34.2016.23
Contributi della previdenza professionale; mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; condanna al pagamewnto dei contributi e spese
23 novembre 2016Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.23
rg/sc
Lugano
23 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 17 giugno 2016 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Con
effetto dal 1. maggio 2012, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 22
maggio/5 ottobre 2012 con la AT 1, CV 1 (titolare della ditta individuale __________)
quale datore di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei
suoi dipendenti (doc. A/3).
1.2
A seguito del mancato pagamento – anche dopo invio di diffide (doc. A/10,
13-15, 20) e sciolto il contratto d’adesione per il 30 giugno 2015 (doc. A/18)
– dei contributi dovuti per un ammontare complessivo di CHF 3'824.50 (valuta 14
settembre 2015, importo comprensivo di spese, cfr. doc. A/7), adite le
vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________ del 3 novembre
2015 (doc. A/22), con la presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1,
chiede la condanna di CV 1 al pagamento di CHF 4'124.50 con interessi al 6% dal
17 agosto 2015, nonché di CHF 1'250.-- con interessi al 6% dalla data di “proposizione
dell’azione” e CHF 73.30 “per le spese di esecuzione”. L’attrice
postula pure, per l’importo di CHF 4'124.50, il rigetto dell’opposizione al
summenzionato precetto con protesta di spese di giustizia e ripetibili.
1.3 Parte convenuta non è
intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il termine per la
presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi
dell’art. 13 cpv. 3 Lptca.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010
del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 La competenza territoriale
dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, parte convenuta avendo
sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo
d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un
istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato
versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento:
Meyer-Blaser, Die
Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter
(éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3
L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che
riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in:
Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora
(art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono
necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16
LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il
finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni
minime previste dalla legge.
2.4
Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale
l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al
fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle
assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i
suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa
(DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto
il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe
fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni
immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno
sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al
fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
Fatti
2.5
2.5.1 Nella
fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e
documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della
petizione, risulta d’altronde essere stata sollevata del convenuto.
Con la sottoscrizione del
contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte
integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle
condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e
del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio 2013 (sub doc. A/5), CV 1
si è impegnato ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti,
tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di
questi e dei suoi contributi alla cassa. Il datore di lavoro non risulta del
resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può
quindi che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono
previste nel suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di
previdenza, doc. A/6) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce
le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e
5). Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme
applicabili alla disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e
all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di
interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei
contributi (art. 2.3).
Dalle tavole
processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi
conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente
alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto
dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono
anche state addebitate (e sono comprese nell’importo posto in giudizio di CHF
4'124.50) spese di diffida, spese per disdetta del contratto e spese per
domanda di esecuzione (cfr. estratto conto sub doc. A/7), atteso che l’addebito
di tali costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento
nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella sua versione in vigore dal 1.
gennaio 2013, sub doc. A/5).
La
cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento
di CHF 1'250.-- in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto
previsto dal regolamento, anche il rimborso di tale spesa deve essere
riconosciuto .
2.5.2 Disattesa
deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.30
versato quale anticipo all’UE di __________ (doc. A/22). Tale spesa segue
infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito
che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo
all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto
di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria
un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §
164, p. 414; Ammon/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA
34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
2.5.3 Il
credito complessivo di spettanza della AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF 5'374.50
(4'124.50 + 1'250).
2.6 L’attrice
chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 17 agosto 2015 su CHF
4'124.50 e interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF 1'250.--
dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (17 giugno 2016).
Secondo
l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di
previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.
art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento
dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che
prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002
consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel
caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo
espressamente un interesse moratorio del 6% e il convenuto essendo palesemente
in mora, la domanda attorea merita accoglimento.
2.7
Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 4'124.50 con interessi al
6% dal 17 agosto 2015 – del rigetto definitivo dell'op-posizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/22).
Ora,
il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri
diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e
quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi
riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura
dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et
assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva
introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria
(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il
giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie
in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente
l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,
senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo
dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 4'124.50 oltre
interessi al 6% dal 17 agosto 2015.
2.8 La
procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, art. 29 cpv. 1
Lptca). L'assicuratore che vince la causa non ha diritto a ripetibili, tranne
che in caso di comportamento temerario di controparte (in materia di contributi
LPP agisce in maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta fatture e
solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di
previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, ciò che
non corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF 128 V 133, 126 V 150; Meyer/Uttinger,
in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ CV
1 è condannato a versare alla AT 1 CHF 5'374.50 con interessi al 6% dal 17
agosto 2015 su CHF 4'124.50 e dal 12 settembre 2016 su CHF 1'250.--.
§§ E’
rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di __________ del 3 novembre 2015 per l’importo di CHF 4'124.50 oltre
interessi al 6% dal 17 agosto 2015.
Considerandi
2.
- La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi CHF 100.--, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice CHF 500.-- a titolo
di ripetibili (IVA inclusa).
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti