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34.2015.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 giugno 2016Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I suddetti documenti sono

stati trasmessi alla CV 1 (V).

1.6. Così richiesto (VI, VIII e

IX), l’Ufficio AI del Canton __________ ha trasmesso al TCA l’incarto completo

dell’attore con l’autorizzazione a sottoporlo alle parti in causa (VII, VII/1 e

X).

Alle parti è stato

assegnato un termine per prendere visione dell’incarto presso la Cancelleria

del TCA e per presentare eventuali osservazioni scritte (XI).

1.7. Con la risposta di causa – dopo la chiesta proroga del termine e

tramite lo studio legale __________ (XII e XIII) – la CV 1, con argomentazioni di cui si dirà se necessario

in seguito, ha chiesto di respingere la petizione (XIV) e, con ulteriore

scritto del 19 novembre 2015, ha trasmesso al TCA l’incarto concernente

l’assicurato (XVI).

All’attore è stato

assegnato un termine per formulare le proprie osservazioni e per prendere

visione degli incarti assunti dal TCA XVII).

1.8. Con osservazioni del 15

dicembre 2015 – dopo la chiesta

proroga del termine (XVIII e XIX) e con argomentazioni di cui si dirà, se

necessario, nel prosequio – l’attore

si è confermato nelle proprie allegazioni producendo ulteriore documentazione

(XX e allegati doc. I e J).

La succitata

documentazione è stata trasmessa alla CV 1 (XXI) che, con osservazioni 23

dicembre 2015, si è confermata nella sua domanda di giudizio (XXII).

1.9. Con scritto del 7 gennaio

2016 – trasmesso per conoscenza alla convenuta (XXV) – l’attore ha preso

posizione sulle osservazioni 23 dicembre 2015 della CV 1 (XXIV).

considerato in diritto

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP

ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide

sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi

diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle

assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli

istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il

1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale,

secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del

convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

Siccome il luogo in cui AT

1 prestava la propria attività era il Ticino (cfr. consid. 1.5) e trattandosi

di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza

dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con

riferimenti).

2.2. Secondo l’art. 23 LPP, che è

una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni

d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40%

ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui

causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia

assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (DTF 120 V 116 consid.

2b, 118 V 98; SZS 1995 pag. 464 consid. 3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr.

43 pag. 128 consid. 2a; Moser, Bedeutung und Tragweite von

art. 23 BVG, SZS 1995, pag. 403; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea 1994, pag. 209).

L'evento

assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di

un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la

giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008

consid. 3.2; VSI 1998 pag. 126; STF B 95/04 del 10 gennaio 2005; B 100/00 del

16 febbraio 2001 e B 78/99 del 2 agosto 2000), non la nascita dell'invalidità

vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a).

Se una persona, malgrado

l’esercizio di un’attività lavorativa e relativo pagamento del salario, di

fatto è incapace al lavoro in misura rilevante, se quindi è in grado o meno di

apportare il suo consueto rendimento oppure solo un rendimento ridotto a causa

dei problemi alla salute, deve essere esaminato dal giudice d’ufficio con ogni

cura (STF B 95/03 del 29 giugno 2004 e B 81/03 del 9 novembre 2004).

L’incapacità lavorativa rilevante consiste in una perdita della capacità produttiva

funzionale nella precedente professione oppure nelle proprie funzioni

rispettivamente in una produttività ridotta rispetto al normale a causa dello

stato di salute; in altre parole per incapacità lavorativa rilevante

s’intendono gli effetti del danno alla salute che si ripercuotono sul rapporto

di lavoro come ridotto rendimento, facile stancabilità, irritabilità verso

colleghi o altro (SZS 2003 pag. 356 e 434; DTF 114 V 286 consid. 3c). Di

conseguenza ci si deve di principio fondare sulle circostanze che si sono

manifestate da un punto di vista del diritto del lavoro: una deroga è

ammissibile solo con cautela, per non stemperare la protezione assicurativa

(SZS 2003 pag. 356 con riferimento al caso di un assicurato che aveva ripreso

al 100% l’attività lavorativa ma aveva continuato a soffrire di forti dolori;

il TFA ha negato di conseguenza che ci fosse stato un recupero della capacità

lavorativa negando quindi l’obbligo di prestare del nuovo istituto

previdenziale). Nel caso di un disturbo depressivo recidivo la perdita di

prestazioni o di rendimento dell’assicurato deve manifestarsi ai sensi del

diritto al lavoro, segnatamente nella forma di una riduzione delle prestazioni

con conseguente constatazione o ammonimento da parte del datore di lavoro o in quella

di assenze per malattia rilevanti. Determinanti sono le concrete circostanze

del caso concreto, segnatamente quelle che si sono manifestate a livello

lavorativo e in particolare gli eventuali accordi venuti in essere con il

datore di lavoro, il quale deve comunque aver notato la perdita di prestazioni

o di rendimento. Un’incapacità lavorativa medico-teorica che viene constatata

solamente anni dopo con effetto retroattivo non è invece sufficiente (STF B

95/03 del 29 giugno 2004; STF B 13/01 del 5 febbraio 2003 citata in SZS 2003

pag. 434; STF B 49/03 del 23 settembre 2004).

Il richiedente dev'essere

quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità

lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge

l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b;

SZS 2002 pag. 155 seg., 1995 pag. 465 consid. 4a, 1994 pag. 469).

Questa soluzione è stata

introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro

disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini

dell’erogazione della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).

Di conseguenza il fondo di

previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta

incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche

se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già

stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra

parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se

l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto

assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale

e temporale (SZS 2003 pag. 356).

I medesimi principi

valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni

statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332

consid. 3). Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui

l’assicurato continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia

istituto di previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e

nell’affermativa in quale estensione e a quali condizioni, il nuovo istituto di

previdenza ha ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (SVR 2004 BVG

18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).

Qualora, inoltre, esista

il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto

a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i

medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid.

5; STF del 6 marzo 1996 in re S.P, del 20 luglio 1994 in re R. pag. 4 consid. 3a; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und

Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo

2000).

Va

altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è

stato precisato che l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse

assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28

cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto

di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha

condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG Nr. 80).

2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che,

per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per

analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione

invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle

sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito,

fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464

consid. 3b).

Per l'art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in

cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al

lavoro almeno al 40% in media.

Per l’art. 24 cpv. 1 LPP

infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso

dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido

per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un

quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

Nell’ambito della

previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono

prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che

l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo

della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria

(STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11

settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 876 pagg.

318-319 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 23 pag.

108).

2.4. L’art.

4 LAI (in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità

al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire

un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro

equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V

335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., pag. 140-141).

In ambito AI va pertanto

valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua

professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni

ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21;

Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le

attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con

l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

Per la stretta relazione

esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro

emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria

e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V

210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).

2.5. Nel caso in esame l’art. 36

del Regolamento d’assicurazione 2014 della CV 1 (di seguito Regolamento 2014,

sub doc. C, applicabile in concreto) tratta le “Prestazioni d’invalidità”.

Secondo il cpv 1 “(…) se una persona assicurata è riconosciuta invalida

dall’AI, viene considerata invalida anche dalla CV 1, sempre che sia stata

assicurata presso la CV 1 al momento in cui si è verificata l’incapacità di

lavoro, la cui causa ha portato all’invalidità. Salvo le decisioni dell’AI

insostenibili evidenti. (…)” (art. 36 cpv. 1 del Regolamento 2014).

La CV 1 ha quindi ripreso

il concetto di invalidità della LAI.

2.6. Secondo la giurisprudenza,

nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono

vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel

che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c;

SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; non c’è vincolo

invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità, cfr.

Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 24), ma ugualmente per quanto concerne

la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la

determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro

dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64,

133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti,

120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, SZS 1997 pag.

68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid.

3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo. Accertamenti

separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid.

4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di

previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la

giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1).

Questo vincolo vale

nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento

previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione

invalidità (DTF 126 V 308).

L’istituto di previdenza

non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.

Innanzitutto, a titolo

generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni

dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili

(DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a,

115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57

consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer

1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgesgerichts zum IVG,

2014, ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea

che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è

manifestamente errata, e per questo non vincolante per l'istituto di

previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in

cui la decisione è stata presa).

D’altra parte, la

giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione

invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di

previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere

chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di

notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in

vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente

innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e

ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione

dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto

così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona

invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non

attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V

273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF

9C_684/2008 del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21

settembre 2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del 16 dicembre 2003; B

81/02 del 9 gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e

l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di

sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato

successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in

seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TFA, venir

esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006

consid. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008

del 25 febbraio 2009).

Secondo il TFA infine,

considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di

sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna

ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a

quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura

(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità

e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della

previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa

liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 50/99 del 14 agosto

2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne

discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da

parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a

prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata,

foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di

carenza secondo l’AI (SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STF B 47/98 dell’11

luglio 2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).

In virtù dell’art. 6 LPP

(che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze

minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la

previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid.

4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore

dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado

d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di

previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag.

466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al

concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione

dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa

appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid.

2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;

DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).

Inoltre, se il concetto di

invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle

conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto

conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su

elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si

fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1,

117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).

Secondo la giurisprudenza

la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv.

Considerandi

2.

LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei

loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono

conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni

sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF

111.

V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In

altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono

comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo

(STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).

2.7

Nella fattispecie concreta

l’attore fonda il diritto alla chiesta prestazione previdenziale evidenziando

come “(…) con decisione 27.02.2015, l’Istituto delle assicurazioni sociali

del Canton __________ ha riconosciuto l’attore invalido in misura totale,

attribuendogli il diritto ad una rendita d’invalidità completa con grado 100%

(doc. A). La decisione AI, pur essendo stata validamente notificata alla

convenuta, non è stata da questa impugnata ed è cresciuta quindi incontestata

in giudicato. (…)” (I, punto 2, pag. 3).

In primo luogo occorre

rilevare che effettivamente già il preavviso del 15 maggio 2014 era stato

notificato alla CV 1 che si era opposta il 10 giugno 2014 (cfr. doc. 30 e 49).

Anche la decisione del 27 febbraio 2015 è stata notificata alla CV 1 (cfr. doc.

14.

e 15).

Essendo dunque stata

coinvolta nella procedura di assegnazione della rendita, conformemente alla

succitata giurisprudenza, la decisione del 27 febbraio 2015 dell’Ufficio AI del

Canton __________ – nella misura in cui, come sostenuto dalla convenuta,

non appaia di primo acchito insostenibile – vincola la CV 1.

In questo senso, nella STF

9C_331/2015 del 6 novembre 2015, l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione: “(…) La decisione di un ufficio AI non è sempre determinante

per la valutazione di un istituto di previdenza. Per esempio, se la decisione

dell'ufficio AI è manifestamente errata oppure se un ufficio AI omette di

coinvolgere nella procedura in materia di assicurazione per l'invalidità un

istituto previdenziale suscettibile di essere tenuto a prestare, la fissazione

del grado d'invalidità secondo il diritto dell'assicurazione per l'invalidità

non è vincolante per l'istituto (DTF 132 V 1 consid. 3 p. 3 e seg.). In

quest'ultimo caso, tuttavia, se l'istituto di previdenza professionale si basa

sulle costatazioni dell'ufficio AI per esaminare il diritto a prestazioni, la

questione della sua mancata partecipazione alla procedura AI non è più

determinante e la decisione dell'ufficio AI deve essere considerata vincolante

(sentenza B 27/05 del 26 luglio 2006 consid. 3.3; MARC HÜRZELER, in Commentaire

LPP et LFLP, 2010, n. 12 ad art. 23 LPP). Non sono invece vincolanti per

l'istituto di previdenza le costatazioni dell'ufficio AI che riguardano un

periodo anteriore di 6 mesi alla data della presentazione della domanda

(sentenza 9C_620/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.4). Questo periodo non è

infatti determinante per l'assicurazione invalidità per il diritto a

prestazioni (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI combinato con l'art. 29 cpv. 1 LAI).

(…)” (STF 9C_331/2015 del 6 novembre 2015, consid. 5.2).

Con la risposta la

convenuta – evidenziato come il

dr. __________, nella perizia psichiatrica del 28 agosto 2013 indirizzata alla __________

(doc. 31), ha evidenziato che “(…) l’assicurato conferma che a fine giugno

ha dato le dimissioni da direttore della __________, obbligato, a suo dire, da

alcuni soci che l'avrebbero di fatto completamente estromesso dalla ditta che

ormai, dice, non è più sua ed in cui non lavorerebbe più così come i 2 figli

che sarebbero come lui di fatto senza occupazione. Rispetto alla nuova ditta,

la __________, fondata ad aprile, afferma che si sarebbe trattato di un

escamotage allo scopo di poter ritirare il secondo pilastro ed avere così a

disposizione una certa liquidità che gli consentisse sia di fare sopravvivere

la __________, sia di garantire un minimo di disponibilità economica alla

propria famiglia. Infatti la __________ esisterebbe solo sulla carta in quanto

come attività non sarebbe mai stata avviata. Prossimamente, dice, avrebbe già

fissato un appuntamento con i propri legali per ufficializzare la definitiva

cessione della __________ e recentemente avrebbe avanzato la richiesta di

prestazioni AI. (…)” (doc. 31, pag. 2) –

ha sostenuto che “(…) dal profilo materiale, quindi, la convenuta ha

ritenuto palesemente insostenibile il fatto che una persona completamente

inabile al lavoro in seguito ad una depressione di grado medio fosse comunque

in grado di architettare e poi eseguire i passi necessari ad ottenere

l'erogazione della prestazione di libero passaggio per una attività in realtà,

di fatto, inesistente. Proprio in quest'ottica, la convenuta ha richiesto

all'Al una serie di accertamenti (per esempio fiscali) volti ad accertare

l'esatto carattere dell'attività indipendente in questione e la sua

compatibilità con i riscontri medici. La mancanza di detti accertamenti, a

fronte, comunque delle dichiarazioni rese da parte dell'attore rende oggi la

decisione dell'Al manifestamente insostenibile (…).” (XVI, pag. 5 e 6).

Questo Tribunale rileva

che in sostanza la CV 1 – come aveva

già fatto con le osservazioni del 10 giugno 2014 al preavviso del 15 maggio

2014: “(…) In sintesi, dobbiamo constatare che è estremamente discutibile

promettere una rendita intera sulla base di una diagnosi di depressione

medio-grave. Dalla perizia risulta chiaramente che lo stato di salute

momentaneo non è ancora definitivo, permettendo all’Ufficio AI di chiudere il

caso con tale promessa. In conclusione, gli accertamenti dell’Ufficio AI

sull’autonomia dell’assicurato sono lacunosi. Stando a quanto esposto sopra, Vi

preghiamo di voler effettuare ulteriori accertamenti sia medici sia

sull’autonomia dell’assicurato e di rilasciare un nuovo preavviso. (…)”

(doc. 30) – sostiene che la decisione

del 27 febbraio 2015 dell’Ufficio AI del Canton __________ sarebbe

insostenibile (quindi per lei non vincolante in virtù della riserva di cui

all’art. 36 cpv. 1 in fine del Regolamento 2014) in quanto l’amministrazione

non avrebbe intrapreso sufficienti accertamenti.

2.8

Questo Tribunale non può

condividere quanto sostenuto dalla CV 1, e meglio che la decisione del 27

febbraio 2015 dell’Ufficio AI del Canton __________ sarebbe insostenibile e/o manifestamente

errata, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto va rilevato

che la decisione in questione è fondata, tra l’altro, sulle seguenti risultanze

mediche:

● rapporto

medico 6 novembre 2013 (doc. AI 15/1-3) nel quale il dr. __________, FMH in

medicina interna – attestati i

seguenti periodi d’incapacità lavorativa: “(…) 100% dal 04.02.2013 al

07.04

, 50% dal 08.04.2013 al 31.07.2013 e 100% dal 01.08.2013 continua

(…)” (doc. AI 15/2) –, ha, in

particolare, rilevato che “(…) la problematica maggiore che provoca

l’incapacità lavorativa del paziente sopracitato è di natura psichiatrica e per

quello prego l’assicurazione AI di rivolgersi direttamente allo psichiatra dr.

med. __________. Il paziente già da anni soffre delle sue problematiche

psichiatriche ed è giunto al culmine l’anno scorso ed è crollato in seguito.

Malgrado un lungo ricovero presso la Clinica __________ con terapia specifica

dei suoi problemi psichiatrici, non siamo riusciti a migliorare il paziente al

punto che poteva riprendere il suo lavoro in modo soddisfacente. Dopo una

ripresa di lavoro parziale è nuovamente piombato nel suo stato depressivo ed in

incapacità lavorativa al 100% dal 01.08.2013 ed è tuttora inabile al lavoro.

(…)” (doc. AI 15/1-2);

● valutazione

peritale all’intenzione della cassa malati __________ del 28 agosto 2013 (doc.

AI 6/6-9) nella quale il dr. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia – posta la diagnosi

di sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media gravità (ICD 10 F

33.

) –, ha espresso la seguente

valutazione e conclusione: “(…) Quanto emerso in occasione dell'attuale

valutazione ha evidenziato la persistenza di una condizione depressiva

sostanzialmente immodificata, anzi per certi versi peggiorata, rispetto a

quanto obiettivato lo scorso mese di marzo. Malgrado la regolare presa a carico

psichiatrica infatti l'assicurato nel corso dell'attuale indagine ha esternato

convincimenti interpretativo-persecutori nei confronti degli ex soci per averlo

estromesso dalla ditta da lui stesso avviata, convincimenti che seppure non

rivestono un significato di tipo francamente psicotico di certo rendono le sue

angosce ancora più pervasive. L'essere stato costretto a dimettersi da

direttore della __________ lo ha destabilizzato completamente, ha peggiorato il

quadro generale e gli ha impedito di interrogarsi sulle proprie reali possibilità,

portandolo ad attribuire ad altri la responsabilità del proprio fallimento. l

cambiarnenti intervenuti hanno fatto crollare le sue difese percipitandolo [ndr.

recte: precipitandolo] in uno stato di profonda prostrazione psichica con

l'umore fortemente depresso, gli stati tensivi, le angosce di fallimento, i

deficit cognitivi, le compromesse risorse reattive, le rimuginazioni interpretativo-persecutorie

ed i vissuti di rovina, che giustificano l'inabilità lavorativa completa da

inizio agosto certificata dal curante. La prognosi allo stato attuale è quanto

mai incerta. Attualmente le sue risorse psichiche appaiono troppo limitate per

permettergli di affrontare questa situazione in modo costruttivo, complice anche

la relazione con la moglie che a causa di queste vicende sarebbe ridiventata

ulteriormente tesa. Non vedo possibilità di miglioramenti consistenti in tempi

brevi e comunque non prima dei prossimi 3 mesi, il che giustifica l'inabilità

lavorativa completa almeno fino alla fine del prossimo mese di novembre 2013.

(…)” (doc. AI 6/8-9);

● rapporto

medico 21 novembre 2013 (doc. AI 16/1-5) nel quale il dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia – indicato

di averlo in cura dal mese di aprile 2013, posta la diagnosi di “(…)

Sindrome Bipolare, attuale epidosio depressivo, DD: Sindrome depressiva

ricorrente (ICD10 F30.1) in paziente con sottostante Disturbo di personalità

non specificato (ICD10: F60.9) (…)” (doc. AI 16/1) e attestata

un’incapacità lavorativa del 100% dal marzo 2013 –, ha rilevato che “(…) in

questi sette mesi, il quadro psichico dell'assicurato é stato caratterizzato da

un umore costantemente depresso, complice verosimilmente il susseguirsi di

eventi esterni che hanno contribuito al peggioramento del quadro psichico

iniziale già precario all'inizio della presa in carico. Eventi che hanno

condizionato l'evoluzione della psicopatologia e reso difficile potersi

esprimere a livello diagnostico e prognostico: - nei primi mesi dopo la

dimissione dalla Clinica __________, complice un precario equilibrio psichico,

l'assicurato ha affidato la sua ditta a dei "soci" che lo hanno

progressivamente estromesso. Attualmente ha perso definitivamente la proprietà

della ditta e la moglie con i due figli non vi lavorano più. - la figlia

maggiore é stata ricoverata per un grave tentamen medicamentoso. - da circa un

mese la moglie ha lasciato la famiglia, é andata a vivere da sola in attesa di

avviare le pratiche di divorzio. Quindi siamo confrontati con un uomo che in

poco più di sei mesi, partendo da un precario equilibrio psichico, ha dovuto affrontare

la perdita della sua ditta, un tentamen della figlia e l’abbandono da parte

della moglie con inevitabili ripercussioni sulla gestione del nucleo

famigliare. Terapia: Dopo la dimissione dalla Clinica __________, abbiamo

sospeso il Lithiofor su espressa richiesta dell'assicurato; la sua sostituzione

con un altro stabilizzatore dell'umore ha mostrato l'insorgenza di effetti

collaterali con conseguenza sospensione per intollerabilità. Il perdurare dello

stato depressivo ha portato all'introduzione di terapia antidepressiva a dosaggio

progressivo e su attento monitoraggio in considerazione della diagnosi di

Disturbo Bipolare. (…)” (doc. AI 16/2).

Aggiornamento

medico indirizzato alla cassa malati __________ del 4 marzo 2014 (doc. AI

24/1-2) nel quale il dr. __________ ha attestato che “(…) dopo l’ultimo

rapporto inviatovi nel mese di novembre 2013, l’inabilità è rimasta invariata.

Pertanto da allora l’inabilità lavorativa è rimasta del 100%. (…)” (doc. AI

24/2).

Rapporto

di decorso del 14 aprile 2014 (doc. AI 27/1-2) nel quale il dr. __________ – poste le diagnosi note e indicato uno

stato di salute stazionario/peggiorato –

ha evidenziato che: “(…) Dopo l’ultimo rapporto abbiamo assistito ad una

sostanziale stabilizzazione del quadro acuto presentato inizialmente. L’obiettivo

raggiunto è stato quello di tamponare le situazioni acute e di mantenere un

equilibrio psichico, sebbene precario, nell’ambito di una grave fragilità.

Permane un tono dell’umore marcatamente deflesso con ritiro sociale; una riduzione

del suo repertorio comportamentale ed una polarizzazione ideoaffettiva su temi

di sfiducia. Permane una visione di sé, della realtà e del futuro pessimistica

con un sentimento di autosvalutazione. Non è presente al momento

un’ideazione suicidale attiva, ma permane in sottofondo un rischio permanente

per la propria vita, dove la morte viene vissuta come liberatoria. (…)”

(doc. AI 27/1);

● rapporto

della visita fiduciaria all’intenzione della cassa malati __________ del 31

marzo 2014 (doc. AI 26/1-8) nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia – posta la diagnosi

di “(…) Sindrome depressiva ricorrente di media gravità (F 33.1/2). Disturbo

di personalità misto (passivo-aggressivo) (F60.8). (…)” (doc. AI 26/7) –,

ha espresso la seguente valutazione e conclusione: “(…) Si tratta di un uomo

di 52anni, sposato, con tre figli di cui uno minorenne, recentemente lasciato

dalla moglie, già titolare di un'azienda di decorazione-pubblicità dalla quale

è stato estromesso dai nuovi titolari e azionisti di maggioranza, inabile dal

04.02.2013

a causa di una sindrome depressiva ricorrente e di un disturbo di

personalità non altrimenti specificato, già esaminato due volte a livello

medico-fiduciario dal dr. __________ per conto della __________ (marzo e agosto

2013), tuttora seguito dallo psichiatra dr. __________ di __________. E' stato

fatto un annuncio all’Al circa quattro mesi fa, secondo le dichiarazioni dell'assicurato.

Il decorso è stato finora sfavorevole senza modifica sostanziale, in senso positivo,

del quadro psicopatologico caratterizzato tuttora da marcata labilità emotiva,

umore disforico con fasi maniacali, tendenza a marcato isolamento, tensione

endopsichica, incapacita di proiettarsi verso il futuro e costanti sentimenti autosvalutativi,

di fallimento e di rovina, che giustificano indubbiamente un'incapacità

lavorativa completa. Dal profilo terapeutico sarebbe utile proporre un

reinserimento terapeutico accompagnato in un'attività a lui confacente con

l’aiuto dell’AI al fine di contrastare le tendenze regressive in atto.

Occorrerà tuttavia, preliminarmente, lavorare a livello psicoterapeutico per

incrementare la sua motivazione in questa prospettiva. In alternativa occorrerà

valutare l'opportunità di un nuovo ricovero stazionario insieme a un programma

riabilitativo strutturato. Considerate le caratteristiche personologiche e

l'incerta motivazione, la prognosi appare alquanto incerta visti anche i

vantaggi secondari inconsci e la tendenza di delegare la responsabilità agli

altri. ln ogni modo è impensabile la ripresa di un'attività lavorativa sul

libero mercato nei prossimi tre-quattro mesi. (…)” (doc. AI 26/7-8).

Anche il medico SMR, nel __________

(doc. AI 57/1-17), nel giudizio finale dell’8 maggio 2014, poste le diagnosi

note, ha espresso la seguente valutazione: “(…) Assicurato che presenta una

patologia depressiva maggiore con attuale persistenza IL completa. Prognosi

incerta. Utile la messa in atto di provvedimenti reintegrativi inizialmente

nella misura di 2 ore al giorno in collaborazione con lo psichiatra curante.

(…)” (doc. AI 53/10) indicando, quale ripercussione sullo stato di salute e

attività adatta: “(…) Attuale problematica psichiatrica maggiore che rende

impossibile il reinserimento lavorativo sul mercato del lavoro regolare. […]

Impiego occupazionale nella misura di 2 ore al giorno. (…)” (doc. AI

53/10).

Con lettera del 10

novembre 2014 l’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI del Canton __________ che

“(…) con il consiglio e sotto osservazione del mio psichiatra Dr. Med. __________

da tre mesi circa ho iniziato lentamente a confrontarmi con il lavoro. La mia

attività nell’arco della giornata la posso quantificare a circa un 20% a

confronto di quanto svolgevo prima della mia malattia. Regolarmente nelle

sedute con il Dott. __________ valutiamo la mia condizione e l’attività svolta

in considerazione del mio stato di salute. (…)” (doc. AI 42/1).

Dalle suesposte evidenze

mediche risulta che i diversi specialisti interpellati hanno attestato

un’inabilità lavorativa continua del 100% a contare dal mese di febbraio 2013.

In particolare, lo si

ribadisce, il dr. __________, nel rapporto della visita fiduciaria

all’intenzione della cassa malati __________ del 31 marzo 2014 (doc. AI 26/1-8),

ritenuto un decorso sfavorevole senza modifica sostanziale, ha ritenuto

giustificata “(…) indubbiamente un’incapacità lavorativa completa (…)”

(doc. AI 26/8) sottolineando che “(…) in ogni modo è impensabile la ripresa

di un'attività lavorativa sul libero mercato nei prossimi tre-quattro mesi (…)”

(doc. AI 26/8).

Dal canto suo il medico

SMR, nel giudizio finale dell’8 maggio 2014 ha, tra l’altro, attestato una “(…)

attuale problematica psichiatrica maggiore che rende impossibile il

reinserimento lavorativo sul mercato del lavoro regolare (…)” indicando

quale attività adatta un “(…) impiego occupazionale nella misura di 2 ore al

giorno. (…)” (doc. AI 53/10).

In simili circostanze non

è dunque possibile concludere che la decisione del 27 febbraio 2015 dell’Ufficio

AI del Canton __________ sia insostenibile e/o manifestamente errata.

Questo vale a maggiore

ragione visto che, come risulta dalla “Comunicazione della delibera” del 20

gennaio 2015, ritenuta una situazione medica non ancora stabile,

l’amministrazione ha previsto una revisione della rendita per il 1. maggio 2015

(cfr. doc. AI 50/1-2).

Infatti, nella motivazione

della decisione del 27 febbraio 2015 (doc. AI 49/1-4), l’amministrazione ha

precisato che “(…) a questo punto, sia ricordato che l’Ufficio AI tiene

conto di un possibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato risp.

della sua capacità al guadagno, eseguendo in anticipo una revisione d’ufficio

della rendita d’invalidità assegnata. (…)” (doc. 15).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente, come preteso dalla Cassa pensioni __________, per

il solo fatto che “(…) all’uscita dalla nostra assicurazione. Il signor AT 1

si è fatto pagare l’intera somma della prestazione di libero passaggio, ovvero

Fr. 234'467.70, affermando di essere autosufficiente. Tuttavia, ai medici

incaricati di esaminare il suo caso il signor AT 1 ha sostenuto di aver

simulato l’autosufficienza solo per poter riscuotere i capitali dalla cassa

pensione. Dalle nostre ricerche è però emerso che, al momento della promesa di

erogazione di una pensione d’invalidità, il signor AT 1 svolgeva varie attività

come lavoratore indipendente. (…)” (doc. F).

In effetti la succitata

valutazione peritale del 28 agosto 2013 del dr. __________ ha tenuto conto

dell’anamnesi sociale e lavorativa dalla quale emerge, in particolare, che “(…)

l'assicurato conferma che a fine giugno ha dato le dimissioni da direttore

della __________, obbligato, a suo dire, da alcuni soci che l'avrebbero di

fatto completmnente estromesso dalla ditta che ormai, dice, non è più sua ed in

cui non lavorerebbe più così come i 2 figli che sarebbero come lui di fatto

senza occupazione. Rispetto alla nuova ditta, la __________, fondata ad aprile,

afferma che si sarebbe trattato di un escamotage allo scopo di poter ritirare

il secondo pilastro ed avere così a disposizione una certa liquidità che gli

consentisse sia di fare sopravvivere la Decoramax, sia di garantire un minimo

di disponibilità economica alla propria famiglia. Infatti la __________

esisterebbe di fatto solo sulla carta in quanto come attività non sarebbe mai

stata avviata. (…)” (doc. AI 6/7).

Anche il dr. __________,

nel succitato rapporto della visita fiduciaria all’intenzione della cassa

malati __________ del 31 marzo 2014 (doc. AI 26/1-8), ha considerato, in

particolare, “(…) i due rapporti del dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia di __________ del 23.03.2013 e del 28.08.2013 per conto della __________.

(…)” (doc. AI 26/1).

In conclusione, viste le

suesposte risultanze – ribadito

che dagli atti medici dell’incarto AI l’amministrazione poteva concludere per

un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal mese di febbraio

2013, che considerata una situazione medica non ancora stabile è stata prevista

ed effettivamente intrapresa una revisione d’ufficio anticipatamente nel maggio

2015.

(cfr. doc. AI 57/1-2, 59/1-3, 62/1-5, 63/1-2, 64/1-4, 67/1, 68/1-2 e 69/1)

e osservato che al momento determinante della resa della decisione del 17

febbraio 2015 non era possibile concludere per un miglioramento rilevante della

capacità lavorativa –, a mente di

questo Tribunale la decisione del 17 febbraio 2015 con cui l’Ufficio AI del

Canton __________ ha riconosciuto all’attore il diritto alla rendita intera dal

1.

aprile 2014 unitamente ad una rendita per figli (cfr. doc. A e consid. 1.2)

non è né manifestamente errata né insostenibile ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 del

Regolamento d’assicurazione 2014 della CV 1.

Nella misura in cui la CV

1.

riteneva gli accertamenti esperiti dall’amministrazione insufficienti al fine

di pronunciarsi sul diritto a prestazioni, essa avrebbe dovuto – pena, visto quanto sopra esposto,

l’effetto vincolante nei suoi confronti della decisione – impugnare la decisione del 17 febbraio

2015.

dell’Ufficio AI del Canton __________. Questo vale a maggiore ragione

visto che si trattava di valutare retroattivamente la capacità lavorativa

dell’attore.

2.9

In simili circostanze,

ribadito l’effetto vincolante della decisione del 17 febbraio 2015 dell’Ufficio

AI del Canton __________, all’attore va riconosciuto il diritto ad una rendita

intera d’invalidità LPP oltre alla rendita per il figlio __________ a contare

dal 1. aprile 2014.

Resta qui riservato

l’effetto sul diritto alle prestazioni LPP dell’esito della succitata revisione

intrapresa nel maggio 2015 dall’Ufficio AI del Canton __________ e

apparentemente tuttora pendente.

Quanto al versamento della

rendita – visto che negli atti

dell’incarto AI (VII/1) vi è la lettera del 17 dicembre 2014 con la quale la __________

ha comunicato all’attore che: “(…) in conformità alle disposizioni

regolamentari dell’assicurazione perdita di guadagno, le indennità giornaliere

sono versate durante 720 giorni nel corso di 900 per caso di malattia.

Controllando i versamenti da noi effettuati, abbiamo constatato che per quanto

concerne il suo caso di malattia, il diritto alle prestazioni di questa

categoria d’assicurazione sarà esaurito con il 24.05.2015. Per questa

ragione da tale data non potremo più versare alcuna nuova indennità giornaliera

e provvederemo ad effettuare l’uscita dalla cerchia degli assicurati del

contratto collettivo della __________. (…)” (doc. AI 44/2) – si dovrà tenere conto della possibilità

di differire il diritto alla rendita ai sensi degli articoli 26 cpv. 2 LPP e 26

OPP2 rispettivamente dall’art. 36 cpv. 4 del Regolamento 2014.

2.10

Il TCA deve ancora rilevare

che la prestazione di libero passaggio già percepita dall'attore dalla

Fondazione convenuta (cfr. doc. 45) dev’essere restituita conformemente

all'art. 3 cpv. 2 LFLP. Se l’interessato non è in grado di farlo la rendita

deve essere compensata per un certo periodo con il credito di restituzione (SZS

2001.

pag. 485; 1997 pag. 547 segg; vedi anche l'art. 3 cpv. 3 LFLP). L’obbligo

di restituire incombe del resto anche al nuovo istituto di previdenza a cui è

stata trasferita la prestazione di libero passaggio (SZS 2000 pag. 301; 1997

pag. 551, 1994 pag. 471 consid. 5b; vedi in questo senso anche la STCA del 17

dicembre 2002, 34.2001.49, consid. 2.11 con riferimenti ad altre STCA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta

ai sensi dei considerandi.

§ A

AT 1 va riconosciuto il diritto ad una rendita intera d’invalidità LPP

unitamente alla rendita per il figlio __________ a contare dal 1. aprile 2014.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti