34.2015.30
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio
22 febbraio 2016Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.30
RG/sc
Lugano
22
febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 17/18 agosto 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CV 2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in fatto ed in diritto
1.1 Con
sentenza 9 giugno 2015, passata in giudicato 13 luglio 2015, il Pretore del
Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da CV 1
e AT 1 (nata __________) il 9 dicembre 2009. Al punto n. 3 del dispositivo il
Pretore ha stabilito che “la previdenza professionale, valuta 30 aprile
2015, è divisa a metà come di legge (art. 122 CC). Cresciuta in giudicato la
sentenza di divorzio, l’incarto verrà trasmesso al TCA per la quantificazione
del capitale previdenziale accumulato dai coniugi durante il matrimonio e soggetto
a divisione” (cfr. I, II).
1.2 Il
17/18 agosto 2015 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire
(art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed a-gli istituti di previdenza,
di libero passaggio e gli enti assicurativi interessati (segnatamente la AT 2
per quanto riguarda gli averi accumulati dalla ex moglie e la CV 2 per quanto
attiene al capitale acquisito dall’ex marito) di determinarsi al proposito
rispettivamente di fornire le informazio-ni necessarie ai fini del giudizio
(art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle prese di posizione
delle parti (cfr. IV-XVI) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei
considerandi che seguono.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi
dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti
di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le
divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter
(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.
1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31
dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2
LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla
differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del
matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti
al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del
divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono
computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio
(la chiave di ripartizione decisa dal
giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e
73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato
per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice
decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Considerandi
2.4
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto
di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente
capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008
con riferimenti).
2.5
Dalla documentazione in atti risulta che durante il matrimonio – e per
l’esattezza sino al 30 aprile 2015 (cfr. supra consid. 1.1) – AT 1 ha
accumulato un capitale previdenziale di CHF 673.30 depositato
presso la AT 2 dove è assicurata a far tempo da aprile 2014 quale dipendente di
__________ e dove nel gennaio 2014 era stata trasferita da parte di __________
una prestazione di libero passaggio di CHF 151.30 (cfr. IV/1, XI).
CV
1, quale dipendente dell’__________ a far tempo dal 1.
settembre 2013 (cfr. X; precedentemente, da gennaio 2008 a luglio 2010, egli ha
svolto attività lavorativa indipendente, cfr. estratto conto individuale AVS
sub doc. XII/2), è stato invece assicurato ai fini previdenziali presso la CV 2,
dove al momento del divorzio disponeva di una prestazione divisibile di CHF
2'276.85 (cfr. XIV, XIV/1).
2.5.1
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stanti i suddetti averi previdenziali
accumulati dagli ex coniugi in costanza di matrimonio, a favore di AT 1 spetta
a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 801.80 ([2'276.85 – 673.30] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto,
la somma di CHF 801.80, unitamente agli interessi compensativi – al
tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto
debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 30 aprile 2015 e
sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B
73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio
2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere
trasferita, da parte di CV 2 e a favore di AT 1 presso la AT
2.
(contratto 50/0.033.563; numero d’assicurato 51/2.340.685).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B
105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza
acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 673.30.
2.- L’avere di previdenza
acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 2'276.85.
3.- È fatto ordine a CV 2 di
versare a favore di AT 1, presso la AT 2 (contratto __________; numero
d’assicurato __________), la somma di CHF 801.80 oltre interessi compensativi
ai sensi dei considerandi a datare dal 30 aprile 2015.
4.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti