34.2016.24
Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio. Delibazione in via pregiudiziale di sentenza straniera
15 febbraio 2017Italiano22 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
34.2016.24
RG/sc
Lugano
15
febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa promossa con istanza del 7 luglio 2016
e che oppone
1. AT 1
rappr. da: RA 1
2. AT 2
a
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio;
delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)
considerato in fatto e in
diritto
1.1 Con sentenza 16 febbraio 2016,
passata in giudicato il 26 aprile 2016, il Tribunale Ordinario di __________ ha
pronunciato la cessazione degli effetti civili – alle condizioni contenute nel
ricorso introduttivo del 28 ottobre 2015 sottoscritto da entrambi i coniugi –
del matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 il 18 settembre 1993. In suddetto atto
congiunto i coniugi hanno segnatamente pattuito – per quanto qui interessa –
che “l’assegno
divorzile, per la signora CV 1 verrà corrisposto in unica soluzione in misura
pari alla metà dell’importo della prestazione di libero passaggio esistente al
momento del divorzio” (pto 4), che “la sig.ra CV 1, per gli incombenti
necessari allo svincolo della prestazione di passaggio, ove fosse necessario,
autorizza il sig. AT 1 a svincolare l’importo pari alla metà degli averi di
libero passaggio maturati durante gli anni di lavoro coincidenti con il
matrimonio e derivanti dal cumulo delle prestazioni previdenziali maturate alla
data del divorzio. Tale importo al 31.05.2015 ammontava a CHF 47'368.10 come la
dichiarazione della Cassa pensione __________ del 27.05.2015 (all. 4)” (pto
5), che ”l’importo indicato al punto 5 o il suo controvalore verrà versato
sul conto di cui la sig.ra CV 1 fornirà le coordinate bancarie, ed a tacitazione
di tutti i rapporti passati, presenti e futuri aventi causa nei rapporti di
debito/credito intercorsi tra i coniugi durante il matrimonio” (pto 6) e,
infine, che “il sig. AT 1, entro 30 giorni dalla emanazione della sentenza,
si impegna a sottoscrivere tutti gli atti e le domande necessarie per
svincolare le prestazioni del 2° pilastro e, se richiesto dagli Enti erogatori
della prestazioni previdenziale, a far riconoscere la sentenza di divorzio
presso il Tribunale elvetico competente territorialmente, delegando fin d’ora
la Cassa pensioni a pagare l’importo in via diretta alla sig.ra CV 1, ove tale
modalità si riveli possibile e non eccessivamente onerosa” (pto 7).
1.2 Con
istanza 7 luglio 2016 AT 1, rappresentato all’avv. RA 1, si è rivolto allo
scrivente Tribunale (TCA) chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza
italiana nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali.
1.3 Il
TCA ha quindi chiesto a CV 1 in particolare di confermare di non opporsi alla
delibazione e di presentare eventuali osservazioni all’istanza. All’istante il
TCA ha invece chiesto di indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato
durante il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva
conti o polizze di libero passaggio, di precisare se percepisce prestazioni del
secondo pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio
capitale previdenziale (cfr. III).
Stante
la non opposizione dell’ex moglie alla delibazione (doc. B2), alla luce delle
informazioni risultanti dagli atti e di quelle fornite dall’ex marito relativamente
ai datori di lavoro ed agli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante
il matrimonio (doc. B1), non senza esperire ulteriori accertamenti (cfr.
VII, X, XI) il TCA ha richiesto in particolare alla AT 2 (quale istituto di
previdenza cui AT 1 era – già – assicurato al momento del divorzio) una presa
di posizione in merito al riparto.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG
(cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011,9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nei considerandi che seguono
è fatto riferimento agli articoli 122 e segg. CC, 22 e segg. LFLP, 61, 63 e 64
LDIP e 280, 281 CPC nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2016.
