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Decisione

34.2016.20

Contributi della previdenza professionale non pagati dal datore di lavoro. Sentenza di condanna al pagamento dei contributi e delle spese

28 settembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.4 Nel caso di specie la pretesa

attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.

Le persone

assicurate, i salari assicurati, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento,

calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in

particolare all’art. 10 del Contratto d'adesione del 24 novembre 2005 (sostitutivo

di quello sottoscritto del febbraio/marzo 2003 [doc. A/4-1, A/4-2]; cfr. anche

artt. 2, 3, 5 del Regolamento previdenziale [doc. A/3-1] e art. 1.6 delle

relative Disposizioni particolari (DRP) [doc. A/3-2-1] nonché artt. 2 e 3 delle

relative Disposizioni generali (DRG) [doc. A/3-2-2]. In particolare i premi, il

cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito

di vecchiaia, dei costi di rischio e di tutti gli altri contributi previsti

dalla legge o dal regolamento (art. 10.1 del Contratto d'adesione, art. 5.1 del

Regolamento previdenziale, art. 66 cpv. 2 LPP).

Dagli atti

di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali e gli interessi

dovuti da gennaio 2009 sino all’inoltro della presente petizione (ritenuto

che il contratto è stato disdetto per il 31 dicembre 2012, cfr. supra consid.

1.1) è stato eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto

conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati.

Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su

quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.

La convenuta

d’altronde non risulta dal fascicolo aver precedentemente mai contestato nè

l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei

conteggi inviatile dall’attrice. La generica, non ulteriormente motivata e tantomeno

documentata affermazione (già citata, cfr. supra consid. 1.3) resa nelle more

della presente procedura secondo cui “dai nostri dati, alcuni dipendenti sono

fuoriusciti prima dalla Cassa Pensione, rispetto a quanto considerato dalla

Spettabile AT 1, e nel corso del tempo avevamo già formulato le nostre considerazioni

per esporre tale problematica” (doc. VI) non è idonea a mettere validamente

in discussione il calcolo della pretesa attorea (nel cui ambito risultano

essere state considerate ed elencate nel dettaglio nell’atto di petizione [pto

1.6] le entrate e le uscite dei singoli dipendenti nel e dall’istituto di previdenza,

cfr. doc. 7-9) e a sovvertire quindi l’esito del presente giudizio. Al riguardo

è bene ricordare che, come accennato (cfr. supra consid. 2.3), al datore di

lavoro incombe l’obbligo di sostanziare i motivi per cui la pretesa fatta valere

nei suoi confronti non sarebbe fondata. Se, come nel presente caso, la

richiesta attorea risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni

immotivate non vengono considerate.

Le spese,

nella misura in cui documentate e previste nel Regola-mento dei costi (doc. A/6),

vanno riconosciute (DTF 117 II 258). Ciò non è segnatamente il caso per gli

addebiti di CHF 80 per “diffida raccomandata” registrati il 17 marzo

2011 (cfr. estratto conto sub doc. A/13.17) e di CHF 500 per “rigetto

dell’opposizio-ne” registrati il 1. ottobre 2013 (cfr. estratto conto doc.

A/15.6), gli atti non contenendo alcun documento giustificativo al riguardo.

Non possono

parimenti essere riconosciuti i costi di “precetto e-secutivo” addebitati

con valuta 30 luglio 2012 (CHF 103; cfr. e-stratto conto sub doc. A/14.20) e 17

maggio 2013 (CHF 103). Trattasi infatti, per quanto è dato di capire, delle

spese di precedenti precetti anticipate dalla fondazione all’ ufficio di

esecuzione (cfr. doc. A/18). Va al riguardo osservato che tali spese seguono le

sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dal-l’assicuratore né dal

tribunale delle assicurazioni in quanto costituiscono un accessorio del credito

che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecu-zione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma

oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia

peraltro necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.

55 del 24 gennaio 2007).

Oggetto di

condanna deve pure essere la cosiddetta “d’indennità d’inconvenienza”,

fatta valere in petizione e cifrata in CHF 2'000, tale importo essendo

suscettibile di essere considerato quale co-sto riferito all’inoltro della presente

azione giudiziaria conformemente all’art. 4.6 del Regolamento dei costi (doc.

A/6).

Complessivamente

alla fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 30'902.25 (29'688.25 –

80 – 500 – 103 – 103 + 2'000).

2.5 L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. gennaio 2014 su

29'688.25 (recte: 28'902.25).

Secondo l’art. 66 cpv. 2

LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può

pretendere interessi di mora (Brühwiler,

Brühwiler,

Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p.

89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di

previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse

moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350;

Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi

riferimenti).

Nel

caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la

convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.

2.6 La procedura è di regola

gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'assicuratore che vince la

causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF

128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; art. 30 cpv. 3 Lptca). Come

visto, parte attrice, per altro non patrocinata in causa,

beneficia comunque già di un indennizzo conformemente all’art. 4.6 del

Regolamento dei costi (cfr. supra consid. 2.4).

Per

questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a

versare alla AT 1 la somma di CHF 30'902.25 oltre interessi al 5% dal 1.

gennaio 2014 su CHF 28'902.25.

Considerandi

2.

- Non

si prelevano nè tasse nè spese. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti