34.2015.29
Divisione degli averi previdnnziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale
19 febbraio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.29
RG/sc
Lugano
19
febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa promossa
con istanza 17 agosto 2015 e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio;
delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in fatto e in
diritto
1.1 Con sentenza 31 marzo 2014, passata
in giudicato il 16 novembre 2014, il Tribunale di __________ ha pronunciato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AT 1 e CV 1, dando
atto – per quanto qui interessa – nei motivi della sentenza “che viene
disposto in favore della sig.ra AT 1, come stabilito per legge, l’assegnazione
del 50% del secondo pilastro (prestazione d’uscita del sistema previdenziale
Elvetico), maturato dal marito sig. CV 1 a seguito dell’attività lavorativa
prestata in Svizzera, calcolato per la durata del matrimonio comprensivo di
interessi” e disponendo, in successiva sede di completazione del
dispositivo operata in data 8 maggio 2014, “di assegnare a AT 1 il 50% del
secondo pilastro maturato da CV 1 per effetto della attività lavorativa prestata
in Svizzera, calcolato per la durata del matrimonio comprensivo di interessi”
(doc. A/2).
1.2 Con
istanza 17 agosto 2015 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è rivolta allo
scrivente Tribunale (TCA) chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza
italiana nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali dell’ex
marito.
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto a CV 1 di confermare, in particolare, di non opporsi alla
delibazione e di presentare e-ventuali osservazioni all’istanza in oggetto, di
indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il
matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze
di libero passaggio, di indicare se egli percepisce prestazioni del secondo
pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio capitale
previdenziale (cfr. II).
Stante
la non opposizione dell’ex marito alla delibazione, alla lu-ce di quanto da
esso dichiarato quo agli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante
il matrimonio nonché al prelievo operato nel febbaio 2010 per il finanziamento
dell’abitazione primaria (cfr. V), il TCA ha chiesto agli istituti
interessati (la CV 2 e la __________) le infor-mazioni utili ai fini del riparto
ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti (cfr. X, XI).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dun-que decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2 Delibazione
2.2.1 La
procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP
(RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del
Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita
può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Dall’istanza
in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della
sentenza del Tribunale di ___________ – laddove statuisce in materia di
ripartizione degli a-veri previdenziali dell’ex marito – sia la consecutiva
esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.
In
caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73
cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove
ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui
l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1; Bucher,
Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit,
in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im
Bereich der So-zialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen und die
schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale
delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in
giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla ba-se della sentenza di divorzio pronunciata
all’estero, l’esecuzio-ne del riparto degli averi previdenziali accumulati dal
marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die fa-milienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abtei-lung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011
p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione
della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di
matrimonio da CV 1 il quale ha svolto, con accumulo di capitale previdenziale,
e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. V, X). Al TCA
compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi del
summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento
e di dichiarazione di esecutività (exequatur), della sentenza del Tribunale di ___________,
laddove questa ha per oggetto la compensa-zione delle aspettative previdenziali
(in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219,
nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di
Lugano).
2.2.2
L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta
in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato
in cui fu pronunciata (lett. a), se la deci-sione non può più essere impugnata
con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste
alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri
ter-mini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29
cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze
manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche
di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in
violazione di principi fon-damentali del diritto procedurale svizzero,
segnatamente in di-sattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b),
come pu-re di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pen-desse o
fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo
oggetto (cpv. 2 lett. c).
2.2.3 In materia di previdenza
professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui
fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella
generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio
(art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30
gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli
artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere
se la com-petenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla
com-pensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art.
65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen
Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi
riferimenti; Stutzer,
Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006
pp. 250s; Schwander,
Anerkennung und Vollstreckung ausländi-scher Scheidungsurteile, in FamPra 2009,
p. 855; Gmünder,
Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Schei-dungsurteilen unter
besonderer Berücksichtigung von kindes-rechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p.
109; con Cardinaux,
op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni
caso nulla impedisce il riconoscimento, per quan-to riguarda la competenza
indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente
caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto
nello Stato del giudizio]).
In
concreto dal fascicolo risulta che al momento del divorzio AT 1 (attrice) era
domiciliata a __________ (Circondario del Tribunale di __________, cfr. __________);
CV 1 (convenuto) era invece domiciliato a __________ (rientrante nella
competenza territoriale del Tribunale di __________, cfr. __________). A norma
dell’art. 26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la
competenza del Tribunale di __________ era quindi data, come risulterebbe
d’altronde pure data la competenza giusta il suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che
prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di
uno dei coniugi (in casu dell’ex marito). La sentenza da delibare è inoltre regolarmente
passata in giudicato il 16 novembre 2014 come attestato dalla stampiglia
apposta sull'esemplare della sentenza versata agli atti (doc. A/2).
2.2.4 Nel
caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli
averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il
giudice straniero – sottoposto alle me-desime regole applicabili al giudice
svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno
raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma
gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella proce-dura
giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC) e non è quindi stata pro-dotta alcuna
attestazione da parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare
il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della
divisione, deve cioè limi-tarsi a stabilire la chiave di riparto –
rispettivamente, se del ca-so, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia
ex art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1.4; DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/
Lavanchy, Besoin de réforme
dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions
actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle
aspettative previdenziali a se-guito di divorzio quale violazione dell’art. 27
cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op.
cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al
giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti
effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso
nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid.
2.1.4; Volken,
Kom-mentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti
Greiner, Der Begriff der
Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp.
23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen,
österrei-chischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/
Rumo-Jungo
(Hrsg.), Kind und
Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr.
anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La
divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di
divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul rico-noscimento
parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio
cfr. Jametti Greiner, op. cit., p.
24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di
decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.
165ss).
Posto come non siano nella
specie ravvisabili – e nemmeno vengono fatti valere – motivi di rifiuto giusta
l’art. 27 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di
un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte
dell’istituto previdenziale circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno
essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la
fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da
trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto
di previdenza – la sentenza 31 marzo 2014 del Tribunale di __________, con relativa
completazione del dispositivo dell’8 maggio 2014, laddove stabilisce il diritto
di AT 1 alla metà dell’avere pensionistico
(2° pilastro) accumulato in Svizzera dall’ex coniuge (cfr. supra
consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2.3 Divisione
2.3.1
Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP,
nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.
supra consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla
chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di
diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice im-partisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive con-clusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio
sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere
divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria
(pilastro 2A) e della previ-denza più estesa (pilastro 2B). Non
rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia
del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare
STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le
divorce, cit., p. 215; Stauffer, Be-rufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto
di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono
essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA
34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che CV 1
fosse assicurato al momento del matrimonio (30 agosto 1997) presso un ente
previdenziale svizzero o disponesse a tale epoca di averi di previdenza
depositati in Svizzera (cfr. supra consid. 2.3.1. in fine). Dal fascicolo
emerge che da ottobre 2000 a giugno 2003 egli è assicurato, quale dipendente
della __________, dapprima alla __________ ed in seguito alla __________ (cfr.
V, XI/1). Da luglio 2003, quale dipendente della Brimetal SA, è assicurato alla
CV 2 dove è confluito il capitale previdenziale precedentemente acquisito (cfr.
VII, IX/1) e dove alla crescita in giudicato del divorzio (16 novembre 2014, momento
determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) disponeva di una
prestazione d’uscita divisibile di CHF 19'519.20 (cfr. VII).
2.3.3 Dalle
tavole processuali emerge inoltre che il 26 febbraio 2010 CV 1 ha effettuato
presso la CV 2 un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di CHF
20'646.-- (cfr. VII).
Ora, capitali
previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il finanziamento
dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso
alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non
perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale
sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente
a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi
conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6
LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi
Bäder
Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008,
pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung
von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art.
122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
Ne
segue che – stante un capitale di CHF 19'519.20 al momento del
divorzio, aumentato dell’importo di cui al suddetto prelievo (CHF CHF
20'646.--) – l’avere
pensionistico accumulato da CV 1 suscettibile di essere diviso ammonta a
CHF 40'165.20.
2.3.4 Considerato quanto precede,
richiamata la chiave di riparti-zione stabilita dalla giudice del divorzio,
essendo nella specie da considerare che tutto l’avere disponibile al momento
del di-vorzio, unitamente alla somma prelevata per il finanziamento della
proprietà d’abitazione, è stato accumulato in costanza di matrimonio, a favore
di AT 1 spetta un accredito di CHF 20'082.60
(40'165.20 : 2).
2.4 Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in
cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
Ne
consegue che la somma di CHF 20'082.60 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF
9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e
12 OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'isti-tuto debitore – maturati dal 16
novembre 2014 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255,
258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/
02 dell’8 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere accreditata da parte della CV 2 (contratto n. __________) e a
favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’__________
(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare
della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4
settembre 2003).
2.5 La procedura
è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 40'165.20.
2.- È
fatto ordine alla CV 2 (contratto n. __________) di versare a favore di AT 1,
su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la __________, la
somma di CHF 20'082.60 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a
contare dal 16 novembre 2014.
3.- Non si percepisce tassa di
giustizia mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti