34.2015.9
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio previa delibazione di sentenza straniera
31 luglio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2015.9
RG/sc
Lugano
31
luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo nella causa promossa
con istanza 3 marzo 2015 e che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 1
2. CV
2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in fatto e in
diritto
1.1 Con sentenza 15 maggio 2014, passata
in giudicato – a seguito di rinuncia all’impugnazione – il 27 giugno 2014, il
Tribunale Ci-vile di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto da CV 1 e AT 1 del __________ confermando – per
quanto qui interessa – la validità della regolamentazione nella quale le parti hanno
dato “atto che la signora AT 1 ha diritto di percepire la quota di sua
spettanza, nella misura stabilita dalla legge svizzera, degli importi maturati
presso la Cassa Pensioni Svizzera dal signor CV 1, in forza di contratto n. __________
stipulato con __________, __________” (cfr. doc. A/1-3).
1.2 Con
istanza 3 marzo 2015 AT 1 si è ri-volta allo scrivente Tribunale chiedendo il
riconoscimento della suddetta sentenza italiana nonché l’esecuzione della
divisione degli averi previdenziali (cfr. I).
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto a CV 1 di confermare di non opporsi alla delibazione e di
presentare eventuali osserva-zioni all’istanza in oggetto, di indicare in
particolare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il
matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze
di libero passaggio (cfr. II).
Stante
la non opposizione dell’ex marito alla delibazione, alla lu-ce delle
informazioni fornite dalle parti (cfr. III, cfr. doc. A/3) re-lativamente agli
istituti di previdenza cui esso è stato assicurato durante il matrimonio, il
TCA ha chiesto agli istituti di previdenza interessati (segnatamente la CV 2 e
la __________; cfr. VI, VII) le informazioni utili ai fini del riparto.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non
è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dun-que decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_211/ 2010
del 18 feb-braio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Delibazione
2.2.1 La
procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP
(RS 291); la richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del
cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pre-giudiziale, l’autorità adita
può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Dall’istanza
in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della sentenza
del Tribunale di __________ – laddove statuisce in materia di ripartizione
degli averi previdenziali – sia la consecutiva esecuzione della divisione da
parte del tribunale competente.
In
caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere
ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza
rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (STCA
34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid.
2.1; Bucher,
Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit,
in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versicherer
gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der So-zialen
Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen
und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del
tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto
in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla ba-se della sentenza di divorzio pronunciata
all’estero, l’esecuzio-ne del riparto degli averi previdenziali accumulati dal
marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die fa-milienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abtei-lung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011
p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP
l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in
costanza di matrimonio da CV 1, che ha svolto, con accumulo di capitale previ-denziale,
e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. A/3, VI/1, VII). Al
TCA compete quindi pure, in via inciden-tale (pregiudiziale) ai sensi del
summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione ossia di
riconoscimento e di di-chiarazione di esecutività (exequatur) della sentenza
del Tribu-nale di __________, laddove questa ha per oggetto la compensa-zione
delle aspettative previdenziali tra gli ex coniugi (in argo-mento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2
L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta
in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato
in cui fu pronunciata (lett. a), se la deci-sione non può più essere impugnata
con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste
alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri
ter-mini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29
cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze
manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche
di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in
violazione di principi fon-damentali del diritto procedurale svizzero,
segnatamente in di-sattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b),
come pu-re di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pen-desse o
fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo
oggetto (cpv. 2 lett. c).
2.2.3 In materia di previdenza
professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui
fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella
generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio
(art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30
gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli
artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere
se la com-petenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla com-pensazione
delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP;
sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen
Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi
riferimenti; Stutzer,
Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006
pp. 250s; Schwander,
Anerkennung und Vollstreckung ausländi-scher Scheidungsurteile, in FamPra 2009,
p. 855; Gmünder,
Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Schei-dungsurteilen unter
besonderer Berücksichtigung von kindes-rechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p.
109; con Cardinaux,
op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni
caso nulla impedisce il riconoscimento, per quan-to riguarda la competenza
indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente
caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto
nello Stato del giudizio]).
Dal
fascicolo risulta che al momento della pronunzia del divor-zio CV 1 e AT 1
erano en-trambi domiciliati a __________. A norma dell’art. 26 lett. a LDIP
(domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la com-petenza del Tribunale
Civile di __________ era quindi data, come ri-sulterebbe d’altronde pure data
la competenza giusta il suevo-cato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il foro
dello Stato di domi-cilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi.
La sen-tenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato il 27
giugno 2014, come attestato dalla stampiglia apposta sull'e-semplare della
sentenza versata agli atti (cfr. doc. A/1).
2.2.4 Nel
caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli
averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il
giudice straniero – sottoposto alle me-desime regole applicabili al giudice
svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno
raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma
gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella proce-dura
giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC) e non è quindi stata pro-dotta alcuna
attestazione da parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare
il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della
divisione, deve cioè limi-tarsi a stabilire la chiave di riparto –
rispettivamente, se del ca-so, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia
ex art. 123 CC (STCA
34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid.
2.1.4; DTF 130 III 342
consid. 2.5, 135 V 425
consid. 1.2; Schwander,
cit., p. 854; Trachsel, cit.,
pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo
(éd.), Le droit du divorce:
questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche
dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative
previdenziali a se-guito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP,
cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697
nr. 1599, n. 1607 pp.701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un
tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi
o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima
materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid.
2.1.4; Volken,
Kom-mentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti
Greiner, Der Begriff der
Entscheidung im schweizerischen internationa-len Zivilverfahrensrecht, 1998,
pp. 23s; Berther, Die internatio-nale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen,
österrei-chischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/
Rumo-Jungo
(Hrsg.), Kind und
Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr.
an-che il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La
divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di
divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul rico-noscimento
parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio
cfr. Jametti Greiner, op. cit., p.
24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di
decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.
165ss).
Posto come non siano nella
specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta l’art. 27 cpv. 2 LDIP, sulla scorta
delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art.
280 CPC munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale circa
l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie
l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fis-sazione da parte del
giudice del divorzio dell’importo delle quo-te da trasferire accompagnata da
un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza – la
sentenza 14 maggio 2014 del Tribunale di __________, laddove statuisce in
materia di compensazione delle aspettative previdenziali ovvero dove stabilisce
il diritto di AT 1 alla “quota di
sua spettanza” dell’avere previdenziale del 2° pilastro svizzero accumulato
dall’ex marito (cfr. supra consid. 1.1) – a non aver dubbi da
intendersi, in assenza di diversa indicazione da parte del giudice del
divorzio, quale divisione a metà giusta l’art. 122 CC – è suscettibile di
essere riconosciuta e dichiarata esecu-tiva.
2.3 Divisione
2.3.1
Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP,
nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.
supra consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla
chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di
diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice im-partisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive con-clusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio
sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise
conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
presta-zione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esi-stenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumen-tata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'ave-re di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio van-no aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I paga-menti
in contanti effettuati durante il matrimonio non sono com-putati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accu-mulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere
divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria
(pilastro 2A) e della previ-denza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano
invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo
(AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B
128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le
divorce, cit., p. 215; Stauffer, Be-rufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte risulta che CV 1 è
stato assicurato ai fini previdenziali da gennaio a settembre 2011 presso la __________
quale dipendente di __________ (cfr.
VI; precedentemente, con ogni verosimiglianza nel corso del 2010 [cfr. III], egli
risulta aver accumulato un avere di CHF 143.25 versato dall’__________ nel
giugno 2011). Da ottobre 2011 egli è invece assicurato quale dipen-dente di __________
alla CV 2, do-ve è confluito l’avere previdenziale precedentemente accumu-lato
e dove alla crescita in giudicato del
divorzio (27 giugno 2014, momento determinante ai fini della divisione; DTF 132
V 236) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 11'683.70 (cfr.
VII).
Considerato quanto precede,
richiamata la chiave di riparti-zione stabilita dalla giudice del divorzio,
essendo nella specie da considerare che tutto l’avere disponibile al momento
del di-vorzio è stato accumulato in costanza di matrimonio e ritenuto,
per il resto, come nel periodo qui determinante non risultino essere
stati effettuati prelievi anticipati per il finanziamento del-l’abitazione
giusta l’art. 30c LPP (ciò che avrebbe di principio influito sulla determinazione
dell’avere previdenziale da ripar-tire; sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V
332), a favore di AT 1 spetta un accredito
di CHF 5'841.85 (11'683.70 : 2).
2.3.3 Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in
cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
In
virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP, dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un
pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art.
5 cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto
che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i
rischi di vecchia-ia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato mem-bro.
Spetta al riguardo all’interessato comprovare l’adempi-mento dei presupposti
per il versamento in contanti della pre-stazione di uscita, quindi non solo la
definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio
ad un’assicurazione sociale estera, che deve essere certificato dal-la preposta
autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, op.
cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p. 709; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1068 p. 395; vedi
anche Bollettino UFAS n. 52 del 31 agosto 2000, p. 4; STCA 34.2008.31 del 9
dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di
previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di collega-mento con gli Stati
membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g LPP] ha concluso con alcuni
paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi ammi-nistrativi per l’accertamento
dell’assoggettamento o meno al-l’assicurazione sociale [in argomento cfr. il
promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito
www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza federale ha avuto
recentemente modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria ai
sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’ap-partenenza a
un sistema obbligatorio che copra i rischi vec-chiaia, invalidità e decesso a
titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n.
1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che
avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011
pubblicata in DTF 137 V 181 consid. 7.1). Per quanto riguarda l’obbligo di
comprovare il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera,
il TF – confer-mando quanto stabilito dallo scrivente Tribunale nella STCA
34.2009.42 del 1. marzo 2010 – ha precisato che alla persona interessata spetta
attivarsi e fornire all’istituto di previdenza le indicazioni atte a
dimostrare di non essere assoggettata ad un’assicurazione obbligatoria, mentre
che l’istituto di previdenza deve verificare i dati forniti ed è vincolato alla
dichiarazione con cui l’autorità estera conferma o meno l’assoggettamento (DTF
137 V 181 consid. 7.2).
Nella fattispecie, dagli
atti l’adempimento di suddetta condi-zione per un eventuale versamento in
contanti – per altro nem-meno richiesto – ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non ri-sulta comprovato, l’eventuale necessaria certificazione nel senso
sopra indicato potrà comunque essere presentata in se-guito all’istituto in
appresso indicato, presso cui l’avere di spet-tanza di AT 1 deve nel frattempo essere trasferito in
forma vincolata.
Ne
consegue che la somma di CHF 5'841.85 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF
9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e
12 OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'isti-tuto debitore – maturati dal 27
giugno 2014 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258;
STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02
dell’8 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere accreditata da parte della CV 2 (contratto n. __________) e a
favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’__________
(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP). In caso di mancato
versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio,
rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia
della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sul-l'ammontare della
prestazione d'uscita e relativi interessi com-pensativi, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4
settembre 2003).
2.4 La procedura
è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 11'683.70.
2.- E'
fatto ordine alla CV 2 (contratto n. __________) di versare a favore di AT 1,
su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________,
la somma di CHF 5'841.85 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi
a datare dal 27 giugno 2014.
Fatti
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni