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Decisione

34.2016.26

Prestazioni versate indebitamente all'assicurato dall'istituto di previdenza, il quale ne chiede la restituzione. L'assicurato oppone l'eccezione di prescrizione. Eccezione respinta e petizione accolt

2 febbraio 2017Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1996, all’art. 24, n. 1), ma ugualmente per quanto concerne la nascita

del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del

momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata

in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310

consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39

consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57

consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c), così come per il

momento in cui il diritto alla prestazione si estingue a motivo di una notevole

modifica del grado di invalidità. In tal caso il concetto di invalidità è infatti

il medesimo (Stauffer, op. cit., p. 24). Accertamenti separati del grado

di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con

lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid.

2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni

degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo

l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).

2.6. A

seguito della decisione dell’AI dell’11 ottobre 2002, con la quale l'Ufficio AI

ha assegnato al richiedente una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre

2000 (grado d’invalidità del 72%), oltre a prestazioni completive per moglie e

figlia, la AT 1 gli ha riconosciuto una rendita d'invalidità intera di fr.

1'463.60, oltre a completiva per la figlia, a decorrere dal 1. dicembre 2000

(doc. R; XXVI). La prestazione è stata erogata ininterrottamente. Come

anticipato, l’Ufficio AI ha in seguito proceduto alla revisione della

prestazione e, stabilita una ritrovata capacità lavorativa dell’80%

nell’attività finora svolta d’impiegato d’ufficio; mediante decisione su

opposizione del 18 gennaio 2006, ha soppresso la rendita a far tempo dal 1

dicembre 2005 (doc. AI 73; cfr. consid. 1.4).

Questa

decisione è stata confermata dal TCA mediante pronuncia del 26 aprile 2007

(inc. 32.2006.41; cfr. consid. 1.4).

Tale

provvedimento non è stato notificato alla AT 1 né l’assicurato ha mai informato

la stessa dell’avvenuta soppressione della rendita AI, ragione per cui la Cassa

ha continuato a versare la prestazione di invalidità della previdenza professionale.

Nell’ambito di un controllo della prestazione, in data 7 ottobre 2015 l’attrice

è venuta a conoscenza della soppressione della rendita da parte dell’AI e ha

quindi proceduto alla sospensione della prestazione, chiedendo quindi al convenuto,

con scritto 29 ottobre 2015, il rimborso delle rendite pagate di troppo dal 1

dicembre 2005 nella misura di fr. 224'270.85 (per il calcolo cfr. doc. 5).

Mediante scritto 9 novembre 2015 l’assicurato ha risposto che non era in grado

di versare l’importo richiesto in un’unica volta, proponendo il versamento di rate

mensili di fr. 1'000.- (doc. 6). Alla richiesta dell’attrice del successivo 3

dicembre 2015 di inviare la documentazione al fine di verificare la sua proposta

di rimborso il convenuto non ha tuttavia dato seguito, obbligando la Cassa a

nuovamente sollecitarlo in data 11 febbraio 2016. Con quest’ultima lettera l’ha

pure informato che il rimborso della prestazione di libero passaggio (mai

effettuato dall’assicurato dopo la concessione della rendita di invalidità) era

stato – illecitamente - effettuato tramite la compensazione delle sue

prestazioni di invalidità per il periodo dal 1. dicembre 2000 al 30 settembre

2005 (per fr. 101'824.35). Considerata appunto l’illegittimità di tale

compensazione, tale importo veniva dedotto dalla richiesta di rimborso, che

pertanto si riduceva a fr. 122'446.50 (doc. 8). Visto il mancato riscontro pure

a questo scritto, la Cassa si è vista costretta a promuovere prima la procedura

esecutiva n. __________ il 26 aprile 2016 e, quindi, la presente petizione intesa

alla condanna al pagamento dei fr. 122'446 dovuti.

Ora,

il convenuto non contesta la pretesa fatta valere dalla Cassa. Egli non censura

in effetti di aver percepito prestazioni a cui non aveva diritto né il quantum

chiesto in restituzione. Non solo infatti in questa sede egli è rimasto silente

e, di conseguenza, precluso, rinunciando quindi ad ogni contestazione della

pretesa fatta valere dall’attrice, ma neppure in occasione della richiesta di

restituzione formulata dalla Cassa prima dell’inoltro della presente procedura,

la prima volta con scritto 29 ottobre 2015 (cfr. doc. 5), ha contestato la

pretesa, anzi l’ha ammessa implicitamente proponendo un piano di rientro rateale

(cfr. doc. 6), sul quale però in seguito non è stato possibile ottenere un

accordo.

Del

resto, richiamato il dianzi enunciato (cfr. consid. 2.5) vincolo degli istituti

di previdenza a quanto pronunciato dall’assi-curazione invalidità per quel che

riguarda il grado di invalidità e per quanto concerne la nascita e l’estinzione

del diritto alla rendita (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid.

1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid.

2b/aa; SZS 2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c), considerato come accertamenti

separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in

contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid.

4, 118 V 39 consid. 2b), la soppressione della rendita a far tempo dal 1

dicembre 2005 in difetto di un grado di invalidità pensionabile ha comportato a

non averne dubbio anche la decadenza del diritto alla rendita della previdenza

professionale (cfr. anche il precitato art. 26 cpv. 3 LPP che prescrive che il

diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell’avente diritto o con la

cessazione dell’invalidità) con la conseguenza che le rendite versate al convenuto

successivamente a tale data lo sono state senza una giusta causa e devono

quindi di principio essere restituite.

Considerato

inoltre come la Cassa abbia spontaneamente dato atto di aver senza giusto

titolo proceduto al rimborso della prestazione di libero passaggio (che sarebbe

stata da restituire dall’assicurato a seguito della concessione della rendita d’invalidità)

tramite la compensazione di prestazioni di invalidità dovute retroattivamente

(nella misura di fr. 101'824.35), anche la quantificazione dello scoperto,

nella misura di fr. 122'446.50, appare ineccepibile.

Stante

quanto precede la domanda di restituzione nel suo principio e il relativo

importo di fr. 122'446.50 (204'270.85 – 101'824.35) vanno confermati.

2.7. Come

accennato, l’art. 35a cpv. 2 LPP stabilisce che il diritto di chiedere la restituzione

si prescrive in un anno dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della

prestazione ritenuto che se la pretesa di restituzione nasce da un reato per il

quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica

quest’ultimo. La questione di sapere se i termini (un anno rispettivamente

cinque) di cui all’art. 35a cpv. 2 LPP siano da considerare – come sostenuto da alcuni autori (Stauffer,

Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1119 e Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a n. 12, pag.

606) e nonostante che il testo legale parli di prescrizione – un termine di perenzione, che era stata

lasciata aperta dal TF in numerose pronuncie (STF 9C_216/2014 del 1. settembre

2014 consid. 4.2.1,9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3 e 9C_611/2010

del 15 dicembre 2010 consid. 3 con riferimenti), è finalmente stata chiarita

dalla Massima Corte con una pronuncia del 7 gennaio 2016 (DTF 142 V 20). Con

tale sentenza il Tribunale federale ha posto il principio per cui il termine

relativo di un anno e quello di cinque anni per far valere una domanda di

restituzione riguardante prestazioni della previdenza professionale percepite

indebitamente sono termini di prescrizione nel senso del diritto delle

obbligazioni, non di perenzione.

Di

conseguenza, trattandosi di termini di prescrizione, sono applicabili gli art. 129-142

CO, con la conseguenza che con il decorso del termine di prescrizione la

pretesa continua a sussistere, ma non può più essere con successo fatta valere

giudizialmente contro la volontà del creditore. Qualora tuttavia il debitore

non sollevi l’eccezione della prescrizione, la pretesa rimane tuttavia esigibile,

ritenuto che il tribunale non può considerare la prescrizione d’ufficio (art.

142 CO; Claire Huguenin, Obligationenrecht, allg. Teil, 2. Auflage, 2006, pag.

146).

A

titolo abbondanziale va ricordato che per quanto riguarda il termine di prescrizione

annuale, determinante è il momento in cui l’amministrazione, usando

l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,

avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione. Al

riguardo, la giurisprudenza concernente gli artt. 25 LPGA e 47 vLAVS può essere

applicata all’art. 35a LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1;

9C_611/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; STCA 34.14.5 del 24 settembre 2014

pagg. 5-6 e 34.2011.2 del 29 settembre 2011 consid. 2.6). Il termine di un anno

comincia quindi normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione,

usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle

circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione,

ossia del carattere indebito della prestazione versata (DTF 139 V 6 consid.

4.1, 119 V 431 consid. 3a, 110 V 304; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010

consid. 3.2; Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a n. 12). Una prestazione è ricevuta

indebitamente dal momento che è stata versata senza valida causa giuridica (che

può per esempio risultare da un errore di calcolo o anche da un sovrindennizzo;

cfr. Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a n. 6) e la violazione di una norma legale

da parte dell’istituto di previdenza o la cattiva fede del beneficiario non

sono requisiti necessari (la non buona fede del beneficiario deve per contro

essere esaminata nel quadro di un eventuale condono; Kahil-Wolff, op. cit.,

art. 35a nota 27 pag. 603; SVR 2011 BVG Nr. 31). Secondo la giurisprudenza

federale, in caso di errore – ad esempio nel calcolo di una prestazione –

il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da

quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo – per esempio in occasione di un controllo

contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere

dei dubbi sulla fondatezza della pretesa –

rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente

esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306; STF

Considerandi

9C_482/2009 del 19 febbraio 2010 consid. 3.3.2 e 9C_323/2011 del 10 giugno

2011). L’Alta Corte ha spiegato il motivo di questa precisazione, osservando

che se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante

alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la

possibilità di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto (DTF 124 V

380.

consid. 1; DTA 2006 N. 15 pag. 158 segg. [C 80/05]).

Nella

summenzionata STF 9C_482/2009 (consid. 3.3.2) il TF ha ammesso che il principio

del secondo evento potrebbe portare con sé una certa insicurezza giuridica

poiché è solo l’avvio di una periodica verifica, il cui momento viene determinato

dall’amministrazione, a far scattare il termine.

Un’incertezza

ritenuta tuttavia accettabile e che non può essere definita arbitraria, dal momento

che altre circostanze, quali ad esempio la segnalazione di un errore

all’amministra-zione da parte di un assicurato, e la verifica delle condizioni

economiche personali ogni quattro anni (in quel caso si trattava di prestazioni

complementari indebitamente versate) portano a far decorrere il termine

relativo di prescrizione e che, infine, il termine assoluto di cinque anni a

partire dal versamento della rispettiva prestazione limita comunque il diritto

di restituzione (cfr. anche STCA 34.2014.5 del 24 settembre 2014 e 34.2011.2

del 29 settembre 2011; cfr. anche DTF 136 V 73).

Ritornando

al caso in esame, il convenuto non ha sollevato l’eccezione di prescrizione per

cui questo Tribunale non deve e non può d’ufficio esaminare tale circostanza.

Sia

a titolo abbondanziale comunque osservato che il termine annuale di

prescrizione sembrerebbe in ogni modo osservato, considerato come la Cassa

abbia addotto (e tale asserzione non è stata contestata né del resto è smentita

dagli atti) di aver appreso della soppressione della rendita soltanto in data 7

ottobre 2015, in occasione di una verifica effettuata presso l’Ufficio AI. Dal

canto suo il convenuto non ha mai sostenuto né quindi tantomeno comprovato che

l’attrice, alla quale era stata sottaciuta la soppressione della rendita AI,

disponesse degli elementi necessari per rendersi conto dell'errore in cui è incorsa.

In

effetti, conformemente alla succitata giurisprudenza, ai fini dell’eventuale

prescrizione del diritto a chiedere la restituzione, determinante non è il momento

dell’errato versamento della rendita, ma il secondo momento in cui, con la

dovuta e ragionevole attenzione, l’organo esecutivo avrebbe dovuto riconoscere

il carattere indebito del versamento.

In

questo contesto, il termine di un anno poteva quindi decorrere (al più presto)

dal 7 ottobre 2015, ed è in seguito stato interrotto mediante la presentazione

del PE n. __________ del 26 aprile 2016 (doc. 13) per cui la presente petizione

del 24 agosto 2016 sarebbe comunque da considerare inoltrata ampiamente entro

il termine stabilito dall’art. 35a cpv. 2 LPP.

2.8

Accertata

quindi la fondatezza della domanda di restituzione di prestazioni LPP, resterebbe

di principio da esaminare l’adempimento dei presupposti per rinunciare alla

restituzione in base all’art. 35a cpv. 1 LPP (per il quale si può prescindere

dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione

comporta un onere troppo grave).

Va

in proposito in effetti evidenziato che anche se dal tenore dell’art. 35a cpv.

1.

LPP, che regola la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente,

sembrerebbe che vi sia la facoltà di prescindere dalla restituzione e non

l’obbligo, in realtà, se dovesse comportare un onere troppo grave, la restituzione

non può essere chiesta (cfr. Vetter-Schreiber,

op. cit, art. 35a n. 7, pag, 137: “Auch wenn Abs 1 eine Kann-Formulierung

enthält, ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen einer grossen Härte kein

Rückforderungsanspruch geltend gemacht werden kann (vgl. gleichlautenden

Wortlaut in aArt. 47 AHVG und hierzu aArt. 79 Abs. 1

AHVV; BGE116 V 113 Erw. 3b). (…)” ).

Aperto

il tema di sapere se la rinuncia alla restituzione entri in considerazione unicamente

in caso di istanza in tal senso dell’assicurato – domanda che in concreto il

convenuto non ha mai formulato né prima della presente procedura (cfr. doc. 6) né

in questa sede considerato come egli sia rimasto silente e sia quindi precluso

dalla lite – va in ogni modo precisato che la stessa non entrerebbe comunque in

considerazione. A prescindere in effetti dal fatto che non risultano dagli atti

informazioni riguardanti la sua effettiva situazione economica e, quindi, la

possibile esistenza di un “onere troppo grave” ai sensi dell’art. 35a LPP,

nella fattispecie fa comunque difetto l’adempimento del primo dei presupposti cumulativi

menzionati dalla norma in oggetto per prescindere dalla richiesta di

restituzione, quale quello della buona fede.

Va

in proposito ricordato che la giurisprudenza, a proposito della buona fede, ai

sensi dell'art. 3 cpv. 1 CC (e art. 64 CO), - la quale dev’essere presunta

(art. 3 cpv. 1 CCS; cfr. Meyer-Blaser, op. cit., p. 481) - ha ripetutamente

ammesso che la stessa va negata non solo nel caso in cui vi è coscienza relativamente

all’irregolarità commessa, ma anche in quello in cui nelle circostanze concrete

l’interessato poteva o avrebbe potuto, facendo prova dell’attenzione da lui

esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso (sui concetti di buona fede

e di prevedibilità della domanda di restituzione cfr. SZS 1997 p. 234 e DTF 115

V 120 e i riferimenti; cfr. STFA succitata B 77/03; DTF 116 II 262). Nella

prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, nella seconda di diritto

(Pratique VSI 1994 p. 126).

La

buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza

da parte dell'assicurato (DTF 102 V 245 consid. a; Meyer-Blaser, op. cit., p.

481). È applicabile per analogia l'art. 3 cpv. 2 CCS che recita:

" Nessuno

può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione

che le circostanze permettevano di esigere da lui."

La

giurisprudenza federale ha inoltre precisato che - di regola - la buona fede

deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a

comportamento doloso o a negligenza grave (DLAD 1998 p. 73 consid. 4a). Il

fatto di non saper di non avere diritto alle prestazioni non è infatti

sufficiente per riconoscere la buona fede (DLAD 1998 p. 73; STCA non pubblicata

succitata del 30 settembre 1998).

In

proposito va ricordato che l’art. 4 cpv. 4 del Regolamento della AT 1 applicabile

prescrive l’obbligo per gli assicurati di comunicare immediatamente alla Cassa

pensioni fatti importanti per il rapporto di assicurazione.

Ora,

il convenuto, nonostante tale obbligo e nonostante non gli potesse certamente

sfuggire la circostanza che le rendite della previdenza professionale dipendono

dal riconoscimento di una rendita di invalidità del primo pilastro, non da

ultimo avendo egli postulato l’attribuzione della prestazione dalla Cassa

pensioni proprio a seguito dell’attribuzione della rendita da parte dell’Ufficio

AI con provvedimento 11 ottobre 2002 (cfr. comunicazione del 28 maggio 2003 con

cui la Cassa attrice gli ha comunicato la concessione della rendita; cfr. pure

le richieste rivolte pure alla Fondazione __________, infine anche con

petizione 15 dicembre 2003 al TCA, cfr. STCA 34.2003.62; cfr. consid. 1.2 e 1.3),

non ha comunicato all’attrice l’avvenuta soppressione della rendita da parte

dell’AI, avvenuta con effetto dal dicembre 2005. E questo nemmeno quando la soppressione

è divenuta definitiva mediante la pronuncia del TCA del 26 aprile 2007 (cfr.

consid. 1.4). In seguito, per quasi 10 anni, sino al momento in cui la Cassa ha

avuto notizia dell’avvenuta soppressione, ha continuato a percepire la rendita

della previdenza professionale nonostante sapesse, rispettivamente

ragionevolmente dovesse sapere, che un giudizio definitivo del TCA aveva confermato

la non più sussistenza, successivamente al dicembre 2005, di un grado di

invalidità pensionabile.

A

non averne dubbio l’omessa comunicazione circa l’avvenu-ta soppressione della

rendita di invalidità da parte dell’AI configura una grave negligenza che, come

tale, esclude la buona fede. In effetti, per la giurisprudenza la violazione

dell’obbligo di informare configura una grave negligenza che esclude la buona

fede (DTF 110 V 180 consid. 3c; AHI praxis 1994 p. 126 consid.

4c; Locher, op. cit. p. 313; U. Meyer-Blaser, die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995, p. 481 e 482, 484). Ad esempio

il TFA ha negato la buona fede in un caso in cui l’assicurato non aveva

notificato la ripresa durevole e rilevante di un’attività lucrativa (ZAK 1986

p. 639), rispettivamente in cui aveva continuato a percepire una rendita di

invalidità, malgrado avesse ricominciato a percepire il salario che percepiva

prima della sopravvenienza dell’invalidità (cfr. STFA non pubbl. citata in

Meyer-Blaser, op. cit. p. 484 N 57) o quando, in via generale, ha gravemente

disatteso il suo dovere di informare l’istituto di previdenza circa il

verificarsi di circostanze di rilievo (cfr. STFA non pubblicate citate in

Meyer-Blaser, op. cit. p. 484 N 55 e 57).

2.9

In

conclusione, visto tutto quanto precede, la petizione va accolta e CV 1 condannato

a versare alla AT 1 la somma di fr. 122'446.50 a titolo di prestazioni della previdenza

professionale indebitamente percepite (dedotti fr. 101'824.35 relativi ad una

prestazione di libero passaggio a favore dell’assicurato).

L’attrice

ha chiesto il versamento degli interessi di mora al 5% dal 1. dicembre 2015.

Per quel che concerne il versamento di interessi di mora, secondo

la giurisprudenza, in caso di versamento tardivo (e per analogia di

restituzione) di prestazioni di invalidità della previdenza professionale tali

interessi sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio 1992 per quanto

riguarda le prestazioni di vecchiaia). In tal caso va applicato il tasso previsto

dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133, 117

V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica

l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta

al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un

tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).

In

casu, non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli

interessi di mora, può essere riconosciuto un interesse del 5%.

Per

quel che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO, secondo cui

il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla corresponsione di rendite od

al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal

giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda

giudiziale.

Dagli

atti risulta che l’attrice ha precedentemente promosso una procedura esecutiva nei

confronti di CV 1. Di conseguenza gli interessi di mora del 5% decorrono dal 26

aprile 2016, data di intimazione del precetto esecutivo n. __________.

Per

tale ammontare è pure rigettata l’opposizione al medesimo PE n. __________

emesso dall’UE di __________.

2.10

Essendo

la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20

cpv. 1 LPTCA), al convenuto, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e

spese di giustizia.

Nessuna

indennità per ripetibili è di regola assegnata dalle autorità vincenti o agli

organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di

previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF

112.

V 362; RAMI 1992 p. 164). Ne consegue che alla Cassa pensioni attrice,

benché vincente e benché patrocinata, non sono assegnate ripetibili. Del resto

la stessa non ha formulato alcuna richiesta in tal senso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è accolta.

§ CV

1 è condannato a versare alla AT 1 fr. 122'446.50 oltre interessi al 5% dal 26

aprile 2016.

§§ Per tale ammontare, è rigettata l’opposizione al PE n. __________

dell’UE di __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti