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Decisione

34.2016.27

Contributi della previdenza professionale; mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; condanna al pagamento dei contributi e spese

6 dicembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste

in particolare nel capitolo D e nella rubrica “Finanziamento” del Piano delle

prestazioni e di finanziamento contenuto nel contratto d’affiliazione (doc.

A/2). Il contratto d’affiliazione (art. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme

applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche

l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato

rispettivamente ritardato dei contributi;

- dalla

documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) è

stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari,

tenendo conto dei salari erogati e dello scioglimento del contratto (per

ritardo nel pagamento dei contributi) con effetto al 31 gennaio 2014 (doc. A/3;

cfr. art. 7.3 contratto d’affiliazione);

-

pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera

quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66

cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza

può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p.

46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);

-

per quanto attiene all’addebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc.

A/6), le stesse vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste

nel Regolamento dei costi (cfr. sub doc. A/2). In tal senso vanno ammesse spese

di diffida e spese per domanda di esecuzione. Non possono per contro essere riconosciuti

gli addebiti per complessivi CHF 279.90 (CHF 73.-- registrati nel settembre

2013 rispettivamente CHF 103.30 registrati nel febbraio 2014 e nel gennaio

2015) in quanto riferiti, per quanto è dato di capire, alle spese di precedenti

precetti esecutivi anticipate dalla fondazione. Va infatti osservato che tale

spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposte né

dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un

accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad

opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono

aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto

senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.

55 del 24 gennaio 2007);

-

non possono essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità”

chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in

petizione;

-

stante quanto sopra, va quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF

5’424.05 (5'398.05 + 26);

-

anche la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo

dell'opposizione al PE n. __________ del 10 febbraio 2016 dell’UE di __________

merita accoglimento.

Il

creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti

conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la

continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di

rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la

decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da

un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro

dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua

la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del

credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire

successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit

privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione

aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione

ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile

o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che

accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti

formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;

-

la procedura è di regola gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'esclusione della gratuità della procedura in caso d’introduzione di

procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale

generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V

285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione

in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è

sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale

contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto

anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se,

quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio

di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione

giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad

art. 73, n. 89s).

Nel

caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di

pagamento dell’istituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto esecutivo

e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta

giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF

100.--;

- a parte attrice, peraltro non patrocinata in

causa, non vengono assegnate ripetibili (non può che riferirsi a tale

indennizzo la richiesta, peraltro priva di riscontro nel regolamento dei costi,

formulata nel petitum dalla fondazione attrice, di rifusione delle “spese

del presente precetto”). Conformemente alla giurisprudenza

federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di

regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto

pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid.

4, 118 V 169 consid. 7). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa

si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il

comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o

quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non

corrisponde al caso in esame – la causa è complessa, ha valore litigioso

elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente

proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V

207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

dichiara

e pronuncia

1.- La petizione è parzialmente

accolta.

§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 5’424.05

oltre interessi al 5% dal 4 febbraio 2016 su CHF 5'398.05.

§§ E'

rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 10 febbraio 2016 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 5’424.05 oltre interessi al 5% dal 4 febbraio

2016 su CHF 5'398.05.

Considerandi

2.

- La tassa di

giustizia e le spese per complessivi CHF 100.-- sono poste a carico della parte

convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.

- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti