34.2015.38
Divisione degli averi previdenziali nell'ambito del divorzio
11 maggio 2016Italiano9 min
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Incarto
n.
34.2015.38
RG/sc
Lugano
11
maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 17/19 novembre 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
AT 1
rappr. da: RA 2
a
1. CV 1
1 rappr. da: RA 1
2. CV 2
3. CV 3
2, 3 rappr. da: RA 3
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1. Con sentenza 28 ottobre 2009,
passata in giudicato il 30 novembre 2009, il Pretore del Distretto di __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da CV 1 e AT 1 il 31 luglio
1997. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, al punto n. 3 del dispositivo
il Pretore ha stabilito che “alla moglie spetta la metà dell’avere di
vecchiaia accumulato dal marito durante il matrimonio. Una volta passata in
giudicato la sentenza di divorzio, l’incarto sarà trasmesso al Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni per il calcolo” (cfr. I, II).
1.2 Il 17/19 novembre 2015 il
giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA)
quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73
cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire rispettivamente per
l’esecuzione del riparto (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza
interessati (cfr. VIII, IX) di determinarsi al proposito rispettivamente di
fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle
parti (cfr. IV-XIV) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei
considerandi che seguono.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previden-za possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle
et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/ Gächter
(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.
1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto
l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre
1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto
di divisione ex
art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali
accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5 Dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle incontestate dichiarazioni di parte risulta che durante il
matrimonio, e per l’esattezza dal 31 luglio 1997 al 30 novembre
2009 (cfr. supra consid. 1.1 e 2.3), CV 1, assicurato ai fini previdenziali
quale dipendente della __________ dal gennaio 1994 presso la Fondazione __________
– ora CV 2 – e presso la CV 3, ha acquisito una prestazione d’uscita
divisibile di CHF 63'280 (contratto __________) rispettivamente di CHF 46'207
(contratto __________ previdenza complementare) (cfr. IX; cfr. per entrambe le
fondazioni di previdenza [art. 48 cpv. 2 LPP e 49 LPP] i relativi estratti RC agli atti), ritenuto che, come accennato
(cfr. supra consid. 2.4 ), suscettibili di essere divisi nella
presente sede sono gli averi della previdenza professionale sia obbligatoria
che sovraobbligatoria mentre che prestazioni del pilastro 3A e 3B, non soggette
a divisione ex artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP, sono assicurabili unicamente
quali forme di previdenza giusta l’art. 82 LPP tramite contratti conclusi con
istituti d’assicurazione o tramite convenzioni con fondazioni bancarie, ciò che
non corrisponde al caso in esame.
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita
dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un avere previdenziale complessivo
di CHF 109'487 accumulato da CV 1 nel periodo qui determinante, a favore di AT
1 spetta un accredito complessivo di CHF 54'743.50 ([46'207 + 63’280] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 54'743.50, di cui CHF 31’640 a carico della CV 2 (contratto __________) e CHF 23'103.50 a carico
della CV 3 (contratto __________), unitamente agli
interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui
superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (30
settembre 2009) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129
V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B
36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di
libero di libero passaggio ad essa intestato presso __________ (cfr. doc. A).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, oppure, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla
pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della
prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta
Fatti
i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre
2003).
Considerandi
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 109’487.
2.- È
fatto ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare a
favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso __________,
la somma di CHF 31’640 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi
dal 30 novembre 2009.
3.- È
fatto ordine alla CV 3 (contratto __________) di versare a
favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso __________,
la somma di CHF 23'103.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei
considerandi dal 30 novembre 2009.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti