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Decisione

34.2016.12

Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; calcolo degli interessi dal matrimonio al divorzio

27 ottobre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

Il

10/13 giugno il Pretore ha trasmesso al TCA la documentazione nel frattempo

pervenuta alla Pretura concernente gli averi previdenziali accumulati dagli ex

coniugi (cfr. X).

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/ Geiser/Gächter

(ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp.

1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere

corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata

degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della

celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero

passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi do-vuti

al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio

non sono computati.

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise ai sensi degli artt. 122 CC

e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza

sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai

sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza

professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più

estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette

norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul

punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex

art. 122 CC e 22 segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali

accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.5

2.5.1 Dalla documentazione acquisita

agli atti e dalle (incontestate) di-chiarazioni di parte risulta che al momento

del matrimonio (14 giugno 1991) AT 1 – assicurata ai fini

previdenziali sin dal mese di giugno 1987 – disponeva di un avere previdenziale

di CHF 14'200.45 presso la __________ (cfr. conteggio sub doc. IX-A). In

seguito è stata assicurata alla __________ quale dipendente di ____________________

(sub IX-C). Nell’aprile 2007 l’avere ivi depositato è stato trasferito su un conto

di libero passaggio presso la __________ (cfr. IX-C, X-6). Successivamente è

stata assicurata alla __________ quale dipendente di __________ (IX-B,C), con

Considerandi

trasferimento nel febbraio 2010 del capitale ivi depositato sulla polizza di

libero passaggio di __________ n. __________, dove alla data determinate per la

divisione (30 giugno 2008) vi era un

avere divisibile di CHF 157'805 (cfr. XXI) e dove in base agli atti è da

ritenere essere confluito l’intero capitale previdenziale accumulato da giugno

1987.

Nel marzo 2012 l’avere depositato su detta polizza è stato trasferito

alla AT 2 (contratto __________), dove IAT 1 è assicurata

da febbraio 2012 quale dipendente della __________ (cfr. IX-D, XX, XXI).

Ora, come già accennato (cfr.

supra consid. 2.3), giusta l’art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP ai fini del

calcolo della prestazione da dividere l'avere esistente al momento del

matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/

Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che

gli interessi vanno calcolati applicando

il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a

cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente

quindi da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau

droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De

l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/ Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich

und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).

Ne consegue che, stante un capitale di CHF 157'805 al momento del divorzio e considerata

una prestazione di CHF 14'200.45 alla

celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (ammontanti

a CHF 11’548; per il calcolo cfr. www.ge-richte-zh.ch), l’avere pensionistico accumulato da AT 1 e suscettibile di essere diviso va cifrato

in CHF 132'056.55 (157'805 – 14'200.45 – 11’548).

2.5.2

Per quanto riguarda CV 1, dagli

atti non risulta che al momento del matrimonio fosse assicurato ai fini

previdenziali o disponesse di conti o polizze di libero passaggio. Dal

fascicolo emerge invece che in data 30 giugno 2008 egli disponeva di un avere

di CHF 10'716.05 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 3

(cfr. XVII-3), dove nel settembre 2007 era stato versato il capitale

previdenziale accumulato prima presso l’istituto di previdenza della __________

(fino ad agosto 2006) e poi presso la __________ (fino ad agosto 2007) (cfr.

XXV-1, 2). Nell’avere previdenziale accumulato presso __________ e trasferito alla

CV 3 era pure compreso quello precedentemente acquisito, da dicembre 2000 a

novembre 2002, presso la __________ (provvisoriamente poi trasferito su un

conto della __________) (cfr. XXVI, XXVII).

Dalle tavole processuali

emerge inoltre che CV 1 di-spone di un conto di libero passaggio (n. __________)

presso la CV 2, dove nel maggio 2009 rispettivamente nel gennaio 2011 erano

stati accreditati CHF 558.30 da parte di __________ rispettivamente CHF 701.30

da parte della __________ (cfr. XXII/1, XIX/1). In assenza di informazioni e dati

più precisi, ai fini del presente giudizio appare equo quantificare tali averi,

alla data determinante per il riparto (30 giugno 2008), in complessivi CHF

1'000.

2.5.3

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta a saldo

(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 60'170.25 ([132'056.55 -

11'716.05] : 2).

2.6

Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, la somma

di CHF 60'170.25, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria;

cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a

cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello

praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo

dal 30 giugno 2008 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B

36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà

essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di

libero passaggio ad esso intestato presso l’Istituto collettore.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

Il

trasferimento nella forma vincolata dell’avere pensionistico stabilito con il

presente giudizio non comporta alcun versamento in contanti di capitale previdenziale

a favore dell’ex marito e non influisce pertanto sul blocco disposto cautelarmente

dal Pretore con decreto 12 aprile 2016 e volto ad impedire l’eventuale distrazione

ossia il prelievo in contanti di averi previdenziali di spettanza dell’ex

marito (anche) a dipendenza della divisione che ci occupa (cfr. decreto

pretorile del 12 aprile 2016, ordinanza pretorile del 4 maggio 2016 e istanza

di provvedimenti cautelari del 19 gennaio 2016, agli atti).

2.8

La

presente procedura, retta peraltro dal principio inquisitorio (art. 61 cpv. 1

lett. c LPGA, art. 16 Lptca), ha potuto essere evasa senza che si rendesse

necessaria la designazione, postulata dall’ex marito, di un patrocinatore

d’ufficio ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 Lptca. L’interessato ha infatti saputo

discutere e tutelare i propri interessi in causa con sufficiente chiarezza.

2.9

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 132'056.55.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 11'716.05.

3.- E'

fatto ordine a AT 2 (contratto __________) di versare, a favore di CV 1 sul conto

di libero passaggio n. __________ ad esso intestato presso la CV 2, la somma di

CHF 60'170.25, oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare

dal 30 giugno 2008.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti