34.2016.12
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; calcolo degli interessi dal matrimonio al divorzio
27 ottobre 2016Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.12
RG/sc
Lugano
27
ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli
il 4/6 maggio 2016 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che
oppone
1. AT 1
1 rappr. da: RA
1
2. AT 2
rappr. da: RA 2
a
1. CV
1
2. CV
2
3. CV
3
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
sentenza 11 ottobre 2013, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________
ha sciolto per divorzio il matrimonio cele-brato da CV 1 e AT 1 il 14 giugno
1991. Al punto n. 8 del dispositivo – confermato con sentenza 26 novembre 2015
della prima Camera civile del Tribunale d’appello (il ricorso in materia civile
presentato dal marito il 14 gennaio 2016 contro il giudizio cantonale è stato
dichiarato irricevibile dal TF) – il Pretore ha disposto che “la LPP maturata
dai coniugi dal matrimonio (14 giugno 1991) al 30 giugno 2008 è divisa a metà
tra i coniugi. Cresciuto in giudicato il divorzio e il presente dispositivo,
l’incarto verrà trasmesso al TCA per la quantificazione degli averi soggetti a
divisione” (cfr. III).
Adito dall’ex
moglie con istanza 19 gennaio 2016 chiedente l’a-dozione di provvedimenti
cautelari al fine di impedire eventuali prelievi in contanti di capitale
previdenziale da parte dell’ex marito, con decreto 12 aprile 2016 il Pretore, accertata
la volontà delle parti di non disporre degli averi LPP maturati dal 14 giugno
1991 al 30 giugno 2008, ha fatto ordine ad RA 2 e all’CV 2 di bloccare tutti
gli averi previdenziali di pertinenza di AT 1 e/o di CV 1 e di trasmettere il
conteggio degli averi maturati dalle parti in suddetto periodo con conferma
circa l’attuabilità della divisione (cfr. I-1).
1.2 Il
18/25 aprile 2016 CV 1 si è rivolto al TCA chiedendo, stante la crescita in giudicato
della pronunzia del divorzio, che venga eseguita la divisione degli averi
previdenziali accumulati da lui stesso e dalla ex moglie durante il matrimonio.
Chiede altresì che gli venga assegnato, se necessario, un patrocinatore
d’ufficio.
Con scritto 28
aprile 2016 il Vicepresidente del TCA ha comunicato a CV 1 che la procedura di
divisione potrà essere avviata solo dopo che la Pretura di __________ avrà
trasmesso al Tribunale l’incarto di divorzio conformemente all’art. 281 cpv. 3
CPC (cfr. II).
Il 4/6 maggio
2016 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale
autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv.
1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC) (cfr. IV).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi ed agli
istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al
proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del
giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle risultanze istruttorie e delle relative
prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXII) si dirà più diffusamente, per
quanto occorra, nei considerandi successivi.
Fatti
Il
10/13 giugno il Pretore ha trasmesso al TCA la documentazione nel frattempo
pervenuta alla Pretura concernente gli averi previdenziali accumulati dagli ex
coniugi (cfr. X).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre
2008).
2.2 Competente
ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente
Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73
LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre
agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli
istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance
professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,
2000, p. 253; Geiser/Senti,
in Schneider/ Geiser/Gächter
(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.
1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite
durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli
artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere
corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata
degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione
d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della
celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero
passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi do-vuti
al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio
non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die
Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;
STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A
norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione
d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio
competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla
divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del
divorzio (la chiave di ripartizione decisa
dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP
e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),
non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno
qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine
adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il
giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15
novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise ai sensi degli artt. 122 CC
e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza
sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai
sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza
professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più
estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette
norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul
punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex
art. 122 CC e 22 segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali
accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle (incontestate) di-chiarazioni di parte risulta che al momento
del matrimonio (14 giugno 1991) AT 1 – assicurata ai fini
previdenziali sin dal mese di giugno 1987 – disponeva di un avere previdenziale
di CHF 14'200.45 presso la __________ (cfr. conteggio sub doc. IX-A). In
seguito è stata assicurata alla __________ quale dipendente di ____________________
(sub IX-C). Nell’aprile 2007 l’avere ivi depositato è stato trasferito su un conto
di libero passaggio presso la __________ (cfr. IX-C, X-6). Successivamente è
stata assicurata alla __________ quale dipendente di __________ (IX-B,C), con
Considerandi
trasferimento nel febbraio 2010 del capitale ivi depositato sulla polizza di
libero passaggio di __________ n. __________, dove alla data determinate per la
divisione (30 giugno 2008) vi era un
avere divisibile di CHF 157'805 (cfr. XXI) e dove in base agli atti è da
ritenere essere confluito l’intero capitale previdenziale accumulato da giugno
1987.
Nel marzo 2012 l’avere depositato su detta polizza è stato trasferito
alla AT 2 (contratto __________), dove IAT 1 è assicurata
da febbraio 2012 quale dipendente della __________ (cfr. IX-D, XX, XXI).
Ora, come già accennato (cfr.
supra consid. 2.3), giusta l’art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP ai fini del
calcolo della prestazione da dividere l'avere esistente al momento del
matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/
Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che
gli interessi vanno calcolati applicando
il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a
cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente
quindi da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau
droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De
l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/ Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich
und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Ne consegue che, stante un capitale di CHF 157'805 al momento del divorzio e considerata
una prestazione di CHF 14'200.45 alla
celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (ammontanti
a CHF 11’548; per il calcolo cfr. www.ge-richte-zh.ch), l’avere pensionistico accumulato da AT 1 e suscettibile di essere diviso va cifrato
in CHF 132'056.55 (157'805 – 14'200.45 – 11’548).
2.5.2
Per quanto riguarda CV 1, dagli
atti non risulta che al momento del matrimonio fosse assicurato ai fini
previdenziali o disponesse di conti o polizze di libero passaggio. Dal
fascicolo emerge invece che in data 30 giugno 2008 egli disponeva di un avere
di CHF 10'716.05 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 3
(cfr. XVII-3), dove nel settembre 2007 era stato versato il capitale
previdenziale accumulato prima presso l’istituto di previdenza della __________
(fino ad agosto 2006) e poi presso la __________ (fino ad agosto 2007) (cfr.
XXV-1, 2). Nell’avere previdenziale accumulato presso __________ e trasferito alla
CV 3 era pure compreso quello precedentemente acquisito, da dicembre 2000 a
novembre 2002, presso la __________ (provvisoriamente poi trasferito su un
conto della __________) (cfr. XXVI, XXVII).
Dalle tavole processuali
emerge inoltre che CV 1 di-spone di un conto di libero passaggio (n. __________)
presso la CV 2, dove nel maggio 2009 rispettivamente nel gennaio 2011 erano
stati accreditati CHF 558.30 da parte di __________ rispettivamente CHF 701.30
da parte della __________ (cfr. XXII/1, XIX/1). In assenza di informazioni e dati
più precisi, ai fini del presente giudizio appare equo quantificare tali averi,
alla data determinante per il riparto (30 giugno 2008), in complessivi CHF
1'000.
2.5.3
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione
stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta a saldo
(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 60'170.25 ([132'056.55 -
11'716.05] : 2).
2.6
Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero
passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;
Schneider/Bruchez,
in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di
previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6
dicembre 2010).
Pertanto, la somma
di CHF 60'170.25, unitamente agli interessi
compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;
cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a
cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello
praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo
dal 30 giugno 2008 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V
255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B
36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di
libero passaggio ad esso intestato presso l’Istituto collettore.
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale
federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,
sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,
interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;
STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7
Il
trasferimento nella forma vincolata dell’avere pensionistico stabilito con il
presente giudizio non comporta alcun versamento in contanti di capitale previdenziale
a favore dell’ex marito e non influisce pertanto sul blocco disposto cautelarmente
dal Pretore con decreto 12 aprile 2016 e volto ad impedire l’eventuale distrazione
ossia il prelievo in contanti di averi previdenziali di spettanza dell’ex
marito (anche) a dipendenza della divisione che ci occupa (cfr. decreto
pretorile del 12 aprile 2016, ordinanza pretorile del 4 maggio 2016 e istanza
di provvedimenti cautelari del 19 gennaio 2016, agli atti).
2.8
La
presente procedura, retta peraltro dal principio inquisitorio (art. 61 cpv. 1
lett. c LPGA, art. 16 Lptca), ha potuto essere evasa senza che si rendesse
necessaria la designazione, postulata dall’ex marito, di un patrocinatore
d’ufficio ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 Lptca. L’interessato ha infatti saputo
discutere e tutelare i propri interessi in causa con sufficiente chiarezza.
2.9
La
procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 132'056.55.
2.- L’avere
di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 11'716.05.
3.- E'
fatto ordine a AT 2 (contratto __________) di versare, a favore di CV 1 sul conto
di libero passaggio n. __________ ad esso intestato presso la CV 2, la somma di
CHF 60'170.25, oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare
dal 30 giugno 2008.
4.- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti