34.2016.13
Mancato pagamewnto di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza
8 luglio 2016Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.13
rg/gm
Lugano
8 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 maggio 2016 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi LPP
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
effetto dal 1. marzo 2014, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 29
aprile/6 maggio 2014 con la AT 1, la CV 1 ha attuato la previdenza
professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/3).
1.2
A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc. A/9-15)
e sciolto il contratto d’adesione per il 30 marzo 2015 (doc. A/14) – dei
contributi dovuti per un ammontare complessivo di CHF 3'524.55 (valuta 26
ottobre 2015, importo comprensivo di spese, cfr. doc. A/7), adite le vie
esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/17), con la
presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna
della CV 1, al pagamento di suddetto importo con interessi al 6% dal 22 agosto
2015, nonché di CHF 1'250.-- con interessi al 6% dalla data di “proposizione
dell’azione” e CHF 73.30 “per le spese di esecuzione”. L’attrice
postula pure, per l’importo di CHF 3'524.55, il rigetto dell’opposizione al
summenzionato precetto con protesta di spese di giustizia e ripetibili.
1.3 Con scritto 23 maggio 2016
parte convenuta, senza contestare la pretesa attorea, comunica di aver preso
contatto con il rappresentante della AT 1 allo scopo di chiedere una dilazione
di pagamento dei contributi dovuti.
Con lettera 1. luglio 2016
il legale di parte attrice comunica al Tribunale che nessuna richiesta di
pagamento dilazionato gli è pervenuta da parte della società convenuta.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2
LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:
Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora
(art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono
necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16
LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il
finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.3
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza
professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera
completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263
consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con
riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per
cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente
sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come
Fatti
i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno
indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS
2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4
2.4.1 Nella
fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e
documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della
petizione, risulta d’altronde essere stata sollevata dalla convenuta.
Con la sottoscrizione del
contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte
integrante del contratto, in particolare delle condizioni generali (sub doc.
A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e del regolamento delle spese in
vigore dal 1. gennaio 2013 (sub doc. A/5), la CV 1 si è impegnata ad attuare la
previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei
contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi
contributi alla cassa. La società non risulta del resto aver mai contestato il
proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto.
Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di
previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6) cui rimanda il
contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi
in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali
contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto
d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche
l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente
ritardato dei contributi (art. 2.3).
Dalle tavole
processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi
conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente
alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto
dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono
anche state addebitate (e sono comprese nell’importo posto in giudizio di CHF
3'534.55) spese di diffida, spese per disdetta del contratto e spese per
domanda di esecuzione (cfr. doc. A/7), atteso che l’addebito di tali costi
appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2
del regolamento delle spese (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2013,
sub doc. A/5).
La
cassa postula altresì la condanna della convenuta al pagamento di CHF 1'250.--
in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto previsto dal regolamento,
anche il rimborso di tale spesa deve essere riconosciuto .
2.4.2 Disattesa
deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.30
versato quale anticipo all’UE di __________ (cfr. doc. A/17). Tale spesa segue
infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito
che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24
gennaio 2007).
2.4.3 Il
credito complessivo di spettanza della AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF
4'774.55 (3'524.55 + 1'250).
2.5 L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 22 agosto 2015 su CHF
3'524.55 e interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF 1'250.--
dalla data d’inoltro dell’azione giudiziaria (13 maggio 2016).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.
art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento
dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che
prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002
consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo
espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente
in mora, la domanda attorea merita accoglimento.
2.6
Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 3'524.55 con interessi al
6% dal 22 agosto 2015 – del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 30 ottobre 2015 (doc.
A/17).
Ora,
il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri
diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione
(DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio é che
qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti
un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo
che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 3'524.55 oltre
interessi al 6% dal 22 agosto 2015.
2.7 La
procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, art. 29 cpv. 1
Lptca). L'assicuratore che vince la causa non ha diritto a ripetibili, tranne
che in caso di comportamento temerario di controparte (in materia di contributi
LPP agisce in maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta fatture e
solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di
previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa,
ciò che non corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF 128 V 133, 126 V 150; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et
LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ La
CV 1 è condannata a versare alla AT 1 CHF 4'774.55 con interessi al 6% dal 22
agosto 2015 su CHF 3'524.55 e dal 13 maggio 2016 su CHF 1'250.--.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________ del 30 ottobre 2015 per l’importo di CHF 3'524.55 oltre
interessi al 6% dal 22 agosto 2015.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente
Il segretario
giudice Raffaele Guffi
Gianluca Menghetti