2.2 Delibazione
2.2.1 La
procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP
(RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del
Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita
può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Dall’istanza
in rassegna si evince la volontà di AT 1 di ottenere sia la delibazione della
sentenza del Tribunale di __________ – laddove statuisce in materia di
ripartizione degli averi previdenziali – sia la consecutiva esecuzione della divisione
da parte del tribunale competente.
In
caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73
cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove
ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso
cui l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012
consid. 2.1; Bucher,
Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in
Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der
Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im
Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die
schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per
la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata
del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009
pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del
tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto
in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata
all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal
marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der
sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p.
138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in
SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano
dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante
quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP
l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in
costanza di matrimonio da AT 1, il quale ha svolto – con accumulo di capitale
previdenziale – e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (doc.
B1, VII, X, XI, XIV). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale)
ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione
ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) della
sentenza del Tribunale di __________, laddove questa ha per oggetto le
aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in
Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29
cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2
L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta
in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato
in cui fu pronunciata (lett. a), se la deci-sione non può più essere impugnata
con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste
alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri
ter-mini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29
cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente
incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze
emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di
principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione
del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze
pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in
Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett.
c).
2.2.3 In materia di previdenza
professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui
fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella
generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio
(art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30
gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli
artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere
se la competenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla compensazione
delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP;
sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen
Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi
riferimenti; Stutzer,
Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006
pp. 250s; Schwander,
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009,
p. 855; Gmünder,
Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter
besonderer Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p.
109; con Cardinaux,
op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni
caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza
indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente
caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto
nello Stato del giudizio]).
In
concreto la competenza del Tribunale di __________ a pronunziare il divorzio
tra CV 1 e AT 1 risulta data a norma dell’art. 26 lett. a LDIP come d’altronde pure
a norma dell’art. 65 cpv. 1 LDIP.
2.2.4 Nel
caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli
averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il
giudice straniero – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero
– in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto
un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli
istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria
(artt. 280 e 281 CPC) e non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da
parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il
proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione,
deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del
caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA
34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342
consid. 2.5, 135 V 425
consid. 1.2; Schwander,
cit., p. 854; Trachsel, cit.,
pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo
(éd.), Le droit du divorce:
questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del
riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27
cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera
il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme
specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle
aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27
cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op.
cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al
giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti
effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso
nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte
Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid.
2.1.4; Volken,
Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti
Greiner, Der Begriff der
Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp.
23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen,
österrei-chischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/
Rumo-Jungo
(Hrsg.), Kind und
Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr.
anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La
divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di
divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale
di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti
Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere
con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class
action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp.
165ss).
Posto come non siano nella
specie ravvisabili – e nemmeno vengono fatti valere – motivi di rifiuto giusta
l’art. 27 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di
un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte
dell’istituto previdenziale circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno
essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la
fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da
trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto
di previdenza – la sentenza del 16 febbraio 2016 del Tribunale di __________,
laddove stabilisce la ripartizione degli averi previdenziali accumulati da AT 1
durante il matrimonio alle condizioni contenute
nel ricorso congiunto introduttivo del 28 ottobre 2015, ossia la suddivisione a
metà a favore di CV 1 della prestazione di libero passaggio di spettanza
dell’ex marito al momento del divorzio (cfr. supra consid.
1.1), è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva.
Lo scrivente Tribunale
non può tuttavia esimersi dall’eviden-ziare come la pattuizione omologata dal
Tribunale di __________ relativa al versamento in contanti alla ex moglie
dell’avere previdenziale di sua spettanza a titolo di “assegno divorzile”
non può essere presa in considerazione nella presente sede. Anzitutto
l’ordinamento svizzero non consente, nell’ambito degli artt. 122 CC e 22 e segg.
LFLP, l’utilizzo di capitale previdenziale per tacitare debiti di altra natura.
Inoltre, il versamento in contanti, la cui decisione – nel caso in cui, come
nella presente fattispecie, la questione previdenziale non sia decisa dal giudice
del divorzio conformemente all’art. 280 CPC – compete comunque al giudice delle
assicurazioni, è eccezionalmente possibile nelle ipotesi previste, ma non
realizzate nel caso concreto (cfr. infra consid. 2.3.3), all’art. 5 cpv. 1 LFLP
(in casu in relazione con l’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP).
2.3 Divisione
2.3.1
Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP,
nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra
consid. 2.2.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di
ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto
dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previdenza hanno qualità di parte in questa
procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le
rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio
sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122,
233.46).
Secondo
l’art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le
prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente
agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.
Per
l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione
d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la
prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al
momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero
passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla
prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del
matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I
pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art.
22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente
al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il
citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali
al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e
tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der
Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere
divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono
le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così
come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425).
Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro
2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece
nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS)
che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del
25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n.
1203).
Oggetto
di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono
essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA
34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita
agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che AT 1
fosse assicurato al momento del matrimonio (18 settembre 1993) presso un ente
previdenziale svizzero o disponesse a tale epoca di averi di previdenza
depositati in Svizzera. Dal fascicolo emerge che l’intero capitale previdenziale
accumulato dopo la data del matrimonio – e per l’esattezza a far tempo da
dicembre 2002 – è ora depositato presso la AT 2, dove il 26 aprile 2016, ossia
alla crescita in giudicato del divorzio (momento determinante ai fini della
divisione; DTF 132 V 236) vi era una prestazione d’uscita divisibile di CHF 53'128.85
(cfr. XIV). Per il resto non risulta che l’ex marito abbia effettuato prelievi
di capitale pensionistico né che sia stato posto nel periodo qui determinante
al beneficio di prestazioni del secondo pilastro, circostanze che avrebbe
potuto influire sulla divisione che ci occupa.
Sulla scorta di quanto
precede, richiamata la chiave di riparti-zione stabilita dalla giudice del
divorzio, essendo nella specie da considerare che tutto l’avere disponibile al
momento del divorzio è stato accumulato in costanza di matrimonio, a favore di CV
1 spetta un accredito di CHF 26'564.40
(53'128.85 : 2).
2.3.3 Per
applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto
deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di
libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve
quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza
di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in
cui può essere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
CV 1 ha
chiesto il versamento in contanti dell’avere previdenziale di sua spettanza (cfr.
supra consid. 2.3.2). Tale richiesta deve essere disattesa.
In
virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP – applicabile per analogia,
unitamente all’art. 5 LFLP, in caso di divorzio (cfr. art. 22 cpv. 1 e 22b cpv.
2 LFLP; l’applicazione per analogia significa che il coniuge dell’assicurato
che in forza del divorzio acquisisce una parte della prestazione d’uscita entra
nella posizione dell’assicurato; in argomento cfr. Cardinaux, Le partage des prétensions de prévoyance en cas
de «divorce international», in Patrimoine de la famille. Entretien, régimes
matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Symposium zum Familienrecht,
2016, pp. 97ss, 121) – dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un pagamento in
contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art. 5 cpv. 1
lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto che
l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi
di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato membro.
Con
la restrizione introdotta dall’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP il diritto interno
ha recepito un principio del diritto comunitario sancito dall’art. 10 n. 2 del
Regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (secondo cui non è
consentito un rimborso dei contributi al termine dell’assicurazione obbligatoria
in un paese nella misura in cui la persona continui ad essere assoggettata
all’obbligo assicurativo in un altro Stato membro dell’UE e dell’AELS). A
partire dal 1. aprile 2012 l’art. 10 n. 2 del Regolamento n. 1408/71 è stato
sostituito dall’art. 5 lett. b del nuovo Regolamento CE n. 883/04
(rispettivamente il nuovo Regolamento d’applicazione CE 987/09 ha sostituito il
Regolamento d’applicazione n. 574/72), ritenuto che, per quanto concerne la regolamentazione
del versamento in contanti dell’avere di vecchiaia in caso di partenza
definitiva per uno stato dell’UE, nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente
stabilito dall’art. 10 n. 2 del vecchio regolamento (UFAS Bollettino LPP n. 127
cifra 830, Bollettino LPP n. 96 cifra 567; Cardinaux,
Der grenzüberschreitende Transfer von Vorsorgekapital und andere internationale
Sachverhalte in der beruflichen Vorsorge, in Kieser/Stauffer (Hrsg.),
BVG-Tagung 2012. Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2013, pp. 55ff, 96s; STCA
34.2016.1 del 13 ottobre 2016 consid. 3.3.1).
Spetta
al riguardo all’interessato comprovare l’adempimento dei presupposti per il
versamento in contanti della prestazione di uscita, quindi non solo la definitiva
partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio ad
un’assicu-razione sociale estera, che deve essere certificato dalla preposta
autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux,
Das Personenfreizügigkeitsabkommen, op. cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p.
709; Stauffer, op. cit., 2005, n. 1068 p. 395; vedi anche UFAS Bollettino LPP
n. 52 p. 4; STCA 34.2008.31 del 9 dicembre 2008; per facilitare sia gli
assicurati che gli istituti di previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo
di collegamento con gli Stati membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett.
g LPP] ha concluso con alcuni paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi
amministrativi per l’accertamento dell’assoggettamento o meno all’assicurazione
sociale [in argomento cfr. il promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e
scaricabile dal sito www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza
federale ha avuto modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria
ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’appartenenza a
un sistema obbligatorio che copra i rischi vecchiaia, invalidità e decesso a
titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n.
1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che
avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011
pubblicata in DTF 137 V 181 consid. 7.1; Cardinaux, Der grenzüberschreitender Transfer, op.
cit., p. 97; Müller, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., art. 25f, n. 2, p.
1666). Per quanto
riguarda l’obbligo di comprovare il non assoggettamento obbligatorio ad
un’assicurazione sociale estera, il TF – confermando quanto stabilito dallo
scrivente Tribunale nella STCA 34.2009.42 del 1. marzo 2010 – ha precisato che,
stante il carattere eccezionale del pagamento in contanti della prestazione
d'uscita in caso di partenza per l'estero – alla persona interessata spetta attivarsi
e fornire all’istituto di previdenza le indicazioni atte a dimostrare di
non essere assoggettata ad un’assicurazione obbligatoria, mentre che l’istituto
di previdenza deve verificare i dati forniti ed è vincolato alla dichiarazione
con cui l’autorità estera conferma o meno l’assoggettamento (DTF 137 V 181 consid.
7.2; sul punto
cfr. anche Bucher, Die sozialrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum FZA und zu Anhang K des EFTA-Uebereinkommens, in SZS 2012 p. 336; STCA
34.2016.1 del 13 ottobre 2016 consid. 3.3.1).
Nella fattispecie, dagli
atti l’adempimento di suddetta condi-zione per un eventuale versamento in
contanti ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non risulta comprovato. La
certificazione nel senso sopra indicato potrà comunque essere, se del caso, presentata
in seguito all’istituto in appresso indicato, presso cui l’avere di spettanza
di CV 1 deve nel frattempo essere
trasferito in forma vincolata.
2.3.4 Ne
consegue che la somma di CHF 26'564.40, con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF
9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e
12 OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato
dall'istituto debitore – maturati dal 7
settembre 2015 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255,
258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/
02 dell’8 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà
essere trasferito a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a
suo nome presso l’__________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In
caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato
del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale,
dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare
degli importi dovuti e relativi interessi compensativi, interessi di mora
giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4
settembre 2003).
2.4
La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si
assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere
di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione
ammonta a CHF 53'128.85.
2.- È
fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto di libero passaggio
da aprirsi a suo nome presso la __________, la somma di CHF 26'564.40 oltre
interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 26 aprile 2016.
3.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano
ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti