34.2016.22
Contributi della previdenza professionale; mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; condanna al pagamewnto dei contributi e spese
8 novembre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
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Incarto
n.
34.2016.22
rg/sc
Lugano
8 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 13 giugno 2016 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione sottoscritto
il 28 novembre 2013 / 10 febbraio 2014 (contratto n. __________) la CV 1 quale
datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale
obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. gennaio 2014
(doc. A/1).
1.2 Disdetto – dopo invio di
diffide (doc. A/9-11) – il contratto d’a-desione per il 31 agosto 2015 (doc.
A/12) a motivo del mancato pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo
(comprensivo di spese) di CHF 4'954.20 (cfr. conteggio del 24 settembre 2015
sub doc. A/7; cfr. conteggio sub doc. A/6), adite le vie esecutive con PE n. __________
dell’UE di __________ del 22 gennaio 2016 (doc. A/14), con la petizione in
rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto
importo con interessi al 5% dal 17 ottobre 2015, di CHF 91.65 per interessi
nonché delle “spese di esecuzione” e “altri costi”. Postula altresì
il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come
pure la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 La convenuta non è intervenuta
in causa, nonostante la fissa-zione, trascorso il termine per la presentazione
della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13
cpv. 4 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2 L'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico
debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche
Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung,
1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere
interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre
gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il
finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono
necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16
LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il
finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime
previste dalla legge.
2.3 Nel processo riguardante il
versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di
previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di
permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni
sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti
nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V
195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore
di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se
la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate
non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati
in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di
poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa
attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.
Le persone
assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo,
fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare
all’art. 10 del Contratto d'adesione (doc. A/1; cfr. anche art. 6 per gli
interessi sui conti contributi), agli artt. 2.1, 3, 5 del Regolamento di
previdenza (doc. A/3) e nel Piano di previdenza (doc. A/4). In particolare i premi,
il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono
dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP
(art. 66 cpv. 2 LPP; cfr. Contratto d'adesione e Piano di previdenza).
Dagli atti
di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali (sino alla disdetta
del contratto) e gli interessi dovuti dalla convenuta è stato eseguito secondo
le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato
LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi
rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti
e risulta sufficientemente sostanziato. Inoltre, le spese (per complessivi CHF
600) paiono giustificate (doc. A/9-11) e conformi al Regolamento delle spese
(sub doc. A/1) e vanno quindi riconosciute (DTF 117 II 258).
Del resto la
convenuta non ha mai contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei
contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice.
Oggetto
di
condanna devono pure essere i costi relativi alla domanda di esecuzione (“spese
di esecuzione”), fatti valere in aggiunta a suddetto importo, indicati pure
nel precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto (doc.
A/14) e contemplati nel Regolamento delle spese.
Complessivamente
alla fondazione attrice spetta quindi l’im-porto di CHF 5'345.85.
2.5 L’attrice chiede anche il
versamento di interessi di ritardo al 5% dal 17 ottobre 2015 su CHF 4'954.20.
Secondo l’art. 66 cpv. 2
LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può
pretendere interessi di mora (Brühwiler,
Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare
degli interessi è fissato nel regolamento dell’i-stituto di previdenza; in caso
contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5%
(STFA B 2/02 del-l’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi
riferimenti).
Nel caso in esame, il tasso
d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente
in mora. La domanda attorea merita pertanto accoglimento.
2.6 L’attrice postula pure la
pronuncia del rigetto definitivo del-l'opposizione al summenzionato PE n. __________
dell’UE di __________ del 22 gennaio 2016.
Il creditore che a seguito
dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art.
79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover
e-sperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non deb-ba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire succes-sivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice
dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il
giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel
dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciu-to.
La presente sentenza varrà pertanto
quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione senza che la fondazione
creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizio-ne
al giudice dell'esecuzione.
2.7 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca
la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia
stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio
processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124
V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un
processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su
fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra
l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente
illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete
(ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato
atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di
contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per
ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale
contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo
conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro
non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga
l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario.
In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto
manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle
spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa
FICLPP).
Nel caso in esame la società
convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla
fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è
intervenuta in causa. In simili circostanze, alla luce della suesposta
giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF
100.--.
2.8 L'assicuratore che vince la
causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF
128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e
non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili
se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o
quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è
complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e
gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie
adempiute, non si giustifica l’assegna-zione di ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ La CV 1 è condannata a
versare alla AT 1 la somma di CHF 5'345.85 oltre interessi al 5% dal 17 ottobre
2015 su CHF 4'954.20.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________
del 22 gennaio 2016 per l’importo di CHF 5'345.85 oltre interessi al 5% dal 17
ottobre 2015 su CHF 4'954.20.
2.- Tasse e spese per complessivi
CHF 100.-- sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano
ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti