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Decisione

34.2015.28

Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio. Prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione durante il matrimonio

27 gennaio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica

ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale

quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.

25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti

di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero

passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,

La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce,

CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/

Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad

art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente

agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la pre-stazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio

e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti

al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e

all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno

aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti

effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di

principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza

(DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni

Considerandi

della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della

previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo

d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del

terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5

2.5.1

Dalla documentazione acquisita

agli atti risulta che a far tempo dal 2003 – e, per quanto è dato di capire,

sino ad aprile 2015 (cfr. VII, XIV/1) – CV 1 ha svolto attività lavorativa

presso la __________ ed è quindi stata assicurata ai fini previdenziali all’istituto

di previdenza dell’__________. Al passaggio in giudicato del divorzio (23

febbraio 2015, momento determinante per il riparto; cfr.

supra consid. 2.3) essa disponeva presso il citato istituto di una prestazione

d’uscita divisibile di CHF 104'893.30 (cfr. XXIII; cfr.

sentenza di divorzio consid. 9a; cfr. anche VII). L’avere accumulato presso __________

nel maggio 2015 è stato trasferito dapprima su un conto di libero passaggio

della Fondazione __________ (cfr. XIV/1) ed in seguito presso CV 2 (cfr. XIV/1,

XIX, XXII).

2.5.2

Per

quanto concerne AT 1, dagli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che il

capitale previdenziale che egli ha acquisito in costanza di matrimonio ammonta

complessivamente a CHF 147'356.30 ed è composto dall’avere di CHF 107'356.30 – accumulato quale dipendente della __________

presso la AT 2 (contratto __________; ex contratto __________ della __________)

ed attualmente depositato sulla polizza di libero passaggio n. __________

presso AT 2 (cfr. XV, XX) – e dall’avere di CHF 40'000.-- dichiaratamente

ed incontestatamente prelevato per il finanziamento dell’abitazione

primaria edificata nel 2006 e di cui al fondo mappale __________ RFD di __________

(cfr. XI; cfr. sentenza di divorzio considerando 5a e dispositivo n. 2).

Riguardo

a detto prelievo giova ricordare che capitali previdenziali prelevati in

costanza di matrimonio per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i

quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del

divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale

ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi

essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere

considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO;

DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der

Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

2.5.3

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un avere previdenziale

divisibile di CHF 147'356.30 accumulato da AT 1

rispettivamente di CHF 104'893.30 accumulato da CV 1 durante matrimonio, a

favore di quest’ultima spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un

importo di CHF 21'231.50 ([147'356.30 - 104'893.30] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Ne segue che la

somma di CHF 21'231.50, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati

articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui

superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (23

febbraio 2015) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B

36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà

essere trasferita da parte di AT 2 a favore di CV 1 sul conto ad essa

intestato presso __________.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 147'356.30.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 104'893.30.

3.- È

fatto ordine a AT 2 di versare a debito della polizza di libero passaggio n. __________

e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________

presso CV 2, la somma di CHF 21'231.50 oltre interessi compensativi ai

sensi dei considerandi a datare dal 23 febbraio 2015.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti