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Decisione

34.2015.41

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

25 maggio 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/

Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad

art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente

agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione

d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio

vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in

contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di

principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza

(DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

Considerandi

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex

art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali

accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.5

2.5.1

Dalla documentazione acquisita

agli atti risulta che al momento del matrimonio (3 settembre 1999) CV 1

disponeva di una prestazione di libero passaggio di CHF 47'302.75 presso il __________,

dove è stata assicurata dal 1. gennaio 1994 al 30 giugno 2001 (cfr. XV, XX,

XX/1). All’uscita da suddetto Fondo l’intero capitale previdenziale ivi accumulato

(CHF 73'670) è stato trasferito, nell’agosto 2001, su un conto di libero

passaggio presso CV 2 (cfr. XX, XXII). Alla crescita in giudicato del divorzio

(cfr. supra consid. 1.1), l’avere su questo conto ammontava a CHF 91'339.55

(cfr. XXII/1).

AT 1 non risulta invece

aver accumulato, nel periodo qui considerato, averi previdenziali suscettibili di

essere divisi nella presente sede (cfr. XVI, XVII).

2.5.2

Giusta il suevocato art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP ai fini

del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del

matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio

federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente quindi da quello effettivamente

praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les

droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau

droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez,

cit., p. 224; Brunner,

Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).

Ne

consegue che, considerata una prestazione di CHF 47'302.75

alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui

sopra (cifrabili in CHF 23'875.40; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch),

l’avere pensionistico accumulato da CV 1 e suscettibile di essere

diviso deve essere cifrato in CHF 20’161.40 (91'339.55 – 47'302.75 – 23'875.40).

2.5.3

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita

dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un importo di CHF

10'080.70 (20’161.40 : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, la somma

di CHF 10'080.70, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati

articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui

superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (30

novembre 2015) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B

36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà

essere trasferita, da parte di CV 2, a favore di AT 1

sul conto di libero passaggio n. __________ presso la

__________ (cfr. XXV/1).

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 20’161.40.

2.- È

fatto ordine a CV 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a CV

1 e a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________, la somma di CHF 10'080.70

oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 novembre

2015.

3.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti