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Decisione

34.2015.36

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria durante il matrimonio

16 giugno 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/

Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad

art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente

agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione

d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio

vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in

contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di

principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza

(DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex

art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali

accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.5

2.5.1 Dalla documentazione acquisita

agli atti risulta che durante il matrimonio AT 1 ha (incontestatamente)

acquisito una prestazione d’uscita divisibile di CHF 3'074.75, calcolata da AT

2 (cfr. IX/1, XXVII) dove è stato assicurato da novembre 1992 a gennaio 1997 –

quando ha iniziato un’attività a titolo indipendente (cfr. estratto conto AVS

sub XIII/2, cfr. sentenza pretorile p. 12) – quale dipendente di __________

(cfr. XII/2, XVIII) e nuovamente a partire da gennaio 2012 quale dipendente di __________

(cfr. XIII/2, XIX).

Considerandi

2.5.2

CV 1 risulta invece essere stata assicurata al __________ – per quanto qui

interessa – da gennaio 1993 a gennaio 1996 e poi ancora da ottobre 1996 a

maggio 1997. Presso questo fondo di previdenza alla data del matrimonio (16

luglio 1994) essa disponeva di una prestazione di CHF 12'330.85 (cfr. XXV). Il __________

nel dicembre 1995 ha effettuato un versamento a favore di CV 1 di CHF 20'000.--

a titolo di prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria, mentre che

nel maggio 1997 ha trasferito l’avere previdenziale di CHF 2’254.-- su un conto

presso __________ (XXV, XXXIV; irrilevante ai fini del presente giudizio è il

periodo d’assicurazione presso il __________ da gennaio a dicembre 1990 con

versamento, all’uscita, su un conto di libero passaggio dell’avere ivi

accumulato di CHF 4'630.35 [cfr. XXV, XXXVII], poiché trattasi di capitale acquisito

prima del matrimonio e non più presente al momento del divorzio). Dal fascicolo

si evince inoltre che nel novembre 1998 il capitale di CHF 2'303.15 depositato presso

__________ è stato anch’esso prelevato per il finanziamento

dell’abitazione primaria (cfr. XXXIV). In seguito, da maggio 2009 a settembre

2014.

l’ex moglie è stata assicurata all’__________ – quale dipendente di __________

(cfr. XXI) e senza apporti da precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio

(cfr. XXVI) – dove alla crescita in giudicato del divorzio disponeva di una

prestazione divisibile di CHF 10'552.10 (cfr. XXVI). All’uscita dall’Istituto

l’avere ivi accumulato di CHF 18'697.40 è stato trasferito su un conto presso

la CV 2 (cfr. XXVI, XXXII, XXXII/2).

2.5.3

Giusta art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP, come accennato (cfr.

supra consid. 2.3), ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere

esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi

maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau

droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio

federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente quindi da quello effettivamente

praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les

droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau

droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez,

cit., p. 224; Brunner,

Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).

Inoltre,

capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il

finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora

l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235

consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio

valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella

prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione

da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art.

30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in

argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung

und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der

Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

Tenuto conto

della giurisprudenza federale in materia (STF 9C_691/2009 del 24 novembre 2009

pubblicata in DTF 135 V 436; vedi anche Schai, Vorbezüge aus der zweiten Säule für

Wohneigentum im Scheidungsfall, in BJM pp. 57ss, 80) appare in concreto

giustificato considerare gli interessi maturati sull’avere di CHF 12'330.85

presente alla data del matrimonio (16 luglio 1994) sino alla data del prelievo

di CHF 20'000.-- (19 dicembre 1995).

Ne

consegue che – stante un capitale di CHF 10'552.10

al momento del divorzio, aumentato degli importi di cui ai

suddetti prelievi (CHF 20'000 + CHF 2'303.15) e

considerata una prestazione di CHF 12'330.85 alla

celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (cifrabili

in CHF 712.90; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) – l’avere pensionistico accumulato

da CV 1 e suscettibile di essere diviso ammonta a CHF 19'811.50 (10'552.10

+ 20'000 + 2'303.15 – 12'330.85 – 712.90).

2.5.4

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita

dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122

cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 8'368.40 ([19'811.50 - 3'074.75] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, la somma

di CHF 8'368.40, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati

articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui

superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (25

settembre 2012) e sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile

2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP

UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita, da parte della CV

2, a favore di AT 1 presso AT 2.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 3'074.75.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 19'811.50

3.- È

fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto di libero passaggio n. __________

intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, la somma di CHF 8'368.40 oltre

interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 settembre

2012.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti