34.2015.28
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio. Prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione durante il matrimonio
27 gennaio 2016Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.28
RG/sc
Lugano
27
gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 31 luglio/3 agosto 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e
che oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA 2
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 13 gennaio 2015, passata in giudicato il 23 febbraio 2015, il Pretore
del Distretto di __________ ha sciolto per divor-zio il matrimonio celebrato da
AT 1 e CV 1 il 3 luglio 1994. Al punto 4 del dispositivo il Pretore ha sta-bilito
che “la LPP è divisa a metà come di legge (art. 122 CC). Cresciuta in
giudicato la sentenza di divorzio e il presente dispo-sitivo l’incarto è trasmesso
al TCA per la quantificazione degli a-veri soggetti a divisione” (cfr. I,
II).
1.2 Il
31 luglio/3 agosto 2015 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire
(art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza/libero
passaggio ed agli enti assicurativi interessati (in particolare e come si vedrà
meglio in appresso la AT 2 per quanto riguarda l’ex marito, l’istituto di previdenza
di __________ e la CV 2 per quanto concerne invece l’ex moglie) di determinarsi
al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del
giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle
relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXV) si dirà più diffusamente,
per quanto occorra, nei considerandi successivi.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica
ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale
quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art.
25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti
di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero
passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce,
CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad
art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la pre-stazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio
e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti
al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e
all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno
aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni
Considerandi
della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della
previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo
d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del
terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita
agli atti risulta che a far tempo dal 2003 – e, per quanto è dato di capire,
sino ad aprile 2015 (cfr. VII, XIV/1) – CV 1 ha svolto attività lavorativa
presso la __________ ed è quindi stata assicurata ai fini previdenziali all’istituto
di previdenza dell’__________. Al passaggio in giudicato del divorzio (23
febbraio 2015, momento determinante per il riparto; cfr.
supra consid. 2.3) essa disponeva presso il citato istituto di una prestazione
d’uscita divisibile di CHF 104'893.30 (cfr. XXIII; cfr.
sentenza di divorzio consid. 9a; cfr. anche VII). L’avere accumulato presso __________
nel maggio 2015 è stato trasferito dapprima su un conto di libero passaggio
della Fondazione __________ (cfr. XIV/1) ed in seguito presso CV 2 (cfr. XIV/1,
XIX, XXII).
2.5.2
Per
quanto concerne AT 1, dagli atti e dalle dichiarazioni di parte risulta che il
capitale previdenziale che egli ha acquisito in costanza di matrimonio ammonta
complessivamente a CHF 147'356.30 ed è composto dall’avere di CHF 107'356.30 – accumulato quale dipendente della __________
presso la AT 2 (contratto __________; ex contratto __________ della __________)
ed attualmente depositato sulla polizza di libero passaggio n. __________
presso AT 2 (cfr. XV, XX) – e dall’avere di CHF 40'000.-- dichiaratamente
ed incontestatamente prelevato per il finanziamento dell’abitazione
primaria edificata nel 2006 e di cui al fondo mappale __________ RFD di __________
(cfr. XI; cfr. sentenza di divorzio considerando 5a e dispositivo n. 2).
Riguardo
a detto prelievo giova ricordare che capitali previdenziali prelevati in
costanza di matrimonio per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i
quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del
divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale
ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi
essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere
considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO;
DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der
Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
2.5.3
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un avere previdenziale
divisibile di CHF 147'356.30 accumulato da AT 1
rispettivamente di CHF 104'893.30 accumulato da CV 1 durante matrimonio, a
favore di quest’ultima spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un
importo di CHF 21'231.50 ([147'356.30 - 104'893.30] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Ne segue che la
somma di CHF 21'231.50, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui
superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (23
febbraio 2015) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B
36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere trasferita da parte di AT 2 a favore di CV 1 sul conto ad essa
intestato presso __________.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 147'356.30.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 104'893.30.
3.- È
fatto ordine a AT 2 di versare a debito della polizza di libero passaggio n. __________
e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________
presso CV 2, la somma di CHF 21'231.50 oltre interessi compensativi ai
sensi dei considerandi a datare dal 23 febbraio 2015.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti