34.2015.25
Assoggettamento alla Fondazione FAR del reparto lavori edili/genio civile/costruzioni idrauliche di un'azienda (impresa mista non a tutti gli effetti) con coseguente obbligo di versare i contributi
9 agosto 2016Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.25
BS/sc
Lugano
9 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione 8 luglio 2015 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. La
AT 1, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il 19
gennaio 1990. Con entrata in vigore il 25 aprile 2013 (data di pubblicazione
nel FUSC), la ragione sociale è stata modificata: “taglio e
manutenzione piantagioni e boschi; manutenzione sentieri, cinte, argini, linee
aeree e manufatti forestali in genere; costruzione di parchi gioco in legno;
coltivazioni e piantagioni di piante e alberi; l'esecuzione di opere e studi di
ingegneria naturalistica, forestale, agricola e di ripristino ecosistemi; la
produzione ed il commercio di sementi a scopo forestale e agricolo; la gestione
di piazze di compostaggio; la produzione integrata di semilavorati in legno;
l'esecuzione di servizi invernali quali calla neve, spargimento sale, ecc.; l'acquisto e l'amministrazione di immobili necessari al
perseguimento dello scopo sociale; la partecipazione ad imprese aventi scopo
analogo.” (cfr. estratto RC sub doc. E),
stralciando la voce “la manutenzione e la costruzione di strade”.
La
AT 1 è affiliata all’ASIF (Associazione imprenditori forestali della Svizzera
Italiana) ed è membro della Commissione Paritetica Forestale (cfr.
autodichiarazione 9 gennaio 2013; doc. E).
1.2. Con
“decisione” 16 dicembre 2013 la Direzione della CV 1 (in seguito: CV 1), sulla
base dell’autodichiarazione 9 gennaio 2013, ha concluso che il reparto “lavori
edili/genio civile/costruzioni idrauliche” della CV 1 è soggetta dal punto di
vista aziendale al Decreto di obbligatorietà (DOG) del Contratto collettivo di
lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale
(CCL PEAN). Posto che dal punto di vista geografico la società rientra nel
campo di applicazione del succitato contratto collettivo, la Direzione ha
stabilito l’obbligo da parte della CV 1 di versare i contributi PEAN per i
dipendenti del summenzionato reparto (ca. 3-4 persone) che ricadono nel campo
di applicazione personale del CCL PEAN, il tutto con effetto dal 1° luglio
2003.
La
Direzione, riepilogando, ha ritenuto:
" L'CV 1
esegue lavori soggetti e non soggetti al campo di applicazione aziendale del
DCF DOG CCL PEAN e pertanto è un'impresa mista.
Non avendo reparti aziendali chiaramente distinti con una
direzione propria, ai quali è assegnato inequivocabilmente un gruppo ben
definito di dipendenti, e che si presentano verso l'esterno con un'identità
propria, l'CV 1 è un'impresa mista non a tutti gli effetti.
Le attività che caratterizzano l'impresa (danno l'impronta
caratterizzante) sono i «lavori strettamente forestali/servizi
invernali/trasporti forestali e di fanghi/corsi di formazione» che non sono
soggetti al campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN. Essendo preponderanti
le attività estranee al settore dell'edilizia principale, l'CV 1 in linea di
principio non è assoggettata.
Ciò nonostante le attività dell'CV 1 che possono essere assegnate
al settore dell'edilizia principale generano un fatturato annuo di CHF 500 000.
- o più, per cui si applica la precisazione fatta il 14 aprile 2005 dal
Consiglio di fondazione della AT 1.
Visto quanto precede, l'CV 1 è sottoposta al campo di applicazione
aziendale del DCF DOG CCL PEAN con il reparto «Lavori edili/genio
civile/costruzione idraulica» e con i dipenderti impiegati in tale reparto (ca.
3-4 persone). L'CV 1 è quindi sottoposta in parte al DCF DOG CCL PEAN.” (doc.
12 pag. 5)
Con
opposizione 30 dicembre 2013 la CV 1, rappresentata dall’avv. RA 2, rileva in
particolare che, trattandosi di un’impresa mista non a tutti gli effetti, le
attività forestali svolte sono in preponderanza rispetto alle attività
sottoposte al CCL PEAN e che l’assoggettamento aziendale parziale della società
non è giustificato. A sostegno di quanto asserito la società fa riferimento
alla sentenza 52.2012.470 dell’8 aprile 2013 del Tribunale amministrativo del Canton
Ticino, in cui è stato statuito che in caso di aziende miste non a tutti gli
effetti determinante per l’assoggettamento è la preponderanza delle attività
svolte, attività che nella fattispecie concreta non rientrano preponderamente
nel contratto collettivo in parola. La società rileva altresì che solo negli
ultimi anni, quindi non dal 2003, il reparto interessato ha oltrepassato la
soglia di un fatturato di CHF 500'000.--, rimarcando inoltre l’incertezza sul
numero dei dipendenti toccati dall’assoggettamento. Infine, solleva l’eccezione
di prescrizione (doc. 11).
1.3. L’opposizione
è stata respinta mediante “riconsiderazione” del 5 maggio 2014 con cui la
Direzione della AT 1 ha confermato l’assoggettamento (doc. 10).
Con
“ricorso” 21 maggio 2014 alla Commissione Ricorsi della AT 1 la CV 1 ha ribadito
le contestazioni riguardo al parziale assoggettamento aziendale. In aggiunta
alle censure esposte il 30 dicembre 2013 la società sottolinea come i lavori
edili effettuati nell’ambito della sua attività di azienda forestale siano
inclusi nella tabella allestita dall’associazione di categoria e discussa con
l’autorità quali “lavori e opere del settore forestale”, lavori che
generalmente sono oggetto di concorsi pubblici (doc. 8).
1.4. Da
ultimo, con “decisione” 4 febbraio 2015 la Commissione Ricorsi della AT 1 ha
nuovamente confermato l’assoggettamento del reparto “lavori edili/genio
civile/costruzioni idrauliche”, nonché l’obbligo di versamento dei relativi
contributi per i dipendenti interessati limitatamente dal 1° gennaio 2010.
Esaminati
nuovamente in dettaglio i vari tipi di attività svolte dalla società risultanti
dalla citata autodichiarazione del 9 gennaio 2013, la succitata commissione ha
in sostanza ribadito come la società, impresa mista non a tutti gli effetti,
nonostante che la preponderanza dei lavori eseguiti siano fuori dal campo di
applicazione del CCL PEAN, sia assoggettabile per il succitato reparto che
invece esegue lavori rientranti nel contratto collettivo in parola con un
fatturato annuo dal 2010 maggiore di fr. 500'000.-- (doc. 4). La “decisione” è
stata inviata il 12 febbraio 2015 al legale della società (doc. 3).
1.5. Con
la presente petizione la AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, riprendendo in
sostanza le motivazioni esposte nelle precedenti “decisioni”, ha chiesto:
" (…)
1. E' accertato
l'assoggettamento della ditta CV 1 con sede in __________ all'obbligo di
versare alla AT 1 con sede in __________ i contributi giusta il DOG CCL PEAN ed
il CCL PEAN a contare dal 1º gennaio 2010 per i lavoratori che compiono lavori
edili.
2. La ditta CV 1
con sede in __________ è obbligata a presentare alla AT 1 con sede in __________
entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio i rendiconti
annuali completi per la determinazione dei contributi per il pensionamento
anticipato a norma del DOG CCL PEAN e del CCL PEAN per gli anni 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 e 2015.
3. La ditta CV 1
con sede in __________ è obbligata a versare alla AT 1 con sede in __________
gli importi contributivi fissati dalla stessa AT 1 sulla base dei rendiconti i
rendiconti annuali presentati giusta il precedente disp. n. 2, con interessi di
mora del 5% a contare per ogni anno contributivo dal 1º gennaio dell'anno
successivo entro e non oltre 60 giorni dalla crescita in giudicato di questo
giudizio” (doc. I)
1.6 Con
la risposta di causa del 4 settembre 2015 CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2,
ha chiesto la reiezione della petizione.
In
sintesi, la società contesta il suo (parziale) assoggettamento aziendale al CLL
PEAN svolgendo unicamente lavori caratteristici di un’azienda forestale non
rientranti nel novero delle attività sottoposte all’obbligo contrattuale
collettivo, incluse anche le attività svolte dal reparto che l’attrice ritiene
invece assoggettabile. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario,
nel prosieguo.
1.7 Il
13 ottobre 2015 la CV 1 ha inoltrato la replica (IX), seguita dalla duplica
della società datata 16 novembre 2015 (XIII).
1.8. In
data 19 novembre 2015 l’attrice ha prodotto una STF le cui considerazioni, a
sua detta, possono essere trasposte nella presente procedura (XV), seguite, su
richiesta del TCA, dalle osservazioni 15 dicembre 2015 della convenuta (XIX).
1.9. Il
29 febbraio 2016 la convenuta ha trasmesso al TCA due capitolati di lavori di
sistemazione di riali (XXI), seguite da una presa di posizione dell’attrice
(XXIII) e da controsservazioni della convenuta (XXV).
considerando in diritto
In
ordine
2.1. Secondo
il Tribunale federale la questione a sapere se un’impresa è soggetta al campo
di applicazione di un contratto collettivo di lavoro al quale è stato conferito
carattere obbligatorio generale è di competenza della giustizia civile (STF 9C_211/2008
del 7 maggio 2008 consid. 4.4 con riferimento a DTF 134 III 11 e altre STF
citate).
Dal
momento che la CV 1 ha chiesto che CV 1 sia condannata al versamento dei
relativi contributi, seppur non quantificandoli ma specificando il periodo di
riferimento (2010 - 2015), questo TCA può entrare nel merito della petizione e
decidere, in via preliminare, riguardo al contestato assoggettamento (cfr. STF
del 7 maggio 2008 citata, consid. 4.6; cfr. anche STF 9C_475/2012 del 29
ottobre 2012 ove la CV 1 aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al
versamento dei contributi con l’obbligo di edizione delle schede salariali al
fine di determinare il relativo importo).
2.2. La
CV 1 è preposta all’attuazione del CCL PEAN. In particolare può avviare
procedure d’esecuzione e intentare cause a proprio nome in rappresentanza delle
parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN, nel tenore in vigore dal 1° aprile
2006).
La
fondazione convenuta è un istituto di previdenza non iscritto nel registro
della previdenza professionale ai sensi dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CCS
che elargisce esclusivamente delle prestazioni previdenziale sovra obbligatorie
ex art. 331 CO.
In
concreto si tratta di una controversia tra istituto di previdenza e datore di
lavoro avente quale oggetto il pagamento dei relativi contributi. La pretesa si
fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente
nel Regolamento PEAN della AT 1, con la conseguenza che nulla osta
all’applicazione dell’art. 73 LPP, rispettivamente la competenza del giudice
delle assicurazioni, così come confermato dal TF (STF 9C_211/2008 del 7 maggio
2008, B106/06 del 6 febbraio 2008 e B39/06 del 18 aprile 2007; cfr. anche STCA
34.2005.37 del 29 agosto 2005 consid. 2.2 e 2.3, 34.2006.37 del 29 maggio 2007
consid. 2.2 e 2.3 e da ultimo STCA 34.2010.17 del 6 dicembre 2010 consid. 2.1e
STCA 34.2007.36 del 7 agosto 2008 consid. 2.1).
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se CV 1 deve versare alla AT 1 i contributi
previdenziali dal 1° gennaio 2010 per i dipendenti occupati nel reparto “lavori
edili/genio civile/costruzioni idrauliche”. In via preliminare occorre pertanto
esaminare se dal punto di vista aziendale la società è obbligatoriamente assoggettata
al CCL PEAN o meno, limitatamente al succitato reparto (cfr. consid. 2.5).
2.4. Il
CCL PEAN è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), da una parte, il Sindacato Unia (ex
Sindacato Edilizia & Industria) il Sindacato SYNA dall’altra, allo scopo di
tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i
lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze
in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento
anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che
precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il
contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003.
Con decreto del 5 giugno 2003
(entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio Federale,
in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere
obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956
(LFCO; SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (in
seguito COG CCL PEAN). Ciò significa che un’impresa è assoggettata CCL PEAN se
svolge un’attività nel settore sottoposto al contratto collettivo stesso (art.
2 cpv. 4 COG CCL PEAN) ed è applicabile per i lavoratori che soddisfano
determinate condizioni elencate all’art. 2 cpv. 5 del decreto federale.
Inoltre, il CCL PEAN è valido per tutto il territorio svizzero ad eccezione del
Canton Vallese (art. 2 cpv. 1 COG CCL PEAN) e di alcune imprese espressamente
designate all’art. 2 cpv. 2 del citato decreto federale. Modifiche al decreto
federale sono state apportate l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1°
novembre 2007 e 6 dicembre 2012.
Quello che interessa nella
presente fattispecie è il campo aziendale di applicazione del CCL PEAN definito
dall’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (cfr. art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), che recita:
" Le disposizioni di carattere obbligatorio
generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato
(CCL PEAN) che figurano nell’Allegato sono applicabili
alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti dei seguenti
settori:
a. edilizia, genio civile,
lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la pavimentazione
stradale);
b. aziende per lavori di sterro,
di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali;
c. estrazione e lavorazione della pietra,
imprese di selciatura;
d. aziende per la costruzione e
l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di
superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti
inclinati, sotto soffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con
relativa sottostruttura e isolamento termico);
e. aziende per l’isolamento e
l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività
analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
f. aziende per i lavori di iniezione e
risanamento del calcestruzzo;
g. aziende che eseguono lavori
in asfalto e messa in opera di bottoncini;
h. aziende la cui attività
consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella
manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura
e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine
nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.”
Con modifica del 6 dicembre
2012, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, l’art 2 cpv. 4 lett. b COG CCL PEAN
il campo di applicazione aziendale risulta essere ampliato:
"
b) lavori di sterro, demolizioni, discariche e imprese di riciclaggio;
sono esclusi gli impianti di riciclaggio
fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste
strutture.”
Fatti
I lavoratori, che ricadono dal
punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione
del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate condizioni, dal
60° anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie
ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di
accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP;
alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni
sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL PEAN;
artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).
Le
prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un
contributo pari all’1% (1,3% dal 1° gennaio 2008) rispettivamente al 4% del
salario determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante
il periodo transitorio dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1°
luglio 2003) fino al 31 dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro
corrispondeva al 4,66% e quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2
CCL PEAN e Regolamento PEAN).
Infine,
con l’entrata in vigore del CCL PEAN era dovuto un contributo di entrata unico
di fr. 680.—per lavoratore (art. 28 cpv. 3 CCL PEAN e Regolamento PEAN).
2.5. La
decisione di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo
anche ai datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore
economico o alla professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati
da tale convenzione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO [Legge federale concernente il
conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di
lavoro]; RS 221.215.311).
Al
fine di sapere se un'azienda rientra nel ramo economico o nella professione del
contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale
l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione,
nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di
lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non
costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività
naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda
svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per
decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo
sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La
giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di
obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle
aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere
un rapporto di concorrenza diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid.
2.1 con riferimento a 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2 parzialmente
pubblicato in JAR 2007 313).
Va
poi rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio
dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e
quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto
collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e
condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende
che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che
un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente
autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali
posso essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante
per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza
un’azienda o di un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto
tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento
alla STF 4C.45/2002 dell’11 luglio 2002 consid. 2.1.1 e 4C.350/2000 del 12
marzo 2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile
2010; STF 9C_ 123/2010 del 3 maggio 2010).
2.6. Secondo
l’art. 2 cpv. 1 CLL PEAN dal profilo aziendale il contratto collettivo si applica a tutte le imprese o parti di imprese
(…) nei settori indicati dall’articolo stesso (cfr. consid. 2.5).
Se
un'impresa svolge attività sia comprese sia escluse nel settore dell’edilizia
principale si è in presenza di una cosiddetta impresa mista (cfr. Keller, Der flexible Altersrücktritt im
Bauhauptgewerbe, 2008, pag. 365, in particolare nota 1736 a pag. 366 in cui
riporta alcuni esempi d’imprese miste).
Le
imprese miste sono suddivise in imprese miste a tutti gli effetti ed imprese
miste non a tutti gli effetti.
Secondo
la giurisprudenza, nell’ambito di un’impresa mista (a tutti gli effetti;
n.d.r.) si parla di azienda autonoma o reparto aziendale autonomo se i reparti
sono organizzati in unità proprie. Questo presuppone che i singoli lavoratori
sono destinati a tale reparto e forniscono le altre attività dell’impresa non
solo in via sussidiaria. Nell’interesse della sicurezza del diritto è richiesto
che il reparto si presenti sul mercato come fornitore di prodotti e servizi con
un’immagine propria. Ciò non presuppone che il reparto sia
amministrato separatamente e che tenga una separata contabilità per essere
riconosciuto come tale (“Von einem
selbständigen Betrieb oder einem selbständigen Betriebsteil innerhalb eines
Mischunternehmens kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur
gesprochen werden, wenn dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das
setzt voraus, dass die einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und
die entsprechenden Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens
nicht nur hilfsweise erbracht werden. Im Interesse der Rechtssicherheit ist
zudem zu fordern, dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder
Dienstleistungen insofern auch nach aussen als entsprechender Anbieter
gegenüber den Kunden in Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der Betriebsteil
keiner eigenen Verwaltung oder gar einer separaten Rechnungsführung, um als
solcher gelten zu können”; STF 9C_22/2015 del 6
ottobre 2015 consid. 4.5.2.2. con riferimento a STF 4A_377/2009 del 25
novembre 2009 consid. 6.1 e STF 4C.350/2000 vom 12. März 2001 consid. 3d).
Un'impresa
mista non a tutti gli effetti si caratterizza per la circostanza che un'azienda
svolge un'attività nel settore dell'edilizia principale e in un campo, almeno,
diverso da quello dell'edilizia principale, senza che siano individuabili unità
aziendali autonome.
A
tal riguardo, va fatto presente che in data 14 aprile 2005 il Consiglio di
Fondazione della CV 1 - che costituisce contemporaneamente la commissione
paritetica ed organo di controllo del CCL PEAN ed è quindi equamente composto
da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori; (cfr. art. 24 CCL
PEAN) – ha fissato i criteri per determinare l’assoggettamento al CCL PEAN di
un’impresa mista non a tutti gli effetti), che sono i seguenti:
" (…)
Unechte Mischbetrieb
Die Arbeitsgruppe “Mischbetriebe” hat
Kriterien aufgestellt, anhand welcher festgestellt, ob einem Betrieb
Tätigkeiten aus dem Bauhauptgewerbe das Hauptgepräge geben und er deshalb gesamthaft
dem GAV CV 1 zu unterstellen ist. Die Kriterien sind nach ihrer Wichtigkeit
absteigend geordnet, wobei immer eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen ist:
•
Umsatz und Anzahl der
Mitarbeiter pro Tätigkeitsgebiet, allenfalls in einem zeitlich über mehrere
Jahre dauernden Querschnitt
•
Ausbildung /
Qualifikation der Mitarbeiterinnen
•
__________ -Einteilung
(41A = Vermutung Bauhauptgewerbe)
•
Erscheinungsbild nach
aussen (Briefpapier, Internetauftritt, Teilnahme an Submissionen etc.)
•
Maschinenpark
•
Handelsregistereintrag
Ist der Betrieb nach seinem Gepräge nicht
dem Bauhauptgewerbe zuzuordnen, so sind dennoch diejenigen Vollzeitstellen dem
GAV CV 1 zu unterstellen, die einer Tätigkeit im Bauhauptgewerbe zugeordnet
werden könnten, falls der daraus sich ergebende, echte Betriebsteil einen
jährlichen Umsatz von ca. Fr. 500‘000.-- erzielen würde.“ (sottolineatura
del redattore)
Beschluss: Der Stiftungsrat stimmt der Beurteilung der
unechten Mischbetrieben nach diesen Kriterien zu.“ (doc. A)
Pertanto
se ad un reparto non è riconducibile un peso preponderante dell'attività
all'interno del settore dell'edilizia principale, sono tuttavia assoggettati al
CCL PEN i lavoratori occupati a tempo pieno destinati al settore dell’edilizia
principale nella misura in cui risulta che il reparto consegue una cifra di
affari annua di fr. 500'000.--. Quest’ultimo criterio è stato applicato, come
fatto presente dalla CV 1, con sentenza 3 marzo 2015 dalla Camera delle
assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Canton Berna (doc. 27I)
e confermata, per diversi motivi, dal TF (DTF 141 V 657).
2.7. Nel
caso in esame la CV 1 sostiene che, essendo un’impresa mista non a tutti gli
effetti, la cui attività preponderante non rientra nel campo di applicazione
del CCL PEAN, non può essere assoggettata neppure in modo parziale. Essa
fa in particolare riferimento ad una sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo ticinese 52.2012.248 dell’8 aprile 2013 (cfr. consid. 1.2 in
fine) in cui, parlando di imprese miste non a tutti gli effetti, aveva
rilevato:
" Se risultano preponderanti le attività sottoposte
al DCF DOG CCL PEAN, rispettivamente al CCL PEAN, allora l'intera
azienda è assoggettata e, di conseguenza, tenuta al pagamento dei contributi
per ogni singolo collaboratore occupato, indipendentemente dalla sua attività
e/o qualifica. Ove risultino invece preponderanti attività estranee (che
esulano dal campo di applicazione del DCF DOG CCL PEAN/CCL PEAN), allora
l'intera azienda non è assoggettata, così come non vengono assoggettati i suoi
dipendenti, neppure se questi svolgono attività che di principio rientrerebbero
nel campo di applicazione aziendale.” (cfr. consid. 2.2.2 della citata
sentenza)
Ritenuto
quindi che la succitata istanza giudiziaria cantonale ha “… chiarito che in
caso di aziende miste non a tutti gli effetti è determinante la preponderanza
delle attività svolte”, la società convenuta ribadisce che le sue attività rientrano
in modo preponderante tra i lavori forestali estranei al CLL PEAN, non può
essere assoggetta, nemmeno parzialmente, al succitato contratto collettivo
(cfr. punto no. 5 della risposta).
Come
rettamente rilevato dall’attrice, la citata sentenza del TRAM “… non aveva
lo scopo di definire il campo di applicazione del CCL PEAN quanto piuttosto
quello di rimediare pragmaticamente - lo dice la sentenza stessa (consid. 3) -
ad una situazione di stallo insostenibile creata dallo stesso TCA (da
intendersi quale TRAM, n.d.r.) con la sua precedente sentenza n. 52.2012.248
del 25 luglio 2012, pure pronunciata nell’ambito di una contestazione di una
clausola di un concorso pubblico” (replica pag. 3). Tale concorso, che
contemplava l’appalto di lavori non solo forestali ma anche di natura edile,
obbligava a tutti i concorrenti di fornire la certificazioni di avvenuto
pagamento dei contributi CLL PEAN. Visto che a quell’epoca diverse erano le
ditte forestali oggetto di verifica di assoggettamento dal parte della AT 1,
con la sentenza del 2013 il Tribunale aveva adottato una soluzione pragmatica, consistente
nell’obbligare solamente i concorrenti (al concorso pubblico) effettivamente assoggetti
al CCL PEAN di produrre l’attestato di avvenuto pagamento dei relativi
contributi, mentre gli altri potevano presentare una dichiarazione di non
assoggettamento o di procedura di accertamento in corso nei loro confronti
(cfr. consid. 3 della sentenza).
Trattandosi
dunque di una controversa clausola di un concorso pubblico, il TRAM non doveva
quindi esprimersi sull’assoggettamento parziale di un’impresa mista non a tutti
gli effetto, come è il presente caso.
2.8. Nell’ambito
della verifica del campo di applicazione aziendale da parte della AT 1, in data
9 gennaio 2013 (doc. E) la CV 1 ha riempito la modulista concernente le singole
attività caratterizzanti un’azienda forestale, elaborate dall’attrice con
Considerandi
l’ausilio della sezione ticinese dell’Associazione svizzera delle aziende
forestali (ASIF; doc. F).
Sulla
base di questa autodichiarazione, con la “decisione su opposizione” 4 febbraio
2015.
la Commissione Ricorsi AT 1, a conferma della “decisione” 16 dicembre 2013
della Direzione della AT 1 (doc. 12), ha suddiviso le attività della società tra
quelle non soggette all’obbligatorietà del CLL PEAN e quelle invece soggette:
" (…)
- Attività svolte secondo l'autodichiarazione:
a. Abbattimento
di alberi in qualsiasi condizione, con qualsiasi macchinario, taglio e potatura
di piante, gestione del bosco giovane, allestimento della tagliata, esbosco del
legname prodotto
b. Produzione
di paleria, di ciocchi da ardere, di sculture e arredo urbano
c. Selvicoltura e arboricoltura, piantagione di arbusti ed
alberi
d. Costruzione
di capanni, parchi gioco, istallazioni di svago e didattiche, block house,
recinzioni, palizzate, steccati
e. Manufatti in legno
f. Opere
di inerbimento di ogni tipo, opere con zolle vegetate, interventi con piante
legnose a moltiplicazione vegetativa, posa di stuoie di sostegno
g. Opere
migliorative per la vegetazione, cura della vegetazione (sfalcio argini)
h. Cura e manutenzione di biotopi (sfalcio)
Le attività summenzionate (lettere
a-h), cioè i lavori strettamente forestali, non fanno parte del campo di
applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.
i. Calla
neve, servizi invernali, trattore forestale (trasporti forestali)
l. Trasporti DAF (fanghi depurazione)
Le attività summenzionate (lettere
i-l), cioè i servizi invernali e trasporti forestali/fanghi depurazione, non
fanno parte del campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.
m. Corsi di formazione professionale
Questa prestazione di servizio,
cioè l'esecuzione di corsi di formazione, non fa parte del campo di
applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.
n. Riprofilamento superficie vignata (vigneto)
o. Cassoni/cassoni
in legno (per la stabilizzazione di scarpate/pendii), grate e briglie di
contenimento, gradonate
p. Arginature di ruscelli e torrenti
q. Risanamento di sentieri
Le attività summenzionate (lettere
n-q), fanno parte del campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.”
(doc. 4, pag. 2-3)
La
AT 1 ha poi raggruppato le succitate attività nei seguenti reparti aziendali,
così come si evince nella “decisione” 4 febbraio 2015 della Commissione AT 1:
" (…)
- «Lavori
edili/genio civile/costruzione idraulica»
(sottoposto integralmente al DCF DOG CCL PEAN)
Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettere n-q
- «Lavori strettamente forestali»
(non sottoposto al DCF DOG CCL PEAN)
Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettere a-h
- «Servizi invernali/trasporti forestali e di fanghi»
(non sottoposto al DCF DOG CCL PEAN)
Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettere i-l
- «Corsi di formazione»
(non sottoposto al DCF DOG CCL PEAN)
Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettera m (…)” (doc. 4,
pag. 4)
La
convenuta sostiene in primo luogo che le attività di cui alle lettere n-q,
raggruppate dall’attrice nel reparto aziendale “lavori edili/genio
civile/costruzione idraulica”, non rientrano nel novero di attività
dell’edilizia principale e quindi non assoggettabili al CCL PEAN. A torto.
A
tal riguardo in sede di petizione la AT 1, con riferimento a precedenti casi di
aziende forestali, ha rilevato che:
"
… di avere già deciso circa
attività analoghe che sono soggette alla stessa norma contrattuale: lavori di
trivellazione, ancoraggio ed istallazione di reti di protezione contro la
caduta di massi, la costruzione di ripari antivalanghe, la deforestazione
connessa con attività di messa in sicurezza di boschi o pendii, la costruzione
di sentieri con o senza corrimani e la riparazione di sentieri. (…)”
(doc. I, pag. 7)
Essa
ha poi evidenziato che le succitate attività sono definite nel protocollo 7 al
Contratto nazionale mantello, più precisamente Appendice 7 alla Convenzione di
complemento al campo di applicazione aziendale ai sensi dell’art. 2 CNM 2012-2015
(scaricabile dal sito della Società svizzera impresa e costruttori; www.baumeister.ch),
che funge d’ausilio interpretativo.
Del
resto, nella citata sentenza 25 luglio 2012 (cfr. consid. 2.7) il TRAM aveva fatto
riferimento ad una “decisione” della AT 1 in cui “…i lavori forestali che
comportano lavori edili e di genio civile, come le arginature di ruscelli o
torrenti, la stabilizzazione di pendii, il consolidamento di versanti franosi,
il risanamento di pendii, la costruzione di sentieri e strade (sentieri
naturali), i lavori di scavo ecc. rientrano nel campo di applicazione aziendale
del DCF DOG CCL PEAN" (cfr. consid. 2.2.).
Determinante
non è l’appartenenza formale della società qui convenuta al settore forestale, come
neppure lo scopo sociale iscritto a RC, ma piuttosto accertare se essa svolga
materialmente lavori di carattere edile, ciò che, come visto, è il caso anche
se in misura parziale.
La
AT 1 ha rettamente considerato la CV 1 un’impresa mista, poiché svolge attività
solo in parte nel campo di applicazione del CCL in parola e più precisamente
un’impresa mista non a tutti gli effetti, non avendo la stessa reparti
autonomi attivi nel settore interessato. Essa ha poi ritenuto che le attività
preponderanti della società non rientrano nel campo di applicazione del CCL in
parola. Risultando tuttavia dall’allegato all’autodichiarazione 9 gennaio 2013 che
dal 2010 le attività nel reparto aziendale “lavori edili/genio
civile/costruzione idraulica “ – di cui alle lettere n-q – hanno fatturato un
importo maggiore di fr. 500'000.--, occupato da 2 a 5 persone (cfr. sub doc. E.
), la AT 1 sostiene l’assoggettamento (parziale) della CV 1, chiedendo con la
presente petizione la condanna della società al pagamento dei rispettivi
contributi.
Occorre
esaminare se la clausola dei fr. 500'000.-- di fatturato del reparto edile di
un’impresa mista non a tutti gli effetti sia da confermare o meno.
In
merito all’ammontare di tale importo nella citata decisione 4 febbraio 2015 la
Commissione dei ricorsi della Fondazione convenuta ha pertinentemente spiegato:
" (…)
La regola secondo cui un'impresa è assoggettata a partire da un
fatturato di CHF 500 000.-- è peraltro proporzionata. Nel definire questo
limite, la AT 1 ha considerato che un dipendente genera in media un fatturato
di circa CHF 250’000.-- e che un «reparto aziendale» è costituito da almeno due
dipendenti. La regola non tocca quindi i reparti di piccole dimensioni che
influiscono in misura molto limitata sulla concorrenza. In questo modo è
rispettato il principio della libertà economica. (…)” (doc. 4, pag. 6)
Inoltre,
è dal 14 aprile 2005 che tale criterio è utilizzato dalla AT 1 (cfr. consid.).
Nondimeno
anche nella citata sentenza del 3 marzo 2015 il Tribunale amministrativo del
Canton Berna ha avallato tale criterio (cfr. consid. 2.7).
Questo
Tribunale non ha pertanto motivi per distanziarsi da tale prassi.
In conclusione, visto
quanto sopra, trattandosi di un’impresa mista non a tutti gli effetti, è
costatato che dal punto di vista aziendale il reparto “lavori edili/genio
civile/costruzione idraulica costruzioni”, che svolge le attività edili di cui
alle lett. n-q, AT 1 è obbligatoriamente assoggettato al CCL PEAN dal 1°
gennaio 2010.
2.9
Va
ricordato che il CCL PEAN è valido per tutto il territorio svizzero ad eccezione
del Canton Vallese (art. 2 cpv. 1 COG CCL PEAN) e di alcune imprese
espressamente designate all’art. 2 cpv. 2 del citato decreto federale ed è
applicabile per i lavoratori che soddisfano determinate condizioni elencate
all’art. 2 cpv. 5 del decreto stesso (cfr. consid. 2.5).
Dal momento che CV 1 ha la
sede in Ticino e che non rientra nel novero delle imprese escluse, pacifico è
che la società anche dal punto di vista geografico è soggetta al CCL PEAN.
Per quel che concerne l’assoggettamento
personale al citato CCL, l’attrice non ha individuato i lavoratori della CV 1
che svolgono attività nel campo edile, dovendo unicamente basarsi
sull’autodichiarazione del 9 gennaio 2013 in cui la società ha indicato un
numero di dipendenti (tra 2 e 4) operanti nelle attività assoggettate (sub doc.
E), senza aver tuttavia riempito la modulistica relativa ai salari dei singoli
dipendenti (doc. I). Essa ha unicamente allegato la lista dei suoi dipendenti,
quasi tutti con la qualifica di selvicoltori/forestali (sub doc. 13).
Come detto al consid. 2.4,
i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro corrispondono all’1% (1,3%
dal 1° gennaio 2008) rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8 CCL
PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio
dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31
dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e
quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e Regolamento
PEAN), più il contributo di entrata (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e art. 36 cpv. 4
Regolamento PEAN).
Il datore di lavoro deve
versare gli acconti trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla fattura, ma al
più tardi alla fine del trimestre (art. 9 cpv. 2 CCL PEAN e Regolamento PEAN.
L’interesse di mora è del 5% dall’esigibilità della fattura (art. 9 cpv. 3 CCL
PEAN, art. 9 cpv. 4 Regolamento PEAN); la AT 1 esige gli interessi di mora per
tutti i contributi annuali dall’inizio dell’anno successivo (STF 9C_975/2012 e
9C_976/2012 del 15 aprile 2013, parzialmente pubblicato in DTF139
III 165, consid. 5.6.2).
Per questi
motivi è fatto ordine alla CV 1 di produrre alla CV 1 entro 30 giorni dalla
crescita in giudicato del presente giudizio, i conteggi salariali, ai sensi dell’art.
8.
cpv. 4 CCL PEAN e 6 del Regolamento, dei collaboratori impiegati dal 1°
gennaio 2010 nelle attività di cui alle lettere n-q [riprofilamento
superficie vignata (vigneto); cassoni/cassoni in legno (per la stabilizzazione
di scarpate/pendii), grate e briglie di contenimento, gradonate; arginature di
ruscelli e torrenti; risanamento di sentieri)] dell’autodichiarazione 9 gennaio
2013, raggruppate dall’attrice nel reparto aziendale “lavori edili/genio
civile/costruzione idraulica”, ritenuto che secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. d CCL
PEAN dal punto di vista personale assoggettati sono i lavoratori edili con o
senza conoscenze professionali, e di versare entro 60 giorni
(sempre dalla crescita del presente giudizio) i rispettivi contributi, compresi
gli interessi di mora del 5% computati dal primo gennaio dell’anno successivo
al periodo di contribuzione (sulla liceità di un simile modo di procedere cfr. in
tal senso STF 9C_475/201 del 29 ottobre 2012).
Ricordato infine
che il termine di prescrizione dei contributi secondo l’art. 41 cpv. 2 LPP
(applicabile anche al caso concreto, poiché si tratta di contributi
previdenziali ed il CCL PEAN non disciplina la prescrizione dei contributi) è
di 5 anni, ritenuto inoltre che in data 19 dicembre 2014 la società ha dichiarato
di rinunciare alla prescrizione per i contributi non prescritti (doc. G), i
contributi dovuti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2010 non sono
prescritti.
2.10
La CV 1 ha
chiesto di richiamare dall’ASIF e dal Dipartimento del Territorio, Servizi
generali, il dossier riferito all’applicazione del CCL PEAN. Ha anche
chiesto l’audizione di non specificati testi e la deposizione della convenuta. Con
scritto 15 dicembre 2015 la convenuta ha da ultimo chiesto una perizia “…
sull’effettivo suo settore di attività da lei occupato e nel quale è
effettivamente attiva, rispettivamente sull’assenza di attività concorrenziale
nel settore dell’edilizia principale” (XIX).
Al riguardo, va ricordato che se l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove .Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. ((apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF
130.
II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).
Nel caso in esame, in
merito al succitato richiamo di documentazione, senza tuttavia
specificarne il motivo, va fatto presente che agli atti la convenuta stessa ha
prodotto uno scambio di scritti tra l’ASIF, il Dipartimento interessato e
l’attrice stessa inerente la problematica dell’assoggettamento al CCL PEAN
d’imprese forestali venutasi a creare dopo la sentenza 25 luglio 2012 del TRAM (ad
esempio: doc. 16, 17 e 18).
La società
non ha indicato quali testi sentire né tantomeno su cosa gli stessi dovrebbero
riferire.
Infine, la
chiesta perizia è superflua dal momento che nella più volte citata
autodichiarazione del 9 gennaio 2013 la CV 1 ha indicato, compilando il pertinente
formulario, in quali attività fosse attiva (sub doc. E).
Vista
l’esauriente documentazione agli atti, questo TCA ritiene non necessario
procedere ad ulteriori accertamenti.
2.11
Essendo la
presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1
LPTCA), non vengono accollate tasse e spese di giustizia.
Nonostante
la soccombenza di AT 1, la CV 1 non ha diritto a ripetibili. Infatti, secondo
la giurisprudenza nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata
dalle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF
126.
V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI
1992.
p. 164).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione dell’8 luglio
2015 è accolta.
§ È
accertato l’assoggettamento parziale di CV 1 al CCL PEAN ed il pagamento alla CV
1 dei relativi contributi dal 1° gennaio 2010.
§§ È fatto ordine alla CV 1 di presentare alla CV 1, entro 30 giorni
dalla crescita in giudicato del presente giudizio, i conteggi salariali, ai
sensi dell’art. 8 cpv. 4 CCL PEAN e 6 del Regolamento, dei collaboratori
impiegati nel reparto aziendale “lavori edili/genio civile/costruzione
idraulica“ dal 1° gennaio 2010 e di versare alla CV 1, entro 60
giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, i rispettivi
contributi, compresi gli interessi di mora del 5% computati dal primo gennaio
dell’anno successivo al periodo di contribuzione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele
Cattaneo Gianluca Menghetti