34.2016.20
Contributi della previdenza professionale non pagati dal datore di lavoro. Sentenza di condanna al pagamento dei contributi e delle spese
28 settembre 2016Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.20
rg/sc
Lugano
28 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 maggio 2016 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione sottoscritto
il 18 febbraio/10 marzo 2003 (contratto n. __________, rinnovato con contratto
sottoscritto il 25 novembre 2005) la CV 1 quale datore di lavoro ha affidato
l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti
alla AT 1, con effetto dal 1. gennaio 2003 (doc. A/4.1, A/4.2).
1.2 Disdetto il contratto
d’adesione per il 31 dicembre 2012 (doc. A/16.1-2) a motivo del mancato
pagamento – anche dopo diffida (doc. A/17) – dei premi dovuti per un ammontare
complessivo (comprensivo di interessi e spese) di CHF 29'688.25 (valuta 31
dicembre 2013, cfr. conteggio sub doc. A/15.6), con la petizione in rassegna la
fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento dell’importo suddetto
con interessi al 5% dal 1. gennaio 2014 e di CHF 2'000 “d’indennità
d’inconvenienza dovuta secondo contratto”, precisando “tutti i costi e
le indennità a carico della convenuta”.
1.3 Con scritto 17 giugno 2016
parte convenuta ha comunicato in particolare che “già sin d’ora (…) è nostra
intenzione saldare quanto dovuto, ma con degli adeguamenti già discussi con la
spettabile AT 1” (doc. III).
Con successivo
scritto 20 luglio 2016 parte convenuta ha dichiarato che “dai
nostri dati, alcuni dipendenti sono fuoriusciti prima dalla Cassa Pensione,
rispetto a quanto considerato dalla Spettabile AT 1, e nel corso del tempo
avevamo già formulato le nostre considerazioni per esporre tale problematica.
Ribadiamo che è nostra intenzione risolvere il contenzioso, sicuramente non ci
è possibile saldare interamente da subito l’importo, è necessario effettuare un
piano di pagamento e sicuramente, sarebbe auspicabile che gli interessi di mora
vengano abbuonati” (doc. VI).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore
stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non
devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui
all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi
servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le
prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
Fatti
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone
assicurate, i salari assicurati, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento,
calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in
particolare all’art. 10 del Contratto d'adesione del 24 novembre 2005 (sostitutivo
di quello sottoscritto del febbraio/marzo 2003 [doc. A/4-1, A/4-2]; cfr. anche
artt. 2, 3, 5 del Regolamento previdenziale [doc. A/3-1] e art. 1.6 delle
relative Disposizioni particolari (DRP) [doc. A/3-2-1] nonché artt. 2 e 3 delle
relative Disposizioni generali (DRG) [doc. A/3-2-2]. In particolare i premi, il
cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito
di vecchiaia, dei costi di rischio e di tutti gli altri contributi previsti
dalla legge o dal regolamento (art. 10.1 del Contratto d'adesione, art. 5.1 del
Regolamento previdenziale, art. 66 cpv. 2 LPP).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali e gli interessi
dovuti da gennaio 2009 sino all’inoltro della presente petizione (ritenuto
che il contratto è stato disdetto per il 31 dicembre 2012, cfr. supra consid.
1.1) è stato eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto
conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati.
Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su
quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.
La convenuta
d’altronde non risulta dal fascicolo aver precedentemente mai contestato nè
l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei
conteggi inviatile dall’attrice. La generica, non ulteriormente motivata e tantomeno
documentata affermazione (già citata, cfr. supra consid. 1.3) resa nelle more
della presente procedura secondo cui “dai nostri dati, alcuni dipendenti sono
fuoriusciti prima dalla Cassa Pensione, rispetto a quanto considerato dalla
Spettabile AT 1, e nel corso del tempo avevamo già formulato le nostre considerazioni
per esporre tale problematica” (doc. VI) non è idonea a mettere validamente
in discussione il calcolo della pretesa attorea (nel cui ambito risultano
essere state considerate ed elencate nel dettaglio nell’atto di petizione [pto
1.6] le entrate e le uscite dei singoli dipendenti nel e dall’istituto di previdenza,
cfr. doc. 7-9) e a sovvertire quindi l’esito del presente giudizio. Al riguardo
è bene ricordare che, come accennato (cfr. supra consid. 2.3), al datore di
lavoro incombe l’obbligo di sostanziare i motivi per cui la pretesa fatta valere
nei suoi confronti non sarebbe fondata. Se, come nel presente caso, la
richiesta attorea risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate.
Le spese,
nella misura in cui documentate e previste nel Regola-mento dei costi (doc. A/6),
vanno riconosciute (DTF 117 II 258). Ciò non è segnatamente il caso per gli
addebiti di CHF 80 per “diffida raccomandata” registrati il 17 marzo
2011 (cfr. estratto conto sub doc. A/13.17) e di CHF 500 per “rigetto
dell’opposizio-ne” registrati il 1. ottobre 2013 (cfr. estratto conto doc.
A/15.6), gli atti non contenendo alcun documento giustificativo al riguardo.
Non possono
parimenti essere riconosciuti i costi di “precetto e-secutivo” addebitati
con valuta 30 luglio 2012 (CHF 103; cfr. e-stratto conto sub doc. A/14.20) e 17
maggio 2013 (CHF 103). Trattasi infatti, per quanto è dato di capire, delle
spese di precedenti precetti anticipate dalla fondazione all’ ufficio di
esecuzione (cfr. doc. A/18). Va al riguardo osservato che tali spese seguono le
sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dal-l’assicuratore né dal
tribunale delle assicurazioni in quanto costituiscono un accessorio del credito
che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecu-zione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma
oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia
peraltro necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.
55 del 24 gennaio 2007).
Oggetto di
condanna deve pure essere la cosiddetta “d’indennità d’inconvenienza”,
fatta valere in petizione e cifrata in CHF 2'000, tale importo essendo
suscettibile di essere considerato quale co-sto riferito all’inoltro della presente
azione giudiziaria conformemente all’art. 4.6 del Regolamento dei costi (doc.
A/6).
Complessivamente
alla fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 30'902.25 (29'688.25 –
80 – 500 – 103 – 103 + 2'000).
2.5 L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. gennaio 2014 su
29'688.25 (recte: 28'902.25).
Secondo l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può
pretendere interessi di mora (Brühwiler,
Brühwiler,
Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p.
89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di
previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse
moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350;
Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi
riferimenti).
Nel
caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la
convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.
2.6 La procedura è di regola
gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; art. 30 cpv. 3 Lptca). Come
visto, parte attrice, per altro non patrocinata in causa,
beneficia comunque già di un indennizzo conformemente all’art. 4.6 del
Regolamento dei costi (cfr. supra consid. 2.4).
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di CHF 30'902.25 oltre interessi al 5% dal 1.
gennaio 2014 su CHF 28'902.25.
Considerandi
2.
- Non
si prelevano nè tasse nè spese. Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti