34.2015.31
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7 marzo 2016Italiano18 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.31
BS
Lugano
7 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 22 settembre 2015 di
1. AT 1
2. AT 2
tutti rappr. da: RA 1
contro
Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. __________, classe 1966, dal
1° marzo 2005 era assicurato presso la Cassa pensioni dei dipendenti dello
Stato (ora Istituto di previdenza del Cantone Ticino [in seguito: Istituto]).
A seguito del suo decesso
avvenuto il 2 novembre 2014, con scritto 27 novembre 2014 l’Istituto ha
comunicato alla vedova, AT 1, l’ammontare della pensione vedovile e della
rendita di orfano per il figlio AT 2, il tutto con effetto dal 1° dicembre 2014
(doc. 5).
1.2. Con scritto 3 giugno 2015 AT
1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha in sostanza chiesto che, in applicazione
dei combinati art. 22 cpv. 1 e 48 cpv. 2 LPP, le prestazioni per superstiti
siano riconosciute dal decesso del marito (2 novembre 2014) e non dal mese
successivo alla sua morte (quindi dal 1° dicembre 2014) come previsto dal
Regolamento dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito:
Regolamento; doc. 4).
In data 2 luglio 2015
l’Istituto, a firma del suo Vicedirettore, ha confermato la decorrenza delle
prestazioni in parola con effetto dal 1° dicembre 2014 (doc. 3).
1.3. Con la presente petizione AT
1 e AT 2, sempre rappresentati dall’avv. RA 1, chiedono il versamento delle
rendite per superstiti (vedovile e per orfani) limitatamente al periodo 2 - 30
novembre “nel limite massimo dello stipendio calcolato sul salario
coordinato come all’art. 8 LPP”. Sostengono che nonostante l’Istituto
eroghi prestazioni superiori a quelle minime obbligatorie della LPP, il diritto
federale (art. 22 cpv.1 LPP) impone il versamento della rendita per superstiti
dalla morte dell’assicurato, a condizione che a quel momento cessi il pagamento
dello stipendio. Trattandosi di una disposizione minima legale, la norma del
Regolamento viola la LPP. Avendo il datore di lavoro versato lo stipendio sino
al decesso e non sussistendo alcun diritto alla continuazione del versamento
del salario, le prestazioni in discussione vanno di conseguenza erogate dal 2
novembre 2014. Infine, gli attori sostengono che l’indennità per superstiti
prevista dall’art. 25 cpv. 1 LStip non influisce sulla fattispecie in esame.
1.4. Con la risposta di causa
l’Istituto di previdenza, rappresentato per delega interna del Consiglio di
amministrazione dal suo direttore e vicedirettore, chiede invece la reiezione
della petizione. Dopo aver spiegato la situazione previdenziale dell’assicurato
deceduto e aver ribadito di agire nell’ambito della previdenza professionale
sovraobbligatoria e quindi libera di disciplinare le relative prestazioni,
riservate le disposizioni minime ex art. 49 LPP, parte convenuta ritiene che
l’art. 22 cpv. 1 LPP non è in casu applicabile. Applicabile per contro sarebbe
l’art. 18 cpv. 3 del Regolamento. Evidenzia inoltre che le rendite erogate sono
maggiori di quelle minime, motivo per cui “… a nostro parere non è
ipotizzabile e ragionevole, pensare che i superstiti possano avere diritto alle
prestazioni previste dal piano di assicurazione più estesa (più favorevole per
Fatti
i superstiti) e al tempo stesso beneficiare di una disposizione legata al
minimo legale, che prevede il versamento delle prestazioni a partire dal giorno
successivo al decesso del beneficiario primario, creando quindi un vantaggio
ingiustificato”.
1.5. Con scritto 20 ottobre 2015
gli attori hanno rinunciato a replicare alla risposta di causa, confermando
sostanzialmente la loro tesi (V). Il 27 ottobre 2015 parte convenuta ha
dichiarato di non avere osservazioni (VI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. Giusta
l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza
cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di
lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli
istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il
1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art. 73
LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di
diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni
minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di
quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza
a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono
il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag.
195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6,
pag. 271;
Stauffer,
Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).
Secondo
l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del
convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Nel caso in esame la
competenza personale, materiale e territoriale del TCA è data trattandosi
infatti di una controversia di natura previdenziale tra un istituto di
previdenza di diritto pubblico iscritto nel registro della previdenza
professionale (art. 1 e 2 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone
Ticino, Lipct), con sede nel Cantone Ticino, ed aventi diritto (superstiti di
un assicurato) sulla decorrenza delle prestazioni per superstiti.
Del resto, l’art. 20 della
Legge sull’Istituto di previdenza del Canto Ticino (Lipct) prevede al cpv. 1
che “le controversie in materia di previdenza professionale tra l’Istituto
di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica”.
Nel merito
2.2. Nella fattispecie concreta
pacifico è che AT 1 e AT 2 hanno diritto rispettivamente ad una pensione
vedovile (art. 37 Lipct) e ad una pensione per orfani (art. 42 Lipct).
Altrettanto evindente è
che le prestazioni per superstiti erogate dall’Istituto sono maggiori di quelle
minime LPP, così come si deduce dal calcolo comparativo, rimasto incontestato,
esposto nella risposta di causa (cfr. anche i relativi conteggio in doc. 9).
Controversa è invece la
decorrenza delle succitate prestazioni per superstiti.
L’art. 22 cpv. 2 LPP
dispone che "il diritto alle prestazioni per
superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa
il diritto al pagamento completo del salario.”
L’art. 18 cpv. 3 del Regolamento prevede invece che “la
pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso dell’assicurato o
del pensionato”.
L’Istituto, dopo
aver ricordato che eroga prestazioni previdenziali sovraobbligatorie, ha
applicato l’art. 18 cpv. 3 del Regolamento. Siccome __________, assicurato dal
2002, è deceduto il 2 novembre 2014, parte convenuta ha di conseguenza
riconosciuto alla vedova e all’orfano il diritto alle relative prestazioni con
effetto dal 1° dicembre 2014.
Per contro, con
riferimento all’art. 22 cpv. 2 LPP, AT 1 ed AT 2 chiedono che le prestazioni
siano versate dal 2 novembre 2014 visto che successivamente al decesso del loro
congiunto non sussisteva alcun diritto alla continuazione del versamento del
salario. Evidenziando la natura imperativa dell’art. 22 cpv. 2 LPP, gli attori
sostengono come non conforme alla legge l’art. 18 cpv. 3 del Regolamento.
Il TCA condivide
questa tesi.
2.3. L’art. 22 cpv. 1 LPP prevede
che “il diritto alle prestazioni per superstiti sorge
con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al
pagamento completo del salario.”
Secondo Stauffer, il diritto alle prestazioni per superstiti, riservato
il caso di differrimento del versamento delle stesse in caso di proseguimento
del diritto al salario, sorge con il decesso della persona assicurata, senza
distinguere tra prestazioni obbligatorie e sovraobbligatorie (Stauffer, op.cit,
2012, n. 796, pag. 290).
Secondo
Amsturz l'art. 22 cpv. 1 LPP non è applicabile alla previdenza
sovraobbligatoria ed in quell'ambito l'istituto di previdenza può definire la
decorrenza delle prestazioni per superstiti. Tuttavia egli conclude come una
diversa regolamentazione da quella obbligatoria non abbia alcun senso,
sostenendo per un'applicazione analogica del succitato articolo - in
particolare per quel che concerne la decorrenza del diritto alle prestazioni in
parola con il decesso della persona assicurata -anche nell’ambito sovraobbligatrio
("Art. 20a Abs. 1
BVG enthält keine Vorschriften zum Zeitpunkt der Entstehung der
daraus fliessenden Ansprüche. Art. 22
Abs. 1 BVG, der diese Frage für die
obligatorische Vorsorge regelt, lässt den Anspruch auf Hinterlassenenleistungen
mit dem Tod des Versicherten, frühestens jedoch mit Beendigung der vollen
Lohnfortzahlung entstehen. Die Bestimmung ist jedoch im überobligatorischen
Vorsorgebereich nach Art. 49 Abs. 2 BVG und Art.
89a Abs. 6 ZGB nicht anwendbar.
Grundsätzlich kann die Vorsorgeeinrichtung daher den Entstehungszeitpunkt der
Ansprüche aus der Begünstigtenordnung selbst definieren.
Ein
Abweichen von der Regelung in Art. 22
Abs. 1 BVG macht bei den
überobligatorischen Hinterlassenenleistungen jedoch keinen Sinn, weshalb die
Bestimmung als indirekt anwendbar zu betrachten ist. Dafür sprechen
grammatikalische und gesetzessystematische Überlegungen. Art. 22 Abs. 1 BVG spricht allgemein von «Hinterlassenenleistungen», worin auch
Leistungen auf reglementarischer Basis enthalten sind. In
gesetzessystematischer Hinsicht gilt die Norm nur für die
Hinterlassenenleistungen und ist unmittelbar nach der Begünstigtenordnung und
nach Art. 21 BVG eingereiht. Die Anwendbarkeitvon Art. 22
Abs. 1 BVG lässt sich weiter mit
koordinationsrechtlichen Überlegungen begründen. Beim umhüllenden
Vorsorgeverhältnis dürfte ohnehin vom selben Anspruchsbeginn ausgegangen und
deshalb auf denjenigen im Obligatorium abgestellt werden. Die reglementarischen
Ansprüche (Art.
20a Abs. 1 BVG) entstehen dadurch gleichzeitig
mit den gesetzlichen (Art.
19–20 BVG), d.h. mit dem Ableben der
versicherten Person."; autrice citata, Die
Begünstigtenordunung der beruflichen Vorsorge, pag. 273 nr. 773, pubblicato
nella serie ZStör - Zürcher Studienzum öffentlichen Recht, Band nr. 215, 2014).
Va
qui fatto presente che, seppur trattandosi di premi e non di prestazioni come
il caso in esame, recentemente il TF, modificando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che anche nell’ambito dell’assicurazione malattia obbligatoria dopo
il decesso (o per altri motivi quali la partenza per l’estero) della
persona assicurata il premio non è dovuto, motivo per
cui gli assicuratori malattia sono tenuti a rimborsare il premio versato
(anticipatamente) corrispondente al periodo successivo alla morte (STF
9C_268/2015 del 3 dicembre 2015, pubblicazione prevista).
2.4. Secondo l’art. 6 LPP “la
parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime”.
L’art.
Considerandi
48.
cpv. 1 LPP stabilisce che:
" Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione
dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della
previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art.
61).”
Il cpv. 2 dello stesso articolo dispone:
" Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della
fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità
giuridica.2 Devono
effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione
obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la
presente legge.
L'art.
49.
cpv. 1 LPP prevede:
" Nell'ambito
della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente
le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.”
Ai sensi del
cpv. 2, se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle
minime, alla previdenza più estesa s'applicano le prescrizioni elencate ai
punti 1- 26 nello stesso capoverso.
Secondo
l'art. 50 cpv. 1 lett. a LPP, inoltre, gli istituti di previdenza emanano, tra
l'altro, disposizioni sulle prestazioni.
Gli istituti di previdenza
professionale che decidono di partecipare all’applicazione del regime
obbligatorio della previdenza professionale (art. 48 cpv. 1 LPP) devono
rispettare quindi le esigenze minime fissate agli art. 7 a 47 LPP (art. 6 LPP). Tali istituti possono prevedere delle prestazioni maggiori di quelle minime
fissate dalla legge (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. DTF 131 II 603 consid. 4.1 con
riferimenti).
Accordi più sfavorevoli
pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e
vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP (fra i tanti cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 6 BVG, n. 4, pag. 35). Norme
a favore dell’assicurato sono per contro valide (cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”,
in particolare cfr. : Gächter, Saner, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire
LPP et LFLP, 2010, ad art. 6, n. 16, pag. 174).
Se un istituto di
previdenza decide di estendere la previdenza al di là dei contenuti minimi
fissati nella legge (prestazioni sovraobbligatorie) si parla d’istituto di previdenza
più estesa (“enveloppante”, “umhüllende”). Una tale istituzione è libera di
definire, nei limiti delle succitate disposizioni riservate all’art. 49 cpv. 2
LPP in materia d’organizzazione, di sicurezza finanziaria, di sorveglianza e di
trasparenza, la tipologia di prestazioni, il modo di finanziamento e
l’organizzazione più consona, nella misura in cui rispetti i principi di parità
di trattamento, di proporzionalità e di divieto d’arbitrio (DTF 136 V 316
consid 4.3 con riferimento a DTF 115 V 109 consid. 4b).
Di fatto un istituto di
previdenza con regime più esteso prevede prestazioni che includono sia quelle
minime che quelle più ampie, senza operare una distinzione tra previdenza
obbligatoria e sovra obbligatoria. Al fine di accertare che le prestazioni da
regolamento rispettino le esigenze minime della LPP, ossia che gli assicurati
beneficino delle prestazioni minime legali (art. 49 cpv. 1 LPP in relazione
all’art. 6 LPP), l’istituto è tenuto ad allestire un calcolo comparativo tra le
prestazioni della LPP (sulla base di un conto [Alterskonto; art. 11 cpv. 1
OPP2] che gli istituti di previdenza sono tenuti di tenere per rispettare i
requisiti minimi della LPP) e le prestazioni regolamentari, fondato sul
medesimo lasso di tempo (cosiddetta “Schattenrechnung”; DTF 136 V 316 consid.
4.4
con riferimenti).
Di conseguenza, un
istituto di previdenza più estesa deve versare le prestazioni di legge nella
misura in cui esse sono d'importo superiore rispetto a quelle regolamentari. Altrimenti le prestazioni sono determinate sulla base del
regolamento (cosiddetto "Anrechnungsprinzip: "Das
Anrechnungsprinzip basiert auf der Annahme, dass eine umhüllende die
gesetzlichen Leistungen auszurichten hat, sofern diese betraglich höher sind
als der aufgrund des Reglements berechnete Anspruch. Andernfalls richtet sich
die Leistung nach Massgabe des Reglements"; DTF 140 V 184 consid. 8.4 con riferimenti).
Tuttavia la
(vecchia) giurisprudenza del TF, con riferimento all'art. 49 cpv. 1 LPP,
ribadiva che le prestazioni obbligatorie dovevano in ogni modo essere versate.
Non permetteva infatti che un genere di prestazione (sovraobbligatoria)
ancorché d'importo maggiore potesse essere versata in luogo di una differente
prestazione (obbligatoria). In quel caso si trattava di un istituto
previdenziale, attivo sia nell'ambito della previdenza obbligatoria che
sovraobbligatoria, secondo cui "invece di una rendita complementare
d'invalidità per i figli giusta l'art. 25 LPP viene
riconosciuta una rendita d'invalidità eccedente l'importo minimo previsto dalla
LPP per la rendita d'invalidità e per la rendita complementare per i figli."
La relativa norma regolamentare era stata dichiarata contraria al diritto federale
(DTF 121 V 106).
Nella
citata DTF 136 V 313, confermata in DTF 140 V 184 consid. 8.3, modificando la
succitata giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che un istituto di
previdenza in regime sovraobbligatorio può versare una rendita d’invalidità da
regolamento nonostante che per legge l’assicurato, oltre alla rendita
d’invalidità, aveva diritto ad una rendita complementare per figlio non
prevista dal regolamento. In quel caso la prestazione sovraobbligatoria
(rendita d’invalidità) era maggiore delle prestazioni obbligatorie (rendita
d’invalidità e rendita per figlio) (cfr. Stauffer, op. cit, n. 497, pag. 180; idem,
Umfang des Anrechnungsprinzips in der beruflichen Vorsorge, HAVE 2015 pag.
325).
Nel caso in esame, secondo
questo Tribunale la succitata giurisprudenza non entra in considerazione.
Diversamente dal caso esaminato dal TF in DTF 136 V 313, in concreto si tratta di due (medesime) prestazioni ma con diverse decorrenze. Se da un lato,
come visto, l’Istituto elargisce prestazioni per superstiti più favorevoli,
dall’altro il relativo diritto (art. 18 cpv. 3 del Regolamento) nasce
successivamente a quanto stabilito dall’art. 22 cpv. 2 LPP, riservato il caso
di continuazione del diritto al salario dopo il decesso.
Ne consegue che la norma minima
ex LPP va in ogni modo rispettata, almeno per quel che concerne la prestazione
obbligatoria erogabile dal decesso dell'assicurato sino al diritto al
versamento di quella sovraobbligatoria. D'altronde, dalla
dottrina riportata al consid. 2.3 si desume la preferenza alla normativa della
previdenza obbligatoria.
Analogo è il
caso in cui le norme regolamentarie di un istituto prevedono il
versamento di prestazioni sovraobbligatorie d’invalidità maggiori del minimo ma
unicamente a decorrere da un termine di attesa di 24 mesi, più luogo dei 12
mesi previsti dalla LPP (art. 26 LPP con rinvio all’art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI). In quel caso, dopo l’anno di attesa l’assicurato ha diritto alla
prestazioni d’invalidità obbligatoria sino all’erogazione di quelle sovraobbligatorie
(cfr. STCA 34. 2014.33 del 24 settembre 2015 consid. 2.7).
Affinché gli
attori possano beneficiare delle prestazioni per superstiti obbligatorie,
occorre verificare se nel periodo 2 novembre 2014 – 1° dicembre 2014 nei
confronti del loro congiunto defunto sussisteva un diritto al salario.
Va qui fatto
presente che “il diritto al pagamento completo del salario” ai sensi
dell’art. 22 cpv. 1 LPP corrisponde a quello secondo l’art. 338 cpv. 2 CO
(Scartazzini in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 22 n. 6 pag.
335).
L’art. 338 CO ha il
seguente tenore:
" 1 Con la morte del lavoratore, il
rapporto di lavoro si estingue.
2.
Tuttavia, il
datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno
della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due
altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o
figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali
egli adempiva un obbligo di assistenza.”
Ritornando
al caso in esame, non esiste per i dipendenti del Cantone Ticino una
norma che prevede il diritto allo stipendio successivamente al decesso. Solo
l’art. 25 cpv. 1 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello
Stato e dei docenti (LStip) dispone che “alla morte del dipendente i suoi
superstiti, oltre alle eventuali prestazioni della Cassa pensioni, ricevono
un’indennità unica pari a ¼ dello stipendio annuo, compresi eventuali indennità
di rincaro, supplementi e indennità per i figli”.
Dal tenore di
questo articolo della LStip risulta chiaramente che non si tratta dell’obbligo
contrattuale di continuare a versare il salario dopo il decesso del lavoratore
ai sensi dell’art. 338 cpv. 2 CO. L’art. 25 cpv. 1 LStip corrisponde piuttosto all’indennità
di partenza versata ai superstiti in caso di morte del lavoratore ex art. 339b
cpv. 2 CO (l'art. 339b cpv. 1 CO prevede che "se il
rapporto di lavoro di un lavoratore avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20
o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore
un'indennità di partenza; il cpv. 2 dispone: " se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità deve
essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai
figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le
quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza") e non è quindi paragonabile al diritto al salario ex art. 338
cpv. 2 CO, trattandosi appunto di un'indennità. Del resto la continuazione del
versamento del salario ex art. 338 cpv. 2 CO e l'indennità ex art. 339b cpv. 2
CO sono dovute cumulativamente (ad esempio, cfr. Stähelin, Der Arbeitsvertrag,
ZK-Zürcher Kommentar Band/nr. V/2c, ad art. 338, pag. 297).
Ne consegue che, in deroga
all'art. 18 cpv. 3 del Regolamento, gli attori hanno diritto a prestazioni per
superstiti (prestazione vedovile e prestazione per orfani) obbligatorie
limitatamente al periodo 2 novembre - 30 novembre 2014, oltre alle prestazioni già
riconosciute per superstiti dal 1° dicembre 2014 come da Regolamento.
2.5
La presente
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1
LPTCA).
Gli attori, vittoriosi
e rappresentati da un avvocato, hanno diritto a un'indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta.
§ L’Istituto
di previdenza del Cantone Ticino è condannato a versare a AT 1 ed AT 2
rispettivamente una prestazione vedovile ed una per orfani delle previdenza
obbligatoria dal 2 novembre al 30 novembre 2014, oltre alle prestazioni per
superstiti dal 1° dicembre 2014 come da Regolamento.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Istituto di
previdenza del Canton Ticino verserà a AT 1 e AT 2 complessivamente fr.
1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti