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Decisione

34.2015.25

Assoggettamento alla Fondazione FAR del reparto lavori edili/genio civile/costruzioni idrauliche di un'azienda (impresa mista non a tutti gli effetti) con coseguente obbligo di versare i contributi

9 agosto 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori, che ricadono dal

punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione

del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate condizioni, dal

60° anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie

ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di

accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP;

alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni

sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL PEAN;

artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).

Le

prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un

contributo pari all’1% (1,3% dal 1° gennaio 2008) rispettivamente al 4% del

salario determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante

il periodo transitorio dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1°

luglio 2003) fino al 31 dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro

corrispondeva al 4,66% e quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2

CCL PEAN e Regolamento PEAN).

Infine,

con l’entrata in vigore del CCL PEAN era dovuto un contributo di entrata unico

di fr. 680.—per lavoratore (art. 28 cpv. 3 CCL PEAN e Regolamento PEAN).

2.5. La

decisione di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo

anche ai datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore

economico o alla professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati

da tale convenzione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO [Legge federale concernente il

conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di

lavoro]; RS 221.215.311).

Al

fine di sapere se un'azienda rientra nel ramo economico o nella professione del

contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale

l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione,

nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di

lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non

costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività

naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda

svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per

decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo

sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La

giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di

obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle

aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere

un rapporto di concorrenza diretto (STF 4A_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid.

2.1 con riferimento a 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2 parzialmente

pubblicato in JAR 2007 313).

Va

poi rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio

dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e

quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto

collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e

condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende

che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che

un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente

autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali

posso essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante

per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza

un’azienda o di un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto

tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento

alla STF 4C.45/2002 dell’11 luglio 2002 consid. 2.1.1 e 4C.350/2000 del 12

marzo 2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile

2010; STF 9C_ 123/2010 del 3 maggio 2010).

2.6. Secondo

l’art. 2 cpv. 1 CLL PEAN dal profilo aziendale il contratto collettivo si applica a tutte le imprese o parti di imprese

(…) nei settori indicati dall’articolo stesso (cfr. consid. 2.5).

Se

un'impresa svolge attività sia comprese sia escluse nel settore dell’edilizia

principale si è in presenza di una cosiddetta impresa mista (cfr. Keller, Der flexible Altersrücktritt im

Bauhauptgewerbe, 2008, pag. 365, in particolare nota 1736 a pag. 366 in cui

riporta alcuni esempi d’imprese miste).

Le

imprese miste sono suddivise in imprese miste a tutti gli effetti ed imprese

miste non a tutti gli effetti.

Secondo

la giurisprudenza, nell’ambito di un’impresa mista (a tutti gli effetti;

n.d.r.) si parla di azienda autonoma o reparto aziendale autonomo se i reparti

sono organizzati in unità proprie. Questo presuppone che i singoli lavoratori

sono destinati a tale reparto e forniscono le altre attività dell’impresa non

solo in via sussidiaria. Nell’interesse della sicurezza del diritto è richiesto

che il reparto si presenti sul mercato come fornitore di prodotti e servizi con

un’immagine propria. Ciò non presuppone che il reparto sia

amministrato separatamente e che tenga una separata contabilità per essere

riconosciuto come tale (“Von einem

selbständigen Betrieb oder einem selbständigen Betriebsteil innerhalb eines

Mischunternehmens kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur

gesprochen werden, wenn dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das

setzt voraus, dass die einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und

die entsprechenden Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens

nicht nur hilfsweise erbracht werden. Im Interesse der Rechtssicherheit ist

zudem zu fordern, dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder

Dienstleistungen insofern auch nach aussen als entsprechender Anbieter

gegenüber den Kunden in Erscheinung tritt. Demgegenüber bedarf der Betriebsteil

keiner eigenen Verwaltung oder gar einer separaten Rechnungsführung, um als

solcher gelten zu können”; STF 9C_22/2015 del 6

ottobre 2015 consid. 4.5.2.2. con riferimento a STF 4A_377/2009 del 25

novembre 2009 consid. 6.1 e STF 4C.350/2000 vom 12. März 2001 consid. 3d).

Un'impresa

mista non a tutti gli effetti si caratterizza per la circostanza che un'azienda

svolge un'attività nel settore dell'edilizia principale e in un campo, almeno,

diverso da quello dell'edilizia principale, senza che siano individuabili unità

aziendali autonome.

A

tal riguardo, va fatto presente che in data 14 aprile 2005 il Consiglio di

Fondazione della CV 1 - che costituisce contemporaneamente la commissione

paritetica ed organo di controllo del CCL PEAN ed è quindi equamente composto

da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori; (cfr. art. 24 CCL

PEAN) – ha fissato i criteri per determinare l’assoggettamento al CCL PEAN di

un’impresa mista non a tutti gli effetti), che sono i seguenti:

" (…)

Unechte Mischbetrieb

Die Arbeitsgruppe “Mischbetriebe” hat

Kriterien aufgestellt, anhand welcher festgestellt, ob einem Betrieb

Tätigkeiten aus dem Bauhauptgewerbe das Hauptgepräge geben und er deshalb gesamthaft

dem GAV CV 1 zu unterstellen ist. Die Kriterien sind nach ihrer Wichtigkeit

absteigend geordnet, wobei immer eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen ist:

Umsatz und Anzahl der

Mitarbeiter pro Tätigkeitsgebiet, allenfalls in einem zeitlich über mehrere

Jahre dauernden Querschnitt

Ausbildung /

Qualifikation der Mitarbeiterinnen

__________ -Einteilung

(41A = Vermutung Bauhauptgewerbe)

Erscheinungsbild nach

aussen (Briefpapier, Internetauftritt, Teilnahme an Submissionen etc.)

Maschinenpark

Handelsregistereintrag

Ist der Betrieb nach seinem Gepräge nicht

dem Bauhauptgewerbe zuzuordnen, so sind dennoch diejenigen Vollzeitstellen dem

GAV CV 1 zu unterstellen, die einer Tätigkeit im Bauhauptgewerbe zugeordnet

werden könnten, falls der daraus sich ergebende, echte Betriebsteil einen

jährlichen Umsatz von ca. Fr. 500‘000.-- erzielen würde.“ (sottolineatura

del redattore)

Beschluss: Der Stiftungsrat stimmt der Beurteilung der

unechten Mischbetrieben nach diesen Kriterien zu.“ (doc. A)

Pertanto

se ad un reparto non è riconducibile un peso preponderante dell'attività

all'interno del settore dell'edilizia principale, sono tuttavia assoggettati al

CCL PEN i lavoratori occupati a tempo pieno destinati al settore dell’edilizia

principale nella misura in cui risulta che il reparto consegue una cifra di

affari annua di fr. 500'000.--. Quest’ultimo criterio è stato applicato, come

fatto presente dalla CV 1, con sentenza 3 marzo 2015 dalla Camera delle

assicurazioni sociali del Tribunale amministrativo del Canton Berna (doc. 27I)

e confermata, per diversi motivi, dal TF (DTF 141 V 657).

2.7. Nel

caso in esame la CV 1 sostiene che, essendo un’impresa mista non a tutti gli

effetti, la cui attività preponderante non rientra nel campo di applicazione

del CCL PEAN, non può essere assoggettata neppure in modo parziale. Essa

fa in particolare riferimento ad una sentenza del Tribunale cantonale

amministrativo ticinese 52.2012.248 dell’8 aprile 2013 (cfr. consid. 1.2 in

fine) in cui, parlando di imprese miste non a tutti gli effetti, aveva

rilevato:

" Se risultano preponderanti le attività sottoposte

al DCF DOG CCL PEAN, rispettivamente al CCL PEAN, allora l'intera

azienda è assoggettata e, di conseguenza, tenuta al pagamento dei contributi

per ogni singolo collaboratore occupato, indipendentemente dalla sua attività

e/o qualifica. Ove risultino invece preponderanti attività estranee (che

esulano dal campo di applicazione del DCF DOG CCL PEAN/CCL PEAN), allora

l'intera azienda non è assoggettata, così come non vengono assoggettati i suoi

dipendenti, neppure se questi svolgono attività che di principio rientrerebbero

nel campo di applicazione aziendale.” (cfr. consid. 2.2.2 della citata

sentenza)

Ritenuto

quindi che la succitata istanza giudiziaria cantonale ha “… chiarito che in

caso di aziende miste non a tutti gli effetti è determinante la preponderanza

delle attività svolte”, la società convenuta ribadisce che le sue attività rientrano

in modo preponderante tra i lavori forestali estranei al CLL PEAN, non può

essere assoggetta, nemmeno parzialmente, al succitato contratto collettivo

(cfr. punto no. 5 della risposta).

Come

rettamente rilevato dall’attrice, la citata sentenza del TRAM “… non aveva

lo scopo di definire il campo di applicazione del CCL PEAN quanto piuttosto

quello di rimediare pragmaticamente - lo dice la sentenza stessa (consid. 3) -

ad una situazione di stallo insostenibile creata dallo stesso TCA (da

intendersi quale TRAM, n.d.r.) con la sua precedente sentenza n. 52.2012.248

del 25 luglio 2012, pure pronunciata nell’ambito di una contestazione di una

clausola di un concorso pubblico” (replica pag. 3). Tale concorso, che

contemplava l’appalto di lavori non solo forestali ma anche di natura edile,

obbligava a tutti i concorrenti di fornire la certificazioni di avvenuto

pagamento dei contributi CLL PEAN. Visto che a quell’epoca diverse erano le

ditte forestali oggetto di verifica di assoggettamento dal parte della AT 1,

con la sentenza del 2013 il Tribunale aveva adottato una soluzione pragmatica, consistente

nell’obbligare solamente i concorrenti (al concorso pubblico) effettivamente assoggetti

al CCL PEAN di produrre l’attestato di avvenuto pagamento dei relativi

contributi, mentre gli altri potevano presentare una dichiarazione di non

assoggettamento o di procedura di accertamento in corso nei loro confronti

(cfr. consid. 3 della sentenza).

Trattandosi

dunque di una controversa clausola di un concorso pubblico, il TRAM non doveva

quindi esprimersi sull’assoggettamento parziale di un’impresa mista non a tutti

gli effetto, come è il presente caso.

2.8. Nell’ambito

della verifica del campo di applicazione aziendale da parte della AT 1, in data

9 gennaio 2013 (doc. E) la CV 1 ha riempito la modulista concernente le singole

attività caratterizzanti un’azienda forestale, elaborate dall’attrice con

Considerandi

l’ausilio della sezione ticinese dell’Associazione svizzera delle aziende

forestali (ASIF; doc. F).

Sulla

base di questa autodichiarazione, con la “decisione su opposizione” 4 febbraio

2015.

la Commissione Ricorsi AT 1, a conferma della “decisione” 16 dicembre 2013

della Direzione della AT 1 (doc. 12), ha suddiviso le attività della società tra

quelle non soggette all’obbligatorietà del CLL PEAN e quelle invece soggette:

" (…)

- Attività svolte secondo l'autodichiarazione:

a. Abbattimento

di alberi in qualsiasi condizione, con qualsiasi macchinario, taglio e potatura

di piante, gestione del bosco giovane, allestimento della tagliata, esbosco del

legname prodotto

b. Produzione

di paleria, di ciocchi da ardere, di sculture e arredo urbano

c. Selvicoltura e arboricoltura, piantagione di arbusti ed

alberi

d. Costruzione

di capanni, parchi gioco, istallazioni di svago e didattiche, block house,

recinzioni, palizzate, steccati

e. Manufatti in legno

f. Opere

di inerbimento di ogni tipo, opere con zolle vegetate, interventi con piante

legnose a moltiplicazione vegetativa, posa di stuoie di sostegno

g. Opere

migliorative per la vegetazione, cura della vegetazione (sfalcio argini)

h. Cura e manutenzione di biotopi (sfalcio)

Le attività summenzionate (lettere

a-h), cioè i lavori strettamente forestali, non fanno parte del campo di

applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.

i. Calla

neve, servizi invernali, trattore forestale (trasporti forestali)

l. Trasporti DAF (fanghi depurazione)

Le attività summenzionate (lettere

i-l), cioè i servizi invernali e trasporti forestali/fanghi depurazione, non

fanno parte del campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.

m. Corsi di formazione professionale

Questa prestazione di servizio,

cioè l'esecuzione di corsi di formazione, non fa parte del campo di

applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.

n. Riprofilamento superficie vignata (vigneto)

o. Cassoni/cassoni

in legno (per la stabilizzazione di scarpate/pendii), grate e briglie di

contenimento, gradonate

p. Arginature di ruscelli e torrenti

q. Risanamento di sentieri

Le attività summenzionate (lettere

n-q), fanno parte del campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN.”

(doc. 4, pag. 2-3)

La

AT 1 ha poi raggruppato le succitate attività nei seguenti reparti aziendali,

così come si evince nella “decisione” 4 febbraio 2015 della Commissione AT 1:

" (…)

- «Lavori

edili/genio civile/costruzione idraulica»

(sottoposto integralmente al DCF DOG CCL PEAN)

Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettere n-q

- «Lavori strettamente forestali»

(non sottoposto al DCF DOG CCL PEAN)

Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettere a-h

- «Servizi invernali/trasporti forestali e di fanghi»

(non sottoposto al DCF DOG CCL PEAN)

Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettere i-l

- «Corsi di formazione»

(non sottoposto al DCF DOG CCL PEAN)

Attività: vedi sopra, punto 2.2, lettera m (…)” (doc. 4,

pag. 4)

La

convenuta sostiene in primo luogo che le attività di cui alle lettere n-q,

raggruppate dall’attrice nel reparto aziendale “lavori edili/genio

civile/costruzione idraulica”, non rientrano nel novero di attività

dell’edilizia principale e quindi non assoggettabili al CCL PEAN. A torto.

A

tal riguardo in sede di petizione la AT 1, con riferimento a precedenti casi di

aziende forestali, ha rilevato che:

"

… di avere già deciso circa

attività analoghe che sono soggette alla stessa norma contrattuale: lavori di

trivellazione, ancoraggio ed istallazione di reti di protezione contro la

caduta di massi, la costruzione di ripari antivalanghe, la deforestazione

connessa con attività di messa in sicurezza di boschi o pendii, la costruzione

di sentieri con o senza corrimani e la riparazione di sentieri. (…)”

(doc. I, pag. 7)

Essa

ha poi evidenziato che le succitate attività sono definite nel protocollo 7 al

Contratto nazionale mantello, più precisamente Appendice 7 alla Convenzione di

complemento al campo di applicazione aziendale ai sensi dell’art. 2 CNM 2012-2015

(scaricabile dal sito della Società svizzera impresa e costruttori; www.baumeister.ch),

che funge d’ausilio interpretativo.

Del

resto, nella citata sentenza 25 luglio 2012 (cfr. consid. 2.7) il TRAM aveva fatto

riferimento ad una “decisione” della AT 1 in cui “…i lavori forestali che

comportano lavori edili e di genio civile, come le arginature di ruscelli o

torrenti, la stabilizzazione di pendii, il consolidamento di versanti franosi,

il risanamento di pendii, la costruzione di sentieri e strade (sentieri

naturali), i lavori di scavo ecc. rientrano nel campo di applicazione aziendale

del DCF DOG CCL PEAN" (cfr. consid. 2.2.).

Determinante

non è l’appartenenza formale della società qui convenuta al settore forestale, come

neppure lo scopo sociale iscritto a RC, ma piuttosto accertare se essa svolga

materialmente lavori di carattere edile, ciò che, come visto, è il caso anche

se in misura parziale.

La

AT 1 ha rettamente considerato la CV 1 un’impresa mista, poiché svolge attività

solo in parte nel campo di applicazione del CCL in parola e più precisamente

un’impresa mista non a tutti gli effetti, non avendo la stessa reparti

autonomi attivi nel settore interessato. Essa ha poi ritenuto che le attività

preponderanti della società non rientrano nel campo di applicazione del CCL in

parola. Risultando tuttavia dall’allegato all’autodichiarazione 9 gennaio 2013 che

dal 2010 le attività nel reparto aziendale “lavori edili/genio

civile/costruzione idraulica “ – di cui alle lettere n-q – hanno fatturato un

importo maggiore di fr. 500'000.--, occupato da 2 a 5 persone (cfr. sub doc. E.

), la AT 1 sostiene l’assoggettamento (parziale) della CV 1, chiedendo con la

presente petizione la condanna della società al pagamento dei rispettivi

contributi.

Occorre

esaminare se la clausola dei fr. 500'000.-- di fatturato del reparto edile di

un’impresa mista non a tutti gli effetti sia da confermare o meno.

In

merito all’ammontare di tale importo nella citata decisione 4 febbraio 2015 la

Commissione dei ricorsi della Fondazione convenuta ha pertinentemente spiegato:

" (…)

La regola secondo cui un'impresa è assoggettata a partire da un

fatturato di CHF 500 000.-- è peraltro proporzionata. Nel definire questo

limite, la AT 1 ha considerato che un dipendente genera in media un fatturato

di circa CHF 250’000.-- e che un «reparto aziendale» è costituito da almeno due

dipendenti. La regola non tocca quindi i reparti di piccole dimensioni che

influiscono in misura molto limitata sulla concorrenza. In questo modo è

rispettato il principio della libertà economica. (…)” (doc. 4, pag. 6)

Inoltre,

è dal 14 aprile 2005 che tale criterio è utilizzato dalla AT 1 (cfr. consid.).

Nondimeno

anche nella citata sentenza del 3 marzo 2015 il Tribunale amministrativo del

Canton Berna ha avallato tale criterio (cfr. consid. 2.7).

Questo

Tribunale non ha pertanto motivi per distanziarsi da tale prassi.

In conclusione, visto

quanto sopra, trattandosi di un’impresa mista non a tutti gli effetti, è

costatato che dal punto di vista aziendale il reparto “lavori edili/genio

civile/costruzione idraulica costruzioni”, che svolge le attività edili di cui

alle lett. n-q, AT 1 è obbligatoriamente assoggettato al CCL PEAN dal 1°

gennaio 2010.

2.9

Va

ricordato che il CCL PEAN è valido per tutto il territorio svizzero ad eccezione

del Canton Vallese (art. 2 cpv. 1 COG CCL PEAN) e di alcune imprese

espressamente designate all’art. 2 cpv. 2 del citato decreto federale ed è

applicabile per i lavoratori che soddisfano determinate condizioni elencate

all’art. 2 cpv. 5 del decreto stesso (cfr. consid. 2.5).

Dal momento che CV 1 ha la

sede in Ticino e che non rientra nel novero delle imprese escluse, pacifico è

che la società anche dal punto di vista geografico è soggetta al CCL PEAN.

Per quel che concerne l’assoggettamento

personale al citato CCL, l’attrice non ha individuato i lavoratori della CV 1

che svolgono attività nel campo edile, dovendo unicamente basarsi

sull’autodichiarazione del 9 gennaio 2013 in cui la società ha indicato un

numero di dipendenti (tra 2 e 4) operanti nelle attività assoggettate (sub doc.

E), senza aver tuttavia riempito la modulistica relativa ai salari dei singoli

dipendenti (doc. I). Essa ha unicamente allegato la lista dei suoi dipendenti,

quasi tutti con la qualifica di selvicoltori/forestali (sub doc. 13).

Come detto al consid. 2.4,

i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro corrispondono all’1% (1,3%

dal 1° gennaio 2008) rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8 CCL

PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio

dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31

dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e

quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e Regolamento

PEAN), più il contributo di entrata (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN e art. 36 cpv. 4

Regolamento PEAN).

Il datore di lavoro deve

versare gli acconti trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla fattura, ma al

più tardi alla fine del trimestre (art. 9 cpv. 2 CCL PEAN e Regolamento PEAN.

L’interesse di mora è del 5% dall’esigibilità della fattura (art. 9 cpv. 3 CCL

PEAN, art. 9 cpv. 4 Regolamento PEAN); la AT 1 esige gli interessi di mora per

tutti i contributi annuali dall’inizio dell’anno successivo (STF 9C_975/2012 e

9C_976/2012 del 15 aprile 2013, parzialmente pubblicato in DTF139

III 165, consid. 5.6.2).

Per questi

motivi è fatto ordine alla CV 1 di produrre alla CV 1 entro 30 giorni dalla

crescita in giudicato del presente giudizio, i conteggi salariali, ai sensi dell’art.

8.

cpv. 4 CCL PEAN e 6 del Regolamento, dei collaboratori impiegati dal 1°

gennaio 2010 nelle attività di cui alle lettere n-q [riprofilamento

superficie vignata (vigneto); cassoni/cassoni in legno (per la stabilizzazione

di scarpate/pendii), grate e briglie di contenimento, gradonate; arginature di

ruscelli e torrenti; risanamento di sentieri)] dell’autodichiarazione 9 gennaio

2013, raggruppate dall’attrice nel reparto aziendale “lavori edili/genio

civile/costruzione idraulica”, ritenuto che secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. d CCL

PEAN dal punto di vista personale assoggettati sono i lavoratori edili con o

senza conoscenze professionali, e di versare entro 60 giorni

(sempre dalla crescita del presente giudizio) i rispettivi contributi, compresi

gli interessi di mora del 5% computati dal primo gennaio dell’anno successivo

al periodo di contribuzione (sulla liceità di un simile modo di procedere cfr. in

tal senso STF 9C_475/201 del 29 ottobre 2012).

Ricordato infine

che il termine di prescrizione dei contributi secondo l’art. 41 cpv. 2 LPP

(applicabile anche al caso concreto, poiché si tratta di contributi

previdenziali ed il CCL PEAN non disciplina la prescrizione dei contributi) è

di 5 anni, ritenuto inoltre che in data 19 dicembre 2014 la società ha dichiarato

di rinunciare alla prescrizione per i contributi non prescritti (doc. G), i

contributi dovuti con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2010 non sono

prescritti.

2.10

La CV 1 ha

chiesto di richiamare dall’ASIF e dal Dipartimento del Territorio, Servizi

generali, il dossier riferito all’applicazione del CCL PEAN. Ha anche

chiesto l’audizione di non specificati testi e la deposizione della convenuta. Con

scritto 15 dicembre 2015 la convenuta ha da ultimo chiesto una perizia “…

sull’effettivo suo settore di attività da lei occupato e nel quale è

effettivamente attiva, rispettivamente sull’assenza di attività concorrenziale

nel settore dell’edilizia principale” (XIX).

Al riguardo, va ricordato che se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove .Un tale modo di procedere non lede il

diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. ((apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF

130.

II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).

Nel caso in esame, in

merito al succitato richiamo di documentazione, senza tuttavia

specificarne il motivo, va fatto presente che agli atti la convenuta stessa ha

prodotto uno scambio di scritti tra l’ASIF, il Dipartimento interessato e

l’attrice stessa inerente la problematica dell’assoggettamento al CCL PEAN

d’imprese forestali venutasi a creare dopo la sentenza 25 luglio 2012 del TRAM (ad

esempio: doc. 16, 17 e 18).

La società

non ha indicato quali testi sentire né tantomeno su cosa gli stessi dovrebbero

riferire.

Infine, la

chiesta perizia è superflua dal momento che nella più volte citata

autodichiarazione del 9 gennaio 2013 la CV 1 ha indicato, compilando il pertinente

formulario, in quali attività fosse attiva (sub doc. E).

Vista

l’esauriente documentazione agli atti, questo TCA ritiene non necessario

procedere ad ulteriori accertamenti.

2.11

Essendo la

presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1

LPTCA), non vengono accollate tasse e spese di giustizia.

Nonostante

la soccombenza di AT 1, la CV 1 non ha diritto a ripetibili. Infatti, secondo

la giurisprudenza nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata

dalle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF

126.

V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI

1992.

p. 164).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione dell’8 luglio

2015 è accolta.

§ È

accertato l’assoggettamento parziale di CV 1 al CCL PEAN ed il pagamento alla CV

1 dei relativi contributi dal 1° gennaio 2010.

§§ È fatto ordine alla CV 1 di presentare alla CV 1, entro 30 giorni

dalla crescita in giudicato del presente giudizio, i conteggi salariali, ai

sensi dell’art. 8 cpv. 4 CCL PEAN e 6 del Regolamento, dei collaboratori

impiegati nel reparto aziendale “lavori edili/genio civile/costruzione

idraulica“ dal 1° gennaio 2010 e di versare alla CV 1, entro 60

giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, i rispettivi

contributi, compresi gli interessi di mora del 5% computati dal primo gennaio

dell’anno successivo al periodo di contribuzione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Gianluca Menghetti