predisposto quanto necessario per
designarla quale beneficiaria del suo avere previdenziale in caso di decesso e dati
il suo sostegno nonché la convivenza della coppia per oltre 10 anni – ha
diritto all’avere previdenziale maturato dal suo compagno pari a fr. 332'517.70
quale capitale di decesso.
1.3. Con la risposta di causa la CV
1, rappresentata dalla RA 2 –
evidenziato che “(…) l’assicurato e l’attrice hanno sempre mantenuto
domicili fiscali e civili diversi e separati. Hanno quindi manifestato davanti
all’autorità, nella dichiarazione dei redditi, l’intenzione di risiedere in due
posti diversi e non in un’economia domestica indivisa. […] Tutte le prove
fornite dall’attrice non dimostrano che l’assicurato e la stessa abbiano
convissuto per più di 5 anni e comunque fino al periodo della morte. Inoltre,
come già esposto in precedenza, anche la (sola) prova di una convivenza per più
di cinque anni non da diritto alle prestazioni in caso di decesso. Come già
menzionato, è necessario, un comune domicilio. Per questo ulteriore e
supplementare requisito, l’attrice non ha offero prove. (…)” (V) –, ha postulato la reiezione della
petizione adducendo che “(…) risulta quindi che i presupposti necessari per
il diritto alle prestazioni sovraobbligatorie in caso di decesso, in particolar
modo un’unione domestica indivisa, non sono stati dimostrati con probabilità
preponderante. Al contrario, l’assicurato e l’attrice non negano di aver sempre
avuto due domicili diversi, scegliendo così di mantenere una certa autonomia,
avendo ognuno una casa sua ovvero un rifugio per ritirarsi. Di conseguenza,
nella fattispecie non sussistono i requisiti stabiliti negli articoli 24a e 27
del regolamento della convenuta, motivo per il quale l’attrice non ha diritto
alle prestazioni dei conviventi in caso di decesso. (…)” (V).
1.4. Con scritto del 9 settembre
2015 l’attrice ha contestato la risposta di causa e prodotto ulteriore
documentazione (VII e allegati doc. X, Y e Z).
1.5. Con osservazioni del 21
settembre 2015 – trasmesse per conoscenza all’attrice (X) – la CV
1 si è confermata nelle proprie allegazioni precisando che “(…) non
sussistono tutti i presupposti previsti nel regolamento. In particolar modo,
non esisteva un domicilio comune – ulteriore presupposto a parte della
convivenza. (…)” (IX).
1.6. Con lettere del 22 febbraio
2016 il TCA ha interpellato i Municipi di __________ e __________ e chiesto
alla Cassa __________ e all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento la
produzione dei rispettivi incarti concernenti l’attrice (XI, XII, XIII e XIV).
L’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento con lettera del del 24 febbraio 2016 (XV), la Cassa __________
con lettere del 25 febbraio e del 1. marzo 2016 (XVII e XVIII) e i Comuni di __________
con lettera del 23 febbraio 2016 (XVI e XVI/1) e quello di __________ (dopo
sollecito XIX) con lettera del 4 marzo 2016 (XX), hanno dato seguito alle
richieste del TCA.
Fatti
I succitati documenti sono
stati notificati alle parti che sono state invitate a presentare osservazioni
scritte e a prendere visione degli incarti depositati presso la cancelleria del
TCA (XXI).
1.7. Le osservazioni 22 marzo 2015
(recte 2016) della CV 1 (XXII) sono state notificate all’attrice (XXIV) che,
con lettera del 18 aprile 2016 – ribadito che “(…) una persona
fisica è domiciliata nel luogo in cui manifesta in modo oggettivo e
riconoscibile da terze persone l’intenzione di stabilirvisi, ciò che
presuppone ch’essa abbia in quel luogo il centro degli interessi vitali, ovvero
dei propri interessi personali e professionali. […] In concreto, la sola dichiarazione
di volontà della persona di voler stabilire il proprio domicilio in un posto
diverso non è affatto decisiva. (…)” (XXVII) –, ha concluso: “(…)
alla luce di ciò, se ne desume che il centro degli interessi si trova nel luogo
in cui possono essere localizzati in modo preponderante i legami e gli
interessi familiari e che non si può considerare un domicilio separato, solo in
virtù del fatto che l'Ufficio Prestazioni Complementari ha considerato la
signora AT 1 quale persona sola. Inoltre, preme rilevare come la signora AT 1
avesse sempre comunicato alle diverse istituzioni che I'indirizzo per la
corrispondenza fosse quello di __________ e non quello di __________, tant'è
che anche la decisione AVS era stata inviata a __________ in data 7.03.2013
(cfr. docc. M-N). Va inoltre fatto presente che resterebbe comunque salvo il
diritto per le istituzioni di richiedere in restituzione quanto percepito in
più in funzione della convivenza. (…)” (XXVII).
1.8. Le osservazioni 5 aprile 2016
dell’attrice (XXIII) sono state notificate alla CV 1 (XXV) che, con lettera del
14 aprile 2015 (recte 2016) – ribadito che l’asserita convivenza con il
signor __________ a __________ “(…) viene contraddetta dalle stesse
dichiarazioni rilasciate da quest'ultima presso varie autorità ticinesi (Cassa __________;
Ufficio del sostegno sociale; Ufficio di tassazione), dove risultava unicamente
residente a __________ come persona sola e non-convivente. (…)” (XXVI) –,
ha precisato: “(…) l'Attrice ammette di aver avuto a __________ almeno una
sua seconda residenza - anche se, come già esposto sopra, dagli atti risulta
che si trattava del suo vero e proprio domicilio. Negli articoli 24a capoverso
1 e 27 capoverso 2 delle disposizioni regoIamentari viene richiesto all'avente
diritto di una rendita per conviventi una convivenza ininterrotta in una comune
e unica economia domestica con il partner deceduto. Il che esclude qualsiasi
altra dimora avuta contemporaneamente da uno dei due partner a parte. Non può
risultare quindi convivente nel (stretto) senso del regolamento, chi
trascorreva una parte della vita fuori dall'economia domestica in una sua
residenza secondaria. Anche nel caso in cui la dimora a __________ fosse da
ritenersi come seconda residenza non sussisterebbero i requisiti alle prestazioni
richieste. (…)” (XXVI).
1.9. Invitate ad esprimersi sulle
succitate osservazioni del 7 e del 18 aprile 2016 (XXVIII e XXIX) la CV 1 è
rimasta silente (XXX) mentre la rappresentante dell’attrice ha evidenziato
ancora “(…) come la signora AT 1 avesse sempre comunicato alle diverse
istituzioni che l'indirizzo per la corrispondenza fosse quello di __________ e
non quello di __________, tant'è che la corrispondenza è sempre stata inviata
dalle Istituzioni a Losone. Il fatto che il signor __________ e la signora AT 1
avessero un domicilio secondario (alias, di vacanza) a __________ ovviamente
non implica affatto l'interruzione della convivenza, ritenuto che il rustico
era di proprietà del signor __________, il quale vi si recava e trascorreva le
sue giornate sempre e congiuntamente alla signora AT 1 (vedansi fatture
trasporto passeggeri __________, doc. V petizione). La prova della convivenza e
della comunione domestica è fornita non solo dalle numerose testimonianze
addotte, ma anche dal mantenimento della nostra assistita da parte del signor __________
e dal fatto che lo stesso l'ha designata quale sua erede universale (scrivendo
nel testamento stesso allestito di suo proprio pugno a __________ il fatto che
convivessero da oltre 12 anni) e designandola quale unica beneficiaria nella
clausola del 21.07.2012 dell'importo previdenziale sino a quel tempo maturato
(vedansi incarto parte convenuta). (…)” (XXXI).
1.10. Con sentenza 34.2015.16 del 27
maggio 2015 il TCA aveva dichiarato irricevibile la petizione del 13 maggio
2015 inoltrata dall’attrice contro la RA 2.
Il ricorso inoltrato
dall’assicurata contro quella sentenza cantonale è stato respinto dal Tribunale
federale con sentenza 9C_475/2015 del 29 settembre 2015 nel quale l’Alta Corte
ha rilevato in particolare, che “(…) la legittimazione passiva della CV 1
non sembrerebbe più essere contestata dalla ricorrente che, dopo l’emanazione
del giudizio impugnato, si è adoperata per inoltrare una petizione [ndr.:
trattasi della petizione del 25 giugno 2015 oggetto della presente vertenza]
per un’azione, questa volta condannatoria, direttamente nei confronti della CV
1. (…)” (STF 9C_475/2015 del 29 settembre 2015 consid. 4.2).
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP
ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide
sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi
diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle
assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,
secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Siccome il luogo in cui † __________
è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra
assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente
Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. Oggetto del contendere è
unicamente la questione di sapere se AT 1 ha diritto al capitale di decesso il
cui importo ammonta (incontestatamente) a fr. 332'517.70 (cfr. la lettera del
13 febbraio 2015 della RA 2 indirizzata all’avv. __________ sub doc. 12 e la
petizione del 25 giugno 2015 sub I).
2.3. Secondo l’art. 20a cpv. 1 LPP,
nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto di
previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo
gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per
superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole
dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli
ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di
uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i
figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i
genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle
lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici,
nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del
capitale di previdenza.
Nel far uso di tale
facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei
beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1
LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno
di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi,
appunto, di previdenza sovraobbligatoria.
L’Alta Corte – circa la possibilità per gli istituti di
previdenza, che fanno uso dell’art. 20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni
più ristrettive rispetto a quelle contenute nella stessa disposizione –, nella STF 9C_403/2011 del 12 giugno
2012, ha evidenziato che “(…) Selon une
jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent,
lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1
LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette
disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V
383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non
problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement
et de l'interdiction de discrimination. (…)” (STF
9C_403/2011 del 12 giugno 2012, consid. 4.4).
Al riguardo il TF, nella
STF 9C_284/2015 del 22 aprile 2016 destinata alla pubblicazione, ha sviluppato la
seguente considerazione: “(…) Nach Art. 20a Abs. 1
BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement neben den
Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender Ehegatte), 19a
(eingetragene Partnerin oder Partner) und 20 (Waisen) begünstigte Personen für
die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche Personen, die vom
Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die
mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine
Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer
gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine Vorsorgeeinrichtung muss nicht
alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG aufgezählten Personen begünstigen und
kann den Kreis der Anspruchsberechtigten enger fassen als im Gesetz
umschrieben, insbesondere ist sie befugt, von einem restriktiveren Begriff der
Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung der in Art. 20a Abs. 1 BVG
genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw. überobligatorischen
beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3 BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 3
ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu bestimmen, ob sie überhaupt
und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen vorsehen wollen.
Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art. 20a Abs. 1 BVG
aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso mehr muss es den
Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der Rechtssicherheit
(Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder auch im Hinblick auf die
Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu begünstigenden Personen enger
zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 137 V 383 E. 3.2 S. 388; 136 V 49 E.
3.2 S. 51, 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E. 6.3.1.2 S. 378; je mit Hinweisen auf
die Lehre). (…)” (STF 9C_284/2015 del 22 aprile 2016 consid. 1.1).
2.4. Il Regolamento della CV 1 di __________
(doc. 6; di seguito Regolamento; valevole dal 1. gennaio 2013 e applicabile in
concreto), agli articoli 24a (che regola la “Rendita per conviventi”) e
27 (che regola il “Capitale di decesso”), stabilisce che:
"
(…)
1 Se
l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità
decede, il suo convivente è trattato alla stregua di coniuge e beneficia delle
stesse prestazioni di rendita come il coniuge ai sensi dell'art. 24, a
condizione che, al momento del decesso della persona assicurata risp. del
beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, siano soddisfatte
cumulativamente le seguenti condizioni:
a. il convivente
superstite non beneficia di una rendita per coniugi o per conviventi da un
prendente [ndr. recte: precedente] matrimonio, da una precedente unione
domestica registrata o convivenza, e
b ambedue i
conviventi erano celibi, risp. non vivevano in regime di unione domestica
registrata, e
c i due conviventi non erano parenti ai sensi dell'art. 95
CCS, e
d dalla
convivenza risultano figli dell'assicurato, risp. del convivente, che da parte
della Cassa pensione avrebbero diritto ad una rendita per orfani; oppure il
convivente ha più di 45 anni d'età e, al momento della morte dell'assicurato
risp. del pensionato, ha convissuto in modo documentato e ininterrottamente
in una comunione abitativa comune presso un comune domicilio fisso per
almeno 5 anni, senza contrarre matrimonio, e
e l'assicurato
ha trasmesso in vita alla Cassa pensione una richiesta firmata.
Considerandi
2.
ll
convivente deve poter provare che le premesse per esercitare il diritto sono
soddisfatte.
3.
Per
conviventi di beneficiari di una rendita di vecchiaia non sussistono diritti a
prestazioni se prima dell'effettivo pensionamento dell'assicurato non erano
soddisfatte le premesse previste al cpv. 1.
4.
Per
conviventi superstiti non sussiste alcun diritto alle prestazioni minime LPP
per coniugi.
(…)" (doc.
6, la sottolineatura è del redattore).
rispettivamente che:
" (…)
1.
Se
un assicurato decede prima del suo pensionamento senza che sia nato il diritto
ad una rendita di vedovanza ai sensi dell'art. 24, diviene esigibile un
capitale di decesso.
2.
Indipendentemente
dal diritto ereditario, il capitale di decesso è pagato alle seguenti persone:
a. al coniuge superstite, risp. al partner registrato, in sua
assenza
b. ai figli dell'assicurato
deceduto che hanno diritto alla rendita per orfani della Cassa pensione, in
loro assenza
c se
designata per scritto dall'assicurato prima della propria morte, alla persona
che negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con
l'assicurato nella stessa economia domestica o che deve provvedere al
sostentamento di uno o più figli comuni.
d. In assenza
di beneficiari ai sensi della lett. c, gli altri figli, i genitori o i
fratelli.
3.
L'assicurato
può indirizzare alla Cassa pensione un documento con il quale designa le
persone che, all'interno della cerchia di persone, hanno diritto a quale
porzione del capitale di decesso.
4.
Se
l’assicurato non ha lasciato una dichiarazione scritta sul come procedere alla
distribuzione del capitale di decesso, il capitale sarà distribuito ai
beneficiari in parti uguali.
5.
Le
persone ai sensi del cpv. 2, lett. c, devono essere comunicate in vita dalla
persona assicurata alla Cassa pensione. In caso contrario decade ogni diritto.
Devono inoltre produrre la prova che soddisfano le premesse per l'esercizio del
diritto.
6.
Beneficiari
ai sensi del cpv. 2, lett. d, devono inoltrare, entro tre mesi dalla morte
della persona assicurata, una richiesta per il pagamento del capitale di
decesso. In caso contrario decade ogni diritto.
7.
Il
capitale di decesso corrisponde al capitale di vecchiaia accumulato fino al
momento della morte, in ogni caso almeno il 25% del salario assicurato.
(…)" (doc. 6, la sottolineatura è del redattore).
2.5
Nella presente fattispecie,
come accennato (cfr. consid. 1.1), prima del decesso avvenuto il 15 aprile 2014,
__________ – dopo aver optato per il ritiro del capitale di vecchiaia al
momento del pensionamento (cfr. doc. D e E) – ha (da ultimo) designato
quale beneficiaria delle sue prestazioni previdenziali la convivente AT 1, qui
attrice (cfr. docc. 9-11 e G).
Per stabilire il diritto
al capitale di decesso va dunque applicato l’art. 27 del Regolamento secondo il
quale l’attrice deve dimostrare che negli ultimi cinque anni di vita ha
convissuto ininterrottamente con † __________ nella stessa “economia
domestica” (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. c e cpv. 5 del Regolamento).
Non può invece essere
seguita la convenuta laddove, a diverse riprese (cfr. consid. 1.3 e 1.5; senza
tuttavia specificare a quale nozione di domicilio si riferisce il Regolamento: nella
risposta sub. V eccepisce il mantenimento di “domicili fiscali e civili
diversi” e nelle osservazioni 21 settembre 2015 sub. IX sostiene che “non
esisteva un domicilio comune” senza ulteriori precisazioni), sembrerebbe
pretendere che per il diritto al capitale di decesso è necessario il “domicilio
comune”.
Va infatti evidenziato che
– a differenza dell’art. 24a del
Regolamento che menziona quale presupposto necessario al diritto ad una rendita
per conviventi la prova che l’attrice “(…) ha convissuto in modo
documentato e ininterrottamente in una comunione abitativa comune presso un
comune domicilio fisso per almeno 5 anni (…)” (art. 24a cpv. 1 lett. d
del Regolamento, la sottolineatura è del redattore) – l’art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento non menziona
esplicitamente la necessità di un domicilio comune riconoscendo (lo si
ribadisce) il diritto al capitale di decesso alla persona designata “(…) che
negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l’assicurato
nella stessa economia domestica (…)” (art. 27 cpv. 2 lett. c del
Regolamento, la sottolineatura è del redattore).
Non merita, pertanto,
ulteriore approfondimento la disamina circa la nozione di domicilio sviluppata
dall’attrice nello scritto del 5 aprile 2016 (cfr. XXIII) e ribadita in quello
del 18 aprile 2016 (cfr. consid. 1.7).
2.6
Il TF – chiamato a pronunciarsi
sull’interpretazione e l’applicazione della nozione regolamentare di “vita
in comunione domestica ininterrotta durante almeno cinque anni” –, nella DTF 137 V 383, ha stabilito che “(…)
in caso di comunione di vita è determinante sapere, per quanto concerne
l'esigenza supplementare di una convivenza ininterrotta durante almeno i cinque
anni immediatamente precedenti il decesso, se i partner avevano la chiara
volontà di vivere, circostanze permettendo, in unione domestica indivisa (…)”
(cfr. il regesto della DTF 137 V 383).
Nel caso concreto ci si
potrebbe semmai chiedere se la CV 1 –
stabilendo che la persona designata ha diritto al capitale di decesso se “(…)
negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l’assicurato
nella stessa economia domestica (…)” (art. 27 cpv. 2 lett. c del
Regolamento, la sottolineatura è del redattore); nella succitata DTF l’Alta
Corte si è infatti espressa invece sulla nozione di “vita in comunione
domestica ininterrotta” – abbia
ammissibilmente posto delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle
trattate dal TF nella DTF 137 V 383.
Questo quesito può restare
irrisolto ritenuto che, in ogni caso e per le ragioni che seguono, questo
Tribunale ritiene che l’attrice non ha provato né di aver “convissuto
ininterrottamente nella stessa economia domestica”, né l’esistenza di una “vita
in comunione domestica ininterrotta”, con il proprio compagno negli ultimi
cinque anni prima del decesso di __________ avvenuto il 15 aprile 2014.
In effetti, va
innanzitutto osservato che lo scritto del 23 aprile 2014 (controfirmato da __________
per l’amministrazione dell’omonima fiduciaria e dal quale l’attrice
pretenderebbe provata la comunione abitativa) del seguente tenore: “(…) la
signora AT 1 già residente nell’appartamento al 2° piano, appartamento
sinistro, intestato al defunto __________ conferma con la presente di
riprendere il contratto di locazione [ndr. si tratta del contratto di
locazione con inizio dal 15 ottobre 2008 sub doc. K] alle medesime
condizioni. Il contratto attuale rimane in vigore alle stesse condizioni e dal
1.
maggio 2014 viene intestato a AT 1. (…)” (doc. X) – per il periodo precedente nello scritto
del 29 aprile 2014 __________ attesta: “(…) con la presente, quale
proprietario locatore, certifico che il sig. __________ assieme alla signora AT
1.
hanno abitato quali inquilini a __________ in via __________
nell’appartamento di 3 ½ locali al terzo piano, dal 2004 al 31.10.2008.
L’affitto era regolato da contratto di locazione con il sig. __________ quale
conduttore. (…)” (doc. Y) – è
contraddetto dalle seguenti emergenze.
Dall’incarto dell’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento (XV) risulta che la funzionaria __________
(nell’ambito della domanda del sussidio integrativo all’indennità
disoccupazione inoltrata dall’attrice; cfr. fascicolo azzuro sub XV), in una
nota del 18 gennaio 2011 (redatta quindi in un periodo non sospetto e della
quale questo Tribunale non ha alcun motivo di dubitare) ha riportato, tra
l’altro, che “(…) La signora ha spiegato che il Iuogo dove vive, un rustico,
si trova a ca. 30 minuti a piedi da __________. Il costo della Iocazione è
assai contenuto, fr. 100.-- mensili, perché trattasi di un rustico di proprietà
del marito di una sua amica, ma tutte le spese se le deve assumere
personalmente (v. contratto di locazione). In merito alla casella postale che
spesso appare sull'indirizzo dei documenti ci ha informato che trattasi della
casella postale della stessa amica, moglie del proprietario del rustico.
Considerato che la signora ha problemi di salute questa amica le ha offerto
tale situazione così ad intervalli regolari, quando la salute glielo permette,
scende a ritirare la posta oppure l'amica gliela porta. Ha informato inoltre
che per la posta che comunque a tratti Ie arriva comunque a __________ è
d'accordo con il postino che è da lasciare ad un certo signor __________ che
gentilmente le ha dato questa opportunità non avendo lei una cassetta della
posta in Paese. (…)” (nota del 18 gennaio 2011 fascicolo azzuro sub XV).
Quanto sopra trova conferma
nello scritto del 14 settembre 2013 (indirizzato all’IAS nell’ambito della
richiesta di prestazioni complementari) dove la stessa attrice (sempre in un
periodo non sospetto e con precisione) ha dichiarato, tra l’altro, che “(…)
vivo a __________ con molte difficoltà abitando in un rustico che mi permette
di vivere non al massimo, soprattutto in inverno. Una volta arrivata a __________
devo ancora camminare per 35 minuti se non di più, poi mi devo cambiare per
strada perché non posso recarmi dai medici con gli scarponi ecc.. […] Ma qui
per fortuna non pago molto di affitto, ma sono sola, e le spese sono molte,
soprattutto questo inverno era molto più freddo del solito e ho avuto bisogno
di altro gas e legna, e alla fine del mese non mi resta più molto anzi niente.
Quando devo scendere per recarmi dai medici, prima a piedi per circa 35 minuti
(anche con la neve perché sono circa mille metri di altezza) e se devo scendere
giù non è molto divertente, poi in autobus per altri 45 minuti (…)” (cfr.
la lettera del 14 settembre 2013 dell’attrice indirizzata all’IAS sub XVII nell’incarto
della Cassa __________).
Dallo stesso incarto
risulta che anche il recapito presso il signor __________ a __________ è
confermato nel formulario “Richiesta di una prestazione complementare alla
rendita AVS o AI” del 24 settembre 2013 (XVII).
Ma vi è di più. Nello
scritto del 18 aprile 2016 l’avv. __________ ha osservato che “(…) preme
rilevare come la signora AT 1 avesse sempre comunicato alle diverse istituzioni
che l’indirizzo per la corrispondenza fosse quello di __________ e non quello
di __________. (…)” (XXVII).
In realtà, se l’indirizzo
del compagno risulta effettivamente essere quello presso la __________ a __________
(cfr. l’incarto dell’USSI, in particolare l’attestazione non datata
firmata dall’attrice e intestata al compagno con la quale ella si impegna a
restituire acconti ricevuti negli anni dal 2009 al 2010 sub. XV; vedi inoltre
il doc. M dove, nella lettera del 20 dicembre 2012 all’USSI, l’attrice precisa
quale indirizzo per la corrispondenza la __________ a __________), in
una lettera del 10 settembre 2010 l’attrice indica quale recapito la __________
a __________ e non __________ (cfr. l’incarto dell’USSI sub. XV).
Dallo stesso incarto
risulta che anche la Cassa disoccupazione __________ ha indirizzato il
conteggio di ottobre 2010 alla __________ a __________ mentre quello del
novembre 2010 alla __________ a __________ (cfr. XV il fascicolo verde
intitolato “Inserimento”). Lo stesso vale per i conteggi della cassa malati __________
del 7 ottobre 2010 indirizzato alla __________ a __________ e del 16 dicembre
2012.
indirizzato invece alla __________ a __________ (XV).
Non è dunque provato che a
partire dal contratto di locazione con inizio dal 15 ottobre 2008 (cfr. doc. K)
l’attrice ha avuto quale recapito la __________ a __________.
Viste le succitate
dichiarazioni formulate in periodi non sospetti dalla medesima attrice e
ritenute le risultanze oggettive circa i recapiti presso diverse caselle
postali, questo Tribunale deve concludere che, conformemente al criterio della
probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle
prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014.
consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3
pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), l’attrice
non ha provato né di aver “convissuto ininterrottamente nella stessa
economia domestica” (come richiesto dall’art. 27 cpv. 3 lett. del
Regolamento), né l’esistenza di una “vita in comunione domestica
ininterrotta” (ai sensi della DTF 137 V 283), nei cinque anni prima della
morte del compagno.
Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo al doc. Z. Si tratta infatti di
una serie di formulari prestampati – trasmessi dal precedente legale
avv. __________ (cfr. doc. 12) e pervenuti alla CV 1 il 24 settembre e il 17
ottobre 2014 – sui quali figurano (sostanzialmente) nome, cognome e
indirizzo di oltre 100 persone che sembrerebbero confermare la generica
dicitura posta in testa ad ogni formulario del seguente tenore: “I
sottoscritti conoscendo personalmente i signori __________ e AT 1 attestano che
essi convivono da più di 10 anni”.
Al riguardo – viste le
suesposte risultanze – questo Tribunale non ritiene di dover procedere né all’audizione
testimoniale di tutti i firmatari di cui al doc. Z né all’interrogatorio
formale postulati dall’attrice nello scritto del 9 settembre 2015 (VII).
Va qui ricordato che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010.
consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
Infine, non può essere
seguita l’attrice laddove, nello scritto del 25 aprile 2016, sostiene che la
prova della convivenza e della comunione domestica sarebbe data anche “(…)
dal mantenimento della nostra assistita da parte del signor __________ e dal
fatto che lo stesso l’ha designata quale erede universale (scrivendo nel
testamento stesso allestito di suo proprio pugno a __________ il fatto che convivessero
da oltre 12 anni) e designandola quale unica beneficiaria nella clausola
del 21.07.2012 dell’importo previdenziale sino a quel tempo maturato (vedansi
incarto parte convenuta). (…)” (XXXI).
In effetti – a parte il fatto che viste le suesposte
risultanze dette argomentazioni non appaiono concludenti e che l’art. 27 del
Regolamento non prevede il mantenimento della persona designata per poter
beneficiare del capitale di decesso –
in merito all’asserito mantenimento va evidenziato che dagli atti degli incarti
richiamati (cfr. XV e XVII) risulta comunque che nella già menzionata attestazione
non datata l’attrice si é impegnata a restituire al compagno gli acconti
ricevuti negli anni dal 2009 al 2010 (cfr. incarto dell’USSI sub XV). Nello
stesso incarto si trovano pure il contratto d’affitto del 1. marzo 2008 e la
ricevuta del 31 dicembre 2010 dove __________ dichiara di aver ricevuto la
somma di fr. 1'854.-- quale affitto per il periodo dal 1. luglio al 31 dicembre
2010.
Inoltre, nell’incarto della Cassa __________ (XVII), vi è anche la dichiarazione
dell’8 maggio 2013 con la quale l’attrice si è impegnata a restituire al
compagno la somma di fr. 5'000.-- ricevuta per saldare diverse fatture
scoperte.
Circa la durata della convivenza
i dati non sono poi univoci: l’avv. __________, nella lettera del 30 aprile
2014.
indirizzata alla RA 2, rileva che “(…) essendo stato incaricato dalla
signora AT 1 che conviveva con il signor __________ da 18 anni, di occuparmi
delle pratiche successorie, vi sarei grato se mi comunicaste l’avere che
potrebbe toccare alla sua convivente nel caso essa risultasse erede. (…)”
(doc. 12) mentre che nel testamento olografo del 4 settembre 2012 __________ ha
dichiarato di convivere con l’attrice da circa 12 anni (cfr. doc. 16).
Quanto alla clausola del
21.
luglio 2012 (trattasi del formulario con il quale __________ ha designato
quale beneficiaria l’attrice; cfr. doc. G) la stessa è stata redatta dopo che __________
già il 30 ottobre 2009 aveva chiesto alla CV 1 il versamento di un’indennità
unica in capitale corrispondente all’avere di vecchiaia esistente ai sensi
dell’art. 18 del Regolamento (cfr. doc. D).
2.7
In simili circostanze, non
avendo dimostrato di aver convissuto ininterrottamente con __________ nella
stessa economia domestica nei cinque anni precedenti il decesso del 14 aprile
2014, all’attrice non può essere riconosciuto il diritto ad un capitale di
decesso ai sensi dell’art. 27 del Regolamento.
Di conseguenza la
petizione del 25 giugno 2015 va respinta.
2.8
La procedura é gratuita (art.
73.
cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA).
Alla CV 1, rappresentata
dai legali della RA 2, seppur vincente in causa non sono assegnate ripetibili.
Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è
di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di
diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149
consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti