34.2015.35
Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione in via incidentale di sentenza straniera; prelievo per il finanziamento dell'abitazione durante il matrimonio
28 aprile 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.35
RG/sc
Lugano
28
aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa promossa
con istanza del 19 ottobre 2015 e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 2
2. CV
2
2 rappr. da: RA 3
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio;
delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in fatto e in
diritto
1.1 Con sentenza 19 settembre 2013,
passata in giudicato l’11 ottobre 2013, il Tribunale di __________ (Italia) ha
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CV 1
e AT 1 il 1. ottobre 1981, confermando – per quanto qui interessa – la
regolamentazione adottata dagli ex coniugi i quali hanno convenuto che “il
capitale previdenziale (c.d. Secondo Pilastro) cumulato durante il matrimonio
sino alla data del divorzio, in relazione all’attività lavorativa svolta dal
sig. CV 1 in territorio elvetico, venga suddiviso secondo i criteri stabiliti
dalla legge Svizzera, impegnandosi reciprocamente a prestare la propria
collaborazione presso l’ente previdenziale preposto, qualora sia consentito ad
uno di essi di ottenere il pagamento pro-quota od un anticipo prima dell’età
pensionabile. Per il caso di vendita della casa già coniugale, i coniugi si
impegnano altresì, ove richiesto all’ente previdenziale preposto, a restituire
il prelievo anticipato per l’acquisto della medesima in parti eguali fra loro”
(doc. B).
1.2 Con
istanza 19 ottobre 2015 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è rivolta allo
scrivente Tribunale (TCA) chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza
italiana nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali dell’ex
marito.
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto a CV 1 di confermare, in particolare, di non opporsi alla
delibazione e di presentare eventuali osservazioni all’istanza in oggetto, di
indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il
matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze
di libero passaggio, di indicare se egli percepisce prestazioni del secondo
pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio
capitale previdenziale (cfr. II).
Stante
la non opposizione dell’ex marito alla delibazione, alla luce delle informazioni
fornite relativamente agli istituti di previdenza cui esso è stato assicurato
durante il matrimonio (cfr. VI) il TCA ha chiesto all’istituto
interessato (CV 2 collettiva Vita) le informazioni utili ai fini del riparto
(cfr. VIII).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Delibazione
2.2.1 La
procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP
(RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del
Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita
può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Dall’istanza
in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della
sentenza del Tribunale di __________ – laddove statuisce in materia di
ripartizione degli averi previdenziali dell’ex marito – sia la consecutiva esecuzione
della divisione da parte del tribunale competente.
In
caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73
cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove
ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso
cui l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-id. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1; Bucher,
Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit,
in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im
Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen und die
schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata
in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale
delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in
giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla ba-se della sentenza di divorzio
pronunciata all’estero, l’esecuzio-ne del riparto degli averi previdenziali accumulati
dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die fa-milienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abtei-lung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011
p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP
l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in
costanza di matrimonio da CV 1 il quale ha svolto, con accumulo di capitale
previdenziale, e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. VI).
Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi del
summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento
e di di-chiarazione di esecutività (exequatur), della sentenza del Tribunale di
__________, laddove questa ha per oggetto la compensa-zione delle aspettative
previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2
L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta
in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato
in cui fu pronunciata (lett. a), se la deci-sione non può più essere impugnata
con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste
alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri
ter-mini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29
cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente
incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze
emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di
principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione
del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze
pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in
Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett.
c).
2.2.3 In materia di previdenza
professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui
fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella
generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio
(art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30
gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli
artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere
se la competenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla compensazione
delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP;
sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen
Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi
riferimenti; Stutzer,
Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006
pp. 250s; Schwander,
Anerkennung und Voll-streckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009,
p. 855; Gmünder,
Anerkennung und Vollstreckung von aus-ländischen Scheidungsurteilen unter
besonderer Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p.
109; con Cardinaux,
op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni
caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza
indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso,
una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello
Stato del giudizio]).
In
concreto dal fascicolo risulta che al momento della pronunzia del divorzio AT 1
e CV 1 erano entrambi domiciliati nella giurisdizione del Tribunale di __________.
A norma dell’art. 26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del
giudizio) la competenza del Tribunale di __________ era quindi data, come
risulterebbe d’altronde pure data la competenza giusta il suevocato art. 65
cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o
di origine di uno dei coniugi. La sentenza da delibare è inoltre regolarmente
passata in giudicato l’11 ottobre 2013 come attestato dalla stampiglia apposta
sull'esemplare della sentenza versata agli atti (doc. B).
2.2.4 Nel
caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli
averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il
giudice straniero – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice
svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno
raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma
gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria
(artt. 280 e 281 CPC) e non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da
parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il
proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione,
deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del
ca-so, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA
34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342
consid. 2.5, 135 V 425
consid. 1.2; Schwander,
cit., p. 854; Trachsel, cit.,
pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo
(éd.), Le droit du divorce:
questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle
aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27
cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op.
cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al
giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti
effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso
nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4;
Volken,
Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im
schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internationale
Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deut-schen, österreichischen und
englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/
Rumo-Jungo
(Hrsg.), Kind und
Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr.
anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione
degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio
estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di
una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti
Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere
con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.
165ss).
Posto come non siano nella
specie ravvisabili – e nemmeno vengono fatti valere – motivi di rifiuto giusta
l’art. 27 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di
un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte dell’istituto
previdenziale circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data
nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fissazione da
parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accompagnata
da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza – la
sentenza 19 settembre 2013 del Tribunale di __________, laddove stabilisce il
diritto di AT 1 alla metà dell’avere pensionistico (2° pilastro)
accumulato in Svizzera dall’ex coniuge (cfr. supra consid. 1.1),
è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva.
2.3 Divisione
2.3.1
Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP,
nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra
consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto
dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previdenza hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio
sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti
effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere
divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si
tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro
2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n.
1203).
Oggetto
di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono
essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA
34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che CV 1
fosse assicurato al momento del matrimonio (1. ottobre 1981) presso un ente
previdenziale svizzero o disponesse a tale epoca di averi di previdenza
depositati in Svizzera (cfr. supra consid. 2.3.1 in fine). Successivamente alla
data del matrimonio egli – assicurato ai fini previdenziali quale lavoratore alle
dipendenze (incontestatamente) dapprima della __________ (1989-1998) in seguito
della __________ (1998-2003), della __________ (2003-2004), della __________
(2004-2013) ed infine della __________ – ha accumulato un capitale previdenziale,
tuttora depositato presso la CV 2 (contratto d’adesione __________), ammontante,
alla crescita in giudicato del divorzio (11 ottobre 2013, momento determinante
ai fini della divisione; DTF 132 V 236), a CHF 76'145.50 (cfr. VII/2).
Dalle tavole processuali emerge inoltre che il 1. ottobre 2000 l’ex
marito ha effettuato, presso la __________ cui era assicurato a tale momento,
un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di CHF 25'591.--
(cfr. VII/2).
Ora, capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio
per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora,
come nel presente caso (cfr. IX), l’obbligo di rimborso alla crescita in
giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura
previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e
devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento
ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli
artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6
CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der
Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
Ne consegue che – stante un capitale di CHF 76'145.50 al momento del divorzio,
aumentato dell’importo di cui al suddetto prelievo (CHF 25'591) – l’avere pensionistico accumulato
da CV 1 e suscettibile di essere diviso deve essere cifrato in CHF
101'736.50.
Considerato quanto precede e
stante l’irrilevanza ai fini del presente giudizio della pattuizione fatta
oggetto di conferma da parte del giudice del divorzio secondo cui in “caso di vendita della casa già coniugale, i
coniugi si impegnano altresì, ove richiesto all’ente previdenziale preposto, a
restituire il prelievo anticipato per l’acquisto della medesima in parti eguali
fra loro” (cfr. supra consid.
1.1), richiamata la chiave di ripartizione sta-bilita dal
Tribunale di Varese, essendo nella specie da considerare che tutto l’avere
disponibile al momento del divorzio, unitamente alla somma prelevata per il
finanziamento della proprietà d’abitazione, è stato accumulato in costanza di matrimonio
(cfr. supra consid. 2.3.1), a favore di AT 1 spetta
un accredito di CHF 50'868.25 (101'736.50 : 2).
2.3.3 Per
applicazione analogica degli artt. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in
cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
Ne
segue che la somma di CHF 50'868.25 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009
del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2,
rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'isti-tuto debitore – maturati dall’ 11
ottobre 2013 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02
dell’8 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere accreditata da parte della CV 2 (contratto d’adesione n. __________) a
favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’__________
(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare
della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4
settembre 2003).
2.4 La procedura
è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 101'736.50.
2.- È
fatto ordine alla CV 2 (contratto d’adesione __________) di versare a favore di
AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la __________,
la somma di CHF 50'868.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi a datare dall’11 ottobre 2013.
3.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti