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Decisione

34.2015.5

Mancato pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto previdenziale

26 agosto 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS

2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e

documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della

petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Con la sottoscrizione del

contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte

integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle

condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e

del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio 2013 (sub doc. A/5), si è

impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite

prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e

dei suoi contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver

mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che

essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel

suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6)

cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo

dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le

condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta

del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo

anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato

rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dagli atti

all’inserto risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) e i relativi

conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente

alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto

dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono

anche state addebitate (e sono comprese nella postulata somma di CHF 1'339.70;

cfr. doc. A/7) spese di diffida (complessivamente CHF 70.--), spese per

disdetta del contratto (CHF 300.--) e spese di esecuzione (CHF 300.--), atteso

che l’addebito di tali costi appare in concreto giustificato trovando

segnatamente fondamento nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella sua

versione in vigore dal 1. gennaio 2013, sub doc. A/5).

La

cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento

di CHF 1'250.-- in relazione – per quanto è dato di capire – alla “proposizione

dell’azione”. In quanto previsto dal regolamento, anche il rimborso di tale

spesa deve essere riconosciuto .

2.5.2 Disattesa

deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.30

versato quale anticipo all’UE di __________ (cfr. doc. A/17). Tale spesa segue

infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito

che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia

necessaria un’e-splicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La

mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24

gennaio 2007).

2.5.3 Il

credito complessivo di spettanza della AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF 2'589.70

(1'339.70 + 1'250.--).

2.6 L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 1. gennaio 2015 su

CHF 1'339.70 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF

1'250.-- dalla data d’inol-tro della presente azione giudiziaria (27 gennaio

2015).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.

art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento

dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che

prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002

consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo

espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente

in mora, la doman-da attorea merita accoglimento.

2.7

Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 1'339.70 con interessi al

6% dal 1. gennaio 2015 – del rigetto definitivo del-l'opposizione al precetto

esecutivo n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/17).

Ora,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta

dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può

essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice

am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle

assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in

tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 1'339.70 oltre

interessi al 6% dal 1. gennaio 2015.

2.8 Per

l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv.

3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale

generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V

285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale

contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto

anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,

quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio

di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad

art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento

inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta

in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad

essa vanno caricati gli oneri di procedura per CHF 100.--.

2.9 L'assicuratore

che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150).

All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente

l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si

di-mostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF

128 V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. considerando

precedente), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di

ripetibili a favore della cassa attrice.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 CHF 2'589.70 con interessi al 6%

dal 1. gennaio 2015 su CHF 1'339.70 e dal 27 gennaio 2015 su CHF 1'250.--.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’UE di __________ per l’importo di CHF 1'339.70 oltre interessi al 6% dal

1. gennaio 2015.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi CHF 100.--, sono poste a carico

della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice CHF 500.-- a titolo

di ripetibili (IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente

Il segretario

giudice Raffaele Guffi

Gianluca Menghetti