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Decisione

34.2015.3

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Due distinti contratti d'adesione: persone assicurate, calcolo dei contributi. Rigetto in via d

29 aprile 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i nomi dei dipendenti non siano le sue mentre per la lista salari 2013 sostiene

trattasi di firma “magica”. Conclude postulando il ricalcolo dei

contributi per il 2012 e 2013 ed in subordine l’annullamento del contratto __________

con effetto dal 1. gennaio 2012.

1.5 Con

sentenza 13 maggio 2014, congiunte le procedure di cui agli inc. 34.2013.54 e

34.2014.4 per un unico giudizio, accertata l’e-sistenza a far tempo da gennaio

2011 di due distinti contratti e ritenendo infondate le tesi e le argomentazioni

di parte convenuta, lo scrivente Tribunale (TCA) ha accolto entrambe le petizioni.

Adito

con ricorso in materia di diritto pubblico, con giudizio 24 di-cembre 2014 il

Tribunale federale – confermando l’accertamen-to dei fatti operato dallo

scrivente Tribunale ma vista la produzio-ne, in sede di procedura ricorsuale

federale delle distinte salariali aggiornate concernenti il 2013 e dalle quali

è risultata la necessità di correggere, a favore della società datrice di

lavoro, di CHF 279.65 l’importo di CHF 19'495.-- stabilito in relazione al

contratto __________ e di CHF 258.35 l’importo di CHF 33'714.50 relativo al contratto

__________ – ha parzialmente accolto il gravame, annullando la sentenza

cantonale e rinviando la causa al TCA per la rettifica degli importi dovuti alla

fondazione attrice e per la conseguente emanazione di una nuova decisione.

1.6 Dopo

ricezione del giudizio federale il TCA ha invitato sia la società convenuta che

la fondazione attrice a voler presentare eventuali osservazioni sulla documentazione

prodotta da que-st’ultima in sede federale e sui nuovi conteggi da essa presentati.

Entrambe le parti

sono rimaste silenti.

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai

sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

Per

costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui

la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla

decisione di rinvio dei giudici di ultima i-stanza. Le considerazioni di

diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quali il Tribunale

federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti

sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011, I

874/06 dell'8 agosto 2007; DTF 120 V 237, 117 V 241).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,

quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. STF C

89/03 del 2 luglio 2007; cfr. supra consid. 1.6).

Considerandi

2.2

L'art.

11.

LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente

di affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale

affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,

1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere

interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre

gli istituti di previden-za possono strutturare liberamente le prestazioni, il

finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non

devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchia-ia di cui

all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono

per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni

minime previste dalla legge.

2.3

Nel

processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale

l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine

di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni

sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti

nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V

195.

consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore

di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se

la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate

non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati

in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di

poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4

In

lite è il pagamento dei contributi previdenziali (con interessi e spese) dovuti

dalla CV 1 alla fondazione attrice. In sintesi, nella STCA del 13 maggio 2014,

lo scrivente Tribunale, accertata, contrariamente all’assunto di parte

convenuta, l’esistenza di due distinti contratti d’adesione (da gennaio 2011) –

uno concernente i quadri l’altro il restante personale – ha condannato la

società datrice di lavoro a versare all’ente previdenziale gli importi di CHF

20'335.85 oltre interessi per contributi (e spese) dovuti in relazione al

contratto __________, e CHF 35'007.20 per contributi e spese dovuti in base al

contratto __________. Suddetti importi, per altro rimasti incontestati in

quanto tali dalla società convenuta, corrispondevano a quelli risultanti dai

conteggi prodotti dal-l’attrice nelle rispettive procedure e di cui agli inc.

34.2013.54

e 34.2014.4.

Nel

suo giudizio del 24 dicembre 2014 il TF ha confermato l’accertamento dei fatti

operato dal TCA e quindi l’esistenza di due distinti contratti d’adesione a

partire dal mese di gennaio 2011 (cfr. STCA 13 maggio 2014 consid. 2.5) e,

sulla base dei nuovi conteggi e delle distinte salariali prodotti in sede di

procedura ricorsuale federale dall’istituto di previdenza, costatata la

necessità di operare una correzione al ribasso degli importi stabiliti nel

Dispositivo

dispositivo del giudizio cantonale, ha annullato la STCA e rinviato la causa allo

scrivente Tribunale per procedere a tale rettifica.

2.5 Nella

STCA 13 maggio 2014, con riferimento sia al contratto d’adesione n. __________

sottoscritto dal datore di lavoro il 17 marzo 2009, il TCA ha cifrato in CHF

20'335.85 l’importo dovuto dalla CV 1 in relazione al contratto __________

rispettivamente ha fissato in CHF 35'007.20 i contributi rimasti scoperti in relazione

al contratto __________.

Per

entrambi i contratti la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo

contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento

dei contributi sono disciplinati nei rispettivi summenzionati contratti

d'adesione (art. 10; art. 6 per gli interessi attivi e passivi), regolamenti di

previdenza (artt. 2, 3 e 5) e piani di previdenza. In particolare i premi, il

cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito

di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv.

2 LPP; cfr. contratti d'adesione e piani di previdenza).

Alla luce delle

modifiche salariali relative al 2013 rese note nelle more della procedura

ricorsuale federale, stante la seppur minima differenza emersa dal relativo nuovo

conteggio – rimasto incontestato anche nell’ambito della presente procedura su

rinvio ed effettuato conformemente alle richiamate disposizioni legali e

regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone

assicurate e dei salari erogati – dal quale (conteggio) è emerso un

minor costo a carico della società datrice di lavoro di CHF 279.65 per il

contratto __________ (in relazione segnatamente alla rettifica concernente il

dipendente __________ il cui salario annunciato annuo ammonta non a CHF

55'250.-- come da precedenti certificazioni [cfr. doc. A/8-9 inc. 34.2013.54]

bensì, come da distinta salariali aggiornate, a CHF 51'369.-- [cfr. XIIIbis/1-2

inc. 34.2013.54]) e di CHF 258.35 per il contratto __________ (a seguito della

rettifica relativa alla dipendente __________ il cui salario annuo annunciato

ammonta non a CHF 56'550.-- come da precedenti certificazioni [cfr. doc. A/8-9

inc. 34.2014.4] bensì, come da distinta salariali aggiornate, a CHF 50'266.--

[cfr. XIIIbis/1-2 inc. 34.2013.54]), la CV 1 deve essere condannata a versare i

contributi previdenziali scoperti (con interessi passivi e spese di diffida, per

scioglimento dei contratti e spese di esecuzione; cfr. regolamento delle spese)

ammontanti a CHF 20'056.20 per il contratto __________ e a CHF 34'748.85 per il

contratto __________.

Sugli

importi di cui sopra sono dovuti interessi di mora al 5% (art. 66 cpv. 2 LPP, art.

104 CO; Brühwiler,

Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p.

89; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi

riferimenti; DTF 117 V 350) su CHF 19'215.35 (contributi con spese di diffida e

di scioglimento di contratto) dal 1. settembre 2013 rispettivamente su CHF 33'456.15

(contributi con spese di diffida e di scioglimento di contratto) dal 1.

settembre 2013.

2.6 Nulla

si oppone alla pronuncia, quale conseguenza del riconosci-mento delle pretese

attoree, del rigetto definitivo, per gli importi suddetti, delle opposizioni interposte

ai PE n. __________ e __________ del 23 settembre 2013 dell’UE di __________

(art. 79, 80 LEF; DTF 107 III 60; Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s), ciò che consente alla parte

creditrice di non dover successivamente intentare la procedura di cui

all’art. 80 LEF.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione delle esecuzioni

senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto

definitivo delle opposizioni al giudice dell'esecuzione.

2.7 La

procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS

2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si

giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia

agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore

litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi

sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128

V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984

p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si

giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La

petizione del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 20'056.20 oltre interessi

al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 19'215.35.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 23 settembre

2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 20'056.20 oltre interessi al 5%

dal 1. settembre 2013 su CHF 19'215.35.

2.- La

petizione del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 34'748.85 oltre interessi

al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 33'456.15.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n.__________ del 23 settembre

2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 34'748.85 oltre interessi al 5%

dal 1. settembre 2013 su CHF 33'456.15.

3.- Non

si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti