Lexipedia

Decisione

34.2015.38

Divisione degli averi previdenziali nell'ambito del divorzio

11 maggio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre

2003).

Considerandi

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 109’487.

2.- È

fatto ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare a

favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso __________,

la somma di CHF 31’640 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi

dal 30 novembre 2009.

3.- È

fatto ordine alla CV 3 (contratto __________) di versare a

favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso __________,

la somma di CHF 23'103.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei

considerandi dal 30 novembre 2009.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti