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Decisione

34.2016.23

Contributi della previdenza professionale; mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; condanna al pagamewnto dei contributi e spese

23 novembre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2.5

2.5.1 Nella

fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e

documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della

petizione, risulta d’altronde essere stata sollevata del convenuto.

Con la sottoscrizione del

contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte

integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle

condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e

del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio 2013 (sub doc. A/5), CV 1

si è impegnato ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti,

tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di

questi e dei suoi contributi alla cassa. Il datore di lavoro non risulta del

resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può

quindi che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono

previste nel suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di

previdenza, doc. A/6) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce

le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e

5). Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme

applicabili alla disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e

all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di

interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei

contributi (art. 2.3).

Dalle tavole

processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi

conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente

alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto

dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono

anche state addebitate (e sono comprese nell’importo posto in giudizio di CHF

4'124.50) spese di diffida, spese per disdetta del contratto e spese per

domanda di esecuzione (cfr. estratto conto sub doc. A/7), atteso che l’addebito

di tali costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento

nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella sua versione in vigore dal 1.

gennaio 2013, sub doc. A/5).

La

cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento

di CHF 1'250.-- in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto

previsto dal regolamento, anche il rimborso di tale spesa deve essere

riconosciuto .

2.5.2 Disattesa

deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.30

versato quale anticipo all’UE di __________ (doc. A/22). Tale spesa segue

infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito

che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo

all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto

di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria

un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §

164, p. 414; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA

34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.5.3 Il

credito complessivo di spettanza della AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF 5'374.50

(4'124.50 + 1'250).

2.6 L’attrice

chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 17 agosto 2015 su CHF

4'124.50 e interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF 1'250.--

dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (17 giugno 2016).

Secondo

l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di

previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr.

art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento

dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che

prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002

consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel

caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo

espressamente un interesse moratorio del 6% e il convenuto essendo palesemente

in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

2.7

Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 4'124.50 con interessi al

6% dal 17 agosto 2015 – del rigetto definitivo dell'op-posizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/22).

Ora,

il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri

diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover e-sperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il

principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e

quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi

riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura

dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et

assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva

introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria

(che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il

giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale

delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie

in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente

l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

La

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione,

senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo

dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 4'124.50 oltre

interessi al 6% dal 17 agosto 2015.

2.8 La

procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, art. 29 cpv. 1

Lptca). L'assicuratore che vince la causa non ha diritto a ripetibili, tranne

che in caso di comportamento temerario di controparte (in materia di contributi

LPP agisce in maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta fatture e

solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di

previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, ciò che

non corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF 128 V 133, 126 V 150; Meyer/Uttinger,

in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.- La

petizione è parzialmente accolta.

§ CV

1 è condannato a versare alla AT 1 CHF 5'374.50 con interessi al 6% dal 17

agosto 2015 su CHF 4'124.50 e dal 12 settembre 2016 su CHF 1'250.--.

§§ E’

rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________

dell’UE di __________ del 3 novembre 2015 per l’importo di CHF 4'124.50 oltre

interessi al 6% dal 17 agosto 2015.

Considerandi

2.

- La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi CHF 100.--, sono poste a carico

della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice CHF 500.-- a titolo

di ripetibili (IVA inclusa).

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti