34.2015.41
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio
25 maggio 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.41
RG/sc
Lugano
25
maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 16/17 dicembre 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 2
2. CV
2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
sentenza 20 ottobre 2015, passata in giudicato il 30 novembre 2015, il Pretore
del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT
1 e CV 1 il 3 settembre 1999. Al punto n. 6 del dispositivo il Pretore ha
stabilito che “la LPP è divisa a metà tra i coniugi” e che “cresciuto
in giudicato il divorzio e il presente dispositivo, l’in-carto verrà trasmesso
al TCA per la quantificazione degli averi soggetti a divisione” (cfr. I,
II).
1.2 Il
16/17 dicembre 2015 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo
scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli
artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire
(art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il
TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di
libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di
fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).
Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle
parti (cfr. IV-XXVI) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi
successivi.
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/
Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad
art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente
agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da
dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del
divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio
esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione
d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio
vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in
contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai
sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un
rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di
Considerandi
libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di
prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e
della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel
campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che
del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25
luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex
art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali
accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5
2.5.1
Dalla documentazione acquisita
agli atti risulta che al momento del matrimonio (3 settembre 1999) CV 1
disponeva di una prestazione di libero passaggio di CHF 47'302.75 presso il __________,
dove è stata assicurata dal 1. gennaio 1994 al 30 giugno 2001 (cfr. XV, XX,
XX/1). All’uscita da suddetto Fondo l’intero capitale previdenziale ivi accumulato
(CHF 73'670) è stato trasferito, nell’agosto 2001, su un conto di libero
passaggio presso CV 2 (cfr. XX, XXII). Alla crescita in giudicato del divorzio
(cfr. supra consid. 1.1), l’avere su questo conto ammontava a CHF 91'339.55
(cfr. XXII/1).
AT 1 non risulta invece
aver accumulato, nel periodo qui considerato, averi previdenziali suscettibili di
essere divisi nella presente sede (cfr. XVI, XVII).
2.5.2
Giusta il suevocato art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP ai fini
del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del
matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio
federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente quindi da quello effettivamente
praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les
droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau
droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez,
cit., p. 224; Brunner,
Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Ne
consegue che, considerata una prestazione di CHF 47'302.75
alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui
sopra (cifrabili in CHF 23'875.40; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch),
l’avere pensionistico accumulato da CV 1 e suscettibile di essere
diviso deve essere cifrato in CHF 20’161.40 (91'339.55 – 47'302.75 – 23'875.40).
2.5.3
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita
dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta un importo di CHF
10'080.70 (20’161.40 : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 10'080.70, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte
obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati
articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui
superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale
importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (30
novembre 2015) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B
36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere trasferita, da parte di CV 2, a favore di AT 1
sul conto di libero passaggio n. __________ presso la
__________ (cfr. XXV/1).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 20’161.40.
2.- È
fatto ordine a CV 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a CV
1 e a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la __________, la somma di CHF 10'080.70
oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 novembre
2015.
3.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti