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34.2015.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 marzo 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i superstiti) e al tempo stesso beneficiare di una disposizione legata al

minimo legale, che prevede il versamento delle prestazioni a partire dal giorno

successivo al decesso del beneficiario primario, creando quindi un vantaggio

ingiustificato”.

1.5. Con scritto 20 ottobre 2015

gli attori hanno rinunciato a replicare alla risposta di causa, confermando

sostanzialmente la loro tesi (V). Il 27 ottobre 2015 parte convenuta ha

dichiarato di non avere osservazioni (VI).

considerato in diritto

In ordine

2.1. Giusta

l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza

cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di

lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).

L'art. 73

LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di

diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni

minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di

quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza

a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono

il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.

195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6,

pag. 271;

Stauffer,

Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).

Secondo

l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Nel caso in esame la

competenza personale, materiale e territoriale del TCA è data trattandosi

infatti di una controversia di natura previdenziale tra un istituto di

previdenza di diritto pubblico iscritto nel registro della previdenza

professionale (art. 1 e 2 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone

Ticino, Lipct), con sede nel Cantone Ticino, ed aventi diritto (superstiti di

un assicurato) sulla decorrenza delle prestazioni per superstiti.

Del resto, l’art. 20 della

Legge sull’Istituto di previdenza del Canto Ticino (Lipct) prevede al cpv. 1

che “le controversie in materia di previdenza professionale tra l’Istituto

di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica”.

Nel merito

2.2. Nella fattispecie concreta

pacifico è che AT 1 e AT 2 hanno diritto rispettivamente ad una pensione

vedovile (art. 37 Lipct) e ad una pensione per orfani (art. 42 Lipct).

Altrettanto evindente è

che le prestazioni per superstiti erogate dall’Istituto sono maggiori di quelle

minime LPP, così come si deduce dal calcolo comparativo, rimasto incontestato,

esposto nella risposta di causa (cfr. anche i relativi conteggio in doc. 9).

Controversa è invece la

decorrenza delle succitate prestazioni per superstiti.

L’art. 22 cpv. 2 LPP

dispone che "il diritto alle prestazioni per

superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa

il diritto al pagamento completo del salario.”

L’art. 18 cpv. 3 del Regolamento prevede invece che “la

pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso dell’assicurato o

del pensionato”.

L’Istituto, dopo

aver ricordato che eroga prestazioni previdenziali sovraobbligatorie, ha

applicato l’art. 18 cpv. 3 del Regolamento. Siccome __________, assicurato dal

2002, è deceduto il 2 novembre 2014, parte convenuta ha di conseguenza

riconosciuto alla vedova e all’orfano il diritto alle relative prestazioni con

effetto dal 1° dicembre 2014.

Per contro, con

riferimento all’art. 22 cpv. 2 LPP, AT 1 ed AT 2 chiedono che le prestazioni

siano versate dal 2 novembre 2014 visto che successivamente al decesso del loro

congiunto non sussisteva alcun diritto alla continuazione del versamento del

salario. Evidenziando la natura imperativa dell’art. 22 cpv. 2 LPP, gli attori

sostengono come non conforme alla legge l’art. 18 cpv. 3 del Regolamento.

Il TCA condivide

questa tesi.

2.3. L’art. 22 cpv. 1 LPP prevede

che “il diritto alle prestazioni per superstiti sorge

con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al

pagamento completo del salario.”

Secondo Stauffer, il diritto alle prestazioni per superstiti, riservato

il caso di differrimento del versamento delle stesse in caso di proseguimento

del diritto al salario, sorge con il decesso della persona assicurata, senza

distinguere tra prestazioni obbligatorie e sovraobbligatorie (Stauffer, op.cit,

2012, n. 796, pag. 290).

Secondo

Amsturz l'art. 22 cpv. 1 LPP non è applicabile alla previdenza

sovraobbligatoria ed in quell'ambito l'istituto di previdenza può definire la

decorrenza delle prestazioni per superstiti. Tuttavia egli conclude come una

diversa regolamentazione da quella obbligatoria non abbia alcun senso,

sostenendo per un'applicazione analogica del succitato articolo - in

particolare per quel che concerne la decorrenza del diritto alle prestazioni in

parola con il decesso della persona assicurata -anche nell’ambito sovraobbligatrio

("Art. 20a Abs. 1

BVG enthält keine Vorschriften zum Zeitpunkt der Entstehung der

daraus fliessenden Ansprüche. Art. 22

Abs. 1 BVG, der diese Frage für die

obligatorische Vorsorge regelt, lässt den Anspruch auf Hinterlassenenleistungen

mit dem Tod des Versicherten, frühestens jedoch mit Beendigung der vollen

Lohnfortzahlung entstehen. Die Bestimmung ist jedoch im überobligatorischen

Vorsorgebereich nach Art. 49 Abs. 2 BVG und Art.

89a Abs. 6 ZGB nicht anwendbar.

Grundsätzlich kann die Vorsorgeeinrichtung daher den Entstehungszeitpunkt der

Ansprüche aus der Begünstigtenordnung selbst definieren.

Ein

Abweichen von der Regelung in Art. 22

Abs. 1 BVG macht bei den

überobligatorischen Hinterlassenenleistungen jedoch keinen Sinn, weshalb die

Bestimmung als indirekt anwendbar zu betrachten ist. Dafür sprechen

grammatikalische und gesetzessystematische Überlegungen. Art. 22 Abs. 1 BVG spricht allgemein von «Hinterlassenenleistungen», worin auch

Leistungen auf reglementarischer Basis enthalten sind. In

gesetzessystematischer Hinsicht gilt die Norm nur für die

Hinterlassenenleistungen und ist unmittelbar nach der Begünstigtenordnung und

nach Art. 21 BVG eingereiht. Die Anwendbarkeitvon Art. 22

Abs. 1 BVG lässt sich weiter mit

koordinationsrechtlichen Überlegungen begründen. Beim umhüllenden

Vorsorgeverhältnis dürfte ohnehin vom selben Anspruchsbeginn ausgegangen und

deshalb auf denjenigen im Obligatorium abgestellt werden. Die reglementarischen

Ansprüche (Art.

20a Abs. 1 BVG) entstehen dadurch gleichzeitig

mit den gesetzlichen (Art.

19–20 BVG), d.h. mit dem Ableben der

versicherten Person."; autrice citata, Die

Begünstigtenordunung der beruflichen Vorsorge, pag. 273 nr. 773, pubblicato

nella serie ZStör - Zürcher Studienzum öffentlichen Recht, Band nr. 215, 2014).

Va

qui fatto presente che, seppur trattandosi di premi e non di prestazioni come

il caso in esame, recentemente il TF, modificando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che anche nell’ambito dell’assicurazione malattia obbligatoria dopo

il decesso (o per altri motivi quali la partenza per l’estero) della

persona assicurata il premio non è dovuto, motivo per

cui gli assicuratori malattia sono tenuti a rimborsare il premio versato

(anticipatamente) corrispondente al periodo successivo alla morte (STF

9C_268/2015 del 3 dicembre 2015, pubblicazione prevista).

2.4. Secondo l’art. 6 LPP “la

parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime”.

L’art.

Considerandi

48.

cpv. 1 LPP stabilisce che:

" Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione

dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della

previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art.

61).”

Il cpv. 2 dello stesso articolo dispone:

" Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della

fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità

giuridica.2 Devono

effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione

obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la

presente legge.

L'art.

49.

cpv. 1 LPP prevede:

" Nell'ambito

della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente

le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.”

Ai sensi del

cpv. 2, se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle

minime, alla previdenza più estesa s'applicano le prescrizioni elencate ai

punti 1- 26 nello stesso capoverso.

Secondo

l'art. 50 cpv. 1 lett. a LPP, inoltre, gli istituti di previdenza emanano, tra

l'altro, disposizioni sulle prestazioni.

Gli istituti di previdenza

professionale che decidono di partecipare all’applicazione del regime

obbligatorio della previdenza professionale (art. 48 cpv. 1 LPP) devono

rispettare quindi le esigenze minime fissate agli art. 7 a 47 LPP (art. 6 LPP). Tali istituti possono prevedere delle prestazioni maggiori di quelle minime

fissate dalla legge (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. DTF 131 II 603 consid. 4.1 con

riferimenti).

Accordi più sfavorevoli

pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e

vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP (fra i tanti cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 6 BVG, n. 4, pag. 35). Norme

a favore dell’assicurato sono per contro valide (cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”,

in particolare cfr. : Gächter, Saner, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire

LPP et LFLP, 2010, ad art. 6, n. 16, pag. 174).

Se un istituto di

previdenza decide di estendere la previdenza al di là dei contenuti minimi

fissati nella legge (prestazioni sovraobbligatorie) si parla d’istituto di previdenza

più estesa (“enveloppante”, “umhüllende”). Una tale istituzione è libera di

definire, nei limiti delle succitate disposizioni riservate all’art. 49 cpv. 2

LPP in materia d’organizzazione, di sicurezza finanziaria, di sorveglianza e di

trasparenza, la tipologia di prestazioni, il modo di finanziamento e

l’organizzazione più consona, nella misura in cui rispetti i principi di parità

di trattamento, di proporzionalità e di divieto d’arbitrio (DTF 136 V 316

consid 4.3 con riferimento a DTF 115 V 109 consid. 4b).

Di fatto un istituto di

previdenza con regime più esteso prevede prestazioni che includono sia quelle

minime che quelle più ampie, senza operare una distinzione tra previdenza

obbligatoria e sovra obbligatoria. Al fine di accertare che le prestazioni da

regolamento rispettino le esigenze minime della LPP, ossia che gli assicurati

beneficino delle prestazioni minime legali (art. 49 cpv. 1 LPP in relazione

all’art. 6 LPP), l’istituto è tenuto ad allestire un calcolo comparativo tra le

prestazioni della LPP (sulla base di un conto [Alterskonto; art. 11 cpv. 1

OPP2] che gli istituti di previdenza sono tenuti di tenere per rispettare i

requisiti minimi della LPP) e le prestazioni regolamentari, fondato sul

medesimo lasso di tempo (cosiddetta “Schattenrechnung”; DTF 136 V 316 consid.

4.4

con riferimenti).

Di conseguenza, un

istituto di previdenza più estesa deve versare le prestazioni di legge nella

misura in cui esse sono d'importo superiore rispetto a quelle regolamentari. Altrimenti le prestazioni sono determinate sulla base del

regolamento (cosiddetto "Anrechnungsprinzip: "Das

Anrechnungsprinzip basiert auf der Annahme, dass eine umhüllende die

gesetzlichen Leistungen auszurichten hat, sofern diese betraglich höher sind

als der aufgrund des Reglements berechnete Anspruch. Andernfalls richtet sich

die Leistung nach Massgabe des Reglements"; DTF 140 V 184 consid. 8.4 con riferimenti).

Tuttavia la

(vecchia) giurisprudenza del TF, con riferimento all'art. 49 cpv. 1 LPP,

ribadiva che le prestazioni obbligatorie dovevano in ogni modo essere versate.

Non permetteva infatti che un genere di prestazione (sovraobbligatoria)

ancorché d'importo maggiore potesse essere versata in luogo di una differente

prestazione (obbligatoria). In quel caso si trattava di un istituto

previdenziale, attivo sia nell'ambito della previdenza obbligatoria che

sovraobbligatoria, secondo cui "invece di una rendita complementare

d'invalidità per i figli giusta l'art. 25 LPP viene

riconosciuta una rendita d'invalidità eccedente l'importo minimo previsto dalla

LPP per la rendita d'invalidità e per la rendita complementare per i figli."

La relativa norma regolamentare era stata dichiarata contraria al diritto federale

(DTF 121 V 106).

Nella

citata DTF 136 V 313, confermata in DTF 140 V 184 consid. 8.3, modificando la

succitata giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che un istituto di

previdenza in regime sovraobbligatorio può versare una rendita d’invalidità da

regolamento nonostante che per legge l’assicurato, oltre alla rendita

d’invalidità, aveva diritto ad una rendita complementare per figlio non

prevista dal regolamento. In quel caso la prestazione sovraobbligatoria

(rendita d’invalidità) era maggiore delle prestazioni obbligatorie (rendita

d’invalidità e rendita per figlio) (cfr. Stauffer, op. cit, n. 497, pag. 180; idem,

Umfang des Anrechnungsprinzips in der beruflichen Vorsorge, HAVE 2015 pag.

325).

Nel caso in esame, secondo

questo Tribunale la succitata giurisprudenza non entra in considerazione.

Diversamente dal caso esaminato dal TF in DTF 136 V 313, in concreto si tratta di due (medesime) prestazioni ma con diverse decorrenze. Se da un lato,

come visto, l’Istituto elargisce prestazioni per superstiti più favorevoli,

dall’altro il relativo diritto (art. 18 cpv. 3 del Regolamento) nasce

successivamente a quanto stabilito dall’art. 22 cpv. 2 LPP, riservato il caso

di continuazione del diritto al salario dopo il decesso.

Ne consegue che la norma minima

ex LPP va in ogni modo rispettata, almeno per quel che concerne la prestazione

obbligatoria erogabile dal decesso dell'assicurato sino al diritto al

versamento di quella sovraobbligatoria. D'altronde, dalla

dottrina riportata al consid. 2.3 si desume la preferenza alla normativa della

previdenza obbligatoria.

Analogo è il

caso in cui le norme regolamentarie di un istituto prevedono il

versamento di prestazioni sovraobbligatorie d’invalidità maggiori del minimo ma

unicamente a decorrere da un termine di attesa di 24 mesi, più luogo dei 12

mesi previsti dalla LPP (art. 26 LPP con rinvio all’art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI). In quel caso, dopo l’anno di attesa l’assicurato ha diritto alla

prestazioni d’invalidità obbligatoria sino all’erogazione di quelle sovraobbligatorie

(cfr. STCA 34. 2014.33 del 24 settembre 2015 consid. 2.7).

Affinché gli

attori possano beneficiare delle prestazioni per superstiti obbligatorie,

occorre verificare se nel periodo 2 novembre 2014 – 1° dicembre 2014 nei

confronti del loro congiunto defunto sussisteva un diritto al salario.

Va qui fatto

presente che “il diritto al pagamento completo del salario” ai sensi

dell’art. 22 cpv. 1 LPP corrisponde a quello secondo l’art. 338 cpv. 2 CO

(Scartazzini in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 22 n. 6 pag.

335).

L’art. 338 CO ha il

seguente tenore:

" 1 Con la morte del lavoratore, il

rapporto di lavoro si estingue.

2.

Tuttavia, il

datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno

della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due

altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o

figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali

egli adempiva un obbligo di assistenza.”

Ritornando

al caso in esame, non esiste per i dipendenti del Cantone Ticino una

norma che prevede il diritto allo stipendio successivamente al decesso. Solo

l’art. 25 cpv. 1 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello

Stato e dei docenti (LStip) dispone che “alla morte del dipendente i suoi

superstiti, oltre alle eventuali prestazioni della Cassa pensioni, ricevono

un’indennità unica pari a ¼ dello stipendio annuo, compresi eventuali indennità

di rincaro, supplementi e indennità per i figli”.

Dal tenore di

questo articolo della LStip risulta chiaramente che non si tratta dell’obbligo

contrattuale di continuare a versare il salario dopo il decesso del lavoratore

ai sensi dell’art. 338 cpv. 2 CO. L’art. 25 cpv. 1 LStip corrisponde piuttosto all’indennità

di partenza versata ai superstiti in caso di morte del lavoratore ex art. 339b

cpv. 2 CO (l'art. 339b cpv. 1 CO prevede che "se il

rapporto di lavoro di un lavoratore avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20

o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore

un'indennità di partenza; il cpv. 2 dispone: " se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità deve

essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai

figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le

quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza") e non è quindi paragonabile al diritto al salario ex art. 338

cpv. 2 CO, trattandosi appunto di un'indennità. Del resto la continuazione del

versamento del salario ex art. 338 cpv. 2 CO e l'indennità ex art. 339b cpv. 2

CO sono dovute cumulativamente (ad esempio, cfr. Stähelin, Der Arbeitsvertrag,

ZK-Zürcher Kommentar Band/nr. V/2c, ad art. 338, pag. 297).

Ne consegue che, in deroga

all'art. 18 cpv. 3 del Regolamento, gli attori hanno diritto a prestazioni per

superstiti (prestazione vedovile e prestazione per orfani) obbligatorie

limitatamente al periodo 2 novembre - 30 novembre 2014, oltre alle prestazioni già

riconosciute per superstiti dal 1° dicembre 2014 come da Regolamento.

2.5

La presente

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1

LPTCA).

Gli attori, vittoriosi

e rappresentati da un avvocato, hanno diritto a un'indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ L’Istituto

di previdenza del Cantone Ticino è condannato a versare a AT 1 ed AT 2

rispettivamente una prestazione vedovile ed una per orfani delle previdenza

obbligatoria dal 2 novembre al 30 novembre 2014, oltre alle prestazioni per

superstiti dal 1° dicembre 2014 come da Regolamento.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Istituto di

previdenza del Canton Ticino verserà a AT 1 e AT 2 complessivamente fr.

1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti