34.2015.36
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Prelievo per il finanziamento dell'abitazione primaria durante il matrimonio
16 giugno 2016Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.36
RG/sc
Lugano
16
giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 23/27 ottobre 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 2
2. CV
2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 31 luglio 2012, passata in giudicato – per quanto qui interessa – il
25 settembre 2012, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per
divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 16 luglio 1994. Al punto n.
7 del dispositivo il Pretore ha stabilito una ripartizione a metà dei
rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio (cfr. I, III,
IV).
1.2 Il
23/27 ottobre 2015 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente
Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a
cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281
cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente
di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2
LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione
delle parti (cfr. IV-XLII) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei
considerandi successivi.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad
art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex
art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali
accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione acquisita
agli atti risulta che durante il matrimonio AT 1 ha (incontestatamente)
acquisito una prestazione d’uscita divisibile di CHF 3'074.75, calcolata da AT
2 (cfr. IX/1, XXVII) dove è stato assicurato da novembre 1992 a gennaio 1997 –
quando ha iniziato un’attività a titolo indipendente (cfr. estratto conto AVS
sub XIII/2, cfr. sentenza pretorile p. 12) – quale dipendente di __________
(cfr. XII/2, XVIII) e nuovamente a partire da gennaio 2012 quale dipendente di __________
(cfr. XIII/2, XIX).
Considerandi
2.5.2
CV 1 risulta invece essere stata assicurata al __________ – per quanto qui
interessa – da gennaio 1993 a gennaio 1996 e poi ancora da ottobre 1996 a
maggio 1997. Presso questo fondo di previdenza alla data del matrimonio (16
luglio 1994) essa disponeva di una prestazione di CHF 12'330.85 (cfr. XXV). Il __________
nel dicembre 1995 ha effettuato un versamento a favore di CV 1 di CHF 20'000.--
a titolo di prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria, mentre che
nel maggio 1997 ha trasferito l’avere previdenziale di CHF 2’254.-- su un conto
presso __________ (XXV, XXXIV; irrilevante ai fini del presente giudizio è il
periodo d’assicurazione presso il __________ da gennaio a dicembre 1990 con
versamento, all’uscita, su un conto di libero passaggio dell’avere ivi
accumulato di CHF 4'630.35 [cfr. XXV, XXXVII], poiché trattasi di capitale acquisito
prima del matrimonio e non più presente al momento del divorzio). Dal fascicolo
si evince inoltre che nel novembre 1998 il capitale di CHF 2'303.15 depositato presso
__________ è stato anch’esso prelevato per il finanziamento
dell’abitazione primaria (cfr. XXXIV). In seguito, da maggio 2009 a settembre
2014.
l’ex moglie è stata assicurata all’__________ – quale dipendente di __________
(cfr. XXI) e senza apporti da precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio
(cfr. XXVI) – dove alla crescita in giudicato del divorzio disponeva di una
prestazione divisibile di CHF 10'552.10 (cfr. XXVI). All’uscita dall’Istituto
l’avere ivi accumulato di CHF 18'697.40 è stato trasferito su un conto presso
la CV 2 (cfr. XXVI, XXXII, XXXII/2).
2.5.3
Giusta art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP, come accennato (cfr.
supra consid. 2.3), ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere
esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi
maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau
droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio
federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente quindi da quello effettivamente
praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les
droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau
droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez,
cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Inoltre,
capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il
finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora
l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235
consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio
valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella
prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione
da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art.
30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in
argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung
und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der
Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
Tenuto conto
della giurisprudenza federale in materia (STF 9C_691/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 436; vedi anche Schai, Vorbezüge aus der zweiten Säule für
Wohneigentum im Scheidungsfall, in BJM pp. 57ss, 80) appare in concreto
giustificato considerare gli interessi maturati sull’avere di CHF 12'330.85
presente alla data del matrimonio (16 luglio 1994) sino alla data del prelievo
di CHF 20'000.-- (19 dicembre 1995).
Ne
consegue che – stante un capitale di CHF 10'552.10
al momento del divorzio, aumentato degli importi di cui ai
suddetti prelievi (CHF 20'000 + CHF 2'303.15) e
considerata una prestazione di CHF 12'330.85 alla
celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (cifrabili
in CHF 712.90; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) – l’avere pensionistico accumulato
da CV 1 e suscettibile di essere diviso ammonta a CHF 19'811.50 (10'552.10
+ 20'000 + 2'303.15 – 12'330.85 – 712.90).
2.5.4
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita
dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122
cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 8'368.40 ([19'811.50 - 3'074.75] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 8'368.40, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui
superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (25
settembre 2012) e sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile
2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP
UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita, da parte della CV
2, a favore di AT 1 presso AT 2.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 3'074.75.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 19'811.50
3.- È
fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto di libero passaggio n. __________
intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, la somma di CHF 8'368.40 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 settembre
2012.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti