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Decisione

34.2015.30

Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio

22 febbraio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi

dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,

9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti

di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le

divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter

(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.

1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le

prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente

agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31

dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2

LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla

differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero

passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata

degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del

matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti

al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del

divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono

computati.

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio

(la chiave di ripartizione decisa dal

giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e

73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato

per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice

decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre

1995, FF 1996 I 122, 233.46).

Considerandi

2.4

Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto

di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente

capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008

con riferimenti).

2.5

Dalla documentazione in atti risulta che durante il matrimonio – e per

l’esattezza sino al 30 aprile 2015 (cfr. supra consid. 1.1) – AT 1 ha

accumulato un capitale previdenziale di CHF 673.30 depositato

presso la AT 2 dove è assicurata a far tempo da aprile 2014 quale dipendente di

__________ e dove nel gennaio 2014 era stata trasferita da parte di __________

una prestazione di libero passaggio di CHF 151.30 (cfr. IV/1, XI).

CV

1, quale dipendente dell’__________ a far tempo dal 1.

settembre 2013 (cfr. X; precedentemente, da gennaio 2008 a luglio 2010, egli ha

svolto attività lavorativa indipendente, cfr. estratto conto individuale AVS

sub doc. XII/2), è stato invece assicurato ai fini previdenziali presso la CV 2,

dove al momento del divorzio disponeva di una prestazione divisibile di CHF

2'276.85 (cfr. XIV, XIV/1).

2.5.1

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stanti i suddetti averi previdenziali

accumulati dagli ex coniugi in costanza di matrimonio, a favore di AT 1 spetta

a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 801.80 ([2'276.85 – 673.30] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto,

la somma di CHF 801.80, unitamente agli interessi compensativi – al

tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009

del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,

rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto

debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 30 aprile 2015 e

sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B

73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio

2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere

trasferita, da parte di CV 2 e a favore di AT 1 presso la AT

2.

(contratto 50/0.033.563; numero d’assicurato 51/2.340.685).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B

105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza

acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 673.30.

2.- L’avere di previdenza

acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 2'276.85.

3.- È fatto ordine a CV 2 di

versare a favore di AT 1, presso la AT 2 (contratto __________; numero

d’assicurato __________), la somma di CHF 801.80 oltre interessi compensativi

ai sensi dei considerandi a datare dal 30 aprile 2015.

4.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti