34.2015.3
Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza. Due distinti contratti d'adesione: persone assicurate, calcolo dei contributi. Rigetto in via d
29 aprile 2015Italiano16 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.3
rg/gm
Lugano
29 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla STF 9C_481/2014 del 24 dicembre 2014 nelle
cause promosse con petizioni del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) e del 3
febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
contratto d’adesione (n. __________) sottoscritto il CV 1, quale datore di lavoro,
ha affidato l’attuazio-ne della previdenza professionale obbligatoria dei suoi
dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. febbraio 2009; pure il relativo piano
di previdenza – indicante quali persone assicurate “l’intero personale
soggetto alla LPP” – è stato sottoscritto e messo in vigore, con effetto
dal 1. febbraio 2009, dal co-mitato di cassa il 17 marzo 2009; contratto e
piano di previdenza sono quindi stati firmati dalla fondazione il 5 maggio 2009
(doc. A/1, A/4 inc. 34.2013.54).
Il
26 gennaio 2011 la CV 1 e la AT 1 hanno sottoscritto un ulteriore contratto
d’adesione (n. __________). Il 26 gennaio/18 marzo 2011 è stato sottoscritto e
messo in vigore da parte del comitato di cassa il relativo piano di previden-za
indicante quali persone assicurate “Tutti i quadri soggetti alla LPP”;
contratto e piano di previdenza sono stati firmati dalla Fon-dazione il 18
marzo 2011 (doc. A/1, A/4 inc. 34.2014.4).
1.2 Disdetto
– dopo l’invio di diffide (sub doc. A/8, doc. A/10 inc. 34.2013.54) – il contratto
d’adesione n. __________ per il 31 maggio 2013 (doc. A/11) a motivo del
mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di
spese) di CHF 19'495.-- (cfr. conteggio 13 agosto 2013 sub doc. A/8 e doc.
A/12), adite le vie esecutive con PE n. __________ del-l’UE di __________ (doc.
A/13), con petizione del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) la AT 1, chiede la
condanna della CV 1 al pagamento del summenzionato importo oltre interessi al
5% dal 1. settembre 2013, di CHF 540.85 per interessi al 31 agosto 2014 nonché
delle “spese di esecuzione”. Postula altresì il rigetto definitivo
dell’opposizione al suddetto precetto come pure la rifusione delle spese
ripetibili.
Dopo
invio di diffide (cfr. A/10 e 12) è pure stato disdetto il contratto n. __________
per il 31 maggio 2013 (doc. A/11 inc. 32.2014.4) stante il mancato pagamento
dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di spese) di CHF 33'714.
50 (cfr. conteggio sub doc. A/8 e doc. A/12), adite le vie esecutive con PE n. __________
dell’UE di __________ (doc. A/13), con petizione del 3 febbraio 2014 (inc.
34.2014.4) la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento del summenzionato
importo oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2013 di CHF 992.70 quali
interessi al 31 agosto 2013 nonché delle “spese di esecuzione”. Postula
anche qui il rigetto definitivo dell’opposizione al suddetto precetto come pure
la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 Con la
risposta di causa alla petizione 25 novembre 2013 la CV 1, rappresentata dal
suo amministratore unico (da febbraio 2010) __________, si oppone alla pretesa
attorea. E-videnzia in particolare – per quanto qui interessa – come il contratto
d’adesione n. __________, tramite l’intervento di __________, dipendente della __________
cui era stata nel corso del 2010 sottoposta la relativa richiesta al fine di
migliorare le prestazioni assicurative del personale, sarebbe stato sostituito
dal nuovo contratto n. __________). Osserva poi che a seguito dei problemi
finanziari iniziati a metà 2011 la società ha deciso, sempre per il tramite del
suddetto impiegato, di “ritornare” al precedente contratto allo scopo di
risparmiare diverse migliaia di franchi all’anno. __________ avrebbe
rassicurato l’amministratore circa la fattibilità, a determinate condizioni, di
tale ulteriore modifica contrattuale come pure del fatto (confer-mato anche da
un’altra dipendente dell’ente assicurativo) che il vecchio contratto __________
non fosse più in essere e che le richieste di pagamento (rispettivamente i
piani di pagamento) inviate alla società dalla fondazione per i contributi
previdenziali ri-masti impagati si riferivano quindi unicamente al nuovo
contratto, il precedente essendo stato annullato. Evidenzia come tuttavia
suddetta nuova modifica contrattuale auspicata con effetto dal 1. gennaio 2012
si è concretizzata solo con effetto dal 1. gennaio 2013 grazie all’intervento,
nell’aprile 2013, del responsabile del-l’agenzia assicurativa di __________.
Rimproverando a __________ di non aver agito in maniera corretta, ritiene in
conclusione – e per quanto è dato di capire – che il calcolo dei contributi
debba venire rivisto con effetto dal 1. gennaio 2012 rispettivamente che il
contratto __________ debba essere annullato con effetto dal 1. gennaio 2012.
In replica la fondazione
attrice evidenzia in particolare come nel caso di specie vi siano due distinti
contratti (contratto base n. __________ in vigore dal 1. febbraio 2009 e
contratto per dirigenti n. __________ in vigore dal 1. gennaio 2011) e che mai
è stato pattuito che un contratto sostituisse l’altro. Precisa quindi di essere
venuta incontro al datore di lavoro tramite 2 distinti piani di pagamento (uno
per ogni contratto) entrambi datati 21 marzo 2013, uno dei quali (contratto
base) non è tuttavia stato sottoscritto dalla società convenuta. L’attrice
produce inoltre le liste di modifica dei salari 2012 e 2013 relative ai due
rispettivi contratti __________ e __________.
In duplica per la
società convenuta l’amministratore unico si riconferma nella proprie richieste
di giudizio risottolineando che – come era stato chiesto a __________ – il
contratto stipulato nel 2011 (n. __________) doveva sostituire quello
sottoscritto nel 2009 (n. __________), che le liste salariali agli atti
relative al 2012 non riportano la sua firma e contengono inoltre incongruenze,
che in quelle del 2013 le sue firme “magiche” sono “state ricavate
magari da un file word contenente l’immagine della mia firma” (al riguardo
sostiene di aver rinunciato ad un’azione legale nei confronti della __________
per motivi finanziari), che ha volutamente rifiutato di sottoscrivere il piano
di pagamento relativo al contratto __________, che non vi erano motivi, se si
considerano i salari erogati, per distinguere tra “dipendenti base” e “dirigenti”
e per giustificare quindi l’esistenza di due distinti contratti di previdenza.
Conclude riaffermando come il contratto __________ abbia interamente sostituito
il contratto __________ e ribadendo quindi la necessità di ricalcolare “le
prestazioni [recte: contributi] relative agli anni 2012 e 2013 secondo il contratto
Base e non secondo il contratto dirigenti”.
1.4 Con
risposta alla petizione 3 febbraio 2014 la società convenuta, sempre rappresenta
dal suo amministratore unico, rinviando alle considerazioni espresse nella
risposta alla petizione 25 novembre 2013, contesta la pretesa attorea. In
particolare osserva anche qui di avere all’epoca chiesto a __________ un nuovo
contratto che sostituisse il precedente allo scopo di migliorare le prestazioni
di tutti i dipendenti e che la decisione di distinguere due categorie di
persone assicurate (dipendenti base e dirigenti) è stata una scelta unilaterale
dell’assicuratore non esplicitata nel contratto siglato il 26 gennaio 2011.
Ribadisce per il resto come le firme riportate nella lista dei salari 2012 contenente
Fatti
i nomi dei dipendenti non siano le sue mentre per la lista salari 2013 sostiene
trattasi di firma “magica”. Conclude postulando il ricalcolo dei
contributi per il 2012 e 2013 ed in subordine l’annullamento del contratto __________
con effetto dal 1. gennaio 2012.
1.5 Con
sentenza 13 maggio 2014, congiunte le procedure di cui agli inc. 34.2013.54 e
34.2014.4 per un unico giudizio, accertata l’e-sistenza a far tempo da gennaio
2011 di due distinti contratti e ritenendo infondate le tesi e le argomentazioni
di parte convenuta, lo scrivente Tribunale (TCA) ha accolto entrambe le petizioni.
Adito
con ricorso in materia di diritto pubblico, con giudizio 24 di-cembre 2014 il
Tribunale federale – confermando l’accertamen-to dei fatti operato dallo
scrivente Tribunale ma vista la produzio-ne, in sede di procedura ricorsuale
federale delle distinte salariali aggiornate concernenti il 2013 e dalle quali
è risultata la necessità di correggere, a favore della società datrice di
lavoro, di CHF 279.65 l’importo di CHF 19'495.-- stabilito in relazione al
contratto __________ e di CHF 258.35 l’importo di CHF 33'714.50 relativo al contratto
__________ – ha parzialmente accolto il gravame, annullando la sentenza
cantonale e rinviando la causa al TCA per la rettifica degli importi dovuti alla
fondazione attrice e per la conseguente emanazione di una nuova decisione.
1.6 Dopo
ricezione del giudizio federale il TCA ha invitato sia la società convenuta che
la fondazione attrice a voler presentare eventuali osservazioni sulla documentazione
prodotta da que-st’ultima in sede federale e sui nuovi conteggi da essa presentati.
Entrambe le parti
sono rimaste silenti.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai
sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
Per
costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui
la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima i-stanza. Le considerazioni di
diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quali il Tribunale
federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolanti
sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011, I
874/06 dell'8 agosto 2007; DTF 120 V 237, 117 V 241).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. STF C
89/03 del 2 luglio 2007; cfr. supra consid. 1.6).
Considerandi
2.2
L'art.
11.
LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente
di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previden-za possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchia-ia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono
per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.3
Nel
processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine
di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195.
consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4
In
lite è il pagamento dei contributi previdenziali (con interessi e spese) dovuti
dalla CV 1 alla fondazione attrice. In sintesi, nella STCA del 13 maggio 2014,
lo scrivente Tribunale, accertata, contrariamente all’assunto di parte
convenuta, l’esistenza di due distinti contratti d’adesione (da gennaio 2011) –
uno concernente i quadri l’altro il restante personale – ha condannato la
società datrice di lavoro a versare all’ente previdenziale gli importi di CHF
20'335.85 oltre interessi per contributi (e spese) dovuti in relazione al
contratto __________, e CHF 35'007.20 per contributi e spese dovuti in base al
contratto __________. Suddetti importi, per altro rimasti incontestati in
quanto tali dalla società convenuta, corrispondevano a quelli risultanti dai
conteggi prodotti dal-l’attrice nelle rispettive procedure e di cui agli inc.
34.2013.54
e 34.2014.4.
Nel
suo giudizio del 24 dicembre 2014 il TF ha confermato l’accertamento dei fatti
operato dal TCA e quindi l’esistenza di due distinti contratti d’adesione a
partire dal mese di gennaio 2011 (cfr. STCA 13 maggio 2014 consid. 2.5) e,
sulla base dei nuovi conteggi e delle distinte salariali prodotti in sede di
procedura ricorsuale federale dall’istituto di previdenza, costatata la
necessità di operare una correzione al ribasso degli importi stabiliti nel
Dispositivo
dispositivo del giudizio cantonale, ha annullato la STCA e rinviato la causa allo
scrivente Tribunale per procedere a tale rettifica.
2.5 Nella
STCA 13 maggio 2014, con riferimento sia al contratto d’adesione n. __________
sottoscritto dal datore di lavoro il 17 marzo 2009, il TCA ha cifrato in CHF
20'335.85 l’importo dovuto dalla CV 1 in relazione al contratto __________
rispettivamente ha fissato in CHF 35'007.20 i contributi rimasti scoperti in relazione
al contratto __________.
Per
entrambi i contratti la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo
contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento
dei contributi sono disciplinati nei rispettivi summenzionati contratti
d'adesione (art. 10; art. 6 per gli interessi attivi e passivi), regolamenti di
previdenza (artt. 2, 3 e 5) e piani di previdenza. In particolare i premi, il
cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito
di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv.
2 LPP; cfr. contratti d'adesione e piani di previdenza).
Alla luce delle
modifiche salariali relative al 2013 rese note nelle more della procedura
ricorsuale federale, stante la seppur minima differenza emersa dal relativo nuovo
conteggio – rimasto incontestato anche nell’ambito della presente procedura su
rinvio ed effettuato conformemente alle richiamate disposizioni legali e
regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone
assicurate e dei salari erogati – dal quale (conteggio) è emerso un
minor costo a carico della società datrice di lavoro di CHF 279.65 per il
contratto __________ (in relazione segnatamente alla rettifica concernente il
dipendente __________ il cui salario annunciato annuo ammonta non a CHF
55'250.-- come da precedenti certificazioni [cfr. doc. A/8-9 inc. 34.2013.54]
bensì, come da distinta salariali aggiornate, a CHF 51'369.-- [cfr. XIIIbis/1-2
inc. 34.2013.54]) e di CHF 258.35 per il contratto __________ (a seguito della
rettifica relativa alla dipendente __________ il cui salario annuo annunciato
ammonta non a CHF 56'550.-- come da precedenti certificazioni [cfr. doc. A/8-9
inc. 34.2014.4] bensì, come da distinta salariali aggiornate, a CHF 50'266.--
[cfr. XIIIbis/1-2 inc. 34.2013.54]), la CV 1 deve essere condannata a versare i
contributi previdenziali scoperti (con interessi passivi e spese di diffida, per
scioglimento dei contratti e spese di esecuzione; cfr. regolamento delle spese)
ammontanti a CHF 20'056.20 per il contratto __________ e a CHF 34'748.85 per il
contratto __________.
Sugli
importi di cui sopra sono dovuti interessi di mora al 5% (art. 66 cpv. 2 LPP, art.
104 CO; Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p.
89; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi
riferimenti; DTF 117 V 350) su CHF 19'215.35 (contributi con spese di diffida e
di scioglimento di contratto) dal 1. settembre 2013 rispettivamente su CHF 33'456.15
(contributi con spese di diffida e di scioglimento di contratto) dal 1.
settembre 2013.
2.6 Nulla
si oppone alla pronuncia, quale conseguenza del riconosci-mento delle pretese
attoree, del rigetto definitivo, per gli importi suddetti, delle opposizioni interposte
ai PE n. __________ e __________ del 23 settembre 2013 dell’UE di __________
(art. 79, 80 LEF; DTF 107 III 60; Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s), ciò che consente alla parte
creditrice di non dover successivamente intentare la procedura di cui
all’art. 80 LEF.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione delle esecuzioni
senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto
definitivo delle opposizioni al giudice dell'esecuzione.
2.7 La
procedura è di principio gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca).
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS
2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si
giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia
agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore
litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi
sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128
V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984
p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si
giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La
petizione del 25 novembre 2013 (inc. 34.2013.54) è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 20'056.20 oltre interessi
al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 19'215.35.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 23 settembre
2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 20'056.20 oltre interessi al 5%
dal 1. settembre 2013 su CHF 19'215.35.
2.- La
petizione del 3 febbraio 2014 (inc. 34.2014.4) è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 34'748.85 oltre interessi
al 5% dal 1. settembre 2013 su CHF 33'456.15.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n.__________ del 23 settembre
2013 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 34'748.85 oltre interessi al 5%
dal 1. settembre 2013 su CHF 33'456.15.
3.- Non
si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti