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Decisione

34.2016.13

Mancato pagamewnto di contributi previdenziali da parte del datore di lavoro all'istituto di previdenza

8 luglio 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno

indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS

2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4

2.4.1 Nella

fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e

documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della

petizione, risulta d’altronde essere stata sollevata dalla convenuta.

Con la sottoscrizione del

contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte

integrante del contratto, in particolare delle condizioni generali (sub doc.

A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e del regolamento delle spese in

vigore dal 1. gennaio 2013 (sub doc. A/5), la CV 1 si è impegnata ad attuare la

previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei

contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi

contributi alla cassa. La società non risulta del resto aver mai contestato il

proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto.

Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di

previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6) cui rimanda il

contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi

in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali

contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto

d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche

l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente

ritardato dei contributi (art. 2.3).

Dalle tavole

processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi

conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente

alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto

dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono

anche state addebitate (e sono comprese nell’importo posto in giudizio di CHF

3'534.55) spese di diffida, spese per disdetta del contratto e spese per

domanda di esecuzione (cfr. doc. A/7), atteso che l’addebito di tali costi

appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2

del regolamento delle spese (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2013,

sub doc. A/5).

La

cassa postula altresì la condanna della convenuta al pagamento di CHF 1'250.--

in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto previsto dal regolamento,

anche il rimborso di tale spesa deve essere riconosciuto .

2.4.2 Disattesa

deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.30

versato quale anticipo all’UE di __________ (cfr. doc. A/17). Tale spesa segue

infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito

che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia

necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La

mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24

gennaio 2007).

2.4.3 Il

credito complessivo di spettanza della AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF

4'774.55 (3'524.55 + 1'250).

2.5 L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 22 agosto 2015 su CHF

3'524.55 e interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF 1'250.--

dalla data d’inoltro dell’azione giudiziaria (13 maggio 2016).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.

art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento

dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che

prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002

consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo

espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente

in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.6

Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 3'524.55 con interessi al

6% dal 22 agosto 2015 – del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 30 ottobre 2015 (doc.

A/17).

Ora,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione

(DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio é che

qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti

un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La

condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice

dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il

giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il

Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo

che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 3'524.55 oltre

interessi al 6% dal 22 agosto 2015.

2.7 La

procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, art. 29 cpv. 1

Lptca). L'assicuratore che vince la causa non ha diritto a ripetibili, tranne

che in caso di comportamento temerario di controparte (in materia di contributi

LPP agisce in maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta fatture e

solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di

previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa,

ciò che non corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF 128 V 133, 126 V 150; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et

LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ La

CV 1 è condannata a versare alla AT 1 CHF 4'774.55 con interessi al 6% dal 22

agosto 2015 su CHF 3'524.55 e dal 13 maggio 2016 su CHF 1'250.--.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’UE di __________ del 30 ottobre 2015 per l’importo di CHF 3'524.55 oltre

interessi al 6% dal 22 agosto 2015.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente

Il segretario

giudice Raffaele Guffi

Gianluca Menghetti