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Decisione

34.2016.19

Divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio. Vincolo del TCA alla chiave di ripartizione stabilita dal Pretore

28 settembre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre

2008).

2.2 Competente

ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente

Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73

LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre

agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli

istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance

professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41,

2000, p. 253; Geiser/Senti,

in Schneider/

Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad

art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

2.3 Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite

durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli

artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente

agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da

dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione

d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del

divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio

esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione

d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio

vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti

effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Per la

ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di

principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza

(DTF 132 V 236).

L’art.

22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente

al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il

citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali

al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e

tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die

Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623;

STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A

norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione

d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio

competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla

divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del

divorzio (la chiave di ripartizione decisa

dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP

e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno

qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine

adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il

giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15

novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai

sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un

rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di

libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di

prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e

della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel

campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che

del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25

Considerandi

luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

Oggetto di divisione ex

art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali

accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

2.5

Dalla documentazione acquisita

agli atti risulta che durante il matrimonio – e per l’esattezza sino alla

crescita in giudicato del divorzio (cfr. supra consid. 2.3) – AT 1 ha accumulato

un avere previdenziale divisibile presso AT 2 di CHF 58'898.20 (cfr VIII),

mentre che CV 1 nel medesimo periodo risulta aver accumulato, anch’egli presso

la CV 2, un capitale divisibile di CHF 6'558.20.

Nelle more della

presente procedura l’ex moglie ha dichiarato di opporsi alla divisione secondo

la chiave stabilita dal Pretore e ciò a motivo del comportamento dell’ex marito

il quale “…. In costanza di procedura di divorzio (…) non si è mai

manifestato, ignorando completamente le citazioni ed i termini assegnati dal-l’on.

Pretura di __________ (__________), come peraltro già aveva fatto in occasione

della procedura di tutela dell’ancora coniuge. Il domicilio del Signor CV 1 è

tuttavia ignoto: nessuno, nep-pure i figli, sanno dove il loro padre risieda.

Si sa che non lavora (ma non è “disoccupato”) né esplica attività di qualsiasi

tipo. Egli in passato ha tuttavia lavorato in Svizzera ed avrebbe quindi dovuto

maturare degli oneri di previdenza del 2° pilastro. La Signora AT 1 ignora se

l’ex marito abbia dato seguito alla richiesta dell’on. Giudice del 6 giugno

u.s. In ossequio a tale ordinanza la Signora AT 1 trasmette a cod. lod.

Autorità l’estratto conto aggiornato e datato del 13 giugno u.s., dove si

evince che il capitale di vecchiaia ammonta, in data 11 aprile u.s., a Fr.

58'049.60. La Signora AT 1 si oppone tuttavia che tale somma venga sic

et simpliciter ripartita in ragione del 50% al Signor CV 1, persona di cui

si ignora completamente la residenza e l’eventuale attività. L’avere di

vecchiaia accumulato in tanti tanti anni di duro lavoro, quale gerente dell’__________,

non può essere ripartito con l’ex marito, nelle circostanze suesposte. Per

questi motivi chiediamo una sospensione di tale procedura, fino ad

ulteriori accertamenti” (doc. V).

Orbene,

pur comprendendo le argomentazioni esposte da AT 1, giova ricordare che allo

scrivente Tribunale compete unicamente l’esecuzione della divisione in base

alla chiave di riparto stabilita in maniera vincolante dal giudice del divorzio

(DTF 132 V 337, 130 III 341, 128

V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007),

al quale semmai competeva l’eventuale fissazione di una chiave diversa da quella

paritaria sancita dall’art. 122 cpv. 1 CC o statuire addirittura il rifiuto

della divisione, in tutto o in parte, in applicazione dell’art. 123 cpv. 2 CC (in argomento cfr. Baumannn

/Lauterburg, in FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142

n. 20; STF B 116/03 del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129

III 481; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012, 34.2006.50 del 1. giugno 2007).

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione

stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta a saldo

(art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 26’170 ([58'898.20

- 6'558.20] : 2).

2.6

Per

applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha

diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero

passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP;

Schneider/Bruchez,

in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di

previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6

dicembre 2010).

Pertanto, la somma

di CHF 26’170, unitamente agli interessi

compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte

obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati

articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui

superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale

importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (14

maggio 2016) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V

255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B

36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà

essere trasferita a favore di CV 1 presso

l’istituto di previdenza cui è assicurato.

In

caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato

del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale

federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti,

sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi,

interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257;

STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7

La

procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere

di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 58'898.20.

2.- L’avere

di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione

ammonta a CHF 6'558.20.

3.- È

fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito del conto previdenziale di AT 1 (n.

AVS __________ e a favore del conto previdenziale di CV 1 (n. AVS __________),

la somma di CHF 26’170 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a

datare dal 14 maggio 2016.

4.- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

5.- Comunicazione

agli interessati (a CV 1 nelle vie edittali) i quali possono impugnare il

presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti