34.2016.25
Contributi della previdenza professionale; mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; condanna al pagamento dei contributi e spese
7 dicembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
34.2016.25
rg/gm
Lugano
7 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 27 giugno 2016 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che -
con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società
convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento a titolo di contributi della
previdenza professionale di CHF 31'175’36 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre
2015, di CHF 1'111.40 per interessi dal 1. gennaio al 1. ottobre 2015, di “un’indennità”
di CHF 500 e delle “spese del presente precetto”, chiedendo altresì il
rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2015
dell’UE di __________;
- la
società convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo
fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca
(cfr. II, III);
-
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;
- l'art. 11 LPP impone al
datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di
affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale
affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro,
l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda
l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza
stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore
di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere
almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro
deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del
lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische
Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui
contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di
mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di
previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di
queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente
corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del
Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del
fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla
legge;
- con
la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 11 aprile 2011 (doc.
A/2) la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti,
tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di
questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 29.1.2 Regolamento di
previdenza quale parte integrante del contratto d’adesione, sub doc. A/2). La
convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che
dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate, i
salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste
in particolare nel Piano di previdenza (sub doc. A/2) e nel suddetto Regolamento
(art. 2, 6, 29.1 e 30);
- dalla
documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi è stato effettuato
conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto
dei salari erogati e dello scioglimento del contratto (per ritardo nel
pagamento dei contributi) con effetto al 30 settembre 2015 (doc. A/3);
-
pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera
quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66
cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza
può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.
46; SZS 1990 p. 89);
-
per quanto attiene all’addebito delle spese, esse vanno riconosciute nella misura
in cui documentate e previste in un apposito regolamento dei costi.
Seppur
espressamente sollecitato dal Tribunale (cfr. IV) a voler trasmettere il Regolamento
dei costi applicabile (quale parte integrante del contratto di affiliazione
stipulato in data 25 maggio 2011, cfr. doc. A/2) non prodotto con la petizione,
l’ente previdenziale attore non ha dato seguito a tale richiesta. Non risulta
quindi che sia stato validamente adottato, quale parte intergrante del contratto
d’affiliazione, un Regolamento dei costi applicabile nel caso concreto, per il
che le spese di diffida di complessi 900.-- e di esecuzione di CHF 500.-- addebitate
al datore di lavoro (cfr. estratto conto sub doc. A/6), non possono essere
riconosciute.
Non
può neppure essere riconosciuto l’addebito di CHF 103.30 (registrato il 20
maggio 2015) in quanto riferito, per quanto è dato di capire, alle spese di un
precedente precetto anticipate dalla fondazione (quelle di pari importo
relative al precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto
non vengono giustamente fatte valere in petizione). Va infatti osservato che
tale spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposte né
dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un
accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono
aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III
144; Ammon/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.
55 del 24 gennaio 2007);
-
non possono neppure essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità”
chiesta e non meglio precisata in petizione;
-
stante quanto sopra, va quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF 30'783.45
(29'672.05 + 1'111.40);
-
anche la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo
dell'opposizione al PE n. __________ del 9 ottobre 2015 dell’UE di __________
merita accoglimento.
Il
creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la
continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di
rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la
decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da
un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua
la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del
credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire
successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit
privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione
aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione
ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile
o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che
accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti
formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
-
la procedura è di regola gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di
procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale
generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V
285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione
in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è
sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale
contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto
anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,
quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio
di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione
giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad
art. 73, n. 89s).
Nel
caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento dell’istituto
di previdenza, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta
in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad
essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 400.-.
- a parte attrice, peraltro non patrocinata in
causa, non vengono assegnate ripetibili (non può che riferirsi a tale
indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro nel regolamento dei costi,
formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di rifusione delle “spese
del presente precetto”). Per giurisprudenza nessuna indennità
per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità
o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli
istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica
eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento
processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito
con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame
– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole
impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110
V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
dichiara
e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente
accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 30'783.45
oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2015 su CHF 29'672.05.
§§ E'
rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 9 ottobre 2015 dell’UE di __________ per l’importo di
CHF 30'783.45 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2015 su CHF 29'672.05.
Considerandi
2.
- La tassa di
giustizia e le spese per complessivi CHF 400.-- sono poste a carico della parte
convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti