34.2016.1
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale; versamento dell'avere di spettanza dell'ex coniuge (parte obbligatoria e parte sovrao
13 ottobre 2016Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.1
RG/sc
Lugano
13 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa promossa con istanza 27 gennaio 2016 e
che oppone
AT 1
rappr. da: RA 1
a
1. CV
1
1 rappr. da: RA 2
2. CV
2
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio;
delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in fatto e in
diritto
1.1 Con sentenza 12 maggio 2015, passata
in giudicato il 7 settembre 2015, il Tribunale __________ (__________) ha
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AT 1
e CV 1 il 7 maggio 1977, accertando al pto n. 3 del dispositivo “l’obbligo
di CV 1 di versare a favore di AT 1 la metà del trattamento pensionistico
svizzero di fine rapporto (Pilastro II)” (doc. C).
1.2 Con istanza
27 gennaio 2016 AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è rivolta allo scrivente
Tribunale (TCA) chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza italiana
nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali dell’ex marito.
Evidenziando la sua difficile situazione finanziaria e ritenendo soddisfatte le
ulteriori condizioni poste dalla legge, l’istante postula pure la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3 Il TCA ha
quindi chiesto a CV 1 di confermare, in particolare, di non opporsi alla
delibazione e di presentare eventuali osservazioni all’istanza in oggetto, di
indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il
matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze
di libero passaggio, di indicare se egli percepisce prestazioni del secondo
pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio
capitale previdenziale (cfr. II).
Stante la
non opposizione dell’ex marito alla delibazione, alla luce delle informazioni
fornite relativamente agli istituti di previdenza cui esso è stato assicurato
durante il matrimonio (segnatamente la __________ e la __________ quali
istituti cui era affiliata la ditta __________ nonché la CV 2 quale istituto
previdenziale della ditta __________; cfr. VIII/1, X, XV, XVII, XXVI e XXX) il
TCA ha chiesto a questi ultimi le informazioni utili ai fini del riparto.
2. Delibazione
2.1. La procedura
di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291).
La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone
in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è
fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa
al giudizio di delibazione (art. 29
cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2
maggio 2012 consid. 2.1).
Dall’istanza
in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della
sentenza del Tribunale di __________ – laddove statuisce in materia di
ripartizione degli averi previdenziali dell’ex marito – sia la consecutiva
esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.
In caso
di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv.
3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha
sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui
l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1; Bucher,
Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit,
in Schaffauser/
Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich
der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44;
Cardinaux,
Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische
berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la
determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del
resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del
tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto
in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla ba-se della sentenza di divorzio
pronunciata all’estero, l’esecuzio-ne del riparto degli averi previdenziali
accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die fa-milienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abtei-lung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011
p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del
tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10
pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP
l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in
costanza di matrimonio da CV 1 il quale ha svolto, con accumulo di capitale
previ-denziale, e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr.
XVII, XXVI, XXX). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale
(pregiudiziale) ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di
delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur),
della sentenza del Tribunale di __________, laddove questa ha per oggetto la
compensazione delle aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2 L'art.
25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi
era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu
pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un
rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo
di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini,
essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett.
b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente
incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze
emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di
principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in
disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di
sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pen-desse o fosse stata
decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto
(cpv. 2 lett. c).
2.3
In materia di previdenza professionale la competenza dei tribunali o delle
autorità dello Stato in cui fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25
lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il
domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336
consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le
ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg LDIP il TF ha
tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del
giudice straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative
previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr.
in particolare Trachsel, Der
Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65
LDIP e ivi riferimenti; Stutzer,
Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006
pp. 250s; Schwander, Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von
ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von
kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, Das
Personenfreizügigkeitsabkommen, op. cit., p. 701 n. 3452, non può al
riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il
riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del giudice
straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle
condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del
giudizio]).
In concreto
dal fascicolo risulta (incontestatamente) che al momento della pronunzia del
divorzio AT 1 e CV 1 erano entrambi domiciliati nella giurisdizione del
tribunale di __________. A norma dell’art. 26 lett. a LDIP (domicilio del
convenuto nello Stato del giudizio) la competenza del Tribunale di __________
era quindi data, come risulterebbe d’altronde pure data la competenza giusta il
suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domicilio, di
dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. La sentenza da delibare è
inoltre regolarmente passata in giudicato il 7 settembre 2015 (doc. C, p. 5).
2.4 Nel caso di
sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi
previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice
straniero – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero –
in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto
un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti
di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria (artt. 280 e
281 CPC) e non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte loro
concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio
giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione,
deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del
caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA
34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342
consid. 2.5, 135 V 425
consid. 1.2; Schwander, op. cit., p. 854; Trachsel, op. cit., pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème
pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme,
2008, p. 74 ; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle
aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27
cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss),
vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono
in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli
che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero
(cd. principio della “kontrollierte Wirkungsübernahme”; DTF 130 III
342 consid. 2.5; STCA
34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im
schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internationale
Erbschaftsverwaltung bei schweizerischdeutschen, österreichischen und
englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber,
BVG-Kommentar, 2009, ad
art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/
Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind
und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95;
cfr. anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La
divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di
divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale
di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther,
op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con
riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung
und Vollstreckung von US class action-Urteilen und -Vergleichen in der Schweiz,
in SStlR Nr. 129, 2008 pp. 165ss).
Nella
specie non sono ravvisabili – e nemmeno vengono invocati – motivi di rifiuto
giusta l’art. 27 LDIP.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi
dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale
circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie
l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fissazione da parte del
giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accompagnata da
un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza – la
sentenza del 12 maggio 2015 del Tribunale di __________, laddove stabilisce il
diritto di AT 1 alla “metà del
trattamento pensionistico svizzero di fine rapporto (Pilastro II)”, ossia,
più correttamente, alla metà dell’avere previdenziale del secondo
pilastro accumulato in Svizzera dall’ex coniuge (cfr. supra
consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva.
3. Divisione
3.1 Il giudice
competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella
fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra
consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto
dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previdenza hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio
sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi
previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è
presta-zione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato
durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung
der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA
34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere divise
nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le
pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria
(pilastro 2A) e della previ-denza più estesa (pilastro 2B). Non
rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia
del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare
STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Be-rufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n.
1203).
Per la
ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di
principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza
(DTF 132 V 236).
Infine, oggetto
di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente
capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008
con riferimenti).
3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che CV 1 fosse
assicurato al momento del matrimonio (7 maggio 1977) presso un ente previdenziale
svizzero o disponesse a tale epoca di averi di previdenza depositati in
Svizzera (cfr. supra consid. 2.3.1 in fine). Dal fascicolo emerge infatti che
egli è stato assicurato ai fini previdenziali solo a far tempo dal 1. giugno
1985 presso la __________ quale dipendente della ditta __________ (cfr. XXVI).
In seguito, sempre quale dipendente della __________, dal 2008 è stato
assicurato alla __________ e ciò fino ad ottobre 2011 quando l’intero avere
accumulato presso questi due istituti di previdenza è stato trasferito alla CV
2, dove CV 1 è tuttora ancora assicurato quale dipendente della __________ (cfr.
VIII, X, XV, XVII). Presso quest’ultima fondazione, alla crescita in giudicato
del divorzio (7 settembre 2015, momento determinante ai fini della divisione;
cfr. supra consid. 3.1) CV 1 – che non risulta aver effettuato prelievi di
capitale né essere stato posto nel periodo qui determinante al beneficio di
prestazioni del secondo pilastro – disponeva di una prestazione d’uscita
divisibile di CHF 170’815.35, di cui CHF 166'962.90 quale quota (obbligatoria)
LPP (cfr. XXX).
Considerato
quanto precede, richiamata la chiave di riparti-zione stabilita dalla giudice
del divorzio, essendo nella specie da considerare che tutto l’avere disponibile
al momento del divorzio è stato accumulato in costanza di matrimonio (cfr.
supra consid. 3.1) a favore di AT 1 spetta
un accredito di CHF 85'407.70 (170’815.35 : 2).
3.3 Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o
a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF
9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il
pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
Il
trasferimento della prestazione di libero passaggio ad un istituto di
previdenza estero non è consentito, gli istituti di previdenza ai sensi
dell’art. 3-5 LFLP sono unicamente istituti svizzeri. Fanno eccezione unicamente
Fatti
i trasferimenti tra Svizzera e Liechtenstein e viceversa in virtù dell’art. 1
del Secondo accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale dell’8
marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, in
vigore dal 14 agosto 2002 (rispettivamente del punto 20 aggiunto al Protocollo
finale relativo alla Convenzione) (cfr. RS 0.831.109.514.13; UFAS Bollettino
LPP n. 96 del 18 dicembre 2006 cfr. 3; Stauffer, Berufliche Vorsorge,
2012, n. 1246 p. 459).
Nelle more della presente procedura AT 1, che ha dichiarato e
documentato di svolgere attività lavorativa dipendente in Italia e di essere
quindi assicurata presso l’INPS (doc. G-J), ha tuttavia chiesto che la parte
sovraobbligatoria del capitale previdenziale di sua spettanza le venga versata
in contanti. Ha pure chiesto che, essendo impiegata solo al 50%, la metà della
parte LPP (quota obbligatoria) cui ha diritto le venga versata anch’essa in
contanti.
3.3.1 Per quanto riguarda la prima
richiesta, nulla osta a che la parte sovraobbligatoria del capitale
previdenziale che le spetta le venga versato in contanti e non quindi in forma
vincolata ai sensi dei suevocati artt. 3-5 LFLP.
In
virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP – applicabile per analogia,
unitamente all’art. 5 LFLP, in caso di divorzio (cfr. art. 22 cpv. 1 e 22b cpv.
2 LFLP; l’applicazione per analogia significa che il coniuge dell’assicurato che
in forza del divorzio acquisisce una parte della prestazione d’uscita entra
nella posizione dell’assicurato; in argomento cfr. Cardinaux, Le partage des
prétensions de prévoyance en cas de «divorce
international», in Patrimoine de la famille. Entretien,
régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Symposium zum
Familienrecht, 2016, pp. 97ss, 121) – dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un
pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art.
5 cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto
che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i
rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato
membro.
Con
la restrizione introdotta dall’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP il diritto interno
ha recepito un principio del diritto comunitario sancito dall’art. 10 n. 2 del
Regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (secondo cui non è
consentito un rimborso dei contributi al termine dell’assicurazione
obbligatoria in un paese nella misura in cui la persona continui ad essere
assoggettata all’obbligo assicurativo in un altro Stato membro dell’UE e
dell’AELS). A partire dal 1. aprile 2012 l’art. 10 n. 2 del Regolamento n.
1408/71 è stato sostituito dall’art. 5 lett. b del nuovo Regolamento CE n.
883/04 (rispettivamente il nuovo Regolamento d’applicazione CE 987/09 ha
sostituito il Regolamento d’applicazione n. 574/72), ritenuto che, per quanto
concerne la regolamentazione del versamento in contanti dell’avere di vecchiaia
in caso di partenza definitiva per uno stato dell’UE, nulla è cambiato rispetto
a quanto precedentemente stabilito dall’art. 10 n. 2 del vecchio regolamento
(UFAS Bollettino LPP n. 127 cifra 830, Bollettino LPP n. 96 cifra 567; Cardinaux,
Der grenzüberschreitende Transfer von Vorsorgekapital und andere internationale
Sachverhalte in der beruflichen Vorsorge, in Kieser/Stauffer (Hrsg.),
BVG-Tagung 2012. Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2013, pp. 55ff,
96-97).
Spetta
al riguardo all’interessato comprovare l’adempimento dei presupposti per il
versamento in contanti della prestazione di uscita, quindi non solo la
definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio
ad un’assicurazione sociale estera, che deve essere certificato dalla preposta
autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen, op. cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p.
709; Stauffer, op. cit., 2005, n. 1068 p. 395; vedi anche UFAS Bollettino LPP n.
52 p. 4; STCA 34.2008.31 del 9 dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati
che gli istituti di previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di
collegamento con gli Stati membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g
LPP] ha concluso con alcuni paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi
amministrativi per l’accertamento dell’assoggettamento o meno all’assicurazione
sociale [in argomento cfr. il promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e
scaricabile dal sito www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza
federale ha avuto modo di precisare da un lato che per assicurazione
obbligatoria ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo
l’appartenenza a un sistema obbligatorio che copra i rischi vecchiaia,
invalidità e decesso a titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema
sottoposto al regolamento n. 1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi
analogamente a ciò che avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010
del 18 aprile 2011 pubblicata in DTF 137 V 181 consid. 7.1; Cardinaux, Der
grenzüberschreitender Transfer, op. cit., p. 97; Müller, in Commentaire LPP et LFLP,
op. cit., art. 25f, n. 2, p. 1666). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare
il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, il TF –
confermando quanto stabilito dallo scrivente Tribunale nella STCA 34.2009.42
del 1. marzo 2010 – ha precisato che, stante il carattere eccezionale
del pagamento in contanti della prestazione d'uscita in caso di partenza per
l'estero – alla persona interessata spetta attivarsi e fornire all’istituto
di previdenza le indicazioni atte a dimostrare di non essere assoggettata ad
un’assicurazione obbligatoria, mentre che l’istituto di previdenza deve
verificare i dati forniti ed è vincolato alla dichiarazione con cui l’autorità
estera conferma o meno l’assoggettamento (DTF 137 V 181 consid. 7.2; sul punto cfr. anche Bucher,
Die sozialrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum FZA und zu Anhang K
des EFTA-Uebereinkommens, in SZS 2012 p. 336).
In concreto, per ammissione stessa
dall’ex moglie – che non pretende del resto di non essere assicurata
obbligatoriamente ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett a LFLP – e come risulta
d’altronde dalla documentazione da essa prodotta concernente l’affiliazione
all’istituto INPS quale dipendente della __________ (doc. G-J), in applicazione
dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP l’avere previdenziale di sua spettanza non
può esserle versato in contanti.
La
restrizione di cui all’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP ha tuttavia per oggetto
unicamente la parte obbligatoria dell’avere previdenziale e non quella
sovraobbligatoria (in casu CHF 3'852.45 (cfr. XXX) che è quindi senz’altro
suscettibile – stante anche la dichiarazione di attuabilità resa dall’istituto di
previdenza interessato (cfr. XXX) – di essere versata in contanti (sul punto
cfr. Müller, op. cit., art. 25f LFLP, n. 18; Geiser/Senti, in
Commentaire LPP et FLP, 2010, art. 5 LFLP, n. 11 e n. 35; Vetter-Schreiber, op.
cit., art. 25f, n. 6; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, ch. 1246, p. 459;
Mylène Hader, Extrait du rapport du Conseil fédéral du 20 novembre 2013, in 20
Jahre Wohneigentumsförderung mit Mittel der beruflichen Vorsorge, Freiburger
Sozialrechtstage 2014, pp. 509ss, 523; vedi anche DTF 137 V 181 consid. 7.2; per
gli istituti di previdenza di diritto pubblico cfr. tuttavia le considerazioni
espresse da Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, art. 89a, n. 6 e altri
autori ivi citati).
Considerandi
3.3.2
Per quanto attiene invece alla
seconda richiesta (versamento in contanti, in base all’art. 25f LFLP, anche
della metà della parte obbligatoria dell’avere previdenziale in considerazione
dell’impiego a metà tempo giustificante l’affiliazione all’assicurazione estera),
alla stessa non può essere dato seguito.
L’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP
prescrive in maniera chiara ed inequivocabile l’esclusione del versamento in
contanti giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP dell’avere di vecchiaia nel caso
in cui “l’assicurato (…) è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione
contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali
di uno Stato membro della CE”, senza porre quindi ulteriori limitazioni o
condizioni, per esempio relativamente al tasso d’occupazione lavorativa che
giustifica l’obbligo assicurativo in uno Stato membro della CE. Lo stesso
dicasi per quanto riguarda l’art. 10 n. 2 del Regolamento CEE n. 1408/71 –
sostituito nel suo principio, come detto, dall’art. 5 lett. b del Regolamento
CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004 in vigore dal 1. aprile 2012 – recepito dall’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP
quale diritto interno. Del resto i lavori
preparatori relativi alla normativa internazionale (cfr. GU n. 194 del
28.10
, GU n. C 95 del 21.9.1968, GU n. C 10 del 14.2.1968, GU n. C 135 del
14.12
1968, GU 64 del 5.4.1967, GU n. C 21 del 20.2.1969, GU n. C 38 del
12.2
, GU n. C 75 del 15.3.2000), quelli del diritto interno svizzero (FF
1999.
5092, FF 2000 2431) come pure la giurisprudenza e la dottrina in materia,
in alcun modo forniscono elementi che permettano un’interpretazione dell’art.
25f cpv.1 lett. a LFLP nel senso proposto dall’ex coniuge nelle more della
presente procedura, diverso quindi da quello desumibile dal chiaro tenore
letterale (sull’eventualità – riferita però unicamente all’ambito applicativo
interno dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP, non applicabile al caso in cui un
assicurato lasci definitivamente la Svizzera ai sensi dell’art. 25f LFLP [cfr.
DTF 137 V 181 consid. 6.2] – di un pagamento in contanti della prestazione di libero
passaggio nel caso di attività indipendente svolta accessoriamente ad una attività
salariata a tempo parziale cfr. le riflessioni di Geiser/Senti, op. cit., art.
5.
n. 45, pp.1502s).
3.3.3
Ne consegue
che la somma di CHF 83'481.45 (166'962.90 : 2, parte obbligatoria), con gli
interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto
concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di
cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella
misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati dal 7 settembre 2015 sino al momento
dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell’8
aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 luglio 2003;
Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita
da parte della CV 2 (contratto n. __________) e a favore di AT 1 su un conto
di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore
(artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
Il restante
importo di CHF 1'926.25 (3'852.45 : 2, parte sovraobbligatoria) dovrà invece
essere versato a AT 1 in contanti sul conto che essa vorrà comunicherà
all’istituto di previdenza dell’ex marito.
In caso
di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del
presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare degli importi dovuti e relativi interessi compensativi, interessi
di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B
105/02 del 4 settembre 2003).
3.3.4
Con scritto
10.
ottobre 2016 (cfr. XXXII) il patrocinatore di AT 1 ha comunicato al
Tribunale che il 26 ottobre 2016 CV 1 compirà 65 anni e avrà quindi diritto al
versamento delle prestazioni di vecchiaia da parte di CV 2. Essa chiede di
conseguenza al Tribunale di adottare le misure atte ad impedire l’erogazione di
dette prestazioni in contrasto con il giudizio che verrà emesso in merito alla divisione
degli averi previdenziali.
Orbene,
l’art. 122 cpv. 1 CC sancisce che se non è sopraggiunto alcun caso di
previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita
accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio.
Un caso di previdenza (in casu il raggiungimento
del limite d’età) non ancora realizzatosi al momento della crescita in
giudicato del divorzio (in casu 7 settembre 2015; cfr. DTF 130
III 301) non può essere idoneo ad influire
sull’esito del giudizio di divisione emanato in applicazione dell’art. 25a LFLP
dal giudice delle assicurazioni sociali.
Infatti,
dal profilo temporale l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o
invalidità) è data nel momento in cui nasce il diritto a prestazioni nei confronti
dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una prestazione
d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui sono dovute prestazioni
assicurative (STFA 21 marzo 2007 nella causa C. [B 104/05]; RSAS 2004 p.
572; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p.
238; Kieser, cit., p. 157; Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den
Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pp.
89ss, 91; FamPra 2002 p. 649, 2003 p. 413; SZS 1997 383 N. 44). E’
il sopraggiungere di un caso di previdenza e quindi la nascita del diritto a
prestazioni previdenziali prima del divorzio (e precisamente prima della
crescita in giudicato della sentenza di divorzio), a rendere inattuabile una
ripartizione ai sensi dell'art. 122 CC (STFA B 48/06 dell’8 marzo 2007 consid.
3; STCA 34.2010.50 del 9 maggio 2011).
Pertanto,
indipendentemente dalla circostanza segnalata il 10 ottobre 2016 dalla ex
moglie – ininfluente sull’esito e quindi anche sull’esecutività del presente
giudizio, trattandosi asseritamente di un caso di previdenza in capo all’ex
coniuge che si realizzerà dopo il divorzio (ed addirittura dopo l’emanazione
del giudizio di divisione) – CV 2 dovrà dar seguito a quanto stabilito nella
presente sentenza, dopo sua crescita in giudicato.
4.
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
AT
1, patrocinata in causa da un avvocato, ha inastato per il gratuito patrocinio.
Presupposti
per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di
procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i
settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. –
sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di
esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere
necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47
consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16
ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06 del 1. dicembre 2006
consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd,
Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142
ZGB), in Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss;
cfr. anche artt. 2, 3 e 7ss LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata
nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la
parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze
giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; Zünd, cit., pp. 159-160; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, pp.
551s; con particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP
e art. 73 LPP v. anche Schwegler,
Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in
ZBJV 2010, p. 90).
La
fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare difficoltà dal profilo
istruttorio e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un
patrocinio in causa. La presente procedura, retta peraltro dalla massima
ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti,
op. cit., art. 25a, n. 13; Schwegler, op.
cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base delle attestazioni degli enti
previdenziali interessati (in parte indicati dalle parti) nonché della
documentazione di facile lettura acquisita agli atti, senza particolari
interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.
Difettando
una delle condizioni richieste per la concessione del gratuito patrocinio, la
relativa istanza deve di conseguenza essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di
previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 170’815.35.
2.- È fatto
ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare, conformemente ai
considerandi 3.3.3 e 3.3.4, a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da
aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP, la somma di
CHF 83'481.45 oltre interessi compensativi a datare dal 7 settembre 2015.
3.- È fatto
ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare, conformemente ai
considerandi 3.3.3 e 3.3.4, a favore di AT 1 sul conto bancario privato che
essa comunicherà, la somma di CHF 1'926.25 oltre interessi compensativi a
datare da 7 settembre 2015.
4.-
L’istanza di gratuito patrocinio di AT 1 è respinta.
5.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
6.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti