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Decisione

34.2016.25

Contributi della previdenza professionale; mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; condanna al pagamento dei contributi e spese

7 dicembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

34.2016.25

rg/gm

Lugano

7 dicembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 27 giugno 2016 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

che -

con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società

convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento a titolo di contributi della

previdenza professionale di CHF 31'175’36 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre

2015, di CHF 1'111.40 per interessi dal 1. gennaio al 1. ottobre 2015, di “un’indennità”

di CHF 500 e delle “spese del presente precetto”, chiedendo altresì il

rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2015

dell’UE di __________;

- la

società convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo

fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca

(cfr. II, III);

-

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;

- l'art. 11 LPP impone al

datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di

affiliarsi a un istituto di previ­den-za regolarmente registrato. Tale

affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro,

l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda

l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza

stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore

di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere

almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro

deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del

lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è

l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische

Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis

zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui

contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di

mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di

previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di

queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente

corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del

Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del

fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla

legge;

- con

la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 11 aprile 2011 (doc.

A/2) la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti,

tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di

questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 29.1.2 Regolamento di

previdenza quale parte integrante del contratto d’adesione, sub doc. A/2). La

convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che

dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate, i

salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste

in particolare nel Piano di previdenza (sub doc. A/2) e nel suddetto Regolamento

(art. 2, 6, 29.1 e 30);

- dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi è stato effettuato

conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto

dei salari erogati e dello scioglimento del contratto (per ritardo nel

pagamento dei contributi) con effetto al 30 settembre 2015 (doc. A/3);

-

pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera

quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66

cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.

46; SZS 1990 p. 89);

-

per quanto attiene all’addebito delle spese, esse vanno riconosciute nella misura

in cui documentate e previste in un apposito regolamento dei costi.

Seppur

espressamente sollecitato dal Tribunale (cfr. IV) a voler trasmettere il Regolamento

dei costi applicabile (quale parte integrante del contratto di affiliazione

stipulato in data 25 maggio 2011, cfr. doc. A/2) non prodotto con la petizione,

l’ente previdenziale attore non ha dato seguito a tale richiesta. Non risulta

quindi che sia stato validamente adottato, quale parte intergrante del contratto

d’affiliazione, un Regolamento dei costi applicabile nel caso concreto, per il

che le spese di diffida di complessi 900.-- e di esecuzione di CHF 500.-- addebitate

al datore di lavoro (cfr. estratto conto sub doc. A/6), non possono essere

riconosciute.

Non

può neppure essere riconosciuto l’addebito di CHF 103.30 (registrato il 20

maggio 2015) in quanto riferito, per quanto è dato di capire, alle spese di un

precedente precetto anticipate dalla fondazione (quelle di pari importo

relative al precetto esecutivo della cui opposizione è qui chiesto il rigetto

non vengono giustamente fatte valere in petizione). Va infatti osservato che

tale spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposte né

dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un

accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad

opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono

aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III

144; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.

55 del 24 gennaio 2007);

-

non possono neppure essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità”

chiesta e non meglio precisata in petizione;

-

stante quanto sopra, va quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF 30'783.45

(29'672.05 + 1'111.40);

-

anche la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione al PE n. __________ del 9 ottobre 2015 dell’UE di __________

merita accoglimento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

-

la procedura è di regola gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale

generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V

285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale

contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto

anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,

quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio

di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad

art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento dell’istituto

di previdenza, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta

in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad

essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 400.-.

- a parte attrice, peraltro non patrocinata in

causa, non vengono assegnate ripetibili (non può che riferirsi a tale

indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro nel regolamento dei costi,

formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di rifusione delle “spese

del presente precetto”). Per giurisprudenza nessuna indennità

per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità

o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli

istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica

eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento

processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito

con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame

– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole

impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110

V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

dichiara

e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 30'783.45

oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2015 su CHF 29'672.05.

§§ E'

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 9 ottobre 2015 dell’UE di __________ per l’importo di

CHF 30'783.45 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2015 su CHF 29'672.05.

Considerandi

2.

- La tassa di

giustizia e le spese per complessivi CHF 400.-- sono poste a carico della parte

convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti