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Decisione

34.2016.1

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale; versamento dell'avere di spettanza dell'ex coniuge (parte obbligatoria e parte sovrao

13 ottobre 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i trasferimenti tra Svizzera e Liechtenstein e viceversa in virtù dell’art. 1

del Secondo accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell’8

marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, in

vigore dal 14 agosto 2002 (rispettivamente del punto 20 aggiunto al Protocollo

finale relativo alla Convenzione) (cfr. RS 0.831.109.514.13; UFAS Bollettino

LPP n. 96 del 18 dicembre 2006 cfr. 3; Stauffer, Berufliche Vorsorge,

2012, n. 1246 p. 459).

Nelle more della presente procedura AT 1, che ha dichiarato e

documentato di svolgere attività lavorativa dipendente in Italia e di essere

quindi assicurata presso l’INPS (doc. G-J), ha tuttavia chiesto che la parte

sovraobbligatoria del capitale previdenziale di sua spettanza le venga versata

in contanti. Ha pure chiesto che, essendo impiegata solo al 50%, la metà della

parte LPP (quota obbligatoria) cui ha diritto le venga versata anch’essa in

contanti.

3.3.1 Per quanto riguarda la prima

richiesta, nulla osta a che la parte sovraobbligatoria del capitale

previdenziale che le spetta le venga versato in contanti e non quindi in forma

vincolata ai sensi dei suevocati artt. 3-5 LFLP.

In

virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP – applicabile per analogia,

unitamente all’art. 5 LFLP, in caso di divorzio (cfr. art. 22 cpv. 1 e 22b cpv.

2 LFLP; l’applicazione per analogia significa che il coniuge dell’assicurato che

in forza del divorzio acquisisce una parte della prestazione d’uscita entra

nella posizione dell’assicurato; in argomento cfr. Cardinaux, Le partage des

prétensions de prévoyance en cas de «divorce

international», in Patrimoine de la famille. Entretien,

régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Symposium zum

Familienrecht, 2016, pp. 97ss, 121) – dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un

pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art.

5 cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto

che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i

rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato

membro.

Con

la restrizione introdotta dall’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP il diritto interno

ha recepito un principio del diritto comunitario sancito dall’art. 10 n. 2 del

Regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (secondo cui non è

consentito un rimborso dei contributi al termine dell’assicurazione

obbligatoria in un paese nella misura in cui la persona continui ad essere

assoggettata all’obbligo assicurativo in un altro Stato membro dell’UE e

dell’AELS). A partire dal 1. aprile 2012 l’art. 10 n. 2 del Regolamento n.

1408/71 è stato sostituito dall’art. 5 lett. b del nuovo Regolamento CE n.

883/04 (rispettivamente il nuovo Regolamento d’applicazione CE 987/09 ha

sostituito il Regolamento d’applicazione n. 574/72), ritenuto che, per quanto

concerne la regolamentazione del versamento in contanti dell’avere di vecchiaia

in caso di partenza definitiva per uno stato dell’UE, nulla è cambiato rispetto

a quanto precedentemente stabilito dall’art. 10 n. 2 del vecchio regolamento

(UFAS Bollettino LPP n. 127 cifra 830, Bollettino LPP n. 96 cifra 567; Cardinaux,

Der grenzüberschreitende Transfer von Vorsorgekapital und andere internationale

Sachverhalte in der beruflichen Vorsorge, in Kieser/Stauffer (Hrsg.),

BVG-Tagung 2012. Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2013, pp. 55ff,

96-97).

Spetta

al riguardo all’interessato comprovare l’adempimento dei presupposti per il

versamento in contanti della prestazione di uscita, quindi non solo la

definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio

ad un’assicurazione sociale estera, che deve essere certificato dalla preposta

autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen, op. cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p.

709; Stauffer, op. cit., 2005, n. 1068 p. 395; vedi anche UFAS Bollettino LPP n.

52 p. 4; STCA 34.2008.31 del 9 dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati

che gli istituti di previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di

collegamento con gli Stati membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g

LPP] ha concluso con alcuni paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi

amministrativi per l’accertamento dell’assoggettamento o meno all’assicurazione

sociale [in argomento cfr. il promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e

scaricabile dal sito www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza

federale ha avuto modo di precisare da un lato che per assicurazione

obbligatoria ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo

l’appartenenza a un sistema obbligatorio che copra i rischi vecchiaia,

invalidità e decesso a titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema

sottoposto al regolamento n. 1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi

analogamente a ciò che avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010

del 18 aprile 2011 pubblicata in DTF 137 V 181 consid. 7.1; Cardinaux, Der

grenzüberschreitender Transfer, op. cit., p. 97; Müller, in Commentaire LPP et LFLP,

op. cit., art. 25f, n. 2, p. 1666). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare

il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, il TF –

confermando quanto stabilito dallo scrivente Tribunale nella STCA 34.2009.42

del 1. marzo 2010 – ha precisato che, stante il carattere eccezionale

del pagamento in contanti della prestazione d'uscita in caso di partenza per

l'estero – alla persona interessata spetta attivarsi e fornire all’istituto

di previdenza le indicazioni atte a dimostrare di non essere assoggettata ad

un’assicurazione obbligatoria, mentre che l’istituto di previdenza deve

verificare i dati forniti ed è vincolato alla dichiarazione con cui l’autorità

estera conferma o meno l’assoggettamento (DTF 137 V 181 consid. 7.2; sul punto cfr. anche Bucher,

Die sozialrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum FZA und zu Anhang K

des EFTA-Uebereinkommens, in SZS 2012 p. 336).

In concreto, per ammissione stessa

dall’ex moglie – che non pretende del resto di non essere assicurata

obbligatoriamente ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett a LFLP – e come risulta

d’altronde dalla documentazione da essa prodotta concernente l’affiliazione

all’istituto INPS quale dipendente della __________ (doc. G-J), in applicazione

dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP l’avere previdenziale di sua spettanza non

può esserle versato in contanti.

La

restrizione di cui all’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP ha tuttavia per oggetto

unicamente la parte obbligatoria dell’avere previdenziale e non quella

sovraobbligatoria (in casu CHF 3'852.45 (cfr. XXX) che è quindi senz’altro

suscettibile – stante anche la dichiarazione di attuabilità resa dall’istituto di

previdenza interessato (cfr. XXX) – di essere versata in contanti (sul punto

cfr. Müller, op. cit., art. 25f LFLP, n. 18; Geiser/Senti, in

Commentaire LPP et FLP, 2010, art. 5 LFLP, n. 11 e n. 35; Vetter-Schreiber, op.

cit., art. 25f, n. 6; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, ch. 1246, p. 459;

Mylène Hader, Extrait du rapport du Conseil fédéral du 20 novembre 2013, in 20

Jahre Wohneigentumsförderung mit Mittel der beruflichen Vorsorge, Freiburger

Sozialrechtstage 2014, pp. 509ss, 523; vedi anche DTF 137 V 181 consid. 7.2; per

gli istituti di previdenza di diritto pubblico cfr. tuttavia le considerazioni

espresse da Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, art. 89a, n. 6 e altri

autori ivi citati).

Considerandi

3.3.2

Per quanto attiene invece alla

seconda richiesta (versamento in contanti, in base all’art. 25f LFLP, anche

della metà della parte obbligatoria dell’avere previdenziale in considerazione

dell’impiego a metà tempo giustificante l’affiliazione all’assicurazione estera),

alla stessa non può essere dato seguito.

L’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP

prescrive in maniera chiara ed inequivocabile l’esclusione del versamento in

contanti giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP dell’avere di vecchiaia nel caso

in cui “l’assicurato (…) è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione

contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali

di uno Stato membro della CE”, senza porre quindi ulteriori limitazioni o

condizioni, per esempio relativamente al tasso d’occupazione lavorativa che

giustifica l’obbligo assicurativo in uno Stato membro della CE. Lo stesso

dicasi per quanto riguarda l’art. 10 n. 2 del Regolamento CEE n. 1408/71 –

sostituito nel suo principio, come detto, dall’art. 5 lett. b del Regolamento

CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004 in vigore dal 1. aprile 2012 – recepito dall’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP

quale diritto interno. Del resto i lavori

preparatori relativi alla normativa internazionale (cfr. GU n. 194 del

28.10

, GU n. C 95 del 21.9.1968, GU n. C 10 del 14.2.1968, GU n. C 135 del

14.12

1968, GU 64 del 5.4.1967, GU n. C 21 del 20.2.1969, GU n. C 38 del

12.2

, GU n. C 75 del 15.3.2000), quelli del diritto interno svizzero (FF

1999.

5092, FF 2000 2431) come pure la giurisprudenza e la dottrina in materia,

in alcun modo forniscono elementi che permettano un’interpretazione dell’art.

25f cpv.1 lett. a LFLP nel senso proposto dall’ex coniuge nelle more della

presente procedura, diverso quindi da quello desumibile dal chiaro tenore

letterale (sull’eventualità – riferita però unicamente all’ambito applicativo

interno dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP, non applicabile al caso in cui un

assicurato lasci definitivamente la Svizzera ai sensi dell’art. 25f LFLP [cfr.

DTF 137 V 181 consid. 6.2] – di un pagamento in contanti della prestazione di libero

passaggio nel caso di attività indipendente svolta accessoriamente ad una attività

salariata a tempo parziale cfr. le riflessioni di Geiser/Senti, op. cit., art.

5.

n. 45, pp.1502s).

3.3.3

Ne consegue

che la somma di CHF 83'481.45 (166'962.90 : 2, parte obbligatoria), con gli

interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto

concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di

cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella

misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati dal 7 settembre 2015 sino al momento

dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell’8

aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 luglio 2003;

Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita

da parte della CV 2 (contratto n. __________) e a favore di AT 1 su un conto

di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore

(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

Il restante

importo di CHF 1'926.25 (3'852.45 : 2, parte sovraobbligatoria) dovrà invece

essere versato a AT 1 in contanti sul conto che essa vorrà comunicherà

all’istituto di previdenza dell’ex marito.

In caso

di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del

presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,

dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare degli importi dovuti e relativi interessi compensativi, interessi

di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B

105/02 del 4 settembre 2003).

3.3.4

Con scritto

10.

ottobre 2016 (cfr. XXXII) il patrocinatore di AT 1 ha comunicato al

Tribunale che il 26 ottobre 2016 CV 1 compirà 65 anni e avrà quindi diritto al

versamento delle prestazioni di vecchiaia da parte di CV 2. Essa chiede di

conseguenza al Tribunale di adottare le misure atte ad impedire l’erogazione di

dette prestazioni in contrasto con il giudizio che verrà emesso in merito alla divisione

degli averi previdenziali.

Orbene,

l’art. 122 cpv. 1 CC sancisce che se non è sopraggiunto alcun caso di

previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita

accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio.

Un caso di previdenza (in casu il raggiungimento

del limite d’età) non ancora realizzatosi al momento della crescita in

giudicato del divorzio (in casu 7 settembre 2015; cfr. DTF 130

III 301) non può essere idoneo ad influire

sull’esito del giudizio di divisione emanato in applicazione dell’art. 25a LFLP

dal giudice delle assicurazioni sociali.

Infatti,

dal profilo temporale l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o

invalidità) è data nel momento in cui nasce il diritto a prestazioni nei confronti

dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una prestazione

d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui sono dovute prestazioni

assicurative (STFA 21 marzo 2007 nella causa C. [B 104/05]; RSAS 2004 p.

572; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p.

238; Kieser, cit., p. 157; Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den

Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pp.

89ss, 91; FamPra 2002 p. 649, 2003 p. 413; SZS 1997 383 N. 44). E’

il sopraggiungere di un caso di previdenza e quindi la nascita del diritto a

prestazioni previdenziali prima del divorzio (e precisamente prima della

crescita in giudicato della sentenza di divorzio), a rendere inattuabile una

ripartizione ai sensi dell'art. 122 CC (STFA B 48/06 dell’8 marzo 2007 consid.

3; STCA 34.2010.50 del 9 maggio 2011).

Pertanto,

indipendentemente dalla circostanza segnalata il 10 ottobre 2016 dalla ex

moglie – ininfluente sull’esito e quindi anche sull’esecutività del presente

giudizio, trattandosi asseritamente di un caso di previdenza in capo all’ex

coniuge che si realizzerà dopo il divorzio (ed addirittura dopo l’emanazione

del giudizio di divisione) – CV 2 dovrà dar seguito a quanto stabilito nella

presente sentenza, dopo sua crescita in giudicato.

4.

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si

assegnano ripetibili.

AT

1, patrocinata in causa da un avvocato, ha inastato per il gratuito patrocinio.

Presupposti

per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di

procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i

settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. –

sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di

esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere

necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47

consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16

ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06 del 1. dicembre 2006

consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd,

Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142

ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss;

cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di

precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata

nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la

parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze

giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; Zünd, cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp.

551s; con particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP

e art. 73 LPP v. anche Schwegler,

Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in

ZBJV 2010, p. 90).

La

fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare difficoltà dal profilo

istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un

patrocinio in causa. La presente procedura, retta peraltro dalla massima

ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti,

op. cit., art. 25a, n. 13; Schwegler, op.

cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base delle attestazioni degli enti

previdenziali interessati (in parte indicati dalle parti) nonché della

documentazione di facile lettura acquisita agli atti, senza particolari

interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

Difettando

una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la

relativa istanza deve di conseguenza essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di

previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 170’815.35.

2.- È fatto

ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare, conformemente ai

considerandi 3.3.3 e 3.3.4, a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da

aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP, la somma di

CHF 83'481.45 oltre interessi compensativi a datare dal 7 settembre 2015.

3.- È fatto

ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare, conformemente ai

considerandi 3.3.3 e 3.3.4, a favore di AT 1 sul conto bancario privato che

essa comunicherà, la somma di CHF 1'926.25 oltre interessi compensativi a

datare da 7 settembre 2015.

4.-

L’istanza di gratuito patrocinio di AT 1 è respinta.

5.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